VI Commissione - Mercoledì 11 luglio 2007


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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01255 Fogliardi: Integrazione del programma informatico GERICO, relativo agli studi di settore.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame, si chiedono chiarimenti in ordine alle modalità di funzionamento ed alle informazioni fornite dal software Ge.Ri.Co.
In particolare, nell'interrogazione viene richiesto se non si ravvisi la necessità che il programma evidenzi, anche nel caso di congruità del contribuente alle risultanze dello studio di settore, tutti gli elementi di calcolo che vengono visualizzati dal software per i soggetti non congrui.
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha osservato, innanzitutto, che, già nelle versioni di Ge.Ri.Co. elaborate per i periodi di imposta precedenti al 2006, non venivano visualizzati i dati relativi ai valori di riferimento (ricavo minimo e ricavo puntuale) nel caso in cui il contribuente risultasse congruo allo studio di settore, in quanto tali dati sono da ritenersi non necessari rispetto alle finalità cui è diretto il software. Pertanto, nella versione di Ge.Ri.Co 2007, nessuna modifica è stata apportata sotto questo aspetto.
Nel caso in cui il contribuente risulta non congruo alle risultanze dello studio di settore, l'attuale versione del software Ge.Ri.Co. 2007 visualizza tutta una serie di informazioni relative sia all'applicazione congiunta dell'analisi della congruità e della normalità economica, sia delle due analisi distintamente considerate.
In particolare, vengono visualizzati:
1. Il ricavo puntuale di riferimento e il ricavo minimo ammissibile comprensivo dell'eventuale applicazione degli indicatori di normalità economica;
2. I maggiori ricavi stimati ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP;
3. Il ricavo puntuale derivante dalla sola analisi di congruità;
4. I maggiori ricavi eventualmente stimati in relazione ai singoli indicatori di normalità economica.

Tali informazioni si rendono necessarie in caso di non congruità, oltre che per gli importi cui fare riferimento per l'eventuale adeguamento in dichiarazione, anche per rendere edotto il contribuente in ordine alle singole componenti che hanno determinato l'esito complessivo dello studio di settore.
L'Agenzia delle entrate ha fatto presente, altresì, che a seguito delle recenti modifiche apportate al decreto ministeriale del 20 marzo 2007, da parte del decreto ministeriale del 4 luglio 2007, in corso di pubblicazione, in materia di applicazione degli indicatori di normalità economica di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), si sta provvedendo all'aggiornamento di Ge.Ri.Co, per tener conto della innovata disciplina, in special modo per quanto concerne il livello a cui fare riferimento ai fini dell'adeguamento alle risultanze degli studi di settore.
In particolare, a seguito di tali modifiche, il contribuente sarà congruo alle risultanze dello studio di settore qualora dichiari, anche per effetto dell'adeguamento previsto dall'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio


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1999, n. 195, ricavi o compensi in misura non inferiore al maggiore tra i seguenti valori:
1. Livello minimo risultante dall'applicazione degli studi di settore tenendo Conto delle risultanze degli indicatori di normalità economica di cui all'articolo 1, comma 14, della citata legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007);
2. Livello puntuale di riferimento risultante dalla applicazione degli studi di settore senza tener conto delle risultanze degli indicatori medesimi.

L'Agenzia delle entrate ha altresì fatto presente che, tuttavia, come già precedentemente specificato, in attesa del rilascio del prodotto software aggiornato, tutte le informazioni utili al contribuente per verificare la propria posizione ai fini dell'applicazione dello studio di settore, coerentemente con quanto previsto dalle ultime novità, possono facilmente essere ricavate anche dalla versione attualmente in vigore di Ge.Ri.Co.
Il Dipartimento per le politiche fiscali, in proposito, ha osservato che, in definitiva, i nuovi studi di settore contengono tutte le informazioni necessarie per l'adeguamento da parte del contribuente, indicando non soltanto il valore di congruità dei ricavi o compensi, ma anche i valori indispensabili per attenersi alle risultanze degli studi di settore ossia il valore minimo ammissibile ed il valore puntuale di riferimento, che sono determinati tenendo conto degli eventuali maggiori ricavi o compensi calcolati dai nuovi indicatori di normalità economica.
Il contribuente, dunque, può agevolmente individuare i valori di adeguamento. Nessun tentativo, infatti, deve essere effettuato. Il software Ge.Ri.Co, sulla base dei dati contabili risultanti dal periodo d'imposta, rielabora i predetti valori ritenuti idonei a stimare l'entità dell'attività svolta dal contribuente. Quest'ultimo può o meno decidere di adeguarsi, senza assolutamente dover individuare limiti inferiori di calcolo.
In particolare, in base a quanto disposto dal citato decreto del 4 luglio 2007, in corso di pubblicazione, in sede di dichiarazione dei redditi l'adeguamento agli studi di settore può essere effettuato anche al minimo ammissibile, a condizione che sia almeno pari al valore di congruità dei ricavi o compensi determinati senza tener conto dei nuovi indicatori di normalità economica, consentendo comunque al contribuente di essere considerato «congruo» a tutti gli effetti.


