XI Commissione - Mercoledì 20 giugno 2007


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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00825 Motta: Cumulo dell'invalidità civile e dell'invalidità del lavoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione parlamentare che mi accingo a discutere, già posta all'attenzione della medesima Commissione nella seduta del 14 dicembre 2006, evidenzia che la legge n. 68 del 1999 individua le categorie di disabili e le relative soglie di accesso (invalidi civili con invalidità superiore al 45 per cento, invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33 per cento, persone non vedenti e sordomute, invalidi di guerra e per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria), ma non prevede la possibilità di «cumulare» le diverse invalidità, presenti nello stesso soggetto, che tuttavia non raggiungono la misura minima individuata dalla norma, al fine di ottenere il diritto al beneficio.
Tale mancata previsione, introdurrebbe, quindi, a parere dell'onorevole interrogante, discriminazioni di trattamento nei confronti dei soggetti titolati ad avere il massimo sostegno nell'inserimento lavorativo.
Al riguardo si fa presente che la legge consente all'interessato di optare per il trattamento più favorevole, nel senso di far accertare tutte le patologie ai fini dell'invalidità civile, rinunciando all'invalidità lavorativa, qualora la valutazione in ambito invalidità civile fosse ritenuta, sempre dall'interessato, complessivamente più favorevole.
Relativamente alle iniziative governative richieste dall'onorevole interrogante per eliminare le presunte discriminazioni di trattamento tra soggetti titolati ad avere il massimo sostegno lavorativo, si rappresenta che qualora si volesse percorrere la strada del cumulo, suggerita nell'interrogazione, è evidente che tale possibilità necessita di un intervento del legislatore.
In proposito si è dell'avviso che ogni innovazione legislativa debba tener conto dei principi della legge n. 104 del 1992 che prevede interventi di sostegno ai fini dell'inserimento e dell'integrazione sociale (quindi anche lavorativo) per tutte le persone in situazione di disabilità. A prescindere da quali siano le cause che le hanno prodotte.
Vorrei ricordare, infine, che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato in data 30 marzo 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio scorso, è stata data attuazione a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito nella legge n. 248 del 2005, circa il trasferimento all'INPS delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo; handicap (legge n. 104 del 1992) e disabilità (legge n. 68 del 1999), prima svolte da organi ed uffici del Ministero dell'Economia e delle finanze.
In particolare, l'INPS, con effetto dal 1o aprile 2007, è subentrato nelle funzioni svolte dalle Commissioni mediche di verifica del Ministero dell'economia, anche in tema di accertamento delle condizioni di disabilità ai fini dell'inserimento lavorativo, secondo la speciale normativa di cui alla richiamata legge n. 68 del 1999.
Vorrei, infine, rassicurare l'onorevole Motta che il Governo è, sin da ora, disponibile a porre in essere ogni utile iniziativa diretta ad individuare le possibili soluzioni alla problematica rappresentata nell'interrogazione.


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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00123 Cordoni: Criteri di valutazione nelle visite mediche ai fini della pensione di guerra.

TESTO DELLA RISPOSTA


Con l'interrogazione n. 5-00123 l'onorevole Cordoni pone quesiti in ordine alla domanda presentata dal signor Giancarlo Masetti, orfano di guerra del signor Adolfo Masetti.
Per quanto concerne lo stato della pratica relativa al signor Giancarlo Masetti, quale orfano del signor Adolfo, si precisa che il fascicolo degli atti pos. n. 400204/G si trova tuttora alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio in quanto li ricorso presentato dall'interessato, discusso nell'udienza del 22 dicembre 2005, è stato respinto, ma la sentenza non è stata ancora depositata dal magistrato.
Al riguardo, occorre premettere che il giudizio medico legale relativo all'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro ha rilievo nella pensionistica di guerra in rapporto ad alcune fattispecie (trattamenti diretti e di reversibilità) giuridicamente assai ben delineate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modifiche ed integrazioni, nei titoli V e VI riguardanti, rispettivamente, i «diritti della vedova, del vedovo e degli orfani e i diritti dei genitori».
Prescindendo dai requisiti economici, in ambito di pensione di guerra indiretta (di cui alla Tab. G) il giudizio di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro è previsto, tra l'altro, per il caso in esame, per i figli maggiorenni che siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro (articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978). L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro va tenuta ben distinta dal concetto di impossibilità a svolgere in modo assoluto qualsiasi attività lavorativa di cui alla normativa regolante l'inabilità pensionabile INPS (articolo 2 della legge n. 222 del 1984); quest'ultima, infatti, va correttamente intesa come incapacità assoluta e permanente di impiegare il potenziale bioenergetico derivante dalla validità individuale in una qualunque applicazione lavorativa. Il concetto di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro differisce, quindi, da quello di inabilità assoluta o di incapacità lavorativa «ultragenerica».
Ciò che appare indispensabile perché si realizzi l'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro è la concreta e protratta incapacità dell'interessato di dedicarsi ad un qualsiasi lavoro che costituisca stabile fonte di reddito e risulti capace di assicurare in maniera continuativa mezzi bastevoli per l'appagamento dei «normali bisogni della vita». Pertanto, per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità in favore degli orfani maggiorenni, il requisito dell'inabilità a proficuo lavoro non si identifica con l'assoluta e permanente inabilità: detto requisito, poi, deve essere valutato complessivamente, sulla base degli elementi oggettivi e soggettivi riscontrati, con riferimento, oltre che alle risultanze degli accertamenti medico-legali, anche alle concrete possibilità di lavoro dell'interessato, tenuto conto, tra l'altro, del sesso, dell'età, dell'attitudine professionale e


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della condizione sociale del medesimo (Corte dei conti, Sez. III, 11 giugno 1982, n. 50296).
Nella legislazione pensionistica di guerra, il criterio adottato in ordine alla determinazione del grado di inabilità a proficuo lavoro non è quello, in altri termini, della valutazione soggettiva delle invalidità, bensì quello della valutazione oggettiva, con riferimento quindi, ad un tipo ideale di lavoratore medio (Corte dei conti, sez. IV, 30 novembre 1987, n. 66479).
Pertanto, valutazioni mediche difformi appaiono, comunque, congrue con le specifiche normative in materia.


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ALLEGATO 3

Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (testo unificato C. 1558 Fabbri, C. 1766 Campa e C. 1770 Delbono).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dall'articolo 21 aggiungere le seguenti parole: , secondo comma,.
1. 1.Compagnon, D'Agrò.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 1), 2), 3) aggiungere le seguenti: e 4).
1. 6.Il relatore.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: 2 maggio 1984, n. 111, aggiungere le seguenti: alle vittime del terrorismo e delle stragi di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.
1.2.Compagnon, D'Agrò.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'assegno mensile di cui al comma 1 spettante ai grandi invalidi di guerra e per servizio, ascritti alle lettere A e A-bis n. 1, della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è equiparato, nella misura e nella disciplina, al corrispondente assegno di integrazione all'indennità di assistenza ed accompagnamento concesso in sostituzione del secondo e terzo accompagnamento militare, come previsto dall'articolo 21, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni.
1. 3.Compagnon, D'Agrò.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per gli anni 2006 e 2007 la misura dell'assegno di cui al comma 1 è fissata in 950 euro mensili esenti da imposte, per dodici mensilità, e per l'anno 2008 e a seguire, in euro 1.200,00 mensili, esenti da imposte, in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio indicati al comma 2 dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valore militare, e in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E. I soggetti che alla data del 1o gennaio 2006 beneficiavano dell'assegno previsto dalla legge 7 febbraio 2006, n. 44, percepiscono per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e la data di entrata in vigore della presente legge, l'importo nella misura fissata nel presente comma detratte le somme percepite per lo stesso periodo ai sensi della citata legge 7 febbraio 2006, n. 44.


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Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, alinea, sostituire le parole: 26.000.000 con le seguenti: 32.000.000.
1. 4.Pelino, Fabbri, Lo Presti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: al valore militare, aggiungere le seguenti: . La misura dell'assegno è fissata.
1. 7.Il relatore.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per gli altri aventi diritto all'assegno di cui al comma 1, per gli ascritti alla lettera A-bis n. 2, la misura dell'assegno è stabilita in euro 900 mensili, per gli ascritti alle lettere B n. 1, C, D, ed E n. 1, della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,n. 915, e successive modificazioni, nonché per i pensionati di guerra e per causa di servizio affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E, che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare, la misura dell'assegno è stabilita in 600 euro mensili.
1. 5.Compagnon, D'Agrò.

ART. 2.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1991, n. 261 si applicano a tutti gli aventi diritto all'assegno sostitutivo, purché la domanda sia presentata, anche dagli eredi legittimi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla notifica del decreto di concessione della pensione o di variazione.
2. 1.Compagnon, D'Agrò.

ART. 4.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.
4. 1.Il relatore.


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ALLEGATO 4

Schema di relazione all'Assemblea sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici.

RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),
esaminato lo schema di relazione della VIII Commissione sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici;
rilevato che la VIII Commissione ha svolto, nella seduta del 12 giugno, successiva alla trasmissione dello schema di relazione alle Commissioni per la deliberazione dei rilievi, l'audizione informale delle organizzazioni sindacali in merito allo stesso schema di relazione;
considerato che dalla documentazione depositata nel corso dell'audizione dalle organizzazioni sindacali si rileva come, al fine di dare concretezza alla strategia dello sviluppo sostenibile e della tutela dell'ambiente, sia necessario procedere al riconoscimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti quali soggetti legittimati alla tutela dell'impatto ambientale sui luoghi di lavoro, analogamente a quanto già previsto per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
considerato altresì che - secondo quanto sostenuto dalle organizzazioni sindacali - alcuni risultati nel senso del riconoscimento del diritto alla tutela ambientale sono stati già raggiunti dalla contrattazione collettiva, in particolare da quella relativa ai lavoratori delle raffinerie e della chimica, con la previsione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente (RLSA) che esplica funzioni di vigilanza anche a salvaguardia della comunità locale sul piano ambientale, controllando che sia rispettato l'impegno del datore di lavoro al miglioramento continuo degli impatti ambientali;
delibera di esprimere il seguente rilievo:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di evidenziare nello schema di relazione la necessità di riconoscere i lavoratori e i loro rappresentanti quali soggetti legittimati alla tutela ambientale sui luoghi di lavoro, estendendo la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente (RLSA), attualmente presente nel settore chimico, alla generalità dei settori produttivi, o comunque sostenendo la contrattazione collettiva nella predisposizione di analoghi strumenti di tutela ambientale sui luoghi di lavoro.