VI Commissione - Resoconto di giovedì 14 giugno 2007


Pag. 93


SEDE REFERENTE

Giovedì 14 giugno 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 13.45.

Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali.
C. 1762 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 giugno 2007.

Paolo DEL MESE, presidente, informa che la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, nella riunione del 13 giugno scorso, ha deciso di inserire la discussione del disegno di legge C. 1762, recante «Delega per il riordino della normativa sulla tassazione di redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto e per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali», all'esame della Commissione Finanze in sede referente, all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire dalla seduta di venerdì 22 giugno prossimo, anticipando tale termine, il quale era stato fissato in precedenza per la seduta di lunedì 25.
A tale proposito ritiene che l'avvio della discussione in Assemblea il 22 giugno non consentirebbe alla Commissione di esaminare adeguatamente i circa 300 emendamenti presentati, e costringerebbe le Commissioni in sede consultiva a valutare in tempi molto ristretti il testo, come risultante


Pag. 94

dagli emendamenti approvati, il quale investe quasi tutti i principali aspetti della disciplina tributaria.
Pertanto, qualora tutti i gruppi della Commissione concordino su tale ipotesi, si riserva di chiedere al Presidente della Camera uno slittamento al 29 giugno dell'avvio della discussione in Assemblea.
Qualora tale richiesta fosse accolta, i lavori della Commissione sarebbero organizzati nel senso di concludere l'esame degli emendamenti non oltre la seduta del 21 giugno, trasmettendo quindi il testo alle Commissioni competenti in sede consultiva, e ponendo comunque in votazione il mandato al relatore nella seduta del 28 giugno.

Gioacchino ALFANO (FI) concorda con la proposta del Presidente.

Gianfranco CONTE (FI) condivide anch'egli la proposta formulata dal Presidente.

Maurizio FUGATTI (LNP) si dichiara d'accordo con la proposta avanzata dal Presidente.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI non esprime contrarietà rispetto all'ipotesi prospettata dal Presidente.

Donatella MUNGO (RC-SE), relatore, propone di procedere, nella seduta odierna, all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 3, 5 e 6.

La Commissione concorda.

Donatella MUNGO (RC-SE), relatore, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Leo 3.8 e Fugatti 3.2, nonché sull'emendamento Gianfranco Conte 3.3. Invita al ritiro dell'emendamento Leo 3.4, ritenendo che la questione da esso sollevata debba essere più opportunamente affrontata in occasione della discussione in Assemblea del provvedimento. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Gioacchino Alfano 3.5, Gianfranco Conte 3.6 e 3.7.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 del Governo, invitando invece al ritiro dell'emendamento Iacomino 3.9.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Leo 3.8 e Fugatti 3.2.

Gianfranco CONTE (FI), in ordine al proprio emendamento 3.3, osserva come il principio di armonizzazione delle regole e dei poteri di accertamento, di cui alla lettera a) dell'articolo 3, dovrebbe riguardare non solo il concessionario ed in generale l'Amministrazione finanziaria, ma anche la posizione dei contribuenti, al fine di realizzare un'effettiva parità di trattamento che, nello specifico aspetto evidenziato dalla proposta emendativa, afferisca anche ai profili riguardanti i termini per il rimborso dei tributi, degli accessori e delle sanzioni non dovuti.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI sottolinea come la delega di cui all'articolo 3 intenda realizzare un complessivo riassetto delle disposizioni in materia di accertamento; per quanto riguarda i profili evidenziati dal deputato Gianfranco Conte, reputa opportuna la previsione di specifici termini differenziati, come stabilito nella lettera a), del comma 1, dell'articolo 3. Si dichiara tuttavia pronto a valutare una eventuale ipotesi di riformulazione dell'emendamento Conte 3.3, nel corso della discussione in Assemblea del provvedimento.

Gianfranco CONTE (FI) dichiara la propria disponibilità ad una riformulazione del proprio emendamento, purché ne sia mantenuta la ratio, volta ad affermare una più ampia tutela, nello specifico aspetto considerato, della posizione del contribuente.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Gianfranco


Pag. 95

Conte 3.3, Leo 3.4, Gioacchino Alfano 3.5 e Gianfranco Conte 3.6.

Gianfranco CONTE (FI) illustra il proprio emendamento 3.7, volto ad abrogare la lettera f) del comma 1, dell'articolo 3.
Pur riconoscendo come la soluzione prospettata dall'emendamento sia piuttosto drastica e debba pertanto essere probabilmente formulata in termini più articolati, invita il relatore ed il Governo a rivedere tale disposizione, soprattutto con riferimento all'inciso relativo all'indicatore della situazione economica del contribuente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Gianfranco Conte 3.7, approva l'emendamento 3.1 del Governo e respinge l'emendamento Iacomino 3.9.

Donatella MUNGO (RC-SE), relatore, avverte di aver riformulato il proprio emendamento 5.2 (vedi allegato).
Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 5.1 del Governo, esprimendo invece parere contrario sugli emendamenti Fugatti 5.3, Germontani 5.4, Leo 5.5. Invita al ritiro dell' emendamento Iacomino 5.6, esprimendo parere contrario sugli emendamenti Fugatti 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, nonché sugli articoli aggiuntivi Gianfranco Conte 5.01, 5.02 e 5.04. Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Musi 5.03, esprimendo parere contrario sull'articolo aggiuntivo Della Vedova 5.05.
Esprime parere contrario sugli emendamenti Germontani 6.2 e 6.3, Fugatti 6.4, sugli identici emendamenti Antonio Pepe 6.5 e Fugatti 6.6, nonché sugli emendamenti Fugatti 6.7 e 6.8 e sull'emendamento Gioacchino Alfano 6.9.
Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 6.1 del Governo e Leo 6.10, invitando invece al ritiro dell'articolo aggiuntivo Strizzolo 6.01.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI esprime parere favorevole sull'emendamento 5.2 del relatore, come riformulato, concordando altresì con i pareri espressi dal relatore.

Ermanno VICHI (Ulivo) esprime perplessità in ordine all'estensione da 2 a 4 anni del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 5.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI rileva come la modifica proposta all'alinea del comma 1 dell'articolo 5 sia finalizzata a concedere più tempo al Governo per la redazione dei testi unici delle disposizioni tributarie, che dovrà evidentemente essere realizzata dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi emanati in forza delle deleghe contenute nel disegno di legge. Peraltro, in considerazione dei rilievi espressi dal deputato Vichi, riformula l'emendamento (vedi allegato), prevedendo che il termine di delega di cui all'articolo 5 sia portato a tre anni.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 5.1 (seconda formulazione), respingendo invece gli emendamenti Fugatti 5.3, Germontani 5.4 e Leo 5.5.

Donatella MUNGO (RC-SE), relatore, propone di accantonare il proprio emendamento 5.2, come riformulato.

La Commissione respinge l'emendamento Iacomino 5.6.

Gianfranco CONTE (FI) dichiara di condividere pienamente l'emendamento Fugatti 5.7, il quale, nel proporre di eliminare i tributi e le accise che sono state in passato istituite per finanziare gli interventi a seguito di particolari fenomeni catastrofici o alluvionali ovvero per finanziare missioni o eventi ormai conclusi, risponde ad una esigenza di civiltà giuridica. In tale contesto sottolinea l'opportunità di fissare un termine massimo entro cui risultino efficaci le addizionali sulle accise istituite in occasione di siffatti eventi.


Pag. 96

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI osserva come l'emendamento Fugatti 5.7 pomga una questione meritevole di approfondimento, rilevando tuttavia la necessità di rivederne la formulazione.

Francesco TOLOTTI (Ulivo) concorda con le considerazioni del Sottosegretario Grandi, rilevando come, sebbene la ratio sottesa all'emendamento Fugatti 5.7 sia apprezzabile e sostanzialmente condivisibile, esso risulti formulato in termini non sufficientemente chiari.

Gioacchino ALFANO (FI), nel condividere le considerazioni svolte dal deputato Conte, preannuncia la presentazione di un ordine del giorno avente ad oggetto la richiesta al Governo di effettuare un'accurata ricognizione di tutte le addizionali ad accise connesse ad eventi passati e non più attuali.

La Commissione respinge l'emendamento Fugatti 5.7.

Maurizio FUGATTI (LNP), chiede al Governo ed al relatore le ragioni del parere contrario espresso sul suo emendamento 5.8, atteso che i principi del federalismo fiscale e dell'autonomia fiscale di Regioni, Province e Comuni sono stati più volte sostenuti da rappresentanti del Governo e costituiscano attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Donatella MUNGO (RC-SE), relatore, pur dichiarando di condividere lo spirito cui si ispira l'emendamento Fugatti 5.8, ritiene improprio affrontare in questa sede le tematiche relative al federalismo, che dovranno essere oggetto di uno specifico intervento legislativo.

La Commissione respinge l'emendamento Fugatti 5.8.

Maurizio FUGATTI (LNP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 5.9, teso ad introdurre tra i principi di delega l'esigenza di diminuire la pressione fiscale sulle persone fisiche, sulle famiglie e sulle attività produttive.

Ermanno VICHI (Ulivo) ritiene che l'emendamento Fugatti 5.9 non risulti accettabile nella sua formulazione, in quanto contempla una previsione che difficilmente potrebbe configurarsi quale principio di delega.

Gianfranco CONTE (FI) sostiene che apparirebbe imbarazzante per la maggioranza non accogliere l'emendamento Fugatti 5.9, considerato che lo stesso Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa ha riconosciuto l'esigenza di ridurre il livello, ormai insostenibile, della pressione fiscale.

La Commissione respinge l'emendamento Fugatti 5.9.

Gianfranco CONTE (FI) sottoscrive l'emendamento Fugatti 5.10.

La Commissione respinge l'emendamento Fugatti 5.10.

Maurizio FUGATTI (LNP) invita il relatore ed il Governo ad un maggiore approfondimento dei contenuti del suo emendamento 5.11, che si connette alle attuali problematiche emerse relativamente agli studi di settore, alla luce delle sempre più diffuse lamentele da parte delle associazioni di categoria, le quali hanno stigmatizzato la scarsa attenzione del Governo ai rilievi da esse espresse sul ruolo e sulla funzione dei medesimi studi di settore.
Dopo che i deputati Gioacchino Alfano, Gianfranco Conte e Germontani hanno sottoscritto l'emendamento Fugatti 5.11, la Commissione lo respinge.

Maurizio FUGATTI (LNP) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 5.12, volto ad introdurre un sistema di monitoraggio delle entrate fiscali su base regionale.


Pag. 97

Gianfranco CONTE (FI) fa notare come la legge finanziaria per il 2007 contenga una disposizione di contenuto analogo a quello dell'emendamento Fugatti 5.12.

La Commissione respinge l'emendamento Fugatti 5.12.

Gianfranco CONTE (FI) sottoscrive l'emendamento Fugatti 5.13.

La Commissione respinge l'emendamento Fugatti 5.13.

Gianfranco CONTE (FI) illustra il proprio articolo aggiuntivo 5.01, il quale intende introdurre un meccanismo di tassazione separata per i redditi derivanti da locazione di immobili.
Sottolinea come la proposta emendativa, analogamente agli altri articoli aggiuntivi 5.2 e 5.4 a sua firma, siano formulati in termini piuttosto articolati, delineando un complesso sistema di copertura degli oneri finanziari derivanti dal nuovo regime impositivo che si basa fondamentalmente sull'emersione dei redditi relativi a contratti di affitto che attualmente non sono dichiarati al fisco.
Rileva quindi come la sua proposta consentirebbe di agevolare non solo la posizione del proprietario, ma anche quello dell'affittuario, determinando inoltre complessivi effetti benefici sull'intero mercato degli affitti, sia sotto il profilo della riduzione dei costi, sia attraverso l'allungamento della durata dei contratti di affitto.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI esprime perplessità sui profili della copertura finanziaria dell'articolo aggiuntivo Conte 5.01.

Gianfranco CONTE (FI), in riferimento alle considerazioni del Sottosegretario Grandi, osserva come, sulla base di analisi effettuate fin dalla scorsa legislatura, l'emersione degli affitti in nero potrebbe determinare l'emersione di base imponibile, in misura tale da coprire l'intera operazione contemplata dal suo articolo aggiuntivo 5.01. Rileva inoltre come ulteriori risorse potrebbero essere acquisite in esito alla prevista cessione di immobili pubblici agli Enti locali.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gianfranco Conte 5.01.

Gian Luca GALLETTI (UDC), esprime una valutazione positiva sull'articolo aggiuntivo Conte 5.02, sottolineando come la tassazione separata dei redditi derivanti da locazioni di immobili costituirebbe un primo passo verso la graduale attuazione dei principi di federalismo fiscale, in considerazione dell'oggettivo legame esistente tra tale tipologia di redditi ed il territorio sul quale esplicano le proprie funzioni di governo gli enti locali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Gianfranco Conte 5.02 e 5.04, nonché gli articoli aggiuntivi Musi 5.03 e Della Vedova 5.05.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge inoltre gli emendamenti Germontani 6.2 e 6.3, Fugatti 6.4, gli identici emendamenti Antonio Pepe 6.5 e Fugatti 6.6, gli emendamenti Fugatti 6.7 e 6.8, e Gioacchino Alfano 6.9. Approva quindi gli identici emendamenti 6.1 del Governo e Leo 6.10.

Ivano STRIZZOLO (Ulivo) accogliendo l'invito in tal senso del relatore, ritira il proprio articolo aggiuntivo 6.01.

Ermanno VICHI (Ulivo), con riferimento al comma 1 dell'articolo 6, il quale prevede che i pareri delle Commissioni parlamentari sugli schemi dei decreti legislativi emanati ai sensi di cui agli articoli da 1 a 5 devono essere espressi entro 30 giorni, sottolinea l'opportunità di stabilire un termine più ampio, ad esempio di 60 giorni, invitando il relatore a formulare un emendamento in tal senso, nell'ambito della discussione in Assemblea sul provvedimento.


Pag. 98

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI rileva con la ragione per la quale sono stati respinti gli emendamenti, presentati da taluni gruppi di opposizione, volti a modificare tale termine, è data dal fatto che tali proposte emendative non risultavano chiare, in quanto prevedevano, alternativamente, un allungamento o un'abbreviazione del termine stesso. Esprime peraltro la propria disponibilità a valutare una modifica di tale previsione.

Paolo DEL MESE, presidente, rinvia alla seduta di martedì prossimo il seguito dell'esame.

Agevolazioni tributarie relative alle spese per servizi domestici e di assistenza familiare.
C. 2244 Rossi Gasparrini.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federica ROSSI GASPARRINI (Pop-Udeur), relatore, illustra la propria proposta di legge, la quale reca agevolazioni tributarie relative alle spese per servizi domestici e di assistenza personale e familiare.
L'articolo 1, che novella l'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, consente l'integrale deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali, versati in ottemperanza a disposizioni di legge, per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.
A tale proposito ricorda che fra gli oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche ai fini IRPEF, sono attualmente compresi anche i contributi previdenziali ed assistenziali, versati dal contribuente per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. Tale deduzione peraltro è limitata all'importo di tre milioni di lire annui, pari a 1.549,37 euro.
La norma proposta, sopprimendo il limite di importo attualmente previsto per la deducibilità dell'onere, consente l'integrale deduzione dello stesso.
L'articolo 2, che novella l'articolo 15 del TUIR, amplia la possibilità di detrazione delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza e consente la detrazione delle spese per gli addetti alla cura di bambini fino a tre anni di età che non abbiano trovato ospitalità presso asili nido.
Rammenta infatti che l'articolo 15, comma 1, lettera i-septies), del TUIR consente attualmente la detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione è consentita entro l'importo massimo di 2.100 euro annui, e a condizione che il reddito complessivo del contribuente che intende operare la detrazione non superi 40.000 euro. Tale detrazione spetta unicamente nei casi in cui la non autosufficienza è collegata all'esistenza di patologie e non nei casi in cui essa è fisiologica, come per i bambini.
La detrazione è riconosciuta alternativamente al contribuente non autosufficiente, oppure ai suoi familiari, anche se il soggetto non autosufficiente non è a loro carico.
L'articolo 2 della proposta di legge dispone l'incremento da 2.100 e 5.000 euro annui dell'importo massimo delle spese per l'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti ammesse in detrazione, ed eleva da 40.000 a 70.000 euro il limite di reddito complessivo oltre il quale la detrazione non spetta. Per rendere la previsione maggiormente coerente con l'effettiva situazione economica delle famiglie beneficiare dell'agevolazione, la norma proposta si riferisce al reddito del nucleo familiare, anziché al reddito del soggetto che effettua la detrazione, come attualmente previsto.
L'articolo 2 introduce poi una nuova ipotesi di detrazione, lettera i-septies.1), relativa alle spese sostenute per gli addetti


Pag. 99

alla cura dei minori fino a tre anni di età che non abbiano trovato ospitalità presso asili nido: tali spese sono ammesse in detrazione entro il limite massimo di 4.000 euro annui, ed a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare non superi 70.000 euro.
Anche questa detrazione si applica nella misura del 19 per cento degli oneri sostenuti.
L'articolo 3 introduce, ai fini della piena detraibilità dal reddito, un obbligo di asseverazione della documentazione inerente le spese sostenute per gli addetti alle cure delle persone non autosufficienti e dei minori di cui all'articolo 2.
La norma prevede che tale accertamento sia di competenza - oltre che dell'associazione sindacale datoriale - di «un professionista in materia giuslavoristica, abilitato e iscritto al relativo ordine professionale».
L'articolo 4 intende subordinare il riconoscimento delle detrazioni fiscali previste dal precedente articolo 2 alla contestuale applicazione di due condizioni.
In primo luogo, il riconoscimento delle detrazioni anzidette viene ammesso qualora agli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare, venga applicata integralmente la parte economica e normativa, nonché di quella obbligatoria dei contratti collettivi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Lo stesso riconoscimento è, altresì, subordinato all'integrale versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, previsti dalla vigente legislazione in materia, nei confronti dei medesimi addetti.
A tale riguardo ricorda che per lavoratori domestici si intendono i collaboratori che svolgono la loro attività esclusivamente per il funzionamento della vita domestica e familiare con retribuzione in denaro o in natura. Tale rapporto di lavoro domestico è disciplinato dal codice civile, agli articoli 2240-2246, nonché dalla legge n. 339 del 1958, la quale trova tuttavia applicazione solo in caso di rapporti di almeno quattro ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro.
Il rapporto di lavoro domestico è altresì disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro 13 febbraio 2007, il quale decorre dal 1o marzo 2007 e scade il 28 febbraio 2011.
Sotto il profilo delle prestazioni previdenziali e assicurative i lavoratori domestici godono dell'assicurazione IVS, per la disoccupazione, per gli assegni familiari, per la maternità, per la malattia (con esclusione dell'indennità economica) e sono tutelati dal Fondo garanzia trattamento fine rapporto e dall'Assicurazione INAIL.
La relativa contribuzione è commisurata alla paga oraria effettiva in conformità a fasce di retribuzione orarie ed è diversificato a seconda dell'orario di lavoro (inferiore alle 24 ore settimanali, diviso in tre fasce, superiore alle 24 ore settimanali in unica fascia).
Più specificamente, i contributi si versano per tutti i giorni comunque retribuiti, perciò alle ore effettivamente lavorate nel trimestre solare si sommano quelle pagate per ferie, maternità, festività infrasettimanali, eccetera. Il contributo deve essere versato dal datore di lavoro con scadenza trimestrale e in caso di cessazione del rapporto di lavoro è necessario effettuare il versamento dovuto entro i dieci giorni successivi alla data della cessazione. Si sottolinea ancora che il datore di lavoro domestico, non essendo sostituto d'imposta, non è tenuto ad effettuare ritenute fiscali. Ha però l'obbligo di rilasciare al lavoratore una dichiarazione relativa alle retribuzioni percepite nell'anno, che dovrà essere utilizzata, dal lavoratore stesso, per la denuncia dei redditi.
Il lavoratore domestico ha diritto, dietro esplicita richiesta, all'accredito dei contributi figurativi per i periodi di servizio militare, disoccupazione indennizzata, assenza dal lavoro per maternità obbligatoria, assenza dal lavoro per assistenza antitubercolare, assenza dal lavoro per malattia o infortunio. Il lavoratore domestico, inoltre, in caso di cessazione del rapporto di lavoro può proseguire l'assicurazione mediante versamenti volontari.


Pag. 100


Rileva inoltre come, per gli aspetti non specificatamente disciplinati, al lavoro domestico si applichino, quanto per esempio alle prestazioni, alla contribuzione figurativa, volontaria o da riscatto, nonché alle sanzioni ed ai ricorsi, le disposizioni previste per il Fondo pensione lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria.
L'articolo 5 della proposta di legge subordina l'applicazione della deduzione di cui all'articolo 1 e delle detrazioni di cui all'articolo 2 all'indicazione, nella dichiarazione dei redditi del contribuente che si giova delle agevolazioni, del codice fiscale dei lavoratori che hanno prestato i servizi previsti dalle citate disposizioni.
L'articolo 6 reca la copertura finanziaria dell'onere recato dalla proposta di legge in esame, che viene posto a carico del fondo speciale di parte corrente, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Passando quindi a talune considerazioni di natura più squisitamente politica, rileva come la finalità dell'intervento legislativo sia quella di venire incontro alle esigenze di molte famiglie, che sostengono spese rilevanti per la cura dei figli e delle persone non autosufficienti a loro carico, colmando una lacuna dell'ordinamento tributario che attualmente prevede la detraibilità o deducibilità di tali spese in misura limitata.
La proposta di legge intende quindi realizzare un duplice obiettivo: da un lato, migliorare il livello di equità del sistema tributario, introducendo disposizioni di sostegno alla famiglia già contemplate in molti ordinamenti esteri e, dall'altro, favorire l'emersione di molti rapporti di lavoro domestico, i quali in larga parte permangono nell'area del lavoro nero. A tale ultimo proposito ricorda che, a fronte di circa 700.000 posizioni previdenziali esistenti presso l'INPS, relative al rapporto di lavoro domestico, si stima che il numero complessivo dei lavoratori attivi nel settore ammonti a circa 2 milioni.
Rileva altresì come la proposta di legge abbia già suscitato un notevole interesse, essendo stata richiamata anche nel corso della recente Conferenza sulla famiglia, evidenziando infine come sia in corso un interlocuzione con il Governo al fine di quantificare l'onere finanziario da essa derivante, che, peraltro, non dovrebbe risultare particolarmente eccessiva.

Paolo DEL MESE, presidente, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di giovedì 5 luglio prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.10.

RISOLUZIONI

Giovedì 14 giugno 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 15.10.

7-00191 Gianfranco Conte: Regime IVA delle cessioni di aeromobili destinati a servizi di trasporto internazionale.
(Seguito discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 7 giugno 2007.

Gianfranco CONTE (FI) sottolinea come la problematica affrontata dalla sua risoluzione derivi da un'erronea traduzione in italiano del testo originale della direttiva IVA, la quale non prevede che l'esclusione da tale imposta sia circoscritta alle cessioni di aeromobili destinati ad imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali, ma a tutte le cessioni di aeromobili utilizzati per tale attività di trasporto.
A causa di tale non fedele trasposizione nell'ordinamento italiano della disciplina comunitaria, ai sensi dell'articolo 8-bis,


Pag. 101

comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sono sottoposti ad IVA gli acquisti di aeromobili effettuati da operatori che successivamente li concedono in leasing a vettori aerei, i quali a loro volta li impiegano in attività di trasporto internazionale.
Da ciò discende la conseguenza che gli acquirenti degli aeromobili maturano un credito di imposta di difficile rimborsabilità, e sono pertanto indotti ad ammortizzare tale onere finanziario incrementando i canoni di leasing richiesti ai vettori aerei.
Tale disciplina tributaria comporta effetti molto gravi per le compagnie aeree nazionali, in particolare per l'Alitalia, incrementando notevolmente i loro costi, senza un effettivo vantaggio per l'Erario, il quale è tenuto a rimborsare i crediti IVA maturati.
In tale contesto, ritiene indispensabile un intervento legislativo volto a modificare la formulazione del citato articolo 8-bis, comma 1, lettera c), al fine di renderla aderente al dettato della direttiva comunitaria, analogamente a quanto già avviene in molti Paesi membri dell'Unione.

Giampaolo FOGLIARDI (Ulivo) chiede se tali revisioni si applichino anche agli operatori di trasporto aereo privati.

Gianfranco CONTE (FI) con riferimento al quesito avanzato dal deputato Fogliardi, precisa che le norme della direttiva IVA si riferiscono a tutte le attività di trasporto aereo internazionale, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dei vettori.
Ricorda, a tale proposito, che analoga problematica si era posta in relazione alle operazioni di leasing di barche, e che essa era stata risolta nel medesimo senso durante la passata legislatura.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI in considerazione del carattere spiccatamente tecnico delle questioni affrontate dalla risoluzione, chiede di approfondire ulteriormente tale tematica, rinviandone la discussione ad altra seduta. Rileva, peraltro, come, al momento, gli uffici del Ministero abbiano espresso una valutazione negativa sull'atto di indirizzo, anche alla luce del dettato della direttiva comunitaria. Ritiene pertanto necessario verificare meglio tali aspetti, riservandosi di chiedere al presentatore una riformulazione della risoluzione.

Paolo DEL MESE, presidente, alla luce della richiesta avanzata dal Sottosegretario, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 15.20.