V Commissione - Mercoledì 11 luglio 2007


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ALLEGATO 1

DL 81/2007: Disposizioni urgenti in materia finanziaria (C. 2852 Governo).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.
(Destinazione maggiori entrate).

Sopprimerlo.
1. 1.Crosetto, Zorzato, Giudice, Verro.

All'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni: alla rubrica, dopo le parole: personale militare sono aggiunte le parole: e delle forze di polizia, e dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
2. A decorrere dall'anno 2007 è destinata la somma di 300 milioni di euro al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, direttamente impegnato in operazioni di contrasto alla criminalità e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio, ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale.

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: 7.403 con le seguenti: 7.103, le parole: 10.065 con: 9.765, 10.721 con 10.421.
1. 2.Ascierto, De Corato, Alberto Giorgetti, Gasparri.

Al comma 1, sostituire le parole: 7.403 con le seguenti: 7.103, le parole: 10.065 con: 9.765, 10.721 con: 10.421.

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - (Contratti delle Forze dell'ordine e delle Forze armate per il biennio 2006-2007). - 1. Nell'ambito delle risorse individuate dal comma 1 dell'articolo 1, trecento milioni di euro sono destinati alle spese per il contratto collettivo delle Forze armate e delle Forze di polizia relativi al biennio 2006-2007.
1. 3.Ascierto, De Corato, Alberto Giorgetti, Gasparri.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis. - (Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di calcolo del saldo finanziario per l'anno 2007 ai fini del patto di stabilità interno). - 1. Dopo il comma 683, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:
«683-bis. Limitatamente all'anno 2007, nel saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente, sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.
1. 01.Giudice, Armani.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Destinazione maggiori entrate all'aumento delle pensioni minime). - 1. Le maggiori entrate tributarie realizzate nel 2007 rispetto alle previsioni, sono prioritariamente destinate a realizzare gli


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obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica, a legislazione vigente, come definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011.
2. Le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale sono destinate all'aumento delle pensioni minime e alla riduzione della pressione fiscale, dando sostegno ai redditi di soggetti incapienti ovvero appartenenti alle fasce di reddito più basse, perseguendo anche obiettivi di sviluppo ed equità sociale.
1. 02.Crosetto, Zorzato, Giudice, Verro.

ART. 2.

Sopprimerlo.
2. 26.Peretti.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:
1. In deroga a quanto disposto dai commi da 677 a 694 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'avanzo di amministrazione disponibile, accertato con l'ultimo rendiconto deliberato, può essere utilizzato negli anni 2007-2008-2009 per l'estinzione anticipata dei mutui, per una quota del 50 per cento dell'avanzo di amministrazione stesso, e per finanziamento dei lavori pubblici, per la quota restante.
2. All'estinzione anticipata dei mutui, di cui al comma precedente, contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, con gli Istituti di Previdenza e con l'istituto per il Credito sportivo, non si applicano le penalità per l'estinzione anticipata dei prestiti.
2. 3.Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Al comma 1, sopprimere le parole: relativo alle province e comuni che negli ultimi 3 anni hanno rispettato il patto di stabilità interno.
2. 9.Osvaldo Napoli, Crosetto, Stradella.

Al comma 1, dopo le parole: patto di stabilità interno, inserire le seguenti: per almeno due anni.
2. 7.Aurisicchio.

Al comma 1, dopo le parole: di investimento inserire le seguenti: e le spese di carattere sociale, quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.

Conseguentemente:
all'articolo 7, sopprimere il comma 2;
sopprimere l'articolo 4.
2. 12.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1 sopprimere le parole: di una quota.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
2. 27.Zinzi, Delfino.

Al comma 1, sostituire le parole: di una quota dell'avanzo con le seguenti: dell'avanzo.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'esclusione delle spese di investimento è commisurata all'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2005 per i seguenti enti:
a) per le province la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definita dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi


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di cassa, come definita dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva.

Conseguentemente:
all'articolo 7, sopprimere il comma 2;
sopprimere l'articolo 4.

2. 11.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 2 lettera a) sostituire le parole: nella misura del 7,6 con le seguenti: 29,5 e le parole: nella misura del 1,4 con le seguenti: nella misura del 5,4; alla lettera b) sostituire le parole: nella misura del 7 con le seguenti: nella misura del 24,3 e le parole: nella misura del 1,3 con le seguenti: nella misura del 5,1.

Conseguentemente, all'articolo 7 sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stabilita la nuova ripartizione per le somme accantonate ai sensi dell'articolo 1 comma 507, della legge 296/2006 rese disponibili per effetto del nuovo incremento netto di 801 milioni, fermo restando la cifra di 404.449.004 per le aree sottoutilizzate di competenza del Ministero dello sviluppo economico UPB 06.02.03.12.
2. 2.Nannicini, Velo.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: 7,6 per cento con le seguenti: 25 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 2.
2. 22.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 2, alla lettera a) sostituire le parole: 7,6 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 2.
2. 21.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 7,6 per cento con le seguenti: 15,2 per cento e le parole: 1,4 per cento con le seguenti: 2,8 per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: 7,0 per cento con le seguenti: 14 per cento e le parole: 1,3 per cento con le seguenti: 2,6 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 2, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire le parole: 239.000 con le parole: 89.000 e le parole: 130 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro.
2. 1.Zorzato.

Al comma 2 lettera a) sostituire le parole: 7,6 per cento e: 1,4 per cento con le seguenti: 15,2 per cento e: 2,8 per cento.

Conseguentemente, alla lettera b) sostituire le parole: 7,0 per cento e: 1,3 per cento con le seguenti: 14,0 per cento e: 2,6 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 6 sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, nell'elenco 1) allegato, alla voce: Legge 16 aprile 1987, n.183: Fondo per le politiche comunitarie ridurre di 11 milioni di euro l'integrazione prevista.
2. 24.Gianfranco Conte.

Al comma 2, alla lettera a) sostituire le parole: 7,6 per cento con le seguenti: 15 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 2.
2. 20.Garavaglia, Filippi, Fugatti.


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Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: 7,6 per cento e: 1,4 per cento con le seguenti: 12,2 per cento e: 1,9 per cento.

Conseguentemente, alla lettera b) sostituire le parole: 7,0 per cento e: 1,3 per cento con le seguenti: 8,1 per cento e: 1,5 per cento.
2. 23.Gianfranco Conte.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 7,6 per cento con le seguenti: 12,2 per cento e le parole: 1,4 per cento con le seguenti: 1,9 per cento.
2. 4.Misiani, Napoletano, Aurisicchio, Marchi, Raiti, Piro.

Al comma 2, alla lettera a) sostituire le parole: 7,6 per cento con le seguenti: 10 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 2.
2. 19.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 2 sopprimere la lettera b), conseguentemente la voce fondo rotazione politiche comunitarie di cui all'elenco 1, articolo 7, comma 1, è ridotta.
2. 10.Osvaldo Napoli, Crosetto, Stradella.

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: 7,0 per cento con le seguenti: 30 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 2.
2. 13.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 2, alla lettera b) sostituire le parole: 7,0 per cento con le seguenti: 25 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 2.
2. 14.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 2, alla lettera b) sostituire le parole: 7,0 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 2.
2. 15.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 2, alla lettera b) sostituire le parole: 7,0 per cento con le seguenti: 15 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 2.
2. 16.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 2, alla lettera b) sostituire le parole: 7,0 per cento con le seguenti: 12,5 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 2.
2. 17.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: 7,0 per cento con le seguenti: 10 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 2.
2. 18.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 7,0 per cento con le seguenti: 8,1 per cento e le parole: 1,3 per cento con le seguenti: 1,5 per cento.
2. 5.Misiani, Napoletano, Aurisicchio, Marchi, Raiti, Piro.


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Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Tale esclusione non può comunque superare per ogni singolo comune la somma di 10 milioni di euro.
2. 6.Aurisicchio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano esclusivamente agli enti territoriali che hanno trasmesso, nei termini previsti dalla legge, i certificati di conto consuntivo relativi al 2005.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 13.
2. 8.Contento, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Erogazione dei trasferimenti statali). - 1. All'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Ministero dell'interno 21 febbraio 2002, le parole: «sono erogati in tre rate, entro i mesi di febbraio, maggio e ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «sono erogati in due rate, entro i mesi di marzo e agosto».
2. 01.Marchi, Piro, Crisafulli, Misiani, Lenzi, Aurisicchio, Napoletano, Raiti, Zanella.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Gli utili delle società, formatisi nel periodo di imposta di fruizione degli aiuti, qualora distribuiti ai comuni come riserve nel periodo di vigenza dell'articolo 14, comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in vigore fino al 31 dicembre 2003, costituiscono crediti di imposta utilizzabili per la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza le limitazioni di importo definite dal comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. 02.Lenzi.

ART. 3.
(Recupero maggiore gettito ICI).

Sopprimerlo.
3. 8.Crosetto, Zorzato, Giudice, Verro.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) premettere le seguenti parole: Fatte salve le disposizioni di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5;
2) alla lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: In ogni caso le riduzioni non possono intervenire prima che siano disponibili i dati relativi alle effettive maggiori risorse riscosse dai singoli enti;
3) alla lettera b), aggiungere in fine il seguente perido: In ogni caso le riduzioni non possono intervenire prima che siano disponibili i dati relativi alle effettive maggiori risorse riscosse dai singoli enti.
3. 18.Lenzi.

Al comma 1, lettere a) e b) dopo le parole: una certificazione inserire le seguenti: da parte del comune interessato.
3. 17.Giudice, Verro, Armani.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettere a) e b) aggiungere, in fine il seguente periodo: In ogni caso le riduzioni non possono intervenire prima che siano disponibili i dati relativi alle effettive maggiori risorse riscosse dai singoli enti.
3. 10.Lenzi.

Al comma 1, lettera a) capoverso 39, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il predetto decreto, in particolare si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale


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quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.
*3. 4.Misiani, Marchi, Piro, Vannucci, Aurisicchio, Napoletano, Raiti, Zanella, Crisafulli.

Al comma 1, lettera a), capoverso 39, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il predetto decreto, in particolare si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.
*3. 11.Osvaldo Napoli, Crosetto, Stradella.

Al comma 1, lettera b), capoverso 46, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il predetto decreto, in particolare si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.
3. 6.Misiani, Marchi, Piro, Vannucci, Aurisicchio, Napoletano, Raiti, Zanella, Crisafulli.

Al comma 1, lettere a) e b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.
3. 20.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
*3. 5.Misiani, Marchi, Piro, Vannucci, Aurisicchio, Napoletano, Raiti, Zanella, Crisafulli.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
*3. 12.Osvaldo Napoli, Crosetto, Stradella.

Al comma 3, sopprimere le parole da: affluendo tra i fondi vincolati fino alla fine del comma.
**3. 7.Misiani, Marchi, Piro, Vannucci, Aurisicchio, Napoletano, Raiti, Zanella, Crisafulli.

Al comma 3, sopprimere le parole da: affluendo tra i fondi vincolati fino alla fine del comma.
**3. 13.Osvaldo Napoli, Crosetto, Stradella.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'eventuale differenza tra i maggiori introiti dell'imposta comunale sugli immobili accertati convenzionalmente dai comuni sulla base della comunicazione della maggiore base imponibile per singolo ente effettuata dall'Agenzia del territorio, e i maggiori gettiti reali certificati ai sensi dei commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificati dall'articolo 3, comma, lettere a) e b) del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, deve essere attribuita ai comuni a titolo di contributo ordinario per l'anno 2007 e i medesimi sono autorizzati ad operare un maggiore accertamento dei residui per tale esercizio, con eliminazione, dai residui attivi convenzionalmente accertati a titolo di maggiori introiti, dell'importo corrispondente.
***3. 2.Misiani, Marchi, Piro, Vannucci, Aurisicchio, Napoletano, Raiti, Zanella, Crisafulli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'eventuale differenza tra i maggiori introiti dell'imposta comunale sugli immobili accertati convenzionalmente dai comuni sulla base della comunicazione della maggiore base imponibile per singolo ente effettuata dall'Agenzia del territorio,


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e i maggiori gettiti reali certificati ai sensi dei commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificati dall'articolo 3, comma, lettere a) e b) del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, deve essere attribuita ai comuni a titolo di contributo ordinario per l'anno 2007 e i medesimi sono autorizzati ad operare un maggiore accertamento dei residui per tale esercizio, con eliminazione, dai residui attivi convenzionalmente accertati a titolo di maggiori introiti, dell'importo corrispondente.
***3. 14.Osvaldo Napoli, Crosetto, Stradella.

Al comma 5 sopprimere le parole: per un massimo di quattro mesi a decorrere dal mese di novembre 2007.
*3. 3.Misiani, Marchi, Piro, Vannucci, Aurisicchio, Napoletano, Raiti, Zanella, Crisafulli.

Al comma 5, sopprimere le parole: per un massimo di quattro mesi a decorrere dal mese di novembre 2007.
*3. 15. Osvaldo Napoli, Crosetto, Stradella.

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'onere è posto a carico dello Stato e rimborsato ai Comuni in ragione dei maggiori oneri certificati.
**3. 1. Misiani, Marchi, Piro, Aurisicchio, Napoletano, Raiti, Zanella, Crisafulli.

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'onere è posto a carico dello Stato e rimborsato ai Comuni in ragione dei maggiori oneri certificati.
**3. 16. Osvaldo Napoli, Crosetto, Stradella.

Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: 6 milioni di euro aggiungere le seguenti: per l'anno 2007.
3. 9. Giudice, Armani.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il pagamento del rimborso spettante ai singoli comuni successivamente al 28 febbraio 2008 porta il diritto dei comuni stessi a percepire l'interesse di mora all'aggio annuo del 5 per cento.
3. 19. Verro, Crosetto, Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di studi di settore).

1. Il comma 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4, i commi 1, 2, 3 dell'articolo 6, l'articolo 7 e l'articolo 8.
3. 01. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di studi di settore).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. I maggiori ricavi o compensi desumibili dagli indicatori di normalità economica approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2007, applicabili dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore che tengano conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, costituiscono presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione


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e concordanza e in caso di accertamento spetta all'ufficio motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati. Ai contribuenti che per i predetti periodi d'imposta dichiarano ricavi o compensi, anche per effetto di adeguamento, di ammontare non inferiore al ricavo minimo risultante dall'applicazione degli studi di settore che tengono conto degli indicatori di normalità economica di cui al citato decreto o, se di ammontare più elevato, al livello puntuale di riferimento risultante dalla applicazione degli studi di settore senza tener conto degli indicatori medesimi, si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 e successive modificazioni».
*3. 02. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di studi di settore).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. I maggiori ricavi o compensi desumibili dagli indicatori di normalità economica approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2007, applicabili dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore che tengano conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, costituiscono presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e in caso di accertamento spetta all'ufficio motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati. Ai contribuenti che per i predetti periodi d'imposta dichiarano ricavi o compensi, anche per effetto di adeguamento, di ammontare non inferiore al ricavo minimo risultante dall'applicazione degli studi di settore che tengono conto degli indicatori di normalità economica di cui al citato decreto o, se di ammontare più elevato, al livello puntuale di riferimento risultante dall'applicazione degli studi di settore senza tener conto degli indicatori medesimi, si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 e successive modificazioni».
*3. 05. Zorzato, Milanato, Crosetto, Verro, Giudice, Ossorio.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di studi di settore).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. I maggiori ricavi o compensi desumibili dagli indicatori di normalità economica approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2007, applicabili dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore che tengano conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, costituiscono presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e in caso di accertamento spetta all'ufficio motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati».
3. 08. Peretti.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di studi di settore).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 14, inserire i seguenti:
«14-bis. I maggiori ricavi o compensi desumibili dagli indicatori di normalità


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economica, che hanno natura sperimentale, e approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2007, applicabili dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore che tengano conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, costituiscono presunzioni semplici.
14-ter. I contribuenti che dichiarano un ammontare dei ricavi o compensi inferiori rispetto a quelli previsti dagli indicatori di cui al comma 14-bis non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati».
**3. 04. Capezzone.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di studi di settore).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 14, inserire i seguenti:
«14-bis. I maggiori ricavi o compensi desumibili dagli indicatori di normalità economica, che hanno natura sperimentale, e approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2007, applicabili dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore che tengano conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, costituiscono presunzioni semplici.
14-ter. I contribuenti che dichiarano un ammontare dei ricavi o compensi inferiori rispetto a quelli previsti dagli indicatori di cui al comma 14-bis non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati».
**3. 06. Lulli.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di consentire il rispetto delle regole del Patto di stabilità interno e di garantire l'equilibrio finanziario degli enti locali, è consentito ai soli enti che alla data del 30 giugno 2007 non abbiano provveduto ad approvare il bilancio preventivo per l'anno 2007, di deliberare l'aliquota d'imposta e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota addizionale IRPEF prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché di approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, entro il termine del 30 settembre 2007.
3. 03. Raiti.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Utili delle società municipalizzate).

1. Gli utili delle società, formatisi nel periodo di imposta di fruizione degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi calcolati ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, qualora distribuiti ai comuni come riserve nel periodo di vigenza dell'articolo 14, comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in vigore fino al 31 dicembre 2003, costituiscono crediti di imposta utilizzabili per la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza le limitazioni di


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importo definite dal comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. 07. Lenzi.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di riscossione).

1. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, dopo le parole: «dei coobbligati» inserire le seguenti: «con esclusione dell'unità adibita ad abitazione principale,»;
b) dopo il primo comma, aggiungere il seguente: «1-bis. Il concessionario prima di emettere il provvedimento di iscrizione dell'ipoteca sugli immobili è obbligato ad inviare al contribuente o ai coobbligati una comunicazione contenente l'invito ad effettuare, entro sessanta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena l'attivazione delle procedure relative all'ipoteca e conseguenti nonché la corresponsione delle spese esecutive. In caso di mancata comunicazione, non si può procedere all'iscrizione di ipoteca».
3. 09. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

ART. 4.

Sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente, all'articolo 5, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. I genitori di persone affette da grave disabilità, a condizione che la persona con handicap grave non sia ricoverata in istituti specializzati a tempo pieno, conseguono il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità a seguito del versamento di 25 anni di contributi previdenziali, indipendentemente dall'età anagrafica, sia che si tratti di lavoratori dipendenti che di lavoratori autonomi. Tale beneficio può essere concesso ad uno solo dei genitori, a condizione che il reddito familiare non ecceda, al lordo, i 55.000 euro annui
3-ter. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre, 1996, n. 564, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4 dell'articolo 6.
4. 17. Garavaglia, Grimoldi, Filippi, Fugatti.

Sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente, all'articolo 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008, ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente disposizione.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4 dell'articolo 6.
4. 16. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente, all'articolo 5, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo non inferiore a tre anni tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno diritto ad una maggiorazione del 2


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per cento sull'importo della pensione sociale ovvero dell'assegno sociale per ogni anno lavorato.
3-ter. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278.
4. 15. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente, all'articolo 5, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo non inferiore a tre anni tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno diritto ad una maggiorazione del 5 per cento sull'importo della pensione sociale ovvero dell'assegno sociale.
3-ter. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278.
4. 14. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Interventi a sostegno della famiglia e a tutela della vita nascente).

1. Per l'anno 2007 è concesso un contributo mensile dell'importo di euro 150 ai nuclei familiari per ogni figlio di età inferiore ai tre anni.
2. Il contributo spetta dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età, salvo l'onere del richiedente di comprovare annualmente la permanenza dei requisiti per la concessione del contributo.
3. Le ragazze madri beneficiano del contributo di cui al comma 1 a partire dal terzo mese di gravidanza.
4. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Comune di residenza del bambino.
5. Gli interventi previsti dal presente articolo sono rivolti ai cittadini italiani o comunitari, appartenenti a nuclei familiari.
6. L'entità dei contributi previsti viene raddoppiata nell'ipotesi in cui il nucleo familiare richiedente comprenda uno o più minori di tre anni diversamente abili ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Conseguentemente:
al comma 3, articolo 6 sostituire le parole: 260 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro;
sopprimere il comma 4 dell'articolo 6;
all'elenco 1 di cui al comma 1 dell'articolo 7, la voce: decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991 - articolo 6, comma 1 UPB 03.02.10.03;
sopprimere i commi 1 e 2 dell'articolo 6 e l'articolo 8.
4. 19. Garavaglia, Filippi.

Sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente, all'articolo 5, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. Ad uno dei genitori di persone disabili in stato di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la facoltà di procedere al riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi mancanti al raggiungimento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.
3-ter. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16


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settembre 1996, n. 564, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278.

È soppresso il comma 4 dell'articolo 6.
4. 18. Garavaglia, Grimoldi, Filippi, Fugatti.

Sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Carta Buono Famiglia per l'accesso ai servizi per la prima infanzia).

1. È concessa una tessera elettronica prepagata «Carta Buono Famiglia» dell'importo annuo di euro 1.000 da utilizzare presso i servizi per la prima infanzia convenzionati, ivi comprese le prestazioni di baby sitting.
2. La «Carta Buono Famiglia» spetta ai nuclei familiari con almeno due figli di cui almeno uno di età inferiore ai tre anni;
3. La «Carta Buono Famiglia» è corrisposta con decorrenza dalla richiesta fino al raggiungimento del terzo anno di età da parte del figlio minore.
4. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Comune di residenza del bambino.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute e il Ministero delle politiche per la famiglia con proprio decreto individuano le categorie merceologiche e le tipologie di servizi oggetto della Carta, le percentuali di agevolazione o riduzione dei costi e delle tariffe, nonché le modalità ed i requisiti per l'accesso al convenzionamento.
8. Gli interventi previsti dal presente articolo sono rivolti ai cittadini italiani o comunitari, appartenenti a nuclei familiari.
9. L'entità dei contributi previsti viene raddoppiata nell'ipotesi in cui il nucleo familiare richiedente comprenda uno o più minori di tre anni diversamente abili ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Conseguentemente:
al comma 3, articolo 6 sostituire le parole: 260 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro;
sopprimere il comma 4 dell'articolo 6;
all'elenco 1 di cui al comma 1 dell'articolo 7, la voce: decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991 - articolo 6, comma 1 UPB 03.02.10.03;
sopprimere i commi 1 e 2 dell'articolo 6;
sopprimere l'articolo 8.
4. 20. Garavaglia, Filippi.

Sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure previdenziali a sostegno della famiglia e a tutela della vita nascente).

1. Alle lavoratrici è riconosciuto l'accredito di un periodo di contribuzione figurativa pari a due anni per ogni primo figlio nato o adottato e pari ad un anno per ogni figlio, nato o adottato, secondo od ulteriore per ordine di nascita.
2. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2001, dopo le parole: «pari al 30 per cento della retribuzione» aggiungere le seguenti: «, e comunque non inferiore ad euro cinquecento mensili,» e le parole: «di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di trentasei mesi»; conseguentemente al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 32 le parole: «il limite di dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti: «il limite di trentasei mesi».


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3. Per le lavoratrici che optino per l'astensione facoltativa fino al terzo anno di età del bambino, di cui all'articolo 34 e seguenti del decreto legislativo n. 151/2001, è prevista la riduzione di due punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico della lavoratrici.

Conseguentemente:
al comma 3, articolo 6 sostituire le parole: 260 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro;
sopprimere il comma 4 dell'articolo 6;
all'elenco 1 di cui al comma 1 dell'articolo 7, la voce: decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991 - articolo 6, comma 1 UPB 03.02.10.03;
sopprimere i commi 1 e 2 dell'articolo 6 e l'articolo 8.
4. 21. Garavaglia, Filippi.

Sopprimerlo.
*4. 1. Crosetto, Zorzato, Giudice, Verro.

Sopprimerlo.
*4. 3. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sopprimerlo.
*4. 5. Peretti.

Sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: 4.131 milioni di euro con le seguenti: 2.855,2 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 6, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4.

Conseguentemente, le voci di spesa dell'Elenco 1 di cui all'articolo 7, comma 1, con esclusione delle autorizzazioni di spesa di cui ai seguenti capitoli: 1328, 2184, 3084, 7493.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7, comma 2.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8, commi 1 e 2.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 8 e 10.
4. 11. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 3, sostituire le parole: 260 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento annuo"».
4. 6. Garavaglia, Filippi, Dozzo.

Sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente, all'Elenco 1 di cui all'articolo 7, comma 1, la voce relativa all'autorizzazione di spesa di cui al capitolo 7446 (UPB 03.02.10.03).

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: 4.131 milioni di euro con le seguenti: 3.834 milioni di euro.
4. 12. Garavaglia, Filippi, Fugatti.


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Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Limitatamente al Ministero dell'interno, per motivi di sicurezza interna ed internazionale, il limite di cui al presente comma non si applica anche per l'anno 2008.
4. 2.Zinzi, D'Alia.

Al comma 3, sostituire le parole: 217 milioni di euro con le seguenti: 207 milioni di euro.

Conseguentemente, all'elenco 1, previsto dall'articolo 7, comma 1, Codice UPB 03.01.02.02, Borse di studio post-laurea, Capitolo 1686/2, Denominazione CAP «Borse di studio per la formazione di corsi di dottorato, ecc»: sostituire le parole: 10.000.000 con le seguenti: 20.000.000.
4. 13.Filipponio, Tatarella.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sui rimborsi effettuati successivamente al 28 febbraio 2008 sono corrisposti, a favore degli enti creditori, gli interessi moratori al saggio annuo del 5 per cento.
4. 4.Verro.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 6, sostituire le parole: 260 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 7.

Conseguentemente, all'articolo 15 dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. I produttori di latte, relativamente agli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare latte, per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2006-2007, versano il 50 per cento dell'importo complessivamente dovuto, senza interessi. Il versamento può essere effettuato in forma rateale in un periodo non superiore a trenta anni. Per gli imprenditori che già hanno aderito alla rateizzazione di cui all'articolo 10, comma 34 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 maggio 2003, n. 119 gli importi delle rate sono adeguati in conseguenza alle disposizioni di cui al presente comma. I produttori interessati aderiscono alla rateizzazione di cui sopra, presentando istanza alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, nella quale dichiarano di accettare espressamente le imputazioni del prelievo supplementare complessivamente dovuto. L'istanza vale come rinuncia ai ricorsi ovvero agli atti del giudizio eventualmente proposti a tale riguardo, previa indicazione del numero del ruolo e dell'organo giurisdizionale adito. A seguito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione da parte della regione o provincia autonoma di appartenenza, i giudizi pendenti alla data di conversione in legge del presente decreto-legge innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari, aventi ad oggetto gli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2006-2007, sono estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti».
4. 8.Garavaglia, Filippi, Dozzo.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 6, comma 3, sostituire le parole: 260 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 15 dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Per fare fronte alle emergenze fitosanitarie che hanno interessato le aziende viticole, maidicole e castanicole e per favorirne il ripristino delle situazioni economiche e produttive preesistenti, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, da emanarsi entro


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trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina gli interventi strutturali e di prevenzione, in riferimento ai limiti di spesa di seguito indicati per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009:
a) euro 10 milioni per l'attuazione di interventi di ripristino strutturale delle aziende viticole colpite da flavescenza dorata;
b) euro 8 milioni per l'attuazione di misure di prevenzione e di ripristino strutturale in favore delle aziende maidicole colpite da attacchi di diabrotica;
c) euro 6 milione per l'attuazione di misure di prevenzione e di ripristino strutturale in favore delle aziende castanicole colpite da attacchi di driocosmus kuriphylus».
4. 7.Garavaglia, Filippi, Dozzo.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 6, sostituire le parole: 260 milioni di euro con le seguenti: 47 milioni di euro.

Conseguentemente, all'elenco di cui all'articolo 7, comma 1 sopprimere l'integrazione all'autorizzazione di spesa di cui al capitolo 7446 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile.

Conseguentemente, all'articolo 15 dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, definisce, entro centoventi giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, il Piano nazionale per la riduzione dei carichi azotati e l'autosostentamento energetico delle aziende zootecniche, di seguito definito Piano. Ai fini della predisposizione di tale Piano, le regioni classificano i loro territori in aree omogenee per tipologie di impresa zootecnica e per grado di vulnerabilità rispetto al rischio di inquinamento da nitrati delle acque. Con riferimento a detta classificazione, le regioni, entro novanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, indicano il numero e la tipologia di impianti ad uso comune da realizzare per il trattamento dei diversi effluenti zootecnici, finalizzato alla riduzione del carico azotato ed alla produzione di energia, tenendo anche presenti le possibilità di co-digestione degli stessi effluenti con le colture energetiche e con materia organica selezionata di origine agricola. Gli impianti di cui al presente comma non possono essere realizzati in aree protette e nei siti di cui alla direttiva 92/43/CEE. Nel Piano sono, altresì, indicate le forme di incentivazione per la realizzazione di impianti aziendali, da parte di imprese operanti nelle aree per le quali, le regioni non prevedono la realizzazione di impianti ad uso comune. Il Piano ha durata di sei anni ed ha una dotazione finanziaria di euro 170 milioni per ciascuno degli anni compresi tra il 2007 ed il 2012. Detti importi sono destinati, per tre quarti, alla realizzazione di impianti ad uso comune e, per la restante parte, alla incentivazione della realizzazione di impianti aziendali».
4. 9.Garavaglia, Filippi, Dozzo, Fugatti.

Al comma 3, sostituire le parole: 217 milioni di euro con le seguenti: 207 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 11 aggiungere il seguente comma:
«3. Per sostenere il processo di internazionalizzazione del sistema universitario, nel quadro di accordi intergovernativi e interuniversitari di cooperazione culturale e scientifica, la somma stanziata ad integrazione di spesa, di cui all'elenco 1 previsto dall'articolo 7, comma 1, è aumentata di euro 10.000.000 destinati alla erogazione di borse di studio per laureati stranieri, finalizzate a concorrere, attraverso il potenziamento della dimensione internazionale,


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all'accrescimento della qualità del sistema formativo e di ricerca delle università italiane».
4. 10.Filipponio Tatarella.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure di contrasto alla criminalità organizzata).

1. Per l'anno 2007 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza finalizzate al rafforzamento degli strumenti di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità che si verificano nelle grandi città del Nord Italia.
2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito decreto, alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'elenco numero 1 previsto dall'articolo 7, comma 1, Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la voce decreto-legge n. 142 del 1991.
4. 01.Crosetto, Zorzato, Verro.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure di contrasto alla criminalità organizzata).

1. Per l'anno 2007, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza finalizzate al rafforzamento degli strumenti di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità che si verificano nelle città di Torino, Milano, Padova e Verona.
2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito decreto, alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 6 comma 1, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire le parole: 239.000 con le seguenti: 89.000.
4. 04.Crosetto, Zorzato, Verro.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure di contrasto alla criminalità organizzata).

1. Per l'anno 2007 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza finalizzate al rafforzamento degli strumenti di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità che si verificano nelle città di Torino, Milano, Padova e Verona.
2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito decreto, alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'elenco numero 1 previsto dall'articolo 7, comma 1, Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la voce decreto-legge n. 142 del 1991.
4. 02.Crosetto, Zorzato, Verro.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure di contrasto alla criminalità organizzata).

1. Per l'anno 2007 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza finalizzate al rafforzamento degli strumenti di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità che si


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verificano nelle grandi città del Nord Italia.
2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito decreto, alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 6 comma 1, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire le parole: 239.000 con le seguenti: 89.000.
4. 03.Crosetto, Zorzato, Verro.

ART. 5.
(Interventi in materia pensionistica).

Sopprimerlo.
5. 22.Crosetto, Zorzato, Giudice, Verro.

Al comma 1, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 500 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Contratti delle Forze dell'ordine e delle Forze armate per il biennio 2006-2007).

1. Nell'ambito delle risorse individuate dal comma 1 dell'articolo 1, 400 milioni di euro sono destinati alle spese per il contratto collettivo delle Forze armate e delle Forze di polizia relativi al biennio 2006-2007.
5. 5.Ascierto, De Corato, Gasparri.

Al comma 1, sostitire le parole: 900 milioni con le seguenti: 600 milioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Contratti delle Forze dell'ordine e delle Forze armate per il biennio 2006-2007).

1. Nell'ambito delle risorse individuate dal comma 1 dell'articolo 1, trecento milioni di euro sono destinati alle spese per il contratto collettivo delle Forze armate e delle Forze di polizia relativi al biennio 2006-2007.
5. 2.Ascierto, De Corato, Gasparri.

Al comma 1, le parole: 900 milioni sono sostituite dalle parole: 700 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 6, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
9. Al fine di realizzare i programmi di tecnologie per la sicurezza già approvati dalle Forze dell'ordine al Ministero dell'interno sono destinati 200 milioni di euro.
5. 25.Ascierto, De Corato, Gasparri.

Al comma 1, le parole: 900 milioni sono sostituite dalle parole: 600 milioni, ed al terzo comma le parole: 1.500 milioni sono sostituite dalle parole: 1.200 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni: alla rubrica, dopo le parole «personale militare» sono aggiunte le parole «e delle forze di polizia», e dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«2. A decorrere dall'anno 2007 è destinata la somma di 300 milioni di euro al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, direttamente impegnato in operazioni di contrasto alla criminalità e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio, ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale».
5. 3.Ascierto, De Corato, Gasparri.


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Al comma 1, le parole: 900 milioni sono sostituite dalle parole: 700 milioni, ed al terzo comma le parole: 1.500 milioni sono sostituite dalle parole: 1.300 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni: alla rubrica, dopo le parole: personale militare sono aggiunte le parole: e delle forze di polizia, e dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«2. La spesa autorizzata nel secondo periodo dell'articolo 3 comma 155 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aumentata, a decorrere dal 2007, di ulteriori 200 milioni di euro, da destinare a provvedimenti normativi in materia di organico riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia».
5. 4.Ascierto, De Corato, Gasparri.

Al comma 1, le parole: 900 milioni sono sostituite dalle parole: 800 milioni, ed al terzo comma le parole: 1.500 milioni sono sostituite dalle parole: 1.400 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni: alla rubrica, dopo le parole: personale militare sono aggiunte le parole: e delle forze di polizia, e dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«2. Per le esigenze di funzionamento delle attività operative delle forze dell'ordine è destinata la somma di 200 milioni di euro».
5. 1.Ascierto, De Corato, Gasparri.

Al comma 1, sostituire le parole: 900 milioni di euro con le parole: 1.200 milioni di euro.

Conseguentemente:
all'articolo 6, comma 1, sostituire nella tabella A la parola:
39.000 con: 89.000;
all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: 30 milioni di euro con le parole: 20 milioni di euro;
nell'allegato all'elenco 1 alla voce Fondo estinzione debiti pregressi sostituire: 100.000.000 con: 60.000.000.
5. 6.Andrea Ricci.

Al comma 1, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 920 milioni;
al comma 3, sostituire le parole: 1.500 milioni con le seguenti: 1.550 milioni.

Conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano anche ai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che rientrano nelle caratteristiche individuate dal comma 1.
3-ter. Il ministero degli affari esteri predispone una opportuna pubblicizzazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera b), fra i giovani italiani residenti all'estero.
3-quater. Come contributo al finanziamento delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede per una quota pari a 50 milioni di euro mediante riduzione della legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 50 (Fondo per l'estinzione dei debiti pregressi), come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).
5. 24.Cassola, Zanella.

Al comma 2, dopo le parole: sono stabiliti aggiungere le seguenti: l'importo complessivo annuo massimo ed.
5. 8.Giudice, Verro, Armani.

Al comma 3, sostituire le parole da: A decorrere fino a: annui, di con le seguenti:


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A decorrere dall'anno 2008, una quota pari a 1.500 milioni di euro annui derivanti dalle economie di bilancio conseguite in applicazione dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per la costituzione di un Fondo per il finanziamento di:

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 7.
5. 7.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando il principio di armonizzazione dei sistemi previdenziali di cui all'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 2005, n. 335, al fine di garantire l'applicazione di parametri identici per i diversi enti.
5. 9.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il comma 776 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.
5. 23.Misuraca, Giudice, Bellotti, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Paolo Russo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. Per le lavoratrici nate tra il 1940 e il 1955 e che per motivi di maternità o cure familiari alla data del 31 dicembre 1992 non avevano raggiunto il periodo minimo di contribuzione pari a 15 anni, ma che vantano almeno 10 anni di contribuzione al regime obbligatorio di appartenenza e non sono titolari di altre prestazioni di natura previdenziale o assistenziale, al raggiungimento del 65o anno di età anagrafica possono richiedere all'ente previdenziale al quale risultano iscritte la restituzione dei contributi versati rivalutati al tasso di inflazione, ovvero indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
3-ter. Gli importi verranno liquidati, su domanda, a partire dalla data del raggiungimento dei 65 anni nelle seguenti modalità: fino a 2.000.000 di euro in un'unica soluzione; per gli importi restanti in rate da 1.000.000 euro semestrali, o inferiori se la quota è a saldo dell'ammontare complessivo spettante, rivalutate al medesimo indice di cui al comma precedente. In caso di premorienza prima della fine dei pagamenti, le somme possono essere incassate, con le medesime modalità, dal coniuge o dalla persona che fruisce delle cure della de cuius.
3-quater. L'ente di previdenza provvederà all'invio dell'estratto conto certificativi con l'indicazione dell'ammontare dovuto e della relativa rateizzazione, agli adempimenti fiscali e all'invio della comunicazione annuale.
3-quinquies. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre, 1996, n. 564, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4 dell'articolo 6.
5. 12.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il diritto di cui al precedente comma, con riguardo esclusivamente al caso di morte del pensionato, spetta in presenza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria del coniuge superstite conseguito da almeno cinque anni».
5. 14.Garavaglia, Filippi, Fugatti.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il diritto di cui al precedente comma è precluso qualora la differenza di età anagrafica fra i coniugi superi i 25 anni».
5. 15.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso di figli di primo letto disabili gravi in concorso col coniuge non genitore la pensione ai superstiti è stabilita nella misura del 60 per cento ai figli e del 20 per cento al coniuge, fermo restando il limite massimo di cui al successivo comma 4».

Conseguentemente:
sopprimere il comma 4 dell'articolo 6;
sopprimere l'articolo 4.
5. 16.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
13-bis. Per i pensionati extracomunitari che hanno delegato ad altra persona la riscossione della propria pensione, allo scopo di evitare inganni o truffe, l'Inps procede ogni anno all'accertamento dell'esistenza in vita del titolare della pensione. A tal fine le sedi dell'Inps si avvalgono delle procedure di scambio di informazione automatizzate con i Comuni.
5. 13.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008 l'incremento delle pensioni minime di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 488 è esteso ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni.
3-ter. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278;

Conseguentemente, sopprimere il comma 4 dell'articolo 6.
5. 21. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008 l'incremento delle pensioni minime di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 488 è esteso ai soggetti di età pari o superiore a sessantacinque anni.
3-ter. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre, 1996, n. 564, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278;

Conseguentemente, sopprimere il comma 4 dell'articolo 6.
5. 20. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica


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complementare l'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica, nonché di recedere dalla stessa. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente le predette facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del diritto alla portabilità dell'intera posizione individuale o al recesso. Sono comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità o al recesso. In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro, ovvero, in caso di recesso, alla riassegnazione e mantenimento presso il datore di lavoro stesso, in entrambi i casi nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali».
5. 04. Zanella.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 è aggiunto il seguente comma:
«6-bis. Decorso un anno dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l'aderente ha la facoltà di recedere dalla stessa. Sono inefficaci clausole negli Statuti e nei regolamenti delle forme pensionistiche complementari che limitino o consentano l'applicazione di voci di costi, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possano costituire ostacolo al diritto di recesso. In caso di esercizio della predetta facoltà di recesso il TFR maturando e l'eventuale contributo a carico del datore di lavoro sono riassegnati e maltenuti dal datore di lavoro stesso ai fini del diritto al trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali».
5. 05. Zanella.

ART. 6.

Sopprimerlo.
6. 46. Crosetto, Zorzato, Giudice, Verro.

Sopprimere il comma 1.
6. 43. Peretti.

Al comma 1, sostituire le parole: 239 mila con: 39 mila.

Conseguentemente, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
8-bis. Al fine di realizzare i programmi di tecnologie per la sicurezza già approvati dalle Forze dell'ordine al Ministero dell'interno sono destinati 200 milioni di euro.
6. 23. Ascierto, De Corato, Alberto Giorgetti, Gasparri.

Al comma 1, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire le parole: 239.000 con le seguenti: 109.809.

Conseguentemente all'articolo 7, comma 2, elenco n. 2, Ministero dell'Interno, inserire le seguenti voci:


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Codice UPB
Descrizione UPB
Capitolo
Denominazione Capitolo
2007
05.01.01.01Spese generali di funzionamento2605 SOMMA DA TRASFERIRE AL FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PER PROVVEDERE ALLA COPERTURA ASSIC124.449
05.01.01.01Spese generali di funzionamento2613 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITÀ DI MISSIONE, ECC.66.792
05.01.01.01Spese generali di funzionamento2624 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI80.325.626
05.01.01.01Spese generali di funzionamento2629 SPESE DI CARATTERE RISERVATO PER LA LOTTA ALLA DELINQUENZA ORGANIZZATA ED ALTRE INERENTI ALLA PREVENZIONE, ECC.235.354
05.01.01.01Spese generali di funzionamento2631 FONDO PER GLI INTERVENTI DI SICUREZZA SUSSIDIARIA A CARICO DELLO STATO116.948
05.01.01.01Spese generali di funzionamento2641 SPESE PER L'INTEGRAZIONE E LO SVILUPPO DELLA RETE DEGLI UFFICIALI DI COLLEGAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA, ECC.389.826
05.01.01.01Spese generali di funzionamento2668 SPESE DI CARATTERE RISERVATO INERENTI Al SERVIZI DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO, ECC.146.322
05.01.01.01Spese generali di funzionamento2671 SPESE DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA2.639.834
05.01.01.01Spese generali di funzionamento2672 SPESE RISERVATE DELLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA80.704
05.01.01.01Spese generali di funzionamento2676 FONDO A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI DEFICIENZE DEI CAPITOLI RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA2.184.149
05.01.01.01Spese generali di funzionamento2677 SPESE PER LITI, ECC. SPESE DI PATROCINIO LEGALE, ECC.1.257.064
05.01.01.01Spese generali di funzionamento2705 SPESE PER UTENZE, CASERMAGGIO, NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI2.016.935
05.01.01.02Formazione e addestramento2721 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELLA, ECC.891.316
05.01.01.03Mezzi operativi e strumentali2731 MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E RIPARAZIONE DI LOCALI, IMPIANTI ED AREE DEMANIALI, ECC.19.686.522
05.01.01.03Mezzi operativi e strumentali2735 SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE VISTI FINALIZZATO AL CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ ORGAN662.064
05.01.01.03Mezzi operativi e strumentali2762 ACQUISTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DI STRUMENTI PER L'ACCERTAMENTO DEL TASSO ALCOOLIMETRICO DI CONDUCENTI, ECC.49.589
05.01.01.03Mezzi operativi e strumentali2816 NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI, ATTREZZATURE, APPARATI E MATERIALI SPECIALI, ECC.1.613.470
05.02.03.04Mezzi operativi e strumentali7456 ACQUISTO IMPIANTI, ARMAMENTI, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI6.092.290
05.02.03.05Potenziamento7481 ACQUISTO DI ATTREZZATURE ATTE A PRESTARE SOCCORSO IN CASO DI CALAMITÀ123.352
05.02.03.06Beni mobili7490 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE, DI MOBILIO ED ARREDI1.789.512
05.02.03.08Progetti finalizzati7506 SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE IN STANDARD TETRA PER LE ESIGENZE DELLE FORZE DI POLIZIA8.698.882

6. 11. Alberto Giorgetti, Armani.


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Al comma 1, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire le parole: 239.000 con le seguenti: 139.000 e al medesimo articolo, comma 2, sostituire le parole: 130 milioni di euro con le seguenti: euro 100.809.000.
Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, elenco n. 2, Ministero dell'Interno, inserire le seguenti voci:

Codice UPB
Descrizione UPB
Capitolo
Denominazione Capitolo
2007
05.01.01.01Spese generali di funzionamento2605 SOMMA DA TRASFERIRE AL FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PER PROVVEDERE ALLA COPERTURA ASSIC124.449
05.01.01.01Spese generali di funzionamento2613 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITÀ DI MISSIONE, ECC.66.792
05.01.01.01Spese generali di funzionamento2624 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI80.325.626
05.01.01.01Spese generali di funzionamento2629 SPESE DI CARATTERE RISERVATO PER LA LOTTA ALLA DELINQUENZA ORGANIZZATA ED ALTRE INERENTI ALLA PREVENZIONE, ECC.235.354
05.01.01.01Spese generali di funzionamento2631 FONDO PER GLI INTERVENTI DI SICUREZZA SUSSIDIARIA A CARICO DELLO STATO116.948
05.01.01.01Spese generali di funzionamento2641 SPESE PER L'INTEGRAZIONE E LO SVILUPPO DELLA RETE DEGLI UFFICIALI DI COLLEGAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA, ECC.389.826
05.01.01.01Spese generali di funzionamento2668 SPESE DI CARATTERE RISERVATO INERENTI Al SERVIZI DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO, ECC.146.322
05.01.01.01Spese generali di funzionamento2671 SPESE DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA2.639.834
05.01.01.01Spese generali di funzionamento2672 SPESE RISERVATE DELLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA80.704
05.01.01.01Spese generali di funzionamento2676 FONDO A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI DEFICIENZE DEI CAPITOLI RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA2.184.149


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Codice UPB
Descrizione UPB
Capitolo
Denominazione Capitolo
2007
05.01.01.01Spese generali di funzionamento2677 SPESE PER LITI, ECC. SPESE DI PATROCINIO LEGALE, ECC.1.257.064
05.01.01.01Spese generali di funzionamento2705 SPESE PER UTENZE, CASERMAGGIO, NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI2.016.935
05.01.01.02Formazione e addestramento2721 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELLA, ECC.891.316
05.01.01.03Mezzi operativi e strumentali2731 MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E RIPARAZIONE DI LOCALI, IMPIANTI ED AREE DEMANIALI, ECC.19.686.522
05.01.01.03Mezzi operativi e strumentali2735 SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE VISTI FINALIZZATO AL CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ ORGAN662.064
05.01.01.03Mezzi operativi e strumentali2762 ACQUISTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DI STRUMENTI PER L'ACCERTAMENTO DEL TASSO ALCOOLIMETRICO DI CONDUCENTI, ECC.49.589
05.01.01.03Mezzi operativi e strumentali2816 NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI, ATTREZZATURE, APPARATI E MATERIALI SPECIALI, ECC.1.613.470
05.02.03.04Mezzi operativi e strumentali7456 ACQUISTO IMPIANTI, ARMAMENTI, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI6.092.290
05.02.03.05Potenziamento7481 ACQUISTO DI ATTREZZATURE ATTE A PRESTARE SOCCORSO IN CASO DI CALAMITÀ123.352
05.02.03.06Beni mobili7490 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE, DI MOBILIO ED ARREDI1.789.512
05.02.03.08Progetti finalizzati7506 SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE IN STANDARD TETRA PER LE ESIGENZE DELLE FORZE DI POLIZIA8.698.882

6. 87. Giudice, Santelli, Armani.

All'articolo 6 comma 1 sostituire le parole: 239.000 con le seguenti: 189.000.

Conseguentemente, all'articolo 15 aggiungere alla fine il seguente comma:
6-bis. Allo scopo di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, con priorità per quelle che realizzano collegamenti in rete per l'acquisizione di maggiore forza contrattuale, il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è integrato della somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007.
6. 8. Alemanno, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, voce Ministero economia e finanze, sostituire le parole: 239.000 con le seguenti: 189.000.

Conseguentemente, all'articolo 15, aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. Al fine di garantire l'efficacia e la continuità dei servizi di soccorso tecnico urgente svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco si autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'esercizio corrente da destinare al finanziamento degli oneri derivanti dalle inderogabili necessità operative e logistiche.
6. 67. Vannucci.

Al comma 1, sostituire le parole: 2007: 239.000, con le seguenti: 2007: 209.000.


Pag. 228

Conseguentemente, all'articolo 15, aggiungere il seguente comma:
6-bis. Al fine di garantire l'efficacia e la continuità dei servizi di soccorso tecnico urgente svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco si autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l'esercizio corrente da destinare al finanziamento degli oneri derivanti dalla necessità dell'impiego del personale operativo oltre l'orario ordinario di servizio, per fronteggiare le necessità di natura logistica delle sedi e per assicurare l'efficienza dei mezzi operativi di soccorso.
6. 14. Aurisicchio.

Al comma 1 le parole: 239.000 sono sostituite dalle seguenti: 139.000.

Conseguentemente, all'articolo 15 aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Per consentire il rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona, con priorità delle aree tecnologiche, della efficienza energetica e della mobilità sostenibile, il fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è integrato della somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007.
6. 9.Alemanno, Alberto Giorgetti.

Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sostituire la cifra: 239.000 con la seguente: 184.700.
2) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«
3-bis. In considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, fatta a Londra il 13 aprile 1999, cui l'Italia ha aderito con legge 29 dicembre 2000, n. 413, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima, è differito fino al 30 giugno 2005 l'incarico all'AGEA di cui all'articolo 3 della citata legge n. 413 del 2000. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 54,3 milioni di euro per l'anno 2007».
6. 20.Lion.

Al comma 1 le parole: 239.000 sono sostituite dalle seguenti: 189.000.

Conseguentemente, all'articolo 9 aggiungere alla fine il seguente comma:
13-bis. Per assicurare maggiori condizioni di sicurezza interna e dei contingenti italiani impegnati nelle missioni internazionali di cui ai commi precedenti, è autorizzato un contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2007 per il finanziamento dei programmi della difesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1006, n. 421.
6. 12.Alemanno, Alberto Giorgetti.

Al comma 1 sostituire le parole: 2007 (migliaia di euro): 239.000 con le seguenti: 2007 (migliaia di euro): 219.000.

Conseguentemente, all'elenco 1 allegato al comma 1 dell'articolo 7, aggiungere la seguente voce:
Ministero dell'interno decreto ministeriale n. 16 del 2005 articolo 1 comma 6:
Mezzi operativi e strumentali vigili del fuoco:
UPB: 3.1.1.3; CAP: 1982/3; DENOMINAZIONE CAP: spese per l'impianto gestione noleggio e manutenzione di mezzi operativi e strumentali: INTEGRAZIONE 2007: 20.000.000.
6. 91.Aurisicchio, Vannucci.

Al comma 1 le parole: 239.000 sono sostituite dalle seguenti: 219.000.


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Conseguentemente, all'articolo 15 aggiungere alla fine il seguente comma:
6-bis. Per la valorizzazione dello stile italiano e per il riposizionamento strategico delle imprese che assicurano il mantenimento dei livelli di produzione Made in Italy è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007 per il completamento e la messa a regime degli interventi di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
6. 7.Alemanno, Alberto Giorgetti.

Al comma 1, sostituire la cifra: 239.000 con la seguente: 227.000.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. In via sperimentale per l'anno 2007 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, per l'anno 2007 ai prodotti derivanti dalla pesca in mare si applicano le percentuali di compensazione stabilite dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze del 12 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992.
1-ter. In sede di prima liquidazione periodica successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contribuenti di cui al comma 1-bis rideterminano l'imposta dovuta dal 1o gennaio 2007 sulla base di quanto disposto dal comma 1-bis, computando come imposta a credito la maggiore IVA eventualmente già versata.
*6. 21.Bellotti, Alberto Giorgetti, Misuraca, Buonfiglio, Catanoso, Cosenza, Patarino.

Al comma 1, sostituire la cifra: 239.000 con la seguente: 227.000.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. In via sperimentale per l'anno 2007 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, per l'anno 2007 ai prodotti derivanti dalla pesca in mare si applicano le percentuali di compensazione stabilite dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze del 12 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992.
1-ter. In sede di prima liquidazione periodica successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contribuenti di cui al comma 1-bis rideterminano l'imposta dovuta dal 1o gennaio 2007 sulla base di quanto disposto dal comma 1-bis, computando come imposta a credito la maggiore IVA eventualmente già versata.
*6. 26.Cesini.

Al comma 1, sostituire la cifra: 239.000 con la seguente: 227.000.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. In via sperimentale per l'anno 2007 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, per l'anno 2007 ai prodotti derivanti dalla pesca in mare si applicano le percentuali di compensazione


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stabilite dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze del 12 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992.
1-ter. In sede di prima liquidazione periodica successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contribuenti di cui al comma 1-bis rideterminano l'imposta dovuta dal 1o gennaio 2007 sulla base di quanto disposto dal comma 1-bis, computando come imposta a credito la maggiore IVA eventualmente già versata.
*6. 29.Franci, Zucchi, Servodio, Pertoldi, Fiorio, Brandolini, Fogliardi, Fontana, Bellanova, Cesini, Lombardi, Sperandio, Maderloni.

Al comma 1, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire le parole: 239.000 con le seguenti: 229.000.

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 7, sostituire, le parole: a statuto ordinario e quelle a statuto speciale con le seguenti: che presentano particolari forme di disagio e le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro e dopo le parole: 28 agosto 1997, n. 281 aggiungere le seguenti: e le competenti Commissioni parlamentari.
6. 16.Vannucci, Andrea Ricci, Raiti, Aurisicchio, Marchi, Napoletano.

Al comma 1, le parole: 239.000 sono sostituite dalle seguenti: 229.000.

Conseguentemente, al comma 7 le parole: 10 milioni sono sostituite dalle parole: 20 milioni di euro per l'anno 2007.
6. 25.Alberto Giorgetti, Armani.

Al comma 1, sostituire la cifra: 239.000, con la seguente: 231.500.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, elenco 2, aggiungere la seguente voce: Ministero della Difesa U.P.B. 2.1.5.3. «Fondo per le esigenze di mantenimento della difesa» Cap. 1185. «Fondo per le esigenze di mantenimento della difesa» 7.500.000.
6. 61.Pinotti.

