II Commissione - Giovedì 28 giugno 2007


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ALLEGATO 1

Risoluzione n. 7-00225 Palomba: Sull'adozione di un decreto-legge per una ulteriore proroga di disposizioni della legge 28 marzo 2001, n. 149, in materia di giustizia minorile.

NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La II Commissione,
premesso che:
si prende atto che non è stata ancora assunta alcuna decisione in merito all'applicazione delle norme processuali contenute nella legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile»);
tale situazione era stata già segnalata dall'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, la quale, con nota del 17 marzo 2007, aveva sollecitato il Ministro della giustizia a rendere applicabile le norme della legge 149 del 2001;
la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 8362 del 3 aprile 2007, che si è pronunciata sulla questione di quale sia, a seguito dell'entrata in vigore della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), l'organo giudiziario competente a conoscere dei procedimenti di affidamento dei figli naturali e ad emanare i provvedimenti di carattere economico relativi al loro mantenimento. La competenza - ha statuito la Corte - spetta al Tribunale per i Minorenni;
tale nuova competenza e l'esigenza di adeguare il processo minorile ai principi dell'articolo 111 della Costituzione riformato rendono ormai inderogabili l'introduzione di nuove regole processuali nella giustizia minorile;
la legge n. 149 del 2001, pertanto, si rivela oggi non esaustiva delle nuove esigenze se non addirittura foriera di gravi difficoltà operative;
la normativa del 2001 dispone, infatti, che le parti siano assistite obbligatoriamente da un difensore, anche nominato d'ufficio, ma non detta le necessarie regole a gestire un processo che, per la presenza degli avvocati, non può svolgersi secondo l'attuale disciplina né prevede la necessaria copertura finanziaria per le spese della difesa d'ufficio;
i magistrati minorili esprimono profonda preoccupazione per la mancata attuazione del diritto di difesa nel processo minorile, segnatamente in materie tanto delicate quali quelle concernenti l'adottabilità e il controllo giurisdizionale sull'esercizio della potestà,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative di propria competenza affinché, in attesa di una compiuta disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili, siano applicabili le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 2001, n. 149, in relazione ai procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal titolo II, capo II, della legge n. 184 del 1983 e ai procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile.
(8-00064) Palomba.


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ALLEGATO 2

Delega Legislativa per il riordino della normativa sulla tassazione di redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto e per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi erariali. C. 1762 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
rilevato che l'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge prevede che società di nuova costituzione, interamente possedute dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, svolgano attività sostanzialmente analoghe a quelle già svolte dalla società controllante;
osservato che le predette società potranno svolgere le attività in concreto definite da una o più convenzioni, stipulate con il Ministero della giustizia, il cui contenuto appare solo genericamente delineato dall'articolo 2-bis, commi da 1 a 5, del decreto-legge;
osservato altresì che la costituzione delle predette società può trovare la propria giustificazione nella misura in cui le attività da esse esercitate contribuiscano effettivamente a ridurre il carico di lavoro delle cancellerie degli uffici giudiziari;
rilevato che l'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), nulla prevede per il caso di sopravvenuta estinzione delle pene pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;
espresse perplessità sull'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), che prevede la possibilità che le società di cui all'alinea del comma 1, sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero della giustizia, gestiscano le somme giacenti presso la Cassa delle ammende, senza prevedere in via normativa adeguati limiti e garanzie;
espresse perplessità sull'articolo 2-bis, comma 6, che prevede l'abrogazione sin dall'entrata in vigore del provvedimento in esame e, quindi, prima ancora dell'eventuale stipula e della produzione degli effetti delle convenzioni di cui ai precedenti commi, dell'articolo 213 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e di ogni altra disposizione incompatibile del predetto parere, potendosi pertanto determinare un vuoto di disciplina in materia di riscossione delle spese di giustizia;
espresse perplessità sull'adeguatezza della disciplina di cui all'articolo 2-bis, commi 7 e 8;
considerato, infine, che la disciplina di cui all'articolo 4, non corredata da principi e criteri direttivi univoci né di una clausola di invarianza del gettito fiscale sufficientemente determinata, appare idonea a determinare un rilevante aumento della tassazione sul trasferimento degli immobili, con conseguente alterazione, tra l'altro, del regime di circolazione di tali beni;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di evitare la proliferazione di


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società cui affidare compiti sostanzialmente analoghi a quelli già svolti dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, intervenendo semmai in maniera più dettagliata a definire principi e criteri di riferimento per la stipula delle convenzioni dirette a regolare i rapporti tra società e Ministero, anche in relazione alla disciplina applicabile in caso di sopravvenuta estinzione delle sanzioni pecuniarie di cui decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare se la disciplina di cui all'articolo 2-bis sia effettivamente idonea a semplificare e ridurre le attività delle cancellerie degli uffici giudiziari;
c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare l'incidenza della disciplina di cui all'articolo 4 sul regime di circolazione dei beni immobili.