II Commissione - Resoconto di giovedì 7 giugno 2007


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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 7 giugno 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica Memorandum d'intesa Italia-Svizzera sulla cooperazione per i materiali della difesa.
C. 2240 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, osserva che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 disciplina la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del Memorandum. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il Memorandum di Intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, firmato a Bruxelles il 6 novembre 2003, si inserisce nel quadro degli accordi di collaborazione


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militare che l'Italia sempre più frequentemente ha stipulato nell'intento di promuovere lo sviluppo dell'industria della difesa. Tale documento, inoltre, si inserisce nell'ambito di un processo di revisione della tradizionale politica di neutralità della Confederazione Elvetica, volto a sviluppare l'orizzonte della politica estera del Paese e a realizzare una nuova politica di sicurezza attraverso la cooperazione, rompendo in tal modo l'isolamento nell'ambito internazionale, e in particolare in quello europeo.
Il Memorandum in oggetto, che consta di undici articoli, è volto a definire i principi generali della cooperazione nel settore dei materiali della difesa, con particolare attenzione allo scambio di informazioni, rimandando l'attuazione di progetti specifici alla stipula di apposite intese.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, si segnalano le seguenti disposizioni.
L'articolo 3 prevede che le opportunità di gara, le offerte e i contratti sono soggetti alle leggi del paese acquirente che, per l'Italia, sono conformi alla normativa comunitaria.
L'articolo 6 riguarda le eventuali richieste di risarcimento, sia tra le parti, sia nei confronti di terzi, relative ad eventi connessi all'esecuzione del Memorandum. A tale proposito viene stabilito che le parti rinuncino al risarcimento sia per lesioni (o anche per il decesso) di proprio personale, sia per i danni a beni, causati da personale dell'altra parte nell'esercizio di attività correlate al Memorandum, purché l'evento dannoso non sia dovuto ad atti od omissioni avventati, dolo o negligenza del personale o di agenti di uno dei partecipanti: in tale caso il risarcimento graverà totalmente sul partecipante responsabile. La trattazione di casi di risarcimento nei confronti di terzi è invece di competenza della parte sul cui territorio si è verificato l'evento dannoso, secondo le relative norme nazionali.
Ai sensi dell'articolo 7, le informazioni scambiate tra le Parti, incluse quelle di natura industriale, non saranno usate o divulgate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite senza il consenso della fonte, e verranno tutelate in base alle norme in vigore. In caso di divulgazione non autorizzata, l'eventuale danno causato verrà risarcito dalla parte destinataria al proprietario delle informazioni. Il Memorandum reca inoltre il divieto di trasferimento di documenti, tecnologia o materiali a persone di nazionalità diversa dalle nazioni firmatarie, se non sulla base di una autorizzazione scritta della nazione originatrice.
L'articolo 9 stabilisce che eventuali controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del Memorandum saranno risolte esclusivamente mediante consultazioni o negoziazioni bilaterali, essendo espressamente escluso il ricorso a tribunali nazionali o internazionali.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica Accordo Italia-Guatemala sulla promozione e protezione degli investimenti.
C. 2162 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, osserva che il disegno di legge consta di tre articoli recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il secondo, l'ordine di esecuzione ed il terzo la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L'Accordo in esame delinea, conformemente alla prassi seguita a livello internazionale, un quadro di maggiore certezza giuridica ai fini della promozione e protezione degli investimenti italiani in Guatemala e guatemaltechi in Italia. L'obiettivo dell'Accordo è incoraggiare ulteriori


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iniziative imprenditoriali atte a incrementare il volume complessivo degli investimenti nelle due Parti contraenti, favorendo in tal modo lo sviluppo delle relazioni economiche e dell'interscambio commerciale.
Passando all'esame del contenuto dell'Accordo, che si compone di 15 articoli, segnala le disposizioni rientranti nell'ambito di competenza della Commissione giustizia.
L'articolo 1 fornisce le definizioni dei termini che servono ad identificare l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo dell'Accordo stesso. La definizione di «investimento», in particolare, si sostanzia in un elenco, non tassativo, di beni e diritti siti nel territorio del paese contraente, fra i quali sono inclusi: diritti reali su beni mobili e immobili; azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, titoli di credito, titoli di Stato e pubblici; crediti monetari o qualsiasi altro diritto derivante da obblighi collegati con gli investimenti, nonché redditi reinvestiti; diritti di proprietà intellettuale o industriale; ogni diritto di natura economica derivante da legge, contratto, licenza, concessione o altro atto amministrativo.
Gli articoli da 2 a 4, al fine di incoraggiare gli investimenti esteri, prevedono che ciascuna delle parti si impegni ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra parte un trattamento giusto ed equo, assicurando altresì piena e totale protezione agli investimenti da essi operati; le parti garantiscono inoltre agli investimenti dell'altra parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o agli investitori di Paesi terzi. La clausola della nazione più favorita trova applicazione anche in caso di risarcimento di danni, che dovrà essere adeguato e relativo alle perdite, derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti similari.
L'articolo 5 stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro corresponsione di un adeguato indennizzo.
L'articolo 7 prevede che, in caso di garanzia assicurativa prestata da una delle parti contro i rischi non commerciali derivanti dagli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte, è prevista la surroga nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato.
Gli articoli 9 e 10 prevedono, inoltre, le procedure per la composizione delle controversie sugli investimenti che dovessero insorgere fra investitori e parti contraenti. Se tali controversie non fossero risolvibili per via amichevole, l'investitore potrà fare ricorso al tribunale della parte contraente avente giurisdizione territoriale oppure ad una procedura arbitrale o, ancora, al Centro Internazionale per la Soluzione delle controversie in materia di investimenti se le due Parti hanno aderito alla Convenzione di Washington. Le controversie che invece dovessero insorgere tra le Parti in relazione a questioni di interpretazione o applicazione dell'accordo saranno invece sottoposte ad un tribunale arbitrale ad hoc, qualora non risolvibili in forma amichevole.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN).
C. 2271 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, osserva che il disegno di legge di ratifica


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si compone di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione all'adesione e l'ordine di esecuzione dell'Accordo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare, mentre il terzo prevede l'entrata in vigore del provvedimento per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Ricorda che il CERN, Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, è il più grande laboratorio di fisica del mondo, dove scienziati di diverse nazioni studiano l'esistenza e l'interazione delle particelle elementari della materia. L'organizzazione, che ha sede al confine tra la Svizzera e la Francia, vicino alla città di Ginevra, è stata fondata nel 1954 e comprende attualmente 20 Stati Membri, tutti europei. Il CERN gode attualmente di status internazionale presso i due Paesi che lo ospitano: Svizzera e Francia.
Con la legge n. 791 del 1970 l'Italia ha autorizzato alla ratifica il nuovo testo modificato della Convenzione dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN). L'articolo IX della Convenzione stabilisce, tra l'altro, che l'Organizzazione, compresi i membri del Consiglio e quelli degli organi sussidiari, nonché i Direttori generali ed i membri del personale godono dei privilegi e delle immunità che verranno ritenute necessarie per l'adempimento delle funzioni dell'Organizzazione. In conformità al citato articolo IX della Convenzione, il Protocollo in esame, siglato il 18 marzo 2004, è volto ad estendere i privilegi e le immunità garantiti al CERN dai Paesi che la ospitano, a tutti i Paesi membri dell'Organizzazione. Il sistema dei privilegi e delle immunità segue, sostanzialmente, quello accordato a tutte le Organizzazioni internazionali rientranti nel sistema delle Nazioni Unite e richiama, pertanto, la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961. Il CERN, i suoi beni e il personale sono quindi sottratti alla giurisdizione nazionale nei limiti funzionalmente necessari e salva facoltà di rinuncia alle immunità, mentre i privilegi fiscali e valutari sono modellati sulla base di quelli noti nelle relazioni diplomatiche.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione, segnala in particolare le seguenti disposizioni.
L'articolo 2 stabilisce che il CERN possiede la personalità giuridica internazionale, e, in funzione di ciò, la capacità di contrattare, acquisire e alienare beni sia mobili che immobili, nonché di comparire in giudizio.
L'articolo 5 prevede l'immunità dell'Organizzazione da ogni forma di azione legale salvo nei casi in cui essa rinunci a tale privilegio e in altri casi espressamente elencati. Del pari, i beni e i fondi del CERN non possono essere oggetto di sequestro, confisca o esproprio, né di provvedimenti di analogo tenore, principio, anche in questo caso, soggetto a precise eccezioni.
L'articolo 9 tratta dei Rappresentanti degli Stati aderenti al Protocollo che, nell'esercizio delle proprie funzioni, godono dell'immunità dall'arresto e dal sequestro di effetti personali, nonché da azioni legali per parole o atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; tale ultima immunità si estende anche al periodo in cui sono cessati dalla loro missione.
In base all'articolo 10, anche i funzionari godono, anche oltre la cessazione delle loro funzioni, dell'immunità da procedimenti legali relativi a parole dette o azioni compiute nell'esercizio delle loro funzioni.
L'articolo 13 precisa i limiti di privilegi e immunità del personale in funzione delle esigenze di indipendenza nello svolgimento delle loro funzioni e non a fini di interesse personale. Disciplina inoltre la revoca ai privilegi ed alle immunità per le varie categorie interessate, stabilendo i diversi organi competenti.
In materia di controversie, l'articolo 16 prevede che l'Organizzazione adotti disposizioni per la soluzione di questioni riguardanti contratti di cui esso è parte e per quelle che coinvolgono le persone che godono dell'immunità ad esse attribuita ai sensi del presente Protocollo.


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Le controversie tra le Parti relative all'interpretazione o all'applicazione del Protocollo, così come quelle tra uno o più Stati Parte e l'Organizzazione, secondo gli articoli 17 e 18, se non risolte attraverso la via negoziale, vengono affidate alla decisione di un tribunale arbitrale, la cui composizione e disciplina sono contenute nell'articolo 19.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 7 giugno 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di violenza sessuale ed introduzione nell'ordinamento del delitto di molestia insistente.
C. 950 Lussana, C. 1249 Bianchi, C. 1256 Nan, C. 1374 Caparini, C. 1819 Lussana, C. 2033 Brugger, C. 1901 Codurelli, C. 1823 Prestigiacomo, C. 2101 Mura, C. 2169 Governo e C. 2385 Angela Napoli.
(Seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 giugno 2007.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, avverte che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha giudicato essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa l'oggetto della richiesta di dati ed informazioni presentata dagli onorevoli Contento, Consolo, Cirielli e Bongiorno, ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento, e relativa ai dati applicativi della legge n 66 del 1996. Per la comunicazione di tali dati, è stata convenuta la data di martedì 19 giugno 2007.

Gaetano PECORELLA (FI) condivide sostanzialmente tutte le osservazioni svolte dall'onorevole Contento nella seduta di ieri, ma ritiene necessario analizzare alcuni ulteriori aspetti del disegno di legge del Governo.
Rileva quindi che il disegno di legge C. 2169 ha un'impostazione prevalentemente repressiva, sottolineando come invece le misure preventive e rieducative appaiono molto più adeguate quando si tratta di delitti di violenza sessuale, ovvero di comportamenti criminosi commessi da soggetti che tipicamente presentano problemi della personalità. D'altra parte l'aggravamento delle pene detentive determina un una maggiore permanenza del reo nel carcere, ed il carcere non appare certamente il luogo più appropriato per tentare di risolvere lo specifico problema di chi ha un disturbo psicologico che attiene alla sfera della sessualità. È pertanto necessario che il Governo non affronti solamente le problematiche relative alla vittima della violenza sessuale, ma preveda anche degli interventi preventivi adeguati relativi all'aggressore.
Considera inefficaci e poco credibili le misure di prevenzione di cui all'articolo 3, in base alle quali il servizio sanitario dovrebbe promuovere, nei limiti delle risorse disponibili, programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale. Sembra peraltro evidente che non vi siano tali risorse disponibili, neanche per dare attuazione ad altre misure quali quelle di cui agli articoli 6 e 7.
Con specifico riferimento all'articolo 6, pur essendo astrattamente condivisibile la finalità di fornire tutela previdenziale a talune categorie di lavoratrici vittime dei reati e prive di copertura assicurativa, evidenzia la necessità di precisare le condizioni per l'acquisto della qualità di vittima di un reato. Precisazione necessaria ma di certo non semplice, dal momento che non appare sufficiente il mero l'inizio del procedimento penale, se del caso, tramite


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la presentazione di querela, mentre appare eccessivo attendere il momento dell'irrevocabilità della sentenza.
L'articolo 10, che introduce il nuovo articolo 572 del codice penale, relativo ai maltrattamenti contro familiari e conviventi, non tiene conto che spesso si verificano delle situazioni transitorie di turbamento degli equilibri familiari. In tali casi, la previsione di pene detentive troppo elevate nel minimo, impedisce al giudice di modulare la concreta irrogazione della sanzione in vista di un'eventuale riconciliazione.
L'articolo 11, nell'introdurre l'articolo 574-bis del codice penale, relativo alla sottrazione e trattenimento di minore all'estero, prevede un trattamento sanzionatorio ingiustificatamente sproporzionato ed eccessivo rispetto all'ipotesi in cui il minore sia sottratto e trattenuto in Italia.
L'articolo 12, comma 1, introduce l'articolo 604-bis del codice penale, a norma del quale se i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 601 e 602 sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona. A tale proposito osserva che viene sostanzialmente estesa la previsione già contenuta nell'articolo 609-sexies del codice penale. In ogni caso, rileva che la fattispecie non è costruita in modo tecnicamente corretto, in quanto l'età della vittima è un elemento costitutivo degli illeciti penali in questione e, pertanto, il dolo deve riguardare anche tale elemento affinché la fattispecie si perfezioni. Sottrarre un elemento costitutivo della fattispecie dalla sfera della consapevolezza dell'agente, significa introdurre surrettiziamente un profilo di responsabilità oggettiva.
L'articolo 12, commi 2 e 6, introducono dei criteri per la valutazione della gravità del reato che appaiono superflui e ultronei rispetto ai criteri generali di cui all'articolo 133 del codice penale.
Esprime inoltre perplessità in ordine all'opportunità di integrare l'articolo 609-ter del codice penale, tramite l'inserimento delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 12, comma 5, capoversi «5-bis)» e «5-quater)». La prima, che aggrava la pena se la violenza sessuale è commessa nei confronti del coniuge, del convivente o di persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva con il colpevole anche senza convivenza, potrebbe prestarsi a facili strumentalizzazioni, specie nel contesto di una separazione giudiziale fra coniugi. La seconda, che aggrava la pena nel caso in cui la vittima sia in stato di gravidanza, contraddice il principio secondo il quale per l'integrazione della fattispecie penale occorre la consapevolezza di tutti gli elementi costitutivi del reato.
Con riferimento all'articolo 8 del disegno di legge, rileva che la nuova fattispecie di cui all'articolo 609-undecies, che introduce il reato di adescamento di minorenne, è descritta in modo assolutamente generico, soprattutto in considerazione dell'indeterminatezza del concetto di «relazione tale da carpire la fiducia del minore». Esprime inoltre perplessità sulla disciplina di cui al nuovo articolo 609-duodecies del codice penale, perché ritiene sempre inopportuna l'introduzione di norme generali che impediscano al giudice di adeguare la pena al caso concreto, precludendo la possibilità di operare il bilanciamento delle circostanze.
Concorda con l'onorevole Contento circa il fatto che la modifica apportata dall'articolo 14 all'articolo 640 del codice penale appaia un elemento estraneo nel tessuto del disegno di legge governativo, per quanto sia condivisibile l'intenzione di tutelare gli anziani.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo) dopo avere sottolineato l'importanza della partecipazione di tutti i gruppi alle sedute dedicate al dibattito sui provvedimenti in esame, ribadisce l'opportunità che la Commissione concentri la propria attenzione sul tema specifico della violenza sessuale, a prescindere dal fatto che il delitto sia perpetrato o meno all'interno della famiglia. Auspica infine che si possa addivenire ad un testo serio e concreto, che punisca severamente i comportamenti dolosi e che


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sia privo di discutibili generalizzazioni o di norme-manifesto.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, concorda con l'onorevole Gambescia circa la necessità che la Commissione non svolga un lavoro dispersivo, concentrando invece l'attenzione su tematiche specifiche e tra loro logicamente e giuridicamente connesse, anche al fine di evitare di licenziare un testo che rappresenti un mero manifesto ideologico, come tale di difficile applicazione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 7 giugno 2007.

Applicazioni della pena su richiesta in relazione a reati per i quali è previsto l'indulto.
C. 1792 Balducci, C. 1877 Costa e C. 2147 Palomba.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione.
C. 2480/A.

SEDE REFERENTE

Reati contro l'ambiente.
C. 25 Realacci, C. 49 Paolo Russo, C. 283 Pezzella, C. 1731 Balducci, C. 2461 Mazzoni, C. 2569 Franzoso e C. 2692 Governo.

COMITATO RISTRETTO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle intercettazioni telefoniche, informatiche, telematiche o ambientali.
C. 706 Osvaldo Napoli, C. 1240 Cirino Pomicino e C. 1277 Buemi.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 185 del 31 maggio 2007, sono soppresse le righe: da pagina 45, prima colonna, terzultima riga a pagina 47, seconda colonna, venticinquesima riga.