XII Commissione - Resoconto di marted́ 5 giugno 2007


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SEDE REFERENTE

Martedì 5 giugno 2007. - Presidenza del presidente Mimmo LUCÀ. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute Antonio Gaglione e per la solidarietà sociale Franca Donaggio.

La seduta comincia alle 13.35.

Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato.
C. 1171 Bertolini e C. 1386 Lucà.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mimmo LUCÀ, presidente e relatore, rileva che sono passati quindici anni dall'approvazione della legge quadro sul volontariato, legge 11 agosto 1991, n. 266. Sono stati anni importanti, sia sul piano della evoluzione legislativa che su quello dello sviluppo del volontariato e, nell'insieme, di tutto il Terzo settore. La legge citata ha avviato un lungo percorso legislativo, che ha visto successivamente l'approvazione della legge n. 381 1991 sulla cooperazione sociale, il decreto legislativo n. 460 del 1997 sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), la legge n. 383 del 2000 sull'associazionismo di promozione sociale, la legge n. 152 del 2001 sui patronati, l'istituzione del Servizio civile nazionale con la legge n. 64 del 2001, l'aggiornamento della normativa sulla cooperazione internazionale e la protezione civile, la legge n. 118 del 2005 sull'impresa sociale. Queste normative hanno sostanzialmente riguardato i soggetti del Terzo settore. Ad esse si sono aggiunti interventi normativi sui settori di impegno del Terzo settore medesimo: la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, le problematiche della disabilità, dell'affidamento e dell'adozione, le politiche per la famiglia, la tutela dei beni culturali, l'ambito dei servizi sociali con la nuova legge n. 328 del 2000, nota come «riforma dell'assistenza». Per quanto concerne il sostegno finanziario di tutto il Terzo settore, sono da richiamare il decreto-legge n. 35 del 2005, con il quale si disciplina la deduzione dal reddito delle erogazioni liberali a favore delle organizzazioni di


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Terzo settore, e la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (articolo 1, comma 337), con cui si introduce il 5 per mille in favore delle medesime organizzazioni. In ultimo, richiama l'importante modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione, che impegna Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. Questo principio, che ha integrato il preesistente valore del libero pluralismo sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione, tante volte richiamato dalla giurisprudenza costituzionale relativa agli organismi del volontariato, riafferma, con sufficiente chiarezza, la necessità che tutti i livelli istituzionali non solo rispettino, ma garantiscano spazi adeguati alle forme espressive della libera vitalità sociale che operino nell'interesse generale. Da più parti, dopo l'approvazione di queste modifiche costituzionali, si è posto il problema della competenza a legiferare da parte dello Stato in materia di volontariato. Da un'attenta lettura del nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione, appare chiaro che spetti in via esclusiva alla legge statale la competenza in tema di «ordinamento civile», espressione che notoriamente ricomprende anche il potere di definire la disciplina giuridica delle diverse figure soggettive operanti nei diversi settori. «Ciò significa in concreto - come ha ricordato il costituzionalista professor De Siervo - che in tema di ordinamento degli organismi di volontariato non solo resta pienamente in vigore la legge esistente, ma che ogni futura (ed opportuna) modificazione di questa spetterà solo al legislatore nazionale, mentre alle Regioni spetterà porre la disciplina sostanziale ai livelli essenziali delle prestazioni che saranno determinati dal legislatore statale». Spetta dunque al Parlamento legiferare in termini generali sulle materie riguardanti lo status del volontariato, anche per garantire il permanere di indicazioni quadro, valide su tutto il territorio nazionale, quali riferimento dell'attività legislativa di competenza delle Regioni. Dopo quindici anni di applicazione della legge quadro sul volontariato si pone ora, dunque, il problema di una sua revisione, di una verifica seria, non solo alla luce delle novità legislative di questi anni, ma anche dello sviluppo articolato e differenziato del rapporto tra organizzazioni di volontariato ed enti pubblici nelle diverse realtà territoriali del Paese. Tale revisione va realizzata attraverso il confronto di tutti gli attori coinvolti (organizzazioni di volontariato e del Terzo settore, regioni ed enti locali, istituzioni pubbliche nazionali e locali, organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, naturalmente il Governo etc.), evitando di far calare dall'alto una rielaborazione legislativa complessa e delicata. La legge n. 266 del 1991 ha indubbiamente incrementato il rapporto con gli enti pubblici ed è cresciuta nel mondo del volontariato la propensione a collaborare con le istituzioni locali e ad inserirsi nell'assetto dei loro servizi. Questa tendenza, tuttavia, ha messo in evidenza la difficoltà di molti soggetti a conciliarsi con la propria funzione creativa, critica e stimolatrice. Il volontariato organizzato, in pratica, si è più spesso ritrovato nel modello di integrazione piuttosto che in quello della partecipazione, con un crescente rischio di «istituzionalizzazione» e di perdita di autonomia. Si pone ora l'esigenza di rilanciare la capacità del volontariato di sostenere una funzione partecipativa. La coscienza critica e la volontà di diffusione di alcuni fondamentali valori di riferimento richiamano un'ipotesi di cittadino che sia parte viva e attiva del tessuto sociale, che partecipi attivamente ai processi della vita pubblica, favorendo la crescita del sistema democratico. Ed è proprio in quest'ottica che è necessario potenziare anche un'altra funzione del volontariato, e cioè quella «promozionale», sia per quanto concerne la tutela dei diritti, sia per sostenere la capacità di autorganizzazione solidale delle persone. Da questo punto di vista, occorre raccogliere le preoccupazioni emergenti da più parti, sul futuro del volontariato di piccole e medie dimensioni, del volontariato locale, delle piccole comunità, dell'accoglienza: il volontariato


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«del servizio» e non solo «dei servizi». Queste considerazioni non possono che condurci ad una visione «dinamica» del domani del volontariato: «ri-progettare» significa pensare alla costruzione di qualcosa di ancora migliore da costruire sulle fondamenta già esistenti. Ed è proprio in questa prospettiva che si innesta la necessità di modificare e integrare la legge n. 266 del 1991, per introdurre alcune innovazioni che l'evoluzione e il maturare dei tempi, nonché l'esperienza reale, possono suggerire. Il volontariato non può rinunciare all'impegno di promuovere una nuova cultura della cittadinanza e della partecipazione, di sostenere i diritti dei gruppi sociali svantaggiati, di sperimentare nuove forme di intervento dove l'impiego di risorse economiche risulta limitato. Monsignor Nervo aveva parlato di «coscienza critica per le istituzioni» nella formulazione delle leggi, nella loro attuazione e nel funzionamento dei servizi. A questa funzione critica il volontariato non intende rinunciare, anche se talvolta riceve dalle amministrazioni pubbliche le responsabilità di gestire servizi alla persona, per mantenere quegli spazi di libertà e di autonomia necessari per esercitare il ruolo di coscienza civile e di stimolo alle istituzioni. È quanto è emerso anche dal dibattito della V Conferenza nazionale del volontariato, svoltasi a Napoli dal 13 al 15 aprile scorso, che ha manifestato non solo una forte spinta per la revisione della legge n. 266 in direzione di un forte potenziamento della funzione promozionale del volontariato, ma anche una rivendicazione esplicita della soggettività promozionale e politica del volontariato, originale e distinta rispetto anche agli altri soggetti del cosiddetto «privato sociale». Da questo punto di vista, occorrerà procedere avendo presente l'intero quadro normativo di riferimento del Terzo settore, per introdurre le modifiche eventualmente necessarie al fine di rispondere ad una esigenza di maggior coordinamento e di armonizzazione delle normative prodotte nel corso degli anni. Le proposte di legge n. 1171 (Bertolini e altri) e n. 1386 (Lucà e altri) sono dirette ad apportare modifiche ed integrazioni alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato). In particolare, entrambi i progetti di legge, nel confermare il valore sociale del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, introducono disposizioni finalizzate a riconoscere, sostenere e promuovere le attività e le finalità del volontariato, nel rispetto dei principi di personalità, spontaneità e gratuità delle prestazioni e dell'assenza di fini di lucro (articolo 2 e 3 della proposta n. 1171; articoli 1 e 2 della proposta n. 1386). Tali proposte estendono la definizione di volontariato anche al coordinamento e alla federazione delle organizzazioni di volontariato, individuando altresì gli elementi essenziali che devono essere riportati nell'atto costitutivo e nello statuto (articolo 4 della proposta n. 1171 e articolo 3 della proposta n. 1386). Risultano innovate anche le disposizioni della legge quadro relative ai canali di finanziamento delle organizzazioni che operano nel settore (articolo 6 della proposta n. 1171 e articolo 4 della proposta n. 1386), nonché le norme della stessa legge che disciplinano le convenzioni stipulate con gli enti pubblici. Una rilevante novità attiene all'istituzione presso il Ministero della solidarietà sociale di un registro delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale (articolo 7 della proposta n. 1171 e articolo 5 della proposta n. 1386), che si affianca ai registri regionali e provinciali già previsti dalla legislazione vigente. Entrambe le proposte prevedono, inoltre, disposizioni di ordine fiscale, finalizzate ad incentivare l'attività delle organizzazioni di volontariato (articoli 9 e 10 della proposta n. 1171; articoli 8 e 9 della proposta n. 1386) e peculiari benefici sul piano lavorativo (quali forme di flessibilità dell'orario e dell'organizzazione del lavoro) per gli aderenti alle citate organizzazioni (articolo 17 della proposta n. 1171 e articolo 10 della proposta n. 1386). Le proposte di legge dettano, poi, specifiche disposizioni sulla disciplina della comunicazione sociale radiotelevisiva (articolo 9 della proposta n. 1171 e articolo 13 della proposta n. 1386). Entrambe le proposte


