I Commissione - Mercoledì 13 giugno 2007


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ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di garanzia dei diritti delle vittime di reato (C. 1242 cost. Boato)

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 24 della Costituzione è inserito il seguente: «La legge disciplina il diritto della persona offesa all'accertamento del reato e alla riparazione del danno».

Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente: Modifica all'articolo 24 della Costituzione in materia di garanzia dei diritti della persona offesa dal reato.
1. 3.Il Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 24 della Costituzione è inserito il seguente: «La Repubblica tutela le vittime di reato con disposizioni di legge, misure economiche ed altre provvidenze».

Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente: Modifica all'articolo 24 della Costituzione in materia di garanzia dei diritti delle vittime di reato.
1. 4.Santelli, Boscetto.

Sostituirlo con il seguente:

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 24 della Costituzione è inserito il seguente: «La Repubblica tutela le vittime di reato».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifica all'articolo 24 della Costituzione in materia di garanzia dei diritti delle vittime di reato.
1. 5.Santelli, Boscetto.

Sostituirlo con il seguente:

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione è inserito il seguente: «la Repubblica tutela le vittime di reato con disposizioni di legge, misure economiche ed altre provvidenze».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifica all'articolo 27 della Costituzione in materia di garanzia dei diritti delle vittime di reato.
1. 6.Santelli, Boscetto.

Sostituirlo con il seguente:

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione è inserito il seguente: «la Repubblica tutela le vittime di reato».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifica all'articolo 27 della Costituzione in materia di garanzia dei diritti delle vittime di reato.
1. 7.Santelli, Boscetto.


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ALLEGATO 2

Schema di relazione all'Assemblea sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici

PROPOSTA DI RILIEVI PRESENTATA DAL RELATORE

La I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni,
esaminato, per gli aspetti di proprio competenza, lo schema di relazione all'Assemblea sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici, predisposto dalla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 6 giugno 2007;
preso atto dell'intensa attività istruttoria svolta dalla VIII Commissione, anche attraverso un ampio ciclo di audizioni sui diversi profili attinenti al tema dei cambiamenti climatici;
considerato che la relazione ed il successivo dibattito in Assemblea costituiranno l'occasione per un importante momento di verifica parlamentare a dieci anni dalla firma del Protocollo di Kyoto, anche nella prospettiva degli ulteriori sviluppi dopo la scadenza del 2012;
ricordato che l'Italia è in forte ritardo nel percorso per la realizzazione degli obiettivi del Protocollo di Kyoto e che occorre pertanto rinnovare l'impegno in vista del rispetto degli impegni assunti, anche alla luce degli orientamenti dell'Unione europea, recentemente resi più penetranti e cogenti;
rilevato che occorre una incisiva azione del Governo e del Parlamento e condivisa l'esigenza che le politiche in materia di cambiamenti climatici diventino uno dei «pilastri» degli indirizzi politici generali del Paese, fin dal prossimo Documento di programmazione economico-finanziaria;
condivise le strategie e le proposte di intervento, incentrate sull'adozione di politiche di mitigazione e di adattamento, sul risparmio energetico, sulla promozione delle fonti rinnovabili, sul rilancio di una politica infrastrutturale e dei trasporti basata sull'intermodalità, sul sostegno alle politiche agricole eco-compatibili;
condivisa la valutazione secondo cui la lotta ai cambiamenti climatici costituisce una grande opportunità di rilancio e di modernizzazione del «sistema Paese», in grado di metterlo al passo con le democrazie più avanzate;
valutato favorevolmente il predetto schema nel suo complesso,
delibera di esprimere i seguenti rilievi:
valuti l'VIII Commissione l'opportunità di conferire maggiore risalto alla necessità di coinvolgere, nella definizione delle linee di intervento per la protezione del clima, tutti i diversi livelli istituzionali della Repubblica, le componenti economico-sociali e i cittadini, sulla base dei principi di sussidiarietà verticale e orizzontale.


