VII Commissione - Giovedì 28 giugno 2007


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ALLEGATO 1

Istituzione della Giornata nazionale del Braille. (C. 2345, approvata dalla 1a Commissione permanente del Senato, e C. 1633 Piscitello.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione,
esaminate le proposte di legge C. 2345, approvata dalla 1a Commissione permanente del Senato, e C. 1633: Istituzione della giornata nazionale del Braille;
rilevata l'opportunità che la pur meritevole istituzione di una solennità civile, volta a sensibilizzare l'opinione pubblica a favore dei non vedenti, sia affiancata dalla promozione di politiche efficaci a sostegno di tale categoria svantaggiata e dall'attuazione di concrete iniziative, anche in sede regionale e locale, per migliorare la qualità della vita quotidiana dei non vedenti, con particolare riguardo all'accessibilità dei mezzi di trasporto e alla fruibilità dell'ambiente urbano, nonché alla rimozione delle barriere architettoniche e alla promozione di specifiche iniziative culturali,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 2

5-00850 Iannuzzi: Riconoscimento ai direttori dei servizi generali e amministrativi nelle scuole di tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante pone la questione relativa al personale appartenente alla soppressa qualifica di responsabile amministrativo (posizione apicale del personale amministrativo delle istituzioni scolastiche), che è stato inquadrato, previa frequenza di apposito corso, nel profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A.), istituito con decorrenza dal 1o settembre 2000, contestualmente con l'attuazione dell'autonomia scolastica e con la ridefinizione delle funzioni dei dirigenti scolastici, in applicazione dell'articolo 34 del Contratto nazionale di lavoro del comparto «scuola» del 26 maggio 1999.
Dal personale in parola vengono contestate le modalità di ricostruzione della carriera e, di conseguenza, quelle di inquadramento nel nuovo profilo professionale. Tali modalità sono state applicate dal Ministero per effetto di quanto sottoscritto dalle parti con i Contratti Nazionali di Comparto del 2001 e del 2003. In sostanza, viene chiesto dagli interessati il riconoscimento giuridico ed economico, alla suddetta data del 1o settembre 2000, dell'anzianità maturata al 31 agosto 2000.
Va in proposito evidenziato che proprio mediante i citati accordi contrattuali si è conseguita l'equiparazione del livello retributivo del profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi della Scuola a quello dei Direttori delle Accademie di Belle Arti e di Danza e dei Direttori dei Conservatori di Musica.
Infatti, con il Contratto del 2001, ai Direttori delle istituzioni scolastiche è stato riconosciuto un incremento retributivo pari al 70 per cento del differenziale tra la posizione iniziale dello stipendio di Direttore amministrativo delle Accademie e Conservatori e la corrispondente posizione iniziale di Responsabile Amministrativo.
Con il Contratto del 2003 è stato attribuito l'ulteriore 30 per cento.
Anche le modalità di inquadramento nel profilo di Direttore dei servizi generali e amministrativi hanno costituito oggetto dell'accordo contrattuale. Infatti, con l'articolo 87 del Contratto dei 2001, si concordò con le Organizzazioni Sindacali di riconoscere, in prima applicazione e, quindi, al personale che già rivestiva la qualifica di Responsabile Amministrativo, una retribuzione di anzianità (determinata con il criterio della cosiddetta temporizzazione), corrispondente alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell'eventuale assegno ad personam nonché del rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza.
In tal modo l'inquadramento nel profilo professionale di tale personale è avvenuto per effetto della trasformazione del valore economico della retribuzione in godimento, maturato per ricostruzione di carriera, in anzianità di ruolo.
I soggetti interessati, nel contestare le modalità di ricostruzione di carriera e d'inquadramento nel nuovo profilo, applicate, come detto, per effetto del Contratto del 2001, unicamente ai Direttori delle istituzioni scolastiche che già rivestivano la corrispondente qualifica apicale di Responsabile Amministrativo, richiedono


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l'applicazione delle modalità previste dal comma 6 dell'articolo 66 del C.C.N.L. del 4 agosto 1995.
Tale articolo fa richiamo alla disciplina generale delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, che prescrivono, per la ricostruzione della carriera, il riconoscimento del servizio di ruolo e non di ruolo prestato anteriormente alla nomina in ruolo dell'anzianità maturata.
Va evidenziato, inoltre, che in relazione a tali richieste e al relativo contenzioso il Ministero della pubblica istruzione ha provveduto ad informare sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze - sia l'ARAN, come previsto, rispettivamente, dai commi 133 e 134 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Finanziaria 2005); ciò anche al fine di potere definire eventuali ulteriori prescrizioni per la gestione e la disciplina della questione in argomento.
In merito alla vicenda, l'ARAN, così come peraltro assunto in difesa da molteplici sedi distrettuali dell'Avvocatura dello Stato, ha ribadito, con interpretazione autentica del 6 luglio 2006, fornita ai sensi dell'ex articolo 64 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e seguenti, che «...il passaggio (da Responsabile Amministrativo a Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) è da considerare una "semplice" trasposizione di tutto il personale appartenente ad una qualifica apicale, in una categoria professionale nuova, altrettanto apicale, e non una progressione verticale, per la quale è previsto ...il mantenimento del sistema procedurale di ricostruzione di carriera richiamato dall'articolo 142 dell'ultimo contratto, applicabile solo per le ipotesi di progressione di carriera...».
Come è noto, sulla questione sono stati presentati dagli interessati vari ricorsi al competente giudice del lavoro. Non si è però formato un orientamento giurisprudenziale costante, atteso che risultano molteplici sentenze di rigetto dei ricorsi stessi - quali la sentenza del Tribunale di Milano n. 1791 del 18 maggio 2006, la sentenza del Tribunale di Torino n. 774 del 7 febbraio 2007 e la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 188 del 15 marzo 2007 - che confermano la legittimità dei citati accordi contrattuali e, quindi, dell'operato dell'Amministrazione.
In considerazione di quanto esposto, allo stato, non è possibile assumere iniziative nel senso auspicato dall'Onorevole interrogante, considerata anche la vigenza della disposizione dell'articolo 1 - comma 132 - della suddetta legge n. 311 del 30 dicembre 2004, che per il triennio 2005-2007 fa divieto di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.