VI Commissione - Resoconto di giovedì 5 luglio 2007


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RISOLUZIONI

Giovedì 5 luglio 2007. - Presidenza del vicepresidente Francesco TOLOTTI.

La seduta comincia alle 13.35.

7-00231 Fugatti: Differimento del termine di versamento per i contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore.
(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Francesco TOLOTTI, presidente, informa che i rappresentanti del Governo hanno fatto presente di non poter partecipare alla seduta odierna, a causa di contemporanei impegni istituzionali.

Maurizio FUGATTI (LNP) stigmatizza l'assenza dei rappresentanti del Governo, la quale dimostra, a pochi giorni dalla scadenza del termine per i versamenti tributari da parte dei contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore, l'assoluto disinteresse per i gravi problemi di tali contribuenti, rilevando come l'azione dell'Esecutivo in campo tributario si limiti ormai a diramare comunicati stampa, che non consentono di affrontare le numerose questioni aperte, ma contribuiscono invece ad aumentare la confusione del settore, che versa ormai in una situazione di vera e propria anarchia.


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Lamenta quindi come la propria risoluzione potrà essere effettivamente discussa solo nella prossima settimana.

Francesco TOLOTTI, presidente, considera comprensibili i rilievi espressi dal deputato Fugatti circa l'assenza dei rappresentanti del Governo, ritenendo importante che l'Esecutivo assicuri la propria presenza ai lavori della Commissione.
Rinvia quindi alla seduta di martedì 10 luglio il seguito della discussione, auspicando che in quell'occasione il Governo esprima la propria posizione sull'atto di indirizzo.

La seduta termina alle 13.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 5 luglio 2007.

Audizione dei rappresentanti della SAGI Sport e dell'Associazione delle imprese operanti nel comparto delle scommesse e dei giochi (ASSOSNAI) sulle problematiche relative al settore dei giochi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 5 luglio 2007. - Presidenza del vicepresidente Francesco TOLOTTI.

La seduta comincia alle 14.50.

Decreto-legge 81/07: Disposizioni urgenti in materia finanziaria.
C. 2852 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rolando NANNICINI (Ulivo), relatore, rileva come la Commissione Finanze sia chiamata ad esprimere il parere alla V Commissione Bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 2852, di conversione del decreto-legge n. 81 del 2007, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria.
Evidenzia in primo luogo il grande rilievo politico del provvedimento, che costituisce, in qualche modo, una sorta di anticipo della manovra finanziaria per il 2008, che sarà adottata dal Governo in sede di predisposizione della legge finanziaria e degli altri documenti di bilancio. In questo senso ritiene infatti che il decreto-legge possa definire, sia pure in via preliminare, le linee guide sulle quali sarà costruita la prossima manovra di finanza pubblica.
Passando ad esaminare gli aspetti specifici dell'intervento legislativo, l'articolo 1 prevede che le maggiori entrate tributarie registratesi rispetto alle previsioni iniziali sono destinate alla riduzione dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Tali maggiori entrate sono quantificate in 7,4 miliardi di euro per il 2007, in 10 miliardi di euro per il 2008, e in 10,7 miliardi a decorrere dal 2009.
Una quota delle maggiori entrate tributarie indicate dall'articolo 1, comma 1, sono utilizzate, ai sensi dell'articolo 17, a copertura degli oneri finanziari derivanti dal decreto-legge, determinati in 4,1 miliardi nel 2007 e in 1,5 miliardi a decorrere dal 2008, ad esclusione degli oneri recati dall'articolo 6, comma 8, per i quali è prevista una specifica copertura.
In tale contesto evidenza come, al di là delle polemiche emerse nel corso degli ultimi giorni, il decreto-legge consenta di migliorare l'indebitamento tendenziale dal 2,8 per cento al 2,5 per cento, contribuendo pertanto in modo sostanziale a proseguire nel processo di risanamento della finanza pubblica già intrapreso dal Governo in carica, coniugando l'esigenza di rispettare i vincoli posti dal Patto di stabilità con quella di corrispondere ad ineludibili esigenze di carattere sociale.


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Sotto quest'ultimo profilo rileva peraltro l'esigenza di verificare se l'ammontare delle risorse destinate agli interventi di natura sociale sia sufficiente a raggiungere quegli obiettivi di maggiore equità sottesi al provvedimento, in particolare per quanto riguarda le somme destinate all'incremento dei trattamenti pensionistici minimi, valutando inoltre se la distribuzione delle risorse stesse tra i diversi interventi proposti sia sufficientemente equilibrata.
L'articolo 2, comma 1, modifica la disciplina del patto di stabilità interno, escludendo, ai fini del predetto patto di stabilità, dal saldo finanziario per il 2007, le spese di investimento finanziate nel 2007 attraverso utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione, per le province e i comuni che, negli ultimi tre anni, hanno rispettato il patto di stabilità.
Il comma 2 specifica che la quota di spese per investimento escluse dai saldi è calcolata sull'avanzo di amministrazione registrato il 31 dicembre 2005, ed è determinata in misura differente per le province e per i comuni.
In particolare, con riferimento alle province, essa è pari al 7,6 per cento dell'avanzo di amministrazione per gli enti che abbiano registrato, nel periodo 2003-2005, un avanzo medio di cassa positivo, ed è pari all'1,4 per cento per gli altri enti che non hanno registrato un avanzo medio di cassa.
Con riferimento ai comuni superiori a 5.000 abitanti, essa è invece pari al 7 per cento dell'avanzo per gli enti che abbiano registrato, nel periodo 2003-2005, una media dei saldi positiva, ed è pari all'1,3 per cento per gli altri enti che non hanno registrato un avanzo medio di cassa.
Secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge, la quota di avanzo disponibile per le province sarebbe di 50 milioni di euro, di cui 15 milioni ripartiti tra tutti gli enti che hanno registrato un avanzo di amministrazione e 25 milioni ripartiti tra gli enti che hanno conseguito un avanzo medio di cassa.
La quota di avanzo disponibile per i comuni sarebbe invece di 200 milioni di euro, di cui 60 milioni ripartiti tra tutti gli enti che hanno registrato un avanzo di amministrazione e 140 milioni ripartiti tra gli enti che hanno conseguito un avanzo medio di cassa.
L'obiettivo delle disposizioni appena descritte è quello di costruire un meccanismo premiale per gli enti locali più «virtuosi», volto a permettere l'utilizzo, nell'esercizio finanziario in corso, dell'avanzo di amministrazione accantonato in bilancio, senza che ciò abbia effetti sul raggiungimento dell'obiettivi di saldo di competenza e di cassa relativi al patto di stabilità interno previsto dalla legge finanziaria per il 2007, riducendo, per tali enti, la partecipazione al conseguimento degli obiettivi del nuovo patto di stabilità per il 2007.
In merito alla vigente disciplina del Patto di stabilità interno ricorda che i commi da 676 a 693 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) hanno dettato le disposizioni relative ai vincoli imposti agli enti locali per il triennio 2007-2009, per il miglioramento dei loro saldi finanziari medi del periodo 2003-2005.
Il comma 681 stabilisce che, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, gli enti locali devono conseguire un saldo finanziario, espresso in termini di competenza e in termini di cassa, pari a quello medio del triennio 2003-2005, migliorato della misura annualmente determinata secondo la procedura definita dal comma 678, lettera c).
In sostanza, il comma 678 stabilisce che la misura del concorso di ciascun ente alla manovra complessiva per il triennio 2007-2009 sia corrispondente alla somma, in valore assoluto, degli importi derivanti dall'applicazione di determinati coefficienti alla media del triennio 2003-2005 dei propri saldi di cassa, e alla media del triennio 2003-2005 della propria spesa corrente, sostenuta in termini di cassa, per i soli enti con saldo medio triennale positivo nel medesimo periodo 2003-2005. Il concorso di ciascun ente alla manovra complessiva è pertanto ottenuto come somma di una quota della spesa corrente e di una quota di deficit, considerati in valore assoluto, come desunti dai rispettivi consuntivi.


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In tal modo tutti gli enti partecipano al patto di stabilità in ragione del volume della propria spesa corrente, mentre gli enti che presentano una situazione di deficit nel triennio 2003-2005 contribuiscono ulteriormente, in misura proporzionale a tale deficit, al raggiungimento degli obiettivi del comparto.
In riferimento alle disposizioni dell'articolo 2, evidenzia come le risorse finanziarie escluse dall'applicazione del patto di stabilità, pari a complessivi 250 milioni di euro, risultino oggettivamente assai limitate, a fronte di 5.582 milioni di euro di avanzi di amministrazione registrai dagli enti locali, come indicato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge risultando insufficienti a consentire agli enti locali di sviluppare reali interventi di investimento.
Sotto questo profilo rileva l'esigenza di incrementare l'ammontare delle risorse escluse dal patto di stabilità, rilevando l'opportunità di assicurare maggiore proporzionalità tra l'intervento in favore degli enti locali di cui all'articolo 2 e quello di cui al comma 2 dell'articolo 7, che opera il disaccantonamento, a favore di alcune amministrazioni statali, di somme precedentemente accantonate dall'articolo 1, comma 507, della legge n. 296 del 2006 nella misura complessiva di 4.572 milioni nel 2007.
Ricorda che tale ultima disposizione aveva accantonato e reso indisponibile la somma di 4.572 milioni di euro nel 2007, 5.231 milioni di euro nel 2008 e 4.922 milioni di euro nel 2009, con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale, dei trasferimenti a favore della protezione civile, del Fondo ordinario delle università statali, degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli organi costituzionali, dei trasferimenti all'estero di natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e delle erogazioni agli istituti di patronato ed alle confessioni religiose.
Evidenzia infatti come il comma 2 dell'articolo 7 consenta di sbloccare risorse finanziarie pari complessivamente a 1,3 miliardi di euro, pari a circa cinque volte le maggiori risorse garantite per gli enti locali.
In tale prospettiva ritiene necessario modificare la tabella relativa al fabbisogno del patto di stabilità, lasciando ovviamente invariata la cifra complessiva degli enti locali e delle amministrazioni statali, pari a 1.559 milioni di euro, determinando una ripartizione proporzionale rispetto alle cifre, sopra ricordate, di 5.582 milioni per gli enti locali e di 4.572 milioni per le amministrazioni locali, portando l'attenuazione del patto di stabilità per i comuni medio-piccoli in avanzo a 857 milioni, di cui l'80 per cento riservato ai comuni ed il 20 per cento attribuito alle province, portando invece il disaccantonamento per le amministrazioni statali a 702 milioni di euro.
Inoltre, non considera opportuno riservare il 70 per cento delle somme previste dall'articolo 2 agli enti locali che abbiano registrato un saldo medio di cassa positivo nel triennio 2003-2005. Rileva infatti come l'esistenza di un saldo di cassa positivo non sia necessariamente indice di una buona gestione finanziaria degli enti locali, ma derivi spesso dai ritardi di tali enti nell'erogazione dei pagamenti a loro carico. Ritiene pertanto necessario rimeditare anche sotto questo profilo la formulazione della disposizione, prevedendo ad esempio di ripartire le somme in misura paritaria tra gli enti che hanno registrato un saldo medio di cassa positivo e gli altri enti locali.
Occorre pertanto rimodulare la tabella allegata alla relazione tecnica predisposta dal Governo sul provvedimento, rendendo disponibili 685 milioni per i comuni e 171 per le province.
In particolare, nel caso in cui si volesse mantenere l'attuale modello di ripartizione, che attribuisce il 70 per cento degli avanzi resi disponibili agli enti locali che hanno un avanzo di cassa ed il restante 30 per cento agli altri enti, 119,9 milioni di euro sarebbero attribuiti alle province con avanzo di cassa e 51,4 alle altre province, mentre, per quanto riguarda i comuni, 486,9 milioni di euro sarebbero attribuiti agli enti con avanzo di cassa e 208,6 agli altri enti. In questa ipotesi il coefficiente per le province con avanzo di cassa sarebbe pari al 26 per cento ed il coefficiente


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per le altre province sarebbe pari al 4,7 per cento, mentre il coefficiente per i comuni con avanzo di cassa sarebbe pari al 24,3 per cento ed il coefficiente per gli altri comuni sarebbe pari all'4,5 per cento, secondo la seguente tabella:

NUOVA IPOTESI RIPARTO 30 PER CENTO PER TUTTI GLI ENTI - 70 PER CENTO PER QUELLI CON AVANZO MEDIO DI CASSA NEL PERIODO 2003-2005

Avanzo totale reso disponibile - anno 2007 = 857.000.000

PROVINCIE Quota di avanzo disponibile Avanzo al 31/12/2005 Coefficienti Coefficienti Arrotondati Quota di avanzo realizzabile   Differenza  
 aBc=a/b*100C1d = c1*bE = d-a
Tutti gli enti 30%51.420.0001.083.910.2854,74%4,7%50.943.783-476.217
Enti che hanno un avanzo medio di cassa nel periodo 2003-2005 70%119.980.000562.314.75821,33%21,3%119.773.043-206.957
Enti che hanno un avanzo medio di cassa nel periodo 2003-2005   26,03%26%  
Totale 20% del totale171.400.000  170.716.826-683.174  

COMUNI Quota di avanzo disponibile Avanzo al 31/12/2005 Coefficienti Coefficienti Arrotondati Quota di avanzo realizzabile   Differenza  
 aBc=a/b*100C1d = c1*bE = d-a
Tutti gli enti 30%208.680.0004.584.216.5014,55%4,5%206.289.742-2.390.258
Enti che hanno un avanzo medio di cassa nel periodo 2003-2005 70%486.920.0002.460.139.67519,79%19,8%487.107.655187.655
Enti che hanno un avanzo medio di cassa nel periodo 2003-2005   24,34%24,3%  
Totale 80% del totale685.600.000   69.3397.397-2.202.603


Qualora invece si intendesse modificare la ripartizione, attribuendo in misura uguale gli avanzi resi disponibili agli enti locali che hanno un avanzo di cassa ed agli altri enti, i 171,4 milioni di euro sarebbero ripartiti in parti uguali alle


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province (85,7 milioni + 85,7 milioni), analogamente ai 685,6 milioni di euro spettanti ai comuni (342,8 milioni + 342,8 milioni). In questa ipotesi il coefficiente per le province con avanzo di cassa sarebbe pari al 23,1 per cento ed il coefficiente per le altre province sarebbe pari al 7,9 per cento, mentre il coefficiente per i comuni con avanzo di cassa sarebbe pari al 22,5 per cento ed il coefficiente per gli altri comuni sarebbe pari all'8,4 per cento, secondo la seguente tabella:

NUOVA IPOTESI DI RIPARTO 50 PER CENTO PER TUTTI GLI ENTI - 50 PER CENTO PER QUELLI CON AVANZO MEDIO DI CASSA NEL PERIODO 2003-2005

Avanzo totale reso disponibile - anno 2007 = 857.000.000

PROVINCIE Quota di avanzo disponibile Avanzo al 31/12/2005 Coefficienti CoefficientiArrotondati Quota di avanzo realizzabile Differenza
 abc=a/b*100cd = c1*be = d-a
Tutti gli enti 50%85.700.0001.083.910.2857.90%7,9%85.628.912-71.088
Enti che hanno un avanzo medio di cassa nel periodo 2003-2005 50%85.700.000562.314.75815.24%15,2%85.471.843-228.157
Enti che hanno un avanzo medio di cassa nel periodo 2003-2005   23.14%23,1%  
Totale 20% del totale171.400.000   171.100.755-299.245


COMUNI Quota di avanzo disponibile Avanzo al 31/12/2005 Coefficienti Coefficienti Arrotondati
Quota di avanzo realizzabile Differenza
 abc=a/b*100C1d = c1*be = d-a
Tutti gli enti 50%342.800.0004.584.216.5018,45%8,4%385.074.18642.274.186
Enti che hanno un avanzo medio di cassa nel periodo 2003-2005 50%342.800.0002.460.139.67514,13%14,1%346.879.6944.079.694
Enti che hanno un avanzo medio di cassa nel periodo 2003-2005   22,58%22,5%  
Totale 80% del totale685.600.000    46.353.880


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Per quanto riguarda le disposizioni attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 3, comma 1, il quale apporta talune modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, in materia di riduzione dei trasferimenti erariali a fronte delle maggiori entrate a titolo di imposta comunale sugli immobili derivanti dalla revisione del catasto rurale e dalla revisione delle rendite catastali delle unità immobiliari censite in talune categorie del catasto urbano.
In particolare i nuovi commi 39 e 46 prevedono che i trasferimenti erariali ai comuni siano ridotti in misura pari al maggior gettito derivante da tali disposizioni sulla base di un apposita certificazione, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia.
In tale contesto, il comma 2 stabilisce che, per il 2007, fino alla quantificazione definitiva del maggior gettito dell'ICI, i contributi in favore dei comuni erogati dal Fondo ordinario sono ridotti in misura proporzionale alla maggiore base imponibile comunicata al Ministero dell'interno dall'Agenzia del territorio, per un importo complessivo di circa 609 milioni di euro. Inoltre i comuni, nel medesimo anno, sono autorizzati ad iscrivere a bilancio, quale maggiore introito dell'ICI, un importo pari alla riduzione del Fondo ordinario effettuata per ciascun comune. Ai sensi del comma 4 tali maggiori introiti sono considerati accertati e riscossi nell'esercizio di competenza, ai soli fini del patto di stabilità interno.
Inoltre, in base al comma 5, il maggior onere sostenuto dai comuni per gli interessi passivi connessi ad anticipazioni di cassa attivate a decorrere dal novembre 2007 per far fronte alla riduzione dei trasferimenti statali è posto a carico dello Stato, nel limite complessivo di 6 milioni di euro ciascuno.
L'articolo 4, comma 1, esclude l'applicazione per il 2007 del limite alle riassegnazioni di entrata sancito dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 311 del 2004 e dall'articolo 1, comma 46, della legge n. 266 del 2005.
Ricorda che le citate disposizioni stabiliscono, per il periodo 2005-2007 che, per le pubbliche amministrazioni, le riassegnazioni di entrata non possono essere superiori ad un determinato valore.
Il comma 2 esclude, per il 2007, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, secondo la quale, nel triennio 2007-2009, gli stanziamenti relativi alle spese per consumi intermedi per gli enti ed organismi pubblici non territoriali non possono essere superiori all'80 per cento delle previsioni iniziali del 2006. Ai sensi del citato articolo 22 gli enti interessati erano tenuti ad accantonare le somme eccedenti ed a versarle all'erario.
In connessione con la disposizione del comma 2, il comma 3 stanzia 217 milioni di euro per il 2007 destinate alla erogazione di rimborsi in favore degli enti che hanno ridotto i propri stanziamenti ai sensi del citato articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 223, versando all'erario tali somme.
L'articolo 5, comma 1, prevede, per il 2008, l'incremento, nel limite di 900 milioni, dei trattamenti pensionistici il cui ammontare complessivo non superi la misura massima stabilita con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia.
Il comma 3 istituisce, a decorrere dal 2008, presso il Ministero del lavoro, un Fondo, dotato di 1,5 miliardi di euro annui, per l'incremento dei trattamenti pensionistici di cui al comma 1, nonché per il miglioramento dei meccanismi di perequazione delle pensioni nonché per interventi agevolativi in materia di riscatto pensionistico del corso di laurea e di totalizzazione dei periodi contributivi.
L'articolo 6, comma 1, incrementa di 239 milioni di euro nel 2007 il Fondo speciale di parte corrente.
Il comma 2 integra di 130 milioni di euro per il 2007 il Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.
Il comma 3 autorizza la spesa di 260 milioni di euro nel 2007 ai fini dell'erogazione del contributo italiano al Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria.
Il comma 4 attribuisce un contributo straordinario di 5 milioni di euro nel 2007


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in favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN).
Il comma 5 stabilisce che i pagamenti per spese di investimento effettuati dall'ANAS Spa possono essere effettuati nel limite di 4,2 miliardi di euro nell'anno 2007.
Il comma 6 incrementa da 5 ad 8 milioni di euro la somma assegnata alle province a titolo di diretta riscossione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica. La norma modifica inoltre il meccanismo di assegnazione di tali somme prevedendo che esse siano attribuite prioritariamente a quelle che posseggano almeno due dei seguenti requisiti: confinare con le province autonome di Trento e di Bolzano; confinare con la Confederazione elvetica; avere nel proprio territorio oltre il 60 per cento dei comuni ricadenti nella zona climatica F.
Il comma 7 istituisce presso la Presidenza del Consiglio un Fondo per la valorizzazione e promozione delle realtà socio-economiche delle zone di confine tra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, dotato di 10 milioni di euro per il 2007.
Il comma 8 stanzia 65 milioni di euro per il 2007 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per far fronte alle esigenze dell'edilizia universitaria.
L'articolo 7, comma 1, integra una serie di autorizzazioni di spesa specificate nell'Elenco 1 allegato al decreto-legge.
Il comma 2 rende nuovamente disponibili le somme accantonate per il 2007 dall'articolo 1, comma 507, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) per una serie di unità previsionali di base indicate nell'Elenco 2 allegato al decreto-legge.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, si segnalano le unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle spese per i compensi e la remunerazione a Riscossione Spa, ai compensi spettanti ai centri di assistenza fiscale, nonché al finanziamento degli oneri di gestione delle Agenzie fiscali.
L'articolo 8, comma 1, incrementa di 250 milioni di euro il Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese pubbliche. Tale importo aggiuntivo è ripartito tra Ferrovie dello Stato, Poste italiane, ANAS e ENAV.
Il comma 3 autorizza un contributo di 700 milioni di euro nel 2007 per investimenti relativi alla rete ferroviaria tradizionale, mentre il comma 4 autorizza un contributo di circa 426 milioni di euro come apporto al capitale sociale di ANAS Spa, a copertura della perdita di esercizio registratasi nel 2006.
L'articolo 9, commi da 1 a 9, rifinanzia, per il periodo 1o luglio-31 dicembre 2007, la partecipazione italiana a missioni internazionali. Si tratta, in particolare delle missioni in Bosnia-Erzegovina, Congo, Somalia, Afganistan, Palestina e Kosovo.
L'articolo 10 interviene sulla disciplina relativa alle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo naviganti dell'Aeronautica militare.
L'articolo 11, comma 1, autorizza la spesa di 180 milioni di euro per le supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.
Il comma 2 consente alle università di applicare anche per l'anno accademico 2007-2008 la disciplina in materia di attività di docenza di cui all'articolo 12 della legge n. 341 del 1990, la quale prevede, tra l'altro, la possibilità di attribuire la supplenza o l'affidamento di corsi ai professori e ai ricercatori.
Per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, l'articolo 12 stabilisce che le misure di sostegno alle imprese di autotrasporto previste dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 300 del 2006, realizzate attraverso il Fondo per il sostegno di iniziative a favore di tale settore, possono essere concesse sia mediante contributi diretti, sia mediante un credito di imposta che può essere portato in compensazione delle imposte e dei contributi previdenziali dovuti, secondo modalità stabilite con decreto interministeriale del Ministro dei trasporti e del Ministro dell'economia.
Il comma 2 specifica che tali benefici non concorrono alla formazione del reddito imponibile, né alla formazione della base imponibile dell'IRAP. Inoltre esse non rilevano ai fini del rapporto tra ricavi


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e proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, di cui agli articoli 96, e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi.
In tale contesto viene prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2007 il termine per l'emanazione del regolamento per il funzionamento del predetto Fondo.
Il comma 3 prevede che il recupero dei benefici fiscali riconosciuti agli autotrasportatori negli anni 1992, 1993 e 1994, dichiarati contrari alla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato dalla Commissione europea è effettuato ai sensi del decreto-legge n. 36 del 2002, secondo modalità che saranno definite con decreto interministeriale del Ministro dei trasporti e del Ministro dell'economia.
Si ricorda che il citato decreto-legge n. 36 del 2002 prevedeva che i soggetti tenuti a dare istituzione dei benefici fiscali fossero individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 settembre 2002, previa compilazione di appositi elenchi nominativi. Il decreto-legge n. 36 stabiliva che il Ministero delle infrastrutture chiedesse ai soggetti interessati, entro il 15 ottobre 2002, il pagamento delle somme dovute, il quale doveva essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, salva la possibilità di chiedere una rateizzazione in non più di 48 mesi. In caso di mancato pagamento entro il termine previsto, il Ministero può procedere in sede giudiziaria, avviando un procedimento di ingiunzione di pagamento.
La disposizione del comma 3 dell'articolo 12 precisa che le somme recuperate saranno rassegnate al già citato Fondo, salva la possibilità di destinare una quota di 5 milioni di euro alla riduzione dei premi INAIL dei dipendenti delle imprese di autotrasporto.
L'articolo 13 interviene sulla disciplina di cui ai commi 758 e 759 della legge n. 296 del 2006, relativa all'utilizzo del Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto ai lavoratori del settore privato. In particolare si prevede che, fino all'accertamento delle risorse del predetto Fondo, sono consentite, su richiesta delle amministrazioni competenti, anticipazioni di tesoreria per un importo pari al 30 per cento dell'importo totale indicato nell'Elenco 1 allegato alla predetta legge n. 296 del 2006, al fine di finanziare gli interventi indicati nel medesimo Elenco.
Ricorda che le risorse del Fondo per l'erogazione del TFR, al netto delle prestazioni erogate, sono destinate al finanziamento di una serie di interventi in materia di investimenti indicate nel sopra richiamato Elenco 1.
L'articolo 14 consente l'effettuazione, mediante decreti interministeriali, di variazioni compensative tra le spese per studi ed incarichi di consulenza, le spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità ed attività di rappresentanza e le spese per l'acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture sostenute dalle pubbliche amministrazioni.
L'articolo 15, comma 1, autorizza una spesa di 7 milioni di euro nel 2007 per la concessione di contributi in favore dei marittimi imbarcati su pescherecci operanti nelle aree dei mare per le quali sia prevista l'interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca. In connessione con tale misura viene altresì incrementata di 5 milioni di euro per il 2007 la dotazione del piano triennale della pesca.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 2 interviene sulla disciplina dell'aggiornamento del catasto terreni.
Ricorda, a tale proposito, che l'articolo 2, commi da 33 a 36, del decreto-legge n. 262 del 2006, prevedono l'aggiornamento dei valori catastali dei terreni agricoli, sulla base delle dichiarazioni relative all'uso di tali terreni rese dai soggetti interessati. In particolare, il comma 34 prevede che l'Agenzia del territorio, sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni, aggiorni i redditi relativi ai terreni oggetto di variazioni colturali. Tale processo di revisione ha tuttavia determinato talune difficoltà, evidenziate, tra l'altro, dalle risoluzioni 7-00172 Misuraca e 7-00195 Zucchi, recentemente approvate, in un testo unificato (n. 8-00060), dalle Commissioni riunite Finanze ed Agricoltura.
In tale contesto, il comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge in esame, prevede che i contribuenti interessati possono regolarizzare la propria posizione relativamente all'inosservanza, nel 2006, delle


