XI Commissione - Mercoledì 4 luglio 2007


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ALLEGATO

Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione (Nuovo testo C. 2272-ter Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),
esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2272-ter, recante «Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione»
considerato che all'articolo 1, comma 15, si prevede un decreto del Ministro della pubblica istruzione, da adottare di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione, per la definizione dei tempi e delle modalità per la trasmissione alle istituzioni scolastiche, ai fini del conferimento delle supplenze, delle liste aggiornate relative al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, e delle conseguenti comunicazioni da parte delle istituzioni medesime ai competenti centri per l'impiego;
ritenuto che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è competente in ordine alle modalità di formazione delle liste per i centri per l'impiego;
rilevato altresì che i commi 16 e 17 dell'articolo 1 prevedono, per le comunicazioni relative ai rapporti di lavoro, tempi più ampi per tutte le pubbliche amministrazioni, mentre potrebbe essere opportuno riconoscere tale deroga solo per le istituzioni scolastiche;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
1) all'articolo 1, comma 15, sia introdotto anche il concerto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per il decreto ivi previsto del Ministro della pubblica istruzione, che definisce i tempi e le modalità per la trasmissione alle istituzioni scolastiche, ai fini del conferimento delle supplenze, delle liste aggiornate relative al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, e delle conseguenti comunicazioni da parte delle istituzioni medesime ai competenti centri per l'impiego;

e con la seguente osservazione:
1) valuti la Commissione l'opportunità di limitare l'ambito di applicazione delle novelle di cui ai commi 16 e 17 dell'articolo 1 esclusivamente alle istituzioni scolastiche, in modo da mantenere inalterata la normativa vigente per le altre pubbliche amministrazioni.»