XII Commissione - Marted́ 12 giugno 2007


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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale (Nuovo testo C. 2480/A Governo)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,
esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2480/A Governo, recante «Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale», quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione;
considerato che il testo in esame è stato profondamente modificato e che risultano recepite solo alcune delle condizioni contenute nel parere già espresso in data 18 aprile 2007;
in particolare non risulta recepita la condizione di cui alla lettera a) del predetto parere ed è stata recepita solo parzialmente la condizione di cui alla lettera c);
osservato che l'articolo 6 desta perplessità poiché l'obbligo di comunicazione al Dipartimento dei trasporti terrestri è previsto solo per alcune patologie più gravi e per soggetti che siano stati ricoverati nei reparti ospedalieri e non anche per i soggetti che, pur soffrendo di patologie che possono interferire con la capacità di guida, non sono tuttavia stati ricoverati nei suddetti reparti;
considerato altresì che un certificato medico anamnestico è comunque necessario per ottenere la patente di guida;
ritenuto infine che l'articolo 32 introduce disposizioni che potrebbero non essere conformi alla normativa comunitaria in materia di etichettatura e confezionamento dei medicinali,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) la Commissione di merito introduca modifiche all'articolo 12, affinché sia individuato preventivamente il tipo di accertamenti e di test da utilizzare per la rilevazione dello stato di idoneità alla guida di veicoli, necessari ai fini della corretta ed efficace applicazione delle sanzioni di cui al medesimo articolo;
b) all'articolo 12, comma 1, lettera d), capoverso comma 7, si preveda l'esclusione del fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni nel caso in cui il conducente non è il proprietario dello stesso;
c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 6, prevedendo che sia il medico curante che diagnostica o registra per il suo assistito una patologia che determina una diminuzione o un pregiudizio della sua idoneità alla guida a comunicare agli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri la necessità di aggiornare il certificato medico anamnestico che aveva permesso il rilascio della patente;
d) all'articolo 32, valuti la Commissione di merito la compatibilità con la normativa comunitaria in materia di etichettatura e confezionamento dei medicinali.


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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale (Nuovo testo C. 2480/A Governo)

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAL DEPUTATO DI VIRGILIO

La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2480/A Governo, recante «Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale»;
considerato che la IX Commissione ha ampiamente modificato e integrato il testo in sede di esame degli emendamenti, recependo solo alcune delle condizioni contenute nel parere che la XII Commissione ha approvato nella seduta del 18 aprile 2007,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) la Commissione di merito modifichi l'articolo 6, comma 1, precisando che la comunicazione ivi prevista ha luogo previa comunicazione alla Direzione sanitaria della struttura ove è degente il traumatizzato e al locale Ordine dei medici, nel rispetto del Codice deontologico del medico in merito al segreto professionale;
b) sia soppressa la lettera a) del comma 1 dell'articolo 18;
c) all'articolo 12, sia individuato preventivamente il tipo di accertamenti e di test da utilizzare per la rilevazione dello stato di idoneità alla guida di veicoli a seguito dell'assunzione di sostanze stupefacenti;
d) vengano stabiliti i parametri precisi secondo i quali l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope possono portare a situazioni di non lucidità e quindi di pericolosità, ai fini del loro inserimento all'articolo 12, comma 2, lettera a), capoverso comma 1.