IV Commissione - Giovedì 5 luglio 2007

TESTO AGGIORNATO AL 10 LUGLIO 2007


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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01219 De Zulueta: Sull'erogazione di risarcimenti alle vittime del naufragio della nave Kader I Rades A 451.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione in discussione fa riferimento al naufragio della nave albanese Kater I Rades A451 avvenuto nel Canale di Otranto il 28 marzo 1997, a seguito della collisione con la nave della Marina Militare italiana Sibilla.
Sin dal momento del tragico evento la Difesa ha seguito costantemente la vicenda con notevole attenzione e con la sensibilità che il caso evidentemente meritava.
Ciò detto, a seguito dell'approvazione della legge n. 388 del 2000, la competente Direzione Generale degli Armamenti Navali (NAVARM) ha avviato la complessa procedura risarcitoria individuando, innanzitutto, le parti in causa.
Tale procedura - va sottolineato - si è dimostrata particolarmente difficoltosa, in quanto svolta per procura anche all'estero (non solo in Albania, ma anche in altri Stati) dovendo accertare, per ogni vittima, i legami effettivi di parentela.
Contemporaneamente, con il supporto dell'Avvocatura Generale dello Stato, sono stati definiti i criteri di ripartizione delle somme a disposizione (cifra da assegnare per ogni familiare in funzione del suo legame parentale ex articolo 433 del codice civile).
La procedura si è rivelata complicatissima, in quanto le controparti si sono fatte spesso rappresentare da uno o più avvocati (a volte in lite fra di loro) e sovente gli aventi diritto hanno nominato nuovi legali, senza revocare il mandato ai precedenti creando, di conseguenza, una situazione estremamente intricata.
Ciò nonostante, l'Amministrazione Difesa ha potuto effettuare 80 transazioni per una cifra totale di circa 6 miliardi di lire (euro 3.098.741,00) su un totale di 10 miliardi di lire (euro 5.164.569,00).
La Difesa avrebbe proseguito nel completamento delle transazioni, qualora gli avvocati delle controparti avessero accettato quanto proposto dall'Amministrazione, che - si ricorda - è quanto approvato dalla suddetta Avvocatura Generale.
In tale quadro, è intervenuta successivamente la sentenza n. 338 del 19 marzo 2005 emessa dal Tribunale di Brindisi - le cui motivazioni sono state depositate solo nell'ottobre dello stesso anno - che ha riconosciuto una responsabilità del Comandante dell'Unità Militare, da solo ed in solido con l'Amministrazione, sulla quale l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce ha interposto appello, la cui prima udienza è fissata per il 2008.
È di tutta evidenza che, pur a fronte dell'evidente complessità e delicatezza della situazione nonché della dichiarata indisponibilità a transigere di molte delle controparti e dei rispettivi legali, l'Amministrazione della Difesa sta proseguendo a svolgere la propria azione con grande impegno e sensibilità per pervenire ad accordi che riducano, quantomeno, il numero delle parti in causa nel processo penale e nelle cause civili.


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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01216 Fallica: Sull'approvvigionamento idrico delle isole minori siciliane.

TESTO DELLA RISPOSTA

La questione del fabbisogno idrico delle isole minori della Sicilia sollevata con l'interrogazione in discussione, è stata, nel corso degli anni, particolarmente sentita dall'Amministrazione, la cui attività, in termini di risorse finanziarie impiegate ed impegno di personale e mezzi della Difesa, è risultata costante ed intensa, nell'ottica di poter soddisfare le aspettative della popolazione interessata.
La Difesa, infatti, è pienamente consapevole che il soddisfacimento di tale esigenza costituisce per queste aree non soltanto una garanzia di una migliore qualità di vita, ma anche presupposto importante per lo sviluppo economico della Regione Sicilia, in termini di mantenimento dei livelli occupazionali e per un buon funzionamento del comparto turistico.
A questo riguardo, la legge 21 dicembre 1978, n. 861 assegna alla Difesa la competenza in materia di rifornimento idrico delle isole minori.
In particolare l'articolo 4 di tale legge, prevede espressamente che «il Ministero della difesa, sentite le regioni interessate, predispone e coordina il piano annuale di provvista dell'acqua e di rifornimento idrico a favore delle isole minori, armonizzando le esigenze con le disponibilità dei mezzi della Marina Militare».
Ciò premesso, per quanto riguarda la problematica dell'approvvigionamento e del trasporto dell'acqua per le isole minori della Sicilia, si dà assicurazione che anche quest'anno, per l'intero fabbisogno idrico, la Difesa farà fronte agli impegni assegnati.
L'Amministrazione ha posto in essere le opportune azioni allo scopo di ottenere finanziamenti integrativi del corrente esercizio finanziario.
In esito a tali iniziative il Ministro della difesa ha recentemente ricevuto assicurazioni dal Governo sulla copertura finanziaria straordinaria necessaria a garantire il prosieguo del rifornimento idrico delle isole minori siciliane, scongiurando il paventato rischio di interruzione della fornitura nel cuore della stagione estiva.
In tale alveo si inserisce, altresì, il positivo riavvio delle azioni legislative volte a rendere la Regione Sicilia, al pari di tutte le altre, finalmente autonoma nella gestione della problematica e responsabile di tale vitale strumento di pianificazione territoriale.
In conclusione, l'Amministrazione, anche in questa circostanza per una questione di notevole e indubbia rilevanza quale quella del rifornimento idrico, ha dato dimostrazione dell'attenzione e della sensibilità che, da sempre, riserva al settore degli interventi a favore della comunità.


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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01161 Spini: Sulla situazione del 78o Reggimento Lupi di Toscana.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione in discussione affronta la questione relativa all'interruzione dell'attività addestrativa svolta presso il 78o Reggimento «Lupi di Toscana» di Firenze e, più in particolare, alla presunta imminente chiusura dell'Ente in parola.
In primo luogo, si precisa che la citata sospensione, si è resa necessaria in esito alle valutazioni effettuate dalla Forza Armata sullo stato delle infrastrutture del sedime in argomento - sede della citata Unità addestrativa - che è risultato vetusto ed inadeguato ai necessari standard abitativi previsti per i Volontari di truppa e che, pertanto, osta a qualunque convenienza al suo mantenimento in vita da parte dell'Esercito.
Quanto invece, alle presunte «voci sull'imminente chiusura» del citato Reggimento, si fa notare, preliminarmente, che la questione rientra nel più ampio quadro del processo di ristrutturazione e snellimento dell'organizzazione militare, caratterizzato da vari provvedimenti di soppressione, accorpamento e riorganizzazione delle strutture, avviato da alcuni anni e tuttora in divenire, in attuazione di una serie di atti normativi, tesi a meglio modulare le Forze Armate alle nuove esigenze, adeguandole, nel contempo, alle riduzioni dei livelli organici (190.000 unità) stabilite dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.
Tale processo è volto ad ottimizzare tutte le componenti delle Forze Armate, ossia quelle di vertice e delle aree operativa, logistica, dell'organizzazione territoriale e della formazione.
In sostanza, si intende perseguire soluzioni tese ad ottenere un migliore rapporto costo/efficacia, attraverso la soppressione di strutture ormai non più funzionali, nonché la ridefinizione delle funzioni di Comandi/Enti ed il loro accorpamento, per quanto possibile, in chiave interforze e comunque di non sovrapponibilità funzionale e territoriale.
L'obiettivo finale, in sintesi, è quello di calibrare uno strumento militare di ridotta entità, ma di più elevato profilo qualitativo in termini di capacità di proiezione, flessibilità e supporto logistico-amministrativo, ad un tempo pienamente integrabile ed interoperabile dal punto di vista interforze e multinazionale.
Fatta questa opportuna premessa, si fa rilevare come l'intervenuta sospensione della leva (gennaio 2005) in coincidenza della progressiva professionalizzazione dell'intero strumento militare, abbia reso sovradimensionata l'attuale organizzazione della componente addestrativa dell'Esercito Italiano.
Ciò trova ulteriore conferma nel programmato piano dei reclutamenti dei Volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), che individua una graduale riduzione degli arruolamenti da 16.000 unità per il 2007 a 4.000 unità nel 2020.
Pertanto, la normativa vigente in materia di riforma strutturale delle Forze Armate (decreto legislativo 15 dicembre 2005, n. 253) ha previsto, per l'Esercito, la riduzione degli attuali Enti addestrativi, da 10 a 3 e, contestualmente, la soppressione o riconfigurazione dei 7 restanti. Nell'ottica del riordino della suddetta componente addestrativa dell'Esercito, hanno inciso, ulteriormente e significativamente, la riduzione degli stanziamenti sul bilancio


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della Difesa operata nella precedente legislatura, nonché il taglio delle risorse stanziate per la professionalizzazione delle Forze Armate di cui alla «legge finanziaria 2007».
Ciò, infatti, ha indotto l'Esercito a procedere al ridimensionamento delle unità addestrative non più necessarie, così come contemplato dalla predetta norma, individuando gli specifici provvedimenti, fra i quali rientra quello di soppressione del 78o Reggimento «Lupi di Toscana».
In tale contesto, comunque, sono stati opportunamente valutati tutti gli aspetti di carattere sociale, economico ed infrastrutturale, nonché quelli connessi alla presenza militare e civile nell'area interessata.


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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01217 Gamba: Sulla diaria da corrispondere al contingente della Marina Militare inquadrato nel X Gruppo Navale impegnato nella missione denominata MFO (Multinational Force and Observers).

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione in discussione, nel fare riferimento, in generale, alla partecipazione dell'Italia alle missioni umanitarie ed internazionali, pone l'attenzione sulla Multinational Force and Observers (MFO), organizzazione internazionale indipendente, istituita per il mantenimento della pace tra la Repubblica Araba d'Egitto e lo Stato d'Israele.
In particolare, gli Onorevoli interroganti, nel richiamare il decreto-legge n. 223 del 2006 che prevede la riduzione del 20 per cento della diaria per il personale impiegato all'estero - fatta eccezione per i civili ed i militari impegnati in missioni di pace - osservano come tale disposizione venga applicata al personale della Marina Militare italiana partecipante alla missione MFO, mentre il personale impiegato in altri teatri operativi risulta esserne stato escluso.
Il nostro Paese contribuisce alla missione MFO con un contingente dislocato nella base denominata «South Camp» nei pressi di Sharm el Sheikh con il compito di pattugliare le zone contigue dello stretto di Tiran e di garantire la libertà di navigazione nel Golfo di Aqaba.
Ciò premesso, il personale partecipante alla missione MFO è impiegato in regime di legge n. 642 del 1961, per periodi non inferiori ad un anno, prevedendo un vero e proprio trasferimento del dipendente.
Per quanto attiene al trattamento economico, tale norma prevede la corresponsione di un assegno mensile pari a 30 diarie giornaliere, decurtato del 20 per cento (decreto-legge n. 225 del 2006 cosiddetto decreto «Bersani»), ed una indennità speciale complementare al predetto assegno.
Al rientro in patria, agli interessati è riconosciuta una specifica indennità di trasferimento, ex legge n. 86 del 2001, pari a 30 diarie giornaliere per 12 mesi e 30 diarie ridotte di un terzo per altri 12 mesi.
Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248), all'articolo 28, comma 1, ha disposto la riduzione del 20 per cento delle diarie per le missioni all'estero del personale statale, con esclusione di quelle compiute da dipendenti militari e civili impegnati nelle missioni internazionali di pace.
In deroga a tale disposizione, lo stesso articolo 28, al comma 3, ha previsto che la suddetta riduzione non si applichi al personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace finanziate, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 97, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006).
Le missioni cui fa riferimento il citato comma 97, sono quelle espressamente menzionate dalla legge 4 agosto 2006, n. 247, recante «Disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali».
In tale quadro, la predetta decurtazione è stata applicata anche al personale della Marina Militare, inquadrato nel 10o Gruppo Navale Costiero, impegnato nella missione MFO, in quanto esso non è annoverato tra i contingenti internazionali di pace ai quali, per espressa previsione


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normativa non si applica la riduzione della diaria ed, inoltre, è in regime di legge n. 642 del 1961.
Tra l'altro, il Dicastero dell'Economia e delle Finanze, interessato al riguardo, ha sostenuto l'applicabilità della riduzione del 20 per cento anche all'assegno di lungo servizio all'estero previsto dalla predetta legge n. 642 del 1961.
Si deve notare, altresì, che l'impiego di personale - che normalmente si assesta su un periodo di sei mesi - nei teatri operativi nell'ambito di recenti operazioni di peace keeping, è disciplinato dal decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito con legge 29 marzo 2007, n. 38 e non prevede alcun rimborso o indennità volta a soddisfare eventuali disagi di trasferimento.
Si tratta, quindi, di discipline diverse che producono effetti tra loro non confrontabili.
È, comunque, fermo intendimento della Difesa, alla luce del quadro di situazione venutosi a creare con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006, procedere ad un attento e scrupoloso approfondimento sugli effetti che la citata norma sta producendo anche per quel personale destinato a permanere più anni all'estero durante i quali, nella natura stessa degli incarichi conferiti, gli interessati sostengono a proprie spese oneri consistenti, derivanti soprattutto dalla necessità di condurre nella sede d'impiego i propri nuclei familiari.
Ciò, nella considerazione che la riduzione operata dal citato articolo 28 produce rilevanti effetti sul personale coinvolto, con situazioni anche alquanto critiche, nonché una ingiustificata disparità di trattamento a danno del personale di cui alla legge n. 642 del 1961, rispetto al personale diplomatico del Ministero degli affari esteri e a quello degli Uffici degli addetti militari che sono, invece, esclusi dall'ambito di applicazione del predetto articolo.
In conclusione, la Difesa porrà in essere ogni consentita azione, anche di natura normativa, per ovviare a tale situazione.


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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-01218 Duranti: Sul diritto di iscrizione ai partiti politici dei militari in servizio attivo

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione in esame affronta la questione del divieto d'iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle Forze Armate.
In particolare, nell'ambito dell'atto viene citata una risposta, fornita dal Sottosegretario di Stato alla Difesa pro tempore onorevole Bosi, ad una analoga interrogazione, che, secondo quanto espressamente affermato dagli onorevoli interroganti, confermerebbe «che il diritto di iscrizione ai partiti politici da parte di appartenenti alle forze armate, è perfettamente esercitabile, fermi restando, a norma della ... legge "n. 382 del 1978", il divieto di partecipare a riunioni o manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni o organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche o amministrative ai militari durante l'attività di servizio, in luoghi militari o in uniforme».
In primo luogo, è doverosa una puntualizzazione riguardo alla non corretta interpretazione che viene data della richiamata risposta dell'onorevole Bosi.
In tale circostanza, il rappresentante di Governo espresse alcune considerazioni che appaiono, invece, di senso diverso da quello attribuito dagli Onorevoli interroganti e, peraltro, non in contrasto con quanto espresso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, che si citano testualmente:
«Seppure non risulti esistere, allo stato, una disposizione di legge che dia espressa e diretta applicazione all'ipotesi di divieto di iscrizione ai partiti politici, di cui all'articolo 98 della Costituzione, nondimeno in perfetta linea con il valore espresso da tale indicazione dalla Carta costituzionale, a tutela della imparzialità dei comportamenti dell'apparato militare, la precitata legge pone evidenti limitazioni inerenti la condizione di iscritto a partiti politici, come appare evidente sin dalla sua lettura.
Non pare, pertanto, dubitabile la piena coerenza di tali limitazioni con il valore consacrato dalla Carta costituzionale».
Fatta questa doverosa precisazione, si deve soggiungere che l'articolo 5, comma 4, della legge n. 382 del 1978 prescrive che i militari, ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, richiamate dagli onorevoli interroganti e cioè «in attività di servizio, in luoghi militari o in uniforme», devono, comunque, essere tenuti all'osservanza delle disposizioni del regolamento di disciplina che concernono i doveri al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari.
In particolare, l'articolo 10 del Regolamento di disciplina, concernente i doveri attinenti al grado, prevede che il militare debba «astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono comunque condizionare l'esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene e pregiudicare l'estraneità delle Forze Armate come tali alle competizioni politiche».
Infatti, si fa notare come la disciplina del personale sottenda alla indispensabile salvaguardia della compagine militare, struttura organizzativa dotata di intrinseci e peculiari valori, deputata a prioritari


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compiti istituzionali con la precipua finalità di garantire l'efficienza e l'imparzialità.
In conclusione, l'azione dell'Amministrazione, lungi dal voler negare e/o limitare ai militari i diritti costituzionali, è sempre tesa a perseguire il prevalente interesse pubblico e a preservare i caratteri tipici e specifici della compagine militare.