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ALLEGATO 3

Modifiche all'estensione dei circondari dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania (C. 845 Satta)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminata la proposta di legge C. 845 Satta, recante modifiche all'estensione dei circondari dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania,
considerato che il provvedimento incide sulla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che l'articolo 117, comma 2, lettera l), attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
rilevato che, per la fase transitoria del passaggio di competenze, l'articolo 3 stabilisce che le nuove disposizioni non determinano lo spostamento di competenza per territorio dei procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento, ad eccezione dei procedimenti penali per i quali non è stata esercitata l'azione penale,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 4

Norme a tutela dei diritti costituzionali dei professori incaricati esterni (C. 1743 Adenti)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1743 Adenti, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, recante «Norme a tutela dei diritti costituzionali dei professori incaricati esterni»,
considerato che le disposizioni recate dalla proposta in esame incidono sull'inquadramento economico da riconoscere a specifiche categorie di personale che presta servizio nell'ambito delle università e, pertanto, paiono riconducibili alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che le disposizioni oggetto del provvedimento incidono altresì sulla materia dell'istruzione universitaria, che, sebbene non espressamente contemplata dall'articolo 117 della Costituzione, appare riconducibile alla materia «istruzione» che, ai sensi del secondo e del terzo comma del medesimo articolo, è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato per quanto concerne le «norme generali sull'istruzione» e alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni per gli altri aspetti,
considerato inoltre che l'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, nel riconoscere alle università il diritto di darsi ordinamenti autonomi, dispone altresì che spetta alle leggi dello Stato individuare i limiti entro i quali può svolgersi l'autonomia di tali ordinamenti,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 5

Disposizioni per la ricostruzione dei territori del Molise e della Puglia colpiti dagli eventi sismici dell'ottobre 2002 (C. 585 Di Gioia)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 585 Di Gioia, recante disposizioni per la ricostruzione dei territori del Molise e della Puglia colpiti dal sisma dell'ottobre 2002, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,
considerato che:
il provvedimento opera in gran parte sul consolidato modello delle normative finalizzate alla ricostruzione dopo eventi sismici;
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni recate dal provvedimento sono prevalentemente riconducibili alla materia «protezione civile», che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione è attribuita alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;
la giurisprudenza della Corte costituzionale, nell'operare una ricostruzione delle competenze in tale materia, ha stabilito che, al verificarsi di eventi calamitosi di natura straordinaria (la cui intensità sia cioè tale da superare le capacità di risposta operativa di regioni ed enti locali), spetta allo Stato, d'intesa con le regioni interessate, deliberare e revocare lo stato di emergenza, emanare le ordinanze per l'attuazione degli interventi di emergenza e predisporre i piani di emergenza e la loro attuazione;
il provvedimento dispone un intervento speciale di sostegno alla ricostruzione dei territori del Molise e della Puglia colpiti da un evento calamitoso straordinario, il sisma del 31 ottobre 2002, a tal fine prevedendo anche lo stanziamento di risorse finanziarie straordinarie;
lo stanziamento di risorse finanziarie straordinarie è conforme all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, come costantemente interpretato dalla Corte costituzionale, in quanto si tratta di finanziamenti destinati ad enti territoriali individuati (le regioni Molise e Puglia) e finalizzati a scopi specificati e diversi dal normale esercizio delle loro funzioni e in quanto è salvaguardata la competenza degli enti interessati alla programmazione e al riparto dei fondi stanziati;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 6

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla cooperazione per i materiali della difesa, fatto a Bruxelles il 6 novembre 2003 (C. 2240 Governo)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il disegno di legge C. 2240 Governo, recante Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla cooperazione per i materiali della difesa, fatto a Bruxelles il 6 novembre 2003,
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 7

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere firmato a Roma il 27 novembre 2003, costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sull'aggiornamento della lista delle istituzioni culturali e scolastiche che godono di agevolazioni fiscali, con scambio di note integrativo, effettuato a Roma in data 28 luglio 2005 e 23 settembre 2005
(C. 2376, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il disegno di legge C. 2376 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere firmato a Roma il 27 novembre 2003, costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sull'aggiornamento della lista delle istituzioni culturali e scolastiche che godono di agevolazioni fiscali, con scambio di note integrativo, effettuato a Roma in data 28 luglio 2005 e 23 settembre 2005,
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 8

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006
(C. 2511, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il disegno di legge C. 2511 del Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006,
rilevato che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE