XIV Commissione - Resoconto di mercoledì 27 giugno 2007


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DELIBERAZIONE DI RILIEVI

Mercoledì 27 giugno 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.

La seduta comincia alle 8.50.

Schema di relazione all'Assemblea sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici.
(Rilievi alla VIII Commissione)
(Seguito dell'esame e conclusione - Deliberazione di rilievi).


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La Commissione prosegue l'esame dello schema di relazione in oggetto, rinviato nella seduta del 26 giugno 2007.

Rosella OTTONE (Ulivo), relatore, con riguardo alle proposte di modifica presentate nella seduta di ieri dal deputato Falomi e riferite ai propri rilievi, già illustrati nella seduta del 20 giugno, ritiene accoglibili tre di esse: la prima, volta ad inserire, nell'ambito delle premesse, un inciso riferito alla individuazione, da parte dell'Unione Europea, con la Direttiva 2006/32/CE, delle azioni per l'efficienza ed il risparmio energetico quale strumento prioritario per la riduzione delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra e quindi per la prevenzione di ulteriori cambiamenti climatici; la terza, volta a sopprimere, al quarto rilievo, il riferimento all'energia nucleare; la quarta, diretta ad inserire, prima del penultimo rilievo, un invito alla Commissione a valutare l'inserimento nell'ambito della Relazione, nel capitolo 2.1 relativo al «Risparmio: una nuova fonte energetica» di uno specifico riferimento all'obiettivo comunitario di porre in essere azioni che conducano ad un risparmio energetico medio annuo del 9 per cento. (DIR 2006/32 CE).
Per quanto concerne le altre proposte di modifica presentate dal deputato Falomi, non le ritiene accoglibili perché entrano nel merito di questioni che sono da considerare comprese nella competenza specifica della Commissione Ambiente.

Antonello FALOMI (RC-SE), convenendo con il relatore sul fatto che alcune delle proprie proposte di modifica rientrano piuttosto nell'ambito delle competenze della Commissione Ambiente, non insiste per il loro accoglimento. Sottolinea peraltro che la questione delle centrali elettriche è stata richiamata in una recente risoluzione del Parlamento europeo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi del relatore, come modificata (vedi allegato 1).

La seduta termina alle 8.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 giugno 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.

La seduta comincia alle 8.55.

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
Atto n. 96.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 giugno 2007.

Arnold CASSOLA (Verdi), relatore, nel richiamare brevemente alcuni punti della propria relazione sul provvedimento in titolo, svolta nella seduta di ieri, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

Franca BIMBI, presidente, propone che nella prima osservazione proposta dal relatore, sia inserito il riferimento specifico alla risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 13 febbraio 2007, sulla medesima materia.

Arnold CASSOLA (Verdi), relatore, accoglie la proposta di riformulazione suggerita dalla presidente.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata (vedi allegato 3).

La seduta termina alle 9.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 giugno 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.

La seduta comincia alle 9.


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DL 61/07: Emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania.
C. 2826 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 giugno 2007.

Arnold CASSOLA (Verdi), relatore, ricorda di aver già presentato, nella seduta di ieri, una proposta di parere favorevole, non rilevando profili problematici fra il provvedimento all'esame della Commissione e la normativa comunitaria.

Franca BIMBI, presidente, osserva che la normativa europea costituisce e ancor più costituirà per il futuro del nostro Paese un metro di paragone importantissimo in settori così delicati come quello affrontato dal decreto-legge in esame, soprattutto quando si affermerà con sempre maggiore evidenza la preminenza del diritto comunitario su quello interno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Franca BIMBI, presidente, ricorda che la Commissione sarà chiamata ad esprimere, nel corso della seduta odierna convocata alle ore 14.15, il proprio parere sul nuovo testo del progetto di legge di delega fiscale.
Informa altresì la Commissione che, nel corso della recente missione in Romania, è emersa l'esigenza di sentire il Commissario europeo per il multilinguismo, Orban.

Gabriele FRIGATO (Ulivo) esprime preoccupazione con riferimento al provvedimento in materia fiscale e, in particolare, per alcune disposizioni recentemente approvate, su cui il Parlamento si trova a dover chiedere scusa ad alcune categorie economiche. Manifesta altresì perplessità circa la conformità costituzionale di alcune norme retroattive sugli studi di settore.

La seduta termina alle 9.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 giugno 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.

La seduta comincia alle 14.15.

Delega per il riordino della normativa sulla tassazione di redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto e per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali.
C. 1762 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame nuovo testo e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio FISTAROL (Ulivo), relatore, osserva che il disegno di legge in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica predisposta dal Governo per il 2007, è stato oggetto di alcune modifiche durante il lungo iter presso la VI Commissione, che ha condotto, sui temi oggetto della normativa, un'articolata attività conoscitiva.
L'articolo 1 delega il Governo ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare.
L'articolo 2, parimenti modificato dalla VI Commissione, delega il Governo ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno


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o più decreti legislativi per il riordino della disciplina della riscossione volontaria e coattiva, al fine di potenziare l'attività di recupero delle somme non versate spontaneamente, prevedendo, tra i princìpi e criteri direttivi, il rafforzamento dei poteri degli agenti della riscossione, l'estensione delle agevolazioni fiscali previste per le azioni esecutive e cautelari ai soggetti terzi incaricati dagli agenti della riscossione, nonché l'attribuzione a Equitalia SpA di funzioni attualmente esercitate dall'Agenzia delle entrate per la gestione del sistema dei versamenti unitari con compensazione e per il controllo sull'andamento dei versamenti delle imposte.
L'articolo 2-bis, introdotto dalla Commissione Finanze, prevede che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero della giustizia provveda alla stipula di una o più convenzioni relative ad attività da svolgere nel settore della giustizia, quali, ad esempio, la gestione delle somme di denaro e i titoli e i beni mobili, anche registrati, sequestrati agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre analoghe associazioni. A tal fine il medesimo articolo 2-bis individua una apposita società con la quale il Ministero della giustizia dovrà procedere alla stipula delle citate convenzioni, individuandone altresì, i relativi poteri ed assetto organizzativo.
L'articolo 3, non modificato dalla VI Commissione, delega il Governo ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia di accertamento, prevedendo, tra i princìpi e criteri direttivi, l'unificazione dei termini, la coerenza con i princìpi dello Statuto del contribuente, la revisione dei criteri di accertamento presuntivi, l'armonizzazione delle diverse forme di interpello, la revisione del principio di unicità dell'atto di accertamento, il potenziamento del sistema informativo, il riordino della cooperazione con gli enti territoriali.
L'articolo 4, modificato dalla VI Commissione, delega il Governo ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema del catasto fabbricati prevedendo, tra i princìpi e criteri direttivi, la determinazione degli estimi catastali su base patrimoniale, la definizione delle modalità e dei termini per l'aggiornamento del sistema di valutazione, la ridefinizione della composizione e delle funzioni delle commissioni censuarie provinciali e centrale, nonché la determinazione del ruolo dei comuni e dell'Agenzia del territorio e l'introduzione di meccanismi volti ad assicurare l'equivalenza del gettito complessivo delle imposte erariali e comunali aventi per base imponibile i valori o i redditi immobiliari derivati.
L'articolo 4-bis, introdotto dalla VI Commissione, prevede due deleghe legislative. Con la prima (comma 1) il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di modifica, con effetti a decorrere dall'anno 2008, della disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), prevedendo in particolare la concessione di una detrazione complessiva ai fini ICI, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, non inferiore a 290 euro e un'esenzione dall'ICI per i fabbricati di proprietà pubblica che risultino non locati in quanto privi dei requisiti di agibilità, qualora sia recuperato l'immobile e reimmesso nel mercato dell'offerta pubblica di alloggi. Ai fini dell'IRPEF si prevedono detrazioni a favore dei conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale, in possesso di regolare contratto registrato, tenendo conto delle diverse situazioni reddituali.
La seconda delega è contenuta nel comma 1-bis, che delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,


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prevedendo che siano soggette a registrazione le ordinanze di sfratto esecutivo e di rilascio nel caso di sfratto, emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 del codice di procedura civile e prevedendo l'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle entrate dei contratti, delle scritture e delle quietanze per i quali risulti omessa la registrazione.
L'articolo 5, modificato solamente in relazione al termine per l'esercizio della delega, delega il Governo ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti testi unici di riordino e revisione delle disposizioni legislative vigenti, sostanziali, processuali e procedimentali, in materia di tributi statali, prevedendo, tra i princìpi e criteri direttivi, l'uniformità della disciplina degli elementi essenziali dell'obbligazione fiscale e delle norme generali in materia di dichiarazioni, di accertamento, di riscossione e di applicazione delle sanzioni, nonché il divieto di applicazione analogica delle norme tributarie.
L'articolo 6 disciplina le modalità di attuazione delle deleghe contenute negli articoli precedenti, prevedendo che gli schemi di decreto legislativo previsti siano trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi entro trenta giorni dall'assegnazione. Ove il termine per l'espressione del parere decorra senza che lo stesso sia rilasciato, i decreti legislativi possono comunque essere adottati. La norma prevede altresì che entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi possano essere adottati decreti legislativi integrativi e correttivi delle disposizioni contenute nei decreti legislativi attuativi delle deleghe conferite dal provvedimento, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi ivi previsti e con la medesima procedura, nonché decreti legislativi volti a conseguire un miglior coordinamento normativo. Si stabilisce infine che dall'attuazione delle deleghe non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Segnala, per quanto attiene alle iniziative legislative in itinere presso le Istituzioni comunitarie, che nel dicembre scorso la Commissione ha presentato una proposta di direttiva concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali. La proposta prospetta la rifusione della direttiva 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, e intende semplificare una parte della normativa comunitaria, in particolare attraverso la graduale eliminazione nei sistemi fiscali nazionali dell'imposta sui conferimenti, considerata dalla Commissione un ostacolo rilevante allo sviluppo delle società europee, rafforzando il divieto di istituire o di applicare altre imposte simili.
La proposta prevede un limite massimo dello 0,5 per cento per le aliquote dell'imposta sui conferimenti entro il 2008 e una sua graduale abolizione entro il 2010, per essere in linea con la strategia di Lisbona. La Commissione sottolinea che a quella data gli Stati membri avranno avuto 25 anni di tempo per adattare i loro regimi fiscali al fine di prepararsi a tale abolizione. La prima parte della proposta contiene le norme di carattere generale che vietano l'applicazione dell'imposta sui conferimenti e di altre imposte analoghe. La seconda parte contiene disposizioni speciali sull'applicazione dell'imposta sui conferimenti relative agli Stati membri che nel corso del periodo di graduale abolizione scelgono di continuare ad applicarla. Gli Stati membri sono stati consultati in relazione alle modifiche proposte a livello tecnico. Il risultato delle consultazioni ha confermato la necessità della rifusione della direttiva per chiarirne le disposizioni e l'opportunità di eliminare gradualmente l'imposta sui conferimenti.
Propone, in conclusione, di esprimere parere favorevole, dal momento che la materia oggetto del provvedimento non comporta significative interferenze con l'ordinamento comunitario.

Gabriele FRIGATO (Ulivo) osserva preliminarmente che la materia fiscale rientra prevalentemente nella competenza delle legislazioni nazionali dei Paesi membri


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dell'Unione europea, non essendo ancora stato raggiunto un risultato soddisfacente in termini di armonizzazione delle diverse politiche fiscali. A tale riguardo, auspica in particolare che le politiche fiscali degli Stati membri dell'Unione europea possano progressivamente uniformarsi, provvedendo ad eliminare quelle vistose divergenze fra i vari sistemi fiscali nazionali che determinano rilevanti effetti distorsivi, come nel caso dell'imposizione fiscale sui redditi da capitale.
Rilevando quindi che dal testo in esame non emergono profili di incompatibilità con la normativa comunitaria, fa presente altresì che si tratta prevalentemente di norme tecniche, rientranti nella specifica competenza della Commissione finanze.
Ciononostante ritiene utile svolgere alcune osservazioni, che potrebbero essere considerate nell'ambito di eventuali premesse da inserire nella proposta di parere del relatore.
In primo luogo, è dell'opinione che, nell'ambito di tali premesse, sarebbe opportuno fare riferimento all'esistenza di alcuni principi di necessaria correttezza nel rapporto fra il fisco e i contribuenti, che hanno ispirato la redazione dello «Statuto del contribuente». A tale proposito si domanda se sia possibile trarre dalla normativa comunitaria principi di correttezza nei rapporti del fisco con i cittadini e di tutela dei diritti del contribuente, da applicare ai sistemi fiscali degli Stati membri: se così fosse, sarebbe opportuno che la Commissione vi dedicasse una apposita riflessione.
In secondo luogo, con riguardo al problema tipicamente italiano di un elevatissimo livello di evasione fiscale, sarebbe opportuno, a suo giudizio, che si provvedesse a diffondere con ogni mezzo il senso civico e la responsabilità nei contribuenti, adottando contestualmente misure efficaci di contrasto all'evasione: al riguardo, fa presente che in alcuni Paesi - tra cui gli Stati Uniti - vige una legislazione diretta a combattere l'evasione fiscale con il metodo del contrasto di interessi tra contribuenti. Si domanda se anche alcuni Paesi membri dell'Unione europea dispongano di politiche orientate in questo senso.
In conclusione, si dichiara favorevole al provvedimento in esame, proponendo però al relatore di aggiungere alcuni spunti delle sue osservazioni nell'ambito di una o più premesse alla sua proposta di parere.

Arnold CASSOLA (Verdi) pone alcuni interrogativi in merito ai contenuti specifici del testo in esame, in particolare per quanto riguarda la tassazione dei redditi da capitale. Si domanda altresì se non sia opportuno prevedere una ulteriore detrazione dall'ICI a favore dei cittadini italiani residenti all'estero e possessori di un immobile in Italia.

Franca BIMBI, presidente, ricorda che nell'ordinamento comunitario sono affermati alcuni principi generali, quali la tutela dell'affidamento e la certezza del diritto, che dovrebbero ispirare anche le normative dei Paesi membri in materia fiscale. Ricorda peraltro che l'esigenza dell'armonizzazione fra le politiche fiscali degli Stati membri dell'Unione europea ha incontrato - ed ancora oggi incontra - gravi ostacoli ad affermarsi nell'ordinamento comunitario.
Ricorda infine che la Commissione è chiamata a concentrarsi sui profili di propria competenza nell'esame del testo in titolo, che attengono essenzialmente al raccordo con l'ordinamento comunitario.

Anna Maria CARDANO (RC-SE), per quanto di competenza della Commissione XIV, si dichiara favorevole al testo in esame.

Antonello FALOMI (RC-SE) fa presente che la normativa anti-evasione fiscale fondata sul metodo del contrasto di interessi tra contribuenti, cui fa riferimento il deputato Frigato, non è vigente in alcun Paese dell'Unione europea, ma soltanto negli Stati Uniti.
Ritiene peraltro che le osservazioni svolte dal deputato Frigato non rientrino nella competenza specifica della Commissione


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e andrebbero pertanto escluse dal testo del parere proposto dal relatore.
In merito poi all'armonizzazione fiscale tra le legislazioni nazionali dei Paesi dell'Unione europea, la giudicherebbe un traguardo particolarmente auspicabile: a tale proposito si augura che la Commissione abbia altre opportunità di approfondire l'argomento.

Maurizio FISTAROL (Ulivo), relatore, ribadisce la propria proposta di parere favorevole, senza particolari premesse o osservazioni, in quanto a suo giudizio la Commissione rischierebbe di travalicare i confini della propria competenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione.
C. 2272-ter Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame nuovo testo e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Emilia Grazia DE BIASI (Ulivo), relatore, osserva che il disegno di legge in esame, originato dallo stralcio degli articoli 28, 29, 30 e 31 del cosiddetto disegno di legge Bersani sulle liberalizzazioni, ha subìto, nel corso dell'esame in sede referente da parte della Commissione Cultura, una profonda trasformazione.
Sono stati approvati, infatti, numerosi emendamenti che hanno sostituito le disposizioni di cui agli articoli 28 e 31, già introdotte nell'ordinamento in seguito all'approvazione del decreto-legge n.7/2007, con nuove norme, di carattere eterogeneo, riguardanti, per lo più, il comparto della scuola ed aventi come finalità quella di garantire il corretto avvio dell'anno scolastico 2007-2008.
In particolare, a seguito di un emendamento governativo, l'articolo 1 del provvedimento (già articolo 28 del disegno di legge. 2272) reca norme di vario tenore in materia di istruzione e di personale scolastico.
Tra queste segnala: la reintroduzione, nella scuola primaria, delle classi funzionanti a tempo pieno; la nuova denominazione del titolo - «diploma di tecnico superiore» - che conclude il percorso formativo degli istituti tecnici superiori e la sua piena validità ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi; la previsione, per il personale docente in servizio nelle scuole materne riconosciute paritarie (e non solo quello in servizio nell'anno 2000), del possesso del titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o il titolo di studio di maturità magistrale (comma 4); l'obbligatorietà dell'esame preliminare per coloro che debbano sostenere l'esame di Stato conclusivo del corso di istruzione secondaria superiore e che siano in possesso dell'idoneità o promozione all'ultimo anno ma che non abbiano titolo per essere scrutinati; un cambiamento nell'ordine di elencazione delle categorie tra le quali deve essere nominato il presidente della Commissione per l'esame di Stato, premettendo i professori universitari rispetto ai docenti in servizio; il riconoscimento, per tutti i commissari - e non solo per quelli esterni - del diritto al pagamento di un compenso per la funzione esercitata come membro della Commissione d'esame; lo svolgimento, nell'ambito dell'esame di Stato per il completamento della scuola media, di un'ulteriore prova scritta a carattere nazionale; lo svolgimento di un esame di Stato a conclusione del percorso dell'istruzione secondaria superiore, costituito dai licei, dagli istituti tecnici e dagli istituti professionali (si tratta di una correzione tecnica dovuta ai cambiamenti introdotti nella legislatura in corso rispetto all'articolazione del sistema di istruzione secondaria superiore); l'individuazione, con direttiva annuale del Ministro della Pubblica istruzione, degli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio


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nazionale di valutazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti; l'attribuzione al dirigente scolastico regionale e, in casi gravi, al preside, del potere di decidere in ordine ai provvedimenti di sospensione o di destituzione dall'ufficio del personale della scuola sottoposto ad indagini per reati gravi o gravissimi; il rinvio ad un decreto ministeriale per la definizione di regole precise per il peso ed il trasporto dei libri di testo; la definizione della copertura finanziaria necessaria per dare avvio alle c.d. «classi primavera», destinate ai bambini tra i 24 ed i 36 mesi (norma prevista dall'ultima legge finanziaria); l'esenzione dell'IVA per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche nonché della tassa per la gestione dei rifiuti urbani.
L'articolo 2 prevede che sia estesa a tutti i dirigenti per i servizi tecnici del Ministero della pubblica istruzione la rideterminazione della retribuzione individuale di anzianità.
L'articolo 3 istituisce un fondo di perequazione nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per garantire il funzionamento delle istituzioni scolastiche.
Si sofferma in particolare sull'articolo 4, che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento degli oneri di maternità connessi alle supplenze nella scuola: si tratta a suo giudizio di un notevole progresso rispetto situazione delle scuole nella precedente legislatura.
L'articolo 5 istituisce un fondo di 380 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il funzionamento della scuola.
L'articolo 6 prevede che siano recuperate le somme inutilizzate destinate all'edilizia scolastica.
L'articolo 7 dispone delle modifiche al decreto-legge sulla sicurezza degli stadi nella parte in cui, prevedendo iniziative per promuovere i valori dello sport, dispone la predisposizione di un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche e nelle università. La modifica approvata tende, invece, a rendere autonoma l'iniziativa del Ministro della pubblica istruzione rispetto a quello dell'università.
L'articolo 8 prevede il riconoscimento dei titoli di studi in possesso dei cittadini stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea.
In relazione a quest'ultima previsione, rileva che il provvedimento definisce una disciplina uniforme, da adottarsi con regolamento di delegificazione, riferibile a tutti i cittadini stranieri extracomunitari, regolarmente soggiornanti da almeno due anni, che presentino istanza per il riconoscimento di titoli di studio conseguiti all'estero.
A questo proposito ritiene opportuno richiamare l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di inserire tra i princìpi e criteri generali cui il regolamento dovrà conformarsi quello di diversificare, in termini di maggior favor, il trattamento riservato ai cosiddetti «soggiornanti di lungo periodo», in possesso cioè, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che possa dimostrare la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale.
La direttiva 2003/109/CE, recepita dal decreto legislativo 8 gennaio 2007, prevede infatti che i soggiornanti di lungo periodo godano dello stesso trattamento dei cittadini dell'Unione europea per quanto riguarda il riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli professionali secondo le procedure nazionali applicabili (articolo 11, par. 1, lett. c).
Ritiene conclusivamente, per i profili di competenza della Commissione, che si possa esprimere un parere favorevole sul progetto di legge in esame, con l'osservazione dianzi menzionata (vedi allegato 4).

Arnold CASSOLA (Verdi) chiede alcuni chiarimenti al relatore in merito al riconoscimento dei titoli di studio stranieri, di cui all'articolo 8 del nuovo testo in esame. In particolare si domanda se, a parità di titolo di studio, sia rilevante la nazionalità di colui che chiede il riconoscimento, esprimendo preoccupazione, nel caso in cui ciò avvenisse, per eventuali discriminazioni


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a danno di italiani nati in Paesi non appartenenti all'Unione europea. Ritiene che la formulazione dell'articolo 8 sia su questo punto poco chiara.

Anna Maria CARDANO (RC-SE) esprime alcune preoccupazioni, anche alla luce delle mozioni sull'argomento, in discussione in Assemblea, per la particolare condizione dei minori stranieri, che si trovino a dover ottenere il riconoscimento dei propri titoli di studio nel nostro Paese. In particolare si domanda se un minore straniero possa vedere riconosciuto il proprio titolo di studio anche a prescindere dal superamento in una prova di lingua italiana. Rileva infatti come attualmente i minori che raggiungono il nostro Paese siano tendenzialmente inseriti nella scuola in relazione all'età anagrafica, indipendentemente dal superamento della prova di lingua italiana, cosa che ritiene più consona alla particolare condizione in cui si trovano.

Emilia Grazia DE BIASI (Ulivo), relatore, fa presente che la lettera a) dell'articolo 8 dispone che il riconoscimento riguarda i titoli di studio in possesso dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno due anni, il che esclude minori appena arrivati nel nostro territorio.

Anna Maria CARDANO (RC-SE) ribadisce le proprie perplessità, in quanto, anche nel caso in cui il minore si trovi in Italia già da due anni, non si vede la ragione di sottoporlo ad una prova di italiano, per consentire il riconoscimento del suo titolo di studio. Ritiene a questo riguardo che la formulazione dell'articolo 8 non sia sufficientemente chiara e che si tratti oltretutto di una materia estremamente complessa, che risulta difficile disciplinare mediante regolamento.
Nonostante tali perplessità, ritiene che il testo in esame costituisca un passo importante in direzione dei principi ispiratori della normativa comunitaria sulla materia, poiché si ispira all'idea che, nell'ambito di una società doverosamente fondata sulla conoscenza, efficienza ed equità debbano andare di pari passo. A tale proposito, ricorda che la comunicazione della Commissione europea COM(2006)481 su «Efficienza e equità nei sistemi europei di istruzione e formazione» conteneva un'analisi secondo cui i sistemi di istruzione e formazione che praticano lo smistamento precoce degli studenti esasperano gli effetti dell'ambiente socio-economico sui risultati scolastici e non aumentano l'efficienza del lungo periodo. Si possono rafforzare, secondo la Commissione, sia l'efficienza che l'equità privilegiando il miglioramento della qualità degli insegnanti e delle procedure di assunzione nelle zone svantaggiate e progettando sistemi di autonomia e responsabilizzazione che evitino l'iniquità.
Tra le novità positive introdotte dal testo in esame, sottolinea il ripristino delle quaranta ore del tempo pieno nella scuola primaria, nonché il fatto che sia restituita adeguata dignità agli istituti tecnici superiori.
Per i profili di competenza della Commissione, infine, rileva come il nuovo testo appaia in linea anche con i contenuti delle comunicazioni della Commissione europea COM(2007)61, relativa a «Un quadro coerente di indicatori e parametri di riferimento per monitorare i progressi nella realizzazione degli obiettivi di Lisbona in materia di istruzione e formazione», nonché COM(2007)63, relativa all' «Inventario della realtà sociale». Infine sottolinea l'importanza del comma 11 dell'articolo 1, nella parte in cui reca rilevanti norme di delegificazione in materia scolastica che rafforzano il principio dell'autonomia scolastica.
Per tutti questi motivi, pur conservando notevoli perplessità sulla chiarezza di formulazione dell'articolo 8, preannuncia il proprio voto favorevole sul testo in esame.

Franca BIMBI, presidente, fa presente che il testo in esame, all'articolo 8, su cui si appuntano le maggiori perplessità dei deputati Cardano e Cassola, è volto a definire l'equipollenza dei titoli di studio stranieri indipendentemente dal percorso


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di studi individuato in Italia. Fa presente però che permane tuttavia in capo alla singola scuola un significativo potere di discrezionalità in ordine al riconoscimento degli stessi titoli.
Fa presente che il motivo per cui titoli di studio rilasciati in conformità all'ordinamento di un Paese membro dell'Unione europea godono di un trattamento di favore rispetto a quelli rilasciati da sistemi scolastici di Paesi extracomunitari risponde al fatto che questi ultimi sono meno conosciuti e offrono pertanto minori garanzie di certezza. Peraltro, a suo giudizio, il punto qualificante nel riconoscimento di titoli di studio stranieri, di cui all'articolo 8, concerne i titoli professionali.
Per quanto poi riguarda la prova di lingua italiana, fa presente che essa serve a verificare se il titolo di studio in possesso dello straniero sia praticamente utilizzabile: essa è volta cioè a comprovare l'abilità nell'uso del titolo, ed appare pertanto giustificata, mentre più discutibile, oltre che più impegnativa, appare la prova sulle discipline caratterizzanti.
Personalmente, si dichiara contraria al fatto che la valutazione di equipollenza dei titoli sia operata dal Ministero della Pubblica istruzione, poiché questa procedura implica tempi molto lunghi e incerti, in contrasto con gli obiettivi indicati dalla Strategia di Lisbona in materia di istruzione e formazione. Si domanda inoltre se non sia opportuno distinguere, all'articolo 8 del testo in esame, fra minorenni e maggiorenni, date le differenti problematiche di inserimento nel mondo del lavoro per queste due categorie. Richiama poi l'importanza, anche nella prospettiva comunitaria, della possibilità di valutare gli insegnanti.
Per quanto riguarda il dibattito in corso, infine ritiene che sia necessario soffermarsi sui profili di specifica competenza della Commissione, rendendo più stringente, ove possibile, i pareri da rendere alle Commissioni di merito mediante il puntuale riferimento a norme o documenti comunitari.

Emilia Grazia DE BIASI (Ulivo), con riferimento ad alcuni interrogativi emersi nel corso del dibattito odierno, fa presente che l'ambito materiale affrontato dal testo in esame è più circoscritto di quello che sembra emergere dagli interventi dei deputati Cassola e Cardano. Ricorda infatti che il provvedimento nasce dallo stralcio di alcuni articoli del disegno di legge C. 2272 (cosiddetto disegno di legge Bersani), con lo scopo di rafforzare il rapporto tra la formazione e il mondo del lavoro: esso non è pertanto volto a introdurre una riforma della scuola o della cittadinanza. Sottolinea quindi, sotto questo profilo, l'importanza della conoscenza della lingua italiana per l'inserimento nel mondo del lavoro, che costituisce lo scopo immediato del provvedimento.
In merito poi all'osservazione della Presidente Bimbi sull'opportunità di distinguere all'articolo 8 fra minori e maggiorenni, si dichiara contraria a questa ipotesi poiché ritiene che coinvolgerebbe ulteriori questioni - particolarmente per quanto riguarda la formazione professionale - che sono già state adeguatamente affrontate dalla Commissione di merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.55.

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 27 giugno 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.

La seduta comincia alle 15.55.

Agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione.
COM(2007)242 def.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 giugno 2007.


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Anna Maria CARDANO (RC-SE), relatore, richiama alcuni spunti della sua relazione, illustrata nella seduta del 20 giugno. In particolare ricorda che, già in quella sede, aveva preannunciato l'intenzione di avanzare alcune proposte di audizione.

Franca BIMBI, presidente, ricorda che nella precedente seduta dedicata all'esame del documento in titolo aveva proposto di concentrare l'attenzione della Commissione su alcuni aspetti connessi all'argomento in questione, fra cui in particolare il dialogo multiculturale e il tema del multilinguismo. Specificamente, per quanto riguarda le ipotesi di audizioni preannunciate dalla relatrice, si pone il problema di individuare un'accezione di cultura sufficientemente circoscritta, su cui procedere agli opportuni approfondimenti. A suo giudizio, infatti, la Commissione potrebbe concentrare la propria attenzione sulla cultura intesa come creatività, soffermandosi principalmente sui giovani artisti e sulla produzione letteraria, in particolare quella femminile e i connessi aspetti di multiculturalità e di mixité. A tale riguardo sarebbe opportuno comprendere sia i rapporti culturali con i Paesi extraeuropei sia quelli con i Paesi europei, in una rete di approfondimento interculturale che ritiene particolarmente interessante per i lavori della Commissione. Costituisce altresì un utile filone per l'esame dell'Agenda della cultura anche il già menzionato profilo del multilinguismo, che merita un autonomo approfondimento.

Anna Maria CARDANO (RC-SE) concorda con le indicazioni provenienti dalla Presidente e si riserva di formulare ulteriori suggerimenti in vista delle audizioni da svolgere nell'ambito dell'esame del documento in titolo.

Franca BIMBI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Atto n. 105.