Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 13 giugno 2007


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ALLEGATO 1

Modernizzazione, efficienza delle amministrazioni pubbliche e riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese (Nuovo testo C. 2161 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2161, in corso di esame presso la I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni della Camera, recante «Modernizzazione, efficienza delle amministrazioni pubbliche e riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese»;
considerato che il testo contiene, in particolare, disposizioni che contemplano specifiche modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le norme generali che regolano l'attività amministrativa, con finalità di trasparenza e semplificazione nello svolgimento del procedimento amministrativo;
rilevato che le previsioni contenute nel provvedimento incidono prevalentemente su materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, quali «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali»; «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa»; «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»; «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale»; «tutela del risparmio e mercati finanziari»;
considerato che le disposizioni di cui agli articoli 12, 14 e 18 del testo in esame attengono a materie di competenza concorrente ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione quali, rispettivamente, misure di semplificazione relative ai procedimenti riguardanti l'edilizia privata; servizi bancari e assicurativi; sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei gestori di servizi aeroportuali;
rilevato che il comma 3 del nuovo articolo 2-bis, introdotto dall'articolo 1, lettera c), del testo in esame, dispone che la misura ed il termine di corresponsione della somma dovuta a titolo sanzionatorio, in caso di ritardo nell'adozione del provvedimento, sono stabiliti con regolamento emanato sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; e valutato altresì che le regioni, le province e i comuni determinano le modalità di pagamento per i procedimenti di propria competenza;
considerato che l'articolo 4, al comma 3, prevede che il Governo promuova, attraverso la Conferenza unificata, intese ed accordi con le regioni e con le autonomie locali per favorire la generale adozione, da parte di queste, dei sistemi di protocollo informatico e di gestione elettronica dei documenti; e che l'articolo 5 consente alle pubbliche amministrazioni, anche regionali e locali, di avviare, sotto il controllo della Presidenza del Consiglio, programmi biennali di sperimentazione finalizzati alla riorganizzazione dei processi di servizio;
evidenziate le previsioni di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), del testo in


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esame che, modificando l'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, introducono i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, per i quali attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, le disposizioni del provvedimento in esame concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché la dichiarazione di inizio attività ed il silenzio assenso; le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela;
rilevato, ai sensi del comma 4 del nuovo articolo 16-quater introdotto dall'articolo 11 del testo in esame, che le amministrazioni regionali e gli enti locali concorrono a delineare, nell'ambito della rispettiva autonomia legislativa e regolamentare, modalità operative per l'attuazione delle attività della Commissione per la valutazione delle amministrazioni pubbliche; e che le disposizioni che regolano la predetta Commissione sono volte ad assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché il coordinamento informativo dei dati ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;
evidenziata la giurisprudenza della Corte costituzionale che nelle materie a competenza concorrente Stato-regioni ravvisa l'esigenza che sia integrato il parametro del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con la necessaria adozione dell'intesa, espressione del principio di «leale collaborazione» tra Stato e regioni,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel testo in esame un'apposita disposizione del seguente tenore: «La presente legge si applica nei limiti e compatibilmente al rispetto delle competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali ai sensi del Titolo V, Parte II, della Costituzione.»;
b) valuti la Commissione di merito, al fine di garantire il rispetto dell'autonomia costituzionale dei diversi livelli di competenza di cui al Titolo V, Parte II, della Costituzione, ed al fine di assicurare l'efficacia e la speditezza dell'azione della Commissione istituita all'articolo 11, l'opportunità che siano individuate, in sede di definizione dei criteri generali che presiedono all'attività di valutazione dei risultati e della qualità dell'azione delle pubbliche amministrazioni, con specifico riferimento alle pubbliche amministrazioni regionali e locali, forme di «leale collaborazione» attraverso un'intesa sui predetti criteri generali nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


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ALLEGATO 2

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia (S. 282 Valpiana ed abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge S. 282 ed abb., in materia di abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, in corso di esame presso la 7a Commissione Istruzione pubblica, beni culturali del Senato;
rilevato che le disposizioni in esame sono volte ad abrogare l'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia;
considerato che l'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, che ha sancito l'equipollenza tra i due titoli di studio testé richiamati, deve essere valutato in relazione alle norme legislative sull'esercizio dell'attività delle professioni sanitarie, materia in cui, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, allo Stato è demandata la determinazione dei principi, mentre spetta alle regioni la potestà legislativa di dettaglio;
valutato che l'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, che fissa il profilo dei laureati in scienze motorie, non ne dispone l'abilitazione all'esercizio dell'attività sanitaria;
rilevato che le disposizioni in esame appaiono riconducibili alla materia «norme generali sull'istruzione», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione; osservato peraltro che le disposizioni recate dai provvedimenti in esame presentano profili di attinenza con la materia «professioni», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.