VI Commissione - Resoconto di giovedì 21 giugno 2007


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SEDE REFERENTE

Giovedì 21 giugno 2007. - Presidenza del vicepresidente Francesco TOLOTTI, indi del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 13.45.

Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali.
C. 1762 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 giugno 2007.

Francesco TOLOTTI, presidente, avverte che la Commissione passerà all'esame dei subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 4.01 del relatore, come riformulato nel corso della seduta di ieri.
Informa quindi che sono stati presentati taluni ulteriori subemendamenti all'articolo aggiuntivo 4.01 del relatore (vedi allegato 1). Avverte inoltre che i subemendamenti riferiti alla precedente versione dell'articolo aggiuntivo 4.01 devono intendersi riferiti alla seconda formulazione dell'articolo aggiuntivo, ad eccezione del subemendamento 0.4.01.6 Fincato, limitatamente alla parte relativa alla lettera a), e del subemendamento 0.4.01.7 Fincato, i quali non risultano più riferibili alla nuova versione dell'articolo aggiuntivo.

Donatella MUNGO (RC-SE), relatore, esprime parere contrario sui subemendamenti Maroni 0.4.01.33, 0.4.01.32 e 0.4.01.31, nonché sui subemendamenti Fugatti 0.4.01.4, 0.4.01.5 e 0.4.01.8. Invita al


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ritiro del subemendamento Fincato 0.4.01.6.
Per quanto riguarda il subemendamento Borghesi 0.4.01.9 rileva come la formulazione proposta sia certamente interessante, ma debba essere approfondita, al fine di verificare se essa sia effettivamente percorribile. Invita pertanto il presentatore del subemendamento a ritirarlo, ai fini di una sua riformulazione in Assemblea.
Invita quindi al ritiro del subemendamento Del Mese 0.4.01.10, esprimendo invece parere contrario sul subemendamento Fugatti 0.4.01.11. Invita quindi al ritiro dei subemendamenti Andrea Ricci 0.4.01.12 e Fundarò 0.4.01.13, invitando i presentatori a trasformarli in ordini del giorno. Esprime quindi parere contrario sul subemendamento Gioacchino Alfano 0.4.01.34, invitando invece al ritiro dei subemendamenti Fincato 0.4.01.14, Acerbo 0.4.01.15 e Borghesi 0.4.01.16.
Esprime parere contrario sul subemendamento Gioacchino Alfano 0.4.01.35, invitando al ritiro dei subemendamenti Fundarò 0.4.01.17 e Fincato 0.4.01.36.
Eprime parere favorevole sul subemendamento Fincato 0.4.01.18, invitando invece al ritiro dei subemendamenti Fincato 0.4.01.37, 0.4.01.19, Perugia 0.4.01.20, che suggerisce di trasformare in ordine del giorno, Del Mese 0.4.01.21, Vacca 0.4.01.22 e Fundarò 0.4.01.23.
Chiede chiarimenti al presentatore in merito al subemendamento Gioacchino Alfano 0.4.01.38, invitando altresì al ritiro del subemendamento Borghesi 0.4.01.24.
Esprime parere contrario sul subemendamento Antonio Pepe 0.4.01.25, invitando invece al ritiro dei subemendamenti Fundarò 0.4.01.26, Vacca 0.4.01.27 e Fugatti 0.4.01.28.
Esprime parere contrario sui subemendamenti Fugatti 0.4.01.29 e Maroni 0.4.01.39, invitando altresì al ritiro del subemendamento Maroni 0.4.01.40.
Esprime quindi parere favorevole sul subemendamento Perugia 0.4.01.30.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 4.01 del relatore (seconda formulazione), esprimendo parere conforme a quello del relatore su tutti i subemendamenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Maroni 0.4.01.33, 0.4.01.32 e 0.4.01.31, nonché i subemendamenti Fugatti 0.4.01.4, 0.4.01.5 e 0.4.01.8.

Laura FINCATO (Ulivo) accogliendo l'invito del relatore, ritira il proprio subemendamento 0.4.01.6.

Antonio BORGHESI (IdV) ritira il proprio subemendamento 0.4.01.9.

Paolo DEL MESE, presidente, accogliendo l'invito del relatore, ritira i propri subemendamenti 0.4.01.10 e 0.4.01.21.

La Commissione respinge il subemendamento Fugatti 0.4.01.11.

Paolo DEL MESE, presidente, constata l'assenza dei presentatori dei subemendamenti Andrea Ricci 0.4.01.12 e Fundarò 0.4.01.13: si intende vi abbiano rinunciato.

Gioacchino ALFANO (FI), intervenendo sul proprio subemendamento 0.4.01.34, chiarisce che esso è volto a sopprimere la lettera b) del comma 1 dell'articolo aggiuntivo 4.01 del relatore, che prevede un'esenzione dall'ICI per i fabbricati di proprietà pubblica che risultino non locati in quanto privi dei requisiti dell'abitabilità. Ritiene infatti che non sia opportuno estendere le agevolazioni ICI ad immobili di proprietà pubblica che gli enti pubblici proprietari dimostrano spesso di non saper adeguatamente gestire.

Donatella MUNGO (RC-SE), relatore, precisa che i fabbricati pubblici che godrebbero dell'esenzione dall'ICI sono soltanto quelli che sono oggetto di lavori ristrutturazione, ai fini della loro reimissione sul mercato degli alloggi. Ritiene pertanto che la norma proposta persegua finalità pienamente meritevoli, contribuendo ad ampliare l'offerta di immobili di edilizia residenziale pubblica.


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Gianfranco CONTE (FI) considera fondata la questione sollevata dal deputato Gioacchino Alfano, in quanto la dichiarazione di inizio lavori, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo aggiuntivo 4.01, è presentata spesso al solo scopo di ottenere l'esenzione dall'ICI, e come essa non assicuri l'effettivo completamento dei lavori di ristrutturazione.

Antonio PEPE (AN) suggerisce l'opportunità di migliorare la formulazione della lettera b) dell'articolo aggiuntivo 4.01, rilevando come il richiamo al concetto di abitabilità, in essa contenuto, costituisca una dizione alquanto generica, anche in quanto l'ordinamento non preveda più il certificato di abitabilità, ma l'obbligo di certificare l'agibilità degli immobili.
Ritiene pertanto quanto meno opportuno sostituire il termine «requisiti dell'abitabilità», con quello «requisiti di agibilità».

Antonio BORGHESI (IdV) fa presente che l'esenzione dall'ICI prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo aggiuntivo 4.01, non contribuirà a modificare le decisioni relative agli investimenti immobiliari da parte degli enti pubblici. Sareb be perciò più opportuno, a suo giudizio, riformulare la citata lettera b) nel senso indicato dal suo subemendamento 0.4.01.16, volto a consentire il rifinanziamento del programma per il sostegno alla dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati, per un importo equivalente alle entrate statali derivanti dall'imposta comunale sugli immobili relativa ai fabbricati di proprietà pubblica non locati, in quanto privi dei requisiti di abitabilità.

La Commissione respinge il subemendamento Gioacchino Alfano 0.4.01.34.

Laura FINCATO (Ulivo) ritira il proprio subemendamento 0.4.01.14.

Paolo DEL MESE, presidente, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Acerbo 0.4.01.15: s'intende vi abbiano rinunciato.

Antonio BORGHESI (IdV) ritira il proprio subemendamento 0.4.01.16.

La Commissione respinge il subemendamento Gioacchino Alfano 0.4.01.35.

Paolo DEL MESE, presidente, constata l'assenza dei presentatori del subemendamento Fundarò 0.4.01.17: s'intende vi abbiano rinunciato.

Laura FINCATO (Ulivo) ritira i propri subemendamenti 0.4.01.36, 0.4.01.37 e 0.4.01.19.

La Commissione approva il subemendamento Fincato 0.4.01.18.

Paolo DEL MESE, presidente, constata l'assenza dei presentatori del subemendamento Perugia 0.4.01.20: s'intende vi abbiano rinunciato.

Elias VACCA (Com.It) illustra il proprio subemendamento 0.4.01.22, volto a prevedere, ai fini IRPEF, un meccanismo di detrazioni in favore dei conduttori di immobili adibiti ad abitazione, anche temporanea, per motivi di studio e di lavoro. Ritiene infatti che includendo fra i beneficiari della detrazione anche tale categoria di conduttori - che comprende ad esempio insegnanti precari o studenti fuori sede - si fornirebbe un utile strumento di sostegno per questi soggetti e si incentiverebbe, al tempo stesso, attraverso l'introduzione di un meccanismo di conflitto di interessi a fini tributari, l'emersione di contratti di locazione attualmente non sottoposti a registrazione, che quindi sfuggono al prelievo fiscale.
Riconosce peraltro che il proprio subemendamenti 0.4.01.22 risulti formulato in termini forse troppo generici; pertanto, anche in considerazione dell'invito in tal senso del relatore, lo ritira, riservandosi di riformularlo ai fini della discussione in Assemblea.

Gianfranco CONTE (FI) fa presente che la legge finanziaria per il 2007 già preveda specifiche detrazioni dall'IRPEF a favore


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degli studenti fuori sede, che tuttavia saranno applicabili solo a partire dal 2009. Considera in ogni caso condivisibile lo spirito che ispira il subemendamento 0.4.01.22.

Paolo DEL MESE, presidente, constata l'assenza dei presentatori del subemendamento Fundarò 0.4.01.23: s'intende vi abbiano rinunciato.

Gioacchino ALFANO (FI) illustra il proprio subemendamento 0.4.01.38, volto a sostituire l'espressione «contratto registrato», contenuta nella lettera d) del comma 1 dell'articolo aggiuntivo 4.01, con quella «titolo idoneo». Il riferimento a un regolare contratto registrato, come requisito per ottenere la detrazione dall'ICI, rappresenta infatti, a suo giudizio, un adempimento formale, se non addirittura inutile, posto che il contratto deve essere sempre registrato per legge, salvo che che l'obiettivo della norma non sia quello di indicare una data certa.

Elias VACCA (Com.It) ritiene che il riferimento alla regolare registrazione del contratto di affitto sia finalizzato a garantire la regolarità fiscale, e non risponda all'esigenza di stabilire una data certa del contratto stesso. Pertanto, pur comprendendo in parte le perplessità espresse dal deputato Gioacchino Alfano, ritiene che non si possa sostituire il requisito del contratto registrato con quello di un mero titolo idoneo, poiché quest'ultimo è applicabile anche a situazioni, quali l'occupazione o il comodato, non destinate ad essere agevolate con la detrazione prevista dall'articolo aggiuntivo 4.01. Suggerisce di migliorare ulteriormente la formulazione della norma, rilevando come il riferimento alla registrazione del contratto rischi di escludere dal beneficio fiscale previsto paradossalmente proprio i soggetti economicamente più svantaggiati, i quali siano ad esempio sottoposti ad un procedimento di sfratto e paghino un'indennità di occupazione.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI ritiene che il Governo possa chiarire adeguatamente la portata del requisito relativo al contratto registrato, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo aggiuntivo 4.01, in sede di esercizio della delega, anche sulla base di un eventuale ordine del giorno in tal senso, che potrebbe essere presentato nel corso della discussione in Assemblea sul provvedimento.

Giampaolo FOGLIARDI (Ulivo) considera fondate le considerazioni espresse nel corso del dibattito, rilevando come siano molto frequenti i casi di locatari che pagano regolarmente il canone ma che non sono in possesso di un contratto registrato.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI ribadisce l'invito a ritirare il subemendamento, eventualmente trasformandolo in un ordine del giorno.

Gioacchino ALFANO (FI) ritira il proprio subemendamento 0.4.01.38.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede al relatore di riconsiderare l'invito al ritiro formulato relativamente al proprio subemendamento 0.4.01.24, valutando la possibilità di conservare l'ultima parte di tale subemendamento, in cui si prevede, come requisito per la detrazione ai fini dell'IRPEF, la condizione che il contratto abbia data certa, sia denunciato ed il conduttore dichiari di essere in possesso di documentazione attestante il pagamento.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI ritiene che la questione prospettata dal subemendamento riguardi fattispecie molto specifiche, che è opportuno lasciare alla valutazione degli organi giurisdizionali. Ritiene peraltro che la questione possa essere ulteriormente valutata nel corso della discussione in Assemblea, eventualmente attraverso una riformulazione della proposta emendativa.

Antonio BORGHESI (IdV) ritira il proprio subemendamento 0.4.01.24.


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Antonio PEPE (AN) illustra il proprio subemendamento 0.4.01.25, il quale intende estendere le agevolazioni previste dall'articolo aggiuntivo 4.01 anche ai proprietari degli immobili, rilevando a questo proposito come tale proposta rispecchi il contenuto di un ordine del giorno in materia recentemente approvato dalla Camera.

La Commissione respinge il subemendamento Antonio Pepe 0.4.01.25.

Paolo DEL MESE, presidente, constata l'assenza dei presentatori del subemendamento Fundarò 0.4.01.26: s'intende vi abbiano rinunciato.

Elias VACCA (Com.It) ritira il proprio subemendamento 0.4.01.27.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Fugatti 0.4.01.28 e 0.4.01.29, nonché i subemendamenti Maroni 0.4.01.39 e 0.4.01.40.

Elias VACCA (Com.It) sottoscrive il subemendamento Perugia 0.4.01.30.

La Commissione approva il subemendamento Perugia 0.4.01.30.

Donatella MUNGO (RC-SE), relatore, avverte di aver ulteriormente riformulato il proprio articolo aggiuntivo 4.01 (vedi allegato 2), apportando una correzione di carattere formale all'alinea del comma 1, nonché sostituendo, alla lettera b) del medesimo comma, il riferimento ai requisiti dell'abitabilità con quello dei requisiti dell'agibilità.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 4.01 del relatore, come ulteriormente riformulato.

Gian Luca GALLETTI (UDC), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 4.01 del relatore, preannuncia su di esso il proprio voto favorevole, rilevando come la prevista detrazione di 290 euro, ai fini dell'ICI, in favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale costituisca, ritiene infatti che tale misura costituisca un primo passo in direzione di una più significativa riduzione dell'ICI. Non condivide peraltro l'ispirazione complessiva del testo, ribadendo inoltre le sue perplessità circa le modalità applicative dell'agevolazione ICI.

Antonio PEPE (AN) dichiara il proprio voto favorevole sull'articolo aggiuntivo 4.01 del relatore, apprezzando lo sforzo compiuto dalla maggioranza per giungere all'elaborazione di un testo che prevede una riduzione dell'ICI, anche che se, a suo giudizio, in misura ancora troppo limitata.
Preannuncia peraltro fin d'ora il proprio voto contrario sul provvedimento nel suo complesso, ribadendo le critiche già espresse all'impostazione del disegno di legge.

Laura FINCATO (Ulivo), nel preannunciare il proprio voto favorevole sull'articolo aggiuntivo 4.01, si dichiara assolutamente soddisfatta degli esiti del dibattito sul provvedimento, che ha condotto all'elaborazione di un testo che valuta positivamente.

Gioacchino ALFANO (FI) preannuncia il proprio voto favorevole sull'articolo aggiuntivo 4.01 del relatore.

Antonio BORGHESI (IdV), nel preannunciare il proprio voto favorevole sull'articolo aggiuntivo 4.01 del relatore, auspica che il testo possa essere opportunamente migliorato nel corso della discussione in Assemblea, considerato che, a suo avviso, sarebbe meglio intervenire con un credito di imposta, anziché con una detrazione dell'ICI.

Gianfranco CONTE (FI) preannuncia il proprio voto contrario sull'articolo aggiuntivo 4.01, facendo presente che il programma elettorale dell'opposizione conteneva l'abolizione dell'ICI e che pertanto la previsione di una detrazione quale quella indicata dall'articolo aggiuntivo 4.01 costituisca


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una misura del tutto insufficiente. Esprime inoltre notevoli perplessità circa la copertura finanziaria indicata nell'articolo, che appare del tutto inadeguata.

Elias VACCA (Com.It), nel dichiarare il proprio voto favorevole sull'articolo aggiuntivo 4.01, riconosce che l'ICI è un'imposta particolarmente odiosa, poiché riferita ad un bene patrimoniale, quale l'abitazione, che riveste una funzione sociale essenziale. Rileva comunque come il proprio gruppo politico valuti positivamente i contenuti dell'articolo aggiuntivo, evidenziando come tale disposizione, nel concedere alcuni benefici ai proprietari delle case di prima abitazione, preveda significative agevolazioni anche a favore degli affittuari.

Paolo DEL MESE, presidente, intende innanzitutto ringraziare i componenti dei gruppi di opposizione per l'atteggiamento leale e costruttivo dimostrato nel corso dell'esame del provvedimento. Invita peraltro il Governo a tenere fede all'impegno, assunto nel corso della discussione in Commissione, a raccogliere alcune proposte di miglioramento del testo, attraverso un proficuo confronto che consenta di realizzare il più ampio consenso sull'intervento legislativo.

Donatella MUNGO (RC-SE), relatore, ringrazia il Presidente per la sensibilità con cui ha saputo condurre i lavori della Commissione in occasione dell'esame del provvedimento in titolo, esprimendo inoltre apprezzamento per l'atteggiamento costruttivo tenuto dagli esponenti dell'opposizione.
Ringrazia inoltre il rappresentante del Governo per la disponibilità dimostrata, manifestando quindi particolare soddisfazione per i contenuti dell'articolo aggiuntivo 4.01, in cui ritiene siano confluiti molti elementi positivi, frutto di un lavoro costruttivo che, in alcuni casi, ha incontrato anche il consenso di componenti dell'opposizione.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI ribadisce gli impegni presi nel corso della discussione emendamenti, ribadendo la propria disponibilità ad approfondire il contenuto degli emendamenti Della Vedova 4.39 e Galletti 4.53, che invita a riformulare in vista della discussione in Assemblea.
Pur riconoscendo che esistono ancora nel testo in esame alcune criticità tecniche non risolte, confida che queste possano essere migliorate nel corso della discussione in Assemblea, richiamando a tale proposito i temi relativi ad una migliore formulazione tecnica della lettera f) dell'articolo 4, nonché le questioni riferite ai contenuti dell'articolo aggiuntivo 4.01. Sotto questo ultimo profilo invita il deputato Borghesi a riformulare le proprie proposte emendative in materia, considerando meritevoli di attenzione le questioni da lui sollevate nel corso della seduta odierna.
Rileva, peraltro, come, trattandosi di un disegno di legge di delega, non sia stato opportuno introdurre nel testo norme di dettaglio, ritenendo che tali aspetti debbano più opportunamente essere affrontati nell'ambito dei decreti delegati che saranno emanati.
Conferma quindi la propria disponibilità a valutare positivamente i contributi provenienti dall'opposizione, pur sottolineando la volontà del Governo di realizzare gli obiettivi politici fondamentali sottesi all'intervento legislativo, tra i quali richiama, fra l'altro, la riforma gli estimi catastali.
Evidenzia quindi come l'odierna approvazione dell'articolo aggiuntivo 4.01 costituisca un passaggio politico fondamentale, in quanto segna l'avvio di un'azione volta a ridurre concretamente il prelievo ICI sulle case di abitazione, rimarcando come tale decisione della maggioranza e del Governo smentisca completamente le affermazioni polemiche di quanti continuano a sostenere che l'Esecutivo intenda, con il provvedimento in esame, inasprire la tassazione sugli immobili.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 4.01 del relatore (terza formulazione),


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come risultante dai subemendamenti approvati.

Donatella MUNGO (RC-SE), relatore, informa di aver ritirato il proprio emendamento 5.2, precedentemente accantonato, riservandosi di riformularlo ai fini della discussione in Assemblea.

Paolo DEL MESE, presidente, avverte che il testo del provvedimento, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, ai fini dell'espressione del prescritto parere.
Ricorda altresì che, come precedentemente convenuto, la votazione sulla proposta di conferire al relatore il mandato a riferire in Assemblea sul provvedimento avrà luogo nella seduta di giovedì 28 giugno prossimo.
Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

Disposizioni in favore dell'arte contemporanea.
C. 1393 Carra.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento

Enzo CARRA (Ulivo), relatore, illustra la propria proposta di legge, la quale si fonda sulla considerazione del ruolo ormai fondamentale dell'arte contemporanea, non solo nel campo della cultura, ma anche dello sviluppo economico di un Paese ad economia avanzata.
Rileva infatti come i Paesi più sviluppati abbiano oramai preso atto del valore strategico della creatività artistica contemporanea anche come fonte di «ricerca pura», a cui possono attingere tutte le varie attività «creative», dall'architettura al design, dalla moda all'artigianato, dalla grafica alla pubblicità. A tale proposito ricordare l'ormai celeberrimo libro di Richard Florida: L'ascesa della nuova classe creativa, o le recenti dichiarazioni di Gordon Brown, secondo cui, entro i prossimi cinque anni, oltre metà dell'economia inglese sarà basata sulle attività «creative».
La proposta di legge si è inoltre ispirata alla constatazione che l'attuale regime fiscale relativo al commercio di opere d'arte contemporanea penalizza grandemente l'Italia come potenziale mercato rispetto alle più importanti piazze estere.
Intendendo uscire da una logica di intervento a favore solo dell'uno o dell'altro dei vari soggetti coinvolti nel settore dell'arte contemporanea (artisti, collezionisti, musei, galleristi, mercanti), l'obiettivo della proposta di legge è quello di costituire una «legge di filiera», ovvero una legge che cerchi di incentivare - con modalità differenziate - ciascuno dei vari operatori che rendono possibile la creazione artistica contemporanea, la sua diffusione e valorizzazione.
Infine, la proposta intende consentire la fuoriuscita del mondo dell'arte contemporanea da quella sorta di limbo fiscale in cui avvengono la maggior parte delle transazioni, che sottrae al fisco italiano cifre molto rilevanti.
In quest'ottica, si è innanzitutto voluto favorire l'attività economica dei giovani artisti ed indurli fin dall'inizio ad operare in totale trasparenza fiscale, proponendo, all'articolo 4, notevoli vantaggi, consistenti nell'introduzione di un regime IVA forfetaria - che dovrà essere valutato sotto il profilo della compatibilità con la normativa comunitaria - e nella determinazione della base imponibile una cifra molto ridotta rispetto a quello reale.
Per favorire l'acquisto di opere d'arte contemporanea da parte di società e imprese, sia in vista di un loro uso «strategico» nell'ambito dell'azienda (formazione, comunicazione, decorazione), sia anche in vista di un loro successivo conferimento a favore di istituzioni culturali, si prevede espressamente, all'articolo 3, la possibilità di un ammortamento decennale delle spese sostenute per l'acquisto delle medesime, in misura pari all'ottanta per


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cento del prezzo d'acquisto ed entro il limite del due per cento del giro di affari per ciascun esercizio.
Inoltre, al fine di favorire il cosiddetto «acquisto per la successiva donazione» da parte di privati, si è voluto incentivare fiscalmente, sempre all'articolo 3, l'acquisto di opere d'arte contemporanee che, entro i successivi dodici mesi, siano donate ad un museo, una galleria nazionale d'arte, ovvero ad istituzioni pubbliche, associazioni riconosciute, fondazioni operanti del settore della promozione dei beni artistici e culturali.
Prendendo atto del notevole svantaggio per il mercato dell'arte contemporanea derivante dell'applicazione generalizzata dell'aliquota IVA del 20 per cento a tutte le cessioni realizzate da soggetti IVA, si propone di applicare a tutte le opere d'arte contemporanea l'aliquota IVA del 10 per cento, indipendentemente dal soggetto IVA cedente.
Infine, sempre nell'ottica di favorire l'acquisizione delle opere di arte contemporanea, nonché - creando un opportuno contrasto di interessi - di favorire l'emersione a livello fiscale di tali acquisti, si propone di introdurre una norma che prevede la possibilità di ottenere una detrazione del 19 per cento degli oneri sostenuti per l'acquisto di opere o oggetti d'arte, fino all'importo di 8.000 euro ed entro il limite del 10 per cento del reddito imponibile.

Paolo DEL MESE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.35.

RISOLUZIONI

Giovedì 21 giugno 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 14.35.

7-00191 Gianfranco Conte: Regime IVA delle cessioni di aeromobili destinati a servizi di trasporto internazionale.
(Seguito discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 14 giugno 2007.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI rileva, in merito alla risoluzione in discussione, come l'articolo 148, lettera f), della direttiva 112/2006/CE del 28 novembre 2006, disciplini il trattamento IVA delle cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni degli aeromobili definiti all'articolo 148, lettera e), che si riferisce testualmente agli «aeromobili utilizzati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento». In merito alla fattispecie così configurata, è prevista, come riferisce il Dipartimento per le politiche fiscali, l'esenzione da imposta con detrazione di quella pagata a monte, trattamento altresì definito in ambito interno come «regime di non imponibilità».
La norma comunitaria prevede, pertanto, la non imponibilità delle operazioni elencate, con una limitazione soggettiva, laddove viene specificato testualmente che oggetto delle operazioni stesse sono gli aeromobili utilizzati da compagnie aeree dedite essenzialmente al trasporto internazionale. Tale interpretazione risulta confermata dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 16 settembre 2004, causa C-382/02, Cimbair Air, che afferma la non imponibilità anche delle cessioni di beni destinati al rifornimento dei voli interni di aeromobili, purché detti aeromobili siano utilizzati da «compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento». Dal dettato normativo comunitario, così come interpretato dal giudice comunitario, risulterebbe, secondo il Dipartimento, prevalente per il riconoscimento dell'imponibilità l'elemento soggettivo dell'utilizzatore dell'aeromobile, anziché l'elemento oggettivo dell'attività cui l'aeromobile è destinato.


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La stessa Cimbair Air conferma che le esenzioni IVA («esenzioni» intese in senso ampio, comprensive anche delle ipotesi di «non imponibilità», come nello specifico caso trattato dalla sentenza in parola) costituiscono nozioni autonome di diritto comunitario, le quali vanno interpretate restrittivamente.
Per quanto concerne la normativa in materia presente in altri Stati membri dell'Unione europea, il Dipartimento per le politiche fiscali ha fatto presente che l'articolo 262, II, n. 4, del Code Gènèral des Impots prevede in Francia la non imponibilità per, tra l'altro, le cessioni e le locazioni di aeromobili «utilizzati da compagnie di navigazione aerea i cui servizi a destinazione o in provenienza dall'estero o da territori e dipartimenti d'oltremare, ..., rappresentano almeno l'80 per cento dei servizi che effettuano».
Inoltre, l'articolo 20, paragrafo 4, n. 1, della Ley 37/1992 del 28 dicembre 1992, prevede, in Spagna, la non imponibilità, tra l'altro, delle cessioni e locazioni di aeromobili «utilizzati esclusivamente dalle compagnie dedicate essenzialmente alla navigazione aerea internazionale nell'esercizio di attività commerciali di trasporto a titolo oneroso di merci o persone»; si intendono «compagnie dedicate essenzialmente alla navigazione aerea internazionale quelle per le quali l'attività internazionale corrisponde a più del 50 per cento dell'attività complessiva».
Infine, il Value Added Tax Act del 1994 prevede in Inghilterra l'applicazione della cosiddetta «aliquota zero», tra l'altro, alle cessioni e noleggio di aeromobili qualificati, cioè qualunque tipo di aeromobile di peso non inferiore a 8.000 chilogrammi, che non sia stato progettato o adattato ad uso ricreativo o di divertimento.
Il recepimento da parte della Francia e della Spagna appare in linea con la direttiva comunitaria e la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, mentre il recepimento inglese suscita perplessità, in quanto, se confrontato alla direttiva comunitaria, sembra introdurre una presunzione non prevista di utilizzo internazionale per gli aeromobili con peso superiore agli 8.000 chilogrammi.
Rileva quindi come l'Amministrazione finanziaria italiana, in linea con l'articolo 148, lettera f), della direttiva 112/2006/CE, abbia già in passato chiarito che l'applicabilità dell'agevolazione è possibile nel rapporto di locazione finanziaria dell'aeromobile che si instaura tra la società di leasing e la compagnia di navigazione aerea che pratica essenzialmente il trasporto internazionale, in quanto si tratta di una operazione oggettivamente non imponibile (Risoluzione n. 590063 del 13 marzo 1989), mentre la società di leasing può evitare il pagamento dell'imposta solo in presenza di un plafond in precedenza precostituito ed in presenza di tutte le condizioni legislativamente previste (Risoluzione n. 465189 del 18 marzo 1992 e n. 450131 del 24 giugno 1992).
Evidenzia quindi come la modifica normativa proposta dalla risoluzione, concernente l'estensione della non imponibilità IVA agli acquisti effettuati dalle società di leasing, appaia di difficile realizzazione, in quanto non risulterebbe compatibile con le disposizioni comunitarie vigenti in materia.

Gianfranco CONTE (FI) si riserva di approfondire le considerazioni svolte dal Sottosegretario, chiedendo pertanto di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

Paolo DEL MESE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI

Alla VIII Commissione: Schema di relazione all'Assemblea sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici.