II Commissione - Resoconto di marted́ 10 luglio 2007


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 luglio 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Luigi Scotti.

La seduta comincia alle 12.40.

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2008-2011.
Doc. LVII, n. 2.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo), relatore, ritiene opportuno richiamare, in estrema sintesi, i dati macroeconomici posti a riferimento generale del documento di programmazione economica e finanziaria, per poi soffermarsi sugli aspetti di competenza della Commissione Giustizia.
Il Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanzia pubblica per gli anni 2008-2011 stima, per il 2007, un tasso di crescita del PIL in termini reali 2 per cento, a fronte dell'1,9 per cento registrato nel 2006. La crescita dell'Italia nel 2007 risulta comunque inferiore a quella dell'area euro, che, in base alle previsioni dei citati organismi internazionali, dovrebbe attestarsi tra il 2,6 ed il 2,7 per cento.
Per il 2008 è prevista una crescita del PIL in termini reali dell'1,9 per cento, rivedendo al rialzo dello 0,2 per cento la


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previsione fornita nel marzo scorso dalla Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica (RUEF).
Per quanto concerne gli anni successivi, la crescita del PIL in termini reali evidenzia nel 2009 una diminuzione dello 0,1 per cento nel quadro programmatico rispetto al tendenziale (1,7 per cento a fronte dell'1,8 per cento) e, viceversa, un incremento dello 0,1 per cento nel 2010 e nel 2011 (1,8 per cento nel programmatico a fronte dell'1,7 per cento del tendenziale).
L'andamento positivo nel 2010 e nel 2011 è connesso dal documento di programmazione economico-finanziaria agli effetti positivi della riduzione della pressione fiscale. In questi anni è prevista, confrontando nuovamente il quadro tendenziale e quello programmatico, un crescita più marcata tanto dei consumi della famiglie (0,2 per cento ) quanto degli investimenti (0,1 per cento).
Quanto al mercato del lavoro, il documento di programmazione economico-finanziaria prevede, per il 2007, il proseguimento del trend decrescente del tasso di disoccupazione (6,4 per cento, rispetto al 6,8 per cento del 2006). Per il 2008 è prevista una crescita dell'occupazione, misurata in unità di lavoro standard (ULA) dello 0,8 per cento, pari al livello previsto per il 2007, mentre il tasso di disoccupazione proseguirebbe ulteriormente il trend discendente.
Per quanto concerne gli anni successivi, dovrebbe proseguire la discesa del tasso di disoccupazione.
Il documento di programmazione economico-finanziaria prevede inoltre, per il 2007, un tasso di inflazione, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) esclusi i tabacchi, dell'1,7 per cento, a fronte di un tasso di inflazione programmata del 2 per cento fissato nel Documento di programmazione dell'anno scorso. Nel 2007, pertanto, il tasso di inflazione segna una decelerazione rispetto all'anno precedente, in cui si è attestato al 2 per cento.
Il tasso di inflazione programmata per il 2008 è fissato all'1,7 per cento.
Per gli anni successivi, la stima dell'inflazione programmata è dell'1,5 per cento in ciascun anno del triennio 2009-2011.
Il documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 rivede l'obiettivo di indebitamento netto per il 2007, fissandolo al 2,5 per cento del PIL.
L'obiettivo si pone ad un livello inferiore al 2,8 per cento indicato dal DPEF dello scorso anno (luglio 2006), e confermato dall'aggiornamento annuale del Programma di stabilità (dicembre 2006), poiché gli andamenti tendenziali di finanza pubblica si stanno rivelando migliori rispetto alle previsioni di fine 2006, a causa della crescita economica superiore alle stime e del favorevole andamento del gettito tributario.
Il quadro a legislazione vigente indica, infatti, un indebitamento netto del 2,1 per cento, inferiore di 0,7 punti percentuali rispetto alle previsioni di fine 2006 ed di 0,2 punti percentuali rispetto alle previsioni della Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica (RUEF) di marzo 2007, che aveva in parte registrato il miglioramento.
Alla luce di questo andamento positivo, il Governo ha ritenuto di realizzare, contestualmente alla presentazione del documento di programmazione economico-finanziaria, una manovra di carattere non correttivo ma espansivo che comporta un incremento dell'indebitamento netto pari allo 0,4 per cento del PIL. La manovra è stata realizzata con il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e con il disegno di legge di assestamento presentato al Senato.
Di conseguenza l'indebitamento netto si attesta per l'anno in corso al 2,5 per cento del PIL.
Il quadro tendenziale di finanza pubblica prospetta per il 2008 un indebitamento netto pari al 2,2 per cento del PIL. Rispetto al saldo previsto per l'anno in corso, nel 2008 si verificherebbe pertanto un miglioramento di 0,3 punti percentuali di PIL.
Sulla base degli andamenti tendenziali delle entrate e delle spese, l'indebitamento


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netto tendenziale continuerebbe a diminuire negli anni successivi al 2008 (di 0,3 punti percentuali nel 2009, di 0,5 punti nel 2010 e di 0,1 punti nel 2011), fino a giungere all'1,3 per cento nel 2011.
Per ciò che attiene al rapporto debito pubblico/PIL, la previsione per il 2007 passa dal 105,4 stimato dalla RUEF al 105,1 per cento delle nuove previsioni del documento di programmazione economico-finanziaria, con un miglioramento anche rispetto al valore di consuntivo del 2006 (106,8 per cento). I dati riportati incorporano gli effetti della manovra espansiva varata contestualmente al documento di programmazione economico-finanziaria, che determina nel 2007 un incremento del fabbisogno del settore statale e del rapporto debito/PIL pari allo 0,4 per cento del PIL.
Il quadro tendenziale evidenzia inoltre una progressiva riduzione del rapporto debito/PIL: tale rapporto, che nel 2007 dovrebbe attestarsi al 105,1 per cento, dovrebbe scendere al di sotto del 100 per cento nel 2010 (99,3 per cento).
Il quadro programmatico del documento di programmazione economico-finanziaria conferma l'obiettivo del Governo di raggiungere un bilancio in pareggio nel 2011.
Con riferimento alle politiche per la giustizia, evidenzia come le linee-guida che dovrebbero informare l'azione del Governo siano contenute in massima parte nel paragrafo V.3 del documento di programmazione economico-finanziaria, dedicato specificatamente ai temi della giustizia, legalità e sicurezza.
Le tre priorità fondamentali che vengono individuate al fine di assicurare maggiore efficienza ed incisività al funzionamento dell'amministrazione giudiziaria consistono, essenzialmente, nella riduzione dei tempi dei processi, nel contenimento dei costi della giustizia e nella certezza del diritto.
In relazione alle citate finalità viene prospettata l'adozione di una nuova metodologia di organizzazione degli uffici giudiziari, basata essenzialmente su più efficienti strumenti di servizio e la maggiore collaborazione e valorizzazione delle risorse umane.
In tale contesto, particolare attenzione viene data al nuovo modello organizzativo dell'Ufficio per il processo, con compiti di gestione amministrativa dei procedimenti assegnati ai magistrati e finalità di incremento dell'efficienza dell'attività giudiziaria, anche attraverso il migliore utilizzo degli strumenti analitici, statistici ed informatici e la valorizzazione di specifiche competenze di tutto il personale dell'amministrazione giudiziaria.
Più in generale, viene attribuita massima rilevanza all'obiettivo della informatizzazione di importanti attività nel settore della giustizia e ciò al fine di assicurare non solo una loro velocizzazione ma anche una riduzione dei relativi costi. Al riguardo, l'obiettivo espressamente indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria è quello di realizzare, entro il 2010, decreti ingiuntivi, notifiche ai legali, processo previdenziale ed esecutivo in via telematica in tutti gli uffici.
Una considerazione a parte merita l'attenzione che il Governo intende riservare agli interventi nel settore dell'edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile.
Al riguardo, infatti, evidenzia le necessità di intraprendere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, iniziative volte al potenziamento, all'adeguamento e alla messa in sicurezza delle strutture, con particolare riferimento al problema del sovraffollamento degli istituti carcerari e alla necessità di assicurare migliori condizioni di vivibilità a favore dei detenuti.
A questo proposito, segnala che nell'allegato infrastrutture al documento di programmazione economico-finanziaria in esame, il Governo considera di prioritaria importanza portare a compimento le nuove strutture penitenziarie, attualmente in corso di realizzazione per lotti funzionali, di Cagliari, Sassari, Oristano, Tempo Pausania, Rovigo, Forlì, Savona, nonché quelle attualmente sospese di Reggio Calabria e Marsala.
In relazione al più generale tema del trattamento penitenziario, il documento in


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esame attribuisce particolare rilievo alle iniziative volte a favorire il reinserimento lavorativo dei detenuti e la prestazione di cure mediche presso strutture esterne, mentre per quanto riguarda il problema relativo alla delinquenza minorile, il documento considera importante intraprendere iniziative volte alla ricerca e al potenziamento del volontariato e delle collaborazioni interistituzionali a livello centrale e locale.
Per quanto riguarda, infine, il campo della cooperazione giudiziaria a livello europeo, il documento di programmazione economico-finanziaria ribadisce l'importanza che il dicastero della giustizia assicuri il massimo contributo operativo e professionale alle strutture che a livello europeo sono state appositamente istituite per la lotta al crimine transnazionale.
Il documento di programmazione economico-finanziaria inquadra le azioni in materia di pari opportunità e diritti di cittadinanza nell'ambito delle politiche per l'equità sociale, evidenziandone la finalità di promozione di una crescita stabile ed equilibrata del Paese.
Quanto alle predette politiche, il Governo precisa di voler dare continuità ai progetti previsti in materia nel precedente documento di programmazione economico-finanziaria e nella legge finanziaria per il 2007, provvedendo progressivamente ad adeguarli alle direttive emanate nel corso del 2007, anno che la Commissione europea ha indicato quale «Anno europeo delle pari opportunità per tutti».
Più specificamente, per quanto di competenza della Commissione Giustizia, il Governo intende istituire, nel quadro delle compatibilità finanziarie, un fondo destinato alle seguenti linee di azione.
In ordine alla promozione e tutela dei diritti umani, si prevede di realizzare un programma specifico contro le molestie e la violenza. In tale quadro, anche al fine di monitorare forme di violenza e di abuso connesse a nuovi fondamentalismi, il Governo intende in particolare valorizzare l'Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale, in favore dell'istituzione del quale, la legge finanziaria per il 2007 ha previsto lo stanziamento di appositi fondi, operando in stretta connessione con la Conferenza unificata e con i movimenti e le associazioni interessate al problema. Viene segnalata altresì l'esigenza di rilanciare attraverso opportune campagne informative il numero utile 1522.
Osserva che su questo argomento sono all'esame della Commissione giustizia della Camera dei deputati numerose proposte di legge dirette, in particolare, al potenziamento degli strumenti relativi alla lotta contro la violenza sessuale e al rafforzamento della tutela delle vittime dei reati di violenza sessuale, anche attraverso l'individuazione nel nostro codice penale di una nuova fattispecie di reato in materia di «molestie assillanti» o «molestie insistenti».
Nel documento di programmazione economico-finanziaria si prevede l'adozione di un piano d'azione contro ogni forma di discriminazione (di genere, età, etnia, cultura, orientamento sessuale e disabilità), in conformità alla normativa europea in materia ed alle deleghe al Ministro per i diritti e le pari opportunità.
In questo ambito sono individuate specifiche misure da realizzare nel quadro dei programmi di protezione e recupero delle vittime della tratta di esseri umani, quali la costituzione di un osservatorio sul traffico degli esseri umani, il potenziamento del numero verde nazionale per le vittime della tratta ed il rafforzamento degli strumenti e degli organismi esistenti in tale settore, con particolare riferimento alla Consulta per i diritti umani e il dialogo fra le culture. Un'altra direttrice di intervento è invece indicata nel sostegno ai piani di prevenzione e contrasto delle mutilazioni genitali femminili.
Per quanto concerne le politiche per la famiglia, il Documento richiama preliminarmente sia gli esiti della Conferenza nazionale della famiglia sia l'iniziativa del Consiglio dell'Unione europea del 30 maggio 2007, che ha deliberato la creazione di una Alleanza per la famiglia con l'obiettivo di rilanciare la crescita e la coesione sociale nell'Unione europea.


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La Conferenza nazionale della famiglia, svoltasi a Firenze il 24, 25 e 26 maggio 2007, ha rappresentato un momento istituzionale di ascolto, di elaborazione e di partecipazione sui temi che interessano le famiglie italiane, anche al fine di favorire un incontro tra conoscenze professionali e responsabilità politico-istituzionali, esperienze associative e rappresentanze sociali. La Conferenza, promossa dal Ministero della famiglia, si colloca nel quadro delle iniziative finalizzate allo sviluppo e al rilancio delle politiche familiari, intese come fattore di coesione e di sviluppo sociale e come strumento per promuovere la crescita economica e l'occupazione. I temi trattati riguardano, tra l'altro, la situazione demografica, il sostegno alla genitorialità, l'invecchiamento della popolazione, il ruolo della donna nella società, le difficoltà dei giovani a realizzare nuovi nuclei familiari, la tutela dei minori, degli anziani e dei non autosufficienti, le politiche di conciliazione fra i tempi di cura e di lavoro, le forme di aiuto pubblico alle famiglie, la condizione delle famiglie di immigrati.
L'obiettivo della Conferenza è stato, in primo luogo, quello di contribuire alla definizione del primo Piano nazionale della famiglia, ossia di un programma volto a delineare gli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia e a concorrere alla costruzione di un modello di welfare più europeo.
L'evento si inserisce nel quadro dell'iniziativa della Presidenza dell'Unione europea di realizzare un'Alleanza europea per la famiglia. Quest'ultimo progetto mira a definire un quadro di collaborazione e di scambio di esperienze in tema di politiche familiari con l'obiettivo di facilitare, a livello nazionale ed europeo, l'attuazione della Strategia di Lisbona, in ambiti fondamentali quali la crescita economica, la coesione sociale e le pari opportunità.
Con particolare riferimento alle Competenze della Commissione Giustizia, segnala che il documento prevede, altresì, interventi normativi in materia di tutela dell'infanzia, con particolare riferimento all'attività della Commissione per le adozioni internazionali, dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell'Osservatorio nazionale della famiglia e all'istituzione delle sezioni specializzate nel campo della giustizia. Una particolare attenzione è dedicata, inoltre, al potenziamento dei consultori.
Si riserva quindi di formulare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI rileva che il documento di programmazione economico-finanziaria sembra evidenziare come priorità la giustizia perché il tema è collocato, nella stesura del testo, al terzo punto delle politiche per la crescita sostenibile. In realtà, l'ordine espositivo non corrisponde ad una sostanziale priorità d'interessi. Infatti, se da un lato il documento riconosce il ruolo centrale del sistema giudiziario «ai fini della competitività economica del Paese e quale pilastro della difesa dei diritti democratici» (cioè riduzione dei tempi e dei costi umani della giustizia nonché certezza del diritto), dall'altro le scelte di politiche legislative sono circoscritte all'ufficio per il processo e all'avvio del processo telematico. Ma l'ufficio per il processo si autofinanzia con l'aumento dei contributi unificati a carico degli utenti e il processo telematico è previsto a regime per il 2010 e limitatamente ai decreti ingiuntivi, alle notifiche agli avvocati e ai procedimenti esecutivi e previdenziali.
Inoltre, quanto ai fondi per la giustizia, il testo afferma che i tagli per la gestione ordinaria sono stati analoghi a quelli operati in tutti i settori della spesa pubblica; ora, se ciò è vero per il 2006, di fatto il comparto giustizia nel periodo 2001-2005 ha subito un decremento pari al 52 per cento degli stanziamenti originari. Basti dire che lo stanziamento relativo all'informatica è passato nel periodo 2001-2005 da 180 milioni di euro a meno di 80 milioni.

Gaetano PECORELLA (FI), preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, chiede che questi ne tragga le debite conclusioni.


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Il sottosegretario Luigi SCOTTI, nel replicare all'onorevole Pecorella, sottolinea come sia evidente che il ministero della giustizia non è soddisfatto del documento di programmazione economico-finanziaria, auspicando, peraltro, che le misure di concreta attuazione smentiscano tale opinione.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo), relatore, prende atto di quanto dichiarato dal sottosegretario Scotti, ma ricorda che l'enunciazione degli obiettivi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria va tenuta distinta dalla quantificazione delle risorse e dalla concreta adozione di misure per la realizzazione. In questa sede, infatti, il dibattito dovrebbe incentrarsi sul primo aspetto e, pertanto, sulle priorità identificate dal Governo nel documento di programmazione economico-finanziaria, purché rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, anche al fine di verificare se le stesse siano adeguate alle concrete necessità della giustizia nel nostro Paese.

Manlio CONTENTO (AN) evidenzia come la posizione del ministero della giustizia sia molto vicina, se non addirittura sovrapponibile, a quella dell'opposizione. Ritiene, quindi, che una simile situazione può trovare origine o nel fatto che il ministero della giustizia, come già altre volte accaduto, non è stato consultato da chi ha redatto il documento di programmazione economico-finanziaria, ovvero che il predetto ministero, pur essendo stato consultato, non ha fatto valere con sufficiente forza la propria posizione. In ogni caso, sottolinea come una simile situazione sia particolarmente complessa sul piano politico.
Esprime, quindi, un giudizio fortemente critico sul documento in esame che compie delle scelte estremamente opinabili nella destinazione del cosiddetto extra-gettito fiscale e che, soprattutto in materia di giustizia, appare eccessivamente scarno e inadeguato, sottrae importanti risorse, e non appare rispettoso delle raccomandazioni impartite dall'Unione europea all'Italia.
Tra le varie carenze sottolinea, a titolo esemplificativo, come sia stata completamente trascurata l'esigenza di istituzione del carcere di Pordenone mentre, sul lato della spesa, sia prevista inspiegabilmente la costruzione di opere pubbliche in ben tre città per la celebrazione del centocinquantesimo anniversario dell'unità d'Italia.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ricordato che il parere sul documento in esame deve essere espresso entro il 12 luglio prossimo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 10 luglio 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Scotti.

La seduta comincia alle 13.

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 5 del 2006 in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa.
Atto n. 108.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo rinviato nella seduta del 9 luglio 2007.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI ritiene che lo schema di decreto legislativo necessiti di taluni interventi chiarificatori. In primo luogo, appare necessario coordinare le vecchie e le nuove disposizioni in tema di iscrizione nel registro delle imprese e nel casellario giudiziario, al fine di evitare equivoci interpretativi. In secondo luogo, dovrebbero essere approfondite le conseguenze dell'abolizione dell'istituto


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della riabilitazione, sul piano dell'estinzione del reato di bancarotta semplice. Infine, appare opportuno, in tema di esdebitazione, non utilizzare il concetto di inesigibilità il quale, per quanto appropriato dal punto di vista civilistico, potrebbe creare dei problemi interpretativi sul piano contabile.

Manlio CONTENTO (AN) osserva che l'articolo 124, comma 3, relativo al concordato fallimentare ed applicabile anche al concordato preventivo, statuisce che la proposta può prevedere che i creditori muniti di prelazione non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di vendita avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al cespite o al credito oggetto della garanzia. Prevede altresì che il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare le cause legittime di prelazione. La prima disposizione è riferibile alle prelazioni su beni determinati (ipoteca, pegno, privilegio speciale), mentre la seconda si potrebbe considerare riferibile anche ai privilegi generali, per quanto la questione sia controversa e sia diffuso il convincimento che i crediti assistiti da privilegio generale debbano essere soddisfatti integralmente.
La possibilità di prevedere un soddisfacimento non integrale dei crediti assistiti da privilegio generale può tuttavia essere essenziale, posto che la soluzione concordataria, con l'esdebitazione che essa comporta, è percorribile soltanto se si prevede il soddisfacimento in qualche misura anche dei creditori chirografari. Le situazioni che si possono presentare sono due: la liquidazione concorsuale non offre nemmeno teoricamente prospettive di soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati ai quali si vuole offrire un soddisfacimento non integrale; la liquidazione concorsuale offre teoricamente prospettive di soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati ai quali si vuole offrire un soddisfacimento non integrale.
Con riguardo a quest'ultima ipotesi, nella quale la previsione di un soddisfacimento non integrale di creditori privilegiati potrebbe destare perplessità sotto il profilo delle regole sulla graduazione dei crediti, si può pensare, ad esempio, al caso in cui vi siano fornitori artigiani (e quindi privilegiati) per rilevanti importi e fornitori non artigiani (collocati in chirografo). Per consentire il soddisfacimento in qualche misura anche dei creditori chirografari e rendere quindi percorribile la soluzione concordataria potrebbe essere allora necessario sottrarre in parte risorse teoricamente destinate ai creditori artigiani.
La soluzione potrebbe essere conveniente anche per i creditori privilegiati che si volessero soddisfare non integralmente, perché da un punto di vista economico l'attribuzione certa ed in tempi brevi di una consistente percentuale può essere preferibile alla prospettiva (quindi non alla certezza) di soddisfacimento integrale nei tempi della liquidazione concorsuale. La stessa classe di privilegiati cui fosse offerto un soddisfacimento non integrale potrebbe assentire e, in caso di dissenso e di opposizioni ad omologa, il Tribunale potrebbe verificare se i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
Questa soluzione de iure condito sembra accolta, per il concordato preventivo, dalla norma dell'articolo 182-ter sulla transazione fiscale, la quale, prevedendo la possibilità di proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali, statuisce che «se il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali». Per il concordato preventivo, la possibilità di proporre il soddisfacimento non integrale dei crediti assistiti da privilegio


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generale risulta, dunque, da una norma presupposta da quella dell'articolo 182-ter.
Tuttavia al fine di non lasciare margini a dubbi interpretativi e di prevedere, sotto l'indicato profilo, una disciplina uniforme sia per il concordato preventivo che per quello fallimentare, ritiene opportuno riformulare l'articolo 9, comma 5, lettera b) del decreto legislativo in esame stabilendo che la proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di prelazione su cespiti determinati non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di vendita, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al cespite o al credito oggetto della garanzia indicato nella relazione giurata di un professionista che abbia i requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b). Può altresì prevedere che i creditori assistiti da privilegio generale non vengano soddisfatti integralmente. In tal caso le condizioni offerte non possono essere deteriori rispetto a quelle offerte ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno rispetto ad essi una posizione giuridica ed interessi economici omogenei.
Inoltre, al fine di prevedere una disciplina uniforme anche per il concordato preventivo, ritiene altresì opportuno apportare delle modifiche all'articolo 12, comma 1. In particolare, all'articolo 160 della legge fallimentare si potrebbe stabilire che la proposta possa prevedere che i creditori muniti di diritto di prelazione su cespiti determinati non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di vendita, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al cespite o al credito oggetto della garanzia indicato nella relazione giurata di un esperto o di un revisore contabile o di una società di revisione designati dal Tribunale. Si può altresì prevedere che i creditori assistiti da privilegio generale non vengano soddisfatti integralmente. In tal caso le condizioni offerte non possono essere deteriori rispetto a quelle offerte ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno rispetto ad essi una posizione giuridica ed interessi economici omogenei.

Michele Giuseppe VIETTI (UDC), relatore, con riferimento alla prima osservazione del sottosegretario Scotti, concorda circa l'opportunità di un coordinamento tra la vecchia e nuova normativa; con riferimento alle conseguenze della soppressione dell'istituto della riabilitazione, ricorda come la riforma delle procedure concorsuali sia carente sotto il profilo della revisione delle fattispecie penali; quanto al tema dell'esdebitazione, sottolinea le difficoltà di reperire un termine tecnico sostitutivo rispetto all'inesigibilità.
Riservandosi di approfondire i rilievi dell'onorevole Contento, preannuncia che nella propria proposta di parere favorevole saranno contenute talune osservazioni che evidenziano l'opportunità di apportare modifiche marginali o di coordinamento agli articoli 22, 99, 162 e 177 dello schema di decreto legislativo in esame.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 10 luglio 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Intervengono il ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare Alfonso Pecoraro Scanio, il sottosegretario di Stato per l'Interno Marcella Lucidi ed i sottosegretari di Stato per la Giustizia Luigi Li Gotti e Luigi Scotti.

La seduta comincia alle 13.20.


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Disposizioni penali contro il grave sfruttamento dell'attività lavorativa e interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale.
C. 2784, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marilena SAMPERI (Ulivo), relatore, osserva che il disegno di legge del Governo è volto a contrastare lo sfruttamento dei lavoratori, con particolare riferimento agli stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale, nonché al rafforzamento dell'apparato sanzionatorio per la somministrazione e l'impiego del lavoro irregolare.
A tal fine, l'articolo 1, comma 1, del provvedimento introduce, in primo luogo, nel libro II, capo, III del codice penale, dedicato ai delitti contro la personalità individuale, il nuovo articolo 603-bis, rubricato «Grave sfruttamento dell'attività lavorativa».
Nello specifico, il reato sanziona tutti coloro che reclutano lavoratori, ovvero ne organizzano l'attività lavorativa, sottoponendoli a grave sfruttamento mediante violenza o minaccia o intimidazione (anche non continuative) e le cui condizioni di lavoro costituiscono violazione di norme contrattuali o di legge o sono, comunque, considerate condizioni degradanti.
In relazione alla formulazione del comma in esame, al fine di evitare eventuali dubbi interpretativi, andrebbe chiarito che l'espressione «stranieri irregolarmente soggiornanti» è comprensiva sia degli stranieri clandestini, considerando questi come quelli che sono entrati in Italia irregolarmente, sia degli stranieri che hanno perduto i requisiti necessari per la permanenza sul territorio nazionale.
Inoltre osserva che la fattispecie in esame configura espressamente come alternative le tre ipotesi, con la conseguenza che ai fini della configurabilità del reato in esame e della applicabilità della relativa sanzione è sufficiente che allo sfruttamento mediante violenza o minaccia o intimidazione si associ uno solo dei tre predetti comportamenti.
Ai sensi del comma 1 dell'articolo in esame, la sanzione prevista per la violazione del nuovo articolo 603-bis è determinata nella reclusione da 3 a 8 anni e la multa di 9.000 euro per ogni persona reclutata o occupata. Un aumento di pena (quindi, fino ad un massimo di un terzo, ai sensi dell'articolo 64 del codice penale) è stabilito se tra i lavoratori gravemente sfruttati vi sono minori o stranieri «irregolarmente soggiornanti».
L'introduzione dell'aggravante chiarisce che il reato-base di cui all'articolo 603-bis del codice penale non riguarda solo gli stranieri irregolari ma anche quelli con regolare permesso di soggiorno nonché gli stessi lavoratori italiani in quanto sottoposti a situazioni di sfruttamento.
Ai sensi del medesimo comma 1 dell'articolo in esame, a seguito della condanna per il reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale conseguono anche delle sanzioni interdittiva, quali l'incapacità per un anno di contrattare con la pubblica amministrazione, la perdita di ogni agevolazione, premio, finanziamento regionale, nazionale e comunitario e la revoca di quelli già concessi per il medesimo anno o campagna nonché la sospensione dell'unità produttiva per un mese, in caso venga accertata l'occupazione di almeno un lavoratore straniero irregolarmente soggiornante. L'esclusione di questa sospensione per quelle attività relative a cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame appare rispondere alla necessità di non provocare un danno verosimilmente maggiore di quello procurato con l'illecito.
Il comma 2 dell'articolo 1 - attraverso la novella dell'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale - incide in maniera indiretta sull'articolo 18 del Testo unico sull'immigrazione; infatti, la previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza per il nuovo reato comporta l'inclusione dello stesso nell'ambito della casistica prevista all'articolo 18, comma 1,


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del Testo unico, per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.
L'articolo 2 del provvedimento interviene, anzitutto, sulla disciplina sanzionatoria relativa ai datori di lavoro che occupano lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti (comma 1).
Il comma 1 riformula, infatti, il comma 12 dell'articolo 22 del testo unico in materia di immigrazione, cui aggiunge, inoltre, i due nuovi commi 12-bis e 12-ter.
Analogamente a quanto previsto dal precedente articolo 1, la contravvenzione disposta dal nuovo comma 12 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998, si riferisce, genericamente, al datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, mentre la disposizione attualmente vigente si riferisce, più nel dettaglio, all'utilizzo di lavoratori privi del permesso di soggiorno per motivi di lavoro (perché scaduto e non rinnovato, revocato o annullato).
In relazione al regime sanzionatorio, il nuovo comma 12, conferma le pene già previste dal vigente articolo 22, comma 12 del citato decreto legislativo, in relazione all'illecito principale. Il contenuto della disposizione è, però, integrato per escludere dalla pena detentiva il datore di lavoro domestico: a) che non sia organizzato in forma d'impresa; b) che non occupi alle proprie dipendenze più di due lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti. Al riguardo, è prevista, infatti, la sola pena dell'ammenda da 3.000 e 5.000 euro.
La relazione che ha accompagnato il testo della Commissione Giustizia del Senato trasmesso all'Assemblea motiva tale esclusione con «l'esigenza di evitare sanzioni sproporzionate nei confronti di soggetti socialmente deboli, come ad esempio anziani non autosufficienti che si avvalgano di badanti». Appare, tuttavia, necessario che l'articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sia riformulato in modo da rendere chiaro e inequivoco che al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa si applica la sola sanzione dell'ammenda qualora questo impieghi uno o al massimo due lavoratori.
Quanto al nuovo comma 12-bis dell'articolo 22, previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 in esame, osserva che tale disposizione aggiunge una nuova fattispecie di reato riguardante il datore di lavoro che utilizzi lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti usufruendo di un'attività di intermediazione abusiva di manodopera ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante riforma della disciplina in materia di occupazione e mercato del lavoro (cosiddetta legge Biagi); la sanzione prevista è quella della reclusione fino a 3 anni e la multa di 7.000 euro per ogni lavoratore straniero impiegato.
La trasformazione della semplice contravvenzione prevista dall'articolo 18 della cosiddetta legge Biagi per i lavoratori italiani, in delitto, nei casi in cui l'intermediazione abusiva riguardi soggetti stranieri irregolarmente soggiornanti, si giustifica - sempre secondo la relazione all'A.S. 1201-A - «sia alla luce della particolare condizione di debolezza di tali soggetti, sia alla stregua del grave allarme sociale che tali episodi ingenerano».
Infine, il nuovo comma 12-ter dell'articolo 22 del testo unico prevede la possibilità che, a fini cautelari, venga disposto il sequestro del luogo di lavoro in cui risulti occupato il lavoratore straniero che versi nelle condizioni sopra indicate dal nuovo comma 12-bis.
Il comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge estende, poi, le pene accessorie previste in caso di condanna per grave sfruttamento dell'attività lavorativa alla condanna per il nuovo reato di cui al citato comma 12-bis dell'articolo 22 del testo unico sull'immigrazione.
Il comma 3 dell'articolo 2 mira al necessario coordinamento normativo conseguente all'introduzione dei due nuovi reati di cui all'articolo 603-bis del codice penale e all'articolo 22, comma 12-bis del testo unico sull'immigrazione con particolare riferimento la disciplina sulla responsabilità


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amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001.
In particolare, novellando l'articolo 25-quinquies del decreto legislativo n. 231, si introducono alcune sanzioni di carattere pecuniario ed interdittiva a carico di persone giuridiche.
Il comma 4 dell'articolo 2 del provvedimento stabilisce il raddoppio delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge «per le infrazioni concernenti un rapporto di lavoro che riguardi un lavoratore straniero irregolarmente soggiornante».
L'articolo 3 del disegno di legge stabilisce, infine, che il provvedimento in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Rileva conclusivamente che il disegno di legge è condivisibile nel suo impianto generale, per quanto richieda taluni interventi modificativi che lo rendano più attuale e concreto.

Pino PISICCHIO, presidente, concorda sul fatto che il provvedimento necessiti di taluni interventi migliorativi, soprattutto sotto il profilo della determinatezza della fattispecie penale. A titolo esemplificativo, rileva come non appaia sufficientemente determinato il concetto di «grave sfruttamento», che qualifica la fattispecie penale di cui al nuovo articolo 603-bis del codice penale.

Giulia BONGIORNO (AN) concorda sulla necessità di delineare con maggiore chiarezza le fattispecie penali che si intendono introdurre con il provvedimento in esame. Sempre con riferimento al nuovo articolo 603-bis del codice penale, sottolinea l'indeterminatezza dell'espressione «gravi violazioni di norme contrattuali o di legge».

Paola BALDUCCI (Verdi) ritiene che la parola «grave» debba essere espunta non solo dal testo dell'articolo1 ma anche dal titolo del provvedimento in esame.

Enrico COSTA (FI), con riferimento all'osservazione dell'onorevole Balducci, esprime perplessità sulla opportunità di sopprimere la parola «gravi», sottolineando come anche questa sia una scelta politica, poiché l'uso di tale termine implica una restrizione dello sfruttamento a determinate condotte caratterizzate da un particolare disvalore sociale. In ogni caso si associa alle critiche relative alla indeterminatezza delle fattispecie penali previste dal provvedimento.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Reati contro l'ambiente.
C. 25 Realacci, C. 49 Paolo Russo, C. 283 Pezzella, C. 1731 Balducci, C. 2461 Mazzoni, C. 2569 Franzoso e C. 2692 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 luglio 2007.

