V Commissione - Resoconto di mercoledì 20 giugno 2007


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 giugno 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 9.15.

Modernizzazione delle amministrazioni pubbliche.
C. 2161-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Francesco PIRO (Ulivo), relatore, ricorda che sul provvedimento, recante misure per la modernizzazione delle amministrazioni pubbliche, la Commissione ha già espresso, nella seduta del 14 giugno 2007, un parere favorevole articolato, in quanto corredato da alcune condizioni, alcune delle quali formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e da una osservazione. Osserva che le condizioni espresse ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, sono state integralmente recepite dalla Commissione affari costituzionali. Non è stata, invece, recepita la condizione, non formulata ai sensi della suddetta norma costituzionale, riferita all'articolo 1, comma 4, ultimo periodo. Questa prevedeva la soppressione del suddetto periodo che recava una esplicita determinazione, in sede di prima applicazione, della somma che le pubbliche amministrazioni avrebbero dovuto corrispondere ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), nel caso di ritardi nella conclusione dei procedimenti amministrativi. La condizione era stata formulata in quanto la previsione di una


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esplicita misura delle somme da corrispondere, appariva costituire un fattore di irrigidimento dell'entità delle eventuali spese che le pubbliche amministrazioni potrebbero essere chiamate a sostenere. Infine, la Commissione di merito non ha accolto l'osservazione formulata dalla Commissione bilancio che sottolineava l'opportunità di formulare in termini più precisi il criterio di delega di cui all'articolo 18, comma 3, lettera e), con riferimento alla procedura di quantificazione del gettito derivante dalla corresponsione di sanzioni e la conseguente riduzione dei trasferimenti statali in favore dell'ENAC. La Commissione di merito, nella seduta del 14 giugno 2007, ha approvato anche ulteriori modifiche al testo, rispetto a quelle volte a recepire le condizioni formulate, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Queste sono prevalentemente volte a recepire le osservazioni e le condizioni formulate dalle Commissioni in sede consultiva e dal Comitato per la legislazione, o recano mere norme di coordinamento. Segnala, in particolare, la modifica apportata al comma 1, dell'articolo 15, la quale appare diretta a recepire un rilievo del Comitato per la legislazione e volta a precisare che il differimento della validità delle carte d'identità da 5 a 10 anni riguarda anche quelle in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge e non solo quelle emesse a decorrere dal 1o gennaio 2007. In proposito, chiede che il Governo chiarisca se l'ampliamento della portata della disposizione sia suscettibile di determinare effetti finanziari negativi, in particolare per gli enti locali che emettono le carte d'identità, con specifico riferimento al gettito derivante dall'esercizio di tale funzione. Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea segnala che alcune proposte presentano evidenti profili problematici di carattere finanziario. Ricorda l'emendamento 8.73, che introduce fra l'altro una differenziazione tra i dirigenti appartenenti alla seconda fascia dei quali solo alcuni diventerebbero titolari della qualifica di dirigente superiore. In proposito, segnala che la norma appare suscettibile di determinare oneri in relazione ad una possibile differenziazione economica del personale dirigente di seconda fascia. Sarebbe pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo sui possibili effetti finanziari. Ricorda l'articolo aggiuntivo 10.021, che ripristina il contenuto dell'articolo 11, soppresso dalla Commissione di merito, recependo una condizione espressa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione contenuta nel parere reso dalla Commissione Bilancio, prevedendo l'istituzione presso il CNEL di una commissione indipendente per la valutazione dell'amministrazione pubblica, e dispone che ai relativi oneri, determinati in 1 milione 200 mila euro per l'anno 2007 e in 2 milioni e 400 mila euro a decorrere dall'anno 2008, si faccia fronte per l'anno 2007 mediante utilizzo delle disponibilità di bilancio del CNEL e, a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia, senza specificare l'accantonamento utilizzato. In proposito, ricorda che ove si dovesse intendere che l'accantonamento utilizzato è quello del Ministero dell'economia, lo stesso non presenta risorse sufficienti da destinare allo scopo. Ricorda poi l'articolo aggiuntivo 10.023, che prevede l'istituzione di una commissione indipendente per la valutazione dei risultati e delle qualità dell'azione delle amministrazioni pubbliche, per il cui funzionamento sono previsti oneri, quantificati in 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2008, cui far fronte mediante i risparmi di spesa derivanti dalla soppressione dell'Alto Commissario di cui all'articolo 1, legge n. 3 del 2003, disposta dal presente articolo, nonché mediante riduzione, per 1 milione di euro, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della solidarietà sociale, per 500 mila euro dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e per 500 mila euro dell'accantonamento relativo al Ministero della salute. In proposito,


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osserva che, oltre al disallineamento temporale dovuto alla mancata copertura finanziaria per l'anno 2007 appare necessario acquisire un chiarimento sulla congruità della quantificazione degli oneri. Rileva tuttavia che gli accantonamenti del fondo speciale relativi al Ministero della Pubblica istruzione e al Ministero della salute non recano le necessarie disponibilità. Ricorda ancora l'articolo aggiuntivo 10.022, che ripristina il contenuto dell'articolo 11, soppresso dalla Commissione di merito, recependo una condizione contenuta nel parere reso dalla Commissione Bilancio, prevedendo l'istituzione presso il CNEL di una commissione indipendente per la valutazione dell'amministrazione pubblica i cui oneri di funzionamento devono essere contenuto nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007 e di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, prevedendo che ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando, tra le altre cose, l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della salute per un importo di 750.000 euro. Al riguardo, osserva che, oltre alla necessità di acquisire un chiarimento sulla congruità della quantificazione degli oneri di funzionamento della Commissione, l'accantonamento del fondo speciale relativo al Ministero della salute non reca le necessarie disponibilità in relazione all'anno 2009. Ricorda ancora l'articolo aggiuntivo 10.020, che ripristina il contenuto dell'articolo 11, soppresso dalla Commissione di merito, recependo una condizione espressa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione nel parere reso dalla Commissione Bilancio, prevedendo l'istituzione presso il CNEL di una commissione indipendente per la valutazione dell'amministrazione pubblica ai cui oneri, quantificati in 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede, tra le altre cose, a carico degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente relativi ai Ministeri della pubblica istruzione e della salute. Al riguardo, osserva che, oltre al disallineamento temporale dovuto alla mancata copertura finanziaria per l'anno 2007 e alla necessità di acquisire un chiarimento sulla congruità della quantificazione degli oneri, gli accantonamenti del fondo speciale relativi al Ministero della pubblica istruzione e al Ministero della salute non recano le necessarie disponibilità. Ricorda poi l'articolo aggiuntivo 10.030, che conferisce al Governo una delega per la redazione del Codice procedurale per i giudizi dinnanzi alla Corte dei conti, tra le altre cose prevedendo l'istituzione, presso ogni procura regionale, di una sezione di polizia erariale, senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria; l'articolo aggiuntivo 18.033, che prevede alcune misure in materia di mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, stabilendo, a tal fine, che nel caso in cui i trasferimenti dei dipendenti avvengano per distanze superiori a 100 chilometri siano riconosciuti contributi a titolo di copertura delle spese di trasloco; l'articolo aggiuntivo 18.013, che, tra le altre cose, estende a trentasei mesi, anziché ventiquattro, la durata massima della concessione dell'indennità riconosciuta ai dipendenti pubblici collocati in disponibilità, che stabilisce, inoltre, che i contratti collettivi e gli accordi debbano reperire le risorse. Chiede quindi chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti da ulteriori proposte emendative. Ricorda l'emendamento 1.71, che prevede tra le altre cose l'obbligo di notifica, entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza o dall'inizio del procedimento d'ufficio, dei termini per la conclusione del procedimento ai cittadini italiani residenti all'estero, nonché le conseguenze del ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento in termini di risarcimento del danno ingiusto; l'articolo aggiuntivo 2.030, che prevede un articolo aggiuntivo, il 2-bis, il quale


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estende le disposizioni previste dal codice dell'amministrazione digitale, contenuta nel decreto legislativo n. 82 del 2005, ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative ed alla gestione di servizi pubblici; l'emendamento 4.70, che destina una quota pari a 35 milioni di euro per l'anno 2007 del Fondo per l'inclusione sociale dei migranti ad uno stanziamento ulteriore in favore degli enti locali. In proposito, osserva che da un'interrogazione effettuata alla banca dati RGS risulta che il capitolo 3784 dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, nel quale sono allocate per l'anno 2007 le risorse del suddetto fondo, reca una disponibilità di competenza di 50 milioni di euro. Ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di far fronte alle attività previste a valere del Fondo per l'inclusione sociale anche in presenza della riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa prospettata dall'emendamento. Ricorda l'emendamento 7.6, che estende a tutte le amministrazioni pubbliche l'applicazione delle disposizioni della legge sul procedimento amministrativo; l'emendamento 7.70, che prevede l'applicazione delle disposizioni della legge sul procedimento amministrativo anche, ove compatibile, ai soggetti privati preposti all'esercizio delle attività amministrative e alla gestione dei servizi pubblici; l'emendamento 7.73, che inserisce tra i livelli essenziali di prestazione di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, anche la corrispondenza del risarcimento da parte delle pubbliche amministrazione in caso di ritardo; l'articolo aggiuntivo 8.036, che prevede che gli incarichi di Segretario generale di ministeri e gli incarichi di direzione di strutture articolate in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente possono essere conferiti da ciascuna amministrazione, a tempo indeterminato, a persone di comprovata qualificazione professionale, prevedendo altresì che il relativo trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale; l'articolo aggiuntivo 8.035, che dispone che i dirigenti dello Stato collocati in posizione di fuori ruolo presso altra amministrazione statale, ente o organismo italiano o internazionale, conservano il trattamento economico fondamentale erogato dalla amministrazione di provenienza; l'articolo aggiuntivo 8.021, che, nel prevedere che le convenzioni per l'ufficio di segretario comunale tra diversi comuni siano obbligatorie per gli enti di popolazione inferiore a 10.000 abitanti, affida all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, il compito di rimuovere gli ostacoli alla stipula di tali convenzioni; l'articolo aggiuntivo 8.022, che prevede per gli enti locali che procedono alla separazione delle attività di erogazione dei servizi per la gestione delle reti, il trasferimento ai soggetti affidatari del personale dipendente dell'ente locale impiegato nell'erogazione dei servizi; gli articoli aggiuntivi 10.029 e 10.024, che istituiscono un'autorità indipendente per la valutazione delle pubbliche amministrazioni, senza prevedere una quantificazione degli oneri né la relativa copertura ma stabilendo la contestuale soppressione dell'Alto Commissario per la prevenzione della Corruzione. Segnala che, in particolare, l'emendamento 10.029 prevede che le spese di funzionamento dell'Autorità siano poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in un'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ricorda ancora l'articolo aggiuntivo 10.025, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per disciplinare il sistema di valutazione del rendimento del personale delle pubbliche amministrazioni, nonché le misure conseguenti alla valutazione stessa, prevedendo, tra le altre cose, che la pubblicità delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione e la riqualificazione del personale collocato a disposizione; l'attribuzione agli uffici, nei quali risulta esservi personale in esubero, di una


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quota del risparmio ottenuto, da utilizzare per l'incentivazione del personale residuo o per migliorare il funzionamento degli uffici; l'organizzazione di un confronto pubblico annuale sull'attività di valutazione compiuta da ciascuna amministrazione; l'articolo aggiuntivo 10.026, che conferisce al Governo una delega in materia di responsabilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, prevedendo tra i criteri di delega la limitazione della responsabilità civile dei dirigenti pubblici, in merito alla decisione di avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti, solo all'ipotesi di dolo; l'articolo aggiuntivo 10.027 Costantini, che prevede che, per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato debba essere fissata in misura non inferiore al 30 per cento di quella complessiva; l'articolo aggiuntivo 10.031, che prevede l'obbligo per tutte le amministrazioni statali di pubblicare sul proprio sito ufficiale tutti gli atti che impegnino risorse pubbliche; l'articolo aggiuntivo 11.01, che prevede, non più in termini di mera facoltà, che delle funzioni assegnate ai giudici tavolari dal regio decreto n. 499 del 1929 siano esercitate dai conservatori dei libri fondiari preposti al relativo ufficio; l'emendamento 12.70, che prevede che il ministro della salute, di concerto con il ministro dei trasporti, stabilisca le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione e le modalità di accertamento dell'avvenuta frequenza e l'eventuale istituzione di corsi di aggiornamento finalizzati all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 12; l'emendamento 15. 71, che riduce da 15 a 12 anni l'età dei soggetti ai quali è rilasciata la carta di identità; l'emendamento 15.70, che estende anche alle carte d'identità elettroniche la modifica in base alla quale il differimento della validità delle carte d'identità da 5 a 10 anni riguarda anche quelle in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge e non solo quelle emesse a decorrere dal 1o gennaio 2007. In proposito segnala in particolare l'opportunità che il Governo chiarisca se l'ampliamento della portata della disposizione sia suscettibile di determinare effetti finanziari negativi, in particolare per gli enti locali che emettono le carte d'identità, con specifico riferimento al gettito derivante dall'esercizio di tale funzione. Ricorda ancora l'articolo aggiuntivo 16.020, che amplia le fattispecie per le quali può essere acquistata o riacquistata la cittadinanza italiana, estendendola ai figli che non siano minori ovvero che non convivano con i genitori; l'emendamento 17.72, che modifica uno dei criteri di delega di cui all'articolo 17, disponendo che la riduzione dei trasferimenti dello Stato in favore dell'ENAC, conseguente all'attribuzione al suddetto ente di entrate provenienti da sanzioni, avvenga non nella misura dell'intero ammontare degli introiti delle sanzioni stesse, ma solo del 50 per cento; l'articolo aggiuntivo 18.09, che prevede che uno dei membri degli organi di revisione economico finanziario dei consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane sia scelto non solo tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, come attualmente previsto, ma anche tra i dirigenti di alcuni Ministeri o della presidenza del Consiglio previa autorizzazione dell'amministrazione di competenza; l'articolo aggiuntivo 18.01, che prevede, tra le altre cose, che le amministrazioni pubbliche debbano adottare tecnologie e metodologie finalizzate alla realizzazione della trasparenza gestionale delle proprie attività e strutture; l'articolo aggiuntivo 18.010, che prevede che, la costituzione da parte delle amministrazioni pubbliche di nuove strutture, comunque denominate, alle quali sia assegnato lo svolgimento delle attività di servizi precedentemente svolti dalle medesime amministrazioni, debba avvenire previo trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali; l'articolo aggiuntivo 18.08, che prevede che, al fine di ridurre il ricorso alle consulenze e ai contratti di lavoro temporaneo, le pubbliche amministrazioni pongano, temporaneamente, su richiesta uno o più lavoratori a disposizione di


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altre amministrazioni, assicurando al contempo lo svolgimento delle funzioni pubbliche di competenza; l'articolo aggiuntivo 18.020, che prevede, tra le altre cose, che le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali non possano assumere o mantenere partecipazioni dirette o indirette in società che abbiano per oggetto la produzione di beni e di servizi non strumentali alle loro attività, e che entro due anni debbano cedere le suddette partecipazioni; l'articolo aggiuntivo 18.070, che prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 siano tenute a promuovere, con cadenza annuale, un confronto pubblico sull'attività di valutazione compiuta da ciascuna pubblica amministrazione; l'articolo aggiuntivo 18.021, che prevede che i magistrati e gli avvocati e procuratori dello Stato non possano ricoprire incarichi negli uffici e nelle strutture di diretta collaborazione del presidente del Consigli, di ministri, viceministri e sottosegretari almeno che non siano collocati fuori ruolo nell'ambito di precisi limiti numerici espressamente indicati dalla proposta stessa; l'articolo aggiuntivo 18.032, che prevede, al fine di un più razionale utilizzo delle risorse umane, che i dipendenti pubblici, ad eccezione dei dirigenti, in servizio in posizione di comando o fuori ruolo siano trasferiti, nei limiti dei posti vacanti, all'amministrazione ove prestano servizio alla data del 31 dicembre 2006, con contestuale riduzione della pianta organica, recando anche una clausola di invarianza finanziaria formulata, sotto il profilo formale, in maniera non conforme alla prassi vigente.

Il sottosegretario Mario LETTIERI chiede un rinvio dell'esame al fine di consentire la predisposizione degli elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate con riferimento agli emendamenti richiamati dal relatore.

Lino DUILIO, presidente, nel prendere atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, stigmatizza tuttavia il fatto che sempre più frequentemente il Governo non predisponga nei tempi previsti i necessari elementi di risposta. Al riguardo, annuncia che sottoporrà la situazione determinatasi, che crea non poche difficoltà ai lavori della Commissione, alla Presidenza della Camera. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Modifiche all'estensione dei circondari dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania.
Nuovo testo C. 845.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore IACOMINO (RC-SE), relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, nel rilevare che il provvedimento non è provvisto di relazione tecnica, osserva preliminarmente che il provvedimento in esame dispone un adeguamento dell'assetto territoriale di uffici giudiziari già operanti: come tale, pertanto, questa modifica non dovrebbe comportare la costituzione di nuove articolazioni amministrative, stante anche il principio di invarianza della spesa sancito dall'articolo 5. Sul punto andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo, in quanto in caso contrario dovrebbero essere valutate le relative conseguenze finanziarie. Chiede, inoltre, di chiarire i termini e le modalità della prevista revisione delle piante organiche (articolo 4), precisando quali innovazioni sarà necessario introdurre per recepire le modificazioni apportate dalla legge in esame. Ciò al fine di escludere possibili effetti di carattere finanziario, in conformità alla clausola di invarianza di cui all'articolo 5. Chiede infine di chiarire se, in conseguenza del predetto adeguamento territoriale, possano comunque determinarsi aggravi di carattere organizzativo e logistico - all'interno degli uffici esistenti - suscettibili di determinare effetti finanziari. Ricorda poi che la norma dispone che dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o


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maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Al riguardo, rileva che, dal punto di vista formale, la clausola di invarianza dovrebbe essere riformulata nel senso di prevedere, come da prassi consolidata, che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare, anziché non derivino, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Mario LETTIERI rileva l'insussistenza degli effetti finanziari del provvedimento, sia per quanto riguarda gli aspetti logistici sia in relazione alla revisione delle piante organiche. Concorda poi con la modifica prospettata della clausola di invarianza della spesa.

Salvatore IACOMINO (RC-SE) nel rilevare che sarebbe stato in ogni caso opportuno procedere alla predisposizione della relazione tecnica e pur esprimendo perplessità sul merito del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui dall'attuazione del provvedimento non derivano effetti finanziari né per quanto attiene agli aspetti logistici nè in relazione alla revisione delle piante organiche;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «non derivano», con le seguenti: «non devono derivare»

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 giugno 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 9.40.

Schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva 2004/50/CE in materia di interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità.
Atto n. 94.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione - Parere con condizioni).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Francesco PIRO (Ulivo), relatore, per quanto concerne i profili finanziari, segnala, con riferimento all'articolo 3, comma 3, che la norma in esame appare suscettibile di recare oneri - connessi alle spese di viaggio e di trasferta per la partecipazione obbligatoria di membri dei Ministeri ai gruppi di lavoro - dei quali appare necessaria la valutazione al fine di assicurare che gli stessi possano essere sostenuti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dei due ministeri, senza pregiudicare il rispetto della clausola di invarianza degli oneri di cui all'articolo 16. Con riferimento all'articolo 11, comma 2, rileva la necessità di acquisire chiarimenti in merito al dispositivo di riassegnazione dei proventi indicato dal comma 2: infatti, mentre l'acquisizione di entrate tariffarie è già prevista dalla normativa vigente, la relativa destinazione - introdotta dalla disposizione in esame - a specifiche finalità di spesa (fra cui la corresponsione di compensi in favore dei dipendenti del Ministero dei trasporti impegnati nelle attività in questione) potrebbe non garantire la complessiva neutralità finanziaria delle attività di verifica, in quanto la riassegnazione delle somme al


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solo Ministero dei trasporti impedisce il ristoro, a valere sulle stesse somme, degli oneri eventualmente sostenuti da altre amministrazioni coinvolte nelle diverse attività finalizzate all'interoperabilità del sistema ferroviario (fra cui, a titolo esemplificativo, il Ministero delle infrastrutture o l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie). In ordine alla compatibilità del meccanismo di riassegnazione con il vincolo quantitativo stabilito a legislazione vigente dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (che impone che l'ammontare delle entrate riassegnate non possa comunque superare, a decorrere dal 2006, per ciascun Ministero, l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nel corso del 2005 alla medesima amministrazione), segnala che durante l'esame dello schema di decreto legislativo presso il Senato, il Governo ha assicurato che le somme da riassegnare dovranno essere valutate dal Ministero competente, tenuto conto dei limiti delle riassegnazioni previste per il proprio stato di previsione, unitamente a tutte le altre riassegnazioni da disporre, per l'Amministrazione medesima, in base alla legislazione vigente. Con riferimento agli articoli 12 e 13, segnala che - a differenza dell'articolo 12 che prevede la tenuta di registri a carico dei gestori dell'infrastruttura, determinando pertanto oneri a carico dei soggetti stessi, con riflessi solo marginali a carico delle pubbliche amministrazioni - l'articolo 13 sembra poter determinare oneri a carico di un'amministrazione pubblica (l'Agenzia, la cui istituzione avverrà in sede di recepimento della citata direttiva 2004/49/CE). Appare pertanto necessario che il Governo chiarisca come intende far fronte agli oneri derivanti dalla norma in esame. Per quanto concerne l'articolo 14, ritiene necessario che il Governo fornisca, almeno in via di prima ipotesi, elementi informativi sulla dotazione organica di personale, anche non dirigente, da assegnare alla istituenda Direzione generale e, in parallelo, sulle unità di personale attualmente in esubero, rispetto alle effettive esigenze, in servizio presso gli attuali Dipartimenti. Tali elementi consentirebbero di verificare l'effettiva possibilità di svolgere in modo efficace ed efficiente le nuove funzioni, senza compromettere lo svolgimento di quelle già previste in base alla legislazione vigente. Peraltro, la relazione tecnica afferma che le funzioni attribuite alla nuova Direzione costituiscono attualmente elemento di novità: allo stato, quindi, non risulterebbe possibile individuare personale già assegnato ai compiti in esame da trasferire alla nuova struttura. Fa presente, in proposito, che l'invarianza finanziaria deve tenere conto sia dei vincoli generali posti, con riferimento alla ristrutturazione amministrativa dei ministeri, dal DL 181/2006, sia dei vincoli specifici posti dall'articolo 1, comma 404, della legge n. 296 del 2007 in materia di riorganizzazione degli uffici dirigenziali con contestuale riduzione degli stessi. Con riferimento alla diversa organizzazione prefigurata dalla norma, si rammenta che, se è pur vero che l'articolazione per Direzioni generali, in linea di massima, prefigura un'organizzazione meno onerosa di quella per Dipartimenti (per l'assenza della figura del Capo-Dipartimento), andrebbe però considerato che tale organizzazione prevede anche la possibilità di istituire la figura del Segretario generale, con compiti di coordinamento delle direzioni. Per quanto concerne, infine, le disposizioni volte a garantire la neutralità finanziaria dell'articolo nel suo complesso, si rammenta che ai fini del rispetto dell'invarianza dell'onere occorre che si realizzi una contestualità, nell'esercizio finanziario di riferimento, tra l'economia derivante dalla soppressione del posto e la spesa connessa alle nuove unità previste dal provvedimento in esame. La sola soppressione della posizione potrebbe, dunque, non risultare idonea a garantire la neutralità finanziaria qualora perdurasse il rapporto di lavoro relativo alla posizione soppressa. Sul punto appare, pertanto, necessario un chiarimento da parte del Governo. Ricorda infine che l'articolo 16, comma 1, prevede che dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate per il


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bilancio dello Stato. In proposito, chiede di acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di riformulare la clausola di invarianza in conformità alla prassi adottata in casi analoghi riferendola, data la natura delle disposizioni e le affermazioni contenute nella relazione tecnica, al più ampio aggregato della finanza pubblica; prevedendo che dall'attuazione del presente decreto non debbano derivare, anziché non derivino, nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del finanza pubblica.

Il sottosegretario Mario LETTIERI illustra il contenuto della documentazione predisposta al fine di fornire elementi di chiarimento (vedi allegato).

Francesco PIRO (Ulivo), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva 2004/50/CE in materia di interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità (atto n. 94),
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
la partecipazione di rappresentanti del Ministero dei trasporti e del Ministero delle infrastrutture ai gruppi di lavoro organizzati dall'Agenzia ferroviaria europea, di cui all'articolo 3, comma 3, non comporta oneri aggiuntivi in quanto già prevista a legislazione vigente e, quindi, già svolta nell'ambito dell'ordinaria attività ministeriale;
la riassegnazione, di cui all'articolo 11, comma 2, allo stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti dei proventi delle entrate tariffarie per il riconoscimento degli organismi notificati è già prevista a normativa vigente (decreto ministeriale 21 febbraio 2006) ed è destinata al finanziamento delle funzioni svolte per tale finalità dal Ministero dei trasporti;
la creazione e la gestione, presso l'istituenda Agenzia nazionale per la sicurezza, di un registro nazionale del materiale rotabile, come previsto all'articolo 13, rientreranno nelle attività ordinarie della medesima Agenzia, come da schema di decreto legislativo attuativo della direttiva 2004/49/CE, di cui è stata preannunciata la prossima trasmissione al Parlamento;
la costituzione, ai sensi dell'articolo 14, presso il Ministero delle infrastrutture, di una nuova direzione generale avverrà nel rispetto degli obblighi di neutralità finanziaria previsti dalla legislazione vigente nonché dei vincoli di riduzione degli uffici di livello dirigenziale disposti dalla legge finanziaria 2007, per cui all'introduzione di una nuova posizione dirigenziale generale corrisponderà la contestuale soppressione delle due posizioni, attualmente previste, di capo dipartimento;
rilevato che appare comunque opportuno prevedere una procedura per l'esame puntuale dei provvedimenti che saranno successivamente adottati in attuazione del medesimo articolo 14 allo scopo di verificarne la sostenibilità finanziaria e di valutare l'effettività di clausola di invarianza di cui all'articolo 16;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che le riassegnazione di cui all'articolo 11, comma 2, siano effettuate nel rispetto dei limiti previsti dalla legislazione vigente;
con le seguenti condizioni:
all'articolo 14, aggiungere in fine il seguente periodo: «Lo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture di cui al presente articolo nonché i successivi schemi di regolamento di organizzazione sono trasmessi al Parlamento, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenuti, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per l'espressione del parere da


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parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.»;
all'articolo 16, sostituire il comma 1, con il seguente: «Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri nè minori entrate a carico della finanza pubblica.».

La Commissione approva la proposta di parere.

Sui lavori della Commissione.

Lello DI GIOIA (RosanelPugno) segnala l'opportunità che la Commissione proceda, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul patrimonio pubblico, all'audizione delle società partecipate dallo Stato, con particolare attenzione a quelle che, stando ai giornali di questi giorni, si stanno segnalando per operazioni di una certa rilevanza, come Finmeccanica.

Lino DUILIO, presidente, ricorda che tra le finalità dell'indagine conoscitiva sul patrimonio pubblico vi è proprio quella di acquisire elementi di informazione dalle società partecipate dallo Stato; in tal senso la richiesta dell'onorevole Di Gioia risulta assolutamente coerente con il programma dell'indagine.

Salvatore IACOMINO (RC-SE) ritiene necessario, per un lavoro più proficuo della Commissione, una più sollecita risposta del Governo alle interrogazioni a risposta immediata; ricorda in particolare di attendere oramai da più di quattro mesi la risposta ad una sua interrogazione a risposta immediata.

Lino DUILIO, presidente, concorda con le valutazioni dell'onorevole Iacomino.

La seduta termina alle 10.