I Commissione - Resoconto di mercoledì 13 giugno 2007


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SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 giugno 2007 - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Marcella Lucidi e il sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali Pietro Colonnella.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sull'ordine dei lavori.

Luciano VIOLANTE, presidente, propone un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di procedere dapprima all'esame delle proposte di legge C. 191 e abbinate, poi della proposta di legge costituzionale C. 1242 e quindi delle proposte di legge C. 2161 e abbinate, in modo che l'esame delle proposte di legge costituzionali C. 203 e abbinate non cominci prima delle ore 15, come espressamente richiesto dal deputato Biancofiore, che è momentaneamente impossibilitata a partecipare ai lavori.

La Commissione consente.

Disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo.
C. 191 Boato, C. 1449 Piscitello, C. 1646 De Zulueta, C. 2099 Mascia, C. 2182 Santelli e C. 2410 Zaccaria.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pierangelo FERRARI (Ulivo), relatore, osserva che la I Commissione affronta oggi l'esame di un provvedimento che ha una storia decennale e che esige un impegno particolare per colmare un vuoto legislativo che non onora l'immagine del Paese. In effetti, l'esigenza di una legge organica sul diritto d'asilo è all'attenzione del Parlamento dal 1997. Nel settembre 1997, la 1a Commissione del Senato avviava l'esame di un disegno di legge governativo e di due proposte di legge di iniziativa parlamentare in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo. Il 5 novembre 1998, il Senato approvava in un testo unificato (S. 203 e abb.) le tre proposte di legge, trasmettendole alla Camera dei deputati (C. 5381 e abb.). La Camera iniziava l'esame del testo unificato, unitamente a quattro proposte di iniziativa parlamentare, nel luglio 1999, approvandolo con modificazioni nella seduta del 7 marzo 2001. Nuovamente trasmesso al Senato, il provvedimento non concluse il suo iter a causa della fine della legislatura. L'esame parlamentare riprendeva il 6 marzo 2003 presso la I Commissione della Camera, con l'avvio della discussione congiunta di tre proposte di legge di iniziativa parlamentare (C. 1554, on. Trantino ed altri; C. 1738, on. Soda ed


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altri; C. 1238, on. Pisapia ed altri). Le prime due proposte di legge riproducevano, nella sostanza, il testo del progetto di legge esaminato nella precedente legislatura; la terza, pur mantenendone l'impianto, se ne differenziava sotto alcuni profili. Nel corso dell'esame in sede referente furono abbinate tre ulteriori proposte di legge. Nella seduta dell'11 maggio 2004 la I Commissione ha poi licenziato per l'Assemblea un testo unificato, volto a definire una disciplina organica del diritto di asilo (C. 1238 e abb.-A). La discussione in Assemblea, peraltro, non è andata oltre la prima seduta (12 luglio 2004), nel corso della quale si è svolta la discussione generale. Il testo unificato elaborato dalla Commissione era volto ad attuare l'articolo 10 della Costituzione, che garantisce il diritto all'asilo politico, e contestualmente a dare esecuzione alle convenzioni internazionali in materia, tentando di conciliare il tema della sicurezza con quello dell'accoglienza. In particolare, la proposta individuava i titolari del diritto di asilo; definiva la composizione e i compiti delle Commissioni territoriali e della Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo; individuava in dettaglio le modalità per la presentazione e l'esame delle domande di asilo; stabiliva misure di assistenza e di integrazione in favore dei soggetti richiedenti asilo e specificava i diritti spettanti ai rifugiati.
Ricorda che il diritto di asilo è tra i diritti fondamentali dell'uomo riconosciuti dalla Costituzione. L'articolo 10, terzo comma, della Costituzione prevede, infatti, che lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. L'istituto del diritto di asilo non coincide con quello del riconoscimento dello status di rifugiato, per il quale non è sufficiente che nel Paese di origine siano conculcate le libertà fondamentali, ma il singolo richiedente deve aver subito, o avere il fondato timore di poter subire, specifici atti di persecuzione. Il dettato costituzionale sul diritto di asilo non è stato attuato, mancando ancora una legge organica che ne stabilisca le condizioni di esercizio, anche se la giurisprudenza ha stabilito la possibilità di riconoscere il diritto di asilo allo straniero anche in assenza di una disciplina apposita. Al riguardo è particolarmente rilevante la sentenza della Corte di cassazione, emessa dalle sezioni unite civili, del 26 maggio 1997, n. 4674. Il riconoscimento del rifugiato è, invece, entrato nell'ordinamento italiano con l'adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, che definisce lo status di rifugiato, e alla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990, sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea.
Ricorda poi che sul piano del diritto interno rileva il decreto-legge n. 416 del 1989, cosiddetta «legge Martelli», che disciplina le modalità per il riconoscimento dello status di rifugiato, ma non anche del diritto di asilo, mentre la legge n. 189 del 2002, cosiddetta «legge Bossi-Fini», oltre a intervenire sulla disciplina generale dell'immigrazione, attraverso una revisione del testo unico del 1998, ha integrato le disposizioni sul diritto di asilo contenute nella legge Martelli. Secondo il diritto internazionale, presupposto per l'applicazione del diritto di asilo è la nozione di rifugiato internazionale, cioè di colui che, direttamente - mediante provvedimento di espulsione o impedimento al rientro in patria - o indirettamente - per l'effettivo o ragionevolmente temuto impedimento dell'esercizio di uno o più diritti o libertà fondamentali - sia stato costretto dal Governo del proprio Paese ad abbandonare la propria terra e a «rifugiarsi» in un altro Paese, chiedendovi asilo. Questa nozione risulta specificata dalla Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati, del 28 luglio 1951, recepito nell'ordinamento italiano con la legge n. 722 del 24 luglio 1954. L'Italia, inoltre, con la legge n. 523 del 1992, ha ratificato la Convenzione di Dublino del 1990 sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo


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presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, in ottemperanza alle statuizioni della Convenzione di Ginevra. In particolare, gli Stati membri si impegnano affinché la domanda di asilo loro presentata da parte di qualsiasi straniero sia esaminata dallo Stato competente - i criteri di individuazione della competenza sono indicati dagli articoli da 5 a 8 della Convenzione - in conformità alla sua legislazione ed agli obblighi internazionali. È sancito il diritto da parte di ogni Stato membro di prendere in esame la domanda di asilo, liberando quindi lo Stato competente.
Ricorda poi che le modalità per il riconoscimento dello status di rifugiato sono contenute nel citato decreto-legge n. 416 del 1989 e nel regolamento di attuazione, il decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 1990. Il decreto-legge n. 416 del 1989 ha pienamente recepito i princìpi propri della Convenzione di Ginevra, in particolare facendo venire meno la «riserva geografica» inizialmente posta dall'Italia al momento di aderire alla Convenzione, in base alla quale l'Italia si impegnava all'osservanza dell'atto solo nei confronti degli stranieri provenienti da determinati Paesi. Attualmente pertanto il riconoscimento dello status di rifugiato interessa gli stranieri provenienti da qualsiasi Paese estero. La legge Martelli è stata modificata nel corso della XIV legislatura dalla legge n. 189 del 2002. Si tratta di un intervento di carattere transitorio adottato in attesa di una disciplina organica dell'intera materia. Il sistema nazionale di accoglienza ha trovato il suo completamento con l'adozione del decreto legislativo n. 140 del 2005, di attuazione della disciplina comunitaria in materia di accoglienza dei richiedenti asilo. Si prevede che l'accoglienza dei richiedenti asilo privi di mezzi di sussistenza sia disposta preferibilmente presso i servizi attivati dagli enti locali e, in caso di indisponibilità, nei centri di identificazione o nei centri di accoglienza allestiti ai sensi della legge n. 563 del 1995, la cosiddetta «legge Puglia».
Fa presente che nel Consiglio europeo di Tampere, in Finlandia, dell'ottobre 1999 è stata definita una politica comune dell'Unione europea in materia di immigrazione e di asilo come politica di carattere globale che abbraccia le questioni della politica, dei diritti umani e dello sviluppo dei Paesi d'origine dei flussi migratori. La politica comune dell'Unione in materia di asilo e migrazione fissata a Tampere prevede quattro direttrici d'azione, una delle quali riguarda un regime europeo comune in materia di asilo: secondo tale direttiva l'Unione e gli Stati membri riconoscono l'importanza del rispetto assoluto del diritto di chiedere asilo. Per questo occorre provvedere nel breve periodo all'armonizzazione delle disposizioni nazionali in materia di asilo per permettere di determinare con chiarezza e praticità lo Stato competente per l'esame delle domande di asilo, per prevedere una procedura di asilo equa ed efficace e condizioni comuni minime per l'accoglienza dei richiedenti asilo nonché il ravvicinamento delle normative relative al riconoscimento e agli elementi sostanziali dello status di rifugiato. Nel lungo periodo, le norme comunitarie dovrebbero indirizzarsi verso una procedura comune in materia di asilo e uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto l'asilo, valido in tutta l'Unione. La direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, costituisce l'atto conclusivo della prima fase del processo inaugurato a Tampere nel 1999. Essa definisce un quadro minimo di norme, valide per tutti i Paesi dell'Unione europea, relative a due aspetti della disciplina in materia di asilo: il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato. Gli obiettivi della direttiva sono sostanzialmente quelli di limitare il fenomeno degli spostamenti di richiedenti asilo tra Paesi membri dovuti ai diversi sistemi normativi in essi vigenti in materia e di favorire l'adozione di procedure efficienti e rapide per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato. La legge comunitaria per il 2006 reca, tra le deleghe legislative di cui all'articolo 1, finalizzate al recepimento di direttive comunitarie, una delega concernente il recepimento


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della direttiva 2005/85. Il termine per l'esercizio della delega scadrà il 4 marzo 2008.
Con riferimento ai provvedimenti in esame, osserva che i sei progetti di legge in titolo, tutti di iniziativa parlamentare, recano una disciplina organica del diritto di asilo, attuativa della norma di cui al terzo comma dell'articolo 10 della Costituzione e delle relative convenzioni internazionali, espressamente richiamati all'articolo 1 di tutti i testi in esame. La sola proposta C. 1449 istituisce la «Giornata nazionale del diritto di asilo», da celebrarsi il 20 giugno.
A norma dell'articolo 2 delle proposte di legge, il diritto d'asilo nel territorio italiano è riconosciuto allo straniero o all'apolide cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra; allo straniero o all'apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del paese del quale è cittadino o residente abituale, se impedito nell'esercizio delle libertà garantite dalla Costituzione italiana ed esposto a pericolo per la vita propria o dei propri familiari oppure a restrizioni gravi della libertà personale.
A partire dall'articolo 3 le proposte in esame si differenziano in più punti.
Le prime tre proposte (C. 191, 1449 e 1646) riproducono sostanzialmente in modo analogo tra di loro il contenuto della proposta C. 1738 presentato nella scorsa legislatura dai deputati Soda ed altri, che a sua volta riprendeva il testo unificato elaborato nella precedente legislatura (C. 5381 del 7 marzo 2001). La proposta C. 2099, pur facendo anch'essa ampio riferimento alla proposta C. 1738, presenta alcune caratteristiche peculiari, le principali delle quali sono oggetto di un esame a parte. Le altre due proposte (C. 2182 e 2410) hanno un profilo autonomo, mentre alla proposta C. 2182 riproduce integralmente il testo unificato approvato dalla Commissione affari costituzionali nella passata legislatura (C. 1238 e abbinate A).
L'articolo 3 delle proposte C. 191 (on. Boato), C. 1449 (on. Piscitello) ed C. 1646 (on. De Zulueta) definisce i compiti della Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, cui è affidato il compito di esaminare e decidere sulle domande di asilo. La Commissione ha la durata di tre anni, è divisa in tre sezioni ed è presieduta da un prefetto. La sola proposta C. 1449 prevede la possibilità di istituire sezioni territoriali.
L'articolo 4 reca norme relative alla presentazione della domanda di asilo presso il posto di polizia di frontiera ovvero presso la questura del luogo di dimora.
L'articolo 5 disciplina le domande di asilo presentate da minorenni non accompagnati, per i quali si prevede la nomina di un tutore.
L'articolo 6 regolamenta la fase del preesame della domanda di asilo, che si articola nell'accertamento circa la competenza dell'Italia sull'esame delle domande di asilo; nella valutazione di ammissibilità della domanda di asilo; nella valutazione di non manifesta infondatezza della domanda medesima. In questa fase è previsto il trattenimento del richiedente asilo in sezioni apposite dei centri di permanenza (CPTA). La proposta C. 2099 non contempla la fase del pre-esame delle richieste di asilo.
Gli articoli 7 e 8 dispongono in merito all'esame delle domande di asilo ed alle relative decisioni della Commissione centrale di cui all'articolo 3, le quali possono essere di tre tipi: riconoscimento del diritto di asilo; rigetto della domanda; temporanea impossibilità al rimpatrio. Sono previste adeguate garanzie per l'interessato, tra cui il diritto, su sua richiesta, di essere audito.
L'articolo 9 disciplina la decisione di impossibilità temporanea al rimpatrio, che viene adottata in assenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto di asilo ma in presenza di gravi e fondati motivi di carattere umanitario che rendano inopportuno il rinvio del richiedente al Paese di origine.
Avverso le decisioni della Commissione centrale può essere presentato, ai sensi dell'articolo 10, ricorso entro un mese dalla comunicazione o notificazione della decisione stessa.


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Gli articoli 11 e 12 recano disposizioni sul permesso di soggiorno e il documento di viaggio.
L'articolo 13 regola l'ipotesi dell'estinzione del diritto di asilo, che viene dichiarata dalla Commissione centrale che abbia accertato la non sussistenza delle condizioni richieste per il riconoscimento del diritto di asilo.
L'articolo 14 detta disposizioni finalizzate all'assistenza temporanea dei soggetti che abbiano presentato richieste di asilo, mentre l'articolo 15 definisce il quadro dei diritti riconosciuti a quanti abbiano ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo (diritto a soggiornare nel territorio dello Stato, diritto al ricongiungimento familiare, all'integrazione, allo studio, al lavoro e all'assistenza sociale e sanitaria).
L'articolo 16 reca la disciplina delle misure di assistenza e di integrazione in favore dei rifugiati sulla base di programmi definiti con regolamenti governativi. È prevista l'erogazione di un contributo di prima assistenza da parte dei comuni.
L'articolo 17 detta disposizioni transitorie, mentre disposizioni finanziarie sono contenute nell'articolo 18.
La proposta di legge C. 2099 (on. Mascia ed altri) stabilisce, all'articolo 3, che la Commissione centrale è presieduta da un docente universitario in materie giuridiche.
È disciplinato un procedimento di esame delle richieste di asilo, sostanzialmente simile alle prime tre proposte ad eccezione della fase del pre-esame, che non è contemplata.
Inoltre, in materia di tutela del richiedente asilo la proposta C. 2099 non prevede la possibilità di negare il prolungamento del permesso di soggiorno per richiesta di asilo nelle more del ricorso contro una decisione di respingimento della domanda, né l'espulsione in caso di rigetto del ricorso (articolo 9).
Infine, non è contemplata l'ipotesi dell'estinzione del diritto di asilo, prevista, invece, dalle altre proposte di legge.
La proposta di legge C. 2182, degli onorevoli Santelli e Bruno, prevede anch'essa l'istituzione di una commissione centrale per il diritto di asilo, all'articolo 4, con caratteristiche simili a quelle indicate dalle altre proposte ma, sulla scorta della legislazione vigente, a tale commissione sono riservati compiti di indirizzo e coordinamento e di revoca e cessazione dello status di rifugiato, mentre alle commissioni territoriali, secondo l'articolo 3, è affidato l'esame della domande.
L'articolo 5 introduce le modalità di presentazione della domanda, direttamente alla frontiera o presso le questure.
L'articolo 6 disciplina le domande di asilo presentate da minorenni non accompagnati, per i quali si prevede la nomina di un tutore.
L'articolo 7 prevede che il richiedente asilo può essere trattenuto per il tempo necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato. Devono essere trattenuti in ogni caso gli stranieri in posizione irregolare.
Le commissioni territoriali provvedono, secondo l'articolo 8, all'istruttoria della domanda di asilo consistente principalmente nella definizione nella determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda.
L'esame delle richieste di asilo vero e proprio è disciplinato dall'articolo 9 e prevede due procedimenti distinti: uno ordinario e uno semplificato per coloro che si trovano trattenuti ai sensi dell'articolo 7.
Anche in questa proposta, ai sensi dell'articolo 10, sono previste garanzie procedurali, tra cui l'obbligo di audire l'interessato.
L'articolo 11 verte sull'esito dell'esame da parte delle commissioni territoriali. In particolare, sono disciplinate in modo dettagliato le ipotesi di respingimento della domanda.
L'articolo 12 prevede che la decisione del rigetto della domanda comporta l'espulsione del richiedente asilo.
La decisione di impossibilità temporanea al rimpatrio, di cui all'articolo 13, e le modalità di ricorso, di cui all'articolo 14, sono analoghe alle prime tre proposte.


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L'articolo 15 riguarda il permesso di soggiorno e altri documenti relativi allo status di rifugiato.
L'articolo 17 disciplina l'estinzione del diritto di asilo.
L'articolo 18 reca misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo, prevedendo ampie competenze in capo agli enti locali. Tali misure sono finanziate con un fondo apposito istituito dall'articolo 19.
L'articolo 20 definisce i diritti dei rifugiati.
Infine, l'articolo 21 contiene le disposizioni transitorie e finali.
La prima parte della proposta di legge C. 2410 (on. Zaccaria ed altri) è dedicata alla disciplina di fattispecie non considerate dalle altre proposte, quali la protezione sussidiaria in favore di coloro che pur non possedendo i requisiti per ottenere il diritto di asilo, sono in situazione di pericolo (articolo 3), la protezione temporanea per afflussi massicci di sfollati (articolo 5), il reinsediamento di rifugiati trasferiti in Paesi terzi (articolo 7).
L'articolo 4 definisce in modo analitico i soggetti responsabili dell'impedimento dell'esercizio delle libertà democratiche e gli atti da considerare tali.
L'articolo 6 concerne la protezione dei familiari dei rifugiati.
Analogamente alla proposta C. 2182, si prevede l'istituzione una commissione nazionale (articolo 8) e di commissioni territoriali (articolo 9).
Accanto a questi organismi, si prevede la costituzione dell'Ufficio nazionale per la protezione sociale (articolo 10) con compiti connessi con l'accoglienza e l'integrazione dei rifugiati. L'Ufficio tra l'altro amministra il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 29.
L'articolo 11 disciplina la fase della presentazione della domanda di asilo in via generale, mentre con disposizioni specifiche sono disciplinate la presentazione della domanda alla frontiera (articolo 12), alla questura (articolo 13), alla rappresentanza diplomatica (articolo 14), al comandante della nave o dell'aeromobile in navigazione (articolo 15).
L'articolo 16 è dedicato alla questione dello Stato competente per l'esame delle domande di asilo.
L'articolo 17 disciplina la richiesta di asilo dei minori non accompagnati, in maniera sostanzialmente analoga alle altre proposte.
L'articolo 18 individua i diritti e i doveri dei richiedenti asilo nelle more dell'esame della domanda: si prevede, tra l'altro la possibilità di rilasciare loro un permesso di soggiorno per lavoro.
L'articolo 19 definisce le garanzie del richiedente asilo nel corso del procedimento, prevedendo, come anche la proposta C. 2410, l'obbligo di audire l'interessato.
L'esito della richiesta di asilo (articolo 20) può essere di riconoscimento del diritto di asilo; riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria; reiezione della domanda; sospensione della decisione per ulteriori accertamenti.
Contro la decisione può essere presentato ricorso con le modalità di cui all'articolo 21.
L'articolo 22 disciplina i documenti e i permessi di soggiorno relativi allo status di rifugiato.
Oltre ai diritti dei rifugiati previsti dalle altre proposte di legge, l'articolo 23 contempla l'equiparazione di essi ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea per quanto riguarda l'accesso al pubblico impiego, l'ottenimento della cittadinanza e il diritto di voto.
L'articolo 24 stabilisce misure per favorire l'integrazione dei rifugiati, alcune delle quali di competenza dell'Ufficio nazionale di cui all'articolo 10.
L'articolo 25 reca disposizioni in materia di revoca e cessazione del diritto di asilo.
Per coloro ai quali non è stato riconosciuto il diritto di asilo, sono previsti programmi di rimpatrio volontario (articolo 26).
L'articolo 27 prevede programmi di effettiva protezione dei rifugiati in Paesi vicini a quelli di origine.


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Sono riconosciute la associazioni e gli enti di tutela dei rifugiati con compiti di promozione e consulenza (articolo 28).
Infine, l'articolo 29 istituisce il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.
Conclude osservando che in alcune relazioni alle proposte di legge in esame si fa riferimento alle proposte sollecitate e raccolte da parte di realtà operanti sul terreno dell'accoglienza. Si riferisce, in particolare, al Consiglio italiano per i rifugiati e al cosiddetto «tavolo asilo», che raggruppa tutti i principali enti italiani di tutela. Auspica che l'attenzione a queste realtà diventi, in sede di definizione del testo unificato, coinvolgimento e valorizzazione.
Sottolinea, inoltre, quanto contenuto nella relazione introduttiva alla proposta C. 2410, secondo la quale sarà necessario uniformare il testo unificato allo stato di attuazione della materia delegata al Governo. Conclude auspicando che, su una questione così rilevante, si pervenga quanto prima ad una soluzione organica e condivisa.

Luciano VIOLANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata per la giornata di domani.

Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di garanzia dei diritti delle vittime di reato.
C. 1242 cost. Boato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti (vedi allegato 1), sui quali invita il relatore ed il Governo ad esprimere il prescritto parere.

Felice BELISARIO (IdV), relatore, dopo essersi riservato di esprimere il parere sugli emendamenti, fa presente di avere approfondito la materia in esame che, tuttavia, anche alla luce delle audizioni dei professori Neppi Modona e Dominioni, svoltesi lo scorso 1o febbraio 2007, appare alquanto complessa. Da parte del professor Neppi Modona è stata infatti evidenziata l'opportunità di collocare la disposizione volta a garantire i diritti e le facoltà delle vittime di reato all'interno dell'articolo 24 della Costituzione, mentre il professor Dominioni ha ritenuto più opportuno un intervento sull'articolo 27 della stessa Carta costituzionale.
Per quanto concerne l'eventualità di sostituire il riferimento alle «vittime di reato» con uno alle «persone offese dal reato», fa presente che una tale eventualità non renderebbe a proprio avviso necessaria alcuna forma di intervento sulla Carta costituzionale. Il riferimento alla «vittima di reato» potrebbe comunque giustificare l'intervento normativo sull'articolo 111 della Costituzione in quanto volto a rafforzare la posizione processuale della parte civile che gode di diritti non particolarmente efficaci. Pur dichiarandosi disponibile a valutare anche altre soluzioni, ritiene che l'intervento sull'articolo 24 della Costituzione potrebbe però comportare un affievolimento della posizione dei soggetti interessati.

Luciano VIOLANTE, presidente, ricorda che, nel corso delle audizioni dei professori Dominioni e Neppi Modona, si ragionò approfonditamente in ordine alla ottimale collocazione della disposizione in discussione. In particolare, si discusse sull'eventualità di introdurre, a vantaggio dei soggetti passivi, anche la previsione di garanzie e provvidenze di natura extra-processuale, la quale previsione risulterebbe però fuori posto all'articolo 111, che ha rilievo solo processuale. Fa inoltre presente che l'uso del termine «vittima» rimanda ad un significato molto ampio, che investe anche profili di natura sociologica.

Marco BOATO (Verdi), con riferimento alle audizioni dei professori Dominioni e Neppi Modona, osserva che le riflessioni svolte in particolare da quest'ultimo indussero alcuni membri della Commissione


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a valutare l'eventualità di prevedere un intervento normativo all'articolo 24 della Costituzione, mediante l'aggiunta, dopo il terzo, di un nuovo comma, volto a prevedere che «la legge disciplina il diritto delle persone offese dal reato all'accertamento del reato ed al risarcimento del danno».
Più in generale, ritiene che l'approvazione del provvedimento in titolo rappresenterebbe una risposta efficace alle diverse sollecitazioni che giungono dalla società per una celere conclusione dell'iter del provvedimento. Auspica che il relatore si faccia carico di presentare un emendamento nel senso da lui indicato, suggerendo altrimenti al presidente Violante di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti.

Olga D'ANTONA (SDpSE) dichiara di condividere le osservazioni del deputato Boato, anche in considerazione dell'opportunità di prevedere una formulazione della disposizione in esame volta ad ampliare la tutela dei soggetti passivi, anche oltre il momento processuale. Conclude dichiarandosi favorevole a sostituire il riferimento alle «vittime di reato» con quello alla «persona offesa dal reato».

Luciano VIOLANTE, presidente, fa presente che l'uso del termine «vittima» deve intendersi riferito al soggetto passivo delle azioni violente. Si tratta di un concetto più pregnante dal punto di vista contenutistico rispetto a quello di «persona offesa dal reato», che ha un carattere più ampio e che si riferisce anche, per esempio, ai congiunti della vittima.

Felice BELISARIO (IdV), relatore, presenta l'emendamento 1.3 (vedi allegato 1), ribadendo la propria disponibilità a valutare altre soluzioni.

Gabriele BOSCETTO (FI) fa presente di preferire il riferimento alla «vittima di reato» piuttosto che quello alla «persona offesa dal reato». Si sofferma inoltre sul tema dell'accertamento del reato, che ritiene opportuno approfondire soprattutto con riferimento ai riti alternativi che, in taluni casi, non conducono necessariamente all'accertamento del reato, come ad esempio nel caso del patteggiamento.

Luciano VIOLANTE, presidente, ritiene che l'osservazione del deputato Boscetto appare condivisibile solo se si dovesse prevedere l'intervento normativo sull'articolo 111 della Costituzione. Qualora, invece, si dovesse ritenere di incidere sull'articolo 24 oppure sull'articolo 27, la preoccupazione del deputato Boscetto non sussisterebbe.

Marco BOATO (Verdi) ringrazia il relatore per la disponibilità al confronto da lui manifestata nel dibattito ed auspica che un eventuale rinvio dell'esame del provvedimento in titolo possa produrre risultati positivi.

Luciano VIOLANTE, presidente, preso atto degli orientamenti emersi nel corso del dibattito, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per la giornata di domani, giovedì 14 giugno 2007.

Modernizzazione delle amministrazioni pubbliche.
C. 2161 Governo (testo base), C. 590 Lucchese, C. 1505 Pedica, C. 1588 Nicola Rossi, C. 1688 La Loggia e C. 2080 Turci.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 giugno 2007.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri della II Commissione giustizia, che è favorevole con osservazioni, e della VIII Commissione ambiente, che è favorevole con una condizione e un'osservazione. È altresì pervenuto il parere del Comitato per la legislazione, che reca condizioni e osservazioni. Non sono invece finora pervenuti i pareri delle altre Commissioni competenti in sede consultiva.


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Oriano GIOVANELLI (Ulivo), relatore, premesso che preferisce attendere che pervengano tutti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, preannuncia che intende presentare emendamenti per recepire le condizioni contenute nel parere del Comitato per la legislazione, che illustra sinteticamente. Esprime invece perplessità sulla prima delle due osservazioni contenute nel parere della II Commissione giustizia, la quale suggerisce di specificare, nel nuovo articolo 2 della legge n. 241 del 1990, che i termini per la conclusione del procedimento possono essere sospesi, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni, non soltanto «per una sola volta», come previsto nel testo della Commissione, ma «per una sola volta e per un periodo non superiore al doppio di tali termini». Rileva che, se tale precisazione deve intendersi nel senso che, ad esempio, un termine di novanta giorni possa essere sospeso per ulteriori centottanta giorni, essa sarebbe contraria allo spirito del provvedimento, che intende garantire il cittadino; se invece deve intendersi nel senso che un termine di novanta giorni può essere sospeso al massimo per altri novanta, in modo che nel complesso il procedimento duri non più del doppio del termine, essa può essere accolta, ma non nella formulazione, poco chiara, proposta dalla II Commissione.

Gabriele BOSCETTO (FI), nel richiamare il dibattito della II Commissione, evidenzia come l'osservazione sia stata apposta al parere alla luce di una riflessione del deputato Contento, il quale suggeriva che, proprio per tutelare il cittadino, fosse stabilito un limite anche alla durata della sospensione del procedimento.

Luciano VIOLANTE, presidente, osserva che l'ambiguità segnalata dal relatore potrebbe essere superata prevedendo che i termini per la conclusione del procedimento possano essere sospesi «per una sola volta e per un periodo non superiore al termine stesso».

Oriano GIOVANELLI (Ulivo), relatore, si riserva di riflettere su quale sia il modo migliore per limitare la durata della sospensione del procedimento. Per quanto riguarda invece la seconda osservazione contenuta nel parere della II Commissione, che propone di sopprimere l'articolo 9, comma 2, si pronuncia per il mantenimento del testo della Commissione. Ricorda che la disposizione che la II Commissione suggerisce di sopprimere è volta a dimezzare, portandolo da centoventi a sessanta giorni, il termine entro il quale può essere proposto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso un atto della pubblica amministrazione.

Gabriele BOSCETTO (FI) invita il relatore a considerare che il termine di centoventi giorni costituisce una maggiore garanzia per il cittadino che intenda proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ricorda inoltre che l'ampiezza di tale termine è motivata dal fatto che il ricorso straordinario deve poter avvenire ancora dopo la scadenza dei termini per il ricorso al giudice amministrativo.

Oriano GIOVANELLI (Ulivo), relatore, richiama la condizione contenuta nel parere espresso dalla VIII Commissione ambiente, la quale chiede in sostanza di ripristinare l'articolo 12 nel testo del Governo. Ricorda che tale articolo corrisponde all'articolo 10 del disegno di legge C. 2161, il quale conteneva un unico comma 2, recante misure per la razionalizzazione del sistema dei controlli amministrativi sulle attività di impresa in materia ambientale e della relativa certificazione di qualità. Ricorda che tale comma è stato sostituito, a seguito dell'approvazione del suo emendamento 10.10, il quale recepiva le indicazioni contenute negli identici emendamenti Zaccaria 10.1 e Dato 10.2. A suo avviso, la disciplina di cui agli attuali commi da 2 a 6 dell'articolo 12 è da preferirsi a quella di cui al comma 2 dell'articolo 10 del testo del Governo, perché più dettagliata.


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Marco BOATO (Verdi) sottolinea come la VIII Commissione abbia rinvenuto nelle disposizioni recate dai commi da 2 a 6 profili di particolare problematicità, evidenziando, tra l'altro, in particolare come la sostituzione dell'attuale sistema di certificazioni e di controlli ambientali pubblici nei confronti delle piccole e medie imprese con un sistema volontario di partecipazione delle stesse a sistemi di certificatori risponda più alle esigenze della competitività aziendale che a quelle della tutela e della salvaguardia dell'ambiente e rischi inoltre di ostacolare il percorso di integrazione tra pubblico e privato nella tutela dell'ambiente e della tutela dei cittadini. Invita pertanto il relatore a rivedere il proprio contrario avviso rispetto al recepimento della condizione posta dalla VIII Commissione.

Franco RUSSO (RC-SE) condivide le osservazioni del collega Boato.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) ritiene che sul punto in esame potrebbe essere ripristinato il testo del Governo.

Oriano GIOVANELLI (Ulivo), relatore, si riserva di riflettere ulteriormente sul punto segnalato nella condizione formulata dalla VIII Commissione. Non ritiene invece di accogliere l'osservazione della stessa Commissione, che, a suo giudizio, non aggiungerebbe nulla al testo della Commissione.

Carlo COSTANTINI (IdV) ritiene per contro che l'osservazione della VIII Commissione dovrebbe essere accolta, in quanto va nella direzione più volte auspicata dal suo gruppo, ossia quella di estendere gli obblighi in materia di procedimento amministrativo anche ai privati che gestiscono servizi di pubblica utilità. Evidenzia che il ricorso a società di diritto privato, ma di fatto controllate dal soggetto pubblico, è l'espediente con il quale sempre più spesso gli enti locali eludono gli obblighi posti a carico delle amministrazioni pubbliche dalla legge n. 241 del 1990.

Oriano GIOVANELLI (Ulivo), relatore, considerato che la Commissione non può concludere l'esame nella seduta odierna, dovendo attendere che pervengano i pareri mancanti delle Commissioni competenti in sede consultiva, si riserva di riflettere sulle questioni emerse nel corso del dibattito odierno, al fine di predisporre eventuali emendamenti per recepire le indicazioni delle altre Commissioni.

Franco RUSSO (RC-SE), premesso che le confederazioni sindacali del lavoro stanno prendendo contatti con i gruppi per segnalare alcune questioni relative all'articolo 11, invita il relatore a valutare l'opportunità di approfondire tali questioni, eventualmente anche sentendo i colleghi della XI Commissione.

Luciano VIOLANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Procedura per la modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale.
Testo unificato C. 203 cost. Zeller, C. 980 cost. Bressa, C. 1241 cost. Boato, C. 1601 cost. Consiglio regionale Valle d'Aosta, C. 1606 cost. Biancofiore e C. 1672 cost. Maran.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 12 giugno 2007.

Gabriele BOSCETTO (FI) chiede di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta in quanto il deputato Biancofiore è tuttora impossibilitata a partecipare ai lavori della Commissione. Ritiene che la sua richiesta possa essere accolta in quanto è rimasto da esaminare il solo emendamento Biancofiore 4.4.

Luciano VIOLANTE, presidente, pur essendosi superato l'orario delle 15, richiesto dallo stesso deputato Biancofiore, sospende la seduta, avvertendo che essa riprenderà dopo l'esame dello schema di


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relazione all'Assemblea sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici, che pertanto, in assenza di obiezioni, avrà luogo immediatamente.

La seduta, sospesa alle 15.10, riprende alle 15.25.

Gabriele BOSCETTO (FI) rinnova la richiesta di rinviare l'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta, essendo il deputato Biancofiore impossibilitata a partecipare ai lavori della Commissione.

Luciano VIOLANTE, presidente, non ritiene possibile accedere alla richiesta di ulteriore rinvio. Pone pertanto in votazione l'emendamento Biancofiore 4.4, sul quale il relatore ha espresso parere contrario nella seduta di ieri, martedì 12 giugno.

Giorgio HOLZMANN (AN) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento Biancofiore 4.4.

La Commissione respinge l'emendamento Biancofiore 4.4.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che il testo base, rispetto al quale non sono stati approvati emendamenti, sarà ora trasmesso alla Commissione parlamentare per le questioni regionali per l'espressione del prescritto parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI

Mercoledì 13 giugno 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di relazione all'Assemblea sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema.

Marco BOATO (Verdi), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata, nell'ambito di un procedimento inconsueto, modellato su quello per l'esame degli atti del Governo, a deliberare eventuali rilievi alla VIII Commissione sullo schema della relazione sui cambiamenti climatici che la predetta Commissione presenterà all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del regolamento. Ricorda che l'iniziativa della relazione è partita dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi, che, nella riunione del 24 gennaio scorso, ha convenuto sull'opportunità di avviare un dibattito parlamentare sulla delicata materia dei cambiamenti climatici ed ha conseguentemente richiesto alla VIII Commissione di svolgere un lavoro istruttorio, acquisendo anche le valutazioni delle altre Commissioni, per riferire infine all'Assemblea, ai sensi del comma 1 citato, in modo da avviare una giornata di dibattito sul clima, che dovrebbe tenersi nella prima decade di luglio. Sulla base di tale indicazione, la VIII Commissione ha svolto negli ultimi mesi un'intensa attività istruttoria, procedendo anche all'audizione di rappresentanti del Governo, di esperti, anche di livello universitario, e di esponenti del mondo delle associazioni. All'esito di tale istruttoria, la Commissione ha elaborato uno schema di relazione, che ha quindi sottoposto alle altre Commissioni, al fine appunto di acquisirne le valutazioni.
Illustra quindi lo schema di relazione, che si struttura in quattro capitoli. Il primo capitolo pone innanzitutto in evidenza l'emergenza rappresentata dal cambiamento climatico del pianeta, quindi riferisce delle iniziative intraprese dall'ONU per suscitare l'attenzione dei Governi sul problema del surriscaldamento del pianeta e sulle sue conseguenze e descrive come si sia giunti alla stipula del Protocollo di Kyoto; riferisce quindi delle iniziative prese dall'Unione europea, soprattutto di quelle dell'ultimo anno, nel quale c'è stata una significativa accelerazione sulle tematiche in discussione,


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nonché di quanto fatto da Germania e Gran Bretagna, i cui Governi si sono prefissi obiettivi persino più avanzati e ambiziosi di quelli proposti dall'Unione europea. Il primo capitolo dello schema di relazione descrive quindi il lavoro dell'Italia, che risulta in forte ritardo nell'attuazione del Protocollo di Kyoto. Il secondo capitolo dello schema di relazione illustra diverse concrete proposte di intervento, che vanno dall'utilizzo delle energie rinnovabili alla promozione dell'intermodalità nel trasporto alla promozione di una diversa agricoltura. Il terzo capitolo individua gli strumenti di intervento, mentre il quarto trae le conclusioni.
Ricorda quindi che il 12 e 13 settembre prossimi si terrà una Conferenza sul clima promossa dal ministro dell'ambiente e che a novembre si terrà a Bali una Conferenza internazionale sul Protocollo di Kyoto in vista di una «Kyoto 2», per dopo il 2012, nella quale saranno coinvolti anche i Paesi emergenti, come Cina, India, Messico, Brasile, Sudafrica. Al riguardo fa presente che la Cina ha ormai superato anche gli Stati uniti per emissione di biossido di carbonio. Sottolinea quindi come occorra un drastico cambiamento nel sistema energetico che veda il superamento dell'uso dei combustibili fossili, ossia petrolio e carbone, a favore delle fonti rinnovabili, nonché il cambiamento del sistema di trasporto e la promozione di sistemi di mobilità sostenibile. Ricorda inoltre l'importanza della bioediliza, citando in particolare il progetto Casa-Klima. Conclude evidenziando come il fattore tempo sia essenziale, considerato che gli esperti ritengono che vi sia un ritardo di almeno trenta anni e che i problemi devono essere affrontati nel giro dei prossimi venti, prima che i mutamenti diventino incontrastabili.
Conclude presentando una proposta di rilievi (vedi allegato 2) che, nel valutare complessivamente in modo favorevole lo schema di relazione, inviti la VIII Commissione a conferire maggiore risalto alla necessità di coinvolgere, nella definizione delle linee di intervento per la protezione del clima, tutti i diversi livelli istituzionali della Repubblica, nonché le componenti economico-sociali e i cittadini, sulla base dei principi di sussidiarietà verticale e orizzontale.

Luciano VIOLANTE, presidente, considerato che l'Assemblea riprende i suoi lavori alle 16, che la Commissione deve ancora concludere l'esame in sede referente degli emendamenti al testo unificato delle proposte di legge C. 203 e abbinate e che deve riunirsi anche il Comitato permanente per i pareri, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 13 giugno 2007. - Presidenza del presidente Riccardo MARONE.

La seduta comincia alle 15.30.

Modifiche all'estensione dei circondari dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania.
C. 845 Satta.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Alessandro NACCARATO (Ulivo), relatore, illustra brevemente il provvedimento in esame e, considerato che esso incide sulla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che l'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Marco BOATO (Verdi) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.


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Norme a tutela dei diritti costituzionali dei professori incaricati esterni.
C. 1743 Adenti.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Riccardo MARONE, presidente, sostituendo il relatore, illustra brevemente il provvedimento in esame. Fa presente che le disposizioni da esso recate incidono in primo luogo sull'inquadramento economico da riconoscere a specifiche categorie di personale che presta servizio nell'ambito delle università, riconducibili alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Osserva che, per altri aspetti, le disposizioni in questione incidono sulla materia dell'istruzione universitaria che, sebbene non espressamente contemplata dall'articolo 117 della Costituzione, appare riconducibile alla materia «istruzione» che, ai sensi del secondo e del terzo comma del medesimo articolo, è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato per quanto concerne le «norme generali sull'istruzione» e alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni per gli altri aspetti. Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

Marco BOATO (Verdi) e Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo) dichiarano il proprio voto favorevole sulla proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la ricostruzione dei territori del Molise e della Puglia colpiti dagli eventi sismici dell'ottobre 2002.
C. 585 Di Gioia.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Alessandro NACCARATO (Ulivo), relatore, illustra brevemente il provvedimento in esame. Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, osserva che le disposizioni recate dal provvedimento sono prevalentemente riconducibili alla materia «protezione civile», che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione è attribuita alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni; al riguardo osserva che la giurisprudenza della Corte costituzionale, nell'operare una ricostruzione delle competenze in tale materia, ha stabilito che, al verificarsi di eventi calamitosi di natura straordinaria, la cui intensità sia cioè tale da superare le capacità di risposta operativa di regioni ed enti locali, spetta allo Stato, d'intesa con le regioni interessate, deliberare e revocare lo stato di emergenza, emanare le ordinanze per l'attuazione degli interventi di emergenza e predisporre i piani di emergenza e la loro attuazione. Osserva inoltre che il provvedimento dispone un intervento speciale di sostegno alla ricostruzione dei territori del Molise e della Puglia colpiti da un evento calamitoso straordinario, il sisma del 31 ottobre 2002, a tal fine prevedendo anche lo stanziamento di risorse finanziarie straordinarie, che appare conforme all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, come costantemente interpretato dalla Corte costituzionale, in quanto si tratta di finanziamenti destinati ad enti territoriali individuati - le regioni Molise e Puglia - e finalizzati a scopi specificati e diversi dal normale esercizio delle loro funzioni e in quanto è salvaguardata la competenza degli enti interessati alla programmazione e al riparto dei fondi stanziati. Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

Marco BOATO (Verdi) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.


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Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla cooperazione per i materiali della difesa, fatto a Bruxelles il 6 novembre 2003.
C. 2240 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Riccardo MARONE, presidente, sostituendo il relatore, illustra brevemente il provvedimento in esame e, rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, formulando una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).

Marco BOATO (Verdi) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere firmato a Roma il 27 novembre 2003, costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sull'aggiornamento della lista delle istituzioni culturali e scolastiche che godono di agevolazioni fiscali, con scambio di note integrativo, effettuato a Roma in data 28 luglio 2005 e 23 settembre 2005.
C. 2376, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Riccardo MARONE, presidente, sostituendo il relatore, illustra brevemente il provvedimento in esame e, rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, formulando una proposta di parere favorevole (vedi allegato 7).

Marco BOATO (Verdi) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006.
C. 2511, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Riccardo MARONE, presidente, sostituendo il relatore, illustra brevemente il provvedimento in esame e, rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, formulando una proposta di parere favorevole (vedi allegato 8).

Marco BOATO (Verdi) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.45.