Al comma 1, sostituire la cifra: 239.000 con la seguente: 234.000.

All'articolo 15, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al comma 1068 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: nel settore agricolo e agroalimentare sono aggiunte le seguenti: e nel settore della pesca;
2) le parole: 10 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 15 milioni di euro per il 2007 e 10 milioni di euro all'anno per il quadriennio 2008-2011.
6. 28.Franci, Zucchi, Servodio, Pertoldi, Fiorio, Brandolini, Fogliardi, Fontana, Bellanova, Cesini, Lombardi, Sperandio, Maderloni.

Sopprimere il comma 2.
6. 24.Peretti.

Al comma 2, sostituire le parole: 130 milioni con le seguenti: 97 milioni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le risorse finanziarie destinate alla cooperazione allo sviluppo non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate negli esercizi successivi.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, elenco n. 1, dopo la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 303 del 1999, aggiungere la seguente: Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, U.P.B. 9.1.2.2. - Paesi


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in via di sviluppo (capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195): 33.000.000.
6. 85.Andrea Ricci.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 267, Attuazione del Piano Nazionale della Pesca Marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivanti, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata per l'anno 2007 di 5 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1 sopprimere le parole da: Le disponibilità del Piano Triennale della pesca per l'anno 2007 a: sono incrementate della somma di 5 milioni di euro.
6. 13.Misuraca, Giudice, Bellotti, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Russo.

Al comma 3, sostituire le parole: 260 milioni di euro con le seguenti: 110 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le dotazioni finanziarie del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono incrementate di euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2007.
6. 73.Garavaglia, Filippi, Dozzo.

Al comma 3, sostituire le parole: 260 milioni di euro con le seguenti: 110 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, così come, in ultimo, prorogate dal comma 392 dell'articolo 1 della legge 237 dicembre 2006, n. 296, sono applicate in via definitiva a decorrere dal 1o gennaio 2008.
6. 78.Garavaglia, Filippi, Dozzo.

Al comma 3, sostituire le parole: 260 milioni di euro con le seguenti: 110 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nei limiti delle quantità attribuite in base alle disposizioni di cui al decreto interministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, il gasolio utilizzato in attività agricole svolte da imprenditori operanti in comuni montani con meno di 5.000 abitanti è esente da accisa.
6. 72.Garavaglia, Filippi, Dozzo.

Al comma 3, sostituire le parole: 260 milioni di euro con le seguenti: 110 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Alle imprese agricole ed agroalimentari che adottano regimi obbligatori di certificazione e di controllo, ai sensi dei Regolamenti CE del Consiglio n. 510/ 2006 del 20 marzo 2006 e n. 2092/91 del 24 giugno 1991 è concesso un credito di imposta pari al 75 per cento delle spese sostenute ai fini della certificazione medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il


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Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del suddetto credito di imposta nel limite massimo di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
6. 4.Garavaglia, Filippi, Dozzo.

Al comma 3, sostituire le parole: 260 milioni di euro con le seguenti: 110 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis.
Alle imprese agricole ed agroalimentari che adottano regimi di certificazione finalizzati a garantire l'assenza di prodotti geneticamente modificati nei prodotti finiti e nei processi di produzione, è concesso un credito di imposta pari al 75 per cento delle spese sostenute ai fini della certificazione medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del suddetto credito di imposta nel limite massimo di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
6. 5.Garavaglia, Filippi, Dozzo.

Al comma 3, sostituire le parole: 260 milioni di euro con le seguenti: 110 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Al fine di promuovere sui mercati nazionali, comunitari ed internazionali i prodotti agro-alimentari nazionali con marchi di qualità riconosciuti, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il Fondo per la promozione dei prodotti agro-alimentari italiani di qualità, avente disponibilità di spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Le modalità di funzionamento ed i programmi di intervento del Fondo sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. 68.Garavaglia, Filippi, Dozzo.

Al comma 3, sostituire le parole: 260 milioni di euro con le seguenti: 110 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis.
Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva e di consentire il ripristino delle preesistenti condizioni economiche, produttive e sociali delle imprese agricole colpite da epizoozie e da fitopatie è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo a sostegno delle imprese agricole colpite da fitopatie ed epizoozie. Al Fondo è assegnata una disponibilità finanziaria di 50 milioni di euro l'anno, a decorrere dal 2007. Le modalità di funzionamento del Fondo sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 74.Garavaglia, Filippi, Dozzo, Fugatti.

Al comma 3, sostituire le parole: 260 milioni di euro con le seguenti: 110 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di favorire l'innovazione di processo e di prodotto delle imprese agricole singole ed associate operanti nel settore ortofrutticolo è autorizzata la spesa per la concessione, attraverso credito


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di imposta, di un contributo pari all'80 per cento delle spese sostenute per le innovazioni medesime. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del suddetto credito di imposta nel limite massimo di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
6. 82.Garavaglia, Filippi, Dozzo.

Al comma 3, sostituire le parole: 260 milioni di euro con le seguenti: 110 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali elabora un piano strategico di intervento, finalizzato alla riduzione degli sprechi ed alla regimazione delle acque per uso agricolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali determina, con proprio, decreto le modalità di incentivazione fiscale in favore delle imprese agricole ed agro-alimentari che si impegneranno nella realizzazione del programma di cui al presente comma. Ai fini della concessione di detti incentivi è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
6. 81.Garavaglia, Filippi, Dozzo.

Al comma 3, sostituire le parole: 260 milioni di euro con le seguenti: 140 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per favorire la realizzazione di politiche di gestione dell'offerta, finalizzate alla valorizzazione degli aspetti qualitativi e della territorialità delle produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato, è autorizzata la spesa di euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per finanziarie specifici progetti presentati dalle organizzazioni di produttori e loro forme associate. La definizione delle attività finanziabili ed i criteri di selezione dei beneficiari sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. 1.Garavaglia, Filippi, Dozzo.

Al comma 3, sostituire le parole: 260 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Tutte le forme di energia prodotte da fonti rinnovabili di origine agricola reimpiegate nell'impresa agricola che le ha prodotte o comunque utilizzate per lo svolgimento di attività agricole o di attività ad esse connesse sono esenti da ogni accisa e da qualsiasi altra imposta di fabbricazione.
6. 80.Garavaglia, Filippi, Dozzo.

Al comma 3 sostituire: 260 con: 160.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 11 con il seguente:
Art. 11. - (Norme per la razionalizzazione della spesa nelle scuole e nelle università). - Sostituire il comma 1 con il seguente:
«È autorizzata la spesa di 280 milioni di euro per l'integrazione del "Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche" di cui all'articolo 1,


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comma 601 della Legge Finanziaria n. 296/2006 e del "Fondo per il finanziamento delle istituzioni scolastiche", suddivisa nel modo seguente:
a) 250 milioni di euro per le supplenze brevi del personale docente e ATA, ai fini del risanamento di insufficienza di risorse verificatesi dal 2002 al 2006, nonché nel corso dell'anno 2007, al lordo degli oneri sociali a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive;
b) 30 milioni di euro a favore degli "Interventi integrativi disabili" per l'introduzione di tecniche sperimentali per la comunicazione facilitata degli alunni con difficoltà d'apprendimento (dislessia, ritardo mentale, autismo lieve, eccetera). A tal fine, il Ministro della pubblica istruzione predisporrà con proprio Regolamento uno specifico Protocollo cui dovranno attenersi le scuole di ogni ordine e grado».
6. 89.Garavaglia, Filippi, Goisis.

Al comma 3 sostituire: 260 con: 160.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 11 con il seguente:
Art. 11. - (Norme per la razionalizzazione della spesa nelle scuole e nelle università). - Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«Ai fini dell'assolvimento dei compiti istituzionali delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, effettuate dalle istituzioni scolastiche relative alle voci "spese per il funzionamento amministrativo e didattico" e "spese di investimento", sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono determinati in 30 milioni per l'anno 2007».
6. 90.Garavaglia, Filippi, Goisis.

Al comma 3, sostituire le parole: 260 milioni di euro con le seguenti: 160 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto interministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, a decorrere dal 1o gennaio 2008 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa.
6. 75.Garavaglia, Filippi, Dozzo.

Al comma 3, sostituire le parole: 260 milioni di euro con le seguenti: 170 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dal piano nazionale ortofrutticolo di cui all'articolo 1, comma 3-quinquies del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 29 aprile 2005, n. 71, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009. Al riparto delle risorse di cui al presente comma provvede il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. 2.Garavaglia, Filippi, Dozzo.

Al comma 3, sostituire le parole: 260 milioni di euro con le seguenti: 170 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 15 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 87 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 relativa all'attuazione del piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica ed i prodotti biologici


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è incrementata di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
*6. 3. Garavaglia, Filippi, Dozzo.

Al comma 3, sostituire le parole: 260 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità che interessano le aziende operanti nel settore della melicoltura colpite dalla malattia fitoplasmatica denominata scopazzi del melo, è autorizzata la spesa di euro venti milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Detto importo è ripartito tra le regioni interessate, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, emanato d'intesa con le regioni medesime.
6. 79. Garavaglia, Filippi, Dozzo, Fugatti.

Al comma 3, sostituire le parole: 260 milioni di euro con le seguenti: 215 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 15 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità che interessano le aziende frutticole colpite dalle infezioni di Sharka e di Erwinia Amiylovora e per assicurare il proseguimento degli interventi di risanamento delle aree colpite, ai sensi della legge 1 luglio 1997, n. 206, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro quindici milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. I contributi, fissati dalle regioni nei limiti dei parametri di cui all'articolo 1 della legge 1 luglio 1997, n. 206, sono ripartiti tra le regioni interessate, previa verifica dell'avvenuta esecuzione di tutte le prescrizioni stabilite per l'eradicazione delle infezioni e possono riguardare anche il reimpianto di specie frutticole diverse da quelle preesistenti, previa autorizzazione del competente ufficio regionale. Il relativo riparto è disposto, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate.
6. 71. Garavaglia, Filippi, Dozzo.

Al comma 3, sostituire le parole: 260 milioni di euro con le seguenti: 215 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 15 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità che interessano le aziende viticole colpite da flavescenza dorata e per favorire il ripristino, nelle stesse aziende, delle situazioni, strutturali economiche e produttive preesistenti, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina gli interventi strutturali e di prevenzione, in riferimento al limite di spesa di euro 15 milioni per ciascuno degli armi 2007, 2008 e 2009.
6. 70. Garavaglia, Filippi, Dozzo.

Al comma 3, sostituire le parole: 260 milioni di euro con le seguenti: 215 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 15 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità delle imprese operanti nel settore apicolo, colpite dagli attacchi di varroa e da altre forme di moria delle popolazioni degli alveari, nonché per sostenere il completamento delle azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali e per favorire la ripresa


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delle normali attività produttive delle stesse imprese è autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 209 la spesa di euro 15 milioni, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a ripartire il suddetto importo tra le regioni interessate.
6. 69. Garavaglia, Filippi, Dozzo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1, comma 1344, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: 30 milioni sono sostituite dalle seguenti: 60 milioni di euro.

Conseguentemente: al medesimo articolo al comma 3 sostituire le parole: 260 milioni con le seguenti: 230 milioni.
6. 60. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 3 sostituire: 260 con: 230.

Conseguentemente sostituire il comma 1 con il seguente: È autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'integrazione del «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche» di cui all'articolo 1, comma 601 della Legge Finanziaria n. 296/2006 e del «Fondo per il finanziamento delle istituzioni scolastiche», suddivisa nel modo seguente:
a) 180 milioni di euro per le supplenze brevi del personale docente e ATA, ai fini del risanamento di insufficienza di risorse verificatesi nel corso di dell'anno 2007, al lordo degli oneri sociali a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive;
b) 20 milioni di euro per l'introduzione, in via sperimentale, dell'insegnamento e l'uso di materiale didattico per lo studio e l'approfondimento delle specificità linguistiche locali nelle scuole, anche al fine di favorire maggiormente l'integrazione sociale degli alunni stranieri.
6. 88. Garavaglia, Filippi, Goisis.

Al comma 3 sostituire le parole: 260 milioni di euro con le seguenti: 230 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 15 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dall'anno 2008, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. 77. Garavaglia, Filippi, Dozzo.

Al comma 3, sostituire le parole: 260 milioni di euro con le seguenti: 230 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 15 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 9, comma 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 per favorire lo svolgimento di attività finalizzate alla tutela ed alla salvaguardia dei boschi e dell'ambiente, nonché alla difesa del suolo dai rischi di dissesto idrogeologici, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008, fino all'importo complessivo di euro 300.000 di spese.
6. 76. Garavaglia, Filippi, Dozzo.

Al comma 3 sostituire le parole: 260 milioni con le seguenti: 240 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per


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mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è integrata di 20 milioni di euro per l'anno 2007.
6. 59. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 3 sostituire le parole: 260 milioni con le seguenti: 250 milioni.

Conseguentemente, al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 20 milioni.
6. 64. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 3 sostituire le parole: 260 milioni con le seguenti: 256 milioni.

Conseguentemente: al comma 6, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 12 milioni.
6. 83. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 3 sostituire le parole: 260 milioni con le seguenti: 255 milioni.

Conseguentemente, al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni.
6. 63. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Le disponibilità finanziarie relative alla cooperazione allo sviluppo iscritte nelle pertinenti unità previsionali di base del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre 2006 sono conservate, in deroga alla vigente disciplina contabile, sul conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.
3-ter. Le risorse finanziarie destinate alla cooperazione allo sviluppo non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate negli esercizi successivi.
6. 86. Andrea Ricci.

Sopprimere il comma 4.
*6. 27.Garavaglia, Filippi.

Sopprimere il comma 4.
*6. 35.Peretti.

Al comma 4 sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 3 milioni.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 10 milioni.
6. 84.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 4 sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 2 milioni di euro.
6. 33.Garavaglia, Filippi.

Sopprimere il comma 5.
6. 36.Peretti.

Al comma 5, aggiungere alla fine il seguente periodo: Sono soppressi i commi 84 penultimo ed ultimo periodo, 87 e 88, nonché il comma 85 per la parte in cui sostituisce il comma 5 dell'articolo 11 della legge n. 498/1992, limitatamente alle lettere b), c), d) primo periodo, e) ed f) dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni.
6. 19.Leddi Maiola.

Al comma 5, aggiungere alla fine il seguente periodo: I commi da 82 a 90 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni, sono soppressi.
6. 18.Leddi Maiola.


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Sopprimere il comma 6.
6. 37.Peretti.

Sopprimere il comma 7.
*6. 34.Verro.

Sopprimere il comma 7.
*6. 38.Peretti.

Al comma 7 dopo le parole: delle zone confinanti tra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale inserire le seguenti: nonché della Sicilia e della Sardegna.
6. 6.Stagno d'Alcontres, Oliva.

Al comma 7 aggiungere dopo le parole: delle zone confinanti tra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale inserire le seguenti: nonché delle regioni che insistono nell'area dello stretto di Messina.
6. 40.Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Al comma 7, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 80 milioni di euro.
Conseguentemente, all'elenco numero 1 previsto dall'articolo 7, comma 1, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 142 del 1991, variare l'importo: 80.000.000 con il seguente: 10.000.000.
6. 30.Zorzato, Crosetto, Verro.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 20 milioni.

Conseguentemente: all'elenco n. 1, di cui all'articolo 7, comma 1, sostituire alla voce: Decreto-legge n. 142 del 1991, UPB 03.02.10.03, cap. 7446, 80.000.000 con: 70.000.000.
6. 66.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 20 milioni.

Conseguentemente: all'articolo 8, al comma 1, sostituire: 41.700.000 con: 31.700.000.
6. 65.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 7, primo periodo, le parole: 10 milioni sono sostituite dalle seguenti: 5 milioni.

Conseguentemente: all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni: alla rubrica, dopo le parole: personale militare sono aggiunte le parole: e delle forze di polizia, e dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«2. Il Ministero della difesa è autorizzato, entro il limite di spesa di 5 milioni di euro, a bandire concorsi straordinari per il passaggio in servizio permanente, riservati agli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, frequentatori del settimo ed ottavo corso allievi ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, che hanno terminato o termineranno, senza demerito, entro l'anno 2007».
6. 10.Ascierto, De Corato, Gasparri.

Sopprimere il comma 8.
6. 39.Peretti.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: interventi di edilizia universitaria, inserire le seguenti: nonché per sostenere il processo di internazionalizzazione del sistema universitario, nel quadro di accordi


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intergovernativi e interuniversitari di cooperazione culturale e scientifica, finalizzati all'assegnazione di borse di studio per laureati stranieri,
6. 47.Filipponio Tatarella.

Al comma 8, dopo le parole: interventi di edilizia universitaria inserire le seguenti: e sottoposti al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, in merito all'individuazione relativa alle singole destinazioni delle disponibilità degli stanziamenti aggiuntivi,.
6. 45.Garavaglia, Filippi, Goisis.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è integrata di 60 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente: all'elenco n. 1, di cui all'articolo 7, comma 1, sostituire alla voce: Decreto-legge n. 142 del 1991, ... UPB 03.02.10.03, cap. 7446, 80.000.000 con: 20.000.000.
6. 32.Garavaglia, Filippi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è integrata di 60 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente: all'elenco n. 1, di cui all'articolo 7, comma 1, sostituire alla voce: Decreto-legge n. 142 del 1991, ... UPB 03.02.10.03, cap. 7446, 80.000.000 con: 40.000.000.
6. 31.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è integrata di 60 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente: all'elenco n. 1, di cui all'articolo 7, comma 1, sostituire alla voce: Decreto-legge n. 142 del 1991, ... UPB 03.02.10.03, cap. 7446, 80.000.000 con: 50.000.000.
6. 58.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1, comma 1344, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: 30 milioni sono sostituite dalle seguenti: 60 milioni di euro.

Conseguentemente: all'elenco n. 1, di cui all'articolo 7, comma 1, sostituire alla voce: Decreto-legge n. 142 del 1991, ... UPB 03.02.10.03, cap. 7446, 80.000.000 con: 50.000.000.
6. 62.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è integrata di 60 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente: all'elenco n. 1, di cui all'articolo 7, comma 1, sostituire alla voce: Decreto-legge n. 142 del 1991, ... UPB


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03.02.10.03, cap. 7446, 80.000.000 con: 60.000.000.
6. 57.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di realizzare interventi di bonifica e di chiusura delle cave sequestrate alla criminalità organizzata in Campania è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente: all'elenco 2 di cui al comma 2 dell'articolo 7, UPB 1.2.10.2, cap. 7060, Fondo opere strategiche, ridurre la cifra del medesimo importo.
6. 41.Pellegrino, Francescato, Piazza, Zanella.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Per procedere alla realizzazione degli interventi compensativi ambientali del sito di Macchia Soprana è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente all'articolo 9, comma 4, le parole: euro 3.755.241 sono sostituite dalle seguenti: euro 2.255.241.
6. 42.Francescato, Pellegrino, Zanella.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole, «con specifica destinazione, rispettivamente, di 304 milioni di euro e di 805 milioni di euro per il personale delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia» sono sostituite dalle seguenti: «con specifica destinazione, rispettivamente, di 805 milioni di euro e di 805 milioni di euro»;
b) secondo periodo, le parole «per l'anno 2007, la somma di 40 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 la somma di 80 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2007, la somma di 200 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2008, la somma di 200 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Conseguentemente all'articolo 17 comma 1 sostituire le cifre: 4131 e: 1504 rispettivamente con le cifre: 4792 e: 1624.
6. 54. Santelli, Giudice.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole, «con specifica destinazione, rispettivamente, di 304 milioni di euro e di 805 milioni di euro per il personale delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia» sono sostituite dalle seguenti: «con specifica destinazione, rispettivamente, di 805 milioni di euro e di 805 milioni di euro»;
b) secondo periodo, le parole «per l'anno 2007, la somma di 40 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 la somma di 80 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2007, la somma di 200 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2008, la somma di 200 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia».
8-ter. Le somme di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono incrementate di 250 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008 per essere destinate ai provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.


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Conseguentemente all'articolo 17 comma 1 sostituire le cifre: 4131 e: 1504 rispettivamente con le cifre: 4792 e: 1874.
6. 56. Santelli, Giudice.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Per far fronte alle esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per l'anno 2007, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con una dotazione, di 500 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.

Conseguentemente all'articolo 17 comma 1 sostituire la cifra: 4131 con la cifra: 4631.
6. 44. Santelli, Giudice.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Le somme di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono incrementate di 250 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008 per essere destinate ai provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Conseguentemente all'articolo 17 comma 1 sostituire la cifra: 1504 con la cifra: 1754.
6. 55. Santelli, Giudice.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il Ministro competente attua le necessarie funzioni di indirizzo e coordinamento con i singoli atenei beneficiari del finanziamento e con le altre autonomie, al fine di ottimizzare le risorse stanziate al comma 8.
6. 49. Garavaglia, Filippi, Goisis.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Per la prosecuzione degli impegni assunti con le università che richiedono l'attribuzione di ulteriori risorse, il Ministro esercita i dovuti controlli per la valutazione dei tempi, delle modalità e della spesa precedentemente autorizzata, in attuazione dell'articolo 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
6. 50. Garavaglia, Filippi, Goisis.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui al comma 8, il Ministro dell'università e della ricerca, tiene conto della congruità delle specifiche destinazioni d'uso.
6. 51. Garavaglia, Filippi, Goisis.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. In caso di richiesta di fondi per esigenze di interventi di edilizia universitaria residenziale per studenti, il Ministro dell'università e della ricerca tiene conto della quantificazione del fabbisogno e degli standard di realizzazione, nonché dei criteri di valutazione, nell'attribuzione delle risorse di cui al comma 8.
6. 52. Garavaglia, Filippi, Goisis.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. Il Ministro della Pubblica istruzione dispone che la lista relativa alle destinazioni beneficiarie dei fondi di cui al


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comma 8, sia resa pubblica sul sito Internet del medesimo ministero».
6. 53. Garavaglia, Filippi, Goisis.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Ulteriori risorse per il completamento, a fini perequativi, dell'esercizio della delega in materia di rapporto d'impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Al fine di completare il processo di riforma, a carattere pubblicistico, dell'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla legge 30 settembre 2004, n. 252, e per l'avvio di una perequazione economica con il personale degli altri corpi dello Stato ad ordinamento civile, è stanziata, a decorrere dall'anno 2008, una cifra pari ad euro 15 milioni.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma l del presente articolo si provvede a valere sulla quota parte delle risorse, ammontanti ad euro 30 milioni annui, del fondo istituito dal secondo periodo del comma 1328, dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le esigenze del corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 01. Aurisicchio.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Indennità di trasferta del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo periodo, le parole: «e di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 409.705,00, a decorrere dal 2008, si provvede a valere sulla quota parte delle risorse, ammontanti ad euro 30 milioni annui, del fondo istituito dal secondo periodo del comma 1328, dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le esigenze del corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 02. Aurisicchio.

ART. 7.

Sopprimerlo.
* 7. 5. Peretti.

Sopprimerlo.
* 7. 28. Crosetto, Zorzato, Giudice, Verro.

All'elenco di cui al comma 1, alla voce: Legge 230 del 1988, articolo 19 - UPB 03.01.0516 - Servizio Civile Nazionale - capitolo 2185, recante Fondo nazionale per il servizio civile sostituire la cifra: 40.000.000 con la cifra: 60.000.000.

Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Come contributo al finanziamento delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede per una quota pari a 20 milioni di euro mediante riduzione della legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 50 (fondo per l'estinzione dei debiti pregressi), come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
7. 27. Bonelli, Pellegrino, Zanella.


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Al comma 1, elenco n. 1, Ministero dell'economia e delle finanze, legge 24 febbraio 1992, n. 225, articolo 1, sostituire l'importo: 65.000.000 con il seguente: 100.000.000.

Conseguentemente, all'elenco n. 1, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge 16 aprile 1987, n. 183, articolo 5, sostituire l'importo: 411.000.000 con il seguente: 376.000.000.
7. 11. D'Alia, Zinzi.

All'elenco 1 di cui all'articolo 7, comma 1 sopprimere la voce: Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991 - articolo 6, comma 1.
7. 10. Garavaglia, Dussin, Fava.

Al comma 1, elenco 1, alla voce: decreto-legge 142/1991, articolo 6, comma 1, sostituire la parola: 80.000.000 con la seguente: 10.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ai fini del ripianamento del debito a carico delle scuole di ogni ordine e grado per l'utilizzazione extra-bilancio di fondi per il pagamento delle supplenze brevi del personale docente nel corso degli anni scolastici dal 2002 al 2007, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro. Al fine di consentire la razionalizzazione della spesa, la somma stanziata integra il «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche».
7. 18. Garavaglia, Filippi, Goisis.

Al comma 1, elenco 1, alla voce: decreto-legge 142/1991, articolo 6, comma 1, sostituire la parola: 80.000.000 con la seguente: 10.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Si dispone l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione a decorrere dal 2007, avente la dotazione finanziaria di 250 milioni di euro, al fine di assicurare all'Amministrazione della Pubblica istruzione e alle istituzioni scolastiche l'assolvimento degli obblighi giuridici, assunti in relazione alle esigenze di funzionamento didattico e amministrativo.
7. 19. Garavaglia, Filippi, Goisis.

Al comma 1, elenco 1, alla voce: decreto-legge 142/1991, articolo 6, comma 1, sostituire la parola: 80.000.000 con la seguente: 10.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ai fini del reintegro della somma necessaria per il finanziamento amministrativo e didattico delle singole scuole di ogni ordine e grado, è autorizzato un incremento di 250 milioni di euro del finanziamento del «Fondo per le competenze dovute al personale scolastico» di cui all'articolo 1 del comma 601 della Legge Finanziaria n. 296/2006, occorrente per il risanamento dell'insufficienza di risorse verificatesi nel corso dell'anno 2007, al lordo degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
7. 20. Garavaglia, Filippi, Goisis.

Al comma 1, elenco 1, alla voce: decreto-legge 142/1991, articolo 6, comma 1, sostituire la parola: 80.000.000 con la seguente 10.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. È autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'integrazione del «Fondo per le competenze dovute al personale delle


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istituzioni scolastiche» di cui all'articolo 1, comma 601 della Legge Finanziaria n. 296/2006 e del «Fondo per il finanziamento delle istituzioni scolastiche», suddivisa nel modo seguente:
a) 180 milioni di euro per le supplenze brevi del personale docente e ATA, ai fini del risanamento di insufficienza di risorse verificatesi nel corso di dell'anno 2007, al lordo degli oneri sociali a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive;
b) 70 milioni di euro per l'integrazione della somma stanziata all'articolo 1, comma 635 della legge n. 296/2006 e iscritta nelle unità previsionali di base «Scuole non statali» dello stato di previsione del Ministero della Pubblica istruzione.
7. 21. Garavaglia, Filippi.

Al comma 1, elenco 1, alla voce: decreto-legge 142/1991, articolo 6, comma 1, sostituire la parola: 80.000.000 con la seguente: 50.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. È autorizzata la spesa di 210 milioni di euro per l'integrazione del «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche» di cui all'articolo 1, comma 601 della Legge Finanziaria n. 296/2006 e del «Fondo per il finanziamento delle istituzioni scolastiche», suddivisa nel modo seguente:
a) 180 milioni di euro per le supplenze brevi del personale docente e ATA, ai fini del risanamento di insufficienza di risorse verificatesi nel corso dell'anno 2007, al lordo degli oneri sociali a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive;
b) 30 milioni di euro per l'introduzione di strumenti informatici per il teleinsegnamento nelle scuole di piccole dimensioni, in fase di chiusura o accorpamento, ai sensi del D.P.R n. 233/1998, il cui bacino d'utenza presenta particolari caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali, o è contraddistinto da specificità linguistiche ed etniche.
7. 23. Garavaglia, Filippi, Goisis.

Al comma 1, elenco 1, alla voce: decreto-legge 142/1991, articolo 6, comma 1, sostituire la parola: 80.000.000 con la seguente: 60.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. È autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'integrazione del «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche» di cui all'articolo 1, comma 601 della Legge Finanziaria n. 296/2006 e del «Fondo per il finanziamento delle istituzioni scolastiche», suddivisa nel modo seguente:
a) 180 milioni di euro per le supplenze brevi del personale docente e ATA, ai fini del risanamento di insufficienza di risorse verificatesi nel corso dell'anno 2007, al lordo degli oneri sociali a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive;
b) 20 milioni di euro per l'integrazione della somma stanziata all'articolo 1, comma 633 della legge n. 296/2006, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della Pubblica istruzione, con lo scopo di dotare le scuole di ogni ordine e grado delle innovazioni tecnologiche necessarie al migliore supporto delle attività.
7. 22. Garavaglia, Filippi, Goisis.

Al comma 1, elenco 1, alla voce: decreto-legge 142/1991, articolo 6, comma 1, sostituire la parola: 80.000.000 con la seguente: 50.000.000.


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Conseguentemente, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. È autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'integrazione del «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche» di cui all'articolo 1, comma 601 della Legge Finanziaria n. 296/2006 e del «Fondo per il finanziamento delle istituzioni scolastiche», suddivisa nel modo seguente:
a) 180 milioni di euro per le supplenze brevi del personale docente e ATA, ai fini del risanamento di insufficienza di risorse verificatesi nel corso dell'anno 2007, al lordo degli oneri sociali a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive;
b) 70 milioni di euro per l'integrazione dell'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009, prevista al comma 641 della Legge Finanziaria 2007.
7. 24. Garavaglia, Filippi, Goisis.

Al comma 1, elenco 1, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 142 del 1991, sostituire l'importo: 80.000.000 con il seguente: 10.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 6, sostituire le parole: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: 80 milioni di euro per l'anno 2007 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
7. 1. Zorzato, Crosetto, Verro.

Al comma 1, elenco 1, inserire la seguente voce: Ministero dell'Interno L. 10 agosto 2000, n. 246, articolo 16, comma 3, 3.1.1.1 1901 Fondo Potenziamento del Corpo nazionale VVFF: 30,0.

Conseguentemente, ridurre di pari importo la voce: Ministero dell'economia - legge 266/2005 articolo 1, comma 50 - Fondo per l'estinzione dei debiti pregressi.
7. 7. Zanella, Bonelli.

Al comma 1, elenco 1, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, voce 04.02.03.08 capitolo 7493, sostituire la somma: 411.000.000 con questa: 11.000.000.

Conseguentemente, al medesimo elenco, Ministero dell'università e della ricerca, voce: 03.01.02.02 capitolo 1686/2, sostituire la somma con questa: 410.000.000;
7. 13. Verro.

Al comma 1, l'autorizzazione di spesa, di cui all'elenco 1, alla voce: Legge n. 537 del 1993, articolo 5, comma 1, iscritto all'unità previsionale di base «Funzionamento ordinario università statali» è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente: All'articolo 8, comma 1, alla voce: Poste italiane S.P.A, sostituire: 41.700.000 con la seguente: 11.700.000.
7. 3. Garavaglia, Filippi, Goisis.

Al comma 1, l'autorizzazione di spesa, di cui all'elenco 1, alla voce: Legge n. 488 del 1999, articolo 6, comma 20, unità previsionale di base «Borse di studio post-laurea» è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente: all'articolo 8, comma 1, alla voce: Poste italiane SPA, sostituire: 41.700.000 con la seguente: 11.700.000.
7. 2. Garavaglia, Filippi, Goisis.

Al comma 1, elenco 1, operare le seguenti variazioni: Amministrazione/disposizione normativa MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Legge


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n. 488 del 1999 - articolo 6 comma 20 Codice UPB 03.01.02.02 - borse di studio post-laurea CAP 1686/2 - borse di studio per la formazione di corsi di dottorato, ecc. Integrazione 2007: 5.000.000.

Conseguentemente: Al comma 1, elenco 1, inserire la seguente voce: Ministero dello sviluppo economico: Legge 17 febbraio 1971, n. 127 Codice UPB 3.1.2.7 - cooperative e loro consorzi CAP 2003 - spese per iniziative intese a favorire lo sviluppo della cooperazione e la diffusione dei principi cooperativi, ecc. Integrazione 2007: + 5.000.000
7. 26. D'Ulizia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Oltre a quanto previsto dal comma 1, le autorizzazione di spesa dello stato di previsione del ministero dell'interno - Tabella 8 - Dipartimento della pubblica sicurezza, sono integrate, per l'anno 2007, per un importo complessivo di 500 milioni di euro, secondo le ripartizioni tra le unità previsionali di base, definite con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Conseguentemente all'articolo 17 comma 1 sostituire la cifra: 4131 con la cifra: 4631.
7. 4. Santelli, Giudice.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 6, comma 20, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, inserito nel suddetto elenco 1, allegato al presente decreto, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Alle suddette borse di studio e assegni di ricerca, possono partecipare i figli degli italiani residenti all'Estero iscritti all'AIRE».
7. 12.Cassola, Zanella.

All'elenco n. 2, di cui comma 2, alla Rubrica Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la voce: UPB 03.01.05.02 - Presidenza Consiglio dei Ministri - cap. 2115..... 30.000.000.
7. 14.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

All'Elenco n. 2, di cui comma 2, alla Rubrica Ministero dell'economia e delle finanze alla voce: UPB 06.01.01.01 - Spese generali di funzionamento - cap. 3565 ..... sostituire l'importo: 21.370.087 con il seguente: 12.000.000.
7. 25.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

All'elenco n. 2, di cui comma 2, alla Rubrica Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la voce: UPB 04.01.05.02 - Altri Fondi di riserva - cap. 3001 .... 100.000.000.
7. 16.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

All'elenco n. 2, di cui comma 2, alla Rubrica Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la voce: UPB 06.01.01.01 - Spese generali di funzionamento - cap. 3555 ..... 29.541.002.
7. 15.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

All'elenco n. 2, di cui comma 2, alla Rubrica Ministero dell'economia e delle finanze alla voce UPB 06.01.02.08 - Agenzia delle entrate - cap. 3890 ..... sostituire l'importo: 216.321.666 con il seguente: 116.321.666.
7. 17.Garavaglia, Filippi, Fugatti.


Pag. 247

All'elenco n. 2 di cui comma 2, alla Rubrica Ministero dello sviluppo economico alla voce UPB 06.02.03.12 - Aree sottoutilizzate - cap. 8425 ..... sostituire l'importo: 404.449.004 con il seguente: 304.449.004.
7. 6.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

All'elenco 2 di cui al comma 2 sopprimere la voce Ministero dello sviluppo economico - 06.02.03.12 Aree sottoutilizzate e conseguentemente alla voce Ministero delle infrastrutture - 01.02.10.02 - Fondo opere strategiche sostituire l'importo 18.009.955 con il seguente: 422.458.959.
7. 9.Garavaglia, Dussin.

All'elenco 2, di cui al comma 2 sopprimere la voce Ministero dell'interno - 04.01.02.05 - immigrati, profughi e rifugiati e conseguentemente, alla voce Ministero delle infrastrutture - 01.02.10.02 - Fondo opere strategiche sostituire l'importo 18.009.955 con il seguente: 34.265.082.
7. 8.Garavaglia, Dussin.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure in favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco trasferito di autorità ad altra sede di servizio sita in una provincia diversa da quella di provenienza compete l'indennità di trasferimento di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari ad euro 323.860,00, a decorrere dall'anno 2008, si provvede a valere sulla quota parte delle risorse, ammontanti ad euro 30 milioni annui, del fondo istituito dal secondo periodo del comma 1328, dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 7. 01.Aurisicchio.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure in favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti dei Corpo nazionale dei vigili del fuoco trasferito di autorità ad altra sede di servizio sita in una provincia diversa da quella di provenienza compete l'indennità di trasferimento di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari ad euro 323.860,00, a decorrere dall'anno 2008, si provvede a valere sulla quota parte delle risorse, ammontanti ad euro 30 milioni annui, del fondo istituito dal secondo periodo del comma 1328, dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 7. 02.Vannucci, Raiti.

ART. 8.

Sopprimerlo.
* 8. 18.Peretti.


Pag. 248

Sopprimerlo.
* 8. 16.Crosetto, Zorzato, Giudice, Verro.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le risorse di cui al primo comma devono essere destinate almeno per il 65 per cento alle regioni del Mezzogiorno.
* 8. 11.Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le risorse assegnate sono gestite all'ente proprietario dell'opera viaria, strada di interrese nazionale ai sensi della legge n. 376 del 2003 del decreto legislativo n. 461 del 1999. È autorizzato un ulteriore contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
8. 17.Raiti, Ossorio.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: L'importo di euro 166.300.000 destinato a Ferrovie dello Stato S.p.A. deve essere prioritariamente destinato a ristabilire le tratte a lunga percorrenza, da e per la Sicilia, soppresse dal 10 giugno 2007.
8. 13.Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: L'importo di euro 166.300.000 destinato a Ferrovie dello Stato S.p.A. deve essere prioritariamente destinato a incrementare le tratte da e per le isole.
8. 12.Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Sopprimere il comma 2.
8. 14.Giudice, Armani.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è autorizzato un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2007, per la realizzazione del collegamento ferroviario di Mantova-Villafranca con l'aeroporto Catullo.
8. 2.Fava, Garavaglia.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è autorizzato un contributo di 150 milioni di euro per l'anno 2007, per interventi di potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria della tratta Parma-Suzzara.
8. 5.Fava, Garavaglia.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è autorizzato un contributo di 200 milioni di euro per l'anno 2007, per il potenziamento e l'interramento delle tratte ferroviarie in gestione delle Ferrovie Nord in corrispondenza dei centri cittadini di Seveso e Cesano Maderno e delle aree di maggior ostacolo alla viabilità brianzola.
8. 4.Grimoldi, Garavaglia.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è autorizzato un contributo di 150 milioni di euro per l'anno 2007, per interventi di potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria della tratta Parma-Poggio Rusco.
8. 6.Fava, Garavaglia.


Pag. 249

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è autorizzato un contributo di 150 milioni di euro per l'anno 2007, per il potenziamento della linea ferroviaria Sesto San Giovanni-Monza.
8. 3.Grimoldi, Garavaglia.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Le risorse di cui al terzo comma devono essere destinate per almeno il 65 per cento alla rete ferroviaria delle regioni del Mezzogiorno.
8. 10.Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. È concesso ad ANAS S.p.A. un contributo di euro 426.592.642 da destinare, per almeno il 65 per cento, al completamento delle infrastrutture per il Mezzogiorno.
8. 9.Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Al comma 4, sostituire le seguenti parole: euro 426.592.642 con le seguenti: euro 400 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Gli studi di settore di cui alla legge 8 maggio 1998, n. 146 e successive modificazioni e integrazioni non si applicano alle imprese contoterziste.
8. 1.Lulli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti ad ANAS spa possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture da ANAS medesima ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato da ANAS spa e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato.
8. 15.Raiti, Ossorio.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Le risorse di cui al comma 4 sono destinate prioritariamente alle opere in corso di esecuzione i cui cantieri risultano fermi per carenza di risorse e in subordine alle altre opere già in cantiere, a quelle appaltate e a quelle con procedure di affidamento dei lavori in corso.
8. 21.Garavaglia, Dussin.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 4, è in ogni caso garantita la prosecuzione delle opere in corso i cui cantieri risultano fermi per carenza di finanziamenti.
8. 22.Garavaglia, Dussin.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 4, è in ogni caso garantita la prosecuzione delle opere in corso i cui cantieri risultano fermi per carenza di finanziamenti ed in particolare i lavori della superstrada veloce Malpensa-Boffalora.
8. 23.Garavaglia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 4, l'ANAS destina 44,89 milioni di euro alla realizzazione dell'opera SS 36 Cinisello Balsamo, sotterraneo Viale Lombardia.
8. 24.Grimoldi, Garavaglia.


Pag. 250

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 4, l'ANAS garantisce la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria della strada statale n. 62 - della Cisa, nel tratto Fornovo-Passo della Cisa.
8. 25.Fava, Allasia, Alessandri, Pini, Garavaglia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 4, l'ANAS garantisce l'immediata realizzazione delle opere mancanti per l'ultimazione del Ponte sull'Adda sulla SS 591 - «Cremasca» tra Bertonico e Montodine,.
8. 27.Gibelli, Garavaglia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 4, l'ANAS garantisce la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria del tratto stradale SS 340 e SS 340 dir, Lungolago per Argegno.
8. 26.Grimoldi, Garavaglia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 4, l'ANAS in ogni caso garantisce la ristrutturazione del Ponte di San Benedetto Po in provincia di Mantova.
8. 7.Fava, Garavaglia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 4, l'ANAS destina la somma di 100 milioni di euro alle opere di adeguamento della Milano-Torino, tratto Novara-Milano - varianti di Bernate Ticino e di Arluno.
8. 19.Garavaglia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 4, l'ANAS garantisce la manutenzione straordinaria del tratto ferrarese della Strada Statale n. 16 e della superstrada Ferrara-Mare.
8. 20.Alessandri, Garavaglia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 4, l'ANAS in ogni caso garantisce il completamento della Strada Statale Sabbionetana - Variante di Breda-Cisoni.
8. 8.Fava, Garavaglia.

ART. 9.
(Partecipazione italiana a missioni internazionali).

Sopprimerlo.
9. 12.Crosetto, Zorzato, Giudice, Verro.

Sopprimere l'articolo 9.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 6, sostituire le parole: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: 36 milioni di euro per l'anno 2007.
9. 14.Crosetto, Zorzato, Giudice, Verro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

1. È istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un Fondo per combattere la povertà in Italia, cui è attribuita una dotazione di 26,8 milioni di euro per l'anno 2007.
2. Le risorse di cui al comma precedente devono fare fronte prioritariamente alle esigenze di quel 5 per cento di individui residenti nel Mezzogiorno che, secondo


Pag. 251

il rapporto ISTAT relativo al 2006, non possono permettersi una alimentazione adeguata.
3. Le modalità di erogazione del fondo sono stabilite con decreto del Ministro della solidarietà sociale sentiti i Presidenti delle regioni del Mezzogiorno.
9. 11.Oliva, Lo Monte, Neri, Rao, Reina.

Al comma 1, sostituire le parole: di euro 16.987.333 con le seguenti: di euro 15.987.333.
9. 1.Garavaglia, Filippi.

Al comma 1, sostituire le parole: spesa di euro 16.987.333 con le seguenti: spesa di euro 15.987.333.

Conseguentemente, all'articolo 15, aggiungere il seguente comma:
7. Allo scopo di consentire il normale svolgimento delle attività del Corpo dei vigili del fuoco è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per la messa in sicurezza delle Caserme dei Vigili del Fuoco del Comune di Suzzara e del Comune di Viadana.
9. 13.Ruggeri, Burchiellaro.

Sopprimere il comma 2.
9. 2.Garavaglia, Filippi.

Sopprimere il comma 3.
9. 3.Garavaglia, Filippi.

Al comma 4, dopo le parole: e in Kosovo inserire le seguenti: La permanenza di quest'ultimo contingente in Kosovo è subordinata alla pacifica e condivisa soluzione della controversia internazionale pendente sulla determinazione dello status giuridico della Provincia serba.
9. 4.Garavaglia, Filippi.

Al comma 4, dopo le parole: e in Kosovo inserire le seguenti: salvo il caso in cui si produca una dichiarazione unilaterale di indipendenza della Provincia serba.
9. 5.Garavaglia, Filippi.

Al comma 5, dopo le parole: legge n. 38 del 2007 inserire le seguenti: In considerazione delle precarie condizioni di sicurezza del teatro, al personale di cui al presente comma si applica il Codice penale militare di guerra.
9. 6.Garavaglia, Filippi.

Sopprimere il comma 6.
9. 8.Garavaglia, Filippi.

Al comma 6, dopo le parole: legge n. 38 del 2007 inserire le seguenti: In considerazione delle precarie condizioni di sicurezza del teatro, al personale di cui al presente comma si applica il Codice penale militare di guerra.
9. 7.Garavaglia, Filippi.

Al comma 8, dopo le parole: legge n. 38 del 2007 inserire le seguenti: In considerazione delle precarie condizioni di sicurezza del teatro, al personale di cui al presente comma si applica il Codice penale militare di guerra.
9. 9.Garavaglia, Filippi.

Al comma 9, dopo le parole: fino al 31 dicembre 2007 inserire le seguenti: salvo il caso in cui si produca una dichiarazione unilaterale di indipendenza della Provincia serba.
9. 10.Garavaglia, Filippi.


Pag. 252

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. L'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta nel senso che la riduzione del 20 per cento delle diarie di missione ivi prevista non si applica al trattamento economico del personale di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642.
9. 15.Rugghia.

ART. 10.
(Disposizioni in materia di personale militare).

Sopprimerlo.
*10. 3.Peretti.

Sopprimerlo.
*10. 2.Crosetto, Zorzato, Giudice, Verro.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2015 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2010.
10. 6.Garavaglia, Filippi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:
1-bis. Al comma 4 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, modificato con l'articolo 20 del decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i quadri organici ad apertura ciclica la posizione soprannumeraria eccedente viene riassorbita entro il 30 giugno dell'anno in cui si apre il quadro di avanzamento».
10. 1.Rugghia, Vico.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Ai fini esclusivamente giuridici il personale di cui all'articolo 14, commi 5 e 6, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, che all'entrata in vigore della presente legge è inquadrato nel ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 è inquadrato a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge n. 395/1990. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 25 della medesima legge.
10. 4.Zinzi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'interno del comma 1-bis aggiunto all'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sostituire le parole: «pari all'8 per cento» con le seguenti: «pari al 9 per cento».
10. 5.Garavaglia, Filippi.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Riordino delle qualifiche e perequazione della retribuzione della magistratura ordinaria).

1. Per la ristrutturazione della carriera e del trattamento economico dei magistrati ordinari è iscritta nello stato di previsione del Ministero della giustizia la somma di euro 20 milioni per l'anno 2007 e la somma di euro 60 milioni a decorrere dall'anno 2008.
2. A decorrere dal 1o settembre 2007, nella tabella annessa alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, relativa alla magistratura ordinaria, è soppressa la voce «Magistrati di tribunale (dopo tre anni dalla nomina)» e il relativo stipendio annuo lordo sostituisce quello attribuito alla voce «Magistrati di tribunale».


Pag. 253


3. La disposizione di cui al comma 2 non dà diritto alla corresponsione di arretrati.
10. 01.Alemanno, Alberto Giorgetti.

ART. 11.
(Norme per la razionalizzazione della spesa nelle scuole e nelle università).

Sopprimerlo.
*11. 1.Peretti.

Sopprimerlo.
*11. 2.Crosetto, Zorzato, Giudice, Verro.

Sopprimere il comma 2.
11. 5.Garavaglia, Filippi, Goisis.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 1, comma 22, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono soppresse le parole «l'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e».
11. 3.Giudice, Verro, Armani.

Sostituire la rubrica con la seguente: Autorizzazione di spesa per le supplenze brevi del personale scolastico docente e ATA e disposizioni per l'affidamento e le supplenze di insegnamenti universitari per l'anno 2007-2008.
11. 4.Garavaglia, Filippi, Goisis.

ART. 12.
(Misure in materia di autotrasporto merci).

Sopprimerlo.
* 12. 1.Peretti.

Sopprimerlo.
*12. 2.Crosetto, Zorzato, Giudice, Verro.

Sopprimere il comma 2.
12. 4.Zanella, Bonelli.

Sopprimere il comma 3.
12. 6.Garavaglia, Fugatti, Gibelli, Caparini.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze inserire le seguenti: sentito il parere dei rappresentanti della categoria delle imprese di autotrasporto di merci,.
12. 5.Garavaglia, Fugatti, Gibelli, Caparini.

Al comma 3 sopprimere le parole da: Le predette somme fino alla fine.
12. 3.Zanella, Bonelli.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:
Con regolamento del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di ripartizione delle predette somme, le quali dovranno prioritariamente essere assegnate alle imprese di autotrasporto merci che hanno effettuato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per favorire la loro crescita dimensionale.
12. 7.Garavaglia, Fugatti, Gibelli, Caparini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per la definizione delle modalità di versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme riconosciute agli autotrasportatori nella forma di un credito di imposta per gli anni 1992, 1993, 1994, il Ministro dei trasporti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presente legge,


Pag. 254

istituisce un tavolo di concertazione con i rappresentanti della categoria delle imprese di autotrasporto di merci.
12. 8.Garavaglia, Fugatti, Gibelli, Caparini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il Governo, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un tavolo di concertazione con i rappresentanti della categoria delle imprese di autotrasporto, al fine di eliminare gli ostacoli che impediscono al settore di raggiungere livelli maggiormente competitivi, nel rispetto di comuni regole di mercato, e di aumentare i livelli della sicurezza della circolazione stradale.
12. 9.Garavaglia, Fugatti, Gibelli, Caparini.

ART. 13
(Sblocco risorse vincolate su TFR).

Sopprimerlo.
*13. 5.Crosetto, Zorzato, Giudice, Verro.

Sopprimerlo.
*13. 1.Peretti.

Al comma 1, sostituire le parole: nelle more del perfezionamento del procedimento previsto dall'articolo con le seguenti: in sede di prima applicazione dell'articolo.
13. 6.Giudice, Verro, Armani.

Al comma 1, sostituire le parole: pari al 30 per cento con le seguenti: pari al 20 per cento.
13. 2.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al fine del comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi compresi quelli finanziati a carico della tabella D. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie al riparto dei predetti fondi, su richiesta delle amministrazioni interessate.
13. 3. Cesini, Lombardi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le spese di investimento rifinanziate nella tabella D della medesima legge.
13. 4. Franci, Zucchi, Servodio, Pertoldi, Fiorio, Brandolini, Fogliardi, Fontana, Bellanova, Cesini, Lombardi, Sperandio, Maderloni.

ART. 14.
(Variazioni).

Sopprimerlo.
*14. 3. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sopprimerlo.
*14. 1. Crosetto, Zorzato, Giudice, Verro.

Al comma 1, dopo le parole: e delle finanze, aggiungere le seguenti: da trasmettere la comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e.
14. 2. Giudice, Armani.

ART. 15.
(Destinazione di risorse ed altri interventi urgenti).

Sopprimerlo.
15. 23. Crosetto, Zorzato, Giudice, Verro.


Pag. 255

Al comma 1, sostituire le parole da: le disponibilità, a: 5 milioni di euro, con le seguenti: Per il rilancio e la ristrutturazione dell'istituto nazionale per la fauna selvatica si stanziano 5 milioni di euro come contributo straordinario per l'anno 2007.
15. 19. Mellano.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. L'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81 è sostituito dal seguente:
1-sexies. In via sperimentale per l'anno 2007 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

1-ter. Alla parte 1a della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le seguenti parole:
a) al punto 7, le parole: «derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura»;
b) al punto 8, le parole: «derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento».

1-quater. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto 12 maggio 1992 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della marina mercantile sono soppresse le parole: «in acque dolci».
1-sexies. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 1-bis le somme stanziate dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nel 2007, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Conseguentemente all'articolo 17 comma 1, sostituire la cifra: 4131, con la cifra: 4151.
15. 39. Marinello, Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Minardo, Misuraca, Romele, Russo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, la parola: «2006» è sostituita dalla seguente: «2007».
1-ter. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 1-bis le somme stanziate dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nel 2007, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sostituire la cifra: 4131, con la cifra: 4151.
15. 38. Marinello, Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Minardo, Misuraca, Romele, Russo.

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
1-bis. All'articolo 5, comma 1-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppresse le parole: «. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana il


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decreto di cui all'articolo 34 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stabilendo le percentuali di compensazione»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, del decreto 12 maggio 1992 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della Marina mercantile, è aggiunta la seguente lettera: «c-bis. Per il solo anno 2006, prodotti derivanti dalla pesca marittima: 4 per cento».

1-ter. Gli imprenditori ittici possono beneficiare dell'agevolazione di cui all'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, applicando alle cessioni di beni di cui alla dichiarazione IVA per l'anno 2006 le aliquote di compensazione derivanti dall'applicazione del comma 1-bis. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono disposte le modalità per la compensazione nel modello fiscale F24 dell'IVA per l'anno 2006 già versata dagli imprenditori di cui al presente comma. L'efficacia del comma 1-bis e del presente comma è subordinata all'autorizzazione dell'Unione europea.
15. 7. Cesini, Franci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'applicazione in via sperimentale del regime di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca, prevista dall'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, per l'anno 2006, è differita all'anno 2007, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. Conseguentemente ai sottoindicati punti della prima parte della Tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sopprimere le seguenti parole:
a) al punto 7, le parole: «derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura»;
b) al punto 8, le parole: «derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento».

La percentuale di compensazione da applicare alle fattispecie indicate ai suddetti punti 7 ed 8, è pari al 4 per cento. Fanno eccezione astici, aragoste e ostriche per i quali si applica una percentuale di compensazione del 10 per cento.
15. 3. Misuraca, Giudice, Bellotti, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Russo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 275, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «nonché ai settori», sopprimere le parole: «della pesca».

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sostituire la cifra: 4131, con la cifra: 4151.
15. 47. Marinello, Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Minardo, Misuraca, Romele, Russo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 275 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sopprimere le parole: «della pesca».
15. 5. Cesini.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Allo scopo di semplificare le operazioni necessarie all'avvio e alla gestione amministrativa delle imprese della


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pesca e dell'acquacoltura, è istituito lo Sportello Unico dei servizi alle imprese di pesca.
1-ter. Lo sportello unico di cui al comma 1-bis, può essere gestito direttamente dall'Amministrazione, o attraverso apposite convenzioni con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
1-quater. Con decreto dei Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministero per lo sviluppo economico e dei trasporti e dell'economia, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di conversione della presente legge vengono definiti termini, modalità, e i servizi prestati dallo Sportello Unico.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sostituire la cifra: 4131, con la cifra: 4135.
15. 44. Marinello, Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Minardo, Misuraca, Romele, Russo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo il comma 5-quater, dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, sono aggiunti i seguenti commi:
5-quinquies. Il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, della legge 10 marzo 2006, n. 81, provvede a liquidare le richieste di indennizzo relative agli eventi verificatisi successivamente all'anno 2001, relativamente alle istanze presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
5-sexies. All'onere derivante dall'attuazione di cui al precedente comma, determinato nel limite massimo di 500 mila euro, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 469 e successive modificazioni.
15. 46. Marinello, Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Minardo, Misuraca, Romele, Russo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 è così sostituito: «Gli oneri di installazione e funzionamento relativi al sistema di localizzazione e controllo, mediante rilevazione satellitare, delle navi da pesca nazionali, previsto dal Regolamento (CEE) n. 2847/93 e successive modificazioni, gravano sul Fondo centrale per il credito peschereccio, nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.»
15. 45. Marinello, Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Minardo, Misuraca, Romele, Russo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, anche ai fini dell'attuazione del comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad assumere i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, nei limiti di un importo massimo a regime di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvedo mediante corrispondente riduzione, a, decorrere dall'anno 2007, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
*15. 13. Alemanno, Buonfiglio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali,


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anche ai fini dell'attuazione del comma 1, in deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali è autorizzato ad assumere i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, nei limiti di un importo massimo a regime di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dall'anno 2007, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter del decreto legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
*15. 12. Misuraca, Giudice, Bellotti, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Russo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. I termini per l'assunzione da parte degli armatori degli oneri economici relativi al traffico satellitare ed ai relativi costi di gestione e manutenzione degli apparati di bordo (c.d. blue box), di cui all'articolo 1, del decreto ministeriale 1o luglio 2006 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, decorrono dal 1o gennaio 2008, ferme restando le decorrenze successive a tale data previste nel citato decreto.
1-ter. All'onere relativo all'attuazione del comma 1-bis stimato in un milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.
15. 40. Marinello, Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Minardo, Misuraca, Romele, Russo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. I termini per l'assunzione da parte degli armatori degli oneri economici relativi alla gestione degli apparati di bordo (blue box), di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto ministeriale 1o luglio 2006 del Ministero delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali, sono differiti al 1o gennaio 2008, ferme restando le decorrenze successive a tale data previste nel citato decreto.
1-ter. All'onere relativo all'attuazione del comma 1, stimato in 1.000.000 di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.
15. 4. Misuraca, Giudice, Bellotti, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Russo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nelle more della revisione periodica degli studi di settore, gli accertamenti per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2007 e per il periodo di imposta successivo, sono sospesi per il settore della pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi.
15. 43.Marinello, Giuseppe Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Minardo, Misuraca, Romele, Russo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 49 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «partita IVA», sono inserite le seguenti: «, con l'eccezione dei soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226».
15. 42.Marinello, Giuseppe Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Minardo, Misuraca, Romele, Russo.


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Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al comma 275 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sopprimere le parole: «della pesca».
1-ter. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 74 è aggiunto il seguente: «74-bis. A decorrere dall'esercizio 2008, le percentuali di cui al comma precedente sono rideterminate nella misura seguente:
a) Agenzia delle entrate: 0,719 per cento;
b) Agenzia del territorio: 0,156 per cento;
c) Agenzia delle dogane: 0,165 per cento.

1-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 20 milioni di euro dal 2008 al 2013, si provvede mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa derivante dalle disposizioni di cui al comma 2.
* 15. 50.Bellotti, Alberto Giorgetti, Misuraca, Buonfiglio, Catanoso, Cosenza, Patarino.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al comma 275 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sopprimere le parole: «della pesca».
1-ter. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 74 è aggiunto il seguente: «74-bis. A decorrere dall'esercizio 2008, le percentuali di cui al comma precedente sono rideterminate nella misura seguente:
a) Agenzia delle entrate: 0,719 per cento;
b) Agenzia del territorio: 0,156 per cento;
c) Agenzia delle dogane: 0,165 per cento».

1-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 20 milioni di euro dal 2008 al 2013, si provvede mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa derivante dalle disposizioni di cui al comma 2.
* 15. 21.Franci, Zucchi, Servodio, Pertoldi, Fiorio, Brandolini, Fogliardi, Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Cesini, Lombardi, Sperandio, Maderloni.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 11, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole «per gli anni 2001, 2002 e 2003 e» sono soppresse.
15. 48.Marinello, Giuseppe Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Minardo, Misuraca, Romele, Russo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1182 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si applicano dal 1o gennaio 2008.
15. 41.Marinello, Giuseppe Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Minardo, Misuraca, Romele, Russo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis.
Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione europea del 28 luglio 1999, nonché di quelli erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione europea del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e degli interessi legali maturati.


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1-ter. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti di cui al comma 1, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità di attuazione della restituzione delle somme.
* 15. 17.Franci, Zucchi, Servodio, Pertoldi, Fiorio, Brandolini, Fogliardi, Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Cesini, Lombardi, Sperandio, Maderloni.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione europea del 28 luglio 1999, nonché di quelli erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione europea del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e degli interessi legali maturati.
1-ter. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti di cui al comma 1, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità di attuazione della restituzione delle somme.
* 15. 49.Bellotti, Alberto Giorgetti, Misuraca, Buonfiglio, Catanoso, Cosenza, Patarino.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 c.c. per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e) del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.
1-ter. Alle minori entrate per gli anni 2007-2009 derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutate in 850.000 euro in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
15. 15.Misuraca, Giudice, Bellotti, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Russo.

Al comma 3 sostituire le parole: entro il 30 settembre 2007 con le seguenti: entro il 30 novembre 2007.
15. 14.Misuraca, Giudice, Bellotti, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Russo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 33 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma: 2-bis. Si considera conduzione associata anche la coltivazione di prodotti vegetali per conto di terzi.
15. 22.Franci, Zucchi, Servodio, Pertoldi, Fiorio, Brandolini, Fogliardi, Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Cesini, Maderloni.


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Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».
15. 6. Cesini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis all'articolo 2, comma 38, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «entro la data 30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2007».
15. 2. Raiti, Ossorio.

Al comma 4 sostituire le parole: articolo 5, comma 1, con le seguenti: articolo 5, commi 1 e 2, e, dopo le parole: 30 giugno 2007 aggiungere le seguenti: e 31 luglio 2007.
* 15. 27.Zanella, Francescato, Bonelli, Piazza.

Al comma 4, sostituire le parole: articolo 5, comma 1, con le seguenti: articolo 5, commi 1 e 2, e, dopo le parole: 30 giugno 2007, aggiungere le seguenti: e 31 luglio 2007.
* 15. 1. Lion, Fundarò.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di evitare l'aggravio di oneri finanziari a carico dei privati e degli enti pubblici, che deriverebbero dalla previsione di ulteriori autorizzazioni per piani e programmi da sottoporre alla valutazione ambientale strategica, il comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2006 n. 300, è sostituito dal seguente:
1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 30 aprile 2009.
15. 28.Zanella, Francescato, Bonelli, Piazza.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, già prorogato da ultimo dall'articolo 1, comma 1056, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ulteriormente prorogato di due anni. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 271.240 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.
15. 9. Cesini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1, comma 580, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: a far tempo dal 15 giugno 2007 sono sostituite dalle seguenti: a far tempo dal 31 dicembre 2007.
15. 37. Oliva, Stagno d'Alcontres.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 6, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, e successive modificazioni, le parole: «quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «il 30 giugno 2008».
15. 8. Cesini.


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Sopprimerlo.
15. 24. Giudice, Armani.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Per favorire l'accesso al credito dei giovani di età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni, lo Stato fornirà garanzie dirette, anche fideiussorie, agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari utilizzando il proprio patrimonio edilizio, ad uso militare, residenziale o commerciale. Le modalità tecnico-operative di attuazione sono affidate ad uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto.
15. 33.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sostituire il comma 6, con il seguente:
6. Con apposita intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede a favorire l'accesso al credito dei giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni anche attraverso il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari. Ai fini dell'attuazione dell'intesa di cui al presente articolo, si utilizza parzialmente, fino al tetto massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la dotazione del Fondo per le politiche giovanili. Al riparto delle risorse, di cui al presente comma, si provvede con l'intesa suddetta.
15. 29. Verro.

Al comma 6, sostituire le parole: trentacinque anni con le seguenti: quaranta anni.
15. 11. Alberto Giorgetti, Armani.

Al comma 6, sostituire le parole: con una dotazione di 10 milioni di euro con le seguenti: con una dotazione di 25 milioni di euro.
15. 34.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 6, sostituire le parole: con una dotazione di 10 milioni di euro con le seguenti: con una dotazione di 20 milioni di euro.
15. 35.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 6, sostituire le parole: con una dotazione di 10 milioni di euro con le seguenti: con una dotazione di 15 milioni di euro.
15. 36.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 6, dopo le parole: intermediari finanziari aggiungere le seguenti: anche per la creazione di imprese in forma cooperativa.
15. 26. D'Ulizia.

Al comma 6, dopo le parole: all'articolo 19 aggiungere le seguenti: comma 2,.
15. 25. Giudice, Armani.

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:
6-bis. Al fine di consentire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di svolgere in maniera più efficace le proprie competenze, all'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole «, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono soppresse e all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e


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successive modificazioni, le parole «sei direzioni» sono sostituite dalle seguenti parole: «sette direzioni».
6-ter. Al fine di garantire l'invarianza della spesa derivante dall'attuazione del comma 6-bis, un posto di livello dirigenziale generale previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, è soppresso.
15. 30.Zanella, Francescato, Bonelli, Piazza.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224 è abrogato.
15. 32. Sposetti.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis All'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo, 24 dicembre 2003, n. 353, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) I quotidiani e i periodici che abbiano un fatturato derivante da inserzioni pubblicitarie superiori al 30 per cento su base annua;
15. 31. Sposetti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad assumere i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, nei limiti di un importo massimo a regime di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2007, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
15. 10. Cesini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un apposito fondo rotativo per favorire l'accesso al credito dei giovani imprenditori agricoli, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, così come integrato dall'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
15. 18. Franci, Zucchi, Servodio, Pertoldi, Fiorio, Brandolini, Fogliardi, Fontana, Bellanova, Cesini, Lombardi, Sperandio, Maderloni.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di garantire l'efficacia e la continuità del servizi di soccorso tecnico urgente svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco si autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'esercizio corrente da destinare al finanziamento degli oneri derivanti dalla necessità dell'impiego del personale operativo oltre l'orario ordinario di servizio, per fronteggiare le necessità di natura logistica delle sedi e per assicurare l'efficienza dei mezzi operativi di soccorso.
15. 20. Vannucci, Raiti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis Al fine di promuovere l'utilizzo di biocombustibili anche nel settore ittico è


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autorizzata per l'anno 2007 l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro per l'incentivo alla produzione di biodiesel destinato alla flotta del settore della pesca da destinarsi, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alle aziende produttrici che stipulino accordi per la fornitura alle associazioni di categoria del settore ittico, soprattutto con riferimento alle imbarcazioni che operino in prossimità di aree sottoposte a tutela ambientale.
15. 54. Bellotti, Alberto Giorgetti, Misuraca, Buonfiglio, Catanoso, Cosenza, Patarino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di valorizzare le tradizioni alimentari culturali locali, connesse con prodotti tipici o biologici di qualità è autorizzata per l'anno 2007 l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro per la concessione di contributi a favore delle associazioni nazionali di categoria che istituiscano consorzi, anche sotto forma di organizzazioni di imprese produttrici, per la promozione del prodotto ittico di qualità.
15. 53. Bellotti, Alberto Giorgetti, Misuraca, Buonfiglio, Catanoso, Cosenza, Patarino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. È autorizzata per l'anno 2007 l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per la concessione di contributi a favore delle associazioni nazionali di categoria del settore ittico che stipulino convenzioni con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al fine di promuovere la messa a punto di sistemi di tracciabilità delle filiere agroalimentari.
15. 52. Bellotti, Alberto Giorgetti, Misuraca, Buonfiglio, Catanoso, Cosenza, Patarino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di promuovere le vocazioni produttive degli ecosistemi acquatici tramite le nuove tecnologie è autorizzata per l'anno 2007 l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per la concessione di contributi a favore delle associazioni nazionali di categoria del settore ittico che stipulino convenzioni con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali volte al conseguimento del suddetto scopo.
15. 51. Bellotti, Alberto Giorgetti, Misuraca, Buonfiglio, Catanoso, Cosenza, Patarino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di promuovere la sicurezza nel settore ittico è autorizzata per l'anno 2007 l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per incentivi all'adeguamento della flotta peschereccia nazionale nel settore della sicurezza, tramite l'ammodernamento dei sistemi tecnologici e la concessione di sgravi per l'introduzione di dispositivi di rilevazione satellitare.
15. 55. Bellotti, Alberto Giorgetti, Misuraca, Buonfiglio, Catanoso, Cosenza, Patarino.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Indennità di trasferta del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo periodo, le parole: «e di polizia», sono sostituite dalle seguenti: «di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 409.705,00, a decorrere dal 2008, si provvede a valere sulla quota parte delle risorse, ammontanti ad euro 30 milioni annui, del fondo istituito dal secondo periodo del comma 1328, dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per


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le esigenze del corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15. 03. Vannucci, Raiti.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Ulteriori risorse per il completamento, a fini perequativi, dell'esercizio della delega in materia di rapporto d'impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Al fine di completare il processo di riforma, a carattere pubblicistico, dell'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla legge 30 settembre 2004. n. 252, e per l'avvio di una perequazione economica con il personale degli altri corpi dello stato ad ordinamento civile, è stanziata, a decorrere dall'anno 2008, una cifra pari ad euro 15 milioni.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulla quota parte delle risorse, ammontanti ad euro 30 milioni annui, del fondo istituito dal secondo periodo del comma 1328, dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le esigenze del corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
15. 02. Vannucci.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il terzo periodo inserire il seguente: In nessun caso si può prescindere dal possesso dei titoli richiesti per l'accesso alla qualifica di dirigente e individuati ai commi 2 e 3 dell'articolo 28 del presente decreto.
15. 01. Giudice, Verro, Armani.

ART. 16.
(Riordino della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi).

Sopprimerlo.
* 16. 1. Crosetto, Zorzato, Giudice, Verro.

Sopprimerlo.
* 16. 3. Giudice, Verro, Armani.

Sopprimerlo.
* 16. 4.Garavaglia, Fugatti, Gibelli, Caparini.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
16. 5. Garavaglia, Fugatti, Gibelli, Caparini.

Al comma 1, capoverso 989, dopo le parole: dei diritti marittimi aggiungere le seguenti. , confermando che tale accorpamento di tasse portuali, non produca riduzioni di gettito erariale e.
16. 10. Giudice, Armani.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
16. 6. Garavaglia, Fugatti, Gibelli, Caparini.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
16. 7. Garavaglia, Fugatti, Gibelli, Caparini.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
16. 8.Garavaglia, Fugatti, Gibelli, Caparini.


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Al comma 1, sopprimere il capoverso 989-bis.
16. 9.Garavaglia, Fugatti, Gibelli, Caparini.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Ulteriori risorse per il completamento dell'esercizio della delega in materia di rapporto d'impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla legge 252/2004).

1. Il 50 per cento delle risorse del fondo istituito dal secondo periodo, del comma 1328, dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è destinato al completamento del processo di riforma, a carattere pubblicistico, dell'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla legge 30 settembre 2004, n. 252.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16. 01.Vannucci.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 81/2007, la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, abrogato dal comma 1, lettera b), dell'articolo 15 della legge 8 luglio 2003 n. 172, è reintrodotta;

e conseguentemente: il comma 2 dell'articolo 15 della legge 8 luglio 2003 n. 172 è abrogato.
16. 02.Raiti, Ossorio.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge 8 luglio 2003, n. 172 è abrogato.
16. 03.Raiti, Ossorio.

ART. 17.
(Copertura finanziaria).

Sopprimerlo.
17. 1.Crosetto, Zorzato, Giudice, Verro.

Al comma 1, dopo le parole: articolo 6, comma 8, aggiungere le seguenti: e all'articolo 15, comma 6,.
17. 2.Giudice, Armani.

ART. 18.
(Entrata in vigore).

Sopprimerlo.
18. 1.Crosetto, Zorzato, Giudice, Verro.

Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, è aggiunto il seguente:

Art. 1-bis.
(Delega per il riassetto delle disposizioni in materia di prodotti alimentari).

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, e successive modificazioni, le parole: «quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «il 30 giugno 2008».
Dis. 1. 01.Cesini.


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ALLEGATO 2

DL 81/2007: Disposizioni urgenti in materia finanziaria. (C. 2852 Governo).

EMENDAMENTI DEL GOVERNO

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Art. 5.
(Interventi in materia pensionistica).

1. A decorrere dall'anno 2007, a favore dei soggetti con età pari o superiore a 64 anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite da enti pubblici di previdenza, è corrisposta una somma aggiuntiva determinata come indicato nella Tabella A allegata alla presente legge in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e detta gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Nel caso in cui il soggetto sia titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Nel caso in cui il soggetto sia titolare solo di pensioni ai superstiti, ai fini dell'applicazione della predetta Tabella A, l'anzianità contributiva complessiva è computata al sessanta per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva è corrisposta dall'INPS, con riferimento all'anno 2007, in sede di erogazione della mensilità di novembre ovvero della tredicesima mensilità e dal 2008 in sede di erogazione della mensilità di luglio ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il soggetto non possegga un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto sia quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore al limite reddituale di cui allo stesso comma 1 e inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva di cui al comma 1, la somma aggiuntiva viene corrisposta fino a concorrenza del, predetto limite.
3. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, provvede ad individuare l'ente incaricato dell'erogazione della somma aggiuntiva di cui al comma 1, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicati nello stesso comma.


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4. La somma aggiuntiva di cui al comma 1 non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, con esclusione dall'anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell'incremento delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dal presente articolo.
5. Con effetto dal 1o gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all'articolo 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è concesso secondo i criteri ivi stabiliti, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 39, commi 4, 5 e 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilità e, con effetto dalla medesima data, l'importo di cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38 è rideterminato in 7.540,00 euro. Per gli anni successivi al 2008, il limite di reddito annuo di 7.540,00 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. Con effetto dalla medesima data di cui al presente comma sono conseguentemente incrementati i limiti reddituali e gli importi di cui all'articolo 38, comma 9, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289.
6. Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato per il triennio 2008-2010, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100 per cento.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite, ove necessario, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo concernenti la corresponsione delle somme aggiuntive di cui al comma 1, il Governo, d'intesa con le organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati, procede, entro il mese di dicembre dell' anno 2008, alla verifica dell'attuazione delle predette disposizioni.
8. A decorrere dall'anno 2008 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di 267 milioni di euro per l'anno 2008, di 234 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici del corso legale di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici, in particolare per i soggetti per i quali trovi applicazione, in via esclusiva, il regime pensionistico di calcolo contributivo, al fine di migliorare la misura dei trattamenti pensionistici.

Tabella A

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi Somma aggiuntiva (in euro) - Anno 2007 Somma aggiuntiva (in euro) - Dal 2008
Anni di contribuzioneAnni di contribuzione    
Fino a 15Fino a 18262336
Sopra 15 fino a 25Sopra 18 fino a 28327420
Oltre 25Oltre 28392504

5. 26. Il Governo.


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L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Art. 5.
(Interventi in materia pensionistica).

1. A decorrere dall'anno 2007, a favore dei soggetti con età pari o superiore a 64 anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, è corrisposta una somma aggiuntiva determinata come indicato nella Tabella A allegata alla presente legge in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Nel caso in cui il soggetto sia titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Nel caso in cui il soggetto sia titolare solo di pensioni ai superstiti, ai fini dell'applicazione della predetta Tabella A, l'anzianità contributiva complessiva è computata al sessanta per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva è corrisposta dall'INPS, con riferimento all'anno 2007, in sede di erogazione della mensilità di novembre ovvero della tredicesima mensilità e dal 2008 in sede di erogazione della mensilità di luglio ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il soggetto non possegga un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto sia quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore al limite reddituale di cui allo stesso comma 1 e inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva di cui al comma 1, la somma aggiuntiva viene corrisposta fino a concorrenza del predetto limite.
3. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, provvede ad individuare l'ente incaricato dell'erogazione della somma aggiuntiva di cui al comma 1, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicati nello stesso comma.
4. La somma aggiuntiva di cui al comma 1 non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, con esclusione dall'anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell'incremento delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dal presente articolo.
5. Con effetto dal 1o gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all'articolo 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è concesso secondo i criteri ivi stabiliti, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 39, commi 4, 5 e 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilità e, con effetto dalla medesima data, l'importo di cui ai comma 5, lettere a) e del medesimo articolo 38 è rideterminato in 7.540,00 euro. Per gli anni successivi al 2008 il limite di reddito annuo di 7.540,00 euro è aumentato in misura pari all'incremento


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dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. Con effetto dalla medesima data di cui al presente comma sono conseguentemente incrementati i limiti reddituali e gli importi di cui all'articolo 38, comma 9, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289.
6. Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compreso tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato per il triennio 2008-2010, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100 per cento.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite, ove necessario, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo concernenti la corresponsione delle somme aggiuntive di cui al comma 1, il Governo, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati, procede, entro il mese di dicembre dell'anno 2008, alla verifica dell'attuazione delle predette disposizioni.
8. A decorrere dall'anno 2008 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di 267 milioni di euro per l'anno 2008, di 234 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici del corso legale di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici, in particolare per i soggetti per i quali trovi applicazione, in via esclusiva, il regime pensionistico di calcolo contributivo, al fine di migliorare la misura dei trattamenti pensionistici.

Tabella A

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi Somma aggiuntiva (in euro) - Anno 2007 Somma aggiuntiva (in euro) - Dal 2008
Anni di contribuzioneAnni di contribuzione  
Fino a 15Fino a 18262336
Sopra 15 fino a 25Sopra 18 fino a 28327420
Oltre 25Oltre 28392504

5. 26. (Nuova formulazione).Il Governo.

Relazione Illustrativa

L'emendamento realizza la previsione attualmente contenuta al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, che demandava ad un decreto ministeriale, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge medesimo, l'individuazione dei criteri di assegnazione della somma destinata nel comma 1 per incrementare le pensioni basse. L'avvenuta tempestiva individuazione di tali criteri ne consiglia l'inserimento fin da subito nel testo di legge, sia al fine di maggiore uniformità normativa, sia per elevare la fonte attributiva del beneficio in oggetto. Con l'occasione si è provveduto anche alla riscrittura del


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comma 3, in considerazione della più precisa individuazione dei fondi da destinare agli intervieniti ivi previsti.

Relazione Tecnica

L'emendamento sostituisce integralmente l'articolo 5 dell'AC 2852, mantenendo inalterati gli effetti finanziari previsti dal medesimo articolo 5.

Commi da 1 a 4.

Le disposizioni prevedono l'introduzione dal 2007 di una somma aggiuntiva concessa a soggetti con età pari o superiore a 64 anni, pensionati previdenziali, a condizione che il soggetto non possieda redditi complessivi pari o superiori a 1,5 volte il TM (8.504,73 euro annui per l'anno 2007). Tale somma aggiuntiva è così articolata in dipendenza dell'anzianità contributiva complessiva del pensionato:

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi Somma aggiuntiva (in euro) - Anno 2007 Somma aggiuntiva (in euro) - Dal 2008
Anni di contribuzioneAnni di contribuzione  
Fino a 15Fino a 18262336
Sopra 15 fino a 25Sopra 18 fino a 28327420
Oltre 25Oltre 28392504

Nel caso in cui il soggetto sia titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Nel caso in cui il soggetto sia titolare solo di pensioni ai superstiti, ai fini dell'applicazione della sopraindicata Tabella, l'anzianità contributiva complessiva è computata al sessanta per cento.
Sulla base dei seguenti parametri:
stima pensionati interessati, con età pari o superiore a 64 anni: circa 3.050.000 dal 2008, tenendo conto anche dei soggetti beneficiari per l'effetto della clausola di salvaguardia di cui al comma 2 (soggetti per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici, al netto dei trattamenti di famiglia, risulta superiore al limite reddituale pari a 1,5 volte TM e inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva);
la predetta stima è stata effettuata sulla base dei dati amministrativi del Casellario dei pensionati presso INPS, tenendo conto del requisito reddituale individuale previsto dalla disposizione in esame;
la differenziazione della somma aggiuntiva per anzianità contributiva complessiva, che, considerato che taluni soggetti percepiscono tale somma non per intero ma fino a concorrenza, comporta un importo medio di tale somma pari a circa 299 euro per l'anno 2007 (si tenga presente che il più basso importo per l'anno 2007 della somma aggiuntiva comporta un modesto contenimento, rispetto alla situazione a regime nel numero di soggetti beneficiari della clausola di salvaguardia, con rideterminazione della stima del numero complessivo dei beneficiari) di circa 379 euro dal 2008 derivano i seguenti oneri:

(valori in milioni di euro)

2007 2008 2009 2010
-900-1.156-1.156-1.156


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Comma 5.

La disposizione è diretta ad aumentare dal 2008 le maggiorazioni sociali secondo lo schema previsto dall'articolo 38, legge n. 448 del 2001. Tenuto conto della clausola prevista dal comma 4, in base alla quale per effetto del complessivo intervento in esame, tale incremento, per i soggetti con pensioni previdenziali, è di fatto inglobato nella concessione della somma aggiuntiva di cui ai commi da 1 a 4, sulla base dei seguenti parametri:
stima soggetti interessati: 290.000, di cui si stima circa 20.000 per effetto estensione platea (beneficiari di maggiorazioni sociali connesse a pensioni assistenziali, di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4);
incremento maggiorazioni sociali: circa 12 euro mensili dal 2008 derivano i seguenti oneri:

(valori in milioni di euro)

2007 2008 2009 2010
0-44-44-44

Comma 6.

La normativa vigente prevede un meccanismo di rivalutazione ai prezzi delle pensioni previdenziali con l'applicazione dell'indice di rivalutazione per fasce di importo, sulla base dei seguenti coefficienti:

Fasce di importo Coefficienti
fino a 3 volte trattamento minimo INPS
100%
da 3 a 5 volte trattamento minimo INPS90%
oltre 5 volte trattamento minimo INPS75%

La disposizione proposta prevede, per il triennio 2008-2010, la seguente rimodulazione dei coefficienti:

  Triennio 2008-2010 Dal 2011
Fasce di importo CoefficientiCoefficienti
fino a 3 volte trattamento
minimo INPS
100% 100%
da 3 a 5 volte trattamento
minimo INPS
100% 90%
oltre 5 volte trattamento
minimo INPS
75% 75%


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Sulla base dei seguenti parametri:
Monte pensioni stimato 2007: 212,3 miliardi;
Tasso inflazione in linea con quanto previsto da DPEF 2008-2011;
Quota percentuale del monte pensioni (pensioni previdenziali) nella fascia di importo tra 3 e 5 volte il trattamento minimo INPS (sulla base dei dati del Casellario dei pensionati INPS al 31 dicembre 2005): 11,7 per cento derivano i seguenti oneri:

(valori in milioni di euro)

2007 2008 2009 2010
al lordo effetti fiscali0-42-89-137
al netto effetti fiscali0-33-66-100

Comma 8.

La disposizione prevede la costrizione di un Fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di 267 milioni di euro per l'anno 2008, di 234 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici del corso legale di laurea e per la totalizzazione dei periodi, contributivi maturati in diversi regimi pensionistici.
Dalla disposizione derivano i seguenti oneri:

(valori in milioni di euro)

2007 2008 2009 2010
0-267-234-200

Complessivamente dall'articolo in esame derivano i seguenti oneri:

(valori in milioni di euro)
2007 2008 2009 2010
Commi da 1 a 4
-900-1.156-1.156-1.156
Comma 5
0-44-44-44
Comma 6
0-33-66-100
Comma 8
0-267-234-200
Totale
-900-1.500-1.500-1.500


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ART. 15.
(Destinazione di risorse ed altri interventi urgenti).

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. All'articolo 36, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per ciascun immobile strumentale, le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato».
3-ter. La disposizione del comma 3-bis ha effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006.

Ammortamento
fabbricati
3-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo il comma 14, inserire i seguenti:
14-bis. I maggiori ricavi o compensi desumibili dagli indicatori di normalità economica che hanno natura sperimentale, e approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2007, applicabili dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore che tengano conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, costituiscono presunzioni semplici.
14-ter. I contribuenti che dichiarano un ammontare dei ricavi o compensi inferiori rispetto a quelli previsti dagli indicatori di cui al comma 14-bis non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati.
Studi di settore - Indicatori di normalità economica
3-quinquies. Per l'anno d'imposta 2006 sono esonerati dall'obbligo previsto dal comma 8, dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i soggetti in regime di contabilità semplificata di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Elenco clienti
e fornitori
3-sexies. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, al comma 38, le parole: «. In tale caso» sono sostituite dalle seguenti: «,ovvero entro il 30 novembre 2007 se i fabbricati sono di proprietà esclusiva di cittadini italiani residenti all'estero. In tali casi».
Proroga termini accatastamento dei fabbricati ex rurali per i proprietari residenti all'estero

15. 56. Il Governo.

Relazione Tecnica

ART. 15.
(Destinazione di risorse ed altri interventi urgenti).

Commi 3-bis e 3-ter.
L'articolo, ai commi 3-bis e 3-ter, prevede la sostituzione dell'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge n. 223 del 06, come modificato dal decreto-legge n. 262 del 06, con il seguente: «Per ciascun immobile strumentale, le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato».
La disposizione è diretta a modificare il testo normativo eliminando gli aspetti di retroattività.


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In particolare viene meno la previsione secondo la quale l'ammortamento pregresso, dedotto ai fini fiscali, avrebbe ridotto esclusivamente il costo riconosciuto del fabbricato e non quello del terreno.
La descritta modifica non produce effetti di minore gettito rispetto a quelli originariamente stimati in sede di relazione tecnica, poiché la quantificazione - basata, peraltro, su dati macro di bilancio e non relativi al singolo fabbricato e al suo stadio di ammortamento - in conformità con l'intento perseguito, non teneva conto dell'effetto penalizzante sopra descritto.
Di conseguenza, alla norma proposta non è ascrivibile alcuna perdita di gettito rispetto alla stima contenuta nella relazione tecnica.

Commi 3-quater e 3-quinquies.

Il comma 3-quater, definisce la valenza probatoria, quale presunzione semplice, dei maggiori valori risultanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge Finanziaria 2007, approvati con decreto ministeriale del 20 marzo 2007 come modificato dal decreto ministeriale 4 luglio 2007.
Pertanto nell'ipotesi in cui il livello di riferimento ai fini della congruità è rappresentato dal ricavo/compenso minimo derivante dall'applicazione degli indicatori, sarà l'ufficio accertatore a motivare l'avviso di accertamento fornendo ulteriori elementi probatori per avvalorare i maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dei predetti indicatori di normalità economica.
Qualora l'ammontare dei ricavi o compensi accertati sulla base degli studi di settore non sia influenzato dai maggiori importi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica, nessun ulteriore onere probatorio è posto a carico dell'ufficio.
In ordine alla quantificazione dell'impatto in termini di gettito, trattandosi di norma di carattere procedimentale, non si dispone di elementi idonei a misurarne la portata.
Relativamente al comma 3-quinquies, mirato ad esonerare dall'obbligo di trasmissione dell'elenco clienti e fornitori per l'anno di imposta 2006, i soggetti in regime di contabilità semplificato di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 600/73, si rappresenta quanto segue:
1) l'esclusione in considerazione dell'alto numero dei contribuenti cui fa riferimento, comporterà una significativa limitazione alla possibilità di effettuare incroci finalizzati all'individuazione di soggetti a rischio di evasione;
2) in merito ad eventuali variazioni negative del gettito, si osserva che la disposizione non comporta variazioni del gettito in quanto trattasi comunque di norme procedimentali e come tali non oggetto di quantificazioni in termini di entrate.

Comma 3-sexies.

Il comma 3-sexies, prevedendo nell'arco dell'anno la proroga dei termini concessi per l'accatastamento dei fabbricati ex rurali nel caso in cui questi siano di proprietà esclusiva di cittadini residenti all'estero, non comporta effetti sul gettito.


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Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15.
(Misure in materia di IRAP e di oneri contributivi nel lavoro subordinato privato, nonché in materia di rimborsi IVA e di deducibilità delle spese per veicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali).

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi e gli oneri assimilati di cui alla lettera g) sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle voci da 10 a 90 dell'attivo dello stato patrimoniale, comprensivo della voce 190 del passivo, e l'ammontare complessivo delle voci dell'attivo dello stato patrimoniale, con esclusione della, voce 130, comprensivo della voce 190 del passivo e assumendo le voci 110 e 120 dell'attivo al netto del costo delle attività materiali e immateriali utilizzate in base a contratti di locazione finanziaria»;
b) nell'articolo 6, comma 1-bis è aggiunto, in fine il seguente periodo: «La disposizione del secondo periodo del comma 1 si applica prendendo a riferimento le voci dello stato patrimoniale redatto ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile corrispondenti a quelle indicate nel predetto secondo periodo del comma 1»;
c) nell'articolo 6, comma 5, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «senza l'applicazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi previsto nell'ultimo periodo.»;
d) nell'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), le parole: «esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e» sono sostituite dalla seguente: «escluse».

2. Nell'articolo 1, comma 267, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, le parole: «, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee,» sono soppresse.
3. In deroga all'articolo 3, comma 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 1, lettere a), b) e c) del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 1, lettera d) si applicano con la decorrenza prevista dal comma 267 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive, si tiene conto delle disposizioni del comma 1 solo a partire dalla seconda o unica rata di acconto riferita al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; resta fermo quanto previsto dal comma 269 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
4. All'articolo 79, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera a), dopo le parole: «dell'industria,» sono inserite le seguenti: «del credito, dell'assicurazione,»;
b) nella lettera c), le parole: «del credito, assicurazione e» sono sostituite dalla seguente: «dei».

5. Le disposizioni del comma 4 hanno effetto a decorrere dal 1o luglio 2007.
6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 valutati in 214 milioni di euro per l'anno 2007, in 378 milioni di euro per l'anno 2008 ed in 390 milioni di euro dal 2009, si provvede:
a) quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2007, 58 milioni di euro per l'anno 2008 e 60 milioni di euro a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti all'lNPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive recate dal comma 4;


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b) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2007 e a 219 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate tributarie recate dal comma 1, lettera a);
c) quanto a 101 milioni di euro per l'anno 2008 e 94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 mediante utilizzo delle maggiori entrate recate dal comma 7;
d) quanto a 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 mediante riduzione lineare dello 0,124 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;
b) nell'articolo 164, comma 1, lettera b):
1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «nella misura del 40 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.»;
2) al secondo periodo, le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella suddetta misura del 40 per cento»;
c) la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente: «b-bis) nella misura del 90 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta».

8. Le disposizioni del comma 7 hanno effetto dal periodo di imposta in corso al 27 giugno 2007.
9. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006, la percentuale di deducibilità del 40 per cento indicata al numero 1), lettera b) del comma 7 è fissata al 20 per cento, quella del 40 per cento indicata al numero 2) lettera b) del medesimo comma 7 è fissata al 30 per cento e quella del 90 per cento indicata nella lettera c) del comma 7 è fissata al 65 per cento. I maggiori importi deducibili, per il suddetto periodo d'imposta, rispetto a quelli dedotti sulla base delle disposizioni dell'articolo 2, comma 71, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono recuperati in deduzione nel periodo d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007 e di essi, si tiene conto ai fini del versamento della seconda o unica rata di acconto relativa a tale periodo.
10. Ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativi al periodo di imposta successivo a quello in corso al 3 ottobre 2006, il contribuente può continuare ad applicare le disposizioni previgenti all'articolo 2, comma 72, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2007. n. 286.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi da 7 a 10, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
12. Al fine di consentire all'Agenzia delle entrate la liquidazione dei rimborsi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con


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modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278, è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 5.700
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
13. Alla copertura delle disposizioni di cui al comma. 12 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
15. 0. 4. Il Governo.


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