Commissione parlamentare per le questioni regionali - Marted́ 26 giugno 2007


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ALLEGATO 1

Delega per il riordino della normativa sulla tassazione di redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto e per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali. Nuovo testo C. 1762 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1762, in corso di esame presso la VI Commissione Finanze della Camera, recante la delega per il riordino della normativa sulla tassazione di redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto e per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali;
considerato che la previsione di cui all'articolo 1 del provvedimento delega il Governo ad emanare, nel rispetto dei principi della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione ed il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare;
rilevato che l'articolo 2 delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina della riscossione volontaria e coattiva, prevedendo, tra i principi e criteri direttivi, il rafforzamento dei poteri degli agenti della riscossione; l'estensione delle agevolazioni fiscali previste per le azioni esecutive e cautelari ai soggetti terzi incaricati dagli agenti della riscossione; l'attribuzione a Equitalia SpA di funzioni attualmente esercitate dall'Agenzia delle entrate;
considerato che l'articolo 3 delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia di accertamento, stabilendo, tra i principi e criteri direttivi, l'unificazione dei termini, la coerenza con i principi dello Statuto del contribuente, la revisione dei criteri di accertamento presuntivi, la revisione del principio di unicità dell'atto di accertamento, il potenziamento del sistema informativo, il riordino della cooperazione con gli enti territoriali; e che l'articolo 5 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti testi unici di riordino e revisione delle disposizioni legislative vigenti in materia di tributi statali;
rilevato che gli articoli 2-bis e 4-bis recano disposizioni, rispettivamente, in materia di gestione delle attività di giustizia e di delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di modifica, con effetti a decorrere dall'anno 2008, della disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
sottolineato che, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1, lettera c), si prevede la compensazione a favore dei comuni, anche mediante incremento della compartecipazione ai tributi erariali, previo accordo con gli enti locali, per far fronte alle minori entrate derivanti dalle detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili;


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evidenziato che, nell'esercizio della delega in materia di accertamento tributario, l'articolo 3, comma 1, lettera g), statuisce che il Governo proceda al riordino ed alla razionalizzazione delle attività di cooperazione con gli enti territoriali; che, nell'esercizio della delega in materia di catasto, l'articolo 4, comma 1, lettera d), prescrive che il Governo proceda alla definizione del ruolo dei comuni nel rispetto dei principi sottesi alle funzioni decentrate; e che, nell'esercizio della delega in materia di riordino delle disposizioni tributarie statali, l'articolo 5, comma 1, lettera i), dispone che si provveda al coordinamento con le previsioni degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano;
considerato che il provvedimento interviene su profili riguardanti il sistema tributario statale, settore afferente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato cui si riferisce l'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione;
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PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di assistenza sanitaria e medico-legale del personale militare.
Nuovo Testo C. 2689 Stramaccioni.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2689, in corso di esame presso la IV Commissione Difesa della Camera, recante «Disposizioni in materia di assistenza sanitaria e medico-legale del personale militare»;
rilevato che il testo in esame intende assicurare al personale militare volontario in ferma volontaria un'adeguata assistenza sanitaria e medico-legale nel mutato contesto organizzativo ed operativo delle Forze armate;
considerato che viene previsto che il Servizio sanitario nazionale assicuri al personale militare di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo unico l'erogazione delle prestazioni sanitarie di propria competenza in modo efficace e tempestivo, nel rispetto dei livelli stabiliti ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ferme restando le prerogative del Servizio sanitario militare, di cui all'articolo 6, comma 1, lettere v) e z) della medesima legge;
rilevato che la definizione degli indirizzi per la disciplina dei rapporti tra le due strutture e per la determinazione delle modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie viene demandata, al comma 4, ad un decreto del Ministro della Difesa, da adottarsi di concerto con quello della Salute e sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni;
considerato che il provvedimento, dettando disposizioni tese a perseguire un più efficiente sistema di erogazione delle prestazioni sanitarie al personale militare, rientra nell'ambito della «tutela della salute» di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, materia oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni; e che peraltro in materia di «Forze armate» sussiste una competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera d), della Costituzione;
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PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 3

Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti.
C. 2826 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 61/2007, approvato dal Senato, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti, e su cui la Commissione ha già espresso un parere alla 13a Commissione del Senato in data 31 maggio 2007;
considerato che il testo contiene disposizioni in materia di gestione e smaltimento di rifiuti, settore che rientra nell'ambito della materia ambientale, assegnata dall'articolo 117, comma 1, lettera s), della Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato;
considerato che il novero dei poteri di deroga consentiti per motivi di protezione civile deve essere inserito in un sistema di collaborazione e ripartizione delle competenze tra Stato ed enti locali, riconoscendo al primo le funzioni di promozione e coordinamento degli interventi ed ai secondi la gestione degli interventi sul territorio;
valutata l'impostazione del testo in esame, che contempla interventi degli enti locali e della regione nella direzione di una decisione il più possibile partecipata e condivisa sulle misure volte a contrastare l'emergenza, con un maggiore coinvolgimento nel ciclo di gestione e smaltimento rifiuti della regione e dei presidenti delle province;
considerate le disposizioni di cui all'articolo 2 che, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, stabiliscono che il Commissario delegato, qualora le discariche situate in Campania siano allocate in prossimità di centri abitati ricadenti in altre regioni, adotti ogni provvedimento sentiti i presidenti delle regioni confinanti;
evidenziato quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, che stabilisce, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, che il Commissario delegato proponga alla regione di sciogliere od accorpare i consorzi di bacino, qualora questi non abbiano assunto iniziative utili all'incremento dei livelli di raccolta differenziata;
rilevato l'articolo 6, che prevede, per consentire un graduale rientro nelle competenze ordinarie, la nomina dei Presidenti delle province quali sub-commissari per l'emergenza rifiuti, al fine di attuare le iniziative necessarie ad assicurare la realizzazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale;
considerato che potrebbe apparire non conforme al rispetto delle competenze della regione la previsione di cui all'articolo 9, pur modificata nel corso dell'esame del testo al Senato, che sembra trovare giustificazione solo nel quadro di una effettiva


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conclusione dello stato di emergenza entro il termine del 31 dicembre 2007 fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007;
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PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a)
occorre evidenziare, anche in considerazione della durata ultradecennale dello stato di emergenza, che si pone un'esigenza di carattere generale che i perduranti interventi commissariali in deroga alla normativa vigente non incidano sull'assetto organizzativo e sulle competenze regionali e degli enti locali costituzionalmente definite;
b) occorre altresì evidenziare l'esigenza che lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania debba effettivamente concludersi entro il previsto termine del 31 dicembre 2007, al fine di assicurare l'esercizio dei propri compiti agli enti ordinariamente competenti, non essendo ulteriormente accettabile la perdurante assenza di ruolo delle autonomie locali.