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disposizioni per l'aggiornamento dei redditi fondiari, versando il tributo dovuto, comprensivo degli interessi di mora, ed esclusa ogni sanzione, entro il 30 novembre 2007.
Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo 15 modifica l'articolo 2, comma 34, del decreto-legge n. 262 del 2006, al fine di prevedere che il termine per la presentazione del ricorso avverso l'aggiornamento dei redditi catastali dei terreni sia prorogato fino al 30 settembre 2007.
A tale proposito segnala come analoga disposizione sia contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge n. 1485, attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Finanze e tesoro dell'altro ramo del Parlamento.
Il comma 4 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2007 il termine per l'adeguamento alla disciplina in materia di raccolta e ritiro di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al decreto legislativo 151 del 2005.
Sempre per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 6 istituisce presso la Presidenza del Consiglio un Fondo rotativo per favorire l'accesso al credito dei giovani tra i 18 ed i 35 anni, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è chiamato a rilasciare garanzie dirette, anche fidejussorie, agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari.
Attiene altresì agli ambiti di competenza della Commissione Finanze l'articolo 16, il quale sostituisce con due nuovi commi il comma 989 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, in materia di disciplina delle tasse e dei diritti marittimi.
In particolare, il nuovo comma 989 prevede che, nel riordino di tale disciplina si tenga conto di taluni specifici criteri direttivi: semplificazione della disciplina con accorpamento delle tasse e delle procedure di riscossione; accorpamento della tassa e della sovratassa di ancoraggio, i cui introiti sono attribuiti alle autorità portuali; adeguamento graduale di tali tasse e diritti in base al tasso di inflazione.
In tale contesto il nuovo comma 989-bis autorizza il Ministro dei trasporti a rivedere con regolamento, i criteri per l'istituzione delle autorità portuali, verificando il possesso dei requisiti per la loro conferma o soppressione, tenendo conto della rilevanza dei porti del loro collegamento con le reti strategiche, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento.
L'articolo 18 disciplina infine l'entrata in vigore del decreto-legge.
Si riserva quindi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Francesco TOLOTTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia alla seduta di martedì 10 luglio il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 5 luglio 2007. - Presidenza del vicepresidente Francesco TOLOTTI.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni in favore dell'arte contemporanea.
C. 1393 Carra.
(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 giugno 2007.

Enzo CARRA (Ulivo), relatore, rileva come l'aspetto di maggiore interesse della propria proposta di legge, consista nel fatto di intervenire su un settore che non è oggetto di un intervento legislativo specifico fin dal 1939, ma che ha subito un enorme sviluppo nel corso degli ultimi anni, sia sotto il profilo nettamente artistico, sia sotto quello delle sue ricadute commerciali ed industriali.
In tale contesto la proposta si pone l'obiettivo principale di ridare trasparenza ad un mercato che risulta, attualmente, in gran parte sommerso. Tale finalità consentirebbe infatti non solo di dare maggiore


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forza al mercato dell'arte, incentivando, ad esempio, gli acquisti di opere da parte dei grandi investitori istituzionali, ma anche quello di salvaguardare gli artisti italiani, i quali, anche a causa dell'opacità del sistema tributario, si trovano, al momento, sprovvisti di qualsiasi forma di visibilità ufficiale, risultando in tal modo svantaggiati nel momento in cui si affacciano sul mercato dell'arte internazionale.
Si dichiara peraltro disponibile a modificare il testo della proposta, al fine di apportarvi tutte le necessarie integrazioni e miglioramenti di natura tecnica.

Antonio BORGHESI (IdV) esprime talune perplessità sulla formulazione dell'articolo 3 della proposta di legge, in particolare laddove si prevede, al comma 2, la possibilità, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, di ammortizzare fino all'80 per cento le opere d'arte acquistate, ritenendo che tale misura, se, da un lato, costituisce un'agevolazione per gli acquirenti, non consenta, dall'altro lato, di incentivare efficacemente l'acquisto delle opere.
Parimenti discutibile appare la formulazione del comma 3 dell'articolo 3, il quale attribuisce un credito d'imposta pari a quattro volte l'IVA pagata sull'acquisizione di opere d'arte successivamente cedute gratuitamente entro dodici mesi dalla loro acquisizione, rilevando come non sia precisata la natura di tale credito d'imposta.
In linea più generale, evidenzia come, sebbene l'intervento legislativo sia programmaticamente finalizzato a promuovere l'arte contemporanea, le misure agevolative in esso contenute siano riconosciute genericamente a tutte le tipologie di arte.

Gianfranco CONTE (FI) condivide talune delle considerazioni espresse dal deputato Borghesi, ritenendo peraltro condivisibile l'obiettivo della proposta di legge, il cui contenuto dovrà tuttavia essere ulteriormente affinato.
Passando ad alcune considerazioni di carattere specifico, rileva come l'acquisto di opere d'arte sia già integralmente ammortizzabile, ai sensi della vigente disciplina tributaria, e come sia pertanto inutile la previsione di cui all'articolo 3, comma 2, della proposta di legge.
Per quanto riguarda invece la deduzione dell'IVA assolta sugli acquisti di opere successivamente cedute a titolo gratuito, di cui al comma 3 dell'articolo 3, ricorda che le cessioni gratuite in favore delle ONLUS sono già integralmente deducibili, ritenendo pertanto opportuno riformulare il medesimo comma 3.

Enzo CARRA (Ulivo), relatore, ringrazia i deputati intervenuti per il contributo fornito al dibattito, sottolineando come l'esigenza di un provvedimento legislativo che consenta al mondo dell'arte di uscire dall'attuale limbo in cui esso versa sotto il profilo tributario sia stata da tempo sollecitata da tutti gli operatori del settore e dagli stessi esponenti delle istituzioni museali.
Concorda, peraltro, con l'opportunità di affinare tecnicamente la formulazione della proposta, dichiarandosi fin d'ora aperto a tutti i contributi costruttivi che potranno giungere in tal senso.

Francesco TOLOTTI, presidente, propone di costituire un Comitato ristretto, incaricato di formulare un nuovo testo della proposta di legge, che sarà successivamente sottoposto alla Commissione. Ritiene infatti che tale modalità di esame sia la più adatta ad apportare le necessarie correzioni di carattere tecnico alla proposta di legge.

Enzo CARRA (Ulivo), relatore condivide la proposta del Presidente di costituire un Comitato ristretto per il seguito dell'esame.

La Commissione approva la proposta di costituire un Comitato ristretto.

Francesco TOLOTTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.10.


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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00191 Gianfranco Conte: Regime IVA delle cessioni di aeromobili destinati a servizi di trasporto internazionale.

SEDE REFERENTE

Istituzione di un'area franca urbana nel comune di Lamezia Terme.
C. 2237 D'Ippolito Vitale e C. 2422 Amendola.