Commissioni Riunite XI e XII - Resoconto di marted́ 10 luglio 2007


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SEDE REFERENTE

Martedì 10 luglio 2007. - Presidenza del presidente della XII Commissione Mimmo LUCÀ. - Intervengono il sottosegretario di Stato per la salute Giampaolo Patta e il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Antonio Montagnino.

La seduta comincia alle 10.

Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
C. 2636 Fabbri e C. 2849 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 luglio 2007.

Mimmo LUCÀ, presidente, ricorda che nella seduta del 5 luglio scorso sono state svolte le relazioni ed è intervenuto il rappresentante del Governo.

Luigi FABBRI (FI) richiama preliminarmente i dati forniti dall'INAIL in riferimento all'incidenza degli infortuni sul lavoro, ricordando come in Italia vengano computati tra gli infortuni sul lavoro anche i cosiddetti infortuni «in itinere», cioè gli incidenti che occorrono nel percorso verso o dal luogo di lavoro: da questi dati, emerge una tendenza alla diminuzione degli infortuni sul lavoro nel corso dell'ultimo quinquennio. In Italia, si registrano infatti 3 mila infortuni ogni 100 mila occupati, con un'incidenza percentuale inferiore alla media registrata nella «Eurozona» e nell'Europa a 15 Stati. Alla luce di questi dati, ritiene che l'attenzione debba comunque rimanere molto elevata, ma che sia opportuno riportare il problema alle sue dimensioni reali, a fronte dell'enfasi, spesso eccessiva, degli organi di informazione. In materia di sicurezza sul lavoro, ritiene che siano valide ancora oggi le tre problematiche individuate dal compianto professor Marco Biagi: eccesso di regolazione e necessità di un riordino e di una semplificazione della normativa in materia; assenza di «buone prassi», specie nelle piccole e medie imprese; assenza di una disciplina adeguata alle caratteristiche peculiari del lavoro autonomo. Ricorda quindi i provvedimenti adottati in materia nella scorsa legislatura e, in particolare, lo


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schema di decreto legislativo che fu bloccato dall'opposizione delle regioni, specie di quelle governate dal centrosinistra, e i cui contenuti sono confluiti nella proposta di legge n. 2636, di cui è primo firmatario. In proposito, sottolinea le difficoltà connesse alla riconduzione della materia della sicurezza sul lavoro alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni, in base al nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione. Ricorda altresì come, sempre nella precedente legislatura, si sia provveduto alla riforma dei servizi ispettivi, in un'ottica di integrazione e coordinamento progressivi dell'azione dei vari soggetti competenti. Osserva quindi che il difetto fondamentale del disegno di legge n. 2849 consiste nel fatto che esso, a differenza dei provvedimenti predisposti nella passata legislatura, aggrava la proliferazione normativa, invece di adottare un approccio per obiettivi. Esso inoltre, a suo avviso, non garantisce il necessario monitoraggio condiviso tra le parti sociali sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e non attribuisce la dovuta centralità agli investimenti sulla formazione e l'informazione. Rileva inoltre che il ricorso alle «buone prassi» deve naturalmente essere sostenuto e incentivato da un'efficace azione di controllo, ma le sanzioni anche eccessive, previste dal disegno di legge del Governo, non sono certamente sufficienti a risolvere il problema. Ritiene inoltre che il disegno di legge in esame denoti una certa diffidenza dell'attuale maggioranza verso la cosiddetta «bilateralità», alla quale crede debba invece essere riconosciuto un ruolo significativo sia nell'attività di controllo sia nella regolazione di dettaglio. Osserva quindi come la sanzione della sospensione dell'attività d'impresa appaia sicuramente eccessiva a fronte, per esempio, di ricorso eccessivo al lavoro straordinario e, comunque, del tutto inefficace nei cosiddetti settori «sommersi». Nel complesso, ritiene che il disegno di legge del Governo riveli un approccio formalistico ed eccessivamente incentrato sulle sanzioni, mentre dedica scarsa attenzione alle problematiche del lavoro autonomo. In conclusione, rileva come maggioranza e opposizione abbiano un atteggiamento culturale profondamente diverso in materia di sicurezza sul lavoro: infatti, mentre l'opposizione pone al centro dell'attenzione i temi della prevenzione e della formazione, l'attuale maggioranza sembra voler concentrare i propri interventi esclusivamente su un inasprimento dell'apparato sanzionatorio.

Antonino LO PRESTI (AN) rileva preliminarmente che sia la maggioranza sia l'opposizione non possono non condividere l'esigenza di procedere rapidamente ad una revisione della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro: sotto questo profilo, lo spirito del disegno di legge del Governo è senz'altro condivisibile. Ritiene tuttavia che tale provvedimento, nonché l'accelerazione che Governo e maggioranza cercano di imporre al suo esame, siano dovuti più alla volontà di lanciare un segnale all'opinione pubblica che non all'intenzione di affrontare seriamente un problema così delicato e complesso. Da questo punto di vista, ritiene che anche il termine di nove mesi previsto per l'attuazione della delega di cui all'articolo 1 sia del tutto insufficiente. Un problema fondamentale consiste, a suo avviso, nella competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni in materia di sicurezza sul lavoro, in base al nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione: tale riparto di competenze riduce infatti sensibilmente l'efficacia dell'intervento legislativo statale in una materia nella quale, tra l'altro, la differenziazione della normativa su base regionale rischia di accrescere irragionevolmente gli oneri a carico delle imprese. Al riguardo, segnala anche il rischio di un contenzioso costituzionale tra Stato e regioni successivamente all'eventuale approvazione del disegno di legge in esame. Anche per queste ragioni, ritiene che la Commissione competente del Senato, nel corso dell'esame di questo provvedimento, avrebbe dovuto procedere all'audizione della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nonché ad acquisire il parere della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata. Dichiara quindi di


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condividere, in linea di principio, la piena estensione ai lavoratori autonomi della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro, ma segnala il rischio che le nuove norme si limitino ad una ricognizione, e dunque ad una ripetizione, di norme già esistenti, che tuttavia si sono rivelate di difficile applicazione. Osserva inoltre che l'apparato sanzionatorio delineato nel disegno di legge del Governo appare generico ed eccessivamente aspro, mentre manca del tutto un sistema premiale a favore delle aziende più virtuose. Vi è il rischio, nel complesso, che il disegno di legge in esame aggravi l'eccesso di regolazione, senza affrontare i motivi della mancata applicazione di norme vigenti, quali ad esempio le disposizioni in materia di consulenza, formazione e informazione contenute nel decreto legislativo n. 626 del 1994. Segnala altresì che il disegno di legge del Governo prevede una razionalizzazione e una semplificazione degli adempimenti «meramente» formali, mentre bisognerebbe procedere a razionalizzare tutti gli adempimenti di carattere formale. Si domanda infine perché il Governo non abbia provveduto a reperire le risorse necessarie all'assunzione di tutti gli idonei al concorso per ispettori del lavoro, anziché soltanto di metà degli stessi.

Mimmo LUCÀ, presidente, precisa che i rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome sono stati ascoltati nell'ambito dell'audizione svolta dalla competente Commissione del Senato lo scorso 10 maggio e che la Conferenza unificata ha espresso il proprio parere in data 29 marzo 2007.

Antonino LO PRESTI (AN), alla luce delle precisazioni fornite dal presidente, si riserva di integrare il proprio intervento sulla base delle posizioni assunte dalle regioni.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UDC) reputa non positiva la forte accelerazione che Governo e maggioranza cercano di imprimere all'esame del provvedimento in titolo, attesa la complessità e la delicatezza della materia su cui verte. Dopo aver espresso le proprie perplessità in ordine ai criteri adottati per l'individuazione delle Commissioni competenti ad esaminare in sede referente il provvedimento in titolo, rileva che la delega conferita al Governo ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2849 risulta essere estremamente ampia e generica, il che appare tanto più preoccupante alla luce della scarsa affidabilità di cui il Governo ha dato prova in altre occasioni. Ritiene inoltre che tale disegno di legge contribuisca ad aggravare la proliferazione di norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, intervenendo come se tale materia fosse caratterizzata attualmente da una situazione di vuoto normativo. Rileva altresì che l'apparato sanzionatorio, introdotto dal disegno di legge del Governo, non è di per sé sufficiente a risolvere il problema della sicurezza sul lavoro e ricorda, in proposito, come spesso siano proprio i lavoratori a mostrarsi poco inclini al rispetto delle prescrizioni volte a tutelare la loro sicurezza e incolumità. Osserva infine che, attesa la complessità della materia in discorso, non appare opportuno il conferimento di una delega legislativa al Governo.

