Commissione parlamentare per le questioni regionali - Giovedì 31 maggio 2007


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ALLEGATO 1

Disposizione per la ricostruzione dei territori del Molise e della Puglia colpiti dagli eventi sismici dell'ottobre 2002.
C. 585 Di Gioia.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 585, in corso di esame presso la VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, che reca disposizioni volte a promuovere e sostenere interventi di ricostruzione nei territori del Molise e della Puglia, colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002;
rilevato che il testo reca disposizioni che afferiscono, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, all'ambito della protezione civile, materia di legislazione concorrente Stato - regioni;
considerato che le disposizioni del testo appaiono prevalentemente riconducibili alle previsioni dettate dall'articolo 119, comma 5, della Costituzione, che prevede che lo Stato destini risorse aggiuntive ed effettui interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri economici e sociali; che si rientra inoltre nell'ambito della materia «perequazione delle risorse finanziarie», di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione;
rilevato che le finalità perseguite dalla proposta di legge attengono in particolare all'istituzione, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 2, di fondi speciali con riserva di destinazione ed alla definizione di una disciplina speciale, in parte derogatoria rispetto alle norme ordinarie, per gli interventi di ricostruzione nei territori delle suddette regioni;
considerato che l'articolo 3 statuisce che, al fine di programmare i predetti interventi di ricostruzione delle regioni colpite dalla crisi sismica, il Governo, le regioni e gli enti locali debbano ricorrere all'intesa istituzionale di programma, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni; che la predetta intesa deve avere per oggetto gli interventi strettamente finalizzati alla ricostruzione, le relative modalità, le risorse, i tempi di attuazione ed i soggetti responsabili;
rilevato che le regioni, d'intesa con i comuni interessati dalla crisi sismica, dovranno indicare il quadro complessivo dei danni ed il relativo fabbisogno, accompagnato dal programma finanziario di ripartizione delle risorse, con la specifica indicazione delle priorità di intervento sul patrimonio edilizio, anche al fine di assicurare il rientro nelle abitazioni principali dei nuclei familiari alloggiati presso strutture temporanee;
considerato che il comma 3 dell'articolo 1 prevede inoltre che le regioni, d'intesa con i comuni, siano tenute a predisporre una articolata serie di adempimenti, tra i quali definire linee di indirizzo vincolanti per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino degli edifici danneggiati; definire i criteri in base ai quali i


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comuni perimetrano i centri storici e i nuclei urbani e rurali, maggiormente colpiti, nei quali gli interventi sono attuati attraverso programmi di recupero; realizzare indagini urgenti di microzonazione sismica sui centri interessati e formulare specifiche prescrizioni tecniche per la ricostruzione;
rilevato che l'articolo 6 prevede che la definizione del piano finanziario di interventi a favore delle attività produttive danneggiate dagli eventi sismici competa alle regioni che vi provvederanno d'intesa con i comuni interessati, e che alle stesse regioni, inoltre, competa la definizione delle procedure e delle modalità di erogazione dei relativi contributi;
rilevato che, ai sensi dell'articolo 7, le regioni predispongono, d'intesa con i comuni, un programma di interventi di recupero dell'edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati dal sisma, con la finalità di provvedere all'adeguamento antisismico degli edifici esistenti danneggiati e di ricostruire quelli distrutti; e che l'articolo 8 dispone che il Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con le regioni e con i comuni interessati, predispone un piano di misure di ripristino, di recupero e di restauro del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica e un piano finanziario;
considerato che, ai sensi dell'articolo 9, per i lavori di ricostruzione, ripristino e restauro delle opere pubbliche, le regioni possono determinare, in via preventiva, i criteri tecnico-economici per la scelta dei soggetti da invitare fra quelli richiedenti; e che, per gli interventi relativi ad immobili di proprietà privata, oggetto di contributo pubblico, le regioni adottano apposite direttive per l'approvazione dei progetti e per le verifiche in corso d'opera dei lavori eseguiti potendo disporre, in sede di approvazione dei programmi di recupero, sentiti gli organismi tecnici, deroghe alla normativa tecnica antisismica;
considerato che le disposizioni relative ad interventi, anche finanziari, delle regioni, delle province e dei comuni, non hanno contenuto direttamente precettivo, ma prospettano prevalentemente facoltà la cui attivazione è rimessa ai singoli enti, nella propria autonomia normativa ed amministrativa;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, a tutela delle popolazioni interessate, che nella assegnazione dei fondi di cui all'articolo 2 si tenga conto dei criteri che prevedano una erogazione adeguata e rispettosa delle priorità connesse alla diversa intensità del sisma e delle esigenze dei territori più fortemente danneggiati.