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che nella seduta del 4 luglio scorso era stata evidenziata l'opportunità che il Ministro dell'ambiente intervenisse nel corso dell'esame preliminare. Ringrazia quindi il Ministro Pecoraro Scanio per il suo sollecito intervento.

Il ministro Alfonso PECORARO SCANIO sottolinea come con il disegno di legge C. 2692 il Governo intenda rispondere ad una esigenza ben precisa, più volte evidenziata da più parti politiche anche nelle precedenti legislature, ed oggi ampiamente condivisa, come risulta dai vari progetti di legge abbinati in esame. Tale esigenza consiste nella necessità di colmare un vuoto normativo in materia di reati ambientali, utilizzando il codice penale quale fulcro del sistema di repressione degli illeciti che riguardano i cosiddetti ecocrimini. Ringrazia, quindi, i membri della Commissione Giustizia per aver sollecitato


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un incontro con il Ministro, al fine di approfondire l'esame dei provvedimenti in materia e di accelerarne l'iter legislativo. Sottolinea altresì come l'urgenza di intervenire in via normativa risulti particolarmente evidente anche in seguito alle recenti inchieste giudiziarie svolte in Emilia-Romagna ed in Campania sulla complessa problematica dei rifiuti.
Illustra, quindi, il contenuto del disegno di legge C. 2962, soffermandosi in particolare sull'articolo 1, volto ad introdurre nel codice penale il nuovo Titolo VI bis dedicato ai delitti contro l'ambiente. In tale contesto chiarisce che il Governo non intende utilizzare il meccanismo della delega legislativa se non per gli aspetti relativi al coordinamento normativo, come previsto dall'articolo 3.
Sottolinea, quindi, come l'obiettivo del disegno di legge sia chiaro e sostanzialmente comune agli altri progetti di legge abbinati. Sollecita, dunque, la Commissione e, più in generale, la Camera a concludere l'esame con urgenza per dare una risposta operativa ad una richiesta avanzata ormai da più di dieci anni dagli operatori del settore, dalle forze dell'ordine e dalla magistratura.

Manlio CONTENTO (AN) ringrazia il Ministro per il suo intervento ed evidenzia talune questioni che ritiene ancora da chiarire. La prima questione, di carattere sistematico, riguarda il rapporto tra il disegno di legge governativo e il decreto legislativo n. 152 del 2006 ed, in particolare, l'opportunità che tutta la normativa in materia ambientale sia contenuta nel predetto testo unico. La seconda questione riguarda il pericolo che si creino problemi applicativi e interpretativi nel lasso di tempo intercorrente tra l'entrata in vigore dell'articolo 1 del disegno di legge, volto ad introdurre le nuove fattispecie di reato ambientale, e l'esercizio della delega di cui all'articolo 3. L'ultima questione riguarda i problemi tecnico-processuali in tema di bonifica e ripristino, anche in considerazione del fatto che generalmente i magistrati, non essendo in grado di disporre sulle modalità di ripristino, nominano un consulente tecnico, con conseguente dilatazione dei tempi del giudizio.

Giancarlo LAURINI (FI) domanda al Ministro se, a suo giudizio, il problema specifico dello smaltimento dei rifiuti e della cosiddetta ecomafia non possa trovare adeguata soluzione in provvedimenti di tipo straordinario.

Il ministro Alfonso PECORARO SCANIO, nel replicare all'onorevole Contento, ricorda che il Governo sta predisponendo delle modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 e che su tali modifiche sarà richiesto il parere alle Commissioni competenti. Per quanto concerne l'introduzione di nuove fattispecie penali, si è ritenuto di non fare un uso estensivo della delega posta alla base del predetto decreto legislativo, quale atto di rispetto delle prerogative del Parlamento. Sottolinea, peraltro, che vi sono state numerose richieste di inserire le nuove fattispecie di reato nell'ambito del codice penale, come d'altra parte dimostrano le proposte di legge in esame abbinate.
Con riferimento al rapporto tra l'articolo 1 e l'articolo 3 del disegno di legge in esame, evidenzia come sia prevista una sospensione dell'entrata in vigore delle nuove fattispecie di illecito penale fino al momento dell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, proprio al fine di evitare problemi applicativi ed interpretativi.
Più in generale, dichiara la completa disponibilità del Governo a valutare suggerimenti, osservazioni ed ulteriori possibili soluzioni tecniche, anche sul tema della bonifica e sulle modalità concrete di ripristino dello stato dei luoghi.
Con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Laurini, ritiene che, per quanto la questione del riciclaggio dei rifiuti sia particolarmente complessa, comunque la previsione di norme che puniscano in modo più severo i fenomeni di ecomafia non possa che sortire un effetto positivo.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.


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AVVERTENZA

I seguenti argomenti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di contrasto al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
C. 1857 Governo.

Delega al Governo per la revisione della normativa in materia di filiazione.
C. 2514 Governo.

Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali.
C. 2665, approvato dal Senato.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI