Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 6 giugno 2007


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ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO). S. 1558 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO);
considerato che la Convenzione è finalizzata ad istituire forme di tutela giuridica del patrimonio culturale immateriale (tradizioni, feste, danza, musica, teatro, lingua, tecniche tradizionali di artigianato e arti varie); e che i Paesi membri sono tenuti ad assumere il ruolo di principali garanti della difesa del loro patrimonio, attraverso l'impegno ad attuare una serie di misure di tutela, di informazione e di educazione sul proprio territorio;
rilevato che la Convenzione attribuisce agli Stati parte il compito di identificare e definire gli elementi del patrimonio culturale immateriale presenti sul proprio territorio e adottare le relative misure di salvaguardia; di redigere ed aggiornare uno o più inventari del patrimonio culturale immateriale presente sul proprio territorio; di creare uno o più organi competenti, nello specifico, alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale; di adottare misure di tipo giuridico, tecnico, amministrativo e finanziario che siano utili al fine di favorire la gestione del patrimonio culturale immateriale;
considerato che l'oggetto del provvedimento, la ratifica ed esecuzione della Convenzione, rientra nell'ambito di materia dei «rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che la Convenzione stabilisce che gli Stati parte si adoperino per cooperare sul piano bilaterale, sub-regionale, regionale ed internazionale, per proteggere il patrimonio culturale immateriale;
evidenziata l'esigenza che in sede di attuazione della previsioni contenute nella Convenzione si tenga conto dei profili di competenza regionale, ai sensi del Titolo V, parte seconda della Costituzione,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca per lo sviluppo dell'interconnessione tra Italia e Grecia - Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005. S. 1538 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca per lo sviluppo dell'interconnessione tra Italia e Grecia - Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005;
rilevato che l'Accordo intergovernativo tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca ha lo scopo di fornire un quadro di certezze giuridiche e amministrative al progetto per una interconnessione tra i sistemi nazionali di trasporto del gas tra Italia e Grecia, il «progetto IGI»;
considerato che la necessità di un Accordo intergovernativo discende dal fatto che molte delle azioni necessarie per la fattibilità del progetto richiedono impegni e competenze di varie amministrazioni, tra cui la valutazione di impatto ambientale, condotta dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, in coordinamento con l'analogo ministero greco; il rilascio di concessioni demaniali, marittime, di competenza del Ministero dei trasporti; l'autorizzazione alla costruzione delle opere, che dovranno essere svolte dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con gli enti territoriali locali interessati; e che l'Accordo in esame afferisce ad un'opera d'interesse nazionale, il cui procedimento autorizzativo sarà svolto d'intesa con la regione interessata;
considerato che l'oggetto del provvedimento, la ratifica ed esecuzione dell'Accordo menzionato, rientra nell'ambito di materia dei «rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 3

Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute. S. 1249.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge S. 1249, recante «Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute», in corso di esame presso la 12aCommissione (Igiene e sanità) del Senato;
rilevato che il testo contiene disposizioni, agli articoli 1, 2 e 3, che contemplano specifiche norme abrogative volte a semplificare talune procedure relative alle certificazioni, alle autorizzazioni, nonché alle idoneità sanitarie, sopprimendo una serie di adempimenti che appaiono inefficaci rispetto al conseguimento delle finalità per le quali erano state previste;
considerato che l'articolo 4 del testo in esame demanda ad intese, da sancire in sede di Conferenza unificata, l'eventuale individuazione di nuove misure in materia di certificazioni sanitarie, nonché lo svolgimento del «monitoraggio di pratiche sanitarie obsolete»; e che l'articolo 5 dispone che la Conferenza unificata sancisca un'intesa al fine di determinare i criteri e le modalità di semplificazione in materia di polizia mortuaria;
rilevato, con riferimento all'articolo 6, che il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire, con atti di natura regolamentare, registri di patologia, rispettivamente nazionali e territoriali, relativi a malattie di rilevante interesse sanitario, individuate sulla base del Piano sanitario nazionale; e che l'articolo 7 reca alcune novelle al «testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
considerato che l'articolo 9 del testo, al fine di prevenire gli incidenti stradali legati al consumo di alcol, prescrive un generale divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade, delineando pertanto una più rigorosa disciplina rispetto alla norma attuale che circoscrive tale divieto alla vendita al banco, alla fascia compresa tra le ore 22 e le ore 6 ed alle bevande superalcoliche; e che potrebbe apparire eccessivo porre un così ampio ed incondizionato limite alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche in autostrada, pur nella esigenza di garantire la sicurezza, a cui si riferisce il comma 1 dell'articolo 117, lettera h), della Costituzione,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità che sia soppresso l'articolo 9 del testo.