I Commissione - Giovedì 7 giugno 2007


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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale (nuovo testo C. 2480-A Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2480-A Governo, recante disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale,
richiamato il parere espresso da questo Comitato in data 18 aprile 2007,
rilevato che la finalità esplicitamente perseguita dal disegno di legge in esame nonché il contenuto stesso delle disposizioni riconducono il testo all'ambito materiale della sicurezza della circolazione stradale,
considerato che la circolazione stradale non è esplicitamente menzionata né tra le materie che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato, né tra quelle di legislazione concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma,
considerato, d'altra parte, che la sicurezza della circolazione stradale è riconducibile alla materia «ordine pubblico e sicurezza», che l'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, atteso che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, devono intendersi inclusi nella nozione di «sicurezza» di cui alla citata lettera h) anche profili riguardanti la tutela della sicurezza delle persone non direttamente afferenti l'ordine pubblico,
considerato che, con riferimento alle disposizioni del provvedimento che intervengono sul sistema sanzionatorio penale nonché su profili attinenti alla tutela giurisdizionale, rileva l'ambito materiale «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», attribuito alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 2

Trasmissione televisiva di competizioni sportive (C. 1496-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1496-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati di calcio e delle altre competizioni calcistiche professionistiche organizzate a livello nazionale», come risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente,
considerato che il settore d'intervento del provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie «tutela della concorrenza» e «ordinamento civile» che le lettere e) ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riservano rispettivamente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, nonché, in parte, alle materie dell'«ordinamento sportivo» e dell'«ordinamento della comunicazione» che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione riserva alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni,
ritenuto che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 3

Celebrazioni in memoria delle donne partigiane combattenti (C. 1880 Galante).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: Nell'anno con le seguenti: A partire dall'anno.
1. 1.Boato.

Al comma 1, sopprimere le parole: promuovono e.
1. 2.Boato.

Al comma 1, sostituire le parole: rinverdire con la seguente: promuovere.
1. 3.Boato.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

1. Il Governo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge individua i comuni cui assegnare un contributo straordinario non superiore a 30 mila euro per erigere monumenti commemorativi di donne partigiane cadute durante la Resistenza.
2. Il Governo, sentita la Conferenza Unificata, individua i comuni dove è caduta la donna partigiana o, alternativamente, dove è nata, nei quali erigere il monumento.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione e 300 mila euro per il 2007.
2. 1.Boscetto.

Al comma 1, dopo la parola: celebrare aggiungere le seguenti: in particolare.
2. 2.Boato.

Al comma 1, sostituire la parola: disposta con le seguenti: promossa dal Ministero della difesa, d'intesa con le rispettive amministrazioni locali.
2. 3.Boato.

Al comma 1, sostituire le parole: nei comuni con le seguenti: nel territorio dei comuni.
2. 4.Boato.

Al comma 3, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2007. con le seguenti: entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
2. 5.Boato.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2007 con le seguenti: entro


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tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
3. 1.Boato.

Al comma 2, sostituire la parola: locali con le seguenti: del Trentino, d'intesa con l'amministrazione comunale.
3. 2.Boato.

Al comma 2, sostituire la parola: locali con le seguenti: con sede nella provinciaautonoma di Trento, d'intesa con l'amministrazione comunale.
3. 2 (nuova formulazione) Boato.

ART. 4.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 4-bis.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
4. 01.Boato.