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innovano quindi la composizione, il funzionamento e le attribuzioni dell'Osservatorio nazionale per il volontariato (articolo 11 della proposta n. 1171 e articolo 14 della proposta n. 1386). A sostegno delle iniziative del suddetto Osservatorio, la proposta n. 1386 (articolo 15) istituisce, presso il Ministero della solidarietà sociale, uno specifico Fondo. Un Fondo perequativo nazionale è costituito, altresì, dalla proposta n. 1171 (articolo 15), ad integrazione di fondi speciali istituiti in ambito regionale. Entrambe le proposte dettano, infine, nuove norme in ordine ai Centri di servizio del volontariato, cui spetta il compito di sostenere e promuovere l'attività delle organizzazioni di volontariato (articolo 15 della proposta n. 1171 e articolo 18 della proposta n. 1386). Più nel dettaglio, la proposta n. 1171, composta da diciassette articoli, è diretta a modificare e integrare la legge 11 agosto 1991, n. 266, al fine di adeguare la stessa legge alla riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione. L'articolo 1 del provvedimento in esame sostituisce il titolo della legge n. 266 del 1991, recante attualmente «Norme in materia di organizzazioni di volontariato». L'articolo 2 sostituisce l'articolo 1 della stessa legge, concernente le finalità e l'oggetto. In particolare, il nuovo testo dell'articolo 1, in conformità ai principi di solidarietà, di uguaglianza e di sussidiarietà, riconosce il valore sociale e incentiva la funzione dell'attività di volontariato, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo, l'autonomia e l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali (comma 1). Il comma 2 stabilisce, altresì, che è la stessa proposta in esame a disciplinare, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e l), i profili civilistici e fiscali delle organizzazioni di volontariato. L'articolo 3 modifica l'articolo 2 della richiamata legge quadro sul volontariato: in particolare, confermando il principio della gratuità dell'attività del volontario, al quale possono essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, la norma in esame sottolinea che tale attività deve essere diretta al perseguimento dei fini di solidarietà indicati all'articolo 1, comma 1, della legge n. 266 del 1991. È introdotta, inoltre, una maggiore discrezionalità delle organizzazioni di volontariato nella definizione dei rimborsi. L'articolo 4 apporta diverse modifiche all'articolo 3 della legge-quadro sul volontariato. In particolare, è inserito nell'impianto normativo il comma 1-bis, che estende la definizione di organizzazione di volontariato agli enti di coordinamento ed alle associazioni di organizzazioni di volontariato. La norma in esame introduce altresì il comma 1-ter, in cui si individuano, esplicitamente, i soggetti che non sono considerati organizzazioni di volontariato. L'articolo sostituisce altresì il comma 3 del menzionato articolo 3 della legge n. 266 del 1991, individuando gli elementi essenziali che devono essere riportati negli accordi istitutivi, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume. Da ultimo, l'articolo aggiunge all'articolo 3 della legge due nuovi commi: il comma 3-bis, che, in relazione alla struttura complessa o alle finalità perseguite da talune organizzazioni di volontariato, contempla la possibilità del Ministro della solidarietà sociale di derogare, con proprio decreto, alle disposizioni riguardanti l'affidamento delle cariche; il comma 3-ter, in base al quale, per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione di volontariato, i terzi creditori fanno valere i loro diritti sul patrimonio dell'organizzazione medesima, con rivalsa, solo in via sussidiaria, nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. L'articolo 5 modifica il comma 2 dell'articolo 4 della legge, riguardante l'assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento di tali attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. L'articolo 6 modifica l'articolo 5 della legge, concernente


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le risorse economiche delle organizzazioni di volontariato, e stabilisce ulteriori fonti di finanziamento, rispetto a quelle già previste dalla norma vigente. L'articolo 7 inserisce l'articolo 6-bis, che istituisce il Registro delle organizzazioni di volontariato di carattere nazionale, presso la competente direzione generale del Ministero della solidarietà sociale (comma 1). Ai sensi del comma 2, l'iscrizione a tale registro è riservata alle organizzazioni di volontariato che presentino determinati requisiti di diffusione territoriale. L'articolo 8 abroga il comma 2 dell'articolo 7 della legge vigente, riguardante le convenzioni che gli enti pubblici possono stipulare con le organizzazioni di volontariato. In particolare, non è più previsto che le convenzioni debbano contenere disposizioni dirette a garantire lo svolgimento con continuità delle attività oggetto della convenzione e il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Non sono inoltre più contemplate forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché le modalità di rimborso delle spese. L'articolo 9 modifica l'articolo 8 della legge n. 266 del 1991, recante le agevolazioni fiscali per gli atti posti in essere dalle associazioni di volontariato. Le principali modificazioni apportate sono le seguenti: è confermato che i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini delle imposte sui redditi, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato; si prevede che in favore delle organizzazioni di volontariato si applichino le agevolazioni, non fiscali, di cui all'articolo 24, commi 2 e 3, e 31, comma 2, della medesima legge n. 383 del 2000: si tratta dei benefici per l'accesso al credito agevolato (articolo 24) e della possibilità di ottenere dal sindaco autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande (articolo 31, comma 2). Si prevede altresì che, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 150 del 2000, la Presidenza del Consiglio dei ministri può indicare tra i messaggi di utilità sociale messi in onda dalla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo quelli segnalati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato. L'articolo 10 sostituisce il comma 1 dell'articolo 9 della legge quadro sul volontariato, recante norme per la valutazione dell'imponibile ai fini delle imposte sui redditi. L'articolo 11 sostituisce l'articolo 12 della legge n. 266 del 1991 e interviene sulla composizione e sui compiti dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro della solidarietà sociale. Le nuove norme ampliano, sino a venti, il numero dei componenti dell'Osservatorio (attualmente sono dieci, oltre a due esperti e tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative). Tale composizione è integrata altresì da due esperti, da un membro in rappresentanza dei centri di servizio e uno in rappresentanza dei comitati di gestione. Si prevede, tra l'altro, che, alle sedute dell'Osservatorio, possono essere invitati, in relazione alle tematiche trattate, altri membri senza diritto di voto. L'articolo 12 della proposta di legge in esame, che modifica l'articolo 13 della legge n. 266 del 1991, fa salva l'operatività della normativa sul volontariato non contemplata dalla citata legge quadro, abrogando tuttavia l'esplicito riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, alla protezione civile e al servizio civile sostitutivo contenuto nel testo vigente. L'articolo 13, in considerazione della riformulazione dell'articolo 12 della legge n. 266 del 1991, abroga l'articolo 14 della stessa legge, concernente le autorizzazioni di spesa e la copertura finanziaria per il funzionamento del citato Osservatorio e della Conferenza nazionale del volontariato. L'articolo 14 modifica l'articolo 15 della legge quadro che prevede la destinazione di una somma, da parte delle casse di risparmio, alla costituzione di fondi speciali presso le regioni per la realizzazione di centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato. Sono sostituiti, in particolare, i commi 2 e 3 dello stesso articolo 15. Il nuovo comma 2 prevede che gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 15 (ossia le fondazioni di origine bancaria) debbano,


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in sede di approvazione dei bilanci consuntivi, ripartire le risorse nel seguente modo: il 50 per cento deve essere destinato al fondo speciale di cui all'articolo 15-bis, costituito presso l'ambito territoriale regionale in cui si trova la sede legale degli enti; il 30 per cento è devoluto a uno o più fondi speciali, scelti liberamente dai medesimi enti; il 20 per cento è attribuito a un fondo perequativo nazionale istituito presso il Ministero della solidarietà sociale, al fine di integrare i fondi speciali costituiti presso ciascun ambito territoriale regionale, destinatari di accantonamenti di minore entità. Il nuovo comma 3 prevede, poi, che un apposito decreto del Ministro della solidarietà sociale, adottato dopo aver sentito l'Osservatorio per il volontariato e l'Associazione delle casse di risparmio italiane, stabilisce, annualmente, la ripartizione del fondo perequativo tra i fondi speciali costituiti in ambito regionale. L'articolo 15 inserisce gli articoli 15-bis e 15-ter, riguardanti rispettivamente l'istituzione di comitati di gestione e dei centri di servizio per il volontariato. Ai sensi dell'articolo 15-bis, presso ogni ambito regionale è istituito un fondo speciale nel quale sono contabilizzati gli importi assegnati ai comitati di gestione dagli enti di cui all'articolo 15 (casse di risparmio) nonché gli importi assegnati sulla base della ripartizione annuale del Fondo perequativo previsto dall'articolo 15. Tali somme costituiscono patrimonio separato, avente speciale destinazione; esse sono disponibili in misura non inferiore al 60 per cento per i centri di servizio di cui al nuovo articolo 15-ter e nella misura restante per le spese di attività di cui al comma 4, lettera g), del presente articolo, e per le spese di funzionamento del comitato di gestione (comma 1). Ciascun fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione (di natura privatistica), di cui sono stabilite la composizione e le funzioni. Il nuovo articolo 15-ter prevede, invece, che le organizzazioni di volontariato possono richiedere al comitato di gestione competente la costituzione di centri di servizio, a disposizione delle organizzazioni di volontariato e da queste gestiti (comma 1). I centri di servizio sono finalizzati a sostenere e qualificare l'attività di volontariato; conseguentemente, essi erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri di cui agli articoli 6 e 6-bis (comma 2). L'articolo 16 abroga le norme transitorie e finali recate dall'articolo 16 della citata legge n. 266 del 1991. L'articolo in questione, nel far salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, stabilisce che le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella legge medesima entro un anno dalla sua entrata in vigore. L'articolo 17 modifica l'articolo 17 della predetta legge n. 266 del 1991, riguardante la flessibilità oraria per i lavoratori che facciano parte di organizzazioni di volontariato. Le nuove disposizioni prevedono, in particolare, l'estensione ai lavoratori che facciano parte di organizzazioni a carattere nazionale iscritte nei registri di cui all'articolo 6-bis (oltre che di quelle iscritte nei registri di cui al comma 6) il diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale. La norma in commento introduce altresì un nuovo comma 1-bis, che contempla la concessione di permessi non retribuiti per gli organi di direzione delle organizzazioni a carattere nazionale nella misura e alle condizioni fissate dai contratti collettivi. Passando quindi a illustrare la proposta di legge n. 1386, costituita da 18 articoli, segnala che anch'essa è diretta a modificare e integrare la legge 11 agosto 1991, n. 266. L'articolo 1, in particolare, sostituisce il comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 266 del 1991, concernente le finalità e l'oggetto della legge. La nuova formulazione del predetto comma 1, nel confermare il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, precisa altresì che la Repubblica ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento


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delle finalità di carattere sociale, civile, culturale e di promozione e tutela dei diritti dei cittadini, nonché la collaborazione con le istituzioni alla programmazione delle politiche sociali, sanitarie, ambientali, culturali e quelle inerenti i diritti civili. L'articolo in esame introduce, poi, il comma 2-bis, il quale inserisce, tra le finalità della legge, anche quella di favorire il formarsi di nuove organizzazioni di volontariato e di consolidare le organizzazioni già esistenti in conformità agli obiettivi sopra indicati. L'articolo 2 sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge n. 266 del 1991, che definisce alcuni principi relativi all'attività di volontariato. Il comma 1 conferma i principi della personalità, spontaneità e gratuità delle prestazioni del volontario, nonché dell'assenza di fini di lucro anche indiretto, precisando tuttavia che tali attività devono essere volte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1. Il comma 2 ribadisce invece che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario, e che possono essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, attribuendo all'organizzazione ampia discrezionalità nella definizione preventiva delle modalità e dei limiti dei citati rimborsi. Si prevede altresì che le somme percepite dal volontario a titolo di rimborso delle spese non costituiscono reddito imponibile ai fini fiscali. L'articolo 3 apporta una serie di modifiche all'articolo 3 della legge n. 266 del 1991, che detta disposizioni in materia di organizzazioni di volontariato. In particolare, viene integrato il comma 1 del suddetto articolo 3, estendendo la definizione di organizzazione di volontariato anche al coordinamento o federazione di organismi. Si inserisce altresì il comma 2-bis, in cui sono definiti, esplicitamente, i soggetti che non rientrano nel novero delle organizzazioni di volontariato. Si stabiliscono, altresì, gli elementi che devono essere espressamente indicati nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume. L'articolo 4 reca diverse e puntuali modifiche all'articolo 5 della legge n. 266 del 1991, riguardante le risorse economiche delle organizzazioni di volontariato. A seguito di tali modifiche, il nuovo testo del comma 1 del suddetto articolo 5 stabilisce nuove fonti di finanziamento, oltre a quelle già previste dalla normativa vigente. L'articolo 5 introduce, al comma 1, l'articolo 5-bis nella legge n. 266 del 1991. Ai sensi di tale articolo aggiuntivo, è istituito, presso il Ministero della solidarietà sociale, il Registro delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale, al quale possono iscriversi le organizzazioni in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 3 della legge nonché di determinati requisiti di diffusione territoriale. L'iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale determina l'automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale. L'iscrizione nel registro rappresenta condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla legge statale e dalle leggi regionali. L'articolo 6 modifica i commi 1, 2 e 6 dell'articolo 6 della citata legge quadro sul volontariato, concernente i Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome. In particolare, si demanda alle regioni e alle province autonome la disciplina concernente l'istituzione e la tenuta dei registri regionali e provinciali delle organizzazioni di volontariato non a carattere nazionale e si prevede che l'iscrizione ai registri è condizione necessaria non solo per accedere ai contributi pubblici, per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, ma anche per usufruire di ogni altro tipo di beneficio previsto dalla legislazione vigente. Sono aggiunti, inoltre, ulteriori periodi al comma 6. In particolare, si prevede che il Ministro della solidarietà sociale invia annualmente alle regioni copia aggiornata del registro delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale. Il Ministro e le regioni compiono, quindi, controlli periodici volti a verificare che le organizzazioni di volontariato


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rispondano ai requisiti richiesti per permanere nei rispettivi registri. L'articolo 7 della proposta modifica l'articolo 7 della legge quadro, concernente la stipula di convenzioni tra lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici e le organizzazioni di volontariato. In particolare, si prevede la possibilità che tali convenzioni siano stipulate, oltre che con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6, anche con le organizzazioni iscritte nei registri di cui al nuovo articolo 5-bis. Si stabilisce, inoltre, che gli strumenti di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità (previsti nelle citate convenzioni) devono essere idonei a garantire il coinvolgimento degli utenti. L'articolo 8 introduce, nel testo della legge n. 266 del 1991, l'articolo 8-bis, in materia di tributi locali, prevedendo la possibilità per gli enti locali (esclusi quelli in condizioni di dissesto) di ridurre i tributi che rientrano nella loro competenza nei confronti delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6 della medesima legge. L'articolo 9 estende alle organizzazioni di volontariato di cui al nuovo articolo 5-bis l'applicazione delle disposizioni fiscali già applicate nei confronti delle organizzazioni di cui all'articolo 6 delle legge quadro sul volontariato. L'articolo 10 introduce nella legge quadro l'articolo 9-bis, che stabilisce, per le organizzazioni di volontariato, l'erogazione di benefìci in materia di lavoro, attraverso la flessibilità dell'orario e nuove forme di organizzazione. L'articolo 9-bis attribuisce, inoltre, a un rappresentante per ciascuna delle suddette organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, che ricopra cariche dirigenziali elettive a carattere nazionale, il beneficio del collocamento in aspettativa non retribuita per l'intera durata del mandato. I periodi di aspettativa sono utili ai fini della copertura assicurativa obbligatoria, e, in particolare, ai fini del diritto e della misura della pensione, a carico delle gestioni previdenziali di appartenenza, ivi comprese quelle riservate ai lavoratori autonomi. La verifica dei requisiti per l'accesso ai benefici sopra indicati è affidata agli enti previdenziali. L'articolo 11 modifica l'articolo 10 delle legge quadro, stabilendo, in particolare, che le leggi regionali disciplinano le forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato alla programmazione e realizzazione degli interventi nei settori di rispettiva competenza. L'articolo 12 modifica l'articolo 11, comma 1, della legge quadro, concernente il diritto all'informazione e accesso ai documenti amministrativi, precisando che le disposizioni in questione trovano applicazione nei confronti delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale di cui all'articolo 5-bis nonché nei confronti di quelle a carattere non nazionale di cui all'articolo 6 della legge sul volontariato. L'articolo 13 introduce nella legge quadro l'articolo 11-bis, concernente i messaggi di utilità sociale. La nuova disposizione consente alle organizzazioni di volontariato l'accesso, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, alla comunicazione sociale radiotelevisiva, su segnalazione dell'Osservatorio nazionale per il volontariato. L'articolo 14 sostituisce l'articolo 12 della legge n. 266 del 1991, riguardante l'Osservatorio nazionale per il volontariato, apportando integrazioni e modifiche alla composizione, al funzionamento e all'attività di tale organismo. In particolare, si prevede (comma 1) che l'Osservatorio è istituito con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, e svolge la sua attività in collaborazione con l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo. L'articolo 15 introduce nella legge-quadro l'articolo 12-bis, al fine di istituire, presso il Ministero della solidarietà sociale, un Fondo nazionale per il volontariato, a sostegno dei progetti sperimentali finalizzati a fronteggiare emergenze sociali e delle iniziative di formazione, di aggiornamento e di informatizzazione in materia di volontariato. La dotazione del fondo è pari a 10 milioni di euro. L'articolo 18 introduce l'articolo 15-bis nell'ambito della legge quadro. Il nuovo articolo definisce in modo puntuale le funzioni e le competenze dei Centri di servizio per il volontariato, individuati all'articolo 15


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della citata legge. Tali Centri, istituiti presso le regioni, hanno la funzione di sostenere l'attività delle organizzazioni di volontariato, mediante l'erogazione di servizi nelle materie della formazione, dell'informazione e documentazione, della collaborazione alla promozione e consolidamento delle iniziative di volontariato, della consulenza tecnica, fiscale e amministrativa, del sostegno alla progettazione e alla realizzazione di specifiche attività delle organizzazioni di volontariato. Al fine di riequilibrare le risorse a disposizione in ciascun ambito regionale, è altresì istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il fondo di perequazione nazionale, alimentato da un quinto dei fondi speciali costituiti presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, ai sensi del comma 1 dell'articolo 15. Conclusivamente, si riserva di formulare una proposta in ordine al seguito dell'esame alla luce di quanto emergerà nel corso del dibattito.

Il sottosegretario Franca DONAGGIO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Mariella BOCCIARDO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che numerose proposte di legge vertono su materia analoga a quella delle proposte in esame e presentano, a suo avviso, aspetti di interesse ai fini di una revisione della disciplina sul volontariato.

Mimmo LUCÀ, presidente e relatore, precisa che le altre proposte di legge cui fa riferimento la collega Bocciardo, pur presentando certamente profili di interesse con riguardo alla disciplina del volontariato, sono state assegnate ad altre Commissioni. Ciò non impedisce, naturalmente, che talune delle disposizioni in esse contenute siano recepite all'interno del testo che la Commissione elaborerà, anche sulla base di quanto emergerà nel corso del dibattito e delle audizioni che sicuramente si renderà opportuno svolgere.

Domenico DI VIRGILIO (FI), riservandosi di intervenire più ampiamente nel prosieguo dell'esame, sottolinea la rilevanza delle proposte di legge in titolo e la necessità di un esame serio e approfondito, anche con riferimento ai contenuti delle proposte assegnate ad altre Commissioni, che tuttavia presentino profili di interesse ai fini di una nuova disciplina del volontariato.

Mimmo LUCÀ, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'accesso alla psicoterapia.
C. 439 Cancrini, C. 1856 Di Virgilio e C. 2486 Giulio Conti e Meloni.
(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 2486 Giulio Conti e Meloni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 maggio 2007.

Mimmo LUCÀ, presidente, avverte che, in data 29 maggio 2007, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge n. 2486 d'iniziativa dei deputati Giulio Conti e Meloni, «Disposizioni per assicurare l'accesso ai servizi di psicoterapia e disciplina delle relative convenzioni con il Servizio sanitario nazionale». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella dei progetti di legge n. 439 e n. 1856, comunica di averne disposto l'abbinamento a questi ultimi ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Luigi CANCRINI (Com.It), relatore, fa presente che la proposta di legge n. 2486 Giulio Conti e Meloni, di cui è stato disposto l'abbinamento alle proposte n. 439 e n. 1856 già all'esame della Commissione, è diretta a garantire a tutti i cittadini il diritto alla salute psicologica, assicurando l'accesso ai servizi di prevenzione


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e di cura pubblici o privati convenzionati di psicoterapia (articolo 1).
Ai sensi dell'articolo 2, le strutture del Servizio sanitario nazionale assicurano l'accesso dei cittadini ai servizi pubblici o privati convenzionati di psicoterapia (comma 1). Le richieste di accesso ai citati servizi sono presentate dall'utente o dai servizi pubblici sanitari o socio-sanitari delle regioni e dei comuni. Le domande riguardanti i minori possono essere presentate solo con il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci, previo parere della struttura sanitaria competente (comma 2). Le richieste sono valutate dalle strutture competenti previa verifica della relativa diagnosi specialistica effettuata da uno psicologo o da un medico psichiatra (comma 3). Con il comma 4, si precisa che, ai fini della diagnosi, devono essere riconosciute trattabili mediante tecniche psicoterapeutiche tutte le condizioni di disagio e di disturbo psicologico per le quali la letteratura scientifica suggerisce tali tecniche. I pazienti ammessi alle terapie si possono avvalere, oltre che dei centri di psicoterapia, anche di singoli professionisti o di associazioni di professionisti scelti tra i nominativi iscritti in un apposito elenco di specialisti convenzionati, reso disponibile al pubblico (comma 5). L'articolo 3, comma 1, elenca i requisiti necessari all'accreditamento. Per quanto concerne i professionisti sono richiesti, in particolare: l'iscrizione all'ordine degli psicologi o all'ordine dei medici chirurghi; l'annotazione, negli albi professionali degli psicologi o dei medici chirurghi, dell'abilitazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica riconosciuta ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e successive modificazioni; l'assenza di rapporti di lavoro dipendente del professionista con le strutture del Servizio sanitario nazionale. Con riferimento alle associazioni di professionisti, la proposta di legge prescrive altresì che siano indicate nello statuto finalità di prevenzione secondaria e terziaria e che vi sia almeno un membro psicoterapeuta che risponda ai requisiti sopra descritti. Disposizioni di dettaglio sono dettate, inoltre, per le strutture dei professionisti o delle associazioni di professionisti. Sempre ai fini dell'accreditamento (comma 2), sia i professionisti sia le associazioni di professionisti devono: documentare il ricorso a supervisioni cliniche effettuate da professionisti supervisori psicoterapeuti, iscritti come psicoterapeuti da almeno cinque anni negli albi professionali degli psicologi e dei medici chirurghi e iscritti nell'elenco appositamente istituito dagli ordini regionali e provinciali degli psicologi e dei medici chirurghi; documentare, mediante relazioni almeno trimestrali, l'andamento del trattamento e la sua valutazione al servizio di psicoterapia che ha convalidato la richiesta di accesso; essere in regola con la normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). A tale scopo, le supervisioni effettuate valgono ai fini dell'attribuzione del punteggio ECM. Ai sensi del comma 3, l'accreditamento per i servizi di psicoterapia previsti dal progetto di legge, è riconosciuto, inoltre, alle strutture private che si configurano come centro di psicoterapia. Con l'articolo 4 è disciplinato il sistema di partecipazione degli utenti al costo delle prestazioni di psicoterapia che vengono assimilate alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, come individuate dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. Gli assistiti partecipano al costo delle prestazioni, che possono essere prescritte singolarmente o per cicli, effettuando i pagamenti direttamente ai centri di psicoterapia o ai singoli professionisti, sulla base del nomenclatore tariffario delle prestazioni ambulatoriali ammesse dal Servizio sanitario nazionale. Sono comunque esclusi dal pagamento i cittadini che hanno diritto all'esenzione totale (comma 1). La remunerazione ed il rimborso dei centri di psicoterapia e dei singoli professionisti accreditati (comma 2) sono definiti dalle regioni, sentiti gli ordini professionali, ai sensi della disciplina che regola i contratti tra le regioni medesime e le strutture che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale di cui agli articolo 8-quinquies e 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,


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n. 502. In tale ambito, si precisa che la remunerazione non deve comunque superare la misura minima delle tariffe indicate dagli ordini professionali. Ai sensi del comma 3, la certificazione concernente l'astensione dal lavoro dei pazienti in trattamento può essere rilasciata sia dai professionisti dipendenti dal Servizio sanitario nazionale che dagli psicoterapeuti convenzionati. Con l'articolo 5, si stabilisce che i servizi pubblici sanitari o socio-sanitari di cui all'articolo 2, comma 2, effettuano le attività di verifica, monitoraggio e controllo della qualità dei servizi di psicoterapia (comma 1). A tal fine, presso i predetti servizi sono esaminate le relazioni trasmesse dai professionisti per la valutazione del trattamento psicoterapeutico (comma 2). Sono altresì effettuate dai professionisti, in collaborazione con i servizi pubblici sanitari e socio-sanitari, valutazioni di processo e di esito (comma 3). Il comma 4 reca disposizioni volte alla eventuale costituzione di un apposito organismo indipendente, con funzioni di osservatorio permanente sui dati dei servizi di psicoterapia, da parte delle regioni, delle aziende sanitarie locali, dei comuni, degli ordini professionali, delle associazioni scientifiche, e delle strutture ministeriali, d'intesa tra loro. L'articolo 6 indica le fattispecie che determinano la sospensione o la revoca dell'accreditamento da parte dei servizi pubblici sanitari e socio-sanitari (si tratta dei casi di violazione della legge o dei codici deontologici, ovvero dell'irrogazione di sanzioni disciplinari da parte degli ordini professionali provinciali e regionali). Ai sensi dell'articolo 7, tutte le strutture sanitarie (presìdi delle aziende sanitarie locali, servizi sociali e psicosociali delle pubbliche amministrazioni, strutture private accreditate o, nei casi in cui il sistema di accreditamento non sia attivo, convenzionate con il servizio sanitario nazionale) presso le quali, ai sensi della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (che disciplina la professione di psicologo), sono svolte le attività psicoterapeutiche. organizzano corsi di tirocinio destinati agli allievi delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia o riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca. Le strutture sanitarie in questione e le predette scuole di specializzazione stipulano apposite convenzioni, definendo il monte ore ed il numero di allievi da ospitare. Le attività di tirocinio devono essere supervisionate da professionisti del servizio. L'articolo 8 indica, infine, le modalità di copertura degli oneri, valutati a decorrere dal 2007 in 250 milioni di euro annui, derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 5 della proposta medesima. In particolare, si dispone: un aumento dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, tale da assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 75 milioni di euro annui; un aumento proporzionale della tassa sull'alcol e sulle bevande alcoliche tale da assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 75 milioni di euro l'anno; l'utilizzo di una quota dei proventi delle lotterie nazionali pari a 100 milioni di euro annui. Concludendo, dichiara che, a suo avviso, esistono i presupposti per giungere all'elaborazione di un testo unificato delle proposte attualmente all'esame della Commissione.

Domenico DI VIRGILIO (FI) sottolinea la rilevanza e la portata innovativa delle proposte di legge in esame, auspicando che tutti i colleghi abbiano piena consapevolezza dell'effettiva portata di tale intervento normativo. Invita quindi tutti i deputati a svolgere un esame approfondito delle proposte in esame e delle problematiche ad esse collegate.

Giulio CONTI (AN) ringrazia il relatore per la dettagliata esposizione della proposta di legge n. 2486, di cui è firmatario. Sottolinea quindi, con riferimento al testo di tale proposta, l'importanza del ruolo attribuito ai genitori dal comma 2 dell'articolo 2, con riferimento all'accesso ai servizi di psicoterapia da parte dei figli minori. Evidenzia altresì la rilevanza delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, nonché della norma relativa alla possibilità di revoca dell'accreditamento, prevista all'articolo 6.


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Mariza BAFILE (Ulivo), dopo aver sottolineato l'importanza delle proposte di legge in esame, si sofferma sulla questione dell'accesso dei minori ai servizi di psicoterapia, cui ha fatto riferimento il deputato Giulio Conti, evidenziando come spesso i disturbi di natura psicologica dei minori derivino proprio dal contesto familiare e come, in tal caso, si tratti piuttosto di tutelare i minori stessi nei confronti della famiglia e, talvolta, degli stessi genitori: risulta in tal caso difficile che i genitori possano valutare obiettivamente l'esigenza di trattamenti psicoterapeutici da parte dei figli.

Giacomo BAIAMONTE (FI) concorda con quanto evidenziato dalla collega Bafile, circa il fatto che, spesso, i problemi psicologici dei minori sono riconducibili al rapporto con i genitori. Rileva quindi come ciò evidenzi altresì una carenza del sistema scolastico e formativo. Sottolinea inoltre le connessioni della tematica in esame con il problema delle tossicodipendenze. Conclusivamente, osserva che la prevenzione rimane certamente l'intervento più significativo al fine di ridurre l'incidenza delle problematiche di natura psicologica o psichiatrica e che l'accesso alla psicoterapia rappresenta lo strumento cui fare ricorso solo quando l'intervento preventivo si è dimostrato insufficiente.

Giulio CONTI (AN) osserva, con riferimento al tema dell'accesso dei minori alla psicoterapia, che è necessario precisare a quale fascia di età si intenda riferirsi, non potendosi comunque prescindere, a suo avviso, dall'intervento dei genitori nel caso di minori nell'età della scuola dell'obbligo.

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) osserva preliminarmente come lo scopo delle proposte in esame non sia quello di disciplinare il servizio di psicoterapia, ma di assicurare l'accesso a tale servizio mediante il Servizio sanitario nazionale e di disciplinare le convenzioni delle strutture private con il Servizio medesimo. Per quanto attiene al problema dell'accesso dei minori alla psicoterapia, ritiene che esso debba essere affrontato in analogia con quanto avviene per ogni altro tipo di terapia. Rileva infine che desta perplessità, e dovrebbe essere oggetto di chiarimento, il riferimento indistinto, nelle proposte in esame, alle professionalità degli psicologici e degli psichiatri.

Luigi CANCRINI (Com.It), relatore, fa presente, con riferimento alla questione sollevata da ultimo dal deputato Lucchese, che la materia è disciplinata dalla legge n. 56 del 1989, la quale prevede l'istituzione di albi per la professione psicoterapeutica nell'ambito sia dell'ordine dei medici e degli odontoiatri sia dell'ordine dei psicologi. In certa misura, dunque, il riferimento alle due professionalità citate deve considerarsi obbligato.

Lionello COSENTINO (Ulivo) osserva che le Aziende sanitarie locali, alle quali opportunamente si propone sia affidato il compito di indirizzare i cittadini verso il servizio di psicoterapia più adeguato e di «monitorare» le prestazioni erogate, dovrebbero altresì compiere una valutazione degli effettivi risultati del percorso di cura. Alle Aziende sanitarie locali spetta infatti, a suo avviso, il compito di dirigere e guidare, anche nel caso dei servizi psicoterapeutici, l'intero percorso sanitario.

Emanuele SANNA (Ulivo), rivolto al collega Di Virgilio, il quale ha invitato tutti i deputati della Commissione ad approfondire i contenuti delle proposte in esame, osserva come il fatto che numerosi colleghi non siano sin qui intervenuti dipenda, a suo avviso, dall'ampio consenso che si registra intorno alle proposte medesime. Rileva infatti che esse mirano a colmare quella che è forse la più grave lacuna del Servizio sanitario nazionale, indice anche, a suo modo di vedere, di un ritardo culturale che non ha risparmiato, fino al recente passato, anche la classe medica. Sottolinea infine come tale lacuna abbia, notoriamente, finito per penalizzare soprattutto i ceti meno abbienti, potendo naturalmente i cittadini con reddito più


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elevato ricorrere a prestazioni di psicoterapia in ambito privato.

Giuseppe ASTORE (IdV) invita il relatore a chiarire, nella sua replica, la necessità di intervenire con legge sulla materia dell'accesso ai servizi di psicoterapia, essendo i livelli essenziali di assistenza definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Mimmo LUCÀ, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 185 del 31 maggio 2007, a pagina 100, prima colonna, trentacinquesima riga, le parole: «Giampaolo Patta» sono sostituite dalle seguenti «Serafino Zucchelli».

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 185 del 31 maggio 2007, a pagina 100, seconda colonna, ventitreesima riga, sostituire la parola «10.45» con la seguente «10.55».