TESTO AGGIORNATO AL 27 GIUGNO 2007
Modernizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 2161 Governo (testo base), C. 590 Lucchese, C. 1505 Pedica, C. 1588 Nicola Rossi, C. 1688 La Loggia e C. 2080 Turci).
Riformulazioni di subemendamenti all'articolo aggiuntivo 9.02 del relatore.
Al comma 1, capoverso articolo 16-bis, comma 2, dopo le parole: giuridico-economiche, aggiungere le seguenti: e gestionali.
0. 9. 02. 17 (nuova formulazione). Turci.
Al comma 1, capoverso articolo 16-bis, comma 8, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: maggiorato nella misura massima del trenta per cento.
0. 9. 02. 1 (nuova formulazione). Incostante, Marone, Zaccaria.
Al comma 1, capoverso articolo 16-bis, comma 9, dopo le parole: disponibilità di bilancio, aggiungere le seguenti: e in casi motivati.
0. 9. 02. 2 (nuova formulazione). Incostante, Marone, Zaccaria.
Al comma 1, capoverso articolo 16-ter, comma 1, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: predispone e diffonde linee guida, modelli e metodi per la valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'attività di amministrazioni, enti e aziende pubblici, ai fini del controllo di gestione e della valutazione del personale, nonché per la definizione degli standard e la misurazione della qualità dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici, elaborando, altresì, proposte, segnalazioni e pareri per il miglioramento della qualità dei servizi resi, anche in attuazione di contratti di servizio, con riferimento alle risorse impiegate.
0. 9. 02. 6 (nuova formulazione). Turci.
Al comma 1, capoverso articolo 16-ter, comma 1, lettera d), primo periodo, sostituire la parola: competenza con le seguenti: competenza, nonché, ove ravvisi un danno per la finanza pubblica, alle procure regionali della Corte dei conti e ai Collegi dei revisori dei conti.
Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: richiedere ispezioni, aggiungere le seguenti: specifiche ovvero.
0. 9. 02. 7 (nuova formulazione). Turci.
Al comma 1, capoverso articolo 16-ter, comma 1, lettra e), dopo le parole: attività di impulso, aggiungere le seguenti: anche individuando parametri e metodologie di riferimento,.
0. 9. 02. 10 (nuova formulazione). Incostante, Marone, Zaccaria.
Al comma 1, capoverso articolo 16-ter, comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) svolge attività di rilevazione e analisi delle metodologie adottate dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, per
la valutazione del personale, per i controlli interni e in sede di controllo di gestione.
0. 9. 02. 11 (nuova formulazione). Incostante, Marone, Zaccaria.
Al comma 1, capoverso articolo 16-quater, comma 5, dopo le parole: trasmettono alla stessa le informazioni, aggiungere la seguente: generale.
0. 9. 02. 16 (nuova formulazione). Incostante, Marone, Zaccaria.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono soppresse le seguenti parole: «, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica»;
b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «L'ispettorato si avvale inoltre di cinque viceprefetti e di cinque dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze in posizione di comando o di fuori ruolo secondo le modalità previste dal precedente periodo.»;
c) al terzo periodo dopo le parole: «semplificazione delle procedure» sono aggiunte le seguenti: «, il raggiungimento degli obiettivi strategici stabiliti negli atti di indirizzo, con particolare riguardo ai processi di acquisizione, gestione e valorizzazione delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, nonché l'attuazione dei processi di miglioramento della qualità dell'azione amministrativa finalizzata al soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei cittadini, al razionale utilizzo delle risorse e al contenimento della spesa,».
0. 9. 02. 30.Il relatore.
Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter. 1. In via di prima applicazione le pubbliche amministrazioni danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come sostituito dal comma 1 del dell'articolo 1-bis, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 1 sopprimere il comma 5.
1. 050.Il relatore.
Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime della criminalità organizzata e alle vittime del dovere a causa di azioni criminose, nonché ai loro familiari superstiti (C. 1593 Pedrizzi, C. 2048 De Simone, C. 2327 Mazzoni e C. 2469 Forgione).
1. Il comma 1-bis dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituito dal seguente:
«1-bis. Ai fini della presente legge sono equiparati ai soggetti di cui al comma 1:
a) i familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonché i familiari delle vittime e i superstiti della cosiddetta «banda della Uno bianca». Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite;
b) le vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e i loro familiari superstiti;
c) le vittime del dovere e i loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 10.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Concessione di un contributo finanziario alla Delegazione generale palestinese per il funzionamento della sede in Italia (C. 2549 Governo).
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge del Governo C. 2549, recante concessione di un contributo finanziario alla Delegazione generale palestinese per il funzionamento della sede in Italia;
considerato che contributi per il medesimo scopo sono stati già previsti nei trienni 1996-1998, 1999-2001 e 2002-2004, con provvedimenti analoghi a quello in esame (da ultimo con la legge n. 145 del 2003);
rilevato che, per quanto attiene alla base giuridica del provvedimento, la concessione di un contributo finanziario per il mantenimento della Delegazione generale palestinese in Italia è riconducibile alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato che non sussistono profili critici per quanto attiene alla legittimità costituzionale delle norme recate dal provvedimento,
esprime