I Commissione - Giovedì 14 giugno 2007


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ALLEGATO 1

5-01010 Angelo Piazza: Sulle iniziative da adottare per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza nell'area universitaria di Bologna.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,
L'iniziativa parlamentare dell'onorevole Piazza si occupa di una di quelle situazioni di criticità per le quali, al fine di elevare i livelli di sicurezza e dare risposta concreta ai bisogni della cittadinanza, appare necessario coniugare interventi di prevenzione e repressione, di stretta competenza delle Forze di Polizia, con iniziative di riqualificazione e recupero del degrado e degli spazi urbani con l'impegno delle autorità politiche del territorio e soprattutto dell'Amministrazione comunale. Obiettivo è, accanto alla sicurezza, aiutare l'istaurarsi di codici di comportamento nello spazio pubblico che siano capaci di innescare abitudini civiche virtuose e di valorizzare anche le norme non scritte che aiutano la crescita della sicurezza e della percezione di sicurezza da parte dei cittadini.
È utile ricordare che anche tali temi sono stati ampiamente presenti nelle strategie proposte per la sicurezza in tutte le aree urbane del paese, a partire dalle aree metropolitane, attraverso un accordo cornice già siglato tra Ministero dell'Interno ed ANCI. Quell'accordo si sta già concretando ed è diventato operativo con la sottoscrizione di Patti per la sicurezza coi sindaci di alcune città metropolitane (Roma, Milano, Torino, Catania, Cagliari) dove nei documenti sottoscritti sono stati individuati obiettivi specifici e progetti mirati che, secondo le autorità di Pubblica sicurezza e le amministrazioni politiche di quei territori, saranno in grado di far crescere le condizioni di sicurezza per quelle comunità. Voglio informare il Parlamento e l'onorevole Piazza che il prossimo 19 giugno sarà la volta di Bologna dove il patto «Bologna sicura» è già stato concordato e si trova nella fase di definizione degli ultimissimi dettagli. Più in generale, la fase di definizione dei Patti con tutte le città metropolitane è praticamente alla conclusione.
Si tratta - questo è un punto strategico - di costruire direttamente, sulle esigenze specifiche di ogni territorio, progetti mirati la cui realizzazione sarà quindi verificabile per dare ai cittadini risposte concrete sui temi della sicurezza.
È una scelta strategica questa, perché sono profondamente convinto che sia possibile affrontare il tema della sicurezza soltanto nell'ambito di una grande cooperazione, una vera e propria solida alleanza tra lo Stato e gli enti territoriali. È necessario se si vuole dar vita a una sicurezza che tenga conto delle inquietudini e dei bisogni che nascono da società complesse, da una diversa dislocazione della popolazione nel territorio urbano, dalle profonde rotture e modificazioni nelle abitudini e negli stili di vita delle comunità contemporanee investite, tra l'altro, da processi mondiali la cui radice è esterna alle comunità che però sono chiamate a fare i conti con gli effetti di tali processi.
Gli enti locali, le autorità politiche del territorio, sindaci, Presidenti di Province e di Regione devono necessariamente essere coinvolti perché vi sia una reale conoscenza e una migliore consapevolezza dei reali bisogni del territorio. Questo è il senso e la direzione che abbiamo cercato di mantenere nella definizione e nella firma dei patti per le città sicure.


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Recentemente, nell'ottica di questo positivo rapporto che si sta costruendo con le istituzioni locali, ho anche siglato una convenzione tra il Ministero dell'Interno e la Regione Emilia Romagna per la utilizzazione da parte delle Prefetture, delle Questure, dei Comandi Provinciali dell'arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza della rete telematica regionale. L'accordo prevede la sperimentazione dell'uso delle reti telematiche Lepida e R3 per lo sviluppo di tecnologie per la sicurezza della città di Bologna.
La cooperazione tra lo Stato, l'autorità nazionale di pubblica sicurezza, le istituzioni locali può dare la sensazione di una sicurezza che sia più vicina alle esigenze dei cittadini, anche perché il rapporto con le istituzioni locali consente non solo più efficienza ma anche maggiore vicinanza ai reali problemi del territorio.
È del tutto evidente che problemi di «disordine civile» o di arroganza nell'uso spesso violento di spazi pubblici, che spesso sfocia nella consumazione di veri e propri reati, come avviene in Piazza Verdi rappresentano una tematica che può trovare soluzione solo nell'ambito delle logiche dei patti sicurezza.
Non a caso, il patto «Bologna sicura» propone, nel capitolo in cui si affrontano i problemi del degrado urbano e della gestione dei disagio sociale, un progetto mirato con specifici obiettivi e strumentazioni per recuperare alla normalità di una serena convivenza civile l'area dei centro storico bolognese e, specialmente, Piazza Verdi, Piazza Santo Stefano, Piazza San Francesco e Via del Fratello.
Ma devo anche garantire che i temi dell'ordine e della sicurezza pubblica in Piazza Verdi sono da lungo tempo all'attenzione delle autorità di pubblica sicurezza della città di Bologna. Com'è noto, la piazza, situata nel cuore della città ed al centro della zona universitaria, è caratterizzata da quotidiani assembramenti di giovani - particolarmente consistenti nelle ore serali e notturne e durante la buona stagione - composti prevalentemente da studenti ma anche da gruppi di emarginati e disadattati, che spesso arrecano disturbo alla quiete pubblica intrattenendosi rumorosamente, talvolta anche con l'utilizzo di strumenti musicali.
In considerazione della tipologia di frequentatori, il luogo ha finito per diventare anche, col tempo, mèta privilegiata di soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti; fenomeno che viene perseguito dalle Forze di Polizia senza soste e con particolare rigore, come testimoniato dai numerosissimi arresti condotti nei mesi scorsi.
A fronte di tutto questo la situazione di Piazza Verdi, come riferito dalla Prefettura, viene costantemente monitorata in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia. Il sito, proprio per queste sue caratteristiche, è stato inserito tra le zone della città in cui attivare una strategia congiunta d'interventi con l'Amministrazione comunale in linea con gli indirizzi contenuti nel già citato accordo cornice sottoscritto dal Ministro dell'Interno con l'ANCI.
Inoltre, per governare e contenere efficacemente possibili ulteriori tensioni - ragionevolmente prevedibili con l'approssimarsi della stagione estiva - in una apposita riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, svoltasi recentemente, è stato concordato lo svolgimento di servizi straordinari di controllo del territorio gravitanti nelle ore serali in Piazza Verdi e nell'intera zona universitaria. Tale attività non trascurerà le altre aree cittadine ritenute di particolare delicatezza sotto il profilo dell'ordine pubblico, quali Piazza Santo Stefano, Piazza San Francesco e Via del Fratello, soprattutto nelle ore notturne.
Al fine di imprimere il massimo impulso alle attività di contrasto del fenomeno, anche apportando modifiche alle strategie sinora adottate e soprattutto ottimizzando le risorse disponibili, si è stabilito anche di armonizzare i servizi straordinari disposti nell'area universitaria con l'ordinaria attività di vigilanza e prevenzione svolta dalle pattuglie della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, secondo le turnazioni previste dal Piano di


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controllo coordinato del territorio. È stato inoltre potenziato il concorso, nell'ambito delle specifiche competenze, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, il cui contributo può risultare prezioso per l'espletamento dei controlli rivolti a verificare il corretto funzionamento dei numerosi locali pubblici ed esercizi commerciali ed il rispetto del regolamento di Polizia Urbana.
Va aggiunto che i servizi nella zona, che comportano l'intervento immediato nei confronti di coloro che arrecano disturbo alla quiete pubblica nonché il controllo delle persone sospette e, qualora straniere, non in regola con la normativa sul soggiorno, vengono preceduti da una attenta opera di «bonifica» delle aree interessate, anche per garantire la corretta osservanza del divieto imposto agli esercizi commerciali di vendita di bevande alcoliche.
Da quanto ho appena detto, si evince come, sul piano della tutela della pubblica sicurezza, sia già stata messa in campo un'articolata strategia di azioni ed interventi in termini di prevenzione e repressione; una strategia che ritengo debba ora essere completata ed integrata con idonee azioni di riqualificazione e recupero del degrado, sia urbano che sociale, anche intervenendo sulle cause remote di disagio all'origine dei comportamenti antisociali di alcuni frequentatori di piazza Verdi.
In questa prospettiva, come detto, il Ministero dell'Interno confida nei risultati delle intese che, grazie anche alla sensibilità dell'amministrazione comunale su questo tema, saranno definite ed attuate in sede locale per governare più efficacemente le problematiche della sicurezza urbana.


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ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di garanzia dei diritti delle vittime di reato (C. 1242 cost. Boato).

RIFORMULAZIONI DELL'EMENDAMENTO 1.3 DEL RELATORE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

Dopo il terzo comma dell'articolo 24 della Costituzione è inserito il seguente:
«La legge disciplina il diritto della vittima all'accertamento del reato subito e alla riparazione del relativo danno».

Conseguentemente modificare il titolo con il seguente:
«Modifica all'articolo 24 della Costituzione in materia di garanzia dei diritti delle vittime di reati».
1. 3. (Nuova formulazione)Il Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

Dopo il terzo comma dell'articolo 24 della Costituzione è inserito il seguente:
«La legge disciplina il diritto della vittima all'accertamento del reato e alla riparazione del danno».

Conseguentemente modificare il titolo con il seguente:
«Modifica all'articolo 24 della Costituzione in materia di garanzia dei diritti delle vittime di reati».
1. 3. (Ulteriore nuova formulazione)Il Relatore.


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ALLEGATO 3

Modernizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 2161 Governo (testo base), C. 590 Lucchese, C. 1505 Pedica, C. 1588 Nicola Rossi, C. 1688 La Loggia e C. 2080 Turci.

TESTO RISULTANTE DALL'ESAME DEGLI EMENDAMENTI

MODERNIZZAZIONE, EFFICIENZA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E RIDUZIONE DEGLI ONERI BUROCRATICI PER I CITTADINI E PER LE IMPRESE

Capo I
MISURE VOLTE ALLA RIORGANIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, ALLA RIDUZIONE E ALLA CERTEZZA DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTI E RELATIVE FORME DI TUTELA

Art. 1.
(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di conclusione del procedimento).

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al comma 1 dopo le parole: «di efficacia» sono aggiunte le seguenti: «di imparzialità».
2. al comma 1-ter dopo le parole: «il rispetto dei» sono aggiunte le seguenti: «criteri e dei»
3. al comma 1-ter sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché, ove compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 2»;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2.
Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
3.
Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro competente, tenendo conto della sostenibilità dei termini, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono individuati i termini superiori a novanta giorni e comunque non superiori a centottanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le Autorità


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di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio, ovvero dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 possono essere sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o di altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2»;
c) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Conseguenze del ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). - 1. Le pubbliche amministrazioni ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, indipendentemente dalla spettanza del beneficio derivante dal provvedimento richiesto.
2. Indipendentemente dal risarcimento del danno di cui al comma 1 e con esclusione delle ipotesi in cui il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza, le pubbliche amministrazioni ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, corrispondono ai soggetti istanti, per il mero ritardo, una somma di denaro in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento, nei casi di inosservanza dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.
3. Con regolamento, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti la misura e il termine di corresponsione della somma di cui al comma 2 del presente articolo. Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità di pagamento per le amministrazioni statali, enti pubblici nazionali ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter. Le regioni, le province e i comuni determinano le modalità di pagamento per i procedimenti di propria competenza.
4. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno di cui al comma 1 si prescrive in cinque anni; il diritto di cui al comma 2 si prescrive in due anni. In entrambi i casi, il termine di prescrizione di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, decorre dalla data del pagamento, che deve essere comunicato entro quindici giorni dall'amministrazione gravata del relativo onere economico»;
d) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4. Nei casi in cui la durata prevista per la conclusione del procedimento supera i trenta giorni, il responsabile, su richiesta degli interessati, fornisce con periodicità mensile, anche con mezzi telematici, informazioni circa lo stato del procedimento»;
e) all'articolo 10-bis, comma 1, terzo periodo, la parola: «interrompe» è sostituita dalla seguente: «sospende» e le parole: «iniziano nuovamente» sono sostituite dalla seguente: «riprendono»;
f) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che comunque non può superare i quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il


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parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. In tali casi, l'organo competente ad adottare il provvedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma»;
3) al comma 4, le parole: «il termine di cui al comma 1 può essere interrotto» sono sostituite dalle seguenti: «i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti»;
4) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici»;
5) dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente:
«6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
g) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Decorsi inutilmente ulteriori novanta giorni, l'organo competente procede comunque all'adozione del provvedimento. In tal caso, i soggetti responsabili dell'adozione del provvedimento non possono essere chiamati a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione delle valutazioni tecniche di cui al presente comma»;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche, i termini di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, sono sospesi fino all'acquisizione della valutazione e, comunque, salvo che per i casi di cui al comma 2 del presente articolo, non oltre i termini massimi previsti dal comma 1»;
h) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso la stessa si intende accolta e i documenti richiesti si intendono disponibili».
2) al comma 5, primo periodo, le parole: "e nei casi previsti dal comma 4" sono soppresse».

2. I servizi di controllo interno delle singole amministrazioni statali, ovvero le strutture delle medesime amministrazioni cui sono affidate, in forza dei rispettivi ordinamenti, le verifiche sul rispetto dei termini procedimentali, e i corrispondenti uffici od organi degli enti pubblici nazionali sono tenuti, anche avvalendosi dei sistemi di protocollo informatico, a misurare i tempi medi di conclusione dei procedimenti, nonché a predisporre un apposito rapporto annuale, indicando il numero e le tipologie dei procedimenti che non si sono conclusi nei termini previsti. Il rapporto, corredato da un piano di riduzione dei tempi, è presentato ogni anno, entro il 15 febbraio dell'anno successivo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sulla base delle risultanze del rapporto si provvede, anche su impulso di quest'ultima, al conseguente adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti con le modalità di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo.


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3. In sede di prima attuazione della presente legge, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e gli atti o provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il regolamento previsto dall'articolo 2-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, è emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le regioni, le province e i comuni adottano gli atti finalizzati agli adempimenti previsti nel citato articolo 2-bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990. Decorsi i termini prescritti, in caso di mancata adozione degli atti previsti dal presente comma, la somma di cui al medesimo articolo 2-bis è liquidata dal giudice secondo equità. In sede di prima applicazione, la misura della somma di denaro di cui al citato articolo 2-bis, comma 2, è comunque fissata in un importo non inferiore ad euro venticinque e non superiore ad euro duecentocinquanta.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli eventuali oneri di cui all'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti eventualmente emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

Art. 2.
(Modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di elenco della documentazione necessaria, moduli e formulari).

1. All'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni definiscono e rendono disponibili attraverso gli uffici per le relazioni con il pubblico ovvero per via telematica, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorietà, gli elenchi della documentazione da presentare unitamente all'istanza ai fini dell'adozione del provvedimento amministrativo richiesto, i moduli ed i formulari validi ad ogni effetto di legge, nonché le ipotesi in cui operano il silenzio assenso e la dichiarazione di inizio di attività nei procedimenti di propria competenza»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3. Le pubbliche amministrazioni non possono chiedere ulteriori informazioni o documenti oltre a quelli indicati negli elenchi, nei moduli, e nei formulari di cui al comma 1, se non con atto motivato, il quale determina la sospensione


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del termine per la conclusione del procedimento alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni».
2. In via di prima applicazione le pubbliche amministrazioni danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
(Riduzione dei tempi di approvazione del Programma statistico nazionale).

1. All'articolo 6-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, il quale esprime il proprio parere entro il termine di sessanta giorni. Si applica, a tale fine, quanto previsto dall'articolo 154, comma 5, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

Art. 4.
(Misure per l'attuazione del protocollo informatico).

1. I responsabili per i sistemi informativi automatizzati, individuati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, riferiscono al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, entro il 30 giugno 2007, sullo stato di attuazione delle disposizioni sul protocollo informatico e sulla gestione elettronica dei documenti di cui al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e delle regole tecniche collegate.
2. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministro nomina il responsabile per i sistemi informativi automatizzati di ogni pubblica amministrazione centrale commissario ad acta per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla realizzazione e l'utilizzo dei sistemi di protocollo informatico e di gestione elettronica dei documenti. Entro centottanta giorni dalla nomina, il commissario ad acta riferisce sull'effettivo avvio e sul corretto funzionamento del sistema di protocollo informatico e della gestione elettronica dei documenti nel rispetto delle regole tecniche di interoperabilità per l'interscambio dei documenti elettronici.
3. Il Governo promuove, attraverso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, intese ed accordi con le regioni e con le autonomie locali per favorire la generale adozione, da parte di queste, dei sistemi di protocollo informatico e di gestione elettronica dei documenti nel rispetto delle regole tecniche di cui al comma 2.

Art. 5.
(Riorganizzazione sperimentale dei processi di servizio in deroga alla normativa vigente).

1. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui cittadini e sulle imprese e di raggiungere gli obiettivi previsti dagli articoli 12 e 14 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono consentite, in via sperimentale, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, la riprogettazione e la riorganizzazione dei processi di servizio in deroga alla vigente normativa statale, fatti salvi le disposizioni della Costituzione, i princìpi comunitari, le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dall'ordinamento comunitario, i princìpi fondamentali dell'ordinamento in materia di diritti civili, le disposizioni in materia di difesa e sicurezza nazionale,


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ordine e sicurezza pubblica, immigrazione e consultazione elettorale, nonchè i princìpi fondamentali dell'azione amministrativa.
2. Le pubbliche amministrazioni, anche regionali e locali, comunicano i progetti di sperimentazione per i quali intendono avvalersi della deroga di cui al comma 1. I competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con le amministrazioni competenti per settore, valutano i progetti, avvalendosi del contingente di esperti di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge 6 luglio 2002, n. 137, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. In caso di valutazione positiva, con regolamento di delegificazione, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzata la sperimentazione in deroga. Il decreto di cui al presente comma indica il termine di efficacia della sperimentazione, non superiore a ventiquattro mesi, e contiene l'elenco tassativo delle norme di cui è consentita la deroga temporanea.
4. I competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con le amministrazioni interessate, effettuano il monitoraggio sull'attuazione dei progetti di sperimentazione in deroga alle norme vigenti, verificano i risultati conseguiti, promuovono la condivisione di questi tra tutte le amministrazioni pubbliche mediante il trasferimento delle soluzioni tecniche e organizzative.
5. Il Governo valuta le iniziative di modifica alla normativa vigente conseguenti agli esiti delle sperimentazioni, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
6. Nell'esercizio delle competenze di cui al presente articolo, aventi ad oggetto i progetti di sperimentazione delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione opera in raccordo con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.

Art. 6.
(Pubblicità dei procedimenti e degli adempimenti amministrativi).

1. Al comma 1 dell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«g-bis) i casi in cui sono applicabili il silenzio assenso e la dichiarazione di inizio di attività nei procedimenti di propria competenza».

Art. 7.
(Ambito applicativo di alcune disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241).

1. L'articolo 22, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è abrogato.
2. All'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «professori di ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «professori universitari di ruolo»;
b) al comma 5 le parole da: «adotta» fino a: «articolo 25, comma 4;» sono soppresse.

3. All'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi


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5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato con un provvedimento espresso e motivato, di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa.
2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio di attività e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare, con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.
2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

4. Dopo l'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal comma 3 del presente articolo, è inserito il seguente:
«Art. 29-bis. - (Disciplina per i gestori di servizi di pubblica utilità). - 1. I gestori pubblici o privati dei servizi di pubblica utilità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, applicano al rapporto di utenza, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge.
2. Con provvedimenti delle rispettive autorità di regolazione, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono determinate le concrete modalità applicative delle disposizioni del comma 1.
3. In caso di mancata osservanza, da parte dei gestori pubblici o privati di servizi di pubblica utilità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo ovvero dei livelli minimi di qualità e di quantità predeterminati e pubblicati anche attraverso carte dei servizi, nella misura e secondo le modalità stabilite con provvedimenti delle rispettive autorità di regolazione, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, deve essere assicurata agli utenti interessati la corresponsione di un indennizzo automatico e forfetario, eventualmente anche mediante forme di autotutela negoziale.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono individuati gli altri servizi di interesse generale soggetti all'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge, nonché i soggetti competenti all'attuazione dei commi 2 e 3 del presente articolo».

Art. 8.
(Responsabilità dirigenziale).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. Ferme restando le disposizioni contrattuali relative al trattamento economico accessorio, al dirigente non può essere attribuito, in tutto o in parte, in


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relazione al grado di responsabilità e tenuto conto degli eventuali inadempimenti del responsabile del procedimento, nonché della gravità dei casi, valutata con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il trattamento economico accessorio nel caso in cui, per i procedimenti amministrativi che ricadono nella competenza dell'ufficio da lui diretto, si verifichi:
a) grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento;
b) grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di predisporre, aggiornare e rendere noto agli interessati l'elenco di cui all'articolo 2-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) grave e ripetuta inosservanza del divieto di esigere dal privato la presentazione di documenti per i quali la normativa vigente consente il ricorso alle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, nonché l'acquisizione diretta di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

Art. 9.
(Disposizioni in materia di tutela amministrativa e di normazione regolamentare e delegata).

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il ricorso straordinario non è, altresì, ammesso avverso:
a) i provvedimenti di cui all'articolo 23-bis, comma 1, lettera d), della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni;
b) gli atti di gestione dei rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, ad eccezione del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

2. All'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, la parola: «centoventi» è sostituita dalla seguente: «sessanta».
3. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Copia della relazione istruttoria nonché delle eventuali controdeduzioni delle altre amministrazioni è trasmessa, contestualmente, anche alle parti»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Trascorso il detto termine, il ricorrente può depositare direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di Stato».

4. Nell'articolo 13, primo comma, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati».
5. All'articolo 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I ricorsi diretti ad ottenere l'esecuzione dei decreti di decisione resi nel regime di alternatività ai sensi degli articoli 8 e 15 del presente decreto sono proposti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ai sensi dell'articolo 37, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034».


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6. Non è ammessa la proposizione dei ricorsi di cui all'articolo 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, come modificato dal presente articolo, ai fini dell'esecuzione dei decreti resi prima dell'entrata in vigore della presente legge.
7. All'articolo 26, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Trovano applicazione le forme di pubblicità di cui all'articolo 14, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, quando la sentenza di annullamento degli atti ivi indicati è passata in giudicato».
8. All'articolo 15 della legge 21 luglio 2000, n. 205, le parole: «l'indicazione» sono sostituite dalle seguenti: «la sottoscrizione».
9. Per l'attuazione delle deleghe di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, il Governo può avvalersi del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14, numero 2o, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e in tale caso non occorre acquisire il relativo parere previsto dall'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. A tale fine è costituita presso la Sezione consultiva per gli atti normativi una segreteria tecnica, composta da un contingente di dieci unità di personale, individuate nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e obbligatoriamente collocate in posizione di distacco, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza.
10. All'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è premesso il seguente:
«01. Salvi i casi di silenzio assenso o di silenzio rigetto, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, decorsi i termini stabiliti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per la conclusione del procedimento amministrativo, può essere proposto, anche senza necessità di diffida, all'amministrazione inadempiente, fino a che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza dei medesimi termini. È fatta salva la possibilità di riproporre l'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. Con la sentenza di accoglimento totale o parziale del ricorso, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di provvedere, di norma entro un termine non superiore a trenta giorni. Qualora l'amministrazione resti inadempiente oltre tale termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario che provvede in luogo della stessa».

11. All'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Nell'anagrafe è inserita menzione delle sentenze emesse dalla Corte dei conti ai sensi degli articoli 63, comma 1, numero 5), e 248, comma 5».

12. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51, comma 2, le parole: «segreteria sono rese accessibili» sono sostituite dalle seguenti: «segreteria, nonché i pareri resi dal Consiglio di Stato, sono resi accessibili»;
b) all'articolo 52, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai pareri resi dal Consiglio di Stato».


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Art. 10.
(Misure per la digitalizzazione degli atti e dei documenti nei processi amministrativo, contabile e tributario e altre misure di semplificazione delle notificazioni).

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, i tempi e le modalità della progressiva digitalizzazione degli atti e dei documenti dei procedimenti giurisdizionali amministrativo, contabile e tributario e dei procedimenti dinanzi alle sezioni consultive del Consiglio di Stato e alle sezioni di controllo della Corte dei conti sono stabiliti con uno o più decreti adottati, sentiti gli ordini professionali interessati, rispettivamente, per la giustizia amministrativa dal Presidente del Consiglio di Stato, per la giustizia contabile dal Presidente della Corte dei conti e, per la giustizia tributaria, acquisito il parere di cui all'articolo 24, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dal Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti, tenuto conto delle regole tecniche e dei formati di cui al comma 4, dispongono una fase di sperimentazione parziale o totale, anche limitata a singoli uffici giudiziari, e, all'esito della stessa, prevedono:
a) valutati i risultati della sperimentazione, nonché lo stato dello sviluppo tecnologico, l'obbligo di depositare anche o esclusivamente su supporto informatico o per via telematica gli atti o i documenti offerti in comunicazione dalle parti;
b) eventuali deroghe all'obbligo di produzione su supporto informatico o in via telematica per determinate tipologie di procedimenti, atti e documenti;
c) il numero di copie cartacee da produrre quando il deposito su supporto informatico o in via telematica non escluda il deposito di atti o documenti in forma cartacea.

2. I decreti di cui al comma 1 sono sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, acquisendo efficacia dalla data della predetta pubblicazione.
3. Le magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e tributaria curano il costante scambio di informazioni in ordine ai programmi di digitalizzazione dei relativi procedimenti giurisdizionali e consultivi anche al fine di favorire il riuso dei programmi informatici ai sensi dell'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentiti i soggetti di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le regole tecniche e i formati da utilizzare nell'ambito dei procedimenti di cui al medesimo comma 1.
5. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 6 e 7, uno o più decreti legislativi diretti:
a) al riordino della normativa sulle comunicazioni e sulle notificazioni per adeguarle al processo telematico;
b) alle modalità di conferimento della procura alle liti per adeguarle al processo telematico.

6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) obbligo per ciascun avvocato e ausiliario del giudice di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, secondo la disciplina dettata dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123; definizione e disciplina dell'elenco degli indirizzi e delle modalità di aggiornamento;


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b) previsione che le comunicazioni sono effettuate direttamente dall'ufficio giudiziario agli avvocati e agli ausiliari del giudice in forma telematica all'indirizzo elettronico di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 ed alle parti costituite personalmente e ai testimoni all'indirizzo elettronico di posta certificata espressamente dichiarato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
c) previsione della notificazione in forma telematica come forma primaria ed obbligatoria di notificazione, salvo eccezioni espressamente previste;
d) previsione in forza della quale, qualora le parti non abbiano comunicato l'indirizzo elettronico, le comunicazioni e le notificazioni durante il procedimento sono fatte presso la cancelleria;
e) previsione della conservazione da parte dell'ufficio notifiche dell'originale del documento informatico per i due anni successivi;
f) previsione dell'invio, su richiesta, del documento informatico per via telematica all'indirizzo dichiarato dal destinatario delle notifiche o dal suo procuratore ovvero mediante consegna su supporto informatico non riscrivibile, ai medesimi, previo pagamento del diritto di copia;
g) attribuzione al Ministro della giustizia della facoltà di determinare, per ciascun circondario o distretto, entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, l'inizio dell'utilizzazione in forma obbligatoria delle notificazioni telematiche.

7. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) obbligo della procura alle liti in forma scritta per la rappresentanza della parte davanti al giudice, con facoltà di conferire procura informatica mediante l'utilizzo della firma digitale;
b) indicazione degli estremi della procura alle liti nell'atto;
c) deposito, al momento della iscrizione a ruolo, di copia, con dichiarazione di conformità del difensore, della procura e obbligo di depositare l'originale solo su ordine del giudice.

8. Lo schema del decreto legislativo è emanato su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, con l'indicazione specifica delle eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi ed ai criteri direttivi contenuti nella legge di delega. Il Governo procede comunque all'emanazione dei decreti qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.
9. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 8, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 5, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei commi 6 e 7, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.
10. L'Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
11. Per le finalità di cui al comma 10, l'Avvocatura generale dello Stato e ciascuna Avvocatura distrettuale dello Stato si muniscono di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente. La validità dei registri è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o di un Avvocato dello Stato all'uopo delegato, ovvero dell'Avvocato distrettuale dello Stato.
12. Al fine di garantire un'efficace attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11, il personale proveniente da processi di trasformazione o soppressione di


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amministrazioni dello Stato, ovvero da situazioni di eccedenza può transitare in mobilità presso l'Avvocatura dello Stato, nel limite di cinquanta unità, anche in deroga alle dotazioni organiche vigenti. Nelle more del riassorbimento del predetto personale nell'ambito delle dotazioni organiche è fatto divieto di coprire i posti corrispondenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, senza aggravio di spesa, ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio volte a trasferire le risorse finanziarie corrispondenti alle partite stipendiali del personale di cui al presente comma.
13. Al fine di garantire un'efficace attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11, il Fondo Unico di Amministrazione, di cui all'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del compatto Ministeri, istituito presso l'Avvocatura Generale dello Stato, è alimentato anche da una quota delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato, di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in misura pari alla percentuale prevista dall'articolo 14 della tariffa di cui al Capitolo I, allegato al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, da ripartire secondo criteri di merito ed efficienza e, comunque, subordinatamente alla presenza in servizio.

Art. 11.
(Disposizioni in materia di valutazione delle amministrazioni pubbliche).

1. Dopo l'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 16-bis. (Istituzione della Commissione indipendente per la valutazione delle Amministrazioni pubbliche). - 1. È istituita presso il CNEL una struttura autonoma, denominata Commissione indipendente per la valutazione dei risultati e della qualità dell'azione delle Amministrazioni pubbliche, di seguito "Commissione", la quale svolge i compiti attribuiti dalla presente legge con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. La Commissione è composta di cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, scelti tra persone di notoria indipendenza ed individuati tra esperti in materia di qualità e organizzazione delle amministrazioni pubbliche o del settore privato, nonché di riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche e gestionali, dei quali:
a) due designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti;
b) uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, uno designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
c) uno designato dal CNEL con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica.

3. La Commissione elegge nel suo seno il Presidente, dura in carica cinque anni ed i suoi membri non possono essere confermati.
4. L'incarico di membro della Commissione è incompatibile:
a) con l'esercizio del mandato parlamentare o di altre cariche pubbliche elettive;
b) con l'esercizio di cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro;
c) con la carica di amministratore di enti pubblici, aziende pubbliche, imprese a prevalente partecipazione pubblica o, comunque, con l'espletamento di altri uffici pubblici di qualsiasi natura;
d) con lo svolgimento di rapporti, anche occasionali, di collaborazione o


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consulenza con amministrazioni pubbliche o con gli altri soggetti di cui alle lettere b) e c).

5. L'incarico di cui al comma 4 non può comunque essere conferito a coloro i quali abbiano esercitato le funzioni o ricoperto le cariche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 nei due anni antecedenti alla designazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche nominati membri della Commissione sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.
6. La Commissione definisce con uno o più regolamenti, entro trenta giorni dalla sua costituzione, l'organizzazione interna, il funzionamento e la relativa disciplina contabile.
7. Salvo quanto stabilito dal comma 9, la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 21, comma 1. Il rendiconto di gestione è soggetto al controllo della Corte dei conti.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata l'indennità spettante al Presidente e ai membri della Commissione, la quale non può, in ogni caso, essere superiore alla misura prevista dall'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. La Commissione di cui al comma 1 si avvale, altresì, di una struttura di supporto costituita da un contingente di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, nella misura massima di cinquanta unità, di cui dieci messe a disposizione direttamente dal CNEL. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale così assegnato mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse anche in deroga alle vigenti disposizioni speciali. Per il trattamento economico accessorio si fa riferimento alla struttura della retribuzione del personale dipendente del CNEL, ed i relativi oneri sono a carico della Commissione. L'articolazione interna di tale struttura è definita dal Presidente della Commissione con proprio decreto entro il medesimo termine stabilito al comma 9.
10. Nei limiti della disponibilità di bilancio e in casi motivati, la Commissione può avvalersi dell'apporto di ulteriori esperti, previo conferimento di appositi incarichi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 32 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La Commissione può concludere accordi con enti e organismi pubblici, comunque denominati, anche al fine di acquisire ulteriori professionalità necessarie ad adempiere ai propri compiti istituzionali.

Art. 16-ter. (Compiti della Commissione). - 1. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) rileva e verifica, anche avvalendosi degli strumenti e delle strutture di cui alla lettera d), la qualità dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla soddisfazione dell'utenza ed al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. La Commissione fornisce adeguato supporto alla definizione degli stessi;
b) predispone e diffonde linee guida, modelli e metodi per la valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'attività di amministrazioni, enti e aziende pubblici, ai fini del controllo di gestione e della valutazione del personale, nonché per la definizione degli standard e


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la misurazione della qualità dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici, elaborando, altresì, proposte, segnalazioni e pareri per il miglioramento della qualità dei servizi resi, anche in attuazione di contratti di servizio, con riferimento alle risorse impiegate. Promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche e delle migliori pratiche nazionali e internazionali nelle suddette materie, collaborando con gli omologhi organismi e con le amministrazioni degli altri Stati, ovvero con gli altri soggetti operanti in ambito comunitario o internazionale;
c) assicura l'omogeneità, la pubblicità e la trasparenza dell'attività di valutazione e controllo strategico svolta dagli uffici e dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici nazionali, anche definendo i requisiti per la nomina dei componenti dei servizi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
d) nelle ipotesi in cui rileva casi di inefficacia, inefficienza, mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività delle amministrazioni pubbliche e dei livelli essenziali delle prestazioni, effettua specifiche segnalazioni al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, che adotta le iniziative di propria competenza, nonché, ove ravvisi un danno per la finanza pubblica, alle procure regionali della Corte dei conti e ai Collegi dei revisori dei conti. Ai fini della predetta rilevazione, la Commissione può anche richiedere ispezioni specifiche ovvero a campione da parte dei servizi ispettivi delle singole amministrazioni, nonché dell'ispettorato della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza; il predetto Corpo agisce nell'esercizio dei poteri di polizia economica e finanziaria previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e successive modificazioni;
e) ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi, che prevedono forme di remunerazione del personale e dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche legate ai risultati, al merito ed alla professionalità, esercita attività di impulso, anche individuando parametri e metodologie di riferimento, attività di ricerca avvalendosi delle analisi e dei dati statistici resi disponibili dagli enti e dagli istituti che svolgono rilevazioni con riferimento ai livelli ed agli andamenti del costo del lavoro, nonché attività di rilevazione degli standard di servizio e dei criteri per la valutazione dei dirigenti, con particolare riguardo alla organizzazione e alla gestione delle risorse umane e strumentali;
f) svolge attività di rilevazione e analisi delle metodologie adottate dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, per la valutazione del personale, per i controlli interni e in sede di controllo di gestione;
g) rende pubblici, anche per via telematica, i risultati dell'attività di monitoraggio e verifica di cui alla lettera a), nonché delle attività svolte ai sensi della lettera d). La Commissione assicura, altresì, la disponibilità, per le associazioni dei consumatori o utenti, i centri di ricerca ovvero ogni altro osservatorio qualificato, dei dati sui quali sono basate tali attività, anche mediante la predisposizione di indagini sulla percezione degli utenti;
h) redige e presenta una relazione annuale al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri sulla situazione dei livelli e della qualità dei servizi erogati dalle amministrazioni statali, regionali e locali, nonché sull'attività svolta.

Art. 16-quater. (Archivio delle direttive, banche dati e modalità dello svolgimento delle attività). - 1. La Commissione si avvale del supporto informativo dell'archivio nazionale e della banca dati di cui all'articolo 17, nonché della banca dati di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315.


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2. La Commissione può avvalersi, altresì, dell'attività dell'ISTAT, del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle finanze, dell'ARAN, della Banca d'Italia, della Commissione tecnica per la finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
3. Per l'espletamento delle funzioni attribuite, la Commissione si avvale, altresì, dei risultati delle attività di valutazione dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, comma 138, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e delle Agenzie regionali per i servizi sanitari, nonché del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315. I predetti organismi riferiscono annualmente alla Commissione, per il tramite dei Ministri vigilanti, sull'attività svolta e comunicano tempestivamente alla stessa, anche su sua richiesta, i dati e le informazioni funzionali allo svolgimento delle rispettive attività di valutazione. La Commissione promuove, altresì, incontri periodici, consultazioni ed audizioni con i rappresentanti delle associazioni dei consumatori o utenti, studiosi qualificati, università, enti e centri di ricerca, organi di informazione, organizzazioni delle imprese e dei lavoratori, amministratori e dirigenti pubblici, al fine di esaminare le problematiche emergenti dalla valutazione della qualità dell'attività delle singole amministrazioni pubbliche ed il grado di soddisfazione dell'utenza.
4. Le amministrazioni regionali e gli enti locali, nonché gli enti del servizio sanitario nazionale, concorrono a delineare, nell'ambito della rispettiva autonomia legislativa e regolamentare e per quanto concerne i rispettivi ambiti di competenza territoriale, modalità operative per l'attuazione delle attività di rilevazione e valutazione della Commissione di cui all'articolo 16-ter, comma 1, lettera a), nonché forme di coordinamento delle attività di cui all'articolo 16-ter, comma 1, lettera d). Le disposizioni di cui agli articoli 16-bis e 16-ter sono volte ad assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché il coordinamento informativo dei dati ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.
5. Al fine di consentire il pieno ed efficace svolgimento dei compiti della Commissione, le regioni, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale trasmettono alla stessa le informazioni generali riguardanti l'attività di valutazione e controllo strategico di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo in Conferenza unificata ai sensi degli articoli 4 e 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le amministrazioni dello Stato trasmettono alla Commissione entro il 31 dicembre di ogni anno la relazione annuale degli uffici preposti all'attività di valutazione e controllo strategico, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1999».

2. I componenti della Commissione di cui all'articolo 16-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come modificata dalla presente legge, sono nominati entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.
3. All'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, che opera alle dirette dipendenze del


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Ministro per la funzione pubblica» sono soppresse;
b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «L'ispettorato si avvale inoltre di cinque viceprefetti e di cinque dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze in posizione di comando o fuori ruolo secondo le modalità previste dal precedente periodo.»;
c) al terzo periodo, dopo le parole: «semplificazione delle procedure,» sono aggiunte le seguenti: «, il raggiungimento degli obiettivi strategici stabiliti negli atti di indirizzo, con particolare riguardo ai processi di acquisizione, gestione e valorizzazione delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, nonché l'attuazione dei processi di miglioramento della qualità dell'azione amministrativa finalizzata al soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei cittadini, al razionale utilizzo delle risorse e al contenimento della spesa,».

Capo II
MISURE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DEGLI ONERI PER I CITTADINI E PER LE IMPRESE

Art. 12.
(Misure in materia di certificazioni).

1. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Il certificato di agibilità di cui al comma 1, limitatamente all'esecuzione delle opere di edilizia privata, è sostituito dalla dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di agibilità degli edifici e degli impianti negli stessi installati, rilasciata dal direttore dei lavori sulla base della documentazione prevista dall'articolo 25».

2. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le piccole e medie imprese che alla medesima data risultino certificate in base a normazione internazionale ISO14001, i controlli periodici finalizzati all'ottenimento o al mantenimento della certificazione, eseguiti dagli enti certificatori o dalle imprese anche attraverso l'ausilio di analisi effettuate servendosi esclusivamente di laboratori accreditati in base alla norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025, sostituiscono i corrispondenti controlli espletati dagli organi amministrativi competenti ai fini della verifica del possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa ambientale per l'esercizio dell'attività d'impresa, nonché per il rinnovo delle autorizzazioni amministrative. Con riguardo alle predette imprese, gli organi amministrativi competenti per l'attività di controllo intervengono, di regola, ai soli fini della verifica dell'attualità e della completezza della certificazione, della relativa documentazione e dei suoi aggiornamenti.
3. La semplificazione dei controlli per le imprese certificate in base a normazione internazionale ISO14001 costituisce espressione di un principio generale di sussidarietà orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantititi su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.
4. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) esercita un monitoraggio costante sull'impatto, correlato alle prioritarie esigenze di tutela dell'ambiente, derivante dall'applicazione della disciplina di cui al comma 2. Sei mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 2, l'APAT presenta al Governo una relazione sull'applicazione della predetta disciplina, avendo particolare riguardo agli effetti sulla performance ambientale complessiva delle imprese italiane e sull'effettiva razionalizzazione e semplificazione del sistema dei controlli ambientali a carico delle predette imprese.


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5. La relazione di cui al comma 4 è sottoposta alla valutazione del Comitato interministeriale di cui all'articolo 1 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito in legge con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. All'esito della valutazione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Governo provvede a rendere permanente la disciplina di cui al comma 2 ed a introdurre eventuali misure integrative o correttive.
6. Qualora il regolamento di cui al comma 5 non venga adottato entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la disciplina di cui al comma 2 si applica in modo permanente alle imprese di qualsivoglia dimensione in possesso della certificazione in base a normazione internazionale ISO14001.

Art. 13.
(Disposizioni in materia di accertamenti medici per il conseguimento della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).

1. All'articolo 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne che per i casi stabiliti nei commi 2-bis e 4, è effettuato da medici iscritti in un elenco istituito presso gli uffici del dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero dei trasporti»;
b) il comma 4, primo periodo, alinea, è sostituito dal seguente: «L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali che possono essere costituite, previa valutazione dei competenti organi regionali, presso ogni azienda sanitaria locale, nei riguardi:»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni alla regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano competente».

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione dell'articolo 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è disciplinato il periodo transitorio di prima attuazione, sono determinate le modalità di controllo sull'osservanza delle disposizioni e sono conseguentemente adeguate le procedure per la conferma di validità della patente previste dall'articolo 126 del citato codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 14.
(Modifiche degli articoli 2, 71 e 72 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

1. All'articolo 2, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dopo le parole: «di pubblici servizi» sono inserite le seguenti: «e di servizi bancari o assicurativi», e le parole: «e ai privati» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli altri privati».
2. All'articolo 71, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della


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Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole: «ai privati che vi consentono» sono sostituite dalle seguenti: «ai gestori di servizi bancari o assicurativi e agli altri privati che vi consentono».
3. L'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:
«Art. 72 (L). - (Responsabilità dei controlli). - 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43 e dei controlli di cui all'articolo 71, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. Il responsabile di tale ufficio o un dipendente da questo nominato è tenuto a dare immediata risposta alle amministrazioni procedenti sulle modalità di accesso ai dati dell'amministrazione certificante.
2. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 predispone, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività e sui risultati conseguiti. La relazione è trasmessa all'ufficio di controllo interno anche ai fini della valutazione dei dirigenti.
3. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, anche attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.
4. La mancata risposta entro il termine di trenta giorni alle richieste di controllo costituisce violazione dei doveri d'ufficio e costituisce in ogni caso elemento negativo ai fini della valutazione del responsabile dell'ufficio di cui al comma 1».

Art. 15.
(Misure in materia di riconoscimento della personalità giuridica).

1. La verifica dei requisiti e delle condizioni per l'acquisto della personalità giuridica, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, nonché per le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 del medesimo regolamento, può essere effettuata dal notaio, secondo i criteri fissati dal decreto previsto dal comma 2 del presente articolo. La prefettura - ufficio territoriale del Governo provvede, sulla base dell'attestazione notarile, all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati i criteri e i parametri per la verifica dell'adeguatezza del patrimonio dell'ente alla realizzazione dello scopo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

Art. 16.
(Validità della carta d'identità e delega al Governo per la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia anagrafica).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, la carta d'identità ha validità di dieci anni.
2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 66, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è adottato in conformità alla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia anagrafica, ivi compresa l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché


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nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riordino, coordinamento e semplificazione delle disposizioni vigenti in materia anagrafica;
b) revisione delle procedure in funzione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e nel rispetto dei criteri dell'interoperabilità e della cooperazione applicativa;
c) delegificazione delle norme primarie di disciplina puntuale dei procedimenti anagrafici;
d) riordino delle norme tecniche di garanzia della sicurezza e della riservatezza dei dati personali;
e) semplificazione e riduzione degli adempimenti richiesti al cittadino.

Art. 17.
(Disposizioni in materia di adozione internazionale).

1. All'articolo 29-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Copia della dichiarazione depositata presso il tribunale per i minorenni è da loro inviata anche ai servizi socio-assistenziali del comune di residenza affinché provvedano agli adempimenti di cui al comma 4»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il tribunale per i minorenni, se ritiene di dover dichiarare immediatamente l'idoneità degli aspiranti all'adozione per manifesta carenza dei requisiti, pronuncia decreto motivato e lo comunica, oltre che agli interessati, ai servizi dell'ente locale di cui al comma 1. Nelle altre ipotesi, trasmette copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi medesimi».

Art. 18.
(Delega al Governo in materia di sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei gestori di servizi aeroportuali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modifiche al codice della navigazione, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei gestori aeroportuali, degli operatori aerei, dei manutentori aeronautici e dei prestatori di servizi al trasporto aereo.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema. Decorso tale termine il decreto può comunque essere adottato.
3. Il decreto di cui al comma 1 si conforma ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione delle sanzioni amministrative pecuniarie da comminare ai gestori aeroportuali e ai prestatori di servizi al trasporto aereo a seguito di violazioni dei compiti e degli obblighi di cui all'articolo 705 del codice della navigazione;
b) definizione delle sanzioni amministrative pecuniarie da comminare agli operatori aerei e ai manutentori aeronautici a seguito di violazioni di norme di legge o di regolamento concernenti i requisiti per il rilascio e il mantenimento delle relative certificazioni, nonché agli esercenti per violazione delle disposizioni vigenti in materia di assegnazione delle bande orarie;
c) coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69, e al decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151;


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d) determinazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 2.500 euro a un massimo di 500.000 euro;
e) attribuzione della competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nei limiti di cui alla lettera d), all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), con attribuzione dei relativi introiti al medesimo Ente e corrispondente riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo di cui al comma 1.

Art. 19.
(Norme per ridurre gli oneri burocratici ai cittadini diversamente abili).

1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno» sono sostituite dalle seguenti: «di diciture dalle quali può individuarsi la persona fisica interessata».

Art. 20.
(Norma di copertura finanziaria).

1. Salvo quanto disposto dal comma 2, dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e all'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 11, pari a euro 1.200.000,00 per l'anno 2007 ed a euro 2.400.000,00 a decorrere dall'anno 2008, si provvede, per quanto riguarda l'anno 2007, mediante utilizzazione di quota parte delle risorse nella disponibilità del bilancio del CNEL appositamente accantonate e, a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nel fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 2, comma 7, primo periodo, dopo le parole: per una sola volta aggiungere le seguenti: e per un periodo non superiore a trenta giorni.
1. 400.Il Relatore.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 2-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: comma 1.
1. 401.Il Relatore.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 2-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: cinque anni, il diritto aggiungere le seguenti: alla corresponsione della somma.
1. 402.Il Relatore.

Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: trenta.
1. 403.Il Relatore.


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Al comma 4 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera c) del presente articolo, il regolamento di cui al comma 3 del citato articolo 2-bis provvede a determinare la misura della somma di denaro di cui al medesimo articolo 2-bis, comma 2, in un importo non inferiore ad euro venticinque e non superiore ad euro duecentocinquanta.
1. 404.Il Relatore.

Al comma 5, premettere il seguente periodo: Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente».
1. 500.Il Relatore.

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole: le ipotesi in cui operano con le seguenti: i casi in cui sono applicabili.
2. 400.Il Relatore.

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: sessanta giorni aggiungere le seguenti: dal ricevimento della richiesta.
3. 400.Il Relatore.

ART. 5.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: di delegificazione.
5. 400.Il Relatore.

ART. 8.

Al comma 1, capoverso comma 1-bis, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di predisporre, aggiornare e rendere noto agli interessati gli elenchi di cui al comma 1 dell'articolo 57 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
8. 400.Il Relatore.

ART. 9.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.
9. 400.Il Relatore.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al personale di cui al periodo precedente, non possono essere attribuiti emolumenti aggiuntivi rispetto alla retribuzione già riconosciuta dall'amministrazione di appartenenza.
9. 500.Il Relatore.

ART. 10.

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: alle modalità con le seguenti: alla definizione delle modalità.
10. 400.Il Relatore.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: Lo schema del decreto legislativo è emanato con le seguenti: I decreti legislativi di cui al comma 5 sono adottati.
10. 401.Il Relatore.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: previo parere delle Commissioni


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parlamentari competenti con le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
10. 500.Il Relatore.

Al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: I decreti legislativi possono comunque essere emanati qualora i pareri non siano espressi entro il termine di cui al precedente periodo.
10. 402.Il Relatore.

Al comma 12, ultimo periodo, sostituire le parole: senza aggravio di spesa con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10. 501.Il Relatore.

Alla rubrica, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Delega al Governo in materia di processo telematico.
10. 403.Il Relatore.

ART. 11.

Sopprimerlo.
11. 500.Il Relatore.

ART. 12.

Sostituire i commi 2, 3, 4, 5 e 6 con il seguente:

«2. Ai fini della riorganizzazione e della razionalizzazione del sistema dei controlli amministrativi sulle attività di impresa in materia ambientale e della relativa certificazione di qualità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le materie e le tipologie di attività nelle quali i suddetti controlli amministrativi si sovrappongono ai controlli periodici svolti dai soggetti certificatori accreditati in conformità a norme tecniche europee e internazionali sulle imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità».
12. 400.Il Relatore.

ART. 16.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
«1. All'articolo 3, comma secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».
1-bis. La disposizione di cui all'articolo 3, comma secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte di identità in corso di validità al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 66, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è adottato in conformità alla disposizione di cui all'articolo 3, comma secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo».
16. 400.Il Relatore.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: Ministro dell'interno aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministro degli affari


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esteri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,
16. 401.Il Relatore.

Al comma 3, lettera d), sopprimere la parola: tecniche.
16. 402.Il Relatore.

ART. 18.

Al comma 4, dopo le parole: può adottare aggiungere le seguenti: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
18. 401.Il Relatore.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 3.
18. 400.Il Relatore.

ART. 20.

Al comma 1, sostituire le parole: Salvo quanto disposto dal comma 2 della presente legge con le seguenti: Dall'attuazione della presente legge.
20. 500.Il Relatore.

Sopprimere il comma 2.
20. 501.Il Relatore.