Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 11 luglio 2007


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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero-professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. S. 1598 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge S. 1598, in corso di esame presso la 12a Commissione Igiene e sanità del Senato, recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico, nonché di attività libero-professionale intramuraria e di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale»;
rilevato che il disegno di legge concerne la disciplina di diversi profili del settore sanitario, afferenti segnatamente alla sicurezza delle cure, alla responsabilità civile delle strutture e del personale sanitario, alla definizione stragiudiziale delle controversie per i danni derivanti da operatori del Servizio sanitario nazionale, nonchè all'attività libero-professionale intramuraria ed all'esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari;
considerato che il provvedimento reca segnatamente norme riconducibili all'ambito della «tutela della salute» di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, materia oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni;
rilevato che, ai sensi dell'articolo 1, è assegnato alle regioni ed alle province autonome il compito di assicurare l'adozione, presso le strutture sanitarie pubbliche e quelle private accreditate del Servizio sanitario nazionale, ed in particolare presso ogni azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera, azienda ospedaliera universitaria, policlinico universitario a gestione diretta e istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di un sistema per la gestione del rischio clinico per la sicurezza dei pazienti, incluso il rischio di infezioni nosocomiali, nonché di un servizio di ingegneria clinica, al fine di garantire l'uso sicuro, efficiente ed economico dei dispositivi medici;
considerato che l'articolo 3 attribuisce alle regioni ed alle province autonome l'adozione di misure organizzative tese alla definizione stragiudiziale del contenzioso relativo ai danni derivanti da prestazioni fornite da operatori del Servizio sanitario nazionale, nonché la verifica annuale, con riferimento agli ultimi tre esercizi, del conseguimento dell'obiettivo di contenimento della spesa;
evidenziato che, ai sensi dell'articolo 5, le regioni e le province autonome adottano idonee iniziative per assicurare, entro il 31 luglio 2008, gli interventi di ristrutturazione edilizia necessari per garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria; e che nel periodo transitorio sono tenute ad individuare ed attuare le misure volte a garantire, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate, il passaggio al «regime ordinario» dell'attività libero-professionale intramuraria;
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 2

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2008-2011. Doc. LVII, n. 2.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2008-2011 (DOC. LVII, n. 2);
considerati gli obiettivi e gli indirizzi complessivamente tracciati nel Documento, mediante i quali il Governo intende rilanciare il perseguimento di un solido e duraturo sviluppo economico, di una maggiore equità sociale e del risanamento finanziario, profili da coniugare con l'intento di realizzare una più elevata qualità di spesa attraverso efficienti e razionali processi di allocazione delle risorse esistenti;
evidenziati i riferimenti richiamati dal Documento alla «Strategia di Lisbona», sulla base della quale il Consiglio Europeo ha indotto l'Italia a perseguire una politica rigorosa di risanamento fiscale affinché si prospetti una riduzione del rapporto debito pubblico/PIL, anche promuovendo la piena attuazione delle riforme pensionistiche tese a garantire la sostenibilità a lungo termine dei conti pubblici; a progredire ulteriormente sul percorso delle liberalizzazioni, al fine di accrescere la concorrenza nei mercati dei prodotti e dei servizi; a ridurre le disparità regionali nel campo dell'occupazione contrastando il lavoro irregolare; a migliorare la qualità dell'istruzione garantendone l'adeguatezza al mercato del lavoro;
rilevato quanto evidenziato nel Documento in ordine all'opportuna attivazione di specifiche iniziative sul versante delle politiche di settore, quali, in particolare: i progetti di sicurezza integrata che coinvolgono le regioni ed il sistema delle autonomie nell'elaborazione di strategie organizzative finalizzate a soluzioni avanzate di sicurezza; l'attuazione di un sistema di contabilità e bilancio ambientale nello Stato, nelle regioni e negli enti locali che integri gli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dello Stato, delle regioni, delle province autonome e dei comuni, allo scopo di assicurare conoscenza, trasparenza e responsabilità all'azione del Governo rispetto ai principi dello sviluppo sostenibile, assicurando, altresì, il diritto all'informazione ambientale; il coordinamento della politica della mobilità, attraverso l'intervento cooperativo delle regioni; l'attuazione di politiche sociali attraverso idonee sinergie fra i diversi attori coinvolti, mediante incisive forme di raccordo e collaborazione tra lo Stato, le regioni, le province ed i comuni; l'attuazione di un Piano nazionale della famiglia con il pieno coinvolgimento delle regioni e degli enti locali;
considerato quanto si evince dal contenuto del Documento in ordine al riconoscimento agli enti territoriali di un'autonomia tributaria significativa rispetto alle ampie competenze di spesa ad essi spettanti e tale da responsabilizzarli nella gestione finanziaria anche in relazione ai vincoli finanziari internazionali; rilevata al contempo l'indicazione di consentire la possibilità di attuare differenziazioni tra territori nei livelli dell'intervento pubblico, ferma restando l'esigenza di garantire al


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sistema della finanza decentrata un adeguato grado di perequazione tra territori differentemente dotati in termini di gettiti potenziali e diversamente caratterizzati in termini di bisogni;
evidenziato l'orientamento tratto dal Documento circa l'opportunità di introdurre il saldo come parametro di riferimento per il Patto di Stabilità Interno e l'esigenza di valutare come complementari e strettamente connessi, in un complessivo quadro di riforma, i disegni di legge delega sul federalismo fiscale e sul «Codice delle autonomie», attuativo quest'ultimo degli articoli 117, comma 2, lettera p), e 118 della Costituzione;
considerata l'indicazione di voler attivare politiche innovative di sostegno a favore della montagna e dei comuni montani, al fine di valorizzarne le potenzialità economiche, nonché a favore dei territori insulari e delle isole minori, sulla base dei principi della specificità territoriale, dello sviluppo sostenibile, della coesione economica e della sussidiarietà, e richiamato altresì l'obiettivo di potenziare i compiti di valutazione della qualità dell'azione di governo del sistema delle autonomie, al fine di migliorarne economicità ed efficienza e ridurne i costi, anche mediante la previsione di misure volte ad incentivare la gestione in forma associata dei servizi pubblici tra gli enti locali;
evidenziato che i menzionati interventi di sostegno a favore di specifici settori assumono per lo più carattere frammentario e, al fine di rendere più incisive e sistematiche le iniziative intraprese, richiederebbero più propriamente la sussistenza di apposite leggi cornice nelle singole materie d'interesse, come in più occasioni evidenziato dalla Corte costituzionale;
valutata favorevolmente la prospettiva che, sulla base dei principi di concertazione e di leale collaborazione, le regioni e gli altri livelli delle autonomie territoriali siano coinvolti in modo sistematico nella definizione delle strategie settoriali, in una prospettiva di compiuta attuazione del Titolo V, Parte II, della Costituzione, pur evidenziandosi che la presentazione del Documento non è stata preceduta da un'adeguata concertazione con il sistema delle autonomie territoriali;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
che sia evidenziata, in quanto particolarmente richiamata nel Documento di programmazione economico-finanziaria, la prospettiva federalista, e segnatamente:
sia valutata l'opportunità che la risoluzione parlamentare che avrà ad oggetto il documento in esame preveda che il disegno di legge finanziaria per il 2008 disciplini, nel novero delle riforme strutturali necessarie all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, in tema di federalismo fiscale, anche la partecipazione dei rappresentanti delle autonomie territoriali ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, fatta salva la competenza dei regolamenti parlamentari;
sia data piena attuazione all'indicazione del documento nella quale si afferma l'esigenza di attuare un pieno, compiuto e sistematico coinvolgimento delle autonomie territoriali nella definizione delle strategie settoriali di intervento pubblico;
sia rilanciato e consolidato il confronto dialettico tra Stato e Regioni, tanto nella fase propositiva che in quella decisionale concernente l'individuazione e l'utilizzo delle risorse disponibili, in un'ottica di rigorosa attuazione dei principi di finanza decentrata.


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ALLEGATO 3

Disposizioni urgenti in materia finanziaria. C. 2852 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 81/2007, in corso di esame in sede referente presso la V Commissione Bilancio della Camera, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria;
rilevato che il testo in esame reca misure urgenti in materia finanziaria, disponendo l'utilizzo delle maggiori entrate nette rispetto alle previsioni di bilancio 2007, al fine di far fronte a talune criticità riscontrate sul versante della spesa pubblica, suscettibili di ingenerare difficoltà operative alle amministrazioni centrali ed agli enti locali, nonché per assicurare le risorse necessarie alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di pace ed intervenire a sostegno di specifici settori dell'economia;
evidenziato che il provvedimento interviene su profili riguardanti prevalentemente il sistema tributario dello Stato e la perequazione delle risorse finanziarie, settori afferenti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato cui si riferisce la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
considerato che la materia oggetto del provvedimento rientra altresì nell'ambito della «difesa e Forze armate», dell'»ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici» e della «previdenza sociale», che le lettere d), g) ed o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riconducono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e ciò in relazione agli articoli 9 e 10 del decreto legge sulla partecipazione italiana a missioni internazionali ed in materia di personale militare, all'articolo 4 sulle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali ed all'articolo 5 in materia pensionistica;
rilevato che l'articolo 2 del decreto-legge consente agli enti locali che nel triennio 2004-2006 abbiano rispettato il patto di stabilità interno di non computare, tra le spese rilevanti ai fini del patto di stabilità stesso, le spese di investimento che nell'anno 2007 vengono finanziate mediante l'utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione; e che l'articolo 3 interviene sulla riduzione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni a compensazione di incrementi di gettito ICI, conseguenti alle modifiche del tributo apportate con il decreto-legge 2 ottobre 2006, n. 262;
considerato che, all'articolo 2 del decreto-legge, apparirebbe quantomeno opportuno, per le province ed i comuni interessati, aumentare congruamente la soglia di esclusione delle spese di investimento commisurata all'avanzo di amministrazione non computabile tra le spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;
manifestate riserve sul contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge, segnatamente nella parte in cui, al comma 2, prescrive


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che i contributi a valere sul fondo ordinario spettanti ai comuni siano ridotti in misura proporzionale alla maggiore base imponibile per singolo ente comunicata al Ministero dell'interno dall'Agenzia del territorio entro il 30 settembre 2007 e per un importo complessivo di euro 609.400.000, nonché in relazione alla previsione di cui al comma 5 per la quale i comuni indicano il maggiore onere in termini di interessi passivi per anticipazioni di cassa eventualmente attivate per un massimo di quattro mesi a decorrere dal mese di novembre 2007 in diretta conseguenza delle minori disponibilità derivanti dalla riduzione di cui al comma 2 del medesimo articolo;
evidenziato quanto statuito dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge, che istituisce un Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio-economiche delle zone confinanti fra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, le cui modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; ravvisata l'inopportunità di prevedere la suddetta misura a favore delle sole realtà territoriali confinanti fra regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, ma ritenendo utile estendere la destinazione del predetto Fondo anche alla valorizzazione di realtà socio-economiche ubicate nelle zone confinanti fra le medesime regioni ordinarie;
rilevato che, ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del decreto-legge, è istituito un Fondo rotativo per favorire l'accesso al credito dei giovani di età compresa tra diciotto e trentacinque anni finalizzato al rilascio, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di garanzie dirette, anche fidejussorie, agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari;
evidenziato che la predetta disposizione contiene previsioni analoghe a quelle di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 18-27 aprile 2007, n. 137; rilevato al riguardo che la Corte Costituzionale ha confermato, con la citata sentenza, il proprio orientamento contrario in relazione all'istituzione di fondi speciali in materie riservate alla competenza residuale o concorrente delle regioni, precisando che, ai fini della valutazione della illegittimità costituzionale, non assume rilievo la circostanza che la norma preveda prestazioni direttamente fruibili dai privati, mediante una garanzia nei confronti degli intermediari finanziari e bancari;
rilevato che la soppressione del comma 6 dell'articolo 15 del decreto-legge lascerebbe inalterata la dotazione finanziaria del Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che potrebbe essere utilizzata anche per finanziare, nell'ambito di una organica normativa di principio, le specifiche attività cui sarebbe destinato il Fondo di cui al suddetto comma 6 dell'articolo 15;
considerato, inoltre, che il ricorso al decreto-legge si accompagna alla mancanza di una adeguata concertazione con il sistema delle autonomie, tanto più necessaria in ragione dell'assenza di una articolata disciplina di attuazione del federalismo fiscale;
esprime

PARERE CONTRARIO