I Commissione - Resoconto di mercoledì 27 giugno 2007


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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 27 giugno 2007. - Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI.

La seduta comincia alle 10.10.

Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale.
Emendamenti C. 2480-A/R.

(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

Jole SANTELLI, presidente, sostituendo il relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4 e l'articolo aggiuntivo del Governo 20.0306 (ulteriore nuova formulazione) non presentano profili problematici per quanto attiene al riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta comincia alle 10.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 27 giugno 2007. - Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI.

La seduta comincia alle 10.50.

Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale.
Emendamenti C. 2480-A/R.

(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

Francesco ADENTI (Pop-Udeur), relatore, rileva che l'articolo aggiuntivo del Governo 20.0305 (nuova formulazione) non presenta profili problematici per quanto attiene al riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.55.

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DELLE SENTENZE ASSEGNATE

Mercoledì 27 giugno 2007. - Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA.

La seduta comincia alle 14.10.

Enrico LA LOGGIA, presidente, avverte che il Comitato per l'esame delle sentenze assegnate alla I Commissione è stato oggi convocato al fine di procedere alla ripartizione,


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tra i relatori, delle sentenze della Corte costituzionale, della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Corte europea dei diritti dell'uomo assegnate alla I Commissione stessa.
Ricorda in proposito che alla I Commissione sono assegnate, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento tutte le sentenze della Corte costituzionale, mentre le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee sono assegnate alla Commissione, ai sensi dell'articolo 127-bis del regolamento, solo qualora incidano su profili di competenza della Commissione medesima. Analogamente si procede per l'assegnazione alla I Commissione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. Ai fini della predisposizione dei documenti e delle relazioni, avverte che sarà attribuito, secondo quanto convenuto nella seduta del 30 novembre 2006, ai deputati Belisario, Benedetti Valentini, Boato, Cota, D'Alia, Gozi e Franco Russo, l'incarico di esaminare un gruppo di sentenze ciascuno, che sarà loro tempestivamente trasmesso, con l'obiettivo di consentire, ove possibile, una verifica contestuale degli orientamenti giurisprudenziali delle diverse Corti su un medesimo argomento. Una volta terminata l'analisi delle sentenze, il Comitato procederà, pertanto, all'esame e all'approvazione periodica di relazioni, che saranno distribuite a tutti i componenti la Commissione. In proposito, ricorda che ciascun componente la Commissione potrà richiedere, entro la seconda seduta successiva alla distribuzione, che le relazioni siano sottoposte alla deliberazione della Commissione plenaria.
Con specifico riferimento alle sentenze della Corte costituzionale assegnate alla Commissione in via primaria, in quanto incidenti su materie per le quali la Commissione è competente nel merito, oltre che per i profili generali, fa presente che l'articolo 108, comma 3, del regolamento, prevede che la Commissione possa esprimere in un documento finale il proprio avviso sulla necessità di iniziative legislative, indicandone i criteri informativi. La predisposizione di tali documenti può essere ritenuta rientrante nell'attività di competenza del Comitato, ferma restando la necessità di una deliberazione della Commissione, che potrà essere considerata implicitamente adottata, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, qualora non sia formulata, nei tempi ivi previsti, la richiesta di sottoposizione alla deliberazione della Commissione. Analogamente si potrà procedere per le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e per quelle della Corte europea dei diritti dell'uomo che, come si è detto, sono assegnate alla I Commissione solamente in quanto incidenti su profili riconducibili alla sua competenza di merito. Viceversa è da escludere che il Comitato, come del resto la I Commissione in composizione plenaria, possa procedere alla approvazione di tali documenti con riferimento alle sentenze della Corte costituzionale assegnate per i profili di competenza anche ad altra Commissione. In tale ipotesi, infatti, il regolamento attribuisce alla Commissione competente per il merito il compito di esaminare le sentenze e di elaborare il documento finale, con l'intervento di uno o più relatori designati dalla I Commissione. Al riguardo sottolinea l'importanza dell'attività del Parlamento volta a dare un seguito concreto alla giurisprudenza costituzionale ai fini dell'esercizio della funzione legislativa.
Avverte infine che il Comitato si riunirà, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva, per procedere ad un primo confronto sui risultati conseguiti dai relatori nella prospettiva della predisposizione di eventuali ulteriori iniziative.

Marco BOATO (Verdi) ringrazia il presidente per l'attività svolta e chiede chiarimenti sulle modalità di lavoro da parte del Comitato.

Enrico LA LOGGIA, presidente, chiarisce che, dopo che saranno state distribuite tra i relatori le diverse sentenze, il Comitato, dopo la pausa estiva dei lavori parlamentari,


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tornerà a riunirsi per raccogliere le riflessioni dei relatori.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 giugno 2007. - Presidenza del vicepresidente Karl ZELLER, indi del vicepresidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Karl ZELLER, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Testo unificato C. 553 cost. Scotto, C. 1524 cost. Bianchi, C. 2335 cost. Boato, C. 2382 cost. Bianco, C. 2479 cost. Zaccaria, C. 2572 cost. Franco Russo, C. 2574 cost. Lenzi, C. 2576 cost. Franco Russo, C. 2578 cost. D'Alia, C. 2586 cost. Boato e C. 2715 cost. Boato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 26 giugno 2007.

Marco BOATO (Verdi), dopo avere ringraziato i relatori per il lavoro svolto, li invita a valutare innanzitutto l'opportunità di predisporre fin d'ora le opportune disposizioni transitorie e finali, che si rendono inevitabilmente necessarie per gestire una riforma costituzionale di ampio respiro come quella in esame. Per quanto concerne il contenuto del testo base, ritiene condivisibile la proposta di modifica dell'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza, che giudica soddisfacente. Si tratta di una riforma che è stata più volte caldeggiata nel corso delle ultime legislature, con l'intento sia di limitare l'eccessivo ricorso degli Esecutivi allo strumento del decreto-legge, sia di regolare il profilo delle modifiche apportabili al decreto-legge dalla legge di conversione. Rileva che anche da parte della Corte costituzionale si è registrata una rilevante attenzione sul tema: al riguardo, ricorda la sentenza con cui la Corte, nel 1996, ha stabilito il principio del divieto di reiterazione dei decreti legge, che ebbe un impatto significativo soprattutto alla luce della frequenza con la quale i Governi, di ogni estrazione politica, hanno fatto ricorso alla reiterazione. Per quanto concerne poi la disciplina ordinaria in materia di decretazione d'urgenza, osserva che la legge n. 400 del 1988, pur recando una normativa stringente, non è tuttavia riuscita a produrre risultati concreti sotto il profilo del rigoroso utilizzo dello strumento del decreto-legge. Si sofferma poi sull'articolo 3 del testo base, dichiarando al riguardo la propria perplessità sulla mancata previsione del numero di deputati da eleggere nella circoscrizione estero, rispetto al quale punto evidentemente si rinvia alla legge ordinaria. Ritiene peraltro preferibile che questo punto delicato sia stabilito direttamente nella Costituzione, com'è attualmente. Dichiara poi di condividere l'abbassamento dell'età per l'elettorato attivo e passivo, anche in considerazione del fatto che da alcune parti si propone di abbassare l'età per le elezioni amministrative a sedici anni, come in altri Paesi. Conclude dichiarandosi disponibile a discutere in ordine alla eventualità di introdurre nel testo lo strumento della sfiducia costruttiva, che del resto è proposto anche in alcune delle proposte di legge in titolo.

Franco RUSSO (RC-SE), premesso che si soffermerà sui soli punti del testo base che ritiene problematici, rileva innanzitutto


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che la principale carenza del testo si trova, ad avviso del suo gruppo, nelle soluzioni individuate per superare il bicameralismo perfetto. Cita al riguardo il pensiero del professor Roberto Bin, il quale, prendendo posizione contro le ipotesi di riforma del Senato in senso federale, ha suggerito di prevedere piuttosto un rafforzamento del sistema delle Conferenze, vale a dire della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza unificata. Fa presente che la posizione del professor Bin, che tuttavia dichiara di non condividere integralmente, ha il pregio di chiarire che la riforma del Senato ha senso, nell'ottica delle finalità perseguite dalla riforma in esame, se va nel senso di attribuire a tale Camera il ruolo di «Camera di compensazione», ossia di luogo di composizione delle diverse istanze territoriali che articolano la Repubblica; diversamente essendo ingovernabile il sistema della legislazione complessa. Al riguardo, ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale, e in particolare la sentenza n. 303 del 2003, ha evidenziato che il limite principale della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione sta soprattutto nella mancanza di una clausola di salvaguardia che permetta al legislatore statale di intervenire all'occorrenza anche nelle materie di competenza regionale, e ciò in quanto il criterio del riparto per materia è inadeguato alle dinamiche degli odierni sistemi politici, che si caratterizzano per essere strutturati su più livelli di governo, anche sovranazionali, il che rende necessario un luogo di confronto dei diversi livelli. Rileva quindi che di fatto tale luogo di compensazione è oggi rappresentato dalle Conferenze: spesso, infatti, è nell'ambito di queste che il Governo cerca un raccordo preventivo sui provvedimenti legislativi che presenterà poi alle Camere, con il risultato che il ruolo del Parlamento risulta limitato, laddove dovrebbe essere la sede propria della formazione delle leggi. D'altra parte, ritiene che le regioni rappresentino l'interesse nazionale al pari dello Stato, in quanto oggi la Repubblica non si identifica con lo Stato: esse non sono quindi principio di parzialità, ma semmai di complementarità, così come l'Italia a livello europeo. Proprio alla luce di tali riflessioni, esprime quindi perplessità sulle modalità di composizione del Senato previste nel testo base, facendo presente come sia problematico un sistema che, da un lato, consente l'elezione diretta di una parte dei senatori e, dall'altro, non permette al Senato di partecipare al rapporto di fiducia con il Governo. In quest'ottica, pertanto, ritiene più coerente prevedere che i senatori siano tutti espressione dei Consigli regionali.
Dichiarato poi di non condividere l'articolo 7 del testo base, che modifica l'articolo 70 della Costituzione, in materia di ripartizione delle competenze legislative tra Camera e Senato, si sofferma sull'ipotesi di riforma degli articoli 92 e 94 della Costituzione, esprimendo al riguardo la contrarietà del suo gruppo rispetto all'ipotesi di conferire al capo dell'Esecutivo una speciale rilevanza rispetto alla complessiva compagine ministeriale. È infatti contrario al cosiddetto «premierato», che viene spesso proposto come antidoto alla frammentazione della società moderna, laddove tale frammentazione andrebbe invece valorizzata nel suo aspetto di pluralismo, essendo l'unità delle idee e dei valori piuttosto un'ideale regolativo della vita associata che non un assetto effettivamente raggiungibile o desiderabile. Conclude sottolineando come, proprio in virtù della preferenza per l'assetto di Governo collegiale e in generale per la democrazia parlamentare, il suo gruppo appoggia e propone il ricorso alla «sfiducia costruttiva», che giudica utile al fine di verificare la presenza di una maggioranza alternativa prima di dare luogo ad un voto di sfiducia.

Giampiero D'ALIA (UDC) dichiara preliminarmente di non comprendere in quale direzione la Commissione intenda procedere nell'ambito delle riforme costituzionali. Ricorda infatti che si è partiti da un'ipotesi di riforma minimale,


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che prevedeva soltanto l'introduzione della revoca dei ministri e la limitazione del rapporto fiduciario alla sola Camera dei deputati, e si è poi invece arrivati ad un testo di riforma ampio e diverso, che lascia però perplessi per più aspetti, ed innanzitutto perché, ad avviso del suo gruppo, un'ampia e articolata riforma della parte seconda della Costituzione non può essere portata avanti seriamente senza collegarla alla riforma della legge elettorale, che è materia intimamente connessa: esprime quindi disappunto per il fatto che i provvedimenti in materia elettorale siano stati inopportunamente incardinati presso l'altro ramo del Parlamento, con la conseguenza che si procede ora su binari paralleli e senza il necessario raccordo, il che è politicamente sterile e inconcludente.
Per quanto riguarda poi il merito del testo unificato in esame, chiarisce innanzitutto di condividere la proposta di abbassamento dell'età per l'elettorato attivo e passivo. Ritiene invece necessaria una più approfondita riflessione sul tema dei parlamentari eletti all'estero, che, sulla base del testo in esame, entrerebbero a far parte della sola Camera dei deputati. Rileva che l'introduzione di una circoscrizione Estero per l'elezione di deputati e senatori da parte degli italiani non residenti nel Paese ha provocato uno squilibrio nel sistema: si tratta infatti di parlamentari che, senza avere sempre una chiara collocazione all'interno degli schieramenti politici nazionali, sono diventati l'ago della bilancia, in grado, in talune condizioni, come quelle verificatesi nella presente legislatura, di condizionare il Governo. Ritiene che si tratti di un problema della massima rilevanza, atteso che tale potere di condizionamento del Governo proviene da parlamentari non solo eletti da cittadini non residenti in Italia, ma per di più eletti in una circoscrizione loro riservata, nella quale, cioè, non si possono candidare gli italiani residenti in Italia. A suo avviso, è necessario oggi rivedere la scelta fatta in passato, valutando per esempio se ridurre il numero dei parlamentari eletti all'estero. In ogni caso, riterrebbe più opportuno, ove si proceda ad una riforma del bicameralismo nel senso di limitare alla sola Camera dei deputati il rapporto fiduciario, prevedere la presenza dei parlamentari eletti all'estero nel solo Senato, ossia nella Camera che non incide sul rapporto di fiducia, proprio al fine di scongiurare le paradossali conseguenze politiche di oggi.
Tornando poi sull'intima relazione tra riforme costituzionali e materia elettorale, ricorda che la proposta di legge costituzionale C. 2578, presentata dal suo gruppo, rimette alla legge elettorale, e quindi ad una legge ordinaria, di stabilire, sulla base del sistema elettorale prescelto, il numero dei parlamentari, come del resto già oggi previsto per i consiglieri regionali; in tale ottica, la Costituzione potrebbe quindi limitarsi a fissare il numero massimo dei parlamentari. Per quanto riguarda poi la composizione del Senato federale, chiarisce che il suo gruppo è contrario ad un sistema misto, anche in considerazione del fatto che i Consigli delle autonomie locali sono ad oggi entità per lo più ancora da costruire e in ogni caso rischiano di essere organi corporativi e ulteriori fonti di sperpero di risorse pubbliche. L'elezione dei senatori dovrebbe quindi essere o tutta diretta oppure tutta indiretta, previa peraltro attenta valutazione sul punto se le materie attribuite al Senato incidano sul rapporto di fiducia. Fa poi presente che la previsione secondo cui i senatori regionali decadono al momento dello scioglimento del relativo consiglio regionale, combinandosi con le norme costituzionali in materia di organi regionali, comporta l'aberrante conseguenza che il venir meno del presidente della regione, anche per dimissioni, provoca il venir meno dell'intero consiglio, della giunta e dei senatori. Molto meglio sarebbe, a suo avviso, prevedere che la Camera e il Senato abbiano una durata diversa ovvero un'identica durata ma con scadenza diversa, in modo che i rispettivi mandati siano sfalsati nel tempo. Condivide invece l'idea che il Senato debba


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costituire la Camera di composizione delle diverse istituzioni della Repubblica, nella quale si possano risolvere anticipatamente i conflitti tra Stato e regioni che oggi precipitano davanti alla Corte costituzionale. In altre parole, ritiene che debba essere evitata ogni confusione in ordine alle funzioni proprie di ciascuna Camera, nel senso che se la Camera dei deputati deve essere la Camera politica, che vota la fiducia al Governo, occorre che il Senato abbia funzioni diverse e non riconducibili alla funzione politica. Invita inoltre a prestare particolare attenzione all'elenco delle materie di legislazione bicamerale, onde evitare di ripetere lo stesso errore commesso nella precedente legislatura, quando una insufficiente riflessione sul procedimento legislativo e sul ruolo all'interno di esso delle due Camere portò ad un sistema macchinoso, che è stato tra le cause del fallimento della riforma. Condivide poi la revisione dell'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza. Ritiene però necessario, in vista di un procedimento legislativo più celere, prevedere anche che l'attività legislativa sia svolta di regola in Commissione, generalizzando quindi la sede legislativa, e solo eccezionalmente e su determinate materie in Assemblea.
In conclusione, ritiene necessario un chiarimento su quale debba essere l'oggetto della riforma costituzionale in esame, sottolineando che, se si tratta soltanto di introdurre la revoca dei ministri, il suo gruppo è d'accordo; se invece l'orientamento della maggioranza è nel senso di una riforma di più ampio respiro, allora occorre una riflessione ben più approfondita, soprattutto in relazione al ruolo del futuro Senato federale. Ritiene comunque che, se si intende procedere in tale direzione, la riflessione debba muovere dalle questioni relative all'articolo 117 della Costituzione, che, ad avviso di molti, è stato la fonte di molti degli attuali problemi politico-istituzionali, oltre che del dissesto economico-finanziario di cui ampiamente si dibatte con riferimento ai cosiddetti «costi della politica», in quanto ha comportato la duplicazione delle strutture amministrative ed alimentato il conflitto tra i diversi livelli istituzionali. In ordine a questa riforma, sulla quale ritiene che possa registrarsi una convergenza tra le diverse forze politiche, reputa utile introdurre una clausola di flessibilità che consenta alle Camere di sostituirsi alle regioni nelle materie di loro competenza legislativa esclusiva o concorrente quando lo richieda la tutela dell'unità nazionale o dell'interesse nazionale. In conclusione esprime apprezzamento per il difficile lavoro svolto dai relatori, che però non ritiene ancora sufficiente.

Gabriele BOSCETTO (FI) ricorda che nella precedente seduta il collega Bruno ha formalmente chiesto, a nome del gruppo di Forza Italia, il rinvio dell'adozione del testo base, facendo presente come la maggioranza abbia più volte dall'inizio della legislatura affermato che non avrebbe proceduto a riforme costituzionali senza l'accordo dell'opposizione. Tale accordo è tuttavia lontanissimo dal configurarsi sul testo unificato in esame, del quale il suo gruppo non condivide neppure gli orientamenti di fondo. Ricorda che nella medesima seduta il deputato Benedetti Valentini ha espresso forti perplessità sul testo. Alla luce quindi di tali posizioni, giudica incomprensibile il fatto che alcuni organi di stampa abbiano scritto falsamente che il testo base è stato adottato dalla Commissione all'unanimità. Ritiene che la maggioranza avrebbe dovuto tempestivamente smentire tale notizia infondata. Ricordando poi come il presidente Violante abbia fatto presente che il testo unificato è stato elaborato anche da un relatore di opposizione, esprime l'avviso che sia scorretto richiamarsi al ruolo del relatore di opposizione, mettendolo in difficoltà. Fa presente infatti che la presenza di un relatore di opposizione significa esclusivamente che questa intende collaborare costruttivamente ai lavori, e non anche che sia d'accordo su tutte le proposte della maggioranza. Se pertanto


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la nomina di un relatore di opposizione deve costituire il pretesto per respingere le giustificate richieste di approfondimento della riflessione avanzate dall'opposizione, allora sarebbe a suo parere preferibile che a tale nomina non si procedesse affatto.
Passando poi al merito del testo unificato, ritiene si tratti di un testo di esasperante gracilità e confuso sotto diversi profili. Ricorda che la Commissione si era inizialmente prefissa di lavorare ad alcune limitate riforme intorno alle quali c'era il consenso dell'opposizione, ed innanzitutto all'introduzione della revoca dei ministri, e che in seguito il provvedimento si è surrettiziamente accresciuto fino ad assumere la portata di una vera e propria riforma della parte seconda della Costituzione. Se l'intenzione era questa, meglio avrebbe fatto la maggioranza a dichiararla fin dal principio. La sua parte politica avrebbe allora subito chiarito che non era disposta a collaborare ad una tale riforma senza assumere come punto di partenza del lavoro il testo approvato dal centrodestra della precedente legislatura: un testo che il centrosinistra allora avversò con tutte le forze, provocandone infine il rigetto da parte del corpo elettorale nel referendum del 2006. Chiarisce quindi, per il suo gruppo, le uniche riforme condivise potrebbero essere quelle riferite all'articolo 117 della Costituzione, nel senso di rivedere l'elenco di materie ivi previste, e agli articoli 92 e 94 della Costituzione, fermo restando che, se si intende superare il bicameralismo paritario e rivedere quindi le funzioni del Senato, occorre partire dall'articolo 117. D'altra parte la giurisprudenza della Corte costituzionale sul Titolo V ha fornito ormai le basi per una revisione del predetto articolo. Tale revisione è il necessario presupposto della riforma del Senato e soprattutto della legislazione bicamerale. La sua parte politica è inoltre contraria alla ipotesi di un Senato a composizione mista, ritenendo che l'elezione di secondo grado non sia proponibile nel sistema italiano in quanto comporta una forte incertezza riguardo alla composizione politica finale dell'organo e non assicurerebbe che al Senato vi sia la stessa maggioranza politica della Camera. Rivendica peraltro alla sua parte politica il merito dell'approvazione della vigente legge elettorale, che difende ritenendo che non meriti affatto il duro giudizio di cui è stata fatta oggetto.
Per quanto riguarda il procedimento legislativo, ritiene che sarebbe più utile e realistico immaginare un assetto simile a quello esistente, ma con la specializzazione di ciascuna Camera su determinate materie ed il potere di interpello da parte dell'altra Camera, fermo restando per alcune materie l'attuale sistema di approvazione conforme mediante navetta. Per quanto riguarda infine l'abbassamento dell'età per l'elettorato attivo e passivo, dichiara che il suo gruppo concorda, come pure concorda sull'utilità di prevedere la sfiducia costruttiva, in quanto rappresenterebbe la soluzione all'esigenza da più parti evidenziata di creare un meccanismo «antiribaltone».

Karl ZELLER, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi.
C. 36 Boato e C. 134 Spini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 giugno 2007.

Valdo SPINI (SDpSE) esprime apprezzamento per la proposta di testo unificato presentata dal relatore, che conferisce snellezza e garanzia ai meccanismi autorizzativi per le confessioni religiose che vogliono ottenere la personalità giuridica. Per quanto riguarda i ministri di culto di confessioni religiose che non siano iscritte nell'apposito registro delle confessioni, dichiara di condividere la scelta di prevedere un apposito elenco


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tenuto dal Ministero dell'interno in modo che i ministridi culto siano conosciuti dall'amministrazione e possano esercitare i diritti che a loro competono. Pur in presenza di alcune perplessità su taluni punti specifici del testo proposto, ritiene che, nel complesso, esso costituisca sia più maturo e avanzato rispetto alle proposte di legge in titolo. Ritiene pertanto che sussistano tutti i presupposti perché la Commissione conclude rapidamente l'esame del provvedimento, che riveste grande significato etico e politico. Preannuncia quindi che il suo gruppo si adopererà per ottenere che sia iscritto al più preso nel calendario dei lavori dell'Assemblea, al fine di una celere approvazione da parte della Camera.

Marco BOATO (Verdi) esprime apprezzamento per la proposta di testo unificato predisposta dal relatore, che ritiene possa essere senz'altro adottata dalla Commissione come testo base. Si sofferma quindi su alcuni punti del testo, che ritiene particolarmente significativi, precisando che le riflessioni che si accinge a svolgere non intendono in alcun modo condizionare il relatore in ordine ad eventuali modifiche da apportare al testo stesso, prima della sua adozione quale testo base. Si sofferma quindi in particolare sul riferimento, contenuto nell'articolo 1, alle «norme» di diritto internazionale generalmente riconosciute, rilevando in proposito che sarebbe preferibile fare riferimento ai «princìpi» di diritto internazionale. Si dichiara poi perplesso in ordine alla formulazione contenuta nell'articolo 2, secondo cui la libertà di religione comprende la libertà di coscienza e la libertà di pensiero, in quanto sembra piuttosto vero il contrario. Con riferimento al comma 5 dello stesso articolo 2, si sofferma sulla disposizione volta a disciplinare l'abbigliamento religioso.

Roberto ZACCARIA (Ulivo), relatore, con riferimento al comma 5 dell'articolo 2, ritiene che potrebbe essere preferibile precisare che l'abbigliamento religioso deve sempre consentire l'identificazione della persona da parte dei soggetti abilitati alla relativa verifica.

Marco BOATO (Verdi), concorda sull'opportunità di tale integrazione. Quindi, proseguendo nel proprio intervento, dichiara di condividere il comma 3 dell'articolo 5, che prevede che l'esercizio delle attività da parte delle confessioni religiose non debba pregiudicare l'esercizio dei diritti inviolabili degli aderenti alle confessioni stesse. Si dichiara quindi favorevole sulla norma che consente il diritto di recedere dalle confessioni religiose, come pure ritiene apprezzabile il riferimento, all'articolo 8, alla Convenzione sui diritti del fanciullo. Condivide altresì il contenuto degli articoli 10 e 11 ed esprime apprezzamento per la disciplina dei ministri di culto recata dall'articolo 12, anche se il comma 5 appare formulato in termini eccessivamente rigorosi. Dichiara quindi di condividere, in particolare, il comma 3 dell'articolo 18 in materia di requisiti delle confessioni richiedenti, come pure l'articolo 13, volto a prevedere che i cimiteri siano dotati di sale idonee per lo svolgimento dei riti di commemorazione del defunto. Si sofferma quindi sull'articolo 27, che disciplina opportunamente gli effetti civili, come pure sull'articolo 32, comma 3, che prevede che l'omissione della lettura degli articoli del codice civile costituisca causa di intrascrivibilità del matrimonio e di invalidità della trascrizione, qualora effettuata. Con riferimento, infine, all'articolo 36, in materia di trattative con le confessioni religiose al fine della conclusione delle intese, si dichiara perplesso sulla formulazione del comma 2 che disciplina i requisiti dei componenti delle commissioni.

Karl ZELLER, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.40.


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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 27 giugno 2007. - Presidenza del presidente Riccardo MARONE.

La seduta comincia alle 16.40.

Delega per il riordino della normativa sulla tassazione di redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto e per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali.
Nuovo testo C. 1762 Governo.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Riccardo MARONE, presidente e relatore, illustra il contenuto del provvedimento in esame, osservando che le disposizioni da esso recate sono riconducibili nel complesso alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Osserva inoltre che le disposizioni recate dall'articolo 2-bis sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l) attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Rilevato infine che non sussistono profili problematici per quanto attiene alla competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Marco BOATO (Verdi) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni in materia di assistenza sanitaria e medico-legale del personale militare.
Nuovo testo C. 2689 Stramaccioni.

(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

Riccardo MARONE, presidente, sostituendo il relatore, illustra il contenuto del provvedimento in esame, osservando che le disposizioni da esso recate sono prevalentemente riconducibili alla materia «difesa e forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi», che la lettera d) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Osserva inoltre che, per taluni profili, viene in rilievo la materia «tutela della salute», che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, è attribuita alla legislazione concorrente con le regioni, fatta salva la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla potestà legislativa statuale. Poiché le disposizioni in questione si riferiscono in particolare all'individuazione dei criteri di accesso alle prestazioni sanitarie, ritiene che possano collocarsi nell'ambito della determinazione di tali princìpi.
Si sofferma inoltre sul comma 5 dell'articolo 1, che prevede che con decreto del Ministro della difesa si apportino le necessarie modifiche al Regio decreto 17 novembre 1932, recante il regolamento del servizio sanitario militare territoriale, al fine di armonizzarne le disposizioni con il contenuto della proposta di legge. Quanto a tale ultima previsione ritiene necessario, sul piano della gerarchia delle fonti, che la modifica al Regio decreto avvenga attraverso una fonte equiordinata e, pertanto, tramite un decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988. Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 2).

Marco BOATO (Verdi) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.


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Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare.
Testo unificato C. 1558 Fabbri, C. 1766 Campa e C. 1770 Delbono.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Riccardo MARONE, presidente, sostituendo il relatore, illustra il contenuto del provvedimento in esame osservando che le disposizioni da esso recate sono riconducibili in via prevalente alla materia «potestà legislativa esclusiva dello Stato», che la lettera o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Formula pertanto una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Marco BOATO (Verdi) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1997, n. 374 recante norme per la messa al bando delle mine antipersona.
C. 1824 Leoni.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE), relatore, illustra il contenuto del provvedimento in esame, osservando che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi», che la lettera d) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Formula in conclusione una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

Marco BOATO (Verdi) e Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo) dichiarano il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica del Trattato di estradizione Italia-Canada.
C. 2541 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE), relatore, illustra il contenuto del provvedimento in esame, osservando che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Fa inoltre presente che, in relazione al contenuto dell'accordo da ratificare, rileva la materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», anch'essa attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi della lettera l) dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione. Formula pertanto una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

Marco BOATO (Verdi) e Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo) dichiarano il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità - OMS - per la lotta al tabagismo.
C. 2540 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE), relatore, illustra il contenuto del provvedimento


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in esame, osservando che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Formula pertanto una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).

Marco BOATO (Verdi) e Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo) dichiarano il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, con Annesso, fatto a Islamabad il 10 novembre 2005.
C. 2598 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE), relatore, illustra il contenuto del provvedimento in esame, osservando che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Formula pertanto una proposta di parere favorevole (vedi allegato 7).

Marco BOATO (Verdi) e Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo) dichiarano il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di ineleggibilità e incandidabilità.
C. 1451 Formisano, C. 2242 Martusciello, C. 2516 Franco Russo, C. 2564 Mazzoni, C. 2680 Costantini e C. 2681 Costantini.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 187 del 5 giugno 2007, a pagina 21, prima colonna, ventiseiesima riga, deve leggersi «2005, n. 266» in luogo di «2006, n. 243».

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 196 del 26 giugno 2007, a pagina 135, seconda colonna, dopo la trentaseiesima riga, siano inserite le seguenti parole: «Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore».