V Commissione - Giovedì 14 giugno 2007


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ALLEGATO 1

Modernizzazione delle amministrazioni pubbliche (Nuovo testo C. 2161 e abb.)

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Articolo 1.

Modifiche alla legge 241 del 1990, in materia di conclusione del procedimento.
Articolo 1, comma 1, lettera c) - agli eventuali oneri derivanti dalla disposizione in materia di risarcimento del danno ingiusto cagionato da inadempimento da parte di pubbliche amministrazioni ovvero dalla corresponsione per mero ritardo di una somma di denaro, le amministrazioni medesime potranno provvedere mediante le risorse iscritte nei rispettivi capitoli di bilancio destinati alle liti, arbitraggi, risarcimenti ed oneri accessori». Trattandosi di capitoli tutti denominati quali «spese obbligatorie» ad eventuali insufficienze di risorse potrà provvedersi mediante ricorso all'apposito fondo iscritto annualmente in legge finanziaria, come correttamente indicato nella nota tecnica. Si rammenta infine che la norma è corredata di apposita clausola di salvaguardia (articolo 1, comma 5).
Tale clausola, peraltro, non appare in contrasto con il principio di invarianza di spesa essendo gli oneri relativi al risarcimento meramente eventuali, tenuto anche conto della circostanza che i termini del procedimento previsti dalla legge n. 241 del 1990 sono riconosciuti da costante giurisprudenza come perentori. La loro inosservanza, perciò, deve considerarsi come patologica inosservanza di un obbligo da parte dell'amministrazione. D'altro canto si ricorda che la disposizione in questione non introduce un principio del tutto innovativo per l'ordinamento in quanto già ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera f) della legge n. 59 del 1997 (cd. Legge Bassanini 1) sono previste, in caso di mancato rispetto del termine o di mancata o ritardata adozione del provvedimento, forme di indennizzo automatico e forfetario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento. Neanche per tale norma, peraltro, era prevista alcuna copertura nella legge predetta.
Articolo 1 comma 1, lettera f) e comma 2: l'adozione delle procedure telematiche ivi prevista avviene nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e quindi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4.

Misure per l'attuazione del protocollo informatico.
Si conferma la disponibilità delle risorse necessarie per l'attuazione delle disposizioni in materia di protocollo informatico e di gestione elettronica dei documenti atteso che trattasi di assicurare l'effettiva operatività di disciplina già in vigore. In ogni caso si concorda con la Commissione sulla necessità, al fine di garantire l'invarianza finanziaria, di integrare il comma 2 prevedendo espressamente che al Commissario ad acta non spettino compensi né rimborsi ad alcun titolo.

Articolo 7.

Ambito applicativo di alcune disposizioni della legge 241 del 1990.


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Non vengono introdotte nuove forme di indennizzo automatico e forfetario da corrispondere da parte dei gestori pubblici e privati dei servizi di pubblica utilità concernenti l'energia elettrica il gas e le telecomunicazioni, in caso di violazione degli obblighi in materia di rapporti con l'utenza in quanto tali indennizzi sono già previsti dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 286 del 1999 che rinvia a direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione dei casi e delle modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità.

Articolo 8.

Responsabilità dirigenziale.
L'espressione «trattamento economico accessorio» fa chiaramente riferimento alla retribuzione di risultato che è per sua natura di tipo variabile in quanto collegata alla procedura di valutazione del personale con incarico dirigenziale disciplinata nell'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1999. In ogni caso le risorse non utilizzate a seguito dell'applicazione delle sanzioni, in base alla particolare disciplina contrattuale relativa alla costituzione del Fondo per i dirigenti, restano evidentemente nei fondi medesimi.

Articolo 9, comma 9.

Semplificazione della legislazione.
Articolo 9, comma 9 - Si fa presente che l'istituto del distacco viene utilizzato per applicazioni di brevi periodi e, pertanto, rende indisponibile il posto di dotazione organica.
In particolare, l'istituto del distacco, previsto per il personale della Segreteria tecnica, viene utilizzato per brevi periodi, rendendosi quindi indisponibile il relativo posto nella dotazione organica. Appare dubbio, trattandosi come detto di distacco di breve durata, che al personale in questione possa essere attribuito il trattamento economico riconosciuto al personale appartenente all'Amministrazione di destinazione piuttosto che quello dell'Amministrazione di provenienza
Ove ciò accada, il Consiglio di Stato, che ha autonomia di bilancio, è comunque in grado di sostenere gli eventuali maggiori costi, anche di tipo logistico, del personale in questione con gli ordinari stanziamenti, considerata la particolare esiguità del numero del medesimo personale. Tali distacchi peraltro non comportano squilibri di tipo organizzativo in quanto il personale impiegato è chiamato a svolgere presso il Consiglio di Stato le attività volte a dare concreta attuazione a quanto previsto nella legge di semplificazione per il 2005, nell'interesse di ciascuna Amministrazione di appartenenza.

Articolo 9, comma 12.

Pubblicità dei pareri del Consiglio di Stato
Si conferma che le attività informatiche previste dal presente comma verranno svolte utilizzando le risorse di personale nonché quelle strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente per la gestione e manutenzione del sistema informativo e del sito internet del Consiglio di Stato.

Articolo 10, commi 1-4.

Misure per la digitalizzazione degli atti e dei documenti nei processi amministrativo, contabile e tributario.
Occorre rilevare che le presenti disposizioni si inseriscono nel processo di informatizzazione dell'amministrazione ormai avviato in tutte le strutture pubbliche per il quale esistono apposite dotazioni finanziarie.

Articolo 10, commi 5-9.

Delega per il riordino della normativa sulle comunicazioni e notificazioni.


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Considerazioni analoghe a quelle già formulate per i commi 1-4 vanno riferite alle disposizioni per il riordino della normativa sulle comunicazioni e notificazioni giudiziarie, anche tenuto conto dell'avanzato processo di informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria nonché della circostanza che norme relative all'implementazione del processo telematico sono già contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 123 del 2001.
In particolare, con riferimento ai commi 5 e 6: si evidenzia che il passaggio da un sistema di notificazione e comunicazione giudiziaria di tipo cartaceo ad uno telematico non sembra suscettibile di determinare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto quasi tutti gli uffici giudiziari sul territorio nazionale risultano già dotati delle attrezzature informatiche (hardware, software e collegamento alla rete), necessarie all'implementazione dei nuovi sistemi di comunicazione e di notificazione e per i restanti uffici si sta provvedendo con interventi già programmati ed adeguatamente finanziati. L'adozione di tali sistemi dovrebbe anzi assicurare risparmi di mezzi, di personale e di spesa, sia pure non quantificabili.
Si concorda comunque con la necessità di prevedere una clausola di invarianza finanziaria al fine di garantire che dall'attuazione della delega prevista dal comma 5 non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; si concorda inoltre sulla opportunità che gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi alle competenti commissioni parlamentari.

Articolo 10, commi 10-13.

Comma 12 - la norma in esame, introdotta dalla Commissione, può dar luogo a processi di mobilità con possibile creazione di situazioni soprannumerarie nell'amministrazione di destinazione. Infatti le amministrazioni dello Stato, cui appartiene il personale interessato ai processi di mobilità, per l'anno 2007 sono sottoposte al divieto di assunzioni con possibilità di deroghe ai sensi della legge finanziaria 2005. In tal senso, non può che farsi rinvio all'Avvocatura dello Stato per ulteriori chiarimenti sul processo di riassorbimento di eventuali posizioni soprannumerarie, facendo presente che, in linea di massima, il trattamento fondamentale del personale interessato dai processi di mobilità non dovrebbe sostanzialmente discostarsi da quello fruito presso l'amministrazione di appartenenza. Inoltre, dalla stessa norma non si evince il meccanismo in base al quale siano trasferite le risorse finanziarie indipendentemente dal trasferimento di competenze. Per quanto attiene agli aspetti finanziari, si rappresenta che le previste variazioni compensative di bilancio tra i capitoli concernenti le partite stipendiali del personale in transito di cui al comma 12 dell'articolo 10 del provvedimento in esame potranno essere disposte, previa individuazione delle risorse da trasferire da parte delle amministrazioni pubbliche interessate ai relativi provvedimenti di riordino, in applicazione dell'articolo 22, comma 8 della legge 298 del 2006. Si concorda infine con quanto rappresentato nella nota tecnica circa una più puntuale riformulazione della clausola di invarianza finanziaria.
In relazione alla previsione di cui all'articolo 10 comma 10 e 11 della proposta di legge, si chiarisce che le funzioni da attribuire al personale transitato per mobilità ai sensi del comma 12, seppure specifiche, non presentato profili di specialità in senso tecnico-professionale e trovano collocazione nel vasto ambito dei contenuti mansionistici del vigente sistema di classificazione del personale. Ne consegue che non sussistono problemi di fungibilità con altro personale (adibito ad altre funzioni amministrative) in fase di riassorbimento, che pertanto potrà concretamente avvenire in relazione alla generalità dei posti che, nel tempo, si renderanno vacanti.
Per quel che riguarda l'attuale stato di copertura dell'organico dell'Avvocatura dello Stato, si evidenzia come a fronte di un totale complessivo di 878 unità risultano disponibili all'attualità 24 posti, ai


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quali si aggiungeranno, per pensionamenti previsti nel prossimo triennio ulteriori 30 unità.
Si concorda infine sulla necessità di sostituire l'espressione «senza aggravio di spesa» con la seguente: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 11, commi 1 e 2.

Disposizioni in materia di valutazione delle amministrazioni pubbliche.
Articolo 11, comma 1, capoverso 16-bis, comma 7.
Per quanto riguarda l'articolo 11, si fa presente che allo stato non risulta possibile verificare positivamente la relazione tecnica se non a seguito del recepimento delle seguenti osservazioni:
Comma introduttivo dell'articolo 16-bis, comma 10, della legge n. 936 del 1986 - È necessario chiarire se gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi agli esperti nonché quelli derivanti dalla facoltà di concludere accordi con enti e organismi pubblici siano ricompresi nelle spese di funzionamento quantificate nella relazione medesima;
Comma 3 lettera b) - Occorre indicare gli oneri derivanti dall'incremento del contingente di personale di cui può avvalersi l'ispettorato per la funzione pubblica, modificato nella sua composizione dall'articolo 11, comma 3 lettera b), con le relative modalità di copertura;
Commi introduttivi degli articoli 16-ter, comma 1, lettera d) e 16-quater, commi 2, 3 e 4, della legge n. 936 del 1986 - Appare necessario prevedere espressamente che l'avvalimento da parte della Commissione di altre amministrazioni ivi indicate, nonché il coinvolgimento delle regioni, delle autonomie locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale avvengono nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per quanto riguarda l'articolo 11, si fa presente che allo stato non risulta possibile verificare.

Articolo 13.

Accertamenti medici per il conseguimento della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore.
In ordine a quanto prospettato dal Servizio Bilancio circa la possibile onerosità della norma, si sottolinea che la costituzione delle commissioni mediche locali presso ciascuna azienda sanitaria locale è meramente eventuale ed è comunque rimessa alla valutazione dei competenti organi regionali. Inoltre si fa presente che il numero delle aziende sanitarie locali è in costante riduzione per effetto della legislazione regionale in materia, la quale, nell'ottica della razionalizzazione e riduzione dei costi, è sempre più orientata verso processi di accorpamento delle aziende sanitarie medesime (a titolo esemplificativo si segnala l'iniziativa da ultimo adottata nel senso indicato dalla Regione Calabria).

Articolo 14.

Modifiche degli articoli 2, 71 e 72 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Si conferma che le disposizioni previste dall'articolo in questione avverranno nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 16, comma 1.

Validità della carta d'identità.
La disposizione costituisce una misura di semplificazione che determina una riduzione dei costi amministrativi legati al rilascio della carta d'identità. In ogni caso per la carta d'identità elettronica, l'eventuale minor entrata derivante dalla riduzione del numero delle carte emesse sarà compensato dalla progressiva riduzione, dovuta agli avanzamenti tecnologici, dei costi delle componenti della carta, attualmente


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coperti dal prezzo pagato dal cittadino per il rilascio della carta stessa.

Articolo 17.

Disposizioni in materia di adozione internazionale.
Si conferma che il presumibile incremento dell'attività di notifica è compatibile con le risorse già iscritte in bilancio.

Articolo 18.

In ordine a quanto segnalato si rappresenta che la destinazione dell'importo delle sanzioni pecuniarie all'ENAC, con conseguente riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato, non risulta suscettibile di compromettere il perseguimento di altre finalità già previste a legislazione vigente. Ciò in quanto la predetta diminuzione dovrà avvenire nel corso dell'esercizio successivo rispetto a quello del conseguimento degli introiti per le sanzioni, fermo restando il disposto dell'articolo 1086 del codice della navigazione, nella considerazione, peraltro, che le entrate per sanzioni sono indeterminate nell'ammontare nonché eventuali. Si concorda con quanto rappresentato dal Servizio Bilancio circa la necessità di una definizione specifica delle modalità attuative della compensazione. Infine si evidenzia di non ravvisare possibili effetti negativi sul bilancio dell'Ente poiché le compensazioni avvengono a consuntivo.

Articolo 19.

Contrassegni rilasciati a cittadini diversamente abili.
Si conferma che la modifica del decreto legislativo n. 196 del 2003 potrà avvenire senza effetti per la finanza pubblica.

Articolo 20, comma 2.

Circa la norma di copertura finanziaria dell'articolo 11, si segnala che il criterio di copertura degli oneri derivanti dall'articolo suddetto non è idoneo relativamente all'anno 2007, in quanto fa riferimento a risorse nella disponibilità del bilancio del CNEL, copertura non ammessa dalla vigente normativa contabile. Ove si intenda comunque dar seguito alla copertura in questione, dovrebbe prevedersi la riduzione dell'autorizzazione di spesa che assegna il contributo statale all'Ente suddetto. Quanto poi alla proposta copertura per l'anno 2008 e successivi, si segnala che sull'indicato accantonamento di fondo speciale (peraltro non specificato e da ritenere riferito a quello del MEF) non risultano disponibilità da destinare allo scopo.


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ALLEGATO 2

Modernizzazione delle amministrazioni pubbliche (Nuovo testo C. 2161 e abb.).

PARERE APPROVATO

La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito,
preso atto dei chiarimenti del Governo, secondo cui,
alle eventuali spese derivanti dalla corresponsione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), di risarcimenti ovvero di una somma di denaro, da parte delle pubbliche amministrazioni, potrà farsi fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio già previsti allo scopo a legislazione vigente per i quali è consentito l'utilizzo dell'apposito Fondo di cui all'articolo 7, della legge n. 468 del 1978;
all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, in materia di protocollo informatico e di gestione elettronica dei documenti, potrà farsi fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
le disposizioni di cui all'articolo 7 non introducono nuove forme di indennizzo automatico e forfetario a carico dei gestori di servizi di pubblica utilità, stante la vigenza delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1999;
il richiamo, di cui all'articolo 8, al trattamento economico accessorio, deve intendersi come riferito alla retribuzione di risultato;
la previsione, di cui all'articolo 9, comma 9, del distacco, con riferimento al personale della Segreteria tecnica, deve intendersi come riferita a periodi limitati, fermo restando che si renderebbero indisponibili i relativi posti nella dotazione organica;
alle attività informatiche di cui all'articolo 9, comma 12, così come alla digitalizzazione degli atti e dei documenti di cui all'articolo 10, commi da 1 a 4, e al riordino della disciplina in materia di comunicazioni e notificazioni giudiziarie, di cui al medesimo articolo 10, commi da 5 a 9, potrà farsi fronte nell'ambito delle risorse già disponibili;
con riferimento all'articolo 10, commi da 10 a 13, al personale transitato all'Avvocatura dello Stato per mobilità non verranno richieste mansioni speciali;
non è stato possibile verificare la relazione tecnica per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2;
gli uffici responsabili delle attività di controllo previsti dall'articolo 14, comma 3, saranno individuati utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;
le disposizioni di cui all'articolo 16 determinano una riduzione dei costi amministrativi connessi al rilascio delle carte d'identità;
le disposizioni di cui all'articolo 18 non comprometteranno il perseguimento di altre finalità già previste a legislazione vigente né determineranno effetti negativi per quanto concerne le risorse a disposizione dell'ENAC;


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rilevato che:
la determinazione, al comma 4, dell'articolo 1, di una misura non inferiore ad un ammontare determinato della somma da corrispondere, in sede di prima applicazione, ai sensi del medesimo articolo 1, comma 1, lettera c), appare suscettibile di costituire un fattore di irrigidimento;
appare opportuno prevedere, all'articolo 9, comma 9, e all'articolo 11, comma 3, che al personale interessato non verrebbe corrisposto alcun emolumento aggiuntivo rispetto a quelli corrisposti dalle amministrazioni di provenienza;
con riferimento alla delega di cui all'articolo 10, commi da 5 a 9, appare opportuno prevedere che sugli schemi dei provvedimenti attuativi della medesima delega sia acquisito anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, in modo da consentire una puntuale verifica dell'effettività delle clausole di invarianza;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, comma 5, premettere il seguente periodo: «Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente.»;
all'articolo 9, comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al personale di cui al periodo precedente non possono essere attribuiti emolumenti aggiuntivi rispetto alla retribuzione già riconosciuta dall'amministrazione di appartenenza.»;
all'articolo 10, comma 8, sostituire le parole: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.», con le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.»;
all'articolo 10, comma 12, sostituire le parole: «senza aggravio di spesa», con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
all'articolo 11, sopprimere i commi 1 e 2;
all'articolo 11, aggiungere, in fine, il seguente comma: «3-bis. Al personale di cui al comma 3 non possono essere attribuiti emolumenti aggiuntivi rispetto alla retribuzione già riconosciuta dall'amministrazione di appartenenza.»;
all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «Salvo quanto disposto dal comma 2, dalla presente legge», con le seguenti: «»Dall'attuazione della presente legge»; conseguentemente, sopprimere il comma 2.
e con la seguente ulteriore condizione:
all'articolo 1, comma 4, sopprimere l'ultimo periodo;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di formulare in termini più precisi il criterio di delega di cui all'articolo 18, comma 3, lettera e), con riferimento alla procedura di quantificazione del gettito da sanzioni e alla corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato all'ENAC.


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ALLEGATO 3

5-01115 Giudice: Situazione finanziaria della Sardegna.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata l'onorevole Giudice ed altri pongono quesiti in ordine ai provvedimenti adottati dalla Regione Sardegna.
Al riguardo, si fa presente che con la legge regionale 28 dicembre 2006, n. 21, recante autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 2007, la Regione Sardegna ha previsto all'articolo 2, comma 7, l'iscrizione tra le entrate dell'esercizio 2006 di una quota (1,5 miliardi di euro) del gettito delle maggiori entrate tributarie spettanti alla Regione stessa, ai sensi del nuovo ordinamento finanziario (commi da 834 a 840 dell'articolo 1, della legge finanziaria 2007) per gli anni 2013, 2014 e 2015. In ordine a tale disposizione è intercorso un accordo fra i rappresentanti dello Stato e della Regione Sardegna, che è stato recepito con la legge finanziaria regionale per l'anno 2007, all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 2. In particolare, l'articolo 1, commi 1 e 2, ha stabilito che:
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad iscrivere nel proprio bilancio, per l'anno 2007, lo stanziamento di euro 500.000.000, quale anticipazione di somme alla stessa assegnate ai termini dell'articolo 1, comma 834 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), provvedendo a compensare tale stanziamento con una minore iscrizione, di pari importo, nel bilancio per l'anno 2010.
2. Il disposto di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 21 (autorizzazione all'esercizio provvisorio 2007) deve intendersi quale operazione finanziaria straordinaria finalizzata alla copertura di una quota parte, pari a euro 1.500.000.000, del disavanzo di amministrazione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006), conseguente alla modifica dell'articolo 8 dello Statuto speciale introdotta dall'articolo 1, comma 834, della legge n. 296 del 2006.

La legge finanziaria regionale, inoltre, all'articolo 2, comma 1, ha ripristinato la preesistente disposizione contenuta nella normativa di contabilità della Regione Sardegna, stabilendo che la Regione, qualora ne ravvisi la necessità e nei limiti delle maggiori somme previste per gli esercizi futuri, ha la facoltà di stanziare con la legge finanziaria importi che verranno trasferiti dallo Stato negli anni futuri, provvedendo a compensare tali maggiori stanziamenti con minori iscrizioni d'entrata negli anni successivi, nell'ambito del bilancio pluriennale di riferimento.
La legge finanziaria regionale, da una parte, ha ripristinato la preesistente norma di contabilità (mai oggetto di impugnativa), consentendo in questo modo di iscrivere nel bilancio regionale 2007 l'anticipazione di somme assegnate dallo Stato negli anni successivi, e, dall'altra, ha confermato la straordinarietà dell'intervento di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 21 (autorizzazione all'esercizio provvisorio 2007). Quest'ultima disposizione non è stata oggetto di impugnativa da parte del Governo, in quanto nell'ambito del contraddittorio tra rappresentanti statali e regionali, sono state ponderate


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attentamente le positive ricadute delle proposte regionali. In particolare:
il conseguimento graduale dell'equilibrio di bilancio consentirebbe di evitare che il disavanzo accumulato possa essere coperto con nuovo debito (debito che, d'altra parte, la Regione sarebbe legittimata a contrarre in quanto il disavanzo è attribuibile a spese di investimento);
l'assenza di effetti sull'indebitamento netto, in quanto le entrate che verrebbero iscritte nella competenza del bilancio regionale andrebbero a copertura di spese già impegnate, e pertanto, al riassorbimento del disavanzo (lo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 1, della Legge finanziaria regionale, è correlato alle iscrizioni di spesa, destinate a investimenti, elencate nell'allegata Tabella E, ed è rideterminato sulla base degli impegni assunti, in sede di consuntivo);
per la Regione si aprirebbe di fatto la possibilità di beneficiare in anticipo degli effetti del nuovo ordinamento finanziario stabilito dalla legge finanziaria dello Stato per l'anno 2007 (articolo 1, commi 834 - 840) a vantaggio di una linea di rigore che persegue l'obiettivo del pareggio di bilancio.

Per questi motivi si ritiene che l'attuale regime di imputazione contabile della Regione Sardegna non solo non sia stato alterato, ma che sia foriero di benefici per il risanamento della finanza regionale.
Per quanto attiene, invece, all'introduzione dei nuovi tributi regionali, in via generale si fa presente che la legge finanziaria regionale per l'anno 2007, articolo 3, commi 1, 2 e 3, ha novellato gli articoli 2 (imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case), 3 (imposta regionale sulle seconde case adibite ad uso turistico) e 4 (imposta regionale su aeromobili ed unità da diporto) della legge regionale 4 maggio 2006, n. 4, senza, tuttavia, apportarvi modifiche sostanziali.
Le citate disposizioni regionali non appaiono in sintonia con le previsioni costituzionali, in quanto l'articolo 119 della Costituzione prevede che le Regioni possano stabilire ed applicare «tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario». Lo stesso Statuto della Sardegna, approvato con legge costituzionale n. 3 del 1948, all'articolo 8, comma 1, lettera i), prevede che le entrate regionali siano, tra le altre, costituite «da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato».
Le citate norme costituzionali appaiono, sostanzialmente, ispirarsi ai medesimi principi, ponendo alla loro base la necessità di un coordinamento statale al fine di preservare l'armonia del sistema tributario. Ciò comporta, necessariamente, un intervento del legislatore nazionale, il quale dovrà «determinare le grandi linee dell'intero sistema tributario, e definire gli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente di Stato, Regioni ed enti locali» (Corte Costituzionale, sent. n. 37 del 2004). Ne deriva che, in assenza di un intervento-quadro statale, la Regione Sardegna, non avendo una competenza esclusiva e piena in materia tributaria, non ha la facoltà di istituire nuovi tributi.
Inoltre, con particolare riferimento all'imposta regionale su aeromobili ed unità da diporto prevista dalla legge finanziaria regionale per l'anno 2007, articolo 3, comma 1 (che ha novellato l'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2006), si precisa che la sua introduzione appare in contrasto anche con l'articolo 120 della Costituzione, potendo essere configurata come tributo legato al «transito tra le Regioni», nonché come ostacolo alla libera circolazione delle persone. Peraltro, la citata imposta regionale non sembra neppure in linea con i principi posti a presidio del diritto di circolazione delle persone e del diritto di stabilimento previsti dagli articoli 18, 39, 43 e 44 del Trattato CEE.
Conseguentemente, in relazione ai nuovi tributi regionali, si ritiene che le norme istitutive degli stessi, oltre a confliggere con gli articoli 18, 39, 43 e 44 del


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Trattato CEE, mostrino profili di incostituzionalità per contrasto con gli articoli 119 e 120 della Costituzione.
Si soggiunge che sulla questione il Dipartimento delle Politiche Fiscali ha comunicato che la legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 è stata impugnata per vizi di legittimità.
Inoltre, la legge regionale della Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, che apporta modifiche alla citata legge regionale n. 4 del 2006, nella parte relativa ai nuovi tributi istituiti dalla Regione, sembra presentare taluni vizi di legittimità analoghi a quelli della legge per il 2006 e, pertanto, il citato Dipartimento sta già provvedendo all'approntamento degli atti istruttori al fine di proporre la questione di legittimità, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.


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ALLEGATO 4

5-01137 Peretti: Applicazione della disciplina del cinque per mille.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli On. Peretti e Galletti pongono quesiti in ordine alle somme da attribuire a titolo di cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai soggetti destinatari delle scelte dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.
Al riguardo, si fa presente che la legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006 n. 296), nel reintrodurre il beneficio del cosiddetto «cinque per mille» (articolo 1, commi da 1234 a 1237), ha, tra l'altro, fissato il limite massimo di 250 milioni di euro entro i quali è autorizzata la spesa per il beneficio in argomento. Inoltre, è stata prevista l'attribuzione di una quota, pari allo 0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti, in favore dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle altre Organizzazioni nazionali rappresentative degli enti di cui alla lettera a), comma 1234 dell'articolo 1 della medesima legge.
In considerazione di tali riserve e del numero dei soggetti che per il corrente anno hanno richiesto di godere del beneficio (32.000 circa, contro i 29.000 dello scorso esercizio), appare verosimile che il contributo a ciascuno spettante per il beneficio in argomento possa subire - in sede di riparto - una decurtazione da determinarsi secondo un coefficiente d'abbattimento, come previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 16 marzo 2007 (articolo 7, comma 2), con il quale sono state determinate le modalità di destinazione della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Ovviamente, allo stato degli atti ed in costanza dei termini, per produrre le dichiarazioni afferenti l'anno d'imposta 2006, non è possibile formulare alcuna previsione in ordine all'entità della prevedibile riduzione.
Per quanto riguarda, invece, il riferimento alla presunta «violazione del diritto dei beneficiari ad usufruire della libera scelta dei contribuenti», si è dell'avviso che la presunta riduzione non costituisca violazione del diritto dei beneficiari, atteso che la norma primaria ha chiaramente specificato che il beneficio in questione spetta nei limiti del suindicato tetto complessivo di spesa.


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ALLEGATO 5

5-00854 Misuraca: Riorganizzazione Banca d'Italia

5-00960 Adolfo: Riorganizzazione Banca d'Italia

TESTO DELLA RISPOSTA

Con le interrogazioni n. 5-00960 e n. 5-00854, l'On.le Adolfo Vittorio e l'On.le Filippo Misuraca pongono quesiti in ordine al riassetto delle reti periferiche della Banca d'Italia.
Al riguardo, si premette che l'istituzione e la chiusura di filiali è disciplinata dallo Statuto della Banca d'Italia, la quale, nell'ambito della propria autonomia, ha deciso di procedere ad una razionalizzazione della struttura territoriale per adeguarla al mutamento delle funzioni svolte, nonché alle nuove modalità di svolgimento delle stesse, essendo cambiato, soprattutto negli ultimi anni, il contesto normativo e tecnologico nel quale opera.
Sulla questione, la Banca d'Italia, tramite il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, ha comunicato quanto segue.
L'organizzazione territoriale della Banca centrale italiana è rimasta sostanzialmente immutata dalla sua istituzione, anche se il contesto in cui l'Istituto si è trovato ad operare negli ultimi anni è stato profondamente modificato da una serie di fattori di varia natura, quali ad esempio:
un diverso assetto dei rapporti tra Governo e Banca centrale, alla luce dei più stringenti vincoli dell'integrazione europea e soprattutto di quelli derivanti dalla adesione al SEBC e alla moneta unica;
lo sviluppo e la crescente integrazione dei mercati finanziari, con la parallela crescita dei sistemi di pagamento;
un esteso ricorso a forme di cooperazione internazionale;
un mutamento nella ripartizione delle competenze tra Stato centrale e autonomie territoriali;
un impatto rilevantissimo della variabile tecnologica.

I compiti di banca centrale, ormai definiti da standard fissati dall'Eurosistema, richiedono a loro volta una complessa attività capace di coniugare al meglio livelli adeguati di liquidità del sistema e obiettivi di rendimento nell'ambito di accettabili livelli di rischio.
Del pari, è cresciuto l'impegno della Banca centrale sul fronte del presidio del sistema dei pagamenti. La caduta delle barriere nei mercati finanziari, infatti, richiede una regolamentazione a livello sovranazionale e infrastrutture tecniche capaci di supportare il loro fluido funzionamento riducendo al minimo i rischi.
Il servizio di Tesoreria dello Stato è risultato investito negli ultimi anni da innovazioni normative e tecnologiche assai rilevanti, connesse con il graduale passaggio allo strumento telematico.
Tali fenomeni implicano per la Banca d'Italia la necessità di potenziare la propria capacità di svolgere le funzioni istituzionali, conservando la tradizionale efficacia, ma operando con maggiore efficienza e realizzando l'obiettivo - comune a tutte le amministrazioni pubbliche - di ricercare sempre il miglior rapporto tra costi e valore dei servizi erogati.
Il descritto processo evolutivo ha il suo sbocco naturale in un modello organizzativo su base regionale, caratterizzato dalla


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presenza di Filiali differenziate nella loro operatività a seconda delle esigenze espresse dal territorio; nell'ambito di tale modello, la rete territoriale continuerà comunque ad assicurare, con modalità diverse, l'intera gamma delle funzioni su tutto il territorio nazionale.
In ogni regione (e nella provincia autonoma di Bolzano) sarà presente una dipendenza a piena operatività. In alcune regioni più vaste o più complesse la Banca ha ritenuto che il fine di assicurare una migliore «copertura» dell'intero territorio potesse essere perseguito con un modello lievemente diverso, «bipolare».
La concentrazione della Banca al livello delle 25 dipendenze a piena operatività, oltre che di quelle «specializzate», non indebolirà la sua azione nel campo della Vigilanza creditizia e finanziaria.
Il modello regionale «flessibile» prescelto dalla Banca d'Italia per la sua riorganizzazione trova la propria giustificazione nel fatto che esso rappresenta un punto di equilibrio tra esigenze territoriali differenziate e definite sulla base di analisi, la realizzazione di una rete equilibrata e a maglie il più possibile omogenee, la preservazione, sia pure con strumenti aggiornati, della «vicinanza» al territorio.
Il processo di accentramento delle competenze verso le Filiali regionali sarà graduale e la cessazione dell'attività delle dipendenze riguarderà un primo insieme di 30 tra le succursali più piccole, presso le quali l'operatività è minima in termini di domanda potenziale ed effettiva di servizi.
Anche in questa fase iniziale della realizzazione del progetto, comunque, è intenzione della Banca salvaguardare una distribuzione equilibrata delle dipendenze sul territorio.
Per quanto concerne le risorse umane interessate dal progetto, la Banca d'Italia ha precisato di riservare una particolare attenzione al personale coinvolto nella riforma organizzativa. Le direttrici del progetto muovono dalla consapevolezza del patrimonio di professionalità posseduto, nei diversi comparti di attività, dal personale delle Filiali, e mirano a disegnare con gradualità nuovi contesti organizzativi e operativi che ne consentano la piena valorizzazione.
Non sono previsti «licenziamenti» né «esuberi».
L'Istituto è disponibile a negoziare con le Organizzazioni Sindacali quelle misure eccezionali e temporanee a favore del personale interessato dalla riforma, volte a facilitarne la redistribuzione sul territorio, anche sulla base delle professionalità possedute; a sostenerne il reinsediamento con interventi di natura normativa ed economica; ad agevolare, se necessario, l'uscita del personale che ha maturato diritto a pensione o che è prossimo al conseguimento di tale diritto.


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ALLEGATO 6

7-00183 Raiti: Differimento del termine di approvazione del bilancio degli enti locali.

RISOLUZIONE APPROVATA

La V Commissione,
premesso che:
con il decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2007 il Governo ha disposto, recependo un atto di indirizzo approvato dalla Commissione bilancio della Camera, il differimento al 30 aprile 2007 del termine entro il quale gli enti locali sono tenuti ad approvare il bilancio;
il differimento discende dalla constatazione che le modifiche apportate dalla legge finanziaria per il 2007 alla disciplina del Patto di stabilità interno, pur ampiamente apprezzate dalle organizzazioni rappresentative degli enti locali, in particolare in quanto assumono a parametro il criterio del saldo, determinano cambiamenti di portata tale da richiedere una accurata istruttoria da parte degli enti locali;
si sono verificati alcuni casi di amministrazioni locali uscenti, prima dello svolgimento di elezioni amministrative per il rinnovo degli organi assembleari, che non hanno provveduto alla adozione nei termini previsti del bilancio e che contestualmente hanno assunto, talora per ragioni meramente elettoralistiche, impegni finanziari senza provvedere alla copertura dei relativi oneri;
le amministrazioni subentranti, successivamente alla conclusione delle elezioni, si sono conseguentemente trovate nella condizione di dover far fronte ad impegni già assunti da precedenti amministrazioni senza disporre delle necessarie risorse per farvi fronte, essendo nel frattempo scaduti i termini per interventi di carattere tributario, con evidenti difficoltà nella predisposizione del bilancio;
notizie di stampa riferiscono che sarebbe intenzione del Governo presentare nelle prossime settimane un provvedimento di urgenza volto a far fronte, a valere su quota parte delle maggiori entrate erariali, ad esigenze indifferibili di natura finanziaria da parte di alcune amministrazioni pubbliche le quali, anche a seguito delle misure per il contenimento delle spese adottate in sede di legge finanziaria, si troverebbero nella oggettiva difficoltà a far fronte alle proprie attività istituzionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire, nell'ambito di un eventuale provvedimento di urgenza che dovesse essere adottato per far fronte a situazioni di emergenza di carattere finanziario di alcune amministrazioni pubbliche, disposizioni volte specificamente a differire, per le sole amministrazioni che siano subentrate, ovvero che subentrino, a seguito di elezioni amministrative, segnando una discontinuità, a precedenti amministrazioni che non abbiano provveduto all'adozione del bilancio e che si trovino nella condizione di dover adempiere obbligazioni onerose per le quali non siano state appostate le necessarie risorse finanziarie, il termine per l'adozione di delibere di modifica delle misure dei tributi propri o compartecipati, in modo da consentire il reperimento delle risorse necessarie, nel rispetto delle regole del Patto di stabilità interno.
(8-00062)
«Raiti, Giudice, Musi, Ventura, Ossorio, Piro, Crisafulli, Crisci, Pegolo».