II Commissione - Marted́ 12 giugno 2007


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ALLEGATO 1

Modernizzazione delle Amministrazioni pubbliche. Nuovo testo C. 2161 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
valutata positivamente la finalità di perseguire l'obiettivo del rilancio economico con misure volte a creare un ambiente di infrastrutture burocratiche più favorevole allo svolgimento delle attività economiche e, al tempo stesso, a garantire ai cittadini la qualità dei servizi resi, sia dalla pubblica amministrazione, sia dai soggetti che ad essa si sono sostituiti in settori di rilevante importanza per la vita quotidiana, come i gestori di servizi pubblici,
rilevato che, in ragione della predetta finalità, il disegno di legge contiene disposizioni inerenti a materie tra loro eterogenee;
ritenuto che la finalità di garantire la qualità dei servizi resi ai cittadini, per quanto condivisa, non giustifichi l'adozione di provvedimenti legislativi omnibus, il cui esame parlamentare, proprio in ragione della eterogeneità del contenuto del provvedimento, rischia di non essere adeguato alla rilevanza delle innovazioni che si intendono apportare all'ordinamento giuridico;
ritenuto che l'esigenza di garantire tempi certi all'attività della pubblica amministrazione possa essere soddisfatta a condizione che sia fissato dalla legge anche un termine finale della sospensione del procedimento amministrativo;
rilevato che l'articolo 9, comma 2, riduce da 120 a 60 giorni il termine per la presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, mentre il termine di 120 giorni è uno degli elementi che più fortemente caratterizzano e rendono tuttora attuale il predetto rimedio extra ordinem,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2», comma 7, la Commissione di merito valuti l'opportunità di inserire dopo le parole : «per una sola volta» le seguenti: «e per un periodo non superiore al doppio di tali termini»;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 9, comma 2.


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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione. C. 2480-A/R.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,
esaminato il testo in oggetto,
valutata positivamente la finalità di ridurre i rischi connessi alla circolazione stradale mediante un complessivo inasprimento delle misure sanzionatorie recate dal codice della strada ed, in particolare, attraverso la previsione di interventi volti a garantire il rispetto dei limiti di velocità, rimodulando il meccanismo di decurtazione dei punti sulla patente, di norme più restrittive per i «neopatentati», nonché di disposizioni che aggravano le sanzioni per comportamenti stradali particolarmente pericolosi e per le fattispecie di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti;
rilevato che:
1) l'articolo 1 attribuisce ai presidenti delle autorità portuali le competenze in materia di regolamentazione della circolazione stradale, con riferimento alle aree portuali, prevedendo altresì che le sanzioni amministrative relative alla violazione di prescrizioni contenute nelle ordinanze di regolamentazione della circolazione negli ambiti portuali siano applicate dal personale dell'autorità portuale, a ciò delegato dal presidente, anziché agli organi previsti dall'articolo 12 del codice della strada nel testo vigente;
2) all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso, per mero errore materiale, la sanzione pecuniaria viene definita ancora come sanzione amministrativa nonostante la trasformazione dell'illecito previsto in contravvenzione;
3) suscita perplessità la scelta di attribuire la competenza per la contravvenzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso, al tribunale in composizione monocratica, apparendo più opportuno attribuire la relativa competenza al giudice di pace e, conseguentemente, prevedere la pena del lavoro di pubblica utilità in luogo della sanzione detentiva;
4) la nuova formulazione dell'articolo 174, comma 14, del Codice della strada, introdotta dall'articolo 11 del provvedimento in esame, appare non sufficientemente determinata nella parte in cui si riferisce a «ripetute inadempienze ed alla loro entità e frequenza»;
5) all'articolo 15 appare opportuno non escludere l'applicabilità del beneficio di cui all'articolo 189, comma 8, del codice della strada, secondo il quale non è soggetto all'arresto in flagranza chi presta soccorso alle vittime di incidenti, trattandosi di una deroga ad una disposizione volta ad incentivare il soccorso delle vittime di incidenti stradali;
6) all'articolo 17, per quanto attiene all'omissione di soccorso in caso di incidenti stradali per la violazione delle disposizioni del codice della strada relative alla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, l'intervento normativo dovrebbe avere ad oggetto l'articolo 189 del codice della strada, relativo al comportamento in caso di incidente, anziché l'articolo 593 del codice penale, che costituisce norma di carattere generale;
7) all'articolo 26 i principi e criteri direttivi in materia sanzionatoria, ai quali


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il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega volta a modificare il codice della strada, sono da considerare non sufficientemente determinati in quanto si limitano a richiamare principi di natura costituzionale, che, come tali, devono essere comunque rispettati dal legislatore delegato;
esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1. all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso, le parole: «la sanzione amministrativa del pagamento di una somma» siano sostituite dalle seguenti: «l'ammenda»;
2. all'articolo 26 siano previsti principi e criteri direttivi in materia sanzionatoria, che non si limitino a ribadire in maniera espressa principi di natura costituzionale;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere la disposizione volta a conferire al personale dell'autorità portuale competenze in materia di espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b) del codice della strada;
b) all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso, la Commissione di merito valuti l'opportunità di attribuire al giudice di pace anziché al tribunale ordinario in composizione monocratica la competenza relativa al nuovo reato introdotto da tale disposizione, trasformando conseguentemente la pena detentiva nella sanzione del lavoro di pubblica utilità;
c) la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 15;
d) all'articolo 17 la Commissione di merito valuti l'opportunità di riferire all'articolo 189 del codice della strada, piuttosto che all'articolo 593 del codice penale, le disposizioni relative all'omissione di soccorso in caso di incidenti per la violazione delle disposizioni del codice della strada relative alla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti.