I Commissione - Mercoledì 20 giugno 2007


Pag. 18

ALLEGATO 1

Schema di relazione all'assemblea sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici.

NUOVA PROPOSTA DI RILIEVI PRESENTATA DAL RELATORE E APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni,
esaminato, per gli aspetti di propria competenza, lo schema di relazione all'Assemblea sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici, predisposto dalla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 6 giugno 2007;
preso atto dell'intensa attività istruttoria svolta dalla VIII Commissione, anche attraverso un ampio ciclo di audizioni sui diversi profili attinenti al tema dei cambiamenti climatici;
considerato che la relazione ed il successivo dibattito in Assemblea costituiranno l'occasione per un importante momento di verifica parlamentare a dieci anni dalla firma del Protocollo di Kyoto, anche nella prospettiva degli ulteriori sviluppi dopo la scadenza del 2012;
ricordato che l'Italia è in forte ritardo nel percorso per la realizzazione degli obiettivi del Protocollo di Kyoto e che occorre pertanto rinnovare l'impegno in vista del rispetto degli impegni assunti, anche alla luce degli orientamenti dell'Unione europea, recentemente resi più penetranti e cogenti;
rilevato che occorre una incisiva azione del Governo e del Parlamento e condivisa l'esigenza che le politiche in materia di cambiamenti climatici diventino uno dei «pilastri» degli indirizzi politici generali del Paese, fin dal prossimo Documento di programmazione economico-finanziaria;
condivise le strategie e le proposte di intervento, incentrate sull'adozione di politiche di mitigazione e di adattamento, sul risparmio energetico, sulla promozione delle fonti rinnovabili, sul rilancio di una politica infrastrutturale e dei trasporti basata sull'intermodalità, sul sostegno alle politiche agricole eco-compatibili;
condivisa la valutazione secondo cui la lotta ai cambiamenti climatici costituisce una grande opportunità di rilancio e di modernizzazione del «sistema Paese», in grado di metterlo al passo con le democrazie più avanzate;
valutato favorevolmente il predetto schema nel suo complesso,

delibera di esprimere i seguenti rilievi:
valuti l'VIII Commissione l'opportunità di conferire maggiore risalto alla necessità di riesaminare l'organizzazione dello Stato e della Pubblica amministrazione anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, di valorizzare i processi di partecipazione democratica al riguardo e di coinvolgere, nella definizione delle linee di intervento per la protezione del clima, tutti i diversi livelli istituzionali della Repubblica, le componenti economico-sociali e i cittadini, sulla base dei principi di sussidiarietà verticale e orizzontale.


Pag. 19

ALLEGATO 2

Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (C. 553 cost. Scotto, C. 1524 cost. Bianchi, C. 2335 cost. Boato, C. 2382 cost. Bianco, C. 2479 cost. Zaccaria, C. 2572 cost. Franco Russo, C. 2574 cost. Lenzi, C. 2576 cost. Franco Russo, C. 2578 cost. D'Alia, C. 2586 cost. Boato e C. 2715 cost. Boato).

NUOVA PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO PRESENTATA DAI RELATORI

Art. 1.

1. Al terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 48 della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «del Senato federale della Repubblica».

Art. 2.

1. Al primo comma dell'articolo 55 della Costituzione, le parole «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

Art. 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di cinquecento, oltre ai deputati eletti nella circoscrizione Estero».
2. Al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «diciotto».
3. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «cinquecento».

Art. 4.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. Il Senato federale della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquanta.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque. Il Trentino-Alto Adige/Südtirol ne ha due per ciascuna provincia autonoma; il Molise ne ha due; la Val d'Aosta ne ha uno.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Nelle regioni che hanno più di quattro seggi, due senatori sono eletti dal Consiglio regionale e due senatori dal Consiglio delle autonomie locali entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio Regionale, con voto limitato ad uno.
Gli altri senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini della Regione con sistema elettorale proporzionale, senza recupero nazionale.
Le elezioni dei senatori da parte dei cittadini di ciascuna Regione si svolgono in


Pag. 20

ogni Regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano, contestualmente alle elezioni dei rispettivi Consigli».

Art. 5.

1. L"articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 58. - Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il diciottesimo anno di età».

Art. 6.

1. Al primo comma dell'articolo 60 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

Art. 7.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
« Articolo 70. La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalle due Camere.

La Camera dei deputati e il Senato federale della Repubblica esercitano collettivamente la funzione legislativa nei seguenti casi:
a) disegni di legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale;
b) disegni di legge o norme in materia elettorale;
c) disegni di legge o norme in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali di Comuni e Province;
d) disegni di legge o norme concernenti l'esercizio delle funzioni dello Stato indicate negli articoli 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 118, commi secondo e terzo, 119, commi terzo e quinto; 120, secondo comma; 122, primo comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;
e) disegni di legge o norme in materia di informazione ed emittenza radiotelevisiva;
f) disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali;
g) disegni di legge o norme in materia di amnistia e indulto».

In tutti gli altri casi la funzione legislativa dello Stato è esercitata dalla Camera dei deputati.
Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di due quinti dei suoi componenti, può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato federale non proponga modifiche entro il termine previsto, la legge è promulgata. Il termine di cui al presente comma è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Art. 8.

1. All'articolo 72 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data determinata, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai regolamenti. Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del disegno di legge».

Art. 9.

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti».


Pag. 21

Art. 10.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Articolo 77. - In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge, recanti misure di carattere specifico, di contenuto omogeneo e di immediata applicazione, concernenti sicurezza nazionale, pubbliche calamità, norme finanziarie, adempimento di obblighi comunitari e internazionali.
Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge, disciplinare materie riservate alle leggi che devono essere approvate dalle due Camere.
Il giorno stesso della sua adozione il decreto è presentato per la conversione in legge alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. La legge di conversione rispetta gli stessi limiti posti al decreto legge e non può introdurre materie nuove.
I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro sessanta giorni dalla pubblicazione non sono convertiti in legge. I regolamenti di ciascuna Camera assicurano che la votazione finale avvenga nell'osservanza del termine.
Le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

Art. 11.

Al primo comma dell'articolo 82 della Costituzione, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «Il Senato federale della Repubblica».

Art. 12.

1. Al primo comma dell'articolo 86 della Costituzione, la parole: «Senato» è sostituita dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

Art. 13.

1. Il secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri».

Art. 14.

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 94. - Il Presidente del Consiglio dei ministri deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del consiglio dei ministri presenta il Governo e il suo programma alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

Art. 15.

1. Al primo comma dell'articolo 96 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».


Pag. 22

ALLEGATO 3

Ratifica Accordo Italia-India sulla cooperazione nel campo della difesa (C. 2267, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2267 Governo, approvata dal Senato, riguardante la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003;
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE