VI Commissione - Mercoledì 20 giugno 2007


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ALLEGATO

Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali. C. 1762 Governo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFORMULATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

ART. 4.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «nonché il loro coordinamento e monitoraggio» con le seguenti: «, il loro coordinamento e monitoraggio, nonché l'omogeneità dei valori e dei redditi tra comuni e all'interno dei comuni».
4. 34.(seconda formulazione) Fincato, Fluvi, Tolotti, Amendola, Ceccuzzi, Fiano, Fogliardi, Leddi Maiola, Musi, Nannicini, Pertoldi, Sposetti, Strizzolo, Vichi.

Sostituire la lettera f) con la seguente:
«f) mantenimento del gettito complessivo anche mediante corrispondenti riduzioni di aliquote, aumento delle detrazioni ed eventuali deduzioni dagli imponibili, di ciascuna delle imposte aventi per base imponibile i valori, i redditi immobiliari e assicurando, con particolare riferimento all'imposta comunale sugli immobili, l'invarianza su base comunale dello specifico gettito complessivo e riducendo, in questo ambito, la tassazione sulla abitazione di residenza»;

Aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
«g) previsione, successivamente alla completa realizzazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di una franchigia per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sostitutiva delle agevolazioni vigenti, per esentare, anche gradualmente, i primi 150 mq di superficie;
h) ricognizione, riordinamento e abrogazione delle norme vigenti sul sistema catastale in coerenza con la riforma del sistema estimativo dei fabbricati di cui al presente articolo».
4. 1.(seconda formulazione) Relatore.

Aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
«g) previsione, successivamente alla completa realizzazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di una franchigia per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sostitutiva delle agevolazioni vigenti, per esentare, anche gradualmente, i primi 150 mq di superficie;
h) ricognizione, riordinamento e abrogazione delle norme vigenti sul sistema catastale in coerenza con la riforma del sistema estimativo dei fabbricati di cui al presente articolo».
4. 1.(terza formulazione) Relatore.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più


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decreti legislativi di modifica, con effetti sull'anno fiscale 2008, della disciplina dell'imposta sugli immobili (ICI) e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, fino alla completa realizzazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati di cui al precedente articolo 4, di una detrazione complessiva ai fini ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, non inferiore a 290 euro;
b) previsione dell'esenzione dall'ICI per i fabbricati di proprietà pubblica che risultino non locati in quanto privi dei requisiti dell'abitabilità, a fronte della presentazione da parte degli enti gestori della dichiarazione di inizio lavori finalizzati al recupero dell'immobile e alla sua reimmissione nel mercato dell'offerta pubblica di alloggi; previsione di un termine massimo per il riconoscimento dell'esenzione commisurato alla tipologia degli interventi necessari;
c) incremento dei trasferimenti erariali a favore dei Comuni, previo accordo con gli Enti Locali, per far fronte alle minori entrate derivanti dalle detrazioni di cui alle precedenti lettere a) e b).
d) previsione, ai fini dell'IRPEF, di un meccanismo di detrazioni a favore dei conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale, in possesso di regolare contratto registrato, tenuto conto delle diverse situazioni reddituali;
e) previsione di misure destinate ai conduttori di cui alla precedente lettera d) che risultino incapienti e che non possano per ciò stesso usufruire della detrazione ai fini IRPEF.

2. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 deve essere corredato da relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. I decreti legislativi la cui attuazione determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.
4. 01.(seconda formulazione) Il Relatore.