VI Commissione - Mercoledì 6 giugno 2007


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ALLEGATO 1

5-01097 Gianfranco Conte: Installazione di sistemi elettronici di identificazione e controllo sugli apparecchi da intrattenimento.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time cui si risponde, la S. V. chiede di conoscere quali provvedimenti sono stati assunti al fine di dotare gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 di approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), delle attrezzature elettroniche di controllo a distanza, a radio frequenza RFID (Radio Frequency Identification), così come previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80.
In particolare, si chiede di conoscere quale sia la motivazione per la quale la Sogei - Società Generale d'informatica Società per azioni, per conto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, abbia indetto una gara per l'acquisizione di sistemi a radio frequenza RFID, di tipo solamente passivo, anziché per l'acquisto di sistemi Tag RFID di tipo passivo per l'esterno e di Tag RFID di tipo attivo per l'interno, così come evidenziato dalla stessa Sogei durante la dimostrazione effettuata presso la Direzione Generale dell'Amministrazione medesima nel mese di aprile 2006.
Ad avviso della S. V. Onorevole, infatti, l'utilizzo di dispositivi tecnologici solo di Tipo passivo, non appare rispondente alle esigenze di controllo a distanza in quanto non sempre utilizzabili sugli apparecchi da intrattenimento,
Come è noto, l'articolo 1, comma 502, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge Finanziaria per il 2005), come sostituito dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, ha disposto la controllabilità a distanza degli apparecchi da intrattenimento mediante specifici sistemi elettronici di identificazione associati ai nulla osta rilasciati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato por ciascun apparecchio.
L'articolo 1, comma 502, della citata legge n. 311 del 2004 fa riferimento alla tipologia di apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del citato Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per i quali, come indicato nella circolare n. 2/giochi/ADI/2005 del 18 novembre 2005, successivamente integrata con la nota n. 13276 del 21 aprile 2006, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha predisposto un sistema, di controllo basato principalmente sui dispositivi RFID (Radio Frequency Identification) e Paper e-Sign.
In particolare, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato al paragrafo 1.4 della richiamata circolare n. 2/giochi/ADI/2005 del 18 novembre 2005, dispone che il dispositivo RFID (Radio Frequency Identification), che consente di memorizzare in chip elettronici leggibili da un apposito dispositivo portatile, le informazioni significative di ogni apparecchio, può essere interno od esterno.
Il RFID interno, che è consegnato dal competente Ufficio regionale al produttore-importatore unitamente al nulla osta di distribuzione, viene apposto all'interno dell'apparecchio a cura del medesimo produttore-importatore; il secondo dispositivo RFID esterno, che è rilasciato al gestore, titolare del nulla osta per la messa in


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esercizio, è apposto all'esterno dell'apparecchio secondo le istruzioni all'uopo impartite.
Come evidenziato nell'interrogazione, in data 29 marzo 2007 la Sogei-Società Generale d'Informatica Società per azioni, ha emesso il bando di gara BS703 concernente la procedura ristretta accelerata per la fornitura di apparecchiature elettroniche a tecnologia RFID e di programmi per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Con riferimento alle forniture oggetto dell'appalto, si osserva che il punto II.2.1 del riquadro II. 2) del bando di gara, indica, nell'ambito delle apparecchiature elettroniche, n. 21.200 Tag RFDI, di cui 12.100 esterni e 12.100 interni.
In proposito è opportuno rappresentate che la Sogei S.p.A. ha comunicato alcune considerazioni alla base della scelta per il sistema di controllo a distanza della tipologia Tag RFID da adottare per gli apparecchi senza vincite in denaro (articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).
La Sogei fa presente che, a differenza di quanto riportato nell'interrogazione parlamentare cui si risponde, la tecnologia RFID non è mai stata presa in considerazione per gli apparecchi di cui al comma 6, del medesimo articolo 110, del regio decreto n. 773 del 1931, in quanto collegati telematicamente.
In particolare, viene fatto presente che:
1) la finalità di una verifica ispettiva è quella di appurare che l'apparecchio da intrattenimento installato presso un pubblico esercizio sia regolarmente autorizzato da AAMS e conforme al modello certificato, con particolare riferimento al gioco erogato;
2) il Tag RFID interno, rappresenta uno, e non il solo, degli strumenti di ausilio alla verifica ispettiva e fornisce, dietro lettura, i dati identificativi del modello di apparecchio, del produttore e del nulla osta dì distribuzione;
3) il riscontro positivo di tali dazi con quelli rilevati dalla marca antifalsificazione, presente sul nullaosta di distribuzione, indica, solo che il modello di apparecchio in esame è stato effettivamente autorizzato da AAMS;
4) per rendere esaustiva la verifica, è indispensabile effettuare ulteriori controlli, tra cui si evidenzia, per la sua importanza, un minuzioso esame dell'interno dell'apparecchio, per rilevare eventuali manomissioni (presenza di doppi fondi, di più schede, di congegni «particolari», eccetera);
5) il raffronto dei prezzi di mercato tra la tecnologia passiva ed attiva evidenzia un costo del Tag RFID attivo più che doppio rispetto al passivo;
6) la presenza nel Tag RFID attivo della batteria dì alimentazione, ne limita il suo funzionamento nel tempo, il che comporta, nel medio termine, un piano di manutenzione per la sostituzione.

Da quanto sopra esposto, la Sogei rappresenta che risulta evidente che il vantaggio offerto dall'adozione della tecnologia attiva non trova applicazione nelle verifiche ispettive, a causa della necessità di procedere, comunque, ad un controllo visivo all'interno dell'apparecchio, per escludere qualsivoglia manomissione.


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ALLEGATO 2

5-01098 Leo e Catanoso: Problematiche relative all'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso per i contribuenti della provincia di Catania interessati dagli eventi calamitosi dell'ottobre 2002.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano talune problematiche interpretative ed applicative delle disposizioni, contenute nell'articolo 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), che prevedono la definizione delle posizioni tributarie e contributive dei soggetti interessati dal sisma verificatosi in alcuni comuni della provincia di Catania nel 2002.
Come è noto, il comma 1011 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che «Ai soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglia dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442 (...) è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente comma si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali».
In relazione alla richiesta di attivarsi presso la Direzione Regionale affinché gli uffici periferici dispongano in autotutela l'annullamento dei ruoli emessi a seguito del ritardo nell'effettuazione dei versamenti, si precisa, preliminarmente, che, così come stabilito dall'articolo 1 del decreto ministeriale dell'11 febbraio 1997, n. 37, «Il potere di annullamento e di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento spetta all'ufficio che ha emanato l'atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d'ufficio ovvero in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, alla Direzione regionale o compartimentale dalla quale l'ufficio stessa dipende».
In ogni caso, l'Agenzia delle entrate, nella circolare del 12 aprile 2007, n. 20, ha chiarito che la norma in argomento consente di sanare gli omessi o tardivi versamenti.
In particolare, con la predetta circolare è stato precisato che «Avuto riguardo alle finalità definitorie della norma in commento, si ritiene che l'eventuale tardività dei versamenti effettuati entro la data del 30 giugno 2007 da parte dei soggetti che hanno beneficiato della sospensione possa ritenersi sanata e che pertanto, nei confronti degli stessi, non si procede all'irrogazione delle relative sanzioni».


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ALLEGATO 3

5-01099 Fugatti e Garavaglia: Problematiche derivanti dall'applicazione degli indici di normalità economica.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere se si intenda intervenire a salvaguardia di intere categorie produttive la cui attività risulta compromessa dall'applicazione degli indici di normalità economica, previsti dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), per l'individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi ed, in particolare, se si intenda valutare di non applicare, per le dichiarazioni relative all'anno 2007, i predetti indici, in attesa della revisione degli studi di settore, prevista dall'articolo 10-bis, della legge 8 maggio 1998, n. 146 (introdotto dall'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
Ciò in quanto, a pare degli interroganti, i predetti indici non risulterebbero adeguati alla realtà dei diversi settori economici e una parte considerevole delle piccole imprese risulterebbe incoerente con gli studi di settore. Inoltre, la circolare n. 1 del 22 maggio 2007 dell'Agenzia delle entrate lascerebbe irrisolta la gestione del contraddittorio da parte degli uffici delle entrate, con il rischio di determinare comportamenti difformi sul territorio nazionale.
Al riguardo, è opportuno osservare che il comma 14 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ha disposto l'utilizzo di indicatori di normalità economica, di significativa rilevanza, idonei all'individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, in attesa della individuazione dei valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico, previsti dal comma 2 dell'articolo 10-bis della legge n. 146 del 1998, introdotto dalla citata legge n. 296 del 2006.
Gli indicatori di normalità economica sono stati approvati con decreto dei Ministero dell'economia e delle finanze 20 marzo 2007 e sono applicabili a tutti gli studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2006.
Il meccanismo applicativo dei predetti indicatori si basa sui dati forniti dal contribuente con il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
L'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto prevede, inoltre, che i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi di settore che tengono conto dei predetti indicatori, sono utilizzabili sia ai fini degli accertamenti di cui all'articolo 10 della citata legge n. 146 del 1998, che ai fini dell'adeguamento alle risultanze degli studi di settore, previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195.
Come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 31/E del 22 maggio 2007, gli indicatori di normalità economica - che contribuiscono alla stima dei ricavi o compensi mediante gli studi di settore - assumono valenza transitoria in quanto saranno gradualmente sostituiti, con l'evoluzione degli studi previsti a decorrere dal periodo d'imposta 2007, dagli


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indicatori di normalità, di cui al comma 2 dell'articolo 10-bis della legge n. 146 del 1998.
Nella citata circolare n. 31 del 22 maggio 2007, l'Agenzia ha evidenziato, tra l'altro, che, dal punto di vista pratico, gli eventuali maggiori ricavi o compensi determinati mediante gli indicatori vengono sommati, dal software GE.RI.CO., al ricavo/compenso puntuale ed al ricavo/compenso minimo calcolato, con le consuete modalità, applicando la «funzione di ricavo/compenso». Nel caso di eventuale «incoerenza» rispetto ad uno o più dei predetti indicatori, il risultato finale della stima, fornito dal software GE.RI.CO., consisterà quindi in un ricavo/compenso puntuale ed un ricavo/compenso minimo maggiorato in funzione delle singole situazioni di incoerenza. Si avrà pertanto, in linea generale, un solo valore di riferimento ai fini dell'eventuale adeguamento in dichiarazione alle risultanze degli studi di settore: il soggetto risulterà «non congruo» rispetto alle risultanze degli studi di settore nel caso in cui i ricavi o compensi dichiarati risultino inferiori ai valori stimati dallo studio di settore, tenendo conto anche dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità.
Con la medesima circolare, l'Agenzia delle entrate ha fornito specifiche istruzioni agli Uffici in merito al corretto utilizzo degli indicatori, rappresentando agli stessi la necessità di valutare con estrema attenzione la posizione del contribuente, soprattutto nelle ipotesi in cui lo scostamento tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli determinati sulla base degli studi di settore assume dimensioni significative.
La stessa Agenzia, anche al fine di rimuovere le preoccupazioni manifestate dalle associazioni di categoria, seguirà con la massima attenzione la corretta applicazione degli indicatori da parte dei dipendenti uffici.


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ALLEGATO 4

5-01100 Galletti e D'Agrò: Ritardi nell'erogazione dei rimborsi tributari.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in osarne, le SS.LL. Onorevoli, nel fare riferimento ad una risposta fornita ad un precedente documento di sindacato ispettivo (question time degli Onorevoli Ronconi e D'Agrò discusso in VI Commissione finanze della Camera dei Deputati in data 26 luglio 2006), chiedono di sapere se non sia nelle intenzioni dell'Esecutivo «...adottare provvedimenti atti a fornire una risposta celere e certa ai cittadini che attendono i rimborsi fiscali».
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha fatto presento che, con lo strumento della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e con la possibilità di presentare il modello 730, una considerevole parte di contribuenti ottiene il rimborso dei propri crediti d'imposta nell'anno successivo alla loro formazione.
A tal proposito, l'Agenzia ha riferito che il volume delle compensazioni eseguite in F24 nel 2006 è stato pari a euro 24.997.173.885,27 e nel corso di questi primi mesi del 2007 sono state eseguite compensazioni in F24 per euro 8.064.606.026,57.
Per quanto riguarda i Modelli 730 presentati per l'anno d'imposta 2005, sono stati erogati nell'anno 2006 n. 9.854.450 rimborsi per un totale di euro 5.089.814.098,00. Inoltre, nel corso dell'anno 2006, sono stati erogati centralmente n. 2.299.313 rimborsi per le imposte dirette a persone fisiche per un totale di euro 1.363.533.701,52 (importo comprensivo di interessi) e sono stati accreditati euro 1.480.993.431,09 per eseguire rimborsi a persone giuridiche. Nel primo semestre dell'anno in corso, sono stati erogati centralmente n. 1.347.311 rimborsi per le imposte dirette a persone fisiche per un totale di euro 542.937.859,06 (importo comprensivo di interessi) e per eseguire rimborsi a persone giuridiche sono stati accreditati euro 869.706.236,81. Nella seconda metà dell'anno in corso verrà eseguito un ulteriore considerevole numero di rimborsi, compreso un significativo numero di quelli richiesti nelle dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 2004.
A tal proposito si fa presente che l'Agenzia delle Entrate, proprio in questi giorni, sta inviando ai contribuenti una lettera chiedendo loro di fornire le coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare il rimborso. Si tratta di rimborsi che sono stati già esaminati dagli uffici e che saranno erogati solo dopo che saranno disponibili le informazioni richieste.
È opportuno evidenziare che qualora i contribuenti forniscano i dati necessari ad accreditare le somme, i tempi di erogazione dei rimborsi spettanti potrebbero essere ulteriormente contratti. I dati dei conti correnti bancari o postali possono essere consegnati recandosi di persona presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate, oppure possono essere forniti via internet utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (fisconline).
Si aggiunge, infine, che l'Agenzia delle entrate, al pari di quanto già fatto per le persone fisiche, sta esaminando la possibilità di introdurre nuove procedure di accelerazione anche per quanto riguarda i rimborsi imposte dirette alle persone non fisiche.