VII Commissione - Giovedì 31 maggio 2007


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ALLEGATO

Norme a tutela dei diritti costituzionali dei professori incaricati esterni (C. 1743 Adenti).

NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

1. Ai professori incaricati stabilizzati esterni rimasti in servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, o che rientrano nel campo di applicazione della legge 17 febbraio 1992, n. 204, è riconosciuto il trattamento economico complessivo del personale tecnico-amministrativo di elevata professionalità (EP), fino al raggiungimento dell'età pensionabile, con il riconoscimento dell'anzianità di servizio ad essi spettante, fino al conseguimento della posizione economica che compete alla categoria di elevata professionalità (EP) di livello più elevato contemplata nel contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non docente. Ai professori incaricati stabilizzati esterni a tempo definito è riconosciuto uno stipendio pari al 60 per cento di quello dei professori incaricati stabilizzati esterni a tempo pieno.
2. Le università interessate adottano i provvedimenti conseguenti all'applicazione del comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nei limiti degli stanziamenti già esistenti nei bilanci delle università interessate.