VI Commissione - Mercoledì 4 luglio 2007


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ALLEGATO 1

5-01209 Gianfranco Conte: Ritardi nell'attuazione di norme in materia tributaria contenute nella legge finanziaria per il 2007.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento al question time presentato, concernente lo stato di attuazione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), si fa presente che, per quanto concerne il settore finanze e quello economia, nella maggior parte dei casi gli stessi sono stati emanati e pubblicati. Per quanto attiene, invece, quelli specificatamente indicati nel documento di sindacato ispettivo presentato si rileva che sono in via di definitiva stesura. Non può, pertanto, essere condivisa l'affermazione relativa alla ricorrenza di ritardo nell'attuazione, anche considerato che nella maggior parte delle ipotesi richiamate, i termini per l'emanazione si caratterizzano per la loro natura ordinatoria. La predisposizione dei provvedimenti attuativi normalmente comporta il coinvolgimento e confronto tra varie Amministrazioni e può interessare molti Uffici tecnici che, nell'affrontare la varietà e molteplicità delle materie interessate dalla fase attuativa, hanno dovuto e devono effettuare approfondite verifiche al fine di corrispondere con esattezza al dettato normativo.
Si fa rilevare, infine, che tra i provvedimenti indicati come non attuati vi è anche il decreto di individuazione dei beni e dei servizi da acquistare tramite convenzioni quadro (articolo 1, comma 449, della legge n. 296 del 2006), emanato in data 1o marzo 2007 a firma del Ministro dell'economia e delle finanze.


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ALLEGATO 2

5-01210 Reina ed altri: Problematiche di carattere tributario relative allo scorporo del valore delle aree occupate dai fabbricati strumentali ai fini dell'ammortamento degli immobili.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame gli Onorevoli interroganti lamentano come le disposizioni introdotte con i commi 7, 7-bis e 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, che hanno previsto per le imprese, ai fini del calcolo del valore ammortizzabile dei fabbricati, l'obbligo dello scorporo dei terreni su cui insistono i fabbricati strumentali, abbiano determinato una disparità di trattamento tra i proprietari degli immobili e i soggetti che utilizzano gli immobili mediante contratto di locazione finanziaria.
Chiedono, pertanto, che venga sanata la disparità di trattamento tra immobili acquisiti in proprietà e immobili acquisiti in leasing-appalto o di lease back ai fini del criterio di scorporo da applicare per determinare gli importi deducibili.
In proposito l'Agenzia delle entrate, nell'evidenziare che l'introduzione di una specifica disposizione nel senso proposto dagli Onorevoli interroganti implica valutazioni di carattere politico, fa presente che la problematica potrebbe essere risolta in sede interpretativa sulla base delle seguenti argomentazioni.
Il comma 7 del predetto articolo 36 prevede che nel caso di acquisto autonomo dell'area rispetto alla successiva costruzione del fabbricato, il valore ammortizzabile del fabbricato è pari al costo effettivamente sostenuto per la costruzione dell'immobile, senza necessità di effettuare il confronto tra il valore dell'area esposto in bilancio e il criterio forfetario previsto nel medesimo comma.
In applicazione del principio di equivalenza tra l'acquisto in leasing e acquisto in proprietà, l'Agenzia ritiene applicabile la regola dell'acquisto autonomo anche nel caso di contratti di leasing-appalto in cui la società di leasing acquisisce il terreno dietro indicazione dell'utilizzatore che si assume i rischi riguardanti la costruzione dell'immobile e l'onere della stipula dei contratti di appalto con le imprese terze.
Per tale tipologia di contratto, quindi, l'utilizzatore determinerà la quota capitale riferibile al terreno applicando alla quota capitale di competenza la percentuale derivante dal rapporto tra il costo del terreno e il costo complessivo sostenuto dalla società di leasing.
Se, ad esempio, il costo del terreno acquisito dalla società di leasing è pari a 25.000 euro mentre i costi sostenuti dalla medesima società per l'edificazione dell'immobile industriale è pari a 75.000 euro, la quota capitale del canone di locazione sarà indeducibile nella misura del 25 per cento (25.000/100.000), anziché nella misura del 30 per cento prevista nel comma 7 dell'articolo 36 del decreto-legge n. 223 del 2006.
L'Agenzia fa, inoltre, presente che le medesime considerazioni valgono anche nella specifica ipotesi di contratti di lease back in cui un'impresa trasferisce la proprietà del terreno ad una società di leasing la quale provvede ad appaltare i lavori di costruzione dell'immobile che, unitariamente al terreno, verrà concesso in locazione finanziaria all'impresa.
Si fa rilevare, inoltre, che da una valutazione effettuata dagli Uffici tecnici dell'Amministrazione l'impatto in termine di gettito dell'eventuale inserimento di una disposizione che modifichi il regime introdotto dai commi 7, 7-bis e 8 del decreto- legge


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n. 223 del 2006, è stimabile in un minor gettito di circa un miliardo di euro in termini di competenza.
È opportuno, comunque, far presente che la problematica viene affrontata anche in sede di esame, presso l'Aula Senato, del disegno di legge (A.S. 14865) contenente norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili.
In tale sede è stato, peraltro, approvato un emendamento (n. 1.100) che nel sostituire l'articolo 1 del provvedimento in discussione, dispone la soppressione dei commi 7, 7-bis e 8 dell'articolo 36 del decreto legge n. 223 del 2006.


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ALLEGATO 3

5-01211 Fugatti e Garavaglia: Regime tributario del Fondo di solidarietà per il personale delle imprese di credito.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta al question time in esame, si fa presente che il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha abrogato l'articolo 19, comma 4-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, concernente il regime fiscale agevolato per le somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo, ha contestualmente introdotto un regime transitorio applicabile a determinate condizioni ai piani di incentivo all'esodo in itinere, al fine di regolare il passaggio dal vecchio al nuovo regime fiscale.
In particolare, in base a detto regime transitorio, la disciplina previgente più favorevole, può continuare ad essere applicata:
1) con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati entro il 3 luglio 2006 (prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006);
2) con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati dal 4 luglio 2006 (quindi, successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 223 del 2006), purché in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori al 4 luglio 2006.

Ciò premesso, poiché l'accordo tra le organizzazioni sindacali e le aziende Banca Intesa e San Paolo IMI per l'attivazione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle imprese di credito, è intervenuto il 1o dicembre 2006, (in data successiva all'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006), i dipendenti che cesseranno il rapporto di lavoro, aderendo al predetto fondo, non potranno fruire del regime transitorio e, quindi, del regime di tassazione più favorevole.
Ovviamente, ripristinare il regime di tassazione previgente per il predetto Fondo di solidarietà, richiederebbe valutazioni di diversa natura che dovrebbero coinvolgere anche altre amministrazioni e che, pertanto, non possono essere formulate in questa sede.


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ALLEGATO 4

Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione. Nuovo testo C. 2272-ter Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2272-ter, recante disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento al comma 26 dell'articolo 1, il quale stabilisce l'esenzione dalla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevedendo che, per compensare i comuni dei minori introiti derivanti da tale esenzione, il Ministro della pubblica istruzione possa utilizzare 38,7 milioni di euro stanziati presso il bilancio del suo Ministero, concordando con l'ANCI le modalità di erogazione di tali risorse ai singoli comuni in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il meccanismo di tale attribuzione compensativa ai comuni, chiarendo che essa avviene mediante riassegnazione allo stato di previsione dell'entrata di somme attualmente allocate presso lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, e successiva erogazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) con riferimento al comma 27 dell'articolo 1, il quale stabilisce l'esenzione dall'IVA delle spese effettuate dalle istituzioni scolastiche statali per il funzionamento amministrativo e didattico, prevedendo che alla copertura degli oneri derivanti «dall'attuazione della presente legge» si provvede mediante incremento delle aliquote dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcole etilico, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riferire l'esenzione dall'IVA alle operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizio effettuate nei confronti delle istituzioni scolastiche per il loro funzionamento amministrativo e didattico, nonché di riferire la previsione di copertura agli oneri finanziari derivanti dal medesimo comma 27.