II Commissione - Resoconto di marted́ 26 giugno 2007

TESTO AGGIORNATO AL 27 GIUGNO 2007


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 giugno 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 13.15.

Delega legislativa per il riordino della normativa sulla tassazione di redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto e per la redazione di testi unici delle retribuzioni sui tributi erariali.
C. 1762 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo), relatore, illustra il contenuto del provvedimento in esame, soffermandosi in particolare sugli aspetti di competenza della Commissione giustizia
L'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla durata di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi concernenti, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000), la razionalizzazione ed il riordino del trattamento tributario: dei redditi da capitale e, quindi, dei redditi che, in linea generale, derivano da un impiego non dinamico del capitale (quali, ad esempio,


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gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti; gli interessi e gli altri proventi derivanti da azioni e obbligazioni); dei redditi diversi di natura finanziaria (che si manifestano sotto forma di plusvalenze e costituiscono i cosiddetti capital gains); delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del testo unico in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998).
Ricorda quindi che la gestione individuale di patrimoni e la gestione collettiva del risparmio costituiscono due diverse modalità di prestazione di servizi per l'investimento di capitali. In particolare, la gestione individuale di patrimoni è un contratto tipico sottoscritto con un'impresa d'investimento o una banca. Esso rientra nel novero dei servizi d'investimento, disciplinati dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Tale attività può essere svolta, oltre che dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle imprese d'investimento comunitarie e da quelle extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, dalle società di gestione del risparmio (SGR), nonché dalle società di gestione armonizzate aventi sede in altro Stato comunitario.
L'attività di gestione collettiva del risparmio è, invece, quella svolta dagli organismi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del testo unico in materia di intermediazione finanziaria: i fondi comuni d'investimento e le società d'investimento a capitale variabile (Sicav).
L'articolo 1, comma 1, lettere da a) ad h) detta quindi i principi e criteri direttivi della delega.
L'articolo 2 delega il Governo ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina della riscossione volontaria e coattiva.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala i principi e criteri direttivi di cui al comma 1, lettere b) e f).
La lettera b) prevede l'estensione delle agevolazioni fiscali previste per le azioni esecutive e cautelari, e per le attività ad esse prodromiche, eseguite dagli agenti della riscossione, ai soggetti terzi da questi incaricati. L'estensione dovrà essere limitata agli adempimenti finalizzati allo svolgimento dell'incarico conferito. Fra le predette agevolazioni fiscali si ricordano: la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche, la gratuità della trascrizione dell'eventuale assegnazione di immobili in favore dello Stato, nonché la gratuità delle visure ipotecarie e catastali rilasciate dall'Agenzia del territorio sui beni immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei loro coobbligati.
La lettera f) limita la chiamata in giudizio degli agenti della riscossione ai soli casi in cui siano eccepiti vizi dell'attività ad essi effettivamente riferibili.
Come si legge nella relazione illustrativa del Governo, questa limitazione ha lo scopo di evitare che l'agente della riscossione possa essere considerato legittimato passivamente in controversie che, pur traendo origine dalla notifica di una cartella di pagamento, abbiano ad oggetto il rapporto tra contribuente e ente creditore che ha dato luogo all'iscrizione a ruolo.
La limitazione della chiamata in giudizio degli agenti della riscossione ai soli casi in cui il giudizio verta sui vizi degli atti da questi compiuti è già di fatto operante, anche se non dichiarata espressamente da una norma legislativa. La Corte di Cassazione ha, infatti, affermato il principio secondo il quale il giudice deve dichiarare inammissibile il ricorso, per difetto di legittimazione passiva, qualora venga chiamato in giudizio l'agente della riscossione, anziché l'ufficio finanziario, per motivi attinenti alla debenza del tributo.
Rientrano negli ambiti di competenza della Commissione giustizia varie disposizioni dell'articolo 2-bis, relativo alla gestione delle attività di giustizia.
Il comma 1 prevede che, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministero della giustizia stipuli con una società interamente


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posseduta da Riscossione S.p.A. una o più convenzioni, in base alle quali la società stipulante potrà svolgere le attività di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma.
La lettera a) stabilisce che la società stipulante svolga attività di gestione del credito, previamente quantificato dall'ufficio incaricato competente, con riferimento alle spese ed alle pene pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) risultanti da provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1o gennaio 2008. A tal fine potrà provvedere all'acquisizione dei dati anagrafici e patrimoniali del debitore, alla notificazione dell'invito al pagamento nel termine di sessanta giorni dalla data dell'avvenuta notificazione (ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n, 212 del 2002) e all'iscrizione a ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo.
La lettera b), inoltre, prevede che la società stipulante, assicurando un'adeguata redditività, gestisca: le somme di denaro, i titoli e i beni mobili, anche registrati, sequestrati ai sensi dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), fino alla confisca e se nominata amministratore giudiziario, provvedendo altresì alla eventuale vendita dei medesimi beni, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria; le somme giacenti presso la Cassa delle ammende, fino all'impiego.
Il comma 2, stabilisce che la società stipulante può assumere finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati, nonché stipulare contratti, accordi e convenzioni con società a partecipazione mista pubblica e privata, ovvero con società private. Le convenzioni di cui al comma 1 individuano le linee guida delle predette operazioni finanziarie, secondo modalità tali da garantire comunque la restituzione del capitale e degli interessi.
Il comma 3 stabilisce che il Ministero della giustizia, con apposite convenzioni, può incaricare la società stipulante di svolgere altre attività strumentali, ivi compresa la gestione di eventuali operazioni di cartolarizzazione del credito di cui alla lettera a) dello stesso comma 1.
Il comma 5 dispone che lo statuto della società stipulante riservi al Ministero della giustizia un'adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di controllo.
L'articolo 3 delega il Governo ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia di accertamento dei tributi erariali.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala il comma 1, lettera a), che individua fra i principi e criteri direttivi, l'unificazione dei termini per l'accertamento. La medesima norma chiarisce che è possibile prevedere termini differenziati di accertamento unicamente nelle ipotesi di violazioni che comportano obbligo di denunzia per uno dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
In tale contesto, ricorda che tra i delitti in materia di dichiarazioni vengono previste: la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, la dichiarazione infedele e l'omessa dichiarazione. Tra i delitti in materia di documenti e di pagamento di imposte vengono contemplati l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, il concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, l'occultamento o distruzione di documenti contabili, l'omesso versamento di ritenute certificate,


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l'omesso versamento di IVA e l'indebita compensazione; la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.
Sottolinea quindi che l'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 già prevede che, in caso di violazione che comporta l'obbligo di denunzia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000, i termini per l'accertamento sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione.
L'articolo 4 delega il Governo ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema del catasto.
L'articolo 4-bis, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame uno o più decreti legislativi di modifica, con effetti a decorrere dall'anno 2008, della disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
Fra i principi e criteri direttivi segnala la previsione, ai fini dell'IRPEF, di un meccanismo di detrazioni a favore dei conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale, in possesso di regolare contratto registrato, tenuto conto delle diverse situazioni reddituali (comma 1, lettera e)).
Il comma 1-bis contiene la delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, un decreto legislativo di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.
Fra i principi e criteri direttivi segnala: l'inserimento delle ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 del codice di procedura civile tra gli atti soggetti a registrazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e la previsione dell'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle entrate dei contratti, delle scritture e delle quietanze per i quali risultasse omessa la registrazione (comma 1-bis, lettere a) e b)).
L'articolo 5 delega il Governo ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, uno o più decreti legislativi recanti testi unici di riordino e revisione delle disposizioni legislative vigenti, sostanziali, processuali e procedimentali, in materia di tributi statali.
Fra i principi e criteri direttivi si segnala, in particolare, l'uniformità della disciplina degli elementi essenziali dell'obbligazione fiscale e delle norme generali in materia di dichiarazioni, di accertamento, di riscossione e di applicazione delle sanzioni (comma 1, lettera a)).
L'articolo 6, infine, disciplina le modalità di attuazione delle deleghe contenute negli articoli precedenti.
Si riserva quindi di formulare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Decreto-legge 61/07 - Emergenza rifiuti in Campania.
C. 2826 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniele FARINA (RC-SE), relatore, illustra il contenuto del provvedimento, soffermandosi sugli aspetti di competenza della Commissione giustizia.
Rileva come il decreto-legge n. 61 del 2007, nel testo trasmesso dal Senato, rechi interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti in Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti. Esso si compone di dieci articoli.


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L'articolo 1, nel testo trasmesso dal Senato, individua i siti da destinare a discarica per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi, provenienti dalle attività di selezione, trattamento e raccolta di rifiuti solidi urbani, fino alla cessazione dello stato di emergenza.
La competenza della Commissione Giustizia è toccata, in particolare, dall'articolo 2, sostanzialmente modificato dal Senato, che modifica l'articolo 3, comma 2, del precedente decreto-legge n. 263, in materia di affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti. Esso in particolare demanda al Commissario delegato il compito di individuare - anche mediante affidamenti diretti in deroga alla normativa vigente - le soluzioni ottimali per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle balle di rifiuti prodotte dal 15 dicembre 2005. A tal fine, si prevede l'eventuale ricorso allo strumento della requisizione ai fini dell'utilizzazione di impianti, cave dimesse e discariche, anche se sottoposti a provvedimento di sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria e, in tale ultimo caso, la sospensione dell'efficacia di tale provvedimento dall'adozione del provvedimento di requisizione fino alla cessazione dello stato di emergenza. La disposizione prevede inoltre in tali casi l'assunzione della gestione da parte del Commissario delegato fino alla cessazione dello stato di emergenza e l'adozione delle necessarie misure di protezione in relazione alla tutela della salute, dell'ambiente e all'eliminazione delle situazioni di pericolo
L'articolo 3 vieta, in assenza di interventi di riqualificazione o di opere di bonifica, la localizzazione di ulteriori siti di smaltimento finale di rifiuti nel territorio dell'area «Flegrea», nonché nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse nazionale.
L'articolo 4 prevede l'obbligo per i comuni campani di avvalersi in via esclusiva per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei consorzi di bacino (costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 10 del 1993), che utilizzano i lavoratori assegnati in base all'ordinanza n. 2948 del 1999, facendo salvi, tuttavia, i contratti già stipulati e quelli in corso di esecuzione anche con eventuali proroghe già concordate tra le parti.
L'articolo 5 attribuisce ai prefetti della regione Campania, per quanto di loro competenza e anche ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il compito di assumere ogni necessaria determinazione per assicurare piena effettività agli interventi e alle iniziative previsti dal decreto e attuati dal Commissario delegato.
L'articolo 6 prevede la nomina a sub-commissari dei Presidenti delle Province campane, con il compito di concorrere alla programmazione e all'attuazione delle iniziative necessarie ad assicurare la piena realizzazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale.
L'articolo 7, modificato dal Senato, si riferisce alla determinazione della TARSU e della TIA (tariffa igiene ambientale).
L'articolo 8 contiene la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 9 prevede l'adozione, da parte del Commissario delegato, del Piano per la realizzazione di un ciclo integrato dei rifiuti per la regione Campania.
L'articolo 10, infine, dispone l'immediata entrata in vigore del decreto.
Ribadisce quindi come la competenza della Commissione Giustizia si concentri sull'articolo 2, rilevando come sia di particolare interesse la disposizione secondo cui il Commissario può utilizzare, anche tramite requisizione, gli impianti, le cave dimesse o abbandonate, le discariche che presentano volumetrie disponibili, anche se sottoposti a provvedimento di sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria. In tale ultimo caso, il testo novellato richiedeva la previa revoca del provvedimento di sequestro. Il nuovo testo, invece, dispone direttamente la sospensione dell'efficacia di tale provvedimento dall'adozione del provvedimento di requisizione fino alla cessazione dello stato di emergenza. Tale disposizione suscita forti perplessità in


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quanto consente di requisire siti assoggettati a provvedimenti della magistratura per indagini penali in corso. Tutto ciò determina il rischio di gravi ingerenze da parte di una autorità amministrativa nell'attività dell'autorità giudiziaria, specialmente in relazione al profilo della conservazione degli elementi della prova. Al termine della cessazione dello stato di emergenza e, quindi, della requisizione, il bene potrebbe non più rispondere alle esigenze probatorie che potevano aver giustificato il sequestro. Sarebbe pertanto opportuno prevedere nuovamente la revoca del sequestro da parte dell'autorità giudiziaria come condizione per la requisizione. In tal caso sarà l'autorità giudiziaria a valutare, tenendo conto delle istanze delle parti processuali, la presenza di motivi che ostino alla requisizione del bene.
Ritiene pertanto che si potrebbe apporre al parere una condizione volta almeno a reintrodurre nel testo la revoca del sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.
Sottolinea, inoltre, come altro punto che suscita perplessità sia l'attribuzione al Commissario del potere di requisire beni senza precisare la disciplina da applicare. Si ricorda che la requisizione costituisce esercizio di un potere di natura straordinaria, che trova il suo riferimento normativo nell'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (cosiddetta legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo) e nell'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773) che attribuiscono al Prefetto il potere di disporre della proprietà privata nel caso di urgenza e grave necessità pubblica. Finalità dell'istituto è quella di consentire l'utilizzazione temporanea del bene senza acquisizione definitiva, sicché allo spirare del termine di efficacia il proprietario dell'area requisita ha diritto alla sua restituzione. A tale proposito occorre considerare che, qualora sia applicabile la citata normativa, il proprietario del bene sequestrato dall'autorità giudiziaria avrebbe diritto ad un indennizzo. Ciò anche quando si tratta di beni sequestrati alla criminalità organizzata. Si potrebbe prevedere una osservazione volta a sollevare la questione, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere una disciplina speciale della requisizione ovvero delle deroghe alla disciplina generale.
Esprime quindi una valutazione favorevole sul provvedimento, riservandosi di formulare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

Rosa SUPPA (Ulivo) ritiene che le osservazioni del relatore siano condivisibili sotto il profilo tecnico-giuridico. Tuttavia, sottolinea come la situazione della gestione dei rifiuti in Campania sia assolutamente drammatica e come, di conseguenza, appaia necessario attribuire al Commissario delegato i più ampi poteri nel disporre la requisizione, che è strumento, appunto, di natura straordinaria. Pertanto, solo apparentemente lo strumento della requisizione entra in conflitto con gli eventuali provvedimenti di sequestro disposti dall'Autorità giudiziaria.
Ricorda, inoltre, che il provvedimento in esame è stato approvato dal Senato, all'esito di un percorso lungo, laborioso ed estremamente meditato. Auspica, pertanto, che tale provvedimento sia approvato dalla Camera senza ulteriori modifiche.

Manlio CONTENTO (AN) ritiene che gli aspetti del provvedimento evidenziati dal relatore suscitino perplessità anche sotto il profilo della legittimità costituzionale. Anzitutto, si dichiara contrario a provvedimenti di requisizione completamente extra ordinem, ritenendo necessario che per tale strumento sia prevista una procedura, se del caso speciale, con almeno la previsione dell'obbligo di motivazione. Inoltre, sottolinea la delicatezza del rapporto, eventualmente conflittuale, tra provvedimenti di requisizione del Commissario delegato e provvedimenti di sequestro dell'Autorità giudiziaria, e la difficoltà di trovare un equilibrato compromesso normativo. In tale contesto, ritiene che si debba tenere in considerazione anche la possibilità che, subordinando il provvedimento di requisizione al previo dissequestro del bene, le


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istanze di sequestro siano presentate per uno scopo strumentale. Suggerisce, quindi, di attribuire all'Autorità giudiziaria un termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, per valutare la sussistenza dei presupposti per il dissequestro delle aree e dei beni interessati.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo) ricorda che la Commissione giustizia è chiamata ad esprimere un parere che sottolinei gli aspetti problematici sotto il profilo tecnico-giuridico, anche a prescindere dal fatto che il provvedimento sia condivisibile nel merito e volto a fare fronte ad una grave situazione di emergenza.
Dichiara di condividere in parte le osservazioni dell'onorevole Contento, sottolineando, peraltro, come il testo approvato dal Senato contenga aspetti che possono rivelarsi problematici nell'applicazione della norma stessa. Si pone a questa Commissione una questione estremamente delicata: se un provvedimento amministrativo possa essere emesso prescindendo completamente dall'esistenza di un precedente provvedimento dell'autorità giudiziaria che incida sul medesimo oggetto, senza una definizione che identifichi le possibilità di intervento.
Ritiene quindi che sarebbe stato possibile sperimentare soluzioni diverse, che consentissero di conciliare e contemperare i poteri e le prerogative delle autorità coinvolte. Suggerisce, in particolare, la soluzione dell'affidamento in gestione, da parte del giudice al Commissario delegato, delle aree interessate e sottoposte a sequestro. In subordine, ritiene praticabile anche la soluzione del previo dissequestro e della successiva assegnazione in gestione dei predetti beni.
Conclusivamente, auspica che il Parlamento possa trovare una soluzione normativa adeguata e, soprattutto, solida in quanto priva di qualunque dubbio sotto il profilo della legittimità. E comunque, vista la gravità della situazione, si potrebbe tornare in un secondo momento su questi aspetti, per evitare l'evenienza di conflitti e ricorsi giurisdizionali che impedirebbero il raggiungimento del risultato voluto.

Pino PISICCHIO, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione dei rappresentanti della Rete dei centri antiviolenza e delle Case delle donne, dei Centri antiviolenza di Bologna e Palermo nonché dell'Associazione dei giuristi democratici, in relazione all'esame dei progetti di legge C. 950 ed abbinati, in materia di violenza sessuale ed introduzione nell'ordinamento del delitto di molestia insistente.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 26 giugno 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO.

La seduta comincia alle 15.20.

Modifiche all'estensione dei circondari dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania.
C. 845 Satta.
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 maggio 2007.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che le Commissioni I, V e XI hanno espresso il parere favorevole sulla proposta di legge in esame. In particolare le Commissioni V e XI hanno apposto al parere espresso delle condizioni volte rispettivamente a meglio precisare che dall'attuazione del provvedimento non debbano derivare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato e che il provvedimento deve indicare espressamente i criteri sulla base dei quali dovranno essere stabilite le piante organiche del decreto ministeriale, anche a garanzia


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delle posizioni dei lavoratori coinvolti.
Il relatore, al fine di accogliere la condizione apposta al parere della Commissione Bilancio ha presentato l'emendamento 5.1 diretto a sostituire al comma 1, dell'articolo 5, le parole «non derivano» con le parole «non devono derivare». A tale proposito, pur comprendendo la preoccupazione di garantire la copertura finanziaria del provvedimento sottesa al parere, fa comunque presente che la circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi suggerisce di evitare l'uso del verbo servile, come ad esempio il verbo dovere, in quanto l'imperatività della norma è comunque già garantita dall'utilizzo dell'indicativo presente.
Per quanto attiene invece alla condizione espressa dalla Commissione Lavoro, questa potrà essere recepita anche successivamente alla conclusione dell'esame in sede referente da parte dell'Assemblea o della Commissione stessa, qualora si verifichino i presupposti per la prosecuzione dell'esame in sede legislativa.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 5.1 (vedi allegato). Delibera quindi di conferire il mandato al relatore, onorevole Satta, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo della proposta di legge C. 845, come risultante dagli emendamenti approvati. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Pino PISICCHIO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni del gruppi.

La seduta termina alle 15.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO RISTRETTO

Applicazione della pena si richeista in relazione a reati per i quali è previsto l'indulto.
C. 1792 Balducci, C. 1877 Costa, e C. 2147 Palomba.

COMITATO RISTRETTO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle intercettazioni telefoniche, informatiche, telematiche o ambientali.
C. 706 Osvaldo Napoli, C. 1240 Cirino Pomicino, e C. 1277 Buemi.

SEDE REFERENTE

Delega al Governo per la revisione della normativa in materia di filiazione.
C. 2514 Governo.

Reati contro l'ambiente.
C. 25 Realacci, C. 49 Paolo Russo, C. 283 Pezzella, C. 1731 Balducci, C. 2461 Mazzoni, C. 2569 Franzoso e C. 2692 Governo.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI