V Commissione - Resoconto di mercoledì 27 giugno 2007


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 giugno 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 9.10.


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Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale.
C. 2480-A/R Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo 4 degli emendamenti e che il fascicolo reca due nuovi articoli aggiuntivi del Governo. Rileva che la proposta emendativa 20.0305 prevede che, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli enti proprietari e concessionari di strade adottano iniziative volte, tra le altre cose, alla sostituzione delle barriere di sicurezza stradale. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi l'idoneità della clausola d'invarianza ad assicurare che dall'attuazione della proposta emendativa non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Osserva poi che l'articolo aggiuntivo 20.0306 autorizza il Governo ad apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 al fine di introdurre misure volte ad assicurare che, gli enti locali di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 208, del decreto legislativo n. 285 del 1992, destinino il 50 per cento dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie alle finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo, ed in particolare al miglioramento della circolazione stradale e al potenziamento della segnaletica stradale. Al riguardo segnala che la proposta emendativa non appare modificare la normativa vigente in materia e, quindi, non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Alfiero GRANDI rileva che le proposte emendative segnalate dal presidente non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, propone pertanto di esprimere un parere di nulla osta sulle proposte emendative sopra richiamate.

La Commissione approva la proposta di parere.

Delega per il riordino della normativa sulla tassazione di redditi da capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto e per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali.
Nuovo testo C. 1762.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio - Richiesta dell'aggiornamento della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo VANNUCCI (Ulivo), relatore, rileva che il provvedimento in esame è stato notevolmente modificato dalla Commissione di merito, per cui la relazione tecnica presentata sul disegno di legge originario risulta ampiamente superata. Più nel dettaglio, con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala, per quanto concerne l'articolo 1, che i principi ed i criteri direttivi della delega sembrano suscettibili di determinare effetti negativi in termini di gettito: tuttavia, le norme non risultano corredate di elementi di quantificazione. Ritiene, quindi, preliminarmente necessario acquisire dati ed elementi in merito al prevedibile impatto finanziario connesso all'attuazione della delega in esame. In particolare, le norme non contengono alcuna indicazione sulle successive fasi attuative che dovrebbero consentire l'individuazione delle risorse disponibili, né condizionano l'emanazione dei decreti al vincolo della


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precedente entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Inoltre, le norme non prevedono l'obbligo per il Governo di corredare di relazione tecnica gli schemi dei decreti attuativi della delega. Sottolinea, altresì, che le disposizioni in esame, pur prevedendo la possibilità di differire l'entrata in vigore dei decreti attuativi rispetto alla data di pubblicazione, non sembrano di fatto consentire fasi di attuazione parziale della delega, in ragione dell'ammontare delle risorse disponibili. La suddetta onerosità appare, peraltro, confermata dalle indicazioni del Governo, emerse nel corso del dibattito in Commissione, che condizionano l'attuazione della delega stessa al successivo reperimento delle risorse finanziarie necessarie. Con riferimento all'articolo 2, comma 1, che conferisce una delega al Governo in materia di riforma del sistema della riscossione, osserva che talune delle misure prefigurate nei principi di delega, appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari di segno negativo. Ricorda, ad esempio, l'estensione dei benefici fiscali ai soggetti terzi incaricati della riscossione, la revisione della disciplina del rimborso delle spese sostenute dagli agenti della riscossione, la possibilità per questi ultimi di disporre direttamente la dilazione del pagamento delle entrate iscritte a ruolo. Con particolare riguardo alle modifiche introdotte dalla Commissione, sono necessari chiarimenti in merito alle conseguenze connesse alla possibilità da parte di Equitalia S.p.a. di procedere all'emissione di obbligazioni o di altri strumenti finanziari per procedere all'acquisto di una quota maggioritaria del capitale delle società concessionarie dell'attività di riscossione. In particolare, andrebbe chiarito se tale società, il cui capitale sociale è previsto mantenersi a maggioranza pubblica e la cui attività prevalente è la riscossione mediante ruolo per conto dell'erario, possa configurarsi come soggetto esterno alle amministrazioni pubbliche, in base ai criteri contabili adottati in sede europea. In caso contrario, infatti, l'ammontare del debito contratto da Equitalia andrebbe ad incrementare lo stock di debito delle amministrazioni pubbliche. Andrebbero, infine, meglio chiarite le fattispecie rientranti nell'ambito applicativo della norma che introduce il criterio di razionalizzazione delle modalità di riscossione mediante ruolo delle entrate delle società interamente partecipate dallo Stato, al fine di valutarne gli eventuali effetti finanziari. Con riferimento all'articolo 2, comma 2, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalle norme possa derivare un incremento dei costi connessi all'attività di riscossione, in relazione alla maggiore mobilità territoriale dei soggetti addetti a tale funzione. Con riferimento all'articolo 2-bis osserva che le disposizioni presentano alcuni profili di problematicità, che di seguito si elencano, sui quali è necessario acquisire chiarimenti. In particolare le norme autorizzano la società interamente posseduta da Equitalia a compiere operazioni finanziarie, tra le quali l'assunzione di finanziamenti ed il rilascio di garanzie, rinviando alle convenzioni stipulate con il Ministero di giustizia l'individuazione di modalità tali da garantire comunque la restituzione di capitale ed interessi. Andrebbe chiarito se tali modalità configurino il rilascio da parte dello Stato di una garanzia sui prestiti e le garanzie assunti dalla società. Ciò potrebbe comportare, in base ai criteri contabili utilizzati in sede europea, la contabilizzazione dei debiti assunti dalla società nel debito delle amministrazioni pubbliche. Chiarimenti circa i possibili riflessi sul debito andrebbero acquisiti anche con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti del Ministero della giustizia, autorizzate dalle norme medesime. Inoltre, la stipula della convenzione con la società per l'assunzione dell'attività di riscossione dei crediti e di gestione delle somme e dei beni confiscati comporta per il Ministero della giustizia un costo annuo per la remunerazione e le spese di gestione di tale servizio. Le norme affermano che la remunerazione per lo svolgimento di tali attività è determinata dalla convenzione stessa, che non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le


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medesime norme prevedono che le spese occorrenti per la gestione del servizio trovino copertura nelle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo. La quota delle stesse entrate eccedente tali spese è destinata, come precisato al punto successivo, a copertura di spese correnti del Ministero della giustizia. Inoltre, le norme quantificano un onere annuo nel limite di 1 milione di euro per l'attuazione dell'articolo in esame. Non risulta, pertanto, chiaro a quali spese si riferisca l'onere normativamente fissato ed in base a quali elementi ne sia stato quantificato l'ammontare. Chiarisce poi se le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo, calcolate rispetto alla media del quinquennio 2001-2006 ed al netto delle spese di gestione del servizio, sono destinate a copertura di maggiori spese correnti. In proposito, rileva che le maggiori entrate in questione devono essere quantificate non in relazione alla media del quinquennio precedente ma con riferimento alle previsioni di entrata già scontate in bilancio per il triennio 2007-2009. Inoltre, le norme non definiscono procedure e modalità ai fini dell'accertamento di tali maggiori entrate e del conseguente utilizzo, che può, di fatto, effettuarsi solo a consuntivo. Sotto questo profilo andrebbero forniti chiarimenti circa la compatibilità sul piano temporale tra la disponibilità delle maggiori entrate e l'utilizzo delle medesime a copertura degli oneri di lavoro straordinario del personale giudiziario per lo svolgimento di attività propedeutiche all'attività di riscossione. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 4 dispone che la remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 1 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma. Al riguardo, rileva l'esigenza di acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla plausibilità della clausola di invarianza. In sostanza, si tratta di capire come si intenderebbe far fronte alla corresponsione della remunerazione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, posto che l'acquisizione di maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo in esame è soltanto eventuale e che lo stesso articolo prevede, al comma 9, un onere pari a 1 milione di euro. Dal punto di vista formale, rileva che la clausola di invarianza andrebbe riformulata facendo riferimento, secondo la prassi consolidata, a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ricorda poi che il comma 9 dispone che agli oneri finanziari per l'attuazione dell'articolo, stabiliti nella misura massima di 1 milione di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia per il triennio 2007-2009. Al riguardo, rileva, in assenza della relazione tecnica, e tenuto conto delle considerazioni già svolte sotto il profilo della quantificazione, la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito sia alla identificazione degli interventi del presente articolo suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri sia alla quantificazione e alla decorrenza degli stessi, anche considerato che la norma non indica il profilo temporale dei medesimi oneri. Segnala, inoltre, che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze non reca, relativamente agli anni 2007 e 2008, la necessaria disponibilità. Per quanto concerne l'articolo 3, evidenzia l'esigenza che le misure in esame, in quanto agiscono su strumenti atti a produrre variazioni di gettito, siano corredate di tutti gli elementi informativi necessari a giustificare l'effettiva realizzabilità dell'obiettivo di neutralità finanziaria previsto dall'articolo 6. Con riferimento all'articolo 4, osserva che le norme in esame presentano profili di criticità in merito alla valutazione degli effetti finanziari, sui quali è necessario acquisire elementi di chiarimento. Ricorda inoltre che la riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, infatti, dovrebbe realizzarsi, come previsto nel testo iniziale e confermato nel testo approvato dalla Commissione, con una sostanziale invarianza di gettito complessivo delle imposte


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erariali e comunali, assicurata mediante l'attivazione di appositi meccanismi. Tuttavia, le norme contengono, anche per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione, misure ulteriori rispetto alla riforma del sistema estimativo, che appaiono suscettibili di determinare profili di onerosità. Si tratta in particolare della previsione di una franchigia per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, da applicarsi gradualmente successivamente alla riforma degli estimi, volta ad esentare, anche gradualmente, i primi 150 mq di superficie. Non è specificato dalle norme rispetto a quali tributi, di natura erariale o comunale, operi tale franchigia, né quali attuali agevolazioni sostituisca. Non è, inoltre, chiaro se l'applicazione di tale franchigia sia ricompresa nella clausola di invarianza di gettito prevista dalle norme, ovvero sia compensata dall'eliminazione delle agevolazioni esistenti, ovvero, ancora, se si renderà necessario, in un momento successivo, il reperimento di ulteriori risorse destinate alla sua attuazione, nonché della ridefinizione della composizione e delle funzioni delle commissioni censuarie provinciali e centrale, con l'assunzione da parte delle medesime dell'attività di contenzioso in materia di catasto, ora assolta dalle commissioni tributarie. Andrebbe chiarito se il trasferimento di tali competenze possa o meno determinare un aumento dei costi amministrativi in capo alle commissioni censuarie, cui potrebbe non corrispondere un risparmio di spesa in capo agli organi attualmente competenti, data la finalizzazione della norma alla deflazione del contenzioso stesso. Rileva, infine, che l'attuazione nell'arco di tre anni del nuovo sistema estimativo del catasto, basata sulla completa revisione dei parametri di valutazione delle unità immobiliari e l'introduzione di meccanismi che garantiscano l'omogeneità dei valori tra diversi comuni, potrebbe determinare per gli enti locali coinvolti aggravi di natura funzionale ed organizzativa con conseguente possibile incremento dei relativi costi. Per quanto concerne l'articolo 4-bis richiamando quanto ricordato con riferimento all'articolo 1 del provvedimento in esame, in merito al ricorso esercitato nella precedente legislatura ad una particolare disciplina legislativa per la copertura degli oneri recati dalle leggi di delega, che prevede un'articolazione temporale nella quale, in ragione dell'ammontare delle risorse che il legislatore stanzia nell'ambito della manovra finanziaria annuale, si procede ad attuazioni parziali della delega, osserva che le norme di delega in esame appaiono discostarsi, per alcuni aspetti fondamentali, dal percorso delineato da tale particolare disciplina legislativa. Le norme in esame, infatti, non si limitano ad indicare principi e criteri di carattere generale e programmatico, bensì individuano, in alcuni casi, specifici interventi quantificando la misura capitaria dell'agevolazione. Inoltre, è specificato un termine, abbastanza ravvicinato nel tempo, a decorrere dal quale è prevista l'efficacia delle disposizioni. Tali circostanze, pertanto, presuppongono un effetto finanziario stimabile sia nella sua scansione temporale che nel suo ammontare. In tale contesto, il ricorso ad un successivo provvedimento finalizzato al reperimento delle risorse non appare ispirato alla necessità di adattare le successive fasi applicative della delega, sia nei tempi che negli effetti finanziari, alle risorse che gradualmente si libereranno per tale finalità, ma sembra tradursi esclusivamente in un rinvio dell'individuazione delle risorse necessarie, peraltro già quantificabili nel loro ammontare e nella loro scansione temporale. Con riferimento all'articolo 5, chiede al rappresentante del Governo di fornire elementi atti a verificare la neutralità finanziaria delle norme in esame con particolare riguardo all'adeguamento della disciplina vigente alle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente nonché al diritto ed alla giurisprudenza comunitaria. In proposito, segnala che le disposizioni vigenti adottate in deroga allo statuto del contribuente risultavano numerose alla luce di un'analisi svolta nel luglio del 2006. Si tratta, in alcuni casi, di deroghe espresse all'intero statuto o, nei casi più frequenti, di deroghe al divieto di


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proroga dei termini per l'accertamento e di disposizioni di interpretazione autentica dirette ad innovare in via retroattiva il contenuto di norme vigenti. Si sofferma infine su alcune specifiche disposizioni finanziarie contenute nella delega. Ricorda infatti che l'articolo 4-bis, comma 2, dispone che gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 e 1-bis dell'articolo 4-bis, debbono essere corredati da relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge n. 468 del 1978. Il comma 3 dell'articolo 4-bis, dispone che i decreti legislativi, la cui attuazione determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie. I commi 1 e 2 dell'articolo 6, prevedono, rispettivamente, la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi, di cui agli articoli da 1 a 5, alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere, e la possibilità di adottare i decreti legislativi qualora le predette Commissioni non abbiano espresso il parere di competenza entro trenta giorni dall'assegnazione. Il comma 4 dell'articolo 6, prevede infine che dall'attuazione delle deleghe di cui al provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, osserva che il complesso delle disposizioni richiamate riproduce soltanto parzialmente il contenuto di precedenti provvedimenti legislativi di delega per la riforma di interi settori. Ricorda, in particolare, le leggi delega per la definizione delle norme generali sull'istruzione (legge n. 53 del 2003), per la riforma del sistema fiscale (legge n. 80 del 2003) e per la riforma pensionistica (legge n. 243 del 2004). In tutti i citati casi, prospettandosi un intervento di riordino di ampia portata, si è fatto ricorso a modalità di copertura flessibili, per cui il reperimento delle necessarie risorse costituisce un presupposto, sotto il profilo temporale e procedurale, per l'emanazione dei provvedimenti di attuazione delle deleghe. Nei provvedimenti legislativi citati, infatti, si individua nella legge finanziaria lo strumento al quale è affidato il compito di stanziare le risorse necessarie per assicurare la copertura, prevedendo inoltre una procedura rinforzata per l'esame parlamentare degli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega che si esplicita con l'obbligo di trasmettere i provvedimenti attuativi, corredati di relazione tecnica, anche alle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario e di trasmettere nuovamente i testi per un secondo parere, qualora il Governo non intenda recepire le condizioni espresse dalle Commissioni parlamentari. Nel caso in esame, il testo del disegno di legge, come risultante dalle modifiche apportate dalla Commissione di merito, non risulta corredato di puntuale relazione tecnica. Segnala, inoltre, che il testo riferisce l'obbligo di corredare di relazione tecnica soltanto agli schemi di decreti legislativi attuativi delle deleghe di cui all'articolo 4-bis. La mancata esplicita previsione dell'obbligo di predisporre una relazione tecnica anche per i provvedimenti attuativi delle restanti deleghe renderebbe evidentemente più difficile la verifica dell'effettività della clausola di invarianza di cui al comma 4 dell'articolo 6. Una seconda difformità rispetto ai precedenti richiamati è costituita dal fatto che il comma 3 dell'articolo 4-bis non indica quale sia lo strumento normativo al quale è affidato il compito di stanziare, in via preventiva rispetto all'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi delle deleghe di cui al medesimo articolo, le necessarie risorse per garantire la copertura finanziaria. Osserva che la disposizione da ultimo richiamata, che risponde ad evidenti finalità cautelative, sembra doversi riferire esclusivamente ai decreti legislativi attuativi delle deleghe di cui all'articolo 4-bis e non anche altre deleghe previste dal provvedimento.
Un'ulteriore difformità è rappresentata dal fatto che non è prescritto un parere «rinforzato» delle Commissioni competenti per i profili finanziari, quale si può riconoscere nella previsione, contenuta in alcune delle leggi sopra richiamate, in base alla quale si poneva in capo al Governo


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l'obbligo di trasmettere nuovamente gli schemi di decreti al Parlamento qualora il Governo stesso non intendesse adeguarsi alle condizioni espresse ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Marino ZORZATO (FI), udite le considerazioni del relatore, ritiene preliminare al seguito dell'esame la presentazione di una relazione tecnica sul nuovo testo del provvedimento.

Lino DUILIO, presidente, ricorda che la Commissione ha costantemente sollecitato la presentazione di relazioni tecniche esaustive, soprattutto per provvedimenti complessi. È ovvio che tale esigenza si ripropone ora, come peraltro rilevato anche dal relatore, anche per il provvedimento in esame.

Il sottosegretario Alfiero GRANDI avverte che la relazione tecnica è in corso di predisposizione e sarà sottoposta già nella giornata odierna alla verifica della Ragioneria generale dello Stato. Ritiene che pertanto essa potrà essere trasmessa alla Commissione domani mattina. Sottolinea tuttavia, che per alcune disposizioni del provvedimento può già fornire alcuni elementi di chiarimento. Rileva ad esempio che il prolungamento da due a tre anni della delega, di cui all'articolo 5, non appare presentare in sé profili problematici di carattere finanziario. Più in generale ricorda poi che il provvedimento reca all'articolo 6 una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale.

Marino ZORZATO (FI) osserva che la clausola di invarianza rischia di diventare, in questo come in altri casi, solamente una clausola di stile che non rispecchia la realtà degli effetti finanziari dei provvedimenti.

Lino DUILIO, presidente, rileva la necessità di presentare elementi circostanziati che supportino l'effettiva invarianza finanziaria del provvedimento altrimenti la clausola di invarianza rischia di essere davvero solo un abbellimento stilistico del testo.

Il sottosegretario Alfiero GRANDI ricorda, con riferimento all'articolo 4-bis, che i commi 2 e 3 ripropongono una modalità di copertura flessibile e differita nel tempo che è già stata utilizzata nella precedente legislatura. Concorda poi con la necessità di presentare una relazione tecnica sull'articolo 4 del provvedimento, fermo restando che la realizzazione della franchigia per i primi 150 metri quadrati di superficie dovrà essere attuata comunque nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria e quindi riequilibrando tale franchigia con le modifiche da apportare agli estimi catastali.

Lino DUILIO, presidente, segnala che la relazione tecnica deve essere presentata sul provvedimento nel suo complesso e non su specifiche disposizioni. Pertanto i chiarimenti che il rappresentante del Governo sta fornendo non possono intendersi come sostitutivi su questioni particolari della relazione tecnica.

Il sottosegretario Alfiero GRANDI sottolinea, con riferimento all'articolo 3, rileva che la sostituzione del riferimento all'indicatore della situazione economica del contribuente con quello alla più generale situazione economica del contribuente non deve essere inteso come una diminuzione degli elementi di presidio. Osserva poi che la finalità della disposizione di cui all'articolo 1 è quella di avvicinare il trattamento fiscale dei fondi d'investimento in Italia a quello degli altri Paesi. Conviene sulla necessità di acquisire ulteriori elementi al riguardo, che potranno essere forniti nella relazione tecnica.

Massimo VANNUCCI (Ulivo), relatore, ribadisce la necessità di predisporre un aggiornamento della relazione tecnica su tutto il provvedimento. Con riferimento


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poi alla modalità di copertura finanziaria di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4-bis, osserva che i precedenti richiamati dal relatore sono quelli della legge n. 53 del 2003, recante delega al Governo in materia di definizione delle norme generali sull'istruzione e della legge n. 80 del 2003 recante delega del sistema fiscale statale. In proposito osserva che, a differenza di questi precedenti, l'attuazione di una simile procedura per la delega di cui all'articolo 4-bis del provvedimento appare, allo stato, di difficile praticabilità.

Lino DUILIO, presidente, segnala che la procedura di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4-bis riproduce solo parzialmente i precedenti richiamati dal relatore. Segnala ad esempio che l'articolo 11 della legge n. 80 del 2003 prevedeva la trasmissione degli schemi di decreto legislativo corredati di relazione tecnica, oltre che alle Commissioni di merito anche alle Commissioni bilancio di Camera e Senato e che, qualora il Governo non intendesse conformarsi alle condizioni contenute nel parere espresso dalle Commissioni bilancio ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, una nuova trasmissione dello schema di decreto al Parlamento.

Gaspare GIUDICE (FI) osserva che l'articolo 4-bis fa esplicito riferimento all'eventualità che dai decreti legislativi emergano nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, previsione che tuttavia contrasta con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6 e riferita al provvedimento nel suo complesso.

Lino DUILIO, presidente, alla luce degli elementi emersi, ritiene che non si possa prescindere da un aggiornamento della relazione tecnica sul provvedimento.

La Commissione delibera quindi di richiedere al Governo la predisposizione di un aggiornamento della relazione tecnica sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare.
Nuovo testo unificato C. 1558 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che è stato trasmesso dalla XI Commissione lavoro una nuova formulazione del testo unificato delle proposte di legge n. 1558 e abbinati, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare. Ricorda che, nella seduta in sede consultiva di ieri, era emerso il fatto che l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale non reca, per l'anno 2009, le disponibilità necessarie per assicurare la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento. La nuova formulazione limita temporalmente la portata del provvedimento che assume carattere sperimentale con riferimento ai soli anni 2007 e 2008. Si mantiene quindi inalterata la clausola di copertura che tuttavia viene riferita esclusivamente ai medesimi anni. Rileva che la nuova formulazione sembra quindi superare i problemi segnalati nella seduta di ieri. Ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla quantificazione degli oneri.

Il sottosegretario Alfiero GRANDI, nel condividere la le valutazioni del presidente, rileva comunque l'esigenza di effettuare alcuni approfondimenti sul testo.

Lino DUILIO, presidente, preso atto delle dichiarazioni effettuate dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame alla seduta della Commissione che sarà convocata al termine dei lavori antimeridiani dell'Assemblea.


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Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale.
C. 2480-A/R Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che è pervenuta un'ulteriore nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 20.0306 che tuttavia non reca differenze rilevanti, da un punto di vista finanziario, rispetto alla precedente formulazione su cui la Commissione bilancio si è già espressa, aggiungendo unicamente un riferimento agli enti proprietari e agli enti concessionari di strade. Propone pertanto di esprimere un parere di nulla osta sull'ulteriore nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 20.0306.

Il sottosegretario Alfiero GRANDI, concorda con la proposta di parere formulata dal presidente.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 giugno 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 10.50.

Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale.
C. 2480-A/R Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso una nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 20.0305 del Governo e rileva che la stessa accorpa il contenuto degli articoli aggiuntivi 20.0305 e 20.0306, entrambi presentati dal Governo su cui la Commissione ha espresso parere di nulla osta, introducendo alcune limitate modifiche che non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario. Propone pertanto di esprimere un parere di nulla osta.

Il sottosegretario Alfiero GRANDI concorda con la proposta di parere formulata dal presidente.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 11.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI

Mercoledì 27 giugno 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto ministeriale concernente il piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Atto n. 105.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e rinvio).


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La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Michele BORDO (Ulivo), relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, osserva preliminarmente, sotto il profilo metodologico, che lo schema di decreto ministeriale in esame è volto a dare applicazione a norme legislative (articolo 5-bis del decreto-legge n. 10 del 2007) con le quali sono stati a suo tempo individuati i mezzi finanziari e le modalità attuative del regolamento comunitario REACH in materia di autorizzazione e di controllo delle sostanze chimiche. Poiché alla disciplina in esame non è consentito, in quanto fonte di rango secondario, introdurre disposizioni che possano autonomamente determinare effetti finanziari diversi o ulteriori rispetto a quelli già considerati nell'ambito dell'autorizzazione legislativa di spesa di cui al richiamato articolo 5-bis (che reca anche la corrispondente copertura), può formare oggetto della presente analisi esclusivamente la verifica della necessaria coerenza fra le disposizioni dell'articolo 5-bis, gli elementi di quantificazione indicati dal Ministero dell'economia nella relativa nota tecnica e le norme di attuazione contenute nello schema di decreto ministeriale in esame. Sotto tale profilo, andrebbe confermata la congruità dei mezzi finanziari disponibili ai sensi del predetto decreto-legge n. 10 del 2007, come ripartiti in base alle indicazioni contenute nella tabella richiamata dal testo in esame, rispetto alle attività indicate nell'allegato. Ricorda, ad esempio, la partecipazione di funzionari, tecnici e rappresentanti ai diversi organismi europei incaricati, a vario titolo, di esercitare compiti di controllo; lo svolgimento di attività di formazione rivolte a tutti i soggetti pubblici e privati interessati dalla disciplina comunitaria, e la promozione di attività di ricerca da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'ambiente ed all' istituzione e funzionamento del servizio nazionale per l'assistenza tecnica alle imprese, anche attraverso una rete nazionale di help desk del Ministero dello sviluppo economico. Con riferimento, infine, alla neutralità finanziaria prevista dall'articolo 7 a fronte dell'istituzione del Comitato tecnico di coordinamento, si osserva che ai fini dell'invarianza della spesa andrebbe confermata - oltre alla mancata corresponsione di compensi o di gettoni di presenza - anche l'assenza di ulteriori oneri o emolumenti di natura non retributiva collegati al funzionamento dell'organismo (rimborsi spese, oneri di carattere organizzativo e logistico). Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 1, comma 2, dispone che gli organismi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, e 6, utilizzino per gli adempimenti previsti dal presente decreto, le risorse di cui all'articolo 5-bis, del decreto legge n. 10 del 2007. Al riguardo, rileva che l'articolo 5-bis del decreto legge n. 10 del 2007 autorizzava una spesa nei limiti di 2,1 milioni di euro per l'anno 2007, 4,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 4,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. In particolare, si ricorda che le risorse relative all'anno 2007, reperite a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, sono ancora iscritte nella contabilità speciale di competenza del suddetto Fondo. Infatti, soltanto successivamente all'individuazione di ciascuno dei Ministeri interessati dalla ripartizione delle risorse, come previsto dall'allegato I, si provvederà all'iscrizione di tali risorse nei capitoli designati allo scopo, dopo apposito versamento dalla suddetta contabilità speciale allo stato di previsione dell'entrata. Appare pertanto opportuno acquisire una conferma del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse del quale è previsto l'utilizzo. L'articolo 7, comma 6, dispone che il funzionamento del Comitato tecnico di coordinamento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca l'idoneità della clausola di invarianza a garantire che il funzionamento del suddetto Comitato non comporti nuovi o maggiori oneri. A tale proposito, rileva che, sotto il profilo formale, la clausola di invarianza non appare conforme a quelle adottate in via di prassi. Ritiene, quindi, opportuno


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riformularla nel senso di prevedere che dal funzionamento del Comitato non debbono derivare, anziché non derivino come indicato nel testo, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ritiene, inoltre, opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di modificare la suddetta clausola prevedendo che all'istituzione e al funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e di prevedere, esplicitamente, che ai membri del Comitato non sia corrisposta alcuna indennità, emolumento o rimborso spese. Rileva infine l'opportunità, data la partecipazione al Comitato anche di membri designati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e dalla Conferenza permanente Stato-regioni, di riferire la clausola di invarianza al più ampio aggregato della finanza pubblica.

Il sottosegretario Mario LETTIERI rileva la necessità di procedere ad alcuni approfondimenti con riferimento al provvedimento. Osserva tuttavia che potrebbe risultare comunque opportuno modificare la clausola di invarianza nel senso prospettato dal relatore, nonché inserire la previsione che ai componenti del comitato tecnico di coordinamento, di cui all'articolo 7, non venga corrisposta alcuna indennità, emolumento o rimborso spese.

Lino DUILIO, presidente, alla luce della necessità segnalata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 giugno 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 14.30.

Istituzione della Giornata nazionale del Braille.
C. 2345.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gian Luigi PEGOLO (RC-SE), relatore, ricorda che il provvedimento prevede la istituzione della «Giornata nazionale del braille», da commemorare annualmente il giorno 21 del mese di febbraio. La ricorrenza è considerata solennità civile e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado (articolo 1). Si dà facoltà alle amministrazioni pubbliche di promuovere iniziative di sensibilizzazioni e solidarietà per richiamare l'attenzione sull'importanza del sistema di scrittura braille (articolo 2). Il testo del provvedimento è stato parzialmente modificato al Senato, nel corso dell'esame in prima lettura, recependo una condizione inserita, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nel parere espresso dalla Commissione Bilancio. Tale condizione era diretta a trasformare l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di promuovere iniziative di sensibilizzazione del sistema Braille, in una facoltà. Ciò premesso, segnala comunque l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo sulla opportunità di inserire nel testo una esplicita clausola di invarianza, volta a stabilire che all'attuazione del presente provvedimento si provveda nell'ambito delle risorse finanziarie già disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come peraltro previsto in provvedimenti di analogo contenuto, relativi all'istituzione di eventi commemorativi.

Il sottosegretario Mario LETTIERI condivide l'esigenza prospettata dal relatore di


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inserire nel testo una clausola di invarianza, volta a stabilire che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gian Luigi PEGOLO (RC-SE), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento,
rilevata l'opportunità di inserire nel testo una clausola di invarianza volta a precisare che alle iniziative previste dal presente provvedimento, aventi carattere facoltativo, si debba provvedere a valere sulle risorse già disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La Commissione approva la proposta di parere.

Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare.
Nuovo testo unificato C. 1558 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.
Il sottosegretario Mario LETTIERI con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore, segnala l'opportunità di sopprimere il secondo periodo del comma 2, dell'articolo 1, che prevede che i soggetti che alla data del 1o gennaio 2006 beneficiavano dell'assegno di cui alla legge n. 44 del 2006 percepiscano l'assegno dell'importo stabilito nel provvedimento per il periodo dal 1o gennaio 2006 e l'entrata in vigore della legge, prefigurando quindi un'applicazione retroattiva del provvedimento con conseguente aumento degli oneri. Rileva inoltre che, in base alle quantificazioni compiute, è possibile rideterminare l'onore per il 2007 in 1 milione 150 mila euro e quello per il 2008 in 24 milioni e 500 mila euro. Segnala peraltro l'opportunità che una quota dell'onore relativo all'anno 2008, pari a 7.746.853 euro venga imputata al fondo di cui all'articolo 3 della legge n. 288 del 2002.

Lino DUILIO, presidente in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul nuovo testo unificato del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
preso atto dei chiarimenti del Governo secondo cui:
gli oneri derivanti dal provvedimento possono essere quantificati in 1.150.000 euro per l'anno 2007 e in 24.500.000 euro per l'anno 2008, a condizione che si sopprima l'ultimo periodo del comma 2, dell'articolo 1;
l'utilizzo con finalità di copertura delle risorse del fondo di cui all'articolo 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, per un importo pari a euro 7.746.853 per l'anno 2008, non pregiudica la realizzazione


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degli interventi già previsti a legislazione vigente;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole: «In via sperimentale, per gli anni 2007 e 2008,»;
All'articolo 1, comma 2, premettere le seguenti parole: «In via sperimentale, per gli anni 2007 e 2008,»;
All'articolo 1, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo;
All'articolo 2, sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 1.150.000 euro per l'anno 2007 e in 24.500.000 euro per l'anno 2008 si provvede:
a) quanto a euro 1.150.000 per l'anno 2007 e quanto a euro 7.746.853 per l'anno 2008, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
b) quanto a euro 16.753.147 per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.»;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2.

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 61/2007: Emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania.
C. 2826 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 giugno 2007.

Il sottosegretario Mario LETTIERI deposita la documentazione predisposta al fine di fornire elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate (vedi allegato). Rileva inoltre, relativamente all'incremento di personale del nucleo appartenente alla struttura commissariale, di cui all'articolo 2, comma 2, che gli oneri derivanti dalla disposizione rientrano nell'ambito delle risorse autorizzate dal decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, atteso che la disposizione si limita ad aumentare il numero del contingente di personale già previsto ad invarianza di oneri dal citato decreto-legge n. 245 del 2005.
In merito agli eventuali riflessi negativi sulle attività delle amministrazioni di appartenenza del personale distaccato rappresenta, che, stante l'esiguità del numero di unità di personale interessato, possano essere esclusi. Con riferimento all'articolo 7, nella relazione illustrativa all'articolo in esame è previsto che i comuni della regione Campania per un periodo di cinque anni decorrente dal 1o gennaio 2008, ai fini della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, individuano misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti. A tale fine, per i comuni inadempienti si applica la procedura per lo scioglimento


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dei consigli comunali sulla base dell'esplicito richiamo all'articolo 141, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267. Al riguardo, chiarisce che a parere dello scrivente la disposizione in parola è stata formulata al fine di garantire che i comuni interessati, deliberando le tariffe di che trattasi, antecedentemente alla data del 1 gennaio 2008, applichino il principio di copertura integrale dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti per i successivi cinque anni decorrenti dalla predetta data, risultando allineati con i restanti Comuni italiani, per i quali la scadenza dei termini è prevista dall'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006, significando, in tal modo, per tutti i comuni italiani l'entrata a regime definitiva della tariffa, quale controprestazione economica sostenuta dagli utenti per la copertura integrale del servizio prestato. Si rinvia, in ogni caso al Dipartimento della protezione civile per gli ulteriori elementi informativi di competenza.

Francesco PIRO (Ulivo), relatore, ritiene opportuno rinviare l'espressione del parere alla seduta di domani, al fine di valutare la documentazione depositata dal Governo.

Lino DUILIO, presidente, preso atto dell'esigenza segnalata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 15.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 27 giugno 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO.

La seduta comincia alle 15.35.

Indagine conoscitiva sul patrimonio pubblico.

Audizione del Direttore generale dell'Agenzia del Demanio. Elisabetta Spitz.
(Svolgimento e conclusione).

Lino DUILIO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Il Direttore generale Elisabetta SPITZ, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre domande e richieste di chiarimento i deputati Massimo VANNUCCI (Ulivo), Ettore PERETTI (UDC), Francesco PIRO (Ulivo), Gian Luigi PEGOLO (RC-SE), Antonio MISIANI (Ulivo) e il presidente Lino DUILIO, ai quali risponde il Direttore generale Elisabetta SPITZ.

Lino DUILIO, presidente, ringrazia il Direttore generale Elisabetta SPITZ e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.