I Commissione - Marted́ 5 giugno 2007

TESTO AGGIORNATO AL 27 GIUGNO 2007


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ALLEGATO 1

Modernizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 2161 Governo (testo base), C. 590 Lucchese, C. 1505 Pedica, C. 1588 Nicola Rossi, C. 1688 La Loggia e C. 2080 Turci).

EMENDAMENTI

Riformulazioni di subemendamenti all'articolo aggiuntivo 9.02 del relatore.

Al comma 1, capoverso articolo 16-bis, comma 2, dopo le parole: giuridico-economiche, aggiungere le seguenti: e gestionali.
0. 9. 02. 17 (nuova formulazione). Turci.

Al comma 1, capoverso articolo 16-bis, comma 8, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: maggiorato nella misura massima del trenta per cento.
0. 9. 02. 1 (nuova formulazione). Incostante, Marone, Zaccaria.

Al comma 1, capoverso articolo 16-bis, comma 9, dopo le parole: disponibilità di bilancio, aggiungere le seguenti: e in casi motivati.
0. 9. 02. 2 (nuova formulazione). Incostante, Marone, Zaccaria.

Al comma 1, capoverso articolo 16-ter, comma 1, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: predispone e diffonde linee guida, modelli e metodi per la valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'attività di amministrazioni, enti e aziende pubblici, ai fini del controllo di gestione e della valutazione del personale, nonché per la definizione degli standard e la misurazione della qualità dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici, elaborando, altresì, proposte, segnalazioni e pareri per il miglioramento della qualità dei servizi resi, anche in attuazione di contratti di servizio, con riferimento alle risorse impiegate.
0. 9. 02. 6 (nuova formulazione). Turci.

Al comma 1, capoverso articolo 16-ter, comma 1, lettera d), primo periodo, sostituire la parola: competenza con le seguenti: competenza, nonché, ove ravvisi un danno per la finanza pubblica, alle procure regionali della Corte dei conti e ai Collegi dei revisori dei conti.

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: richiedere ispezioni, aggiungere le seguenti: specifiche ovvero.
0. 9. 02. 7 (nuova formulazione). Turci.

Al comma 1, capoverso articolo 16-ter, comma 1, lettra e), dopo le parole: attività di impulso, aggiungere le seguenti: anche individuando parametri e metodologie di riferimento,.
0. 9. 02. 10 (nuova formulazione). Incostante, Marone, Zaccaria.

Al comma 1, capoverso articolo 16-ter, comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f)
svolge attività di rilevazione e analisi delle metodologie adottate dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, per


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la valutazione del personale, per i controlli interni e in sede di controllo di gestione.
0. 9. 02. 11 (nuova formulazione). Incostante, Marone, Zaccaria.

Al comma 1, capoverso articolo 16-quater, comma 5, dopo le parole: trasmettono alla stessa le informazioni, aggiungere la seguente: generale.
0. 9. 02. 16 (nuova formulazione). Incostante, Marone, Zaccaria.

Subemendamento del relatore all'articolo aggiuntivo 9.02 del relatore.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono soppresse le seguenti parole: «, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica»;
b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «L'ispettorato si avvale inoltre di cinque viceprefetti e di cinque dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze in posizione di comando o di fuori ruolo secondo le modalità previste dal precedente periodo.»;
c) al terzo periodo dopo le parole: «semplificazione delle procedure» sono aggiunte le seguenti: «, il raggiungimento degli obiettivi strategici stabiliti negli atti di indirizzo, con particolare riguardo ai processi di acquisizione, gestione e valorizzazione delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, nonché l'attuazione dei processi di miglioramento della qualità dell'azione amministrativa finalizzata al soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei cittadini, al razionale utilizzo delle risorse e al contenimento della spesa,».
0. 9. 02. 30.Il relatore.

Ulteriore emendamento del relatore.

ART. 1.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter. 1. In via di prima applicazione le pubbliche amministrazioni danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come sostituito dal comma 1 del dell'articolo 1-bis, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 1 sopprimere il comma 5.
1. 050.Il relatore.


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ALLEGATO 2

Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime della criminalità organizzata e alle vittime del dovere a causa di azioni criminose, nonché ai loro familiari superstiti (C. 1593 Pedrizzi, C. 2048 De Simone, C. 2327 Mazzoni e C. 2469 Forgione).

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEI RELATORI ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il comma 1-bis dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituito dal seguente:
«1-bis. Ai fini della presente legge sono equiparati ai soggetti di cui al comma 1:
a) i familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonché i familiari delle vittime e i superstiti della cosiddetta «banda della Uno bianca». Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite;
b) le vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e i loro familiari superstiti;
c) le vittime del dovere e i loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 10.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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ALLEGATO 3

Concessione di un contributo finanziario alla Delegazione generale palestinese per il funzionamento della sede in Italia (C. 2549 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge del Governo C. 2549, recante concessione di un contributo finanziario alla Delegazione generale palestinese per il funzionamento della sede in Italia;
considerato che contributi per il medesimo scopo sono stati già previsti nei trienni 1996-1998, 1999-2001 e 2002-2004, con provvedimenti analoghi a quello in esame (da ultimo con la legge n. 145 del 2003);
rilevato che, per quanto attiene alla base giuridica del provvedimento, la concessione di un contributo finanziario per il mantenimento della Delegazione generale palestinese in Italia è riconducibile alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato che non sussistono profili critici per quanto attiene alla legittimità costituzionale delle norme recate dal provvedimento,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.