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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01257 Fugatti: Disservizi nei collegamenti telematici con l'Agenzia delle entrate

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento di sindacato ispettivo degli Onorevoli vengono chiesti chiarimenti in merito a presunte gravi difficoltà di collegamento con il sito web dell'Agenzia delle Entrate dedicato ai servizi telematici.
In proposito l'Agenzia delle Entrate ha fatto presente che il collegamento con i servizi telematici - a causa di problemi tecnici che hanno interessato il Centro elaborazione dati - è risultato inibito dalle ore 17.30 di sabato 7 luglio 2007, alle ore 23 del medesimo giorno.
Il sistema è stato gradualmente riattivato già a partire dalle ore 23 del 7 luglio 2007 ed è tornato alla piena funzionalità dalle ore 14 dell'8 luglio 2007.
Per quanto attiene il problema segnalato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti circa le presunte gravi difficoltà nel collegamento ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate nella giornata di lunedì 9 luglio 2007, che avrebbero reso impossibile il pagamento on line per contribuenti ed intermediari, è stata rilevato che le linee sono state sempre attive, anche se nelle prime ore della medesima giornata può essersi verificato qualche rallentamento.
Il, prospetto degli invii dei modelli di pagamento F24, annesso correttamente effettuati per via telematica nelle diverse fasce orarie del giorno 9 luglio 2007, fa emergere la continuità dell'erogazione del servizio, manifestando un trend crescente delle operazioni nelle ore solitamente di maggiore attività.
Nella giornata del 9 luglio 2007, pertanto, è stata garantita la piena normalità del servizio; non appare, dunque, sostenibile l'affermazione di una «assoluta impossibilità» di trasmissione di documenti per via telematica. Eventuali ritardi da parte dei contribuenti non si ritiene possano essere ascritti alle assente cause di «forza maggiore» che avrebbero impedito l'effettuazione del pagamento.


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ANNESSO

Trasmissioni F24 on line effettuate nella giornata del 9 luglio 2007

Dalle ore Alle ore Invii Deleghe
01125313
1248112
232034
34610
4522
561021
6752140
78243700
899212.393
9102.3446.411
10113.3379.183
11123.2508.785
12134.35512.620
13142.4947.583
14153.68611.897
15165.87116.462
16176.92619.937
17186.45718.735
18194.44811.637
19202.9857.976
20211.7704.651
21221.0442.471
22237391.406
2324397781
TOTALE 51.530144.260


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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01258 Gianfranco Conte: Sequestro di apparecchi da gioco.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento alle problematiche evidenziate nell'interrogazione di cui trattasi, si rileva che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha rappresentato che, a seguito dell'avvio del procedimento penale n. 5657/2006 RG, presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Venezia, avente ad oggetto l'apparecchio Black Slot mod. Flexy Screen, ha richiesto alla Società generale di informatica (Sogei s.p.a.), partner tecnologico pubblico del Ministero dell'economia e delle finanze, di eseguire un accertamento sul modello di apparecchio menzionato, nonché di verificare altri apparecchi installati sul territorio.
La verifica tecnica eseguita dalla Sogei ha evidenziato la non conformità del modello di apparecchio in parola alle vigenti prescrizioni normative: in particolare dall'analisi eseguita è emerso che sugli apparecchi dotati del software Black Slot mod. Flexy Screen è attivabile una particolare modalità di gioco che, da un lato dà la possibilità al consumatore di superare i limiti prescritti per le vincite, dall'altro, lo mette in condizioni di poter predeterminare l'importo della vincita.
Conseguentemente, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha emesso, in data 22 dicembre 2006, il provvedimento prot. n. 43262/Giochi/ADI avente oggetto «revoca di certificazione FLEXY SCREEN codice CM6040865L».
Con ricorso al Tar Lazio (R.G. 583/2007) la società Euro Gruppo Giochi S.r.l. ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, dei richiamati provvedimenti di conformità dell'esemplare del modello denominato BLACK SLOT MOD. FLEXY SCREEN codice CM6040865L, nonché il provvedimento prot. n. 1470/Giochi/ADI del 16 gennaio 2007 avente ad oggetto «dismissione degli apparecchi riproducenti il modello denominato BLACK SLOT MOD».
L'adito Tar con il decreto presidenziale n. 404 del 2007 ha accettato la domanda di sospensiva inaudita altera parte e successivamente, con ordinanza cautelare n. 606 del 2007 del 7 febbraio, il Giudice amministrativo ha definitivamente accolto l'istanza di sospensione degli atti impugnati, e ha rinviato la decisione definitiva all'udienza di merito del 20 giugno 2007.
All'attualità, si è in attesa di conoscere l'esito della decisione di merito, anche al fine di adottare analoghi provvedimenti per i modelli di apparecchi «STACK SLOT» e «TERZA DIMENSIONE», ora oggetto del procedimento penale 1161/07 RGNR incardinato presso la Procura di Venezia, sulla base della motivazione già espressa per il modello «Flexy Screen», per i quali è stato già emesso decreto di sequestro preventivo.
Per quanto riguarda la richiesta della S.V. onorevole di introdurre adeguati meccanismi dl tutela e garanzia degli operatori e degli utenti, si fa presente che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in considerazione dell'elevatissimo numero di apparecchi oggetto del decreto di sequestro preventivo, sta esaminando la possibilità di adottare un


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provvedimento di proroga dei termini di rilascio del nulla osta di distribuzione e mossa in esercizio - e dei termini di validità di quelli già emessi - degli apparecchi di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 110 del T.U.L.P.S., al fine di consentire l'immissione di un ulteriore quantitativo di apparecchi conformi a modelli già certificati, diversi da quelli oggetto dell'indagine in questione, nelle more della distribuzione degli apparecchi di seconda generazione.
Il Comando Generale della Guardia di Finanza, nel comunicare quanto segue, ha rappresentato di aver ricevuto l'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria:
Il 22 maggio 2006, militari del Comando Regionale Veneto hanno eseguito un sequestro, d'iniziativa, di un congegno da intrattenimento munito di scheda da gioco «Black Slot», per violazione dell'articolo 718 del codice penale «esercizio del gioco d'azzardo»; detta scheda era stata, a suo tempo, omologata, con certificato di conformità alle prescrizioni di legge, da apposita società convenzionata con l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ossia la CERMET Soc. Coop. a responsabilità limitata di Bologna;
la Procura della Repubblica di Venezia ha convalidato il sequestro di polizia giudiziaria ed ha nominato un consulente tecnico che, all'esito della perizia effettuata, ha attestato che il software delle schede «Black Slot» non era conforme alla normativa vigente in materia di requisiti di liceità dei giochi;
l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, interessata dal pubblico Ministero precedente, ha commesso incarico alla SOGEI S.p.a. di accertare la regolarità o meno del software in questione; la Sogei ha poi rilasciato un ulteriore referto, che ha confermato il risultato della consulenza tecnica del pubblico ministero;
il 20 febbraio 2007, il GIP presso il Tribunale di Venezia ha emesso, su richiesta del pubblico ministero, un decreto di sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale degli apparecchi da intrattenimento con scheda «Black Slot» installati presso esercizi ubicati nella provincia di Venezia; conseguentemente, la Compagnia di Mirano ed i Reparti territoriali del Corpo sub-delegati hanno rintracciato, e sottoposto a sequestro, n. 256 congegni;
il 23 febbraio 2007, il pubblico ministero ha disposto l'acquisizione, tramite la Guardia di Finanza, presso la Direzione Generale A.A.M.S., della documentazione relativa alle certificazioni rilasciate dalla CERMET S.r.l., concernenti, oltre alle, scheda «Black Slot», anche quelle del tipo «Stack Slot» e «Terza Dimensione»;
il 20 aprile 2007 il pubblico ministero, ha emesso decreto di sequestro ai sensi dell'articolo 253 del codice di procedura penale di tre apparecchi funzionanti con software delle ultime due tipologie, che venivano acquisiti dalla Compagnia del Corpo;
il 7 maggio 2007, il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero ha appurato che anche le due schede nuove non erano conformi alla normativa vigente;
tra il 18 ed il 25 maggio 2007, su delega del pubblico ministero, la Compagnia di Mirano ha sequestrato la documentazione tenuta dall'A.A.M.S. e dalla CERMET S.r.l., nonché i congegni di genere vietato, installati nell'ambito della circoscrizione di servizio;
il 5 giugno 2007, il GIP del tribunale di Venezia, su richiesta del pubblico ministero ha emanato un decreto di sequestro preventivo, ai sensi dell'articolo 322 del codice di procedura penale nell'ambito del procedimento penale aperto nei confronti di persone indagate per concorso nei reati previsti dagli articoli 718 del codice penale: «esercizio di giochi d'azzardo», 480 del codice penale «falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative» 481 del codice penale «falsità ideologica in certificati commessa da persone


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esercenti un servizio di pubblica necessità»; il sequestro concerne tutti gli apparecchi elettronici da intrattenimento muniti di schede «Black Slot», «Stack Slot» e «Terza Dimensione», installati sul territorio nazionale;

ai fini dell'esecuzione del citato decreto, il pubblico ministero ha disposto che la Compagnia di Mirano differisse gli atti delegati di un congruo termine, entro il quale l'autorità giudiziaria, ha formulato tramite l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un invito a tutti i gestori dei tre tipi dl schede affinché ritirassero dal mercato detti apparecchi, preavvertendoli della delega già conferita alla Guardia dl Finanza ai fini dell'esecuzione del sequestro dei beni residui.


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ALLEGATO 4

Istituzione di un'area franca urbana nel comune di Lamezia Terme. C. 2237 D'Ippolito Vitale e C. 2422 Amendola.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'area franca urbana è istituita secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1. 1. Fugatti, Brigandì.

Al comma 2 sostituire le parole: entro tre mesi, con le seguenti: entro sei mesi.
1. 2. Fugatti, Brigandi.

ART. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2

1. Nell'ambito dell'avvio di nuove attività imprenditoriale della zona Franca urbana di Lamezia Terme il Ministro per lo Sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Economia e delle Finanze è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto per la concessione di esenzioni fiscali e contributive.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) Gli sgravi fiscali riguardano le imposte sui redditi delle società (IRES) per la durata di cinque anni, i contributi pagati dai datori di lavoro e le imposte sui suoli ove allocare nuovi stabilimenti produttivi;
b) Sono limitati gli sgravi alle imprese con meno di 50 dipendenti ed il cui fatturato non superi i 10 milioni di euro;
c) Le agevolazioni concedibili sono disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e 54 del 4 marzo 2006, con particolare riferimento a quelli destinati al sostegno delle piccole imprese di nuova costituzione.
2. 1. Amendola, Fincato, Fluvi.

Al comma 2, sostituire le parole: sul 40 per cento del loro ammontare nei primi due anni di attività, sul 60 per cento nel terzo e nel quarto anno e sul 80 per cento nel quinto anno del periodo di cui al citato comma 1, con le seguenti: sul 50 per cento del loro ammontare nei primi due anni di attività, sul 70 per cento nel terzo e nel quarto anno e sul 90 per cento nel quinto anno del periodo di cui al citato comma 1.
2. 2. Fugatti, Brigandì.

ART. 4.

Al comma 3, sostituire le parole: per almeno il 45 per cento con le seguenti: per almeno il 60 per cento.
4. 1.Fugatti, Brigandì.


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Al comma 3, sostituire le parole: per almeno il 45 per cento con le seguenti: per almeno il 55 per cento.
4. 2.Fugatti, Brigandì.

Al comma 3, sostituire le parole: per almeno il 45 per cento con le seguenti: per almeno il 50 per cento.
4. 3.Fugatti, Brigandì.

ART. 6.

Al comma 2 dopo le parole: codice penale aggiungere le seguenti: , per reati fiscali nonché sottoposti alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, comprese le società che comprendano, a qualunque titolo, nei loro organismi tali soggetti.
6. 1.Amendola, Fincato, Fluvi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Le agevolazioni di cui all'articolo 2 sono revocate qualora i contratti di lavoro applicati ai dipendenti delle attività comprese nella zona franca urbana di Lamezia Terme siano stati sottoscritti in difformità rispetto ai contratti nazionali di categoria dei singoli comparti produttivi.
6. 2.Amendola, Fincato, Fluvi.

ART. 7.

Sostituire i commi da 1 a 6 con il seguente:
1. La gestione delle agevolazioni e tutte le altre attività, la promozione e l'accompagnamento delle nuove attività imprenditoriali avviate nella zona franca urbana di Lamezia Terme sono di esclusiva competenza del comune di Lamezia Terme o di società pubblica di sua emanazione, ovvero di cui il Comune detiene la maggioranza relativa delle quote, con il compito istituzionale della promozione, del sostegno e del rilancio produttivo del territorio di Lamezia Terme.

Conseguentemente, al comma 7 sostituire le parole: Il comitato di gestione di cui al comma 4 con le seguenti: Il Soggetto titolare della gestione di cui al comma 1.
7. 1.Amendola, Fincato, Fluvi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. I rappresentanti di cui al comma 4 esercitano la loro funzione a titolo completamente gratuito.
7. 2.Fugatti, Brigandì.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. I rappresentanti di cui al comma 4 godono di un'indennità pari a quella dei consiglieri comunali di Lamezia Terme.
7. 3.Fugatti, Brigandì.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presidente esercita le funzioni previste a titolo completamente gratuito.
7. 4.Fugatti, Brigandì.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'esercizio delle sue funzioni, al presidente spetta un'indennità stabilita dal Comitato di gestione, che, in ogni caso, non potrà superare il 50 per cento dell'indennità spettante al sindaco di Lamezia Terme.
7. 5.Fugatti, Brigandì.


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ALLEGATO 5

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2008-2011 (Doc. LVII, n.2).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione Finanze,
esaminato il Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2008-2011 (Doc. LVII, n.2);
evidenziato come il Documento indichi le linee di politica economica che il Governo intende perseguire nei prossimi anni, in piena continuità con quanto indicato nel precedente Documento di programmazione economico-finanziaria;
sottolineato come, per la prima volta da molti anni, il DPEF non preveda alcuna manovra correttiva netta per l'anno 2008, in considerazione del favorevole andamento delle entrate tributarie registratosi nel 2006 e nel 2007, che ha consentito di rivedere al ribasso le previsioni di indebitamento netto per gli anni 2007 e successivi contenute nel precedente DPEF;
rilevato come il Governo abbia deciso di destinare, attraverso il decreto-legge n. 81 del 2007, attualmente all'esame della Camera, una quota parte delle maggiori entrate ad interventi in materia di spesa che rispondono a finalità di particolare rilievo sociale;
rilevato come l'evoluzione tendenziale del quadro macro economico prospettata nel DPEF evidenzi un andamento sostanzialmente positivo del tasso di crescita del PIL e del tasso di disoccupazione;
evidenziato come l'evoluzione del quadro di finanza pubblica indicato nel DPEF segnali, negli anni di riferimento, una costante riduzione del livello di indebitamento netto in rapporto al PIL, nonché una progressiva riduzione del rapporto tra debito pubblico e PIL;
rilevato come il DPEF preveda un progressivo abbassamento della pressione fiscale ed una parallela riduzione dell'incidenza sul PIL, tanto della spesa corrente primaria, quanto della spesa in conto capitale;
evidenziato come il Governo indichi, nel DPEF, una serie di ulteriori interventi, il cui contenuto specifico dovrà essere successivamente definito, nell'ambito delle quali assume particolare rilevanza la riduzione dell'ICI sulla prima casa e l'introduzione di detrazioni IRPEF in favore degli inquilini di prime case di abitazione;
rilevato come il DPEF non preveda per il 2008 una manovra correttiva di finanza pubblica, e che il reperimento delle risorse necessarie a finanziare gli interventi nuovi e/o politicamente rilevanti sarà realizzato attraverso una contestuale diminuzione e ridisegno della spesa corrente;
rilevato come il DPEF evidenzi una dinamica delle entrate tributarie, nel periodo di riferimento, più favorevole di quanto ipotizzato in precedenza, in ragione dell'incremento del gettito di natura permanente determinato dal più favorevole andamento dell'economia e dai positivi effetti delle misure per il contrasto all'evasione fiscale adottate nel corso dell'ultimo anno;
rilevato come il DPEF rappresenti una significativa testimonianza dei primi


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risultati raggiunti dalla politica tributaria seguita dal Governo, che, perseguendo un'azione rigorosa di contrasto all'evasione fiscale, sta consentendo di reperire risorse finanziarie che possono essere utilizzate sia per ridurre la pressione fiscale, sia per realizzare nuove iniziative di spesa;
considerato che, nelle materie di specifica competenza della Commissione Finanze, il Documento evidenzi con chiarezza le aree sulle quali si svilupperà l'ulteriore azione di politica tributaria dell'Esecutivo, indicando come obiettivi prioritari la riduzione del carico tributario, l'alleggerimento della tassazione sulla casa, il sostegno dei redditi medio-bassi e delle famiglie, l'incentivazione alla competitività delle imprese, la semplificazione del sistema tributario e il rafforzamento del federalismo fiscale;
ritenuto che tali obiettivi debbano essere perseguiti attraverso riforme di carattere strutturale, in raccordo con il sistema delle autonomie e dei corpi sociali;
rilevato come l'obiettivo, prospettato dal Governo, di giungere all'unificazione delle detrazioni e degli assegni familiari consenta di superare le criticità dell'attuale sistema, che non prevede l'applicazione degli assegni familiari in favore dei titolari di reddito di lavoro autonomo, risolvendo altresì il problema dei soggetti incapienti, i quali non possono fruire delle detrazioni IRPEF attualmente previste, incrementando in tal modo il livello di equità orizzontale del sistema tributario;
segnalata la necessità di procedere con decisione sulla strada della riduzione della tassazione ICI sulla prima casa e dell'introduzione di detrazioni in favore degli inquilini, in sintonia con quanto previsto in materia dal disegno di legge di delega C. 1762, attualmente in discussione presso l'Assemblea della Camera;
evidenziato come la riforma dell'IRES e della tassazione di impresa, da attuarsi mediante la riduzione delle aliquote di imposta e l'ampliamento delle basi imponibili, dovrà consentire l'emersione di materia imponibile attualmente evasa, al fine di ridurre il carico tributario sui contribuenti che adempiono ai propri obblighi tributari;
sottolineata l'esigenza che gli interventi tributari per l'incentivazione delle aggregazioni di impresa e degli investimenti in ricerca siano calibrati in termini tali da assicurare la massima efficacia a tali misure, superando le criticità evidenziate da analoghi interventi in materia adottati nel corso degli ultimi anni;
sottolineata altresì l'esigenza di proseguire nel processo di semplificazione del sistema tributario, eliminando gli adempimenti inutili gravanti soprattutto sulle piccole e medie imprese, e migliorando la qualità del rapporto tra fisco e contribuente;
evidenziata, sotto quest'ultimo profilo, l'opportunità di procedere ad interventi di razionalizzazione del corpus normativo vigente in materia tributaria, anche mediante la realizzazione di testi unici, evitando il ricorso ad interventi normativi disarmonici rispetto alla struttura fondamentale del sistema, ed assicurando inoltre un maggiore rispetto dei principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente;
evidenziata la cruciale rilevanza politica costituita dall'attuazione del federalismo fiscale, il quale dovrà realizzarsi, tenendo conto delle legittime esigenze prospettate dagli enti locali e dalle Regioni, in un quadro complessivo che garantisca un maggior grado di autonomia finanziaria dei livelli di governo decentrati, nonché un adeguato livello di perequazione tra le diverse aree del Paese,
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 6

Decreto-legge 81/07: Disposizioni urgenti in materia finanziaria. C. 2852 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione Finanze,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2852, di conversione del decreto-legge n. 81 del 2007, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria;
sottolineato come il decreto-legge, per la prima volta nella recente esperienza di finanza pubblica, non operi una manovra correttiva sul versante delle entrate, ma distribuisca risorse aggiuntive per finalità di notevole rilievo sociale, e riduca al tempo stesso il saldo netto da finanziare per il 2007 di circa 4,2 miliardi di euro, portando in tal modo il livello di indebitamento tendenziale in rapporto al Prodotto interno lordo dal 2,8 per cento al 2,5 per cento;
sottolineata l'esigenza di rivedere le previsioni relative all'esclusione dal patto di stabilità interno, per i comuni e le province, delle spese di investimento finanziate attraverso l'utilizzo di quota parte dell'avanzo di amministrazione, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, incrementando l'ammontare delle risorse escluse dal patto di stabilità interna, a fronte dei circa 5,5 miliardi di euro complessivi di avanzi di amministrazione registrati dagli enti locali, nonché di assicurare maggiore proporzionalità tra l'intervento in favore degli enti locali di cui all'articolo 2 e quello di cui al comma 2 dell'articolo 7, che opera il disaccantonamento, a favore di alcune amministrazioni statali, di somme precedentemente accantonate dall'articolo 1, comma 507, della legge n. 296 del 2006 nella misura complessiva di 4.572 milioni nel 2007;
rilevata, con riferimento all'articolo 3, il quale interviene sulla disciplina relativa alla riduzione dei trasferimenti erariali a fronte delle maggiori entrate a titolo di imposta comunale sugli immobili derivanti dalla revisione del catasto rurale e dalla revisione delle rendite catastali delle unità immobiliari censite in talune categorie del catasto urbano, l'opportunità di verificare la quantificazione, operata dal comma 5 del medesimo articolo 3, dei maggiori oneri sopportati dai comuni a seguito delle anticipazioni di cassa eventualmente attivate in conseguenza delle minori disponibilità di bilancio;
evidenziato come i commi 2 e 3 dell'articolo 15 prevedano che i contribuenti interessati all'aggiornamento del catasto terreni possano regolarizzare la propria posizione relativamente all'inosservanza, nel 2006, delle disposizioni per l'aggiornamento dei redditi fondiari, versando il tributo dovuto, comprensivo degli interessi di mora, ed esclusa ogni sanzione, entro il 30 novembre 2007, e proroghino fino al 30 settembre 2007 il termine per la presentazione del ricorso avverso l'aggiornamento dei redditi catastali dei terreni, venendo in tal modo incontro a talune preoccupazioni circa il completamento del predetto processo di aggiornamento, delle quali si è fatta interprete la stessa Commissione Finanze, che ha approvato, in un


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testo unificato, in congiunta con la Commissione Agricoltura, le risoluzioni 7-00172 Misuraca e 7-00195 Zucchi;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 2 del decreto-legge, il quale esclude dal Patto di stabilità interno, per i comuni e le province, le spese di investimento finanziate attraverso l'utilizzo di quota parte dell'avanzo di amministrazione, per un ammontare complessivo di 250 milioni di euro, valuti la Commissione di merito l'opportunità di incrementare l'ammontare delle risorse escluse dal Patto di stabilità interna, le quali non sembrano attualmente in grado di consentire, soprattutto per i comuni di dimensioni medio-piccole, l'effettiva attivazione di iniziative di investimento, di rivedere il meccanismo di ripartizione di tali risorse tra gli enti locali, nonché di assicurare maggiore proporzionalità tra tale intervento e quello, in favore di alcune amministrazioni statali, di cui al comma 2 dell'articolo 7, che opera il disaccantonamento, nel 2007, di circa 1,9 miliardi di euro precedentemente accantonati dall'articolo 1, comma 507, della legge n. 296 del 2006;
b) con riferimento all'articolo 3, il quale riduce i trasferimenti erariali a fronte delle maggiori entrate a titolo di imposta comunale sugli immobili derivanti dalla revisione del catasto rurale e dalla revisione delle rendite catastali delle unità immobiliari censite in talune categorie del catasto urbano, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la formulazione del comma 5 del medesimo articolo 3, rivedendo la quantificazione in 6 milioni di euro dei maggiori oneri per i comuni a seguito delle anticipazioni di cassa eventualmente attivate in conseguenza delle minori disponibilità di bilancio.


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ALLEGATO 7

Decreto-legge 81/07: Disposizioni urgenti in materia finanziaria. C. 2852 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2852, di conversione del decreto-legge n. 81 del 2007, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria;
sottolineato come il decreto-legge, per la prima volta nella recente esperienza di finanza pubblica, non operi una manovra correttiva sul versante delle entrate, ma distribuisca risorse aggiuntive per finalità di notevole rilievo sociale, e riduca al tempo stesso il saldo netto da finanziare per il 2007 di circa 4,2 miliardi di euro, portando in tal modo il livello di indebitamento tendenziale in rapporto al Prodotto interno lordo dal 2,8 per cento al 2,5 per cento;
sottolineata l'esigenza di rivedere le previsioni relative all'esclusione dal patto di stabilità interno, per i comuni e le province, delle spese di investimento finanziate attraverso l'utilizzo di quota parte dell'avanzo di amministrazione, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, incrementando l'ammontare delle risorse escluse dal patto di stabilità interna, a fronte dei circa 5,5 miliardi di euro complessivi di avanzi di amministrazione registrati dagli enti locali, nonché di assicurare maggiore proporzionalità tra l'intervento in favore degli enti locali di cui all'articolo 2 e quello di cui al comma 2 dell'articolo 7, che opera il disaccantonamento, a favore di alcune amministrazioni statali, di somme precedentemente accantonate dall'articolo 1, comma 507, della legge n. 296 del 2006 nella misura complessiva di 4.572 milioni nel 2007;
rilevata, con riferimento all'articolo 3, il quale interviene sulla disciplina relativa alla riduzione dei trasferimenti erariali a fronte delle maggiori entrate a titolo di imposta comunale sugli immobili derivanti dalla revisione del catasto rurale e dalla revisione delle rendite catastali delle unità immobiliari censite in talune categorie del catasto urbano, l'opportunità di verificare la quantificazione, operata dal comma 5 del medesimo articolo 3, dei maggiori oneri sopportati dai comuni a seguito delle anticipazioni di cassa eventualmente attivate in conseguenza delle minori disponibilità di bilancio;
evidenziato come i commi 2 e 3 dell'articolo 15 prevedano che i contribuenti interessati all'aggiornamento del catasto terreni possano regolarizzare la propria posizione relativamente all'inosservanza, nel 2006, delle disposizioni per l'aggiornamento dei redditi fondiari, versando il tributo dovuto, comprensivo degli interessi di mora, ed esclusa ogni sanzione, entro il 30 novembre 2007, e proroghino fino al 30 settembre 2007 il termine per la presentazione del ricorso avverso l'aggiornamento dei redditi catastali dei terreni, venendo in tal modo incontro a talune preoccupazioni circa il completamento del predetto processo di aggiornamento, delle quali si è fatta interprete la stessa Commissione Finanze, che ha approvato, in un


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testo unificato, in congiunta con la Commissione Agricoltura, le risoluzioni 7-00172 Misuraca e 7-00195 Zucchi;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 2 del decreto-legge, il quale esclude dal Patto di stabilità interno, per i comuni e le province, le spese di investimento finanziate attraverso l'utilizzo di quota parte dell'avanzo di amministrazione, per un ammontare complessivo di 250 milioni di euro, valuti la Commissione di merito l'opportunità di incrementare l'ammontare delle risorse escluse dal Patto di stabilità interna, le quali non sembrano attualmente in grado di consentire, soprattutto per i comuni di dimensioni medio-piccole, l'effettiva attivazione di iniziative di investimento, di rivedere il meccanismo di ripartizione di tali risorse tra gli enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità interno, nonché di assicurare maggiore proporzionalità tra tale intervento e quello, in favore di alcune amministrazioni statali, di cui al comma 2 dell'articolo 7, che opera il disaccantonamento, nel 2007, di circa 1,9 miliardi di euro precedentemente accantonati dall'articolo 1, comma 507, della legge n. 296 del 2006;
b) con riferimento all'articolo 3, il quale riduce i trasferimenti erariali a fronte delle maggiori entrate a titolo di imposta comunale sugli immobili derivanti dalla revisione del catasto rurale e dalla revisione delle rendite catastali delle unità immobiliari censite in talune categorie del catasto urbano, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la formulazione del comma 5 del medesimo articolo 3, prevedendo che le risorse poste a compensazione dei maggiori oneri per i comuni a seguito delle anticipazioni di cassa eventualmente attivate in conseguenza delle minori disponibilità di bilancio, siano pari, per ciascun Comune, alle effettive esigenze.