II Commissione - Mercoledì 27 giugno 2007


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ALLEGATO 1

Decreto-legge 61/07 - Emergenza rifiuti in Campania. C. 2826 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
osservato che, ai sensi delle modifiche apportate dall'articolo 2 del decreto-legge all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 263 del 2006, è attribuito al Commissario delegato il potere di requisire beni sottoposti a sequestro giudiziario al fine di destinarli temporaneamente allo smaltimento dei rifiuti;
sottolineata l'esigenza che la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere che la requisizione sia condizionata alla previa revoca del sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, la quale potrà così valutare se la requisizione del bene sequestrato possa ostacolare l'acquisizione di prove dirette all'accertamento di reati;
espresse perplessità sulla scelta di utilizzare l'istituto della requisizione senza specificarne la disciplina e quindi prevedendo implicitamente l'applicazione della normativa vigente, in base alla quale, ad esempio, avrebbe diritto all'indennizzo anche il proprietario del bene sequestrato dall'autorità giudiziaria;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
all'articolo 2, comma 1, capoverso, la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere che la requisizione di beni sequestrati dall'autorità giudiziaria sia condizionata dalla previa revoca del provvedimento sequestro da parte dell'autorità medesima;
all'articolo 2, comma 1, capoverso, la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere una disciplina speciale della requisizione ovvero delle deroghe alla disciplina generale.


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ALLEGATO 2

5-00744 Cordoni: Sulla revoca delle autorizzazioni all'associazione Chiara Onlus da parte della Commissione adozioni internazionali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto ispettivo in oggetto si desidera conoscere, «se non sia doveroso fornire alle coppie, interessate dalla revoca dell'autorizzazione nei confronti dell'associazione Chiara Onlus - disposta dalla Commissione per le adozioni internazionali -, soluzioni chiare e dettagliate idonee a non interrompere l'iter adottivo da loro intrapreso e soprattutto tali da non far ricadere sulle stesse responsabilità a loro non imputabili».
Al riguardo, si fa presente quanto segue:
l'associazione Chiara è un ente che ha, come tutti i soggetti autorizzati per le adozioni internazionali, il compito di formare e agevolare le coppie che intendono adottare bambini di altri paesi.
L'ente Chiara operava prevalentemente nella federazione russa, che però già nel 2006 aveva deciso di non rinnovare all'ente l'accreditamento. In tale circostanza, fu la Commissione adozioni internazionali a prendersi carico delle ventisei procedure di adozione in corso e a portarle a conclusione. Successivamente, la Commissione adozioni internazionali, all'unanimità, ha deciso di revocare all'ente Chiara tutte le autorizzazioni, per una serie di ragioni e, in particolare, in considerazione della sostanziale paralisi dell'attività dell'ente.
Immediatamente, la Commissione per le adozioni internazionali ha preso in carico le coppie in attesa di adozione che si erano rivolte all'ente. Sono stati immediatamente conclusi accordi di consulenza con professionisti e presi gli opportuni contatti con servizi locali. Ciò ha consentito alla équipe nominata dalla Commissione di incontrare o contattare telefonicamente circa quattrocentocinquanta coppie, assicurando continuità ai percorsi adottivi e, in dodici casi, portando a conclusione l'iter adottivo. In ogni caso, sin dall'inizio si è data assistenza al fine di rinnovare i documenti in scadenza e di assicurare che il percorso adottivo non venisse interrotto per motivi formali legati alla revoca dell'ente.
Nel frattempo, con una sentenza del TAR del Lazio, veniva annullata parzialmente la delibera della Commissione per le adozioni internazionali, la quale ha deciso di non ricorrere al Consiglio di Stato, bensì di giungere ad un accordo con l'associazione Chiara, e ciò innanzitutto nell'interesse delle coppie prese in carico dall'ente.
L'11 giugno 2007 la Commissione per le Adozioni internazionali ha dato esecuzione alla predetta sentenza del TAR Lazio, sottoscrivendo, insieme ai rappresentanti di Chiara Onlus, un accordo sostitutivo ai sensi dell'articolo 11 della legge 241 del 1990.
La definizione dell'accordo è stata ritenuta necessaria per individuare di comune intesa i limiti e le modalità di esecuzione della sentenza del TAR, e soprattutto per facilitare il percorso adottivo delle alle coppie rimaste in carico all'ente.


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Al momento, pertanto, la Commissione per le adozioni internazionali sta supportando l'associazione Chiara nello sforzo di rilanciare l'attività associativa offrendo un adeguato sostegno alle coppie. Il problema maggiore resta quello legato alla lunga lista d'attesa che si era formata, dal momento che l'attività di Chiara si concentrava nei Paesi dell'est Europa e che questi ultimi stanno di fatto chiudendo le porte all'adozione internazionale. Per fornire alle coppie una risposta in tempi ragionevoli, pertanto, sarà necessario individuare altri Paesi ai quali dirigere le domande di adozione: a questo fine, la Commissione adozioni internazionali prenderà rapidamente in esame la richiesta dell'ente di essere autorizzato ad operare in altri Stati (in Asia ed Sud America) e lo sosterrà nell'attività di informazione e formazione delle coppie.
Per le coppie che hanno deciso di rivolgersi ad altri enti si farà in modo che non debbano affrontare spese analoghe a quelle già sostenute.
Va sottolineato come tutta la vicenda sia stata affrontata e risolta perseguendo l'obiettivo di offrire la massima tutela alle coppie coinvolte. Tale impostazione è stata condivisa dallo stesso ente Chiara, come dimostra la sottoscrizione dell'accordo di cui si è detto.