II Commissione - Resoconto di giovedì 28 giugno 2007


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RISOLUZIONI

Giovedì 28 giugno 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 8.30.

7-00225 Palomba: Sull'adozione di un decreto-legge per una ulteriore proroga di disposizioni della legge 28 marzo 2001, n. 149, in materia di giustizia minorile.
(Seguito della discussione e conclusione - Approvazione di un nuovo testo).

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri sono emerse perplessità sia di carattere procedimentale, in riferimento alle modalità di inserimento della risoluzione all'ordine del giorno della Commissione, sia di natura politica, in relazione ai rapporti tra Parlamento e Governo, per cui si è deciso che l'atto di indirizzo non sarebbe stato posto in votazione nella medesima seduta, bensì in quella odierna. Chiede quindi se vi siano altri deputati che intendono intervenire.

Federico PALOMBA (IdV), in qualità di presentatore della risoluzione, accogliendo le indicazioni formulate dal Presidente nella seduta di ieri, riformula la proposta di risoluzione nel senso di impegnare il Governo ad assumere tutte le iniziative di propria competenza affinché, in attesa di una compiuta disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili, siano applicabili le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 2001, n. 149, in relazione ai procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal titolo II, capo II, della


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legge n. 184 del 1983 e ai procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile.

Luigi COGODI (RC-SE) sottolinea con rammarico come, ancora una volta, il Governo sia costretto a ricorrere a strumenti di natura straordinaria per rimediare a proprie non adempienze. Ritiene, inoltre, che la risoluzione in esame non sia del tutto congrua se la parte dispositiva viene configurata come impegno nei confronti del Governo, considerando preferibile che l'atto di indirizzo sia piuttosto configurato come sollecitazione al Governo perché assuma le iniziative di sua competenza. In tal modo, sarebbe rispettata la distinzione di funzioni tra Parlamento e Governo.

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che la risoluzione è uno strumento di indirizzo tipizzato dal Regolamento, che non può contenere una formula diversa dall'impegno assunto da Governo.

Luigi COGODI (RC-SE) pur non intendendo insistere sul punto e dichiarando sin d'ora il suo voto favorevole sulla risoluzione, precisa che la sollecitazione, a suo parere, altro non è se non una forma di indirizzo più tenue rispetto all'impegno e, come tale, appare compatibile con lo strumento della risoluzione come tipizzato dal Regolamento.

Gaetano PECORELLA (FI) ritiene che una risoluzione del Parlamento che vincoli il Governo ad adottare iniziative che rientrano anche nella competenza del Parlamento medesimo non abbia senso. Inoltre, la scelta del Governo è vincolata, perché gli atti adottabili dall'esecutivo nel caso di specie sono solo due: un disegno di legge ovvero un decreto-legge. Se con la risoluzione si intende chiedere al Governo di presentare un disegno di legge, ciò significa che il Parlamento rinuncia ad esercitare il proprio potere, supremo, di iniziativa legislativa. E non se ne comprende né il motivo né la necessità. Se, invece, si chiede al Governo di ricorrere alla decretazione d'urgenza, ciò significa che il Parlamento intende condividere con il Governo una responsabilità che dovrebbe appartenere soltanto a quest'ultimo: in altri termini, si fornisce al Governo un'alibi del quale, in una situazione fisiologica, non dovrebbe avere bisogno. Per tali motivi preannuncia il proprio voto contrario sulla risoluzione in esame.

Il Sottosegretario Luigi LI GOTTI precisa che l'ulteriore proroga che sarebbe disposta con lo strumento della decretazione d'urgenza, avrebbe lo scopo di impedire la paralisi dell'attività dei tribunali dei minorenni, procrastinando la vigenza della attuale disciplina. Fa presente comunque che l'ufficio legislativo del ministero della giustizia sta predisponendo uno schema di disegno di legge con il quale si intende disciplinare in modo organico la materia in esame.

Pino PISICCHIO, presidente, pur comprendendo le ragioni politiche sottese all'intervento dell'onorevole Pecorella, sottolinea che la risoluzione in discussione appare del tutto rispettosa dell'articolo 117 del Regolamento e, in via più generale, dei rapporti tra Parlamento e Governo così come sono delineati dalla Costituzione. Inoltre, nel caso di specie, l'impegno che si chiede al Governo è netto e consiste nel prendere tutte le iniziative di sua competenza affinché il 30 giugno 2007 non si verifichi il blocco dell'attività dei tribunali dei minorenni. In ogni caso lo strumento di indirizzo ha lo scopo di invitare il Governo ad assumere le proprie responsabilità.

Enrico COSTA (FI) auspica che il Governo assuma la responsabilità di dettare una disciplina compiuta della materia in questione, desistendo dall'emanare decreti-legge che proroghino precedenti discipline, come recentemente accaduto anche in tema di consigli giudiziari.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver


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evidenziato come il dibattito sia stato ampiamente articolato e motivato, pone in votazione il nuovo testo della risoluzione come riformulata dal presentatore.

La Commissione approva il nuovo testo della risoluzione, come riformulato dal presentatore, che assume il n. 8-00064 (vedi allegato 1).

La seduta termina alle 8.45.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 giugno 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 8.45.

Delega Legislativa per il riordino della normativa sulla tassazione di redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto e per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi erariali.
C. 1762 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 giugno 2007.

Manlio CONTENTO (AN) evidenzia taluni aspetti problematici del decreto-legge in esame, esprimendo un giudizio fortemente critico sull'articolo 2-bis. Tale articolo, infatti, al comma 1, prevede che società di nuova costituzione, interamente possedute dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, svolgano attività sostanzialmente analoghe a quelle già svolte dalla società controllante. Per di più, tali società potranno svolgere le attività in concreto definite da una o più convenzioni, stipulate con il Ministero della giustizia, il cui contenuto appare solo genericamente delineato dall'articolo 2-bis, commi da 1 a 5. Sottolinea, quindi che la costituzione delle predette società potrebbe trovare, eventualmente, la propria giustificazione nella misura in cui le attività da esse esercitate contribuiscano effettivamente a ridurre il carico di lavoro delle cancellerie degli uffici giudiziari. Il che sembra improbabile. Rileva, poi, come l'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), nulla preveda per il caso di sopravvenuta estinzione delle pene pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e come il comma 1, lettera b), preveda la possibilità che le società di cui all'alinea del comma 1, sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero della giustizia, gestiscano le somme giacenti presso la Cassa delle ammende, senza prevedere in via normativa adeguati limiti e garanzie.
Evidenzia, inoltre, per quanto tale osservazione lambisca gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, come l'articolo 2-bis, comma 6, prevedendo l'abrogazione sin dall'entrata in vigore del provvedimento in esame e, quindi, prima ancora dell'eventuale stipula e della produzione degli effetti delle convenzioni di cui ai precedenti commi, dell'articolo 213 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e di ogni altra disposizione incompatibile del predetto decreto, determini il concreto rischio di un vuoto di disciplina in materia di riscossione delle spese di giustizia.
Ritiene pertanto necessario che la Commissione di merito valuti, quantomeno, l'opportunità di evitare la proliferazione di società cui affidare compiti sostanzialmente analoghi a quelli già svolti dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, intervenendo semmai in maniera più dettagliata a definire principi e criteri di riferimento per la stipula delle convenzioni dirette a


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regolare i rapporti tra società e Ministero, anche in relazione alla disciplina applicabile in caso di sopravvenuta estinzione delle sanzioni pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Ritiene altresì necessario che la Commissione di merito verifichi se la disciplina di cui all'articolo 2-bis sia effettivamente idonea a semplificare e ridurre le attività delle cancellerie degli uffici giudiziari.

Pierluigi MANTINI (Ulivo) dopo avere sottolineato l'inadeguatezza della disciplina di cui all'articolo 2-bis, commi 7 e 8, osserva come la disciplina di cui all'articolo 4, non essendo corredata da principi e criteri direttivi univoci né di una clausola di invarianza del gettito fiscale sufficientemente determinata, appaia idonea a determinare un rilevante aumento della tassazione sul trasferimento degli immobili, con conseguente alterazione, tra l'altro, del regime di circolazione di tali beni. Ritiene quindi opportuno che la Commissione di merito verifichi con maggiore attenzione come la disciplina di cui all'articolo 4 incida sul regime della circolazione dei beni immobili.

Il Sottosegretario Luigi LI GOTTI fa presente come il provvedimento in esame intenda, tra l'altro, porre rimedio alla situazione di grave inefficienza del sistema di recupero delle spese di giustizia, in parte dovuta a carenza e inadeguatezza di organico. Attualmente, infatti, si è in grado di recuperare le spese di giustizia approssimativamente nella misura dell'otto per cento. Tale intervento normativo, pertanto, dovrebbe consentire un consistente recupero di gettito.

Manlio CONTENTO (AN) sottolinea la difficoltà di recuperare le spese di giustizia, che sono molto spesso inesigibili.

Gaetano PECORELLA (FI) ritiene che il dato fornito dal sottosegretario sia particolarmente allarmante e che il Governo, dopo avere debitamente approfondito la regioni di tale inefficienza, dovrebbe predisporre un sistema di riscossione diverso da quello previsto nel provvedimento in esame, eventualmente ispirandosi al sistema statunitense, che si basa sull'istituto della cauzione.

Il Sottosegretario Luigi LI GOTTI esprime forti perplessità sulla compatibilità con la nostra Costituzione di un sistema di riscossione come quello indicato dall'onorevole Pecorella.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo), relatore, sottolinea la rilevanza e la complessità delle osservazioni emerse nel corso dell'odierno dibattito. Chiede quindi che la seduta sia sospesa per consentirne un esame approfondito ed al fine della redazione di una proposta di parere.

Pino PISICCHIO, presidente, in considerazione della richiesta del relatore, sospende la seduta fino al termine delle votazioni della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 8.55, riprende alle 11.30.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo), relatore, tenuto conto di quanto emerso dal dibattito ed in considerazione degli ambiti di competenza della Commissione giustizia, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

Manlio CONTENTO (AN) concorda sul contenuto della proposta di parere del relatore e preannuncia il proprio voto favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.35.


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AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO RISTRETTO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle intercettazioni telefoniche, informatiche, telematiche o ambientali.
C. 706 Osvaldo Napoli, C. 1240 Cirino Pomicino e C. 1277 Buemi.

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione.
C. 2272-ter Governo.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI