XII Commissione - Giovedì 7 giugno 2007


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ALLEGATO

5-00984 Contento: Istanze al Governo presentate dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto l'interrogante rappresenta le preoccupazioni dell'Associazione Unione italiana ciechi e degli ipovedenti la quale lamenta l'esiguità della percentuale del 2 per cento del contingente dei volontari del servizio civile, destinata annualmente al servizio di accompagnamento dei ciechi civili e dei grandi invalidi, la prospettata riduzione degli stanziamenti statali nonché la mancata emanazione del regolamento di attuazione della legge 22 marzo 2000, n. 69.
Al riguardo, con riferimento ai quesiti con i quali l'interrogante chiede al Ministro della Solidarietà sociale di conoscere le iniziative che intende adottare al fine di soddisfare le esigenze delle associazioni interessate e di emanare il soprarichiamato regolamento, si fa presente quanto segue.
Occorre anzitutto rappresentare che, secondo quanto stabilito dall'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), gli obiettori di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230 e i volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, possono essere impiegati per lo svolgimento del servizio di accompagnamento ai ciechi civili che ne facciano richiesta.
Al fine di garantire la continuità del servizio di accompagnamento svolto dagli obiettori di coscienza attraverso l'attività dei volontari del servizio civile, anche a seguito della sospensione della leva obbligatoria, il Ministro per la Solidarietà Sociale, con decreto in data 3 agosto 2006, ha stabilito la possibilità di prevedere, fermi restando i principi dettati dalla disciplina sull'accreditamento, deroghe ai termini di presentazione e valutazione dei progetti e ai criteri per la loro approvazione.
In particolare, per quanto riguarda i progetti di servizio civile nazionale presentati a norma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 e dell'articolo 40, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono state fissate, per l'anno 2006, quattro scadenze annue per la pubblicazione di uno o più bandi straordinari per la selezione di volontari da impiegare nei progetti di servizio civile nazionale concernenti anche l'accompagnamento dei ciechi civili e dei grandi invalidi, fino alla concorrenza del 2 per cento del contingente dei volontari stabilito annualmente.
Il decreto prevede altresì che i suddetti progetti non sono sottoposti alla valutazione di qualità, di cui al paragrafo 4.3, che prevede l'attribuzione di un punteggio e la formazione di una graduatoria.
Tale deroga consente l'avvio dei progetti relativi allo svolgimento del servizio di accompagnamento ai ciechi civili senza che sia effettuata la selezione, volta a individuare i progetti finanziabili, prevista per tutti gli altri progetti da inserire nei bandi ordinari.
La previsione di una deroga ai criteri di selezione dei progetti in argomento e la fissazione di un'aliquota pari al 2 per cento del contingente dei volontari stabilito annualmente costituiscono disposizioni volte chiaramente a favorire le associazioni dei ciechi e dei grandi invalidi,


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tenuto conto che la legge 27 dicembre 2002, n. 289 all'articolo 40, comma 1, non stabilisce alcun obbligo da parte dell'amministrazione ad impiegare i volontari del servizio civile nello svolgimento del servizio di accompagnamento ai ciechi civili ma prevede semplicemente la possibilità per i volontari stessi di essere impiegati in tali specifiche attività.
La determinazione di un'aliquota di volontari da destinare alle richiamate attività non deve, quindi, intendersi come un limite imposto dal Ministero, bensì come una previsione che garantisce annualmente l'avvio di una percentuale di volontari in specifici progetti che, essendo sottratti al sistema di selezione cui sono sottoposti tutti gli altri progetti inseriti nei bandi ordinari, saranno con certezza avviati sempre che non presentino le anomalie e irregolarità descritte ai paragrafi 4.1 e 4.2 del citato decreto.
Appare evidente, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che l'aliquota del 2 per cento rappresenta, come già evidenziato, una garanzia all'avvio di una determinata percentuale di volontari nelle attività di accompagnamento ai ciechi civili.
Occorre, inoltre, rilevare che le associazioni dei ciechi e dei grandi invalidi possono usufruire di volontari anche attraverso la partecipazione ai bandi ordinari presentando progetti che sono valutati e selezionati al pari di tutti quelli presentati dagli altri enti pubblici o privati. Infatti attraverso la partecipazione ai bandi ordinari le associazioni in questione hanno avuto, nell'anno 2006, un'assegnazione di un numero complessivo di circa 683 volontari.
Si evidenzia inoltre che l'aliquota non è rigidamente stabilita al 2 per cento in quanto può essere aumentata in presenza di ulteriori risorse finanziarie. Nel 2006 tale aliquota è stata aumentata al 4 per cento consentendo di compensare così il risultato inferiore all'anno 2005 del bando ordinario e di avviare altri 1469 volontari.
Per quanto concerne la preoccupazione manifestata dalle associazioni interessate, riguardante una possibile riduzione degli stanziamenti statali, si evidenzia che il Ministro della solidarietà sociale si è adoperato affinché nella legge finanziaria per l'anno 2007 fosse previsto uno stanziamento superiore a quello stabilito per l'anno precedente. Infatti la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha destinato al servizio civile una quota pari a euro 256.128.000,00. Al riguardo si rammenta che lo dotazione prevista nella precedente legge finanziaria per l'anno 2006 a favore del servizio civile è stata di 207.760,000,00 euro, anche se nel corso dell'anno tale stanziamento è stato incrementato dalle economie dell'anno precedente e dall'ulteriore stanziamento, pari a 30 milioni di euro, previsto dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248.
In base alle risorse finanziarie stanziate per l'anno 2007, l'aliquota del 2 per cento costituisce la percentuale massima da poter destinare alle associazioni in questione, così come le risorse stanziate nella finanziaria per il 2006 non avevano consentito inizialmente la determinazione di un'aliquota superiore al 2 per cento.
Peraltro, si rappresenta che la percentuale stabilita per il 2007 è stata completamente utilizzata con il bando straordinario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 30 marzo 2007 che consentirà alle associazioni stesse di usufruire di un numero di volontari pari a 1.034 per l'accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili.
Si ribadisce comunque che tali associazioni possono usufruire di volontari anche attraverso la partecipazione ai bandi ordinari. Si rappresenta, al riguardo, che nella graduatoria dei progetti positivamente valutati da realizzarsi in Italia, approvata con determinazione direttoriale in data 28 maggio 2007, sono inseriti 93 progetti presentati dall'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti e dall'Unione italiana ciechi, per l'impiego di un numero complessivo di 1764 volontari. Tali progetti verranno


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pubblicati, in base alle risorse finanziarie disponibili, nel bando per la selezione dei volontari di prossima emanazione.
Per quanto concerne, infine, la denunciata mancata emanazione del regolamento previsto dalla legge n. 69 del 22 marzo 2000, si evidenzia che la materia oggetto di tale normativa, riguardando il settore scolastico, esula dalle competenze di questo Ministero.