VIII Commissione - Mercoledì 6 giugno 2007


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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CE (Atto n. 93).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CE;
osservato che il provvedimento, sotto il profilo del merito, reca un intervento che appare degno della massima considerazione, poiché - nel rendere maggiormente coerente l'ordinamento interno rispetto al quadro normativo comunitario - consente di eliminare un parametro che, in realtà, non risulta più adeguato a valutare la balneabilità delle acque;
rilevato, peraltro, che lo schema di decreto non attua specifiche disposizioni della direttiva, ma si limita ad escludere l'applicazione di un parametro che la medesima direttiva non prende in considerazione, e che, dopo circa un quindicennio di proroghe che sono intervenute sul parametro dell'ossigeno disciolto, risulta parziale considerare questo ulteriore intervento come un recepimento della direttiva comunitaria;
raccomandato, pertanto, al Governo di verificare con la massima attenzione i profili relativi alla qualificazione del provvedimento quale parziale attuazione della direttiva 2006/7/CE e, quindi, alla sua riconducibilità all'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della legge comunitaria 2006;
preso atto, in tal senso, dei chiarimenti in ordine all'esercizio della citata delega forniti dal Governo, che indicano - tra l'altro - come lo schema in esame rappresenti un importante momento di riallineamento tra la legislazione comunitaria e quella nazionale, la quale aveva adottato - in attuazione della precedente direttiva - parametri estremamente rigorosi, pur non richiesti dalla normativa europea;
ricordato, peraltro, che il controllo sul parametro dell'ossigeno disciolto - pur non rilevante ai fini della gestione della qualità delle acque di balneazione - resta un elemento fondamentale per una valutazione più complessiva della condizione delle acque italiane, che deve continuare a essere monitorata senza alcun allentamento del regime vigente;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) al fine di garantire la completa attuazione della nuova disciplina comunitaria della gestione della qualità delle acque di balneazione, finalizzata a semplificare le procedure relative ai parametri di analisi, a migliorare i processi partecipativi delle parti interessate e a definire innovativi criteri da prendere in considerazione ai fini del monitoraggio, della valutazione e della classificazione delle acque, si provveda alla rapida e


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sollecita emanazione del decreto legislativo di integrale recepimento della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, che abroga la precedente direttiva 76/160/CE;
b) provveda il Governo a garantire, eventualmente mediante apposite disposizioni legislative da inserire nello schema di decreto legislativo in esame, che il monitoraggio del parametro dell'ossigeno disciolto prosegua secondo le modalità attualmente previste dalla legge e dalla normativa secondaria in vigore, esplicitando, in particolare, quali soggetti siano tenuti a svolgere l'azione di monitoraggio del parametro richiamato;
e con le seguenti osservazioni:
1) considerata l'intenzione del Governo di procedere all'adozione del provvedimento per escludere il parametro dell'ossigeno disciolto ai fini del giudizio di idoneità per l'individuazione delle zone di balneazione della acque, si valuti l'opportunità di provvedere comunque a modificare direttamente il decreto legislativo n. 470 del 1982, di attuazione della precedente direttiva comunitaria in materia;
2) occorre che il Governo, nel garantire la continuità dei controlli, rafforzi anche il contenuto della relazione al Parlamento sullo stato delle acque di balneazione - prescritta dal decreto-legge n. 109 del 1993 e dalla relativa legge di conversione - che continua a risultare insufficiente, soprattutto con riguardo all'individuazione delle politiche positive per favorire il rientro nei parametri.


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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale (C. 2480-A Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2480-A, recante «Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale», nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla IX Commissione;
richiamato il parere espresso lo scorso 17 aprile 2007 sul precedente testo del disegno di legge n. 2480;
raccomandata nuovamente l'opportunità di rafforzare un aspetto che - anche dopo le novità introdotte dalla Commissione di merito - sembra essere stato posto in minore risalto nell'ambito del provvedimento, ossia quello dell'intensificazione dei controlli sulla rete stradale, che potrebbe avvenire anche mediante l'eventuale valorizzazione dei compiti delle forze di polizia stradale e l'aumento della relativa dotazione organica;
preso atto, in ogni caso, che le modifiche e integrazioni apportate al testo originario sembrano contribuire al miglioramento del provvedimento;
verificato, in particolare, il contenuto dell'articolo 22, che risponde a talune delle richieste formulate dalla VIII Commissione nel precedente parere, e dei nuovi articoli 23 e 24, che prevedono, in primo luogo, interventi in materia di destinazione delle maggiori entrate - derivanti dall'incremento delle sanzioni pecuniarie - all'ammodernamento e alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e, in secondo luogo, chiarimenti circa l'autorizzazione alla contrazione di mutui da parte di regioni, province e comuni per la realizzazione di interventi di manutenzione stradale;
esprime

PARERE FAVOREVOLE