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ALLEGATO 2

DL 61/07 - Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti.
S. 1566 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 61/2007, in corso di esame presso la 13a Commissione del Senato, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti;
considerato che il testo contiene disposizioni in materia di gestione e smaltimento di rifiuti, settore che rientra nell'ambito della materia ambientale, assegnata dall'articolo 117, comma 1, lettera s), della Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato;
considerato che il novero dei poteri di deroga consentiti per motivi di protezione civile deve essere inserito in un sistema di collaborazione e ripartizione delle competenze tra Stato ed enti locali, riconoscendo al primo le funzioni di promozione e coordinamento degli interventi ed ai secondi la gestione degli interventi sul territorio;
valutata favorevolmente l'impostazione del testo in esame in cui vengono previsti significativi interventi degli enti locali e della regione nella direzione di una decisione il più possibile partecipata e condivisa sulle misure volte a contrastare l'emergenza, con un maggiore coinvolgimento nel ciclo di gestione e smaltimento rifiuti della regione e dei presidenti delle province;
rilevato l'articolo 6, che prevede, per consentire un graduale rientro nelle competenze ordinarie, la nomina dei Presidenti delle province quali sub-commissari per l'emergenza rifiuti, al fine di attuare le iniziative necessarie ad assicurare la realizzazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale;
considerato che potrebbe apparire non conforme al rispetto delle competenze della regione la previsione di cui all'articolo 9, che sembra trovare giustificazione solo nel quadro di una effettiva conclusione dello stato di emergenza entro il termine del 31 dicembre 2007 fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) occorre evidenziare, anche in considerazione della durata ultradecennale dello stato di emergenza, che si pone un'esigenza di carattere generale che i perduranti interventi commissariali in deroga alla normativa vigente non incidano sull'assetto organizzativo e sulle competenze regionali e degli enti locali costituzionalmente definite;
b) occorre altresì evidenziare l'esigenza che lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania possa effettivamente concludersi entro il previsto termine del 31 dicembre 2007, al fine di assicurare l'esercizio dei propri compiti agli enti ordinariamente competenti.


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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi.
S. 1366 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge S. 1366 Governo, in corso di esame presso la 1a Commissione Affari costituzionali del Senato, recante «Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi»;
rilevato che il provvedimento reca disposizioni inerenti alle funzioni, all'organizzazione ed all'attività delle Autorità indipendenti di regolazione, vigilanza e garanzia dei mercati, al fine di razionalizzarne i compiti di promozione della concorrenza e dei diritti dei consumatori e degli utenti, e con l'obiettivo di perseguire una piena promozione della trasparenza dei mercati;
considerate le previsioni di cui all'articolo 2 del testo, che enumera le autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, disponendo che queste possano adottare «misure temporanee» di regolazione con la finalità di accelerare e rendere effettiva l'introduzione della concorrenza, nonché misure «urgenti» nei casi di grave turbamento al funzionamento del mercato da cui derivi la lesione potenziale o attuale dei diritti dei consumatori e degli utenti;
evidenziate le finalità complessive del provvedimento, riconducibili alla promozione della concorrenza, allo sviluppo dei mercati ed alla tutela dei consumatori e utenti, per cui risultano le disposizioni del testo prevalentemente connesse alla materia di competenza esclusiva statale «tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza» di cui alla lettera e), comma 2, dell'articolo 117 della Costituzione;
considerato che le previsioni contenute nel testo in esame, come statuito esplicitamente dall'articolo 1, afferiscono a profili ascrivibili all'ambito della garanzia dei livelli essenziali dei diritti civili e sociali dei cittadini consumatori e utenti, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione;
rilevato che il provvedimento istituisce e regola nuove authorities o apporta modifiche alla disciplina di enti ed organismi di garanzia di rilievo nazionale, intervenendo nell'ambito della materia «ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera g), della Costituzione;
considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, viene espressamente fissata la clausola di salvaguardia secondo cui restano ferme le competenze di Regioni ed enti locali previste dalla normativa vigente;
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 4

Nuove norme in materia di parto.
C. 589 Lucchese e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 589 ed abb., in corso di esame presso la XII Commissione Affari sociali della Camera, recante norme tese a promuovere un'adeguata assistenza alla nascita, tutelando i diritti e la libera scelta della gestante; ad assicurare la tutela della salute materna e del nascituro, nonché il benessere delle famiglie; ad assicurare idonei livelli di assistenza in tutte le situazioni di gravidanza e di parto a rischio dal punto di vista medico, psicologico e sociale;
considerato che il provvedimento in esame intende contrastare le disuguaglianze territoriali e sociali nell'accesso ai servizi per la tutela materno-infantile, anche migliorando la fruibilità dei servizi da parte della popolazione più svantaggiata, nonché prevedendo l'attuazione di programmi di assistenza socio-sanitaria e di mediazione culturale per le donne immigrate;
rilevato che il testo reca disposizioni aventi ad oggetto in via prioritaria profili afferenti alla «tutela della salute», assegnata dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione, alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni;
considerato che l'articolo 3 dispone che, su proposta del Ministro della salute, il Governo e le regioni, in coerenza con il Piano sanitario nazionale 2006-2008, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, stipulino, ad integrazione del Piano sanitario nazionale medesimo, una intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, finalizzata alla promozione delle attività volte a realizzare;
le finalità di cui alla proposta di legge in esame; intesa che contempla, nell'ambito dell'1,3 per cento delle risorse complessive poste in disponibilità per il Servizio sanitario nazionale, la destinazione di una quota pari a 150 milioni di euro per l'attuazione delle suddette finalità;
evidenziato che il provvedimento incide sui livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione; e che le disposizioni di cui all'articolo 20, riguardanti la previdenza sociale, attengono a materia rientrante nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera o), della Costituzione;
considerato che il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove campagne informative nazionali, ai sensi dell'articolo 4, nonché l'adozione di linee guida per l'assistenza al parto e al puerperio a domicilio, ai sensi dell'articolo 13; e che le regioni e le aziende sanitarie locali determinano le modalità di partecipazione alla campagna informativa da parte dei consultori familiari previsti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, e dei medici di medicina generale;
considerato che l'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa


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esclusiva dello Stato le «norme generali sull'istruzione», assegnando alla potestà legislativa concorrente la materia dell'»istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche»; e che risultano espressamente escluse dalla potestà legislativa concorrente le materie dell'istruzione e della formazione professionale, riservate alla potestà legislativa esclusiva delle regioni;
rilevato altresì che l'articolo 10 dispone in particolare che le regioni, d'intesa con le aziende ospedaliere, con le aziende sanitarie locali e con i servizi socio-sanitari operanti nel territorio, promuovono corsi di aggiornamento in educazione continua in medicina (ECM) per il personale;
considerato che, ai sensi dell'articolo 18, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono gli interventi socio-assistenziali nei confronti delle gestanti presenti sul proprio territorio, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica, che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o meno dei loro nati ed al segreto del parto; che i suddetti interventi costituiscono livello;
essenziale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, e che le leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano individuano, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli enti locali titolari degli interventi e le modalità di esercizio degli stessi;
esprime

PARERE FAVOREVOLE