X Commissione - Mercoledì 6 giugno 2007


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ALLEGATO 1

Ratifica Accordo Italia-Guatemala sulla promozione e protezione degli investimenti (C. 2162 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione X (Attività produttive, commercio, turismo),
esaminato il disegno di legge C. 2162 recante ratifica dell'Accordo Italia-Guatemala sulla promozione e protezione degli investimenti;
rilevato che l'Accordo delinea, conformemente alla prassi seguita a livello internazionale, un quadro di maggiore certezza giuridica ai fini della promozione e protezione degli investimenti italiani in Guatemala e guatemaltechi in Italia;
considerato inoltre che obiettivo dell'Accordo è quello di incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a incrementare il volume complessivo degli investimenti nelle due Parti contraenti, favorendo in tal modo lo sviluppo delle relazioni economiche e dell'interscambio commerciale;
sottolineato altresì che ognuna delle due Parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire all'estero, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento prevalente, tutti i capitali investiti e guadagnati;
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 2

Trasmissione televisiva competizioni sportive (C. 1496-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione X (Attività produttive, commercio e turismo),
esaminato il disegno di legge del Governo (A.1496-B), approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale;
rilevato che durante l'esame al Senato sono state apportate alcune modifiche al testo del provvedimento e che alcune di tali modifiche incidono su aspetti che riguardano la competenza della X Commissione;
valutata in particolare, per quel che riguarda gli ambiti di competenza della Commissione, la modifica relativa alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 1, che sopprime la disposizione che prevedeva che la vendita dei diritti televisivi dovesse avvenire differenziando le gare a seconda della piattaforma di trasmissione utilizzata (satellitare, analogica etc) e introduce, per contro, un potere di regolazione e di vigilanza nel settore da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza, in modo che siano assicurati pari diritti agli operatori della comunicazione e non si formino posizioni dominanti;
valutata altresì la modifica introdotta dal Senato, che ha attenuato il divieto di rivendere ad altri operatori le licenze (c.d. sublicenze) originariamente acquisite, prevedendo alla lettera b) del comma 3 dell'articolo1, che i diritti acquisiti e non utilizzati possono essere rivenduti, dietro autorizzazione del soggetto organizzatore dell'evento, ad altri operatori della comunicazione della stessa o di diversa piattaforma, ivi comprese le emittenti locali;
considerata altresì l'introduzione di misure di sostegno alla concorrenza a favore di piattaforme emergenti (lettera g) del comma 3 dell'articolo 1);
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PARERE FAVOREVOLE