Mimmo LUCÀ, presidente, fa presente che il gruppo di Forza Italia ha rinnovato la richiesta, avanzata nella precedente seduta, di convocare gli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti di gruppo, delle due Commissioni, al fine di rivedere l'organizzazione dei lavori per l'esame dei provvedimenti in discussione. Se non vi sono obiezioni, propone di convocare tale riunione alle ore 12.30 della giornata odierna.

Le Commissioni concordano.

Stefano PEDICA (IdV) fa presente che l'esame dei provvedimenti in oggetto costituisce un'importante occasione di incontro e riflessione su un fenomeno tanto drammatico quanto diffuso. L'urgenza di un intervento normativo in tale materia è resa evidente dal triste susseguirsi, anche in questi giorni, di gravissimi incidenti sul


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lavoro, molti dei quali mortali. Evidenzia come l'allarme sociale sia divenuto ormai diffuso a tal punto che anche il Presidente della Repubblica se ne è fatto interprete.
Auspica che l'iter dell'esame dei due provvedimenti possa concludersi con la necessaria celerità e che si giunga alla predisposizione di un testo quanto più possibile condiviso e, se necessario, migliorato.
La predisposizione, secondo il disegno di legge del Governo n. 2849, di un testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro concorrerà a rendere sicuramente più efficace ed organica la normativa vigente che, allo stato attuale, è costituita da diverse e assai stratificate norme che si sono succedute nel corso di diversi decenni.
La normativa che regola la materia non è di certo afflitta da un vuoto normativo ma, sicuramente, soffre di una grave frammentazione e stratificazione di discipline i cui «blocchi» principali sono costituiti da una serie di regolamenti risalenti agli anni Cinquanta e dalla normativa emanata negli anni Novanta. Fa presente che una tale stratificazione di norme certamente non favorisce un'applicazione puntuale ed agevole della normativa riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ritiene che il testo unico, da un'analisi del contenuto e della struttura organica indicata dal disegno di legge del Governo, in linea di massima, sarà idoneo a superare i limiti e le manchevolezze della disciplina vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, rispettando le competenze legislative costituzionalmente definite dall'articolo 117 della Costituzione che affida la materia della tutela e della sicurezza del lavoro alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni. A tale proposito fa presente che il disegno di legge del Governo, all'articolo 1, reca la norma di delega, individuando i principi e i criteri direttivi ai quali si deve attenere la normativa di dettaglio, che è rimessa alla potestà legislativa delle singole Regioni.
Per quanto riguarda i profili in materia di tutela della salute e della sicurezza, per i quali lo Stato si dovrebbe limitare a stabilire principi fondamentali, rileva come essi incidono in ambiti connessi con materie di legislazione esclusiva dello Stato, quali l'organizzazione e l'ordinamento amministrativo dello Stato e degli enti pubblici nazionali, l'ordinamento civile e penale ed il sistema tributario e contabile dello Stato.
Considerati la stratificazione della normativa vigente e l'obiettivo del Governo di adottare un testo unico semplificato ed organico, auspica un esame spedito e puntuale del disegno di legge n. 2849 che, grazie anche ai miglioramenti apportati in Senato, reputa idoneo ad assicurare un considerevole innalzamento del grado di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ritiene altresì meritevoli di considerazione anche gli sforzi operati dal disegno di legge del Governo per introdurre importanti novità volte ad accrescere la tutela dei lavoratori, tra le quali ricorda: il rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; l'introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del sito produttivo; l'introduzione dello strumento dell'interpello relativamente ai quesiti sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro; l'obbligo di indicare specificamente i costi relativi alla sicurezza del lavoro nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto.
Tra le iniziative particolarmente efficaci, introdotte con un emendamento del Governo in Assemblea presso il Senato, sottolinea l'impegno rivolto a contrastare in maniera efficace il fenomeno degli infortuni mortali attraverso l'assunzione, mediante l'utilizzo di graduatorie relative ad un concorso bandito nel 2004, di ispettori del lavoro non solo del ruolo amministrativo ma anche del ruolo tecnico, avendo questi ultimi le competenze più appropriate per verificare la effettiva messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché il rispetto di specifiche normative. Quest'ultime richiedono, per il controllo del livello di applicazione, accertamenti e valutazioni di natura tecnologica, sia relativamente ad aspetti dei processi produttivi


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rilevanti ai fini della tutela fisica dei lavoratori, sia relativamente alla rispondenza di macchine, strumentazioni ed impianti a precise disposizioni normative.
Sottolinea inoltre come sia significativa, nell'ottica della promozione di una vera cultura della sicurezza, la previsione di destinare gli introiti delle sanzioni pecuniarie ad interventi e campagne di informazioni.
Per quanto riguarda la proposta di legge n. 2636 dell'onorevole Fabbri che riprende, con alcune modifiche, i contenuti dello schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (atto n. 479), presentato nella scorsa legislatura, ma ritirato dal Governo allora in carica, osserva come tale proposta di legge presenti diversi aspetti problematici in merito al riparto di competenze legislative previsto dal titolo V della parte seconda della Costituzione. Esprime poi ulteriori riserve in ordine al coordinamento con la normativa vigente, poiché la ricognizione normativa che la proposta di legge n. 2636 vorrebbe operare non appare completa, con conseguente rischio, data la consistente mole delle fonti normative che si è stratificata nel tempo, di una normativa contenente disposizioni discordanti o addirittura contrastanti tra loro, a discapito di un più alto grado di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) premette che le motivazioni alla base del provvedimento in titolo sono certamente rilevanti e, di per sé, condivisibili. Ricorda tuttavia che tale materia non è caratterizzata da una situazione di vuoto normativo, essendo stata organicamente disciplinata dal decreto legislativo n. 626 del 1994, di recepimento di direttive europee. Dopo aver rilevato come sia difficile distinguere i profili di sicurezza sui luoghi di lavoro da quelli relativi alla salute dei lavoratori, e come dunque sia stata opportuna la decisione di assegnare anche alla XII Commissione il provvedimento in esame, osserva che la disciplina vigente non risulta pienamente applicata. Al riguardo, ritiene che, prima di procedere ad una revisione di tale disciplina, sarebbe necessario approfondire i motivi che ne hanno ostacolato il funzionamento e la completa applicazione. Osserva peraltro che lo stesso Governo non sembra aver chiari i termini di tale revisione, come dimostra la vaghezza delle deleghe di cui all'articolo 1 del suo disegno di legge; quanto agli altri articoli del medesimo disegno di legge, essi contengono, a suo avviso, norme di importanza secondaria. Rileva infine che, per le ragioni anzidette, sarebbe utile che le Commissioni svolgessero alcune audizioni informali sul provvedimento in esame.

Daniele GALLI (FI) desidera innanzitutto sottolineare l'impegno del suo gruppo e di tutta l'opposizione per favorire un doveroso e aperto confronto, al fine di valorizzare, in relazione a un comune obiettivo, tutti gli elementi di possibile convergenza tra le forze politiche. L'obiettivo è di giungere al più presto alla definizione di un intervento normativo, che auspica condiviso, con le caratteristiche della concretezza e dell'efficacia. Evidenzia quindi che la proposta di legge n. 2636 Fabbri contiene, a differenza del disegno di legge n. 2849 del Governo, una disciplina immediatamente dispositiva e non una semplice delega in bianco all'esecutivo; inoltre essa prospetta contenuti che da un lato sono riconducibili ai principi del disegno di legge, dall'altro possono fornire utili indicazioni qualora le Commissioni volessero verificare la possibilità di addivenire all'elaborazione di un testo unificato nel quale, oltre alla delega legislativa, si affianchino delle norme precettive su aspetti preminenti, per i quali è urgente definire un quadro di regole e sui quali si manifesti la convergenza tra le forze politiche. Ritiene opportuno ricordare che nella scorsa legislatura il Governo aveva presentato lo schema di decreto legislativo n. 479, che non poté completare il proprio iter a causa di un forte conflitto con le regioni rispetto ad alcuni profili di competenza concorrente, che ritiene ad oggi ancora non superati. Ma è importante ribadire che il principio al quale il testo si ispirava era l'esigenza di


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evitare una eccessiva disarticolazione territoriale riguardo alle normative in materia di sicurezza sul lavoro: ne potrebbe infatti derivare un legittimo pregiudizio alla certezza della disciplina in materia e alle competenze degli organi di vigilanza. Un ulteriore nodo problematico del provvedimento è quello della rimodulazione dell'approccio complessivo agli adempimenti previsti dalle normative di sicurezza, rimodulazione volta a prospettare tali adempimenti più che sul piano meramente formale, su piani di concretezza e di sostanzialità, articolati per obiettivi, di cui l'attuazione andrebbe monitorata attraverso dei parametri di valutazione oggettivi ed efficaci, determinati d'intesa con le parti sociali tutte; ciò è importante affinché dette determinazioni non risultino sperequate: per questi aspetti ci si potrebbe avvalere dell'opera di coordinamento del CNEL. Il ruolo della bilateralità è un'altra questione cruciale relativa alla sicurezza sul lavoro, e deve essere valorizzata e tutelata più di quanto emerga dai contenuti del disegno di legge del governo. Non bisogna certo dimenticare il riassetto dell'apparato sanzionatorio, rispetto al quale occorre però un approccio equilibrato tra le parti che compongono il variegato sistema Italia, non condizionato da fattori di emotività, comprensibili alla luce dell'incremento nell'ultimo anno degli incidenti sul lavoro, purtroppo con una forte incidenza di quelli mortali, ma non condivisibili, perché rischiano di compromettere la razionalità e l'efficacia delle misure: occorre in particolare, a tal fine, che si presti doverosa attenzione al condivisibile principio contenuto tra quelli di cui all'articolo 1 del disegno di legge del Governo, che riguarda la differenziazione tra le sanzioni concernenti le violazioni meramente formali e quelle concernenti le violazioni di tipo sostanziale. Per quanto concerne i profili connessi all'adozione delle più opportune misure tecnologiche al fine di prevenire gli infortuni sul lavoro, è importante sottolineare che questo obbiettivo si può conseguire solamente attraverso una normazione di tipo «soft law», flessibile e permeabile al costante progresso e all'evoluzione tecnologico-scien-tifica. La proposta di legge n. 2636, che si contrappone in forma costruttiva alla disegno di legge del Governo, ripropone con degli aggiustamenti lo schema del già richiamato schema di decreto legislativo recante Testo unico delle norme di sicurezza del lavoro, predisposto nella scorsa legislatura ai sensi della delega conferita al governo con l'articolo 3 della legge n. 229 del 2003, che, come ricordato, non ha avuto seguito a causa le difficoltà nel superare i problemi di carattere costituzionale in materia di riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni. A suo avviso, comunque, le scelte contenute nel testo della proposta n. 2636 mantengono la loro piena validità e coerenza con le disposizioni costituzionali; inoltre esse sono adeguate al fine di pervenire finalmente al coordinamento e alla semplificazione di un sistema normativo estremamente complesso e sedimentato, al quale occorre assicurare concreta operatività ed efficacia, fatti che non si sono riscontrati negli ultimi anni. Tale inefficacia è il problema principale che il legislatore deve affrontare per garantire al sistema-paese regole chiare nonché l'applicazione e l'interpretazione condivisa delle stesse, al fine di tutelare il lavoratore e l'imprenditore sul piano di una corresponsabilità attiva. Bisogna evitare di ostinarsi, come fa il testo del Governo, ad affrontare la problematica della sicurezza sul lavoro essenzialmente con riferimento alle grandi imprese, scegliendo un approccio prescrittivo supportato da adempimenti di carattere formale, con un elevato livello di burocratizzazione; impostazione questa che si rivela del tutto inefficacie e dannosa nei confronti delle piccole e medie imprese, che sono essenzialmente il sistema produttivo italiano, fortemente decentrato ma fortemente motivato nel chiedere certezze normative e, nella piena tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, la certezza di non avere freni burocratici alla sua capacità di stare sui mercati internazionali. Bisogna mutare la filosofia del sistema normativo della sicurezza sul lavoro e, a suo giudizio, dare vita a un testo


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unificato la cui effettività nei confronti della piccola impresa sia garanzia di effettività anche nei confronti della grande impresa: il sistema normativo si deve connotare per certezza e semplicità quali presupposti per la sua applicabilità. A tale scopo, è essenziale un approccio concreto per obiettivi, con una logica di azione che tenga conto dei seguenti aspetti: in primo luogo, le funzioni pubbliche nel campo della sicurezza sul lavoro devono essere svolte con il concorso di tutte le parti sociali, applicando il principio della sussidiarietà, e traendo spunto dalle esperienze applicative delle bilateralità realizzate in settori come quelli artigianali e nell'edilizia; occorre altresì una graduale riduzione degli adempimenti e dei controlli (si presuppone ottenibile incentivando la bilateralità, con conseguenti risparmi di sistema e massima garanzia sul lavoro). Altro importante fattore, la cui risoluzione positiva deve essere punto essenziale di un provvedimento di legge in materia, riguarda l'esigenza di individuare delle modalità operative condivise dalle regioni, al fine di superare le cause che hanno prodotto uno smisurato contenzioso innanzi alla Corte costituzionale. Sarebbe errato, e produrrebbe effetti estremamente dannosi, accreditare l'idea di una disciplina differenziata su base territoriale. Si rende pertanto indispensabile, anche per evitare l'effetto della differenziazione applicativa sul territorio nazionale, garantire uniformità applicativa della normativa sulla prevenzione, e, nell'ambito del coordinamento, va garantito il diritto di interpello, nei termini già previsti dalla legislazione vigente, al fine di venire incontro agli operatori chiamati ad applicare la norma e a coloro che devono vigilare. Come già evidenziato, richiama l'attenzione delle Commissioni sulla necessità di introdurre disposizioni immediatamente precettive: l'idea di limitarsi al semplice varo di una delega al Governo, che potrebbe protrarsi fino a diciotto mesi, contraddice l'esigenza fortemente richiamata da più parti, e in sedi istituzionali autorevolissime, di disporre prontamente un insieme di norme in grado di incidere efficacemente sul fenomeno degli infortuni sul lavoro. A tal fine, occorre introdurre norme immediatamente applicabili per quanto riguarda la disciplina delle bilateralità, del coordinamento delle funzioni di vigilanza, nonché in materia di sanzioni. È necessario evidenziare in questa sede il dissenso unanime delle organizzazioni datoriali nei confronti dei principi per l'esercizio della delega contenuti nel disegno di legge del Governo, in quanto questi ultimi non sono tali da assicurare sanzioni proporzionate alla responsabilità e al danno prodotto a seguito delle violazioni della norma, e questo potrebbe indurre l'effetto indesiderato di incoraggiare il lavoro sommerso. Emerge anche la necessità di introdurre come disposizioni immediatamente precettive le norme relative ai profili della formazione, dell'informazione e dell'incentivazione dei comportamenti virtuosi, sul modello del «bonus malus» applicato dall'INAIL ai premi assicurativi. Inoltre, per l'attuazione del provvedimento, occorre fare chiarezza sull'effettiva disponibilità di risorse pubbliche per sicurezza e prevenzione: la misura delle risorse indicherà senza dubbi la reale volontà del Governo di fare fronte alle problematiche del lavoro. Ulteriori motivi di perplessità derivano dalla eccessiva ampiezza dei termini fissati per l'esercizio della delega e per il contenuto del provvedimento, che non si allontana da una logica basata su regole spesso formali e sulle connesse sanzioni, anziché fondarsi su un nuovo, auspicabile approccio per obiettivi, partendo da un sistema di monitoraggio concordato tra Stato, regioni e parti sociali tutte, in funzione di un orientamento improntato alla programmazione delle politiche attive di prevenzione e sul principio di sussidiarietà. Servirebbe un'impostazione innovativa, imperniata sui seguenti strumenti: quello dell'informazione; il potere di disposizione esercitato dai servizi ispettivi a sostegno delle «buone pratiche»; l'incentivazione del ravvedimento operoso; la valorizzazione degli organismi bilaterali costituiti dalle parti sociali ed infine il diritto di interpello, che contribuisce a fornire interpretazioni certe


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della disciplina vigente. Su questi temi, il disegno di legge proposto dal Governo è fortemente lacunoso, non sorretto da appropriate risorse finanziarie da investire per la sicurezza sui luoghi di lavoro o a sostegno dei datori di lavoro nello sforzo di adeguamento delle loro strutture, in particolare per le piccole imprese; inoltre l'apparato sanzionatorio appare sproporzionato e inidoneo, tendente sempre a garantire la grande impresa e fortemente punitivo per le piccole imprese e per il lavoro autonomo. Ciononostante, auspica che nel corso dell'esame si possa convenire sull'ineluttabilità di un testo unificato ampiamente condiviso.

Domenico DI VIRGILIO (FI), prima di concentrarsi sugli aspetti di carattere strettamente sanitario, svolge alcune considerazioni di natura preliminare, sottolineando la delicatezza e la complessità del provvedimento in titolo. Osserva quindi che esso si inserisce in un contesto caratterizzato non già da un vuoto normativo, come invece sembra presupporre il disegno di legge del Governo, quanto piuttosto da una disciplina non pienamente applicata. Evidenzia quindi la necessità di un esame approfondito, adeguato alla complessità del provvedimento e aperto al contributo dell'opposizione e, in particolare, al recepimento dei contenuti della proposta di legge n. 2636 Fabbri. Passando agli aspetti sanitari e, specificamente, alle norme volte ad assicurare la tutela della salute in tutti gli ambienti di lavoro, sottolinea l'opportunità che i controlli siano affidati a medici specialisti di medicina del lavoro. Evidenzia altresì l'esigenza che i controlli si facciano più incisivi nei casi di esposizione del lavoratore al contatto con sostanze pericolose o nocive, casi che, comunque, devono essere quanto più possibile circoscritti. Auspica infine che le Commissioni pervengano all'elaborazione di un testo condiviso, con tempi di esame adeguati e in un clima costruttivo, se necessario anche valutando l'opportunità di una posticipazione dell'inizio dell'esame da parte dell'Assemblea.

Enrico FARINONE (Ulivo) rileva innanzitutto come il fenomeno degli infortuni sul lavoro rappresenti un problema di estrema gravità e come i dati relativi a tali infortuni permangano drammaticamente elevati, nonostante qualche modesto cenno di miglioramento. Ritiene pertanto che sia necessario procedere ad adeguare la normativa in materia, ma nega che sia in atto un tentativo di particolare accelerazione da parte del Governo o della maggioranza. Il Governo intende infatti, semplicemente, portare a termine un percorso iniziato nei primi mesi della legislatura. In proposito, osserva che, presso il Senato, le problematiche connesse al provvedimento in titolo sono state oggetto di particolare approfondimento. Riconosce che la materia non è caratterizzata da una situazione di vuoto normativo, ma ritiene che ciò renda tanto più preoccupante il permanere di una situazione particolarmente critica. Osserva altresì che la predisposizione di un sistema sanzionatorio adeguato è importante al fine di far maturare una cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro. Rileva infine che, su materie come questa, le considerazioni relative ai costi per le imprese delle misure che si intende introdurre non appaiono decisive.

Mimmo LUCÀ, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 12.55.