V Commissione - Giovedì 12 luglio 2007


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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. (Atto n. 104).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Articolo 1, comma 1:

Punti 1), 3) e 4) premesso che gli aspetti segnalati dalla Commissione, essenzialmente incidenti sugli oneri di funzionamento delle strutture competenti, non risultano certi, né, pertanto, quantificabili «a priori», si, rileva che le disposizioni in parola non comportano attribuzioni di nuovi compiti per le strutture amministrative esistenti, le quali, in ogni caso, dovranno far fronte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come stabilito dalla clausola di neutralità finanziaria prevista dall'articolo 4 del testo. In merito, si rinviano alle Amministrazioni interessate le assicurazioni sulla effettiva sostenibilità a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
Punto 6), che modifica il comma 3, dell'articolo 124 - la norma non sembra suscettibile di determinare effetti finanziari, in quanto per la pubblicazione sui siti informatici dell'avviso di affidamento dei servizi e forniture sotto soglia le Amministrazioni appaltanti utilizzeranno le risorse disponibili per tale finalità, in coerenza con la clausola generale di neutralità finanziaria. Si rinvia, al riguardo, agli elementi di risposta che potranno essere forniti dall'Amministrazione proponente.
Punto 7) - la previsione normativa, formulata in termini di facoltatività, dovrà essere applicata, nel combinato disposto con la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 4, nel senso che la possibilità offerta dalla norma risulta praticabile soltanto nel caso in cui il prezzo originariamente stabilito sia onnicomprensivo anche rispetto al valore residuo dal bene.

Articolo 2:
Punto 3) - la disposizione non appare suscettibile di recare nuovi o maggiori oneri, trattandosi del riconoscimento di un debito (ex articolo 2041 codice civile) per un'utilità che l'amministrazione ha ricevuto.
Punti 9) e 16) - valgono le stesse considerazioni espresse per l'articolo 1, punti 1), 3) e 4).
Punto 13) - al riguardo, è da ritenere che agli eventuali oneri si debba far fronte nell'ambito delle risorse stanziate e, comunque disponibili, per la realizzazione delle opere, come previsto dal comma 4, dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
Punto 20), lettera a) - nel confermare che l'attuazione del provvedimento dovrà avvenire nel rispetto dell'asserita invarianza degli oneri prevista dall'articolo 4 dell'iniziativa in esame, nonché, per il punto specifico degli studi di fattibilità dell'articolo 254 del decreto legislativo n. 163 del 2006, si rinviano alle amministrazioni interessate, le assicurazioni sulla effettiva sostenibilità a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
Punto 20), lettera b) - si richiama quanto rappresentato dal Ministero delle infrastrutture con la nota di risposta alle osservazioni della V Commissione del Senato, circa la valenza meramente procedurale


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della disposizione e, conseguentemente, la sua neutralità finanziaria.
Punto 21), lettera a) - Pur prendendo atto di quanto rappresentata dal Ministero delle infrastrutture circa gli elementi di valutazione richiesti dalla Commissione bilancio si rappresenta la necessità che l'amministrazione in parola dia assicurazioni che anche in merito al compito di curare le istruttorie per l'avanzamento procedurale e fisico dei progetti, il Ministero utilizzi le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4:

Il richiamo all'articolo 1-octies del decreto-legge n. 173 del 2006 va inteso, così come rappresentato nella relazione tecnica, come espressione di un principio di definitività delle fasi procedimentali già formalmente concluse, nelle quali la disciplina sopravveniente non è suscettibile di incidere.
Circa i profili, di copertura, evidenziati nella nota di osservazioni, si fa presente che la clausola d'invarianza prevista dall'articolo 254 del decreto legislativo n. 163 del 2006, valida per tutte le disposizioni del codice, dovrà garantire, altresì, la neutralità degli interventi di modifica incidenti sulla stesso codice.
Per quanto riguarda, infine, la clausola d'invarianza riferita all'articolo 2, comma 1, punto 20), si precisa che la medesima ha natura rafforzativa per l'applicazione della norma e va, pertanto, mantenuta.

Si osserva inoltre:
Art. 1,1). Con riferimento al punto 1) dell'articolo 1 - che prevede l'eliminazione di due ipotesi di procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara -, la Commissione bilancio rileva come andrebbe chiarito se la nuova disciplina delle gare per l'affidamento di tali beni o servizi, rientrando, d'ora in poi, nell'ambito della normale disciplina di «evidenza pubblica», sia per ciò stesso suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per le stazioni appaltanti.
In proposito, come già evidenziato nella relazione tecnica posta a corredo dello schema di decreto in parola, si osserva che la disposizione in discorso è volta ad assicurare condizioni di maggiore concorrenzialità e trasparenza delle gare, senza oneri aggiuntivi a carico dei soggetti, interessati, poiché gli oneri in questione sono comunque compresi nelle disponibilità finanziarie destinate agli interventi messi a bando, mentre il rafforzamento della concorrenza scaturente dalla previsione in discorso, può certamente generare, una volta a regime, condizioni di maggiore e limpida concorrenzialità, con evidenti ricadute positive in termini di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione dei soggetti interessati e dell'intero settore degli appalti pubblici.

Art. 1,3). In relazione al punto 3) dell'articolo 1 - che prevede il previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici in caso di ricorso al dialogo competitivo per lavori e, in caso di beni culturali, il parere del Consiglio Superiore dei beni culturali - la Commissione chiede chiarimenti in merito alla possibilità per il Consiglio Superiore dei lavori pubblici e per quello dei beni culturali di svolgere le predette funzioni consultive nell'ambito delle attuali risorse umane, strumentali e finanziarie.
Nella relazione tecnica si evidenzia come la disposizione in parola non abbia riflessi finanziari, in quanto interviene limitatamente alla disciplina di dettaglio dell'istituto, la cui introduzione nell'ordinamento giuridico nazionale (con il decreto legislativo n. 163 del 2006) non è stata accompagnata da alcun riflesso finanziario di sorta, né di segno positivo, né negativo. Si evidenzia, altresì, il carattere facoltativo del ricorso all'istituto per le stazioni appaltanti.
Inoltre, sempre nella relazione tecnica, si precisa come la norma sia volta ad introdurre uno strumento di ausilio di molte stazioni appaltanti circa la concreta identificazione dei presupposti richiesti


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per l'attivazione del dialogo competitivo, con innegabili risvolti positivi in termini di correttezza, speditezza e flessibilità dell'azione amministrativa.
In ogni caso, rilevanza determinante riveste la semplice considerazione del carattere istituzionale dei compiti consultivi del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e di quello dei beni culturali; non determinandosi, pertanto, con la disposizione in parola l'introduzione di nuovi obblighi a carico dei predetti enti, suscettibili di arrecare aumenti di spesa, ma trattandosi dei normali oneri connessi allo svolgimento dell'attività istituzionale degli stessi.

Art. 1,4). Con riferimento al punto 4) dell'articolo 1 - volto a limitare la stipula di accordi quadro per i soli lavori di manutenzione, escludendo i lavori connotati da serialità e caratteristiche esecutive standardizzate - la Commissione chiede chiarimenti volti a precisare se siano prefigurabili per le stazioni appaltanti aggravi di natura organizzativa e funzionale, suscettibili di tradursi in maggiori oneri, dovuti all'estensione delle ipotesi nelle quali è necessario il ricorso alle ordinarie procedure ad evidenza pubblica in luogo degli accordi quadro.
In proposito, si evidenzia preliminarmente che la possibilità di concludere accordi quadro è sempre stata, ab origine, demandata alla autonoma valutazione dell'amministrazione procedente, che effettua la scelta di avvalersi di tale istituto meramente facoltativo sulla base della più o meno preferibile speditezza di alternative ipotesi procedurali. Da tale assoluta discrezionalità, già presente nel decreto legislativo 163 del 2006, consegue la non ipotizzabilità di oneri aggiuntivi, poiché ogni eventuale onere risulterebbe comunque già scontato a legislazione vigente. Di contro, il senso della modifica che si introduce è quello di individuare con maggiore puntualità - pur se con un criterio in qualche modo più restrittivo - le casistiche in relazione alle quali è possibile la stipula di accordi quadro, nell'ottica di garantire una maggiore concorrenza nel mercato. Tenuto conto, in ogni caso, che continua ad essere previsto anche in relazione all'accordo quadro l'obbligo di ricorrere alla previa gara per la stipula dello stesso, può escludersi il supplemento di oneri per le stazioni appaltanti ipotizzato dalla Commissione.

Art. 1,6). In relazione al punto 6) dell'articolo 1 - con cui si impone alle stazioni appaltanti di pubblicare l'avviso sui risultati detta procedura di affidamento di servizi e forniture sotto soglia anche sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, del codice - la Commissione osserva che andrebbe chiarito se la norma possa comportare oneri aggiuntivi a carico delle stazioni appaltanti.
Al riguardo, si evidenzia che la disposizione correttiva mira ad assicurare più incisive forme di pubblicità delle gare, senza oneri aggiuntivi a carico delle amministrazioni, atteso che la pubblicazione degli esiti su detti siti informatici è gratuita e comunque detti oneri entrerebbero comunque nell'ambito delle complessiva disponibilità finanziaria destinata agli interventi messi a bando; Inoltre; il rafforzamento dei meccanismi di pubblicità, scaturente dalla previsione in discorso, incoraggiando comportamenti trasparenti, può certamente generare, una volta a regime, condizioni di maggiore trasparenza e concorrenzialità.

Art. 1,7). Con riferimento al punto 7) dell'articolo 1 - che prevede la possibilità di stabilire, nel piano economico-finanziario, il riconoscimento all'affidatario della concessione di lavori pubblici di un prezzo di restituzione dell'opera da corrispondere all'atto del completamento della stessa, per la quota non ammortizzata nel periodo di gestione - la Commissione evidenzia come la previsione sembrerebbe suscettibile di incrementare i costi sostenuti per la realizzazione delle opere pubbliche, prevedendo una sorta di integrazione del prezzo a favore dei concessionario. La Commissione chiede, quindi, chiarimenti in proposito, con particolare riguardo alla possibilità che si determini un incremento dell'impegno finanziario complessivo per la realizzazione delle opere.


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Al riguardo si evidenza, innanzitutto, l'operatività meramente eventuale della previsione in parola; inoltre, la stessa non «determina» - per utilizzare l'espressione della Commissione - un aggravio dei costi delle opere pubbliche, in quanto l'impegno finanziario per la realizzazione delle opere è già noto all'atto della redazione dei piano economico-finanziario, che viene redatto e approvato - giova ricordarlo - proprio al momento dell'affidamento della concessione, ovvero nel momento in cui l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione è già definitivamente previsto ed indicato.
A ben vedere sì è, dunque, solo in presenza di una programmazione della capacità di spesa che copre un arco temporale più ampio senza alcuna «dissimulazione» di integrazioni del prezzo iniziale, nell'ottica dell'incremento della trasparenza e dell'incentivazione della realizzazione e gestione di infrastrutture strategiche indispensabili per lo sviluppo economico-sociale del Paese.

Art. 2,3). In merito al punto 3) dell'articolo 2 - volto ad estendere la norma relativa alla consegna dei lavori in via d'urgenza anche al caso di servizi e forniture in via d'urgenza - la Commissione osserva che la norma amplierebbe il novero delle ipotesi per le quali è previsto il rimborso delle spese in caso di urgenza. Ad avviso della Commissione andrebbero chiarite te implicazioni finanziarie dell'innovazione introdotta.
Al riguardo, preme innanzitutto evidenziare come la modifica miri ad eliminare una lacuna presente nell'articolo 11 del codice, atteso che la previsione relativa ai casi di urgenza si riferisce attualmente solo ai lavori, mentre l'articolo 11 è norma relativa a tutti i contratti di appalto, ivi compresi quelli di servizi e forniture, la previsione appare, quindi, equa oltre che necessaria in quelle particolari situazioni nelle quali la stazione appaltante non può non procedere in via d'urgenza (a titolo esemplificativo, con riferimento ai servizi, si pensi alla somministrazione dei buoni pasto, per il rispetto degli obblighi sindacali; con riferimento alle forniture, si pensi all'approvvigionamento di carburante per l'espletamento di attività di pubblico interesse, come quelle dei vigili del fuoco, delle forze di polizia, eccetera).
Ciò posto, si segnala innanzitutto che l'esecuzione del contratto in via d'urgenza è sempre preceduta dalla decisione della stazione appaltante, che se ne assume, quindi, la piena responsabilità; inoltre, il recepimento della proposta è imposto dalla stessa normativa comunitaria e non comporta alcun ampliamento dell'obbligo di rimborso delle spese, essendo queste ultime comprese comunque nelle disponibilità finanziarie destinate agli interventi messi a bando, Proprio da queste disponibilità si traggono, infatti, anche le risorse per rifondere le spese sostenute per l'esecuzione in via d'urgenza, la cui legittimazione si fonda su un atto della stazione appaltante o comunque sugli istituti dell'arricchimento senza causa o della negotiorum gestio, ai quali si può fare pur sempre riferimento a regime vigente.

Art. 2,9). In relazione al punto 9) dell'articolo 2 - che estende anche a servizi e forniture la clausola di maggiore apertura concorrenziale già prevista per i lavori dalla disciplina attuale (possibilità di essere invitati alla trattativa privata per tutti gli operatori che ne abbiano fatto richiesta e siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando) - la commissione chiede che sia precisato se la norma Sia suscettibile di determinare maggiori oneri a carico delle stazioni appaltanti.
In proposito, si evidenzia che la disposizione correttiva mira ad assicurare una maggiore apertura alla concorrenza, senza oneri aggiuntivi a carico delle amministrazioni, atteso che gli oneri implicati della previsione rientrano comunque nell'ambito della complessiva disponibilità finanziaria destinata agli interventi messi a bando.

Art. 2,11). Con riferimento al punto 11) dell'articolo 2 - che consente l'assegnazione dell'incarico di presidente di commissione per l'aggiudicazione dei lavori di


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una stazione appaltante, in caso di mancanza in organico di un dirigente, anche ad un funzionario incantato di funzioni apicali - la Commissione non ha nulla da osservare.

Art. 2,13). In relazione al punto 13) dell'articolo 2 - concernente l'estensione della verifica della progettazione anche alle opere diverse da quelle di particolare pregio architettonico - la Commissione chiede se la modifica possa comportare un incremento degli oneri complessivi per la realizzazione delle opere pubbliche.
In proposito, si osserva che fa previsione di cui al comma 4 della norma - la quale stabilisce espressamente che per gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali il costo deve necessariamente rientrare nell'ambito delle risorse stanziate per la realizzazione delle opere - vale anche in relazione all'attività oggetto dell'emendamento.

Art. 2, 16), Con riguardo al punto 16) dell'articolo 2 - che prevede l'estensione delle disposizioni relative alle concessioni di lavori pubblici e agli appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori pubblici anche alle concessioni d'importo inferiore alla soglia comunitaria - la Commissione chiede di chiarire se la norma possa rappresentare un aggravio procedurale per le stazioni appaltanti, suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per le stesse ovvero di comportare oneri a carico dei concessionari (per gli appalti dagli stessi affidati), suscettibili di riflettersi sulle condizioni e gli equilibri finanziari della concessione.
In proposito, si osserva innanzitutto come la previsione operi la mera estensione agli appalti di lavori pubblici affidati a terzi dal concessionario, che non è un'amministrazione aggiudicatrice, dell'obbligo dl rispettare le norme in tema di pubblicità, termini, requisiti generali e qualificazione, subappalto, progettazione, collaudo, piani di sicurezza; detto concessionario non è, invece, vincolato a seguire una determinata procedura di affidamento. È evidente come la previsione sia volta ad assicurare condizioni di maggiore trasparenza e limpida concorrenzialità, senza oneri a carico delle amministrazioni aggiudicatici, atteso che gli oneri derivanti dalla previsione in discorso rientrano comunque nell'ambito della complessiva disponibilità finanziaria destinata agli interventi messi a bando.

Art. 2, 20a). Con riferimento al punto 20a) dell'articolo 2 - concernente gli studi di fattibilità delle infrastrutture strategiche, secondo modelli definiti del CIPE e previa valutazione dell'Unità Tecnica Finanza di progetto - la Commissione chiede Chiarimenti in merito alla - possibilità che gli studi di fattibilità e l'attività di valutazione dell'UFP possano essere effettuati con le attuali risorse umane e finanziarie ovvero siano suscettibili di determinare oneri aggiuntivi.
In proposito, si osserva in via preliminare che la modifica proposta è finalizzata ad un più ampio ed efficace ricorso alla finanza di progetto per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici, con relativo contenimento di spesa per l'amministrazione statale. La previsione di studi di fattibilità consente, infatti, di individuare correttamente, sin dall'impostazione dell'iniziativa, le modalità di realizzazione delle, singole infrastrutture: con soli finanziamenti pubblici ovvero con la possibilità del ricorso a capitali privati. Ciò al fine di evitare, nel corso dell'iter di realizzazione; modifiche del progetto, che potrebbero comportare un allungamento dei tempi e un incremento dei costi di realizzazione delle infrastrutture.
Ciò posto, la norma non comporta nuovi oneri per il bilancio dello Stato, in quanto affida ad un organismo già esistente - l'Unità tecnica finanza di progetto - nell'ambito dei compiti istituzionali già normativamente previsti per la stessa Unità, lo svolgimento dell'esame di studi di fattibilità standardizzati, in quanto rispondenti a modelli definiti con delibera del CIPE.
La norma, prevedendo tale standardizzazione, consente di evitare un aggravio operativo dell'Unità e introducendo un


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meccanismo di premialità per l'utilizzazione dello strumento della finanza di progetto, favorisce il contenimento della spesa pubblica.

Art. 2, 20b). In relazione al punto 20b) dell'articolo 2 - concernente il monitoraggio finanziario delle infrastrutture strategiche, mediante il ricorso alle procedure previste per il SIOPE - la Commissione chiede ragguagli in merito alla possibilità che l'estensione anche a soggetti estranei al settore della pubblica amministrazione delle procedure di codificazione dei pagamenti previste per il SIOPE comporti un aggravio di costi amministrativi connessi alla realizzazione del predetto sistema informativo; nonché circa eventuali oneri aggiuntivi che, benché a carico di soggetti privati, siano suscettibili comunque di riflettersi sulla finanza pubblica.
In proposito, si evidenzia che la previsione ha solo valenza procedurale e non comporta maggiori oneri né a carico della stazione appaltante, né a carico delle imprese, mentre consente la disponibilità di dati tempestivi ed attendibili sull'evoluzione della spesa per la realizzazione degli interventi infrastrutturali.

Art. 2, 21a). Con riferimento al punto 21a) dell'articolo 2 - in merito all'attività del Ministero delle infrastrutture relativa alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi - la Commissione chiede chiarimenti in merito alla possibilità per il Ministero delle infrastrutture di svolgere tale compito nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, si precisa che la previsione non delinea un nuovo compito del Ministero delle infrastrutture, come si evince dalla stessa lettura della norma da emendare, poiché sono già previsti compiti di supporto per l'attività del CIPE così come le attività di collaborazione con le regioni e le province autonome. L'emendamento intende, invece, conferire maggiore valenza a compiti ed attività già spettanti al Ministero.

Art. 4. In merito all'articolo 4, che reca una clausola di invarianza finanziaria, dalle osservazioni che precedano si evince come dall'attuazione del provvedimento in esame non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, per quanto concerne i dubbi avanzati in merito a potenziali oneri derivanti dall'applicazione a regime della disposizione in esame, si ribadisce che gli oneri eventualmente connessi alla previsione rientrano comunque nell'ambito della complessiva disponibilità finanziaria destinata agli interventi messi a bando.
Con riguardo alla nota della Ragioneria generale dello Stato, in cui si prospetta l'esigenza di inserire una specifica clausola di invarianza all'articolo 2, comma 1, punto 20), si ritiene che la stessa può ritenersi assorbita nella più generale clausola di invarianza di cui all'articolo 4.


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ALLEGATO 2

DL 81/2007: Disposizioni urgenti in materia finanziaria. (C. 2852 Governo).

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI 5.26 (NUOVA FORMULAZIONE) E 15.56 E ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 15.04 DEL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole: A decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: Per l'anno 2007 e successivi.
0. 5. 26. 33.Zorzato, Giudice, Verro, Crosetto.

Al comma 1, sostituire le parole: 64 anni con le seguenti: 65 anni.
0. 5. 26. 34.Giudice, Verro, Crosetto, Zorzato.

Al comma 1, sostituire le parole: si tiene conto della sola anzianità con le seguenti: si tiene conto esclusivamente dell'anzianità.
0. 5. 26. 41.Zorzato, Giudice, Verro, Crosetto.

Al comma 1, sostituire le parole: il soggetto sia titolare solo di pensione ai superstiti con le seguenti: il soggetto sia titolare esclusivamente di pensione ai superstiti.
0. 5. 26. 42.Zorzato, Giudice, Verro, Crosetto.

Al comma 1, terzo periodo sostituire le parole: sessanta per cento con le seguenti: settanta per cento.

Conseguentemente all'articolo 17 comma 1, sostituire le parole: 4.131 milioni di euro per l'anno 2007, 1.504 milioni di euro a decorrere dal 2008 con le seguenti: 4.231 milioni di euro per l'anno 2007 e 1.604 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
0. 5. 26. 19.Zorzato, Giudice, Crosetto, Verro.

Al comma 1, sostituire le parole: per la determinazione del predetto trattamento pensionistico con le seguenti: per la determinazione del suddetto trattamento pensionistico.
0. 5. 26. 43.Zorzato, Giudice, Verro, Crosetto.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire la parola: novembre con la seguente: ottobre.
0. 5. 26. 35.Verro, Crosetto, Zorzato, Giudice.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire la parola: novembre con la seguente: dicembre.
0. 5. 26. 18.Zorzato, Giudice, Crosetto, Verro.

Al comma 1, sopprimere le parole: ovvero della tredicesima mensilità.
* 0. 5. 26. 15.Garavaglia, Filippi, Fugatti.


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Al comma 1, sopprimere le parole: ovvero della tredicesima mensilità.
* 0. 5. 26. 31.Zorzato, Giudice, Crosetto, Verro.

Al comma 1, sostituire le parole: mensilità di luglio con le seguenti: mensilità di giugno.
0. 5. 26. 32.Zorzato, Giudice, Crosetto, Verro.

Al comma 1, sopprimere le parole: ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno.
* 0. 5. 26. 16.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, sopprimere le parole: ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno.
* 0. 5. 26. 17.Zorzato, Giudice, Crosetto, Verro.

Al comma 1, sostituire le parole: una volta e mezza con le seguenti: due volte, conseguentemente all'articolo 17 comma 1, sostituire le parole: 4.131 milioni di euro per l'anno 2007 e 1.504 milioni di euro a decorre dall'anno 2008 con le seguenti: 4.331 milioni di euro, per l'anno 2007 e 1.704 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
0. 5. 26. 20.Zorzato, Giudice, Crosetto, Verro.

Al comma 1, sopprimere le parole: compresi i redditi esenti da imposta.

Conseguentemente all'articolo 17 comma 1, sostituire le parole: 4.131 milioni di euro per l'anno 2007 e 1.504 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 con le seguenti: 4.331 milioni di euro per l'anno 2007 e 1.704 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
0. 5. 26. 30.Zorzato, Giudice, Crosetto, Verro.

Al comma 1, sostituire le parole: , eccetto sia quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare con le seguenti: fatta eccezione per quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare.
0. 5. 26. 44.Zorzato, Giudice, Verro, Crosetto.

Al comma 3, sostituire le parole: provvede ad individuare l'ente incaricato dell'erogazione con le seguenti: individua l'ente incaricato dell'erogazione.
0. 5. 26. 45.Zorzato, Giudice, Verro, Crosetto.

Sopprimere il comma 4.
0. 5. 26. 21.Zorzato, Giudice, Crosetto, Verro.

Al comma 5, dopo le parole: della legge 28 dicembre 2001, n. 488 aggiungere le seguenti parole: è esteso ai soggetti di età pari o superiore a sessantacinque anni ed.

Conseguentemente:
sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre, 1996, n. 564, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278;
è soppresso il comma 4 dell'articolo 6.
0. 5. 26. 13.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 5, dopo le parole: della legge 28 dicembre 2001, n. 488 aggiungere le seguenti parole: è esteso ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni ed.


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Conseguentemente:
sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre, 1996, n. 564, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278;
è soppresso il comma 4 dell'articolo 6.
0. 5. 26. 14.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 5, sostituire le parole: 580 euro con le seguenti: 600 euro.

Conseguentemente all'articolo 17 comma 1, sostituire le parole: 4.131 milioni di euro per l'anno 2007 e 1.504 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: 4.331 milioni di euro per l'anno 2007 e 1.704 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
0. 5. 26. 23. Zorzato, Giudice, Crosetto, Verro.

Al comma 6, sostituire le parole: tra tre e cinque volte con le seguenti: tra tre e dieci volte.

Conseguentemente all'articolo 17 comma 1, sostituire le parole: 4.131 milioni di euro per l'anno 2007 e 1.504 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: 4.331 milioni di euro per l'anno 2007 e 1.704 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
0. 5. 26. 29. Zorzato, Giudice, Crosetto, Verro.

Al comma 6, sostituire le parole: comprese tra tre e cinque volte con le seguenti: superiori a tre volte.

Conseguentemente all'articolo 17 comma 1, sostituire le parole: 4.131 milioni di euro per l'anno 2007 e 1.504 milioni di euro per l'anno 2008 con le seguenti: 4.331 milioni di euro per l'anno 2007 e 1.804 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
0. 5. 26. 22. Zorzato, Giudice, Crosetto, Verro.

Al comma 6, sostituire le parole: l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicate per il triennio 2008-2010 con le seguenti: l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni applicato a partire dal 2008.

Conseguentemente all'articolo 17 comma 1, sostituire le parole: 1.504 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 con le seguenti: 1.804 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
0. 5. 26. 28. Zorzato, Giudice, Crosetto, Verro.

Al comma 7, sostituire le parole: , di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze con le seguenti: , d'intesa con il Ministro dell'economia e delle Finanze.
0. 5. 26. 46. Zorzato, Giudice, Verro, Crosetto.

Al comma 7, sostituire le parole: da emanare entro un mese con le seguenti: da emanare entro 15 giorni.
0. 5. 26. 47. Zorzato, Giudice, Verro, Crosetto.

Al comma 7, sostituire le parole: da emanare entro un mese con le seguenti: da emanare entro 20 giorni.
0. 5. 26. 48. Zorzato, Giudice, Verro, Crosetto.

Al comma 7, sostituire le parole: entro un mese con le seguenti: entro tre mesi.
0. 5. 26. 25. Zorzato, Giudice, Crosetto, Verro.

Al comma 7, sostituire le parole: un mese con le seguenti: quindici giorni.
0. 5. 26. 36. Zorzato, Giudice, Verro, Crosetto.


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Al comma 7, sopprimere le parole: , ove necessario,.
0. 5. 26. 49. Zorzato, Giudice, Verro, Crosetto.

Al comma 7, sopprimere le parole: d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati.
0. 5. 26. 24. Zorzato, Giudice, Crosetto, Verro.

Al comma 7, sostituire le parole: entro il mese di Dicembre dell'anno 2008 con le seguenti: entro il 30 dicembre 2008.
0. 5. 26. 52. Zorzato, Crosetto, Giudice, Verro.

Al comma 7, sostituire le parole: entro il mese di Dicembre dell'anno 2008 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2008.
0. 5. 26. 50. Zorzato, Giudice, Verro, Crosetto.

Al comma 8, sostituire le parole: dall'anno 2008 con le seguenti: dal 1o gennaio 2008.
0. 5. 26. 51. Zorzato, Giudice, Verro, Crosetto.

Al comma 8, sostituire la parola: 2008 con la seguente: 2007.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: 4.131 milioni di euro con le seguenti: 4.398 milioni di euro.
0. 5. 26. 37. Giudice, Verro, Crosetto, Zorzato.

Al comma 8, sostituire le parole: e per la totalizzazione dei periodi contributivi con le seguenti: e per la integrale totalizzazione dei periodi contributivi.
0. 5. 26. 27. Zorzato, Giudice, Crosetto, Verro.

Al comma 8, dopo le parole: diversi regimi pensionistici aggiungere le seguenti: senza alcun limite minimo di anni di contribuzione nei diversi regimi pensionistici.
0. 5. 26. 26. Zorzato, Giudice, Crosetto, Verro.

Al comma 8, sopprimere le parole: in via esclusiva.
0. 5. 26. 38. Verro, Crosetto, Zorzato, Giudice.

Al comma 8, sopprimere le parole: al fine di migliorare la misura dei trattamenti pensionistici.
0. 5. 26. 39. Crosetto, Zorzato, Giudice, Verro.

Al comma 8, sostituire le parole: al fine di migliorare la misura dei trattamenti pensionistici con le seguenti: al fine di rendere più equi i trattamenti pensionistici.
0. 5. 26. 40. Zorzato, Giudice, Verro, Crosetto.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando il principio di armonizzazione dei sistemi previdenziali di cui all'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 2005, n. 335, al fine di garantire l'applicazione di parametri identici per i diversi enti.
0. 5. 26. 2.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti commi:
8-bis. le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano anche ai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli Italiani


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Residenti all'Estero (AIRE), che rientrano nelle caratteristiche individuate dal comma 1.
8-ter. Il ministero degli Affari Esteri predispone una opportuna pubblicizzazione delle disposizioni di cui al precedente comma 8, fra i giovani italiani residenti all'estero.
8-quater. come contributo al finanziamento delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede per una quota pari a 50 milioni di euro mediante riduzione della legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 50 (Fondo per l'estinzione dei debiti pregressi), come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).
0. 5. 26. 1.Cassola, Zanella.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8-bis. Per le lavoratrici nate tra il 1940 e il 1955 e che per motivi di maternità o cure familiari alla data del 31 dicembre 1992 non avevano raggiunto il periodo minimo di contribuzione pari a 15 anni, ma che vantano almeno 10 anni di contribuzione al regime obbligatorio di appartenenza e non sono titolari di altre prestazioni di natura previdenziale o assistenziale, al raggiungimento del 65o anno di età anagrafica possono richiedere all'ente previdenziale al quale risultano iscritte la restituzione dei contributi versati rivalutati al tasso di inflazione, ovvero indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
8-ter. Gli importi verranno liquidati, su domanda, a partire dalla data del raggiungimento dei 65 anni nelle seguenti modalità: fino a 2.000.000 di euro in un'unica soluzione; per gli importi restanti in rate da 1.000.000 di euro semestrali, o inferiori se la quota è a saldo dell'ammontare complessivo spettante, rivalutate al medesimo indice di cui al comma precedente. In caso di premorienza prima della fine dei pagamenti, le somme possono essere incassate, con le medesime modalità, dal coniuge o dalla persona che fruisce delle cure della de cuius.
8-quater. L'ente di previdenza provvederà all'invio dell'estratto conto certificativi con l'indicazione dell'ammontare dovuto e della relativa rateizzazione, agli adempimenti fiscali e all'invio della comunicazione annuale.

Conseguentemente:
sopprimere i commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278;
sopprimere il comma 4 dell'articolo 6.
0. 5. 26. 5.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo non inferiore a tre anni tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno diritto ad una maggiorazione del 5 per cento sull'importo della pensione sociale ovvero dell'assegno sociale.

Conseguentemente:
sopprimere i commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre, 1996, n. 564 come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278;
sopprimere l'articolo 4.
0. 5. 26. 3.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo non inferiore a tre anni tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno diritto ad una maggiorazione del 2 per cento sull'importo della pensione sociale ovvero dell'assegno sociale per ogni anno lavorato.


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Conseguentemente:
sopprimere i commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre, 1996, n. 564, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278;
sopprimere l'articolo 4.
0. 5. 26. 4.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
13-bis. Per i pensionati extracomunitari che hanno delegato ad altra persona la riscossione della propria pensione, allo scopo di evitare inganni o truffe, l'Inps procede ogni anno all'accertamento dell'esistenza in vita del titolare della pensione. A tal fine le sedi dell'Inps si avvalgono delle procedure di scambio di informazione automatizzate con i Comuni.
0. 5. 26. 6.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2-bis. Il diritto di cui al precedente comma, con riguardo esclusivamente al caso di morte del pensionato, spetta in presenza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria del coniuge superstite conseguito da almeno cinque anni.
0. 5. 26. 7.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2-bis. Il diritto di cui al precedente comma è precluso qualora la differenza di età anagrafica fra i coniugi superi i 25 anni.
0. 5. 26. 8.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2-bis. Nel caso di figli di primo letto disabili gravi in concorso col coniuge non genitore la pensione ai superstiti è stabilita nella misura del 60 per cento ai figli e del 20 per cento al coniuge, fermo restando il limite massimo di cui al successivo comma 4.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 4 dell'articolo 6;
sopprimere l'articolo 4.
0. 5. 26. 9.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008, ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente disposizione.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 4 dell'articolo 6;
sopprimere l'articolo 4.
0. 5. 26. 10.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. I genitori di persone affette da grave disabilità, a condizione che la persona con handicap grave non sia ricoverata in istituti specializzati a tempo pieno, conseguono il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità a


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seguito del versamento di 25 anni di contributi previdenziali, indipendentemente dall'età anagrafica, sìa che si tratti di lavoratori dipendenti che di lavoratori autonomi. Tale beneficio può essere concesso ad uno solo dei genitori, a condizione che il reddito familiare non ecceda, al lordo, i 55.000 euro annui.

Conseguentemente:
sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre, 1996, n. 564, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278;
è soppresso il comma 4 dell'articolo 6;
sopprimere l'articolo 4.
0. 5. 26. 11.Garavaglia, Grimoldi, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. Ad uno dei genitori di persone disabili in stato di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la facoltà di procedere al riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi mancanti al raggiungimento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.

Conseguentemente:
sopprimere i commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre, 1996, n. 564, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278;
sopprimere il comma 4 dell'articolo 6;
sopprimere l'articolo 4.
0. 5. 26. 12.Garavaglia, Grimoldi, Filippi, Fugatti.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Art. 5.
(Interventi in materia pensionistica).

1. A decorrere dall'anno 2007, a favore dei soggetti con età pari o superiore a 64 anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, è corrisposta una somma aggiuntiva determinata come indicato nella Tabella A allegata alla presente legge in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Nel caso in cui il soggetto sia titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Nel caso in cui il soggetto sia titolare solo di pensioni ai superstiti, ai fini dell'applicazione della predetta Tabella A, l'anzianità contributiva complessiva è computata al sessanta per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva è corrisposta dall'INPS, con riferimento all'anno 2007, in sede di erogazione della mensilità di novembre ovvero della tredicesima mensilità e dal 2008 in sede di erogazione della mensilità di luglio ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il soggetto non possegga un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto sia quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità


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di accompagnamento, sia il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore al limite reddituale di cui allo stesso comma 1 e inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva di cui al comma 1, la somma aggiuntiva viene corrisposta fino a concorrenza del predetto limite.
3. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, provvede ad individuare l'ente incaricato dell'erogazione della somma aggiuntiva di cui al comma 1, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicati nello stesso comma.
4. La somma aggiuntiva di cui al comma 1 non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, con esclusione dall'anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell'incremento delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dal presente articolo.
5. Con effetto dal 1o gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all'articolo 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è concesso secondo i criteri ivi stabiliti, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 39, commi 4, 5 e 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilità e, con effetto dalla medesima data, l'importo di cui ai comma 5, lettere a) e del medesimo articolo 38 è rideterminato in 7.540,00 euro. Per gli anni successivi al 2008 il limite di reddito annuo di 7.540,00 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. Con effetto dalla medesima data di cui al presente comma sono conseguentemente incrementati i limiti reddituali e gli importi di cui all'articolo 38, comma 9, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289.
6. Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compreso tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato per il triennio 2008-2010, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100 per cento.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite, ove necessario, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo concernenti la corresponsione delle somme aggiuntive di cui al comma 1, il Governo, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati, procede, entro il mese di dicembre dell'anno 2008, alla verifica dell'attuazione delle predette disposizioni.
8. A decorrere dall'anno 2008 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di 267 milioni di euro per l'anno 2008, di 234 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici del corso legale di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici, in particolare per i soggetti per i quali trovi applicazione, in via esclusiva, il regime pensionistico di calcolo contributivo, al fine di migliorare la misura dei trattamenti pensionistici.


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Tabella A

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi Somma aggiuntiva (in euro) - Anno 2007 Somma aggiuntiva (in euro) - Dal 2008
Anni di contribuzioneAnni di contribuzione  
Fino a 15Fino a 18262336
Sopra 15 fino a 25Sopra 18 fino a 28327420
Oltre 25Oltre 28392504

5. 26. (Nuova formulazione).Il Governo.

EMENDAMENTO 15.56 DEL GOVERNO E RELATIVI SUB
EMENDAMENTI

Sostituire il comma 3-bis con il seguente:
3-bis L'articolo 36, commi 7, 7-bis e 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modificazioni è abrogato.
0. 15. 56. 4. Germontani, Leo.

Sostituire il comma 3-bis con il seguente:
3-bis All'articolo 36, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modificazioni il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per ciascun immobile strumentale, le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti calcolate sul costo complessivo sono riferite prioritariamente al valore attribuibile all'area quantificato ai sensi del precedente comma 7».
0. 15. 56. 3. Leo, Germontani, Antonio Pepe, Pedrizzi, Taglialatela.

Al comma 3-bis, sostituire le parole: sono riferite proporzionalmente, con le seguenti: si riferiscono in maniera proporzionale.
0. 15. 56. 15. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 3-bis, sostituire le parole: sono riferite proporzionalmente, con le seguenti: si riferiscono in proporzione.
0. 15. 56. 16. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 3-bis premettere il seguente periodo:
All'articolo 36, comma 7, del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al secondo periodo, le parole da: «e, per i fabbricati industriali», fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «del costo complessivo stesso».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4, i commi 1, 2, 3 dell'articolo 6, l'articolo 7 e l'articolo 8.
0. 15. 56. 33. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 3-bis premettere il seguente periodo:
All'articolo 36, comma 7, del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «e di quelle che ne costituiscono pertinenza», sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione degli immobili in comproprietà».


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Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4, i commi 1, 2, 3 dell'articolo 6, l'articolo 7 e l'articolo 8.
0. 15. 56. 32. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 3-bis sostituire le parole: proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato, con le seguenti: sia al costo dell'area e sia al costo del fabbricato.
0. 15. 56. 63. Zorzato, Crosetto, Giudice, Verro.

Al comma 3-bis, sostituire le parole: al costo dell'area e al costo del fabbricato, con le seguenti: sia al costo dell'area sia al costo del fabbricato.
0. 15. 56. 17. Garavaglia, Filippi, Fugatti

Al comma 3-bis, sostituire le parole: al costo dell'area e al costo del fabbricato, con le seguenti: costi dell'area e del fabbricato.
0. 15. 56. 18. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 3-ter sostituire le parole: 4 luglio 2006, con le seguenti: 1o gennaio 2007.
0. 15. 56. 74. Zorzato, Giudice, Crosetto, Verro.

Dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:
3-ter-1. Al comma 14 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Tali indicatori devono essere pubblicati prima dell'anno solare in cui trovano applicazione e non concorrono alla definizione degli studi di settore. Essi sono funzionali alla selezione dei controlli e le dichiarazioni dei redditi che se ne discostano non determinano inversione dell'onere della prova».

Conseguentemente all'articolo 17 comma 1 sostituire le cifre: 4131, e: 1504, rispettivamente con le cifre: 463l, e: 2004.
0. 15. 56. 62. Zorzato, Crosetto, Giudice, Verro.

Dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:
3-ter-1. Al comma 14 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli studi di settore, revisionati per il triennio 2007-2009 in collaborazione con le associazioni di categoria, dovranno essere applicati, se più favorevoli al contribuente, anche ai periodi di imposta precedenti al 2007».

Conseguentemente all'articolo 17 comma 1 sostituire le cifre: 4131 e: 1504 rispettivamente con le cifre: 4631 e: 2004.
0. 15. 56. 60. Zorzato, Crosetto, Giudice, Verro.

Sostituire il comma 3-quater con il seguente: All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il comma 14 è abrogato.
0. 15. 56. 8. Germontani, Leo.

Al comma 3-quater, capoverso 14-bis, sostituire le parole: dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006 con le seguenti: dal periodo di imposta 2007.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4, i commi 1, 2, 3 dell'articolo 6, l'articolo 7 e l'articolo 8.
0. 15. 56. 44. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 3-quater, capoverso 14-bis sostituire le parole: 31 dicembre 2006, con le parole: 1o gennaio 2007.
0. 15. 56. 71. Crosetto, Zorzato, Verro, Giudice.


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Al comma 3-quater, capoverso 14-bis sostituire le parole: costituiscono presunzioni semplici, con: non costituiscono, da soli, presunzioni semplici.
0. 15. 56. 77. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 3-quater, capoverso 14-bis sostituire la parola: costituiscono, con la seguente: sono.
0. 15. 56. 19. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 3-quater, capoverso 14-bis sostituire le parole: presunzioni semplici, con le seguenti: semplici presunzioni.
0. 15. 56. 64. Zorzato, Crosetto, Giudice, Verro.

Al comma 3-quater, capoverso 14-bis dopo le parole: presunzioni semplici, inserire le seguenti: gravi, precise e concordanti ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
0. 15. 56. 6. Leo, Germontani, Pedrizzi, Antonio Pepe, Taglialatela.

Al comma 3-quater, capoverso 14-bis aggiungere in fine il seguente periodo: a fini puramente statistici, senza alcun effetto ai fini dell'accertamento, nella prospettiva della rielaborazione e revisione degli studi di settore.
0. 15. 56. 61. Zorzato, Crosetto, Giudice, Verro.

Al comma 3-quater, capoverso 14-bis aggiungere in fine il seguente periodo: Gli studi di settore, revisionati per il triennio 2007-2009 in collaborazione con le associazioni di categoria, dovranno essere applicati, se più favorevoli al contribuente, anche ai periodi di imposta precedenti al 2007.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.
0. 15. 56. 30. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 3-quater dopo le parole: non sono soggetti, aggiungere le seguenti: in nessun caso.
0. 15. 56. 72. Verro, Crosetto, Zorzato, Giudice.

Al comma 3-quater, sostituire le parole: e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore, con le seguenti: , nel qual caso spetta all'ufficio accertatore.
0. 15. 56. 20. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 3-quater, sostituire le parole: e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore, con le seguenti: ; in questo caso spetta all'ufficio accertatore.
0. 15. 56. 21. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 3-quater, capoverso 14-ter, sostituire le parole: motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati, con: fornire gli ulteriori elementi di prova che abbiano le caratteristiche delle gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore, tali da costituire presunzioni gravi, precise e concordanti.
0. 15. 56. 78. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 3-quater, capoverso 14-ter sostituire le parole: motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati, con: fornire gli ulteriori elementi di prova che abbiano le caratteristiche delle gravi incongruenze di cui al comma 3, dell'articolo 62-sexies del decreto-legge


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30 agosto 1993, n. 331, tali da costituire presunzioni gravi, precise e concordanti.
0. 15. 56. 79. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 3-quater, capoverso 14-ter aggiungere il seguente periodo: Gli studi di settore di cui alla legge 8 maggio 1998, n. 146 e successive modificazioni e integrazioni non si applicano alle imprese contoterziste.

Conseguentemente all'articolo 8, comma 4, sostituire le parole: euro 426.592.642, con le seguenti: euro 400 milioni.
0. 15. 56. 2. Lulli.

Al comma 3-quater, capoverso 14-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga a quanto previsto dal presente comma, per l'anno 2006 e per i due periodi di imposta successivi, è sospesa l'applicabilità per il settore della pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi (codice attività 05.01.1) del relativo studio di settore SG90U.
0. 15. 56. 9. Cesini.

Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:
3-quater-1. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, al comma 1 aggiungere, in fine: «I maggiori ricavi o compensi desumibili dagli studi di settore non costituiscono, da soli, presunzioni semplici. I contribuenti che dichiarano un ammontare dei ricavi o compensi inferiori rispetto a quelli previsti dagli studi di settore non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati».
0. 15. 56. 82. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:
3-quater-1. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, al comma 1 aggiungere, in fine: «I maggiori ricavi o compensi desumibili dagli studi di settore non costituiscono, da soli, presunzioni semplici. I contribuenti che dichiarano un ammontare dei ricavi o compensi inferiori rispetto a quelli previsti dagli studi di settore non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore fornire gli ulteriori elementi di prova che abbiano le caratteristiche delle gravi incongruenze di cui al comma 3, dell'articolo 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, tali da costituire presunzioni gravi, precise e concordanti».
0. 15. 56. 81. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:
3-quater-1. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, al comma 1 aggiungere, in fine: «I maggiori ricavi o compensi desumibili dagli studi di settore non costituiscono, da soli, presunzioni semplici. I contribuenti che dichiarano un ammontare dei ricavi o compensi inferiori rispetto a quelli previsti dagli studi di settore non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore fornire gli ulteriori elementi di prova che abbiano le caratteristiche delle gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore, tali da costituire presunzioni gravi, precise e concordanti».
0. 15. 56. 83. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 3-quater, capoverso 14-ter, aggiungere in fine: La disciplina del presente comma si applica altresì per gli accertamenti basati sugli studi di settore di


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cui all'articolo 10 della legge dell'8 maggio 1998, n. 146 e successive modifiche.
0. 15. 56. 80. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Sostituire il comma 3-quinquies con il seguente: L'articolo 37, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modificazioni è abrogato.
*0. 15. 56. 7. Leo, Germontani, Pedrizzi, Antonio Pepe, Taglialatela.

Sostituire il comma 3-quinquies con il seguente: Il comma 8 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
*0. 15. 56. 1. Antonio Pepe.

Sostituire il comma 3-quinquies con il seguente: L'obbligo introdotto dal comma 8 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, entrerà in vigore a partire dall'anno di imposta 2009.
0. 15. 56. 31. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 3-quinquies sopprimere le parole: Per l'anno d'imposta 2006.
0. 15. 56. 75. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 3-quinquies, dopo le parole: per l'anno di imposta 2006, inserire le seguenti: e 2007.
*0. 15. 56. 5. Leo, Germontani, Pedrizzi, Antonio Pepe, Taglialatela.

Al comma 3-quinquies, dopo le parole: per l'anno di imposta 2006, aggiungere le seguenti: e 2007.
*0. 15. 56. 66. Zorzato, Crosetto, Giudice, Verro.

Al comma 3-quinquies, dopo le parole: per l'anno di imposta 2006, aggiungere le seguenti: e 2007.
*0. 15. 56. 49. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 3-quinquies, dopo le parole: per l'anno di imposta 2006, aggiungere le seguenti: anni di imposta 2006 e 2007.
*0. 15. 56. 76. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 3-quinquies, sostituire le parole: per l'anno di imposta 2006, con le seguenti: Per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008.
0. 15. 56. 45. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 3-quinquies, sostituire le parole: per l'anno di imposta 2006, con le seguenti: per gli anni d'imposta 2006, 2007, 2008 e 2009.
0. 15. 56. 65. Zorzato, Crosetto, Giudice, Verro.

Al comma 3-quinquies, sostituire la parola: esonerati, con la seguente: sgravati.
0. 15. 56. 26. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 3-quinquies, sostituire la parola: esonerati, con la seguente: sollevati.
0. 15. 56. 25. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 3-quinquies, sostituire la parola: esonerati, con la seguente: dispensati.
0. 15. 56. 24. Garavaglia, Filippi, Fugatti.


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Al comma 3-quinquies, sostituire la parola: esonerati, con la seguente: esclusi.
0. 15. 56. 23. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 3-quinquies, sostituire la parola: esonerati, con la seguente: esentati.
0. 15. 56. 22. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 3-quinquies sostituire le parole: i soggetti in regime di contabilità semplificata, con le seguenti: le imprese minori.
0. 15. 56. 56. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 3-quinquies, aggiungere in fine le parole: e le imprese con un volume d'affari non superiore a 1.000.000 euro.
0. 15. 56. 57. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 3-quinquies, aggiungere in fine le parole: e le imprese con un volume d'affari non superiore a 350.000 euro, ovvero 550.000 euro per le imprese aventi oggetto attività diverse dalla prestazione di servizi.
0. 15. 56. 50. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 3-quinquies, aggiungere in fine le parole: e comunque le imprese con un volume d'affari non superiore a 600.000 euro, ovvero 850.000 euro per le imprese aventi oggetto attività diverse dalla prestazione di servizi.
0. 15. 56. 55. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 3-quinquies, aggiungere in fine le parole: e le imprese con un volume d'affari non superiore 500.000 euro, ovvero 750.000 euro per le imprese aventi oggetto attività diverse dalla prestazione di servizi.
0. 15. 56. 53. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 3-quinquies, aggiunge in fine le parole: e le imprese con un volume d'affari non superiore 550.000 euro, ovvero 800.000 euro per le imprese aventi oggetto attività diverse dalla prestazione di servizi.
0. 15. 56. 54. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 3-quinquies, aggiungere in fine le parole: e le imprese con un volume d'affari non superiore a 400.000 euro, ovvero 650.000 euro per le imprese aventi oggetto attività diverse dalla prestazione di servizi.
0. 15. 56. 51. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 3-quinquies, aggiungere in fine le parole: e le imprese con un volume d'affari non superiore 450.000 euro, ovvero 700.000 euro per le imprese aventi oggetto attività diverse dalla prestazione di servizi.
0. 15. 56. 52. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 3-sexies, sostituire le parole: 30 novembre 2007, con le seguenti: 30 dicembre 2007.
0. 15. 56. 69. Giudice, Crosetto, Zorzato, Verro.

Al comma 3-sexies, sostituire le parole: 30 novembre 2007, con le seguenti: 31 dicembre 2007.
*0. 15. 56. 67. Zorzato, Crosetto, Giudice, Verro.

Al comma 3-sexies, sostituire le parole: 30 novembre 2007, con le seguenti: 31 dicembre 2007.
*0. 15. 56. 70. Giudice, Crosetto, Zorzato, Verro.


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Al comma 3-sexies, sostituire le parole: entro il 30 novembre 2007, con le seguenti: entro il 31 dicembre 2008.

Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: 4.131 milioni di euro, con le seguenti: 4.231 milioni di euro.
0. 15. 56. 68. Zorzato, Crosetto, Giudice, Verro.

Al comma 3-sexies sostituire le parole: 30 novembre 2007, con le seguenti: 30 giugno 2008.

Conseguentemente all'articolo 17 sostituire le parole: 1.504 milioni, con le seguenti: 1.800 milioni di euro.
0. 15. 56. 73. Zorzato, Verro, Crosetto, Giudice.

All'emendamento 15.56, aggiungere in fine il seguente comma:
3-septies. Il comma 85 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente:
«85. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco di azzardo quelli che, privi di attestazione di conformità rilasciata dalle competenti autorità amministrative, consentono vincite puramente aleatorie di premi in denaro. Sono in ogni caso escluse da tale tipologia le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al successivo comma 6";
b) al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: «gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio,».
0. 15. 56. 59. Gianfranco Conte.

Aggiungere in fine il seguente comma:
3-septies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è integrata di 20 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente all'elenco n. 1, di cui all'articolo 7, comma 1, sostituire alla voce: Decreto-legge n. 142 del 1991, ... UPB 03.02.10.03, cap. 7446, 80.000.000 con: 60.000.000.
0. 15. 56. 58. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-septies. 1. Per l'anno 2007, i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, anche presentate in via telematica, dovuti a saldo e a titolo di primo acconto da parte dei contribuenti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che esercitano attività per le quali sono elaborati gli studi di settore sono effettuati:
a) dal 2 maggio al 9 agosto 2007, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 10 agosto al 9 settembre 2007 con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
2. I contribuenti di cui al comma 1 hanno facoltà di ripartire i versamenti ivi richiamati in due quote, secondo le seguenti modalità:
a) una prima quota, da effettuarsi entro i termini e con le modalità di cui al comma 1, di importo non inferiore all'ammontare di versamento di imposta che deriverebbe dall'applicazione degli studi di


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settore secondo le caratteristiche antecedenti la revisione degli studi stessi operata con i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2007;
b) per la restante parte entro il 30 novembre 2007, con applicazione della maggiorazione dello 0,50 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
0. 15. 56. 46.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-septies. Il comma 2 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
0. 15. 56. 47.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-septies. 1. Al comma 16 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «essere superiore a 7,5 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «essere superiore a 5 milioni di euro».
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 13 per cento.

Conseguentemente, sono abrogati l'articolo 4, i commi 1, 2, 3 dell'articolo 6, l'articolo 7 e l'articolo 8.
0. 15. 56. 48.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-septies. 1. Al comma 15 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, alla lettera a), capoverso 1, al punto a) sostituire le parole: «il 2 per cento» con le seguenti: «l'1 per cento» e, al punto b), sostituire le parole: «il 6 per cento» con le seguenti: «il 4 per cento».
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 13 per cento.
0. 15. 56. 38.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-septies. 1. Al comma 21, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2007».
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 13 per cento.
0. 15. 56. 37.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-septies. 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 13, al capoverso «Art. 10-bis», al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sentite le categorie interessate»;
b) al comma 13, al capoverso «Art. 10-bis», il comma 2 è soppresso;
c) al comma 14 le parole da: «si tiene altresì conto» fino a: «specifica attività svolta» sono soppresse.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 13 per cento.
0. 15. 56. 36.Garavaglia, Filippi, Fugatti.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-septies. 1. Al comma 13, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 al capoverso «Art. 10-bis» sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sentite le categorie interessate»;
2) il comma 2 è soppresso.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 13 per cento.
0. 15. 56. 35.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-septies. 1. Al comma 4 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «salvo per importi unitari inferiori a 100 euro» sono sostituite con le seguenti: «salvo per importi unitari inferiori a 500 euro».

Conseguentemente, l'articolo 12-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:
Art. 12-bis. Il limite di 500 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 10 luglio 2009. Fino al 30 giugno 2009 il limite è fissato in 1.000 euro.
0. 15. 56. 34.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-septies. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è così sostituito:
2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività medesima per un periodo da un giorno ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione non supera la somma di 250 euro, la disposizione di cui al periodo precedente non si applica. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000, la disposizione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.
0. 15. 56. 28.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-septies. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è così sostituito:
2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività medesima per un periodo da un giorno ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione non supera la somma di 500 euro, la disposizione di cui al periodo


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precedente non si applica. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000, la disposizione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.
0. 15. 56. 27.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-septies. I commi 12 e 12-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è abrogato.
0. 15. 56. 11.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-septies. È abrogata la legge 26 gennaio 1983, n. 18.
0. 15. 56. 29.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-septies. Il comma 7 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, a 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è abrogato.
0. 15. 56. 12.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-septies. Il comma 11 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è abrogato.
0. 15. 56. 10.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-septies. Il comma 10 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è abrogato.
0. 15. 56. 13.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-septies. Il comma 18 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è abrogato.
0. 15. 56. 14.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-septies. 1. Al comma 15 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), capoverso 1, al punto a) sostituire le parole: «il 2 per cento» con le seguenti: «l'1 per cento» e, al punto c), sostituire le parole: «il 15 per cento» con le seguenti: «il 3 per cento»;
b) le lettere b) e c) sono soppresse.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 13 per cento.
0. 15. 56. 39.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-septies. 1. All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il comma 1-bis, è abrogato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.
0. 15. 56. 40.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-septies. 1. All'articolo 36, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi 7, 7-bis e 8 sono soppressi.


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2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 13 per cento.
0. 15. 56. 41.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-septies. 1. Al comma 2, dell'articolo 12, del decreto legislativo 1997, n. 471 le parole: «è disposta la sospensione» sono sostituite con le seguenti: «può essere disposta la sospensione».
0. 15. 56. 42.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-septies. 1. Al comma 19 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Tali indicatori dovranno essere pubblicati prima dell'anno solare in cui trovano applicazione».
0. 15. 56. 43.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

ART. 15.
(Destinazione di risorse ed altri interventi urgenti).

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. All'articolo 36, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per ciascun immobile strumentale, le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato».
3-ter. La disposizione del comma 3-bis ha effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006.

Ammortamento
fabbricati
3-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo il comma 14, inserire i seguenti:
14-bis. I maggiori ricavi o compensi desumibili dagli indicatori di normalità economica che hanno natura sperimentale, e approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2007, applicabili dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore che tengano conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, costituiscono presunzioni semplici.
14-ter. I contribuenti che dichiarano un ammontare dei ricavi o compensi inferiori rispetto a quelli previsti dagli indicatori di cui al comma 14-bis non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati.
Studi di settore - Indicatori di normalità economica
3-quinquies. Per l'anno d'imposta 2006 sono esonerati dall'obbligo previsto dal comma 8, dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i soggetti in regime di contabilità semplificata di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Elenco clienti
e fornitori
3-sexies. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, al comma 38, le parole: «. In tale caso» sono sostituite dalle seguenti: «,ovvero entro il 30 novembre 2007 se i fabbricati sono di proprietà esclusiva di cittadini italiani residenti all'estero. In tali casi».
Proroga termini accatastamento dei fabbricati ex rurali per i proprietari residenti all'estero

15. 56. Il Governo.


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ARTICOLO AGGIUNTIVO 15.04 DEL GOVERNO E RELATIVI SUB
EMENDAMENTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: prendendo a riferimento, con le seguenti: prendendo come parametri di riferimento.
0. 15. 04. 10.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: prendendo a riferimento, con le seguenti: assumendo come parametri di riferimento.
0. 15. 04. 6.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: prendendo a riferimento, con le seguenti: prendendo come riferimento.
0. 15. 04. 11.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: prendendo a riferimento, con le seguenti: assumendo come punti di riferimento.
0. 15. 04. 7.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: prendendo a riferimento, con le seguenti: assumendo come riferimento.
0. 15. 04. 8.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: prendendo a riferimento, con le seguenti: assumendo a riferimento.
0. 15. 04. 9.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: prendendo a riferimento, con le seguenti: facendo riferimento alle.
0. 15. 04. 12.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: escluse, con le seguenti: salvo che.
0. 15. 04. 16.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: escluse, con le seguenti: fatta eccezione per le.
0. 15. 04. 18.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: escluse, con le seguenti: fatte eccezione le.
0. 15. 04. 22.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: escluse, con le seguenti: ad eccezione delle.
0. 15. 04. 17.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: escluse, con le seguenti: fatte salve.
0. 15. 04. 14.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: escluse, con le seguenti: eccetto le.
0. 15. 04. 19.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: escluse, con le seguenti: a parte le.
0. 15. 04. 20.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: escluse, con le seguenti: eccettuate le.
0. 15. 04. 21.Garavaglia, Filippi, Fugatti.


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Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: escluse, con le seguenti: tranne che.
0. 15. 04. 15.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: escluse, con la seguente: tranne.
0. 15. 04. 13.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 1, comma 266 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al punto 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «e per i lavoratori stagionali che siano impiegati stabilmente per tutta la stagione e comunque per almeno sei mesi consecutivi».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'onere derivante dalla lettera d-bis) si provvede mediante una riduzione di 30 milioni di euro annui degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come quantificate dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
0. 15. 04. 1.Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: resta fermo, con le seguenti: , fermo restando.
0. 15. 04. 23.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 7, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 33, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche alla coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolta nei limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 13, inserire il seguente:
13-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera 0a) del comma 7, valutati in un milione di euro per il 2008 e in 600 mila euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
0. 15. 04. 4.Cesini.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 25 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 17, sostituire le parole: 4131 milioni di euro con le seguenti: 4300 milioni di euro e le parole: 1504 milioni di euro con le seguenti: 1700 milioni di euro.
0. 15. 04. 25.Giudice, Zorzato, Verro, Crosetto.

Al comma 7, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
2-bis) ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta;.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente emendamento si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2007-2009 nell'ambito dell'unità revisionale di base in conto capitale «Fondo speciale» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle


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finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
0. 15. 04. 3.Leo, Germontani.

Al comma 7, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) nell'articolo 164, comma 1, lettera b):
1) le parole: «solo se rientranti in una fattispecie» fino a: «nella misura del 25 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «per l'intero ammontare relativamente a veicoli ed autovetture strumentali all'esercizio dell'impresa.
Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 50 per cento».
2) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.
0. 15. 04. 2.Germontani, Leo, Antonio Pepe, Pedrizzi, Taglialatela.

Al comma 7, lettera b), numero 1), sostituire le parole: al 40 per cento con le seguenti: al 60 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 17, sostituire le parole: 4131 milioni di euro con le seguenti: 4500 milioni di euro e le parole: 1504 milioni di euro con le seguenti: 1800 milioni di euro.
0. 15. 04. 28.Giudice, Zorzato, Crosetto, Verro.

Al comma 7, lettera b), numero 1), sostituire le parole: al 40 per cento con le seguenti: al 50 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 17, sostituire le parole: 4131 milioni di euro con le seguenti: 4500 milioni di euro e le parole: 1504 milioni di euro con le seguenti: 1800 milioni di euro.
0. 15. 04. 26.Giudice, Zorzato, Crosetto, Verro.

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: all'80 per cento con le seguenti: al 90 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 17, sostituire le parole: 4131 milioni di euro con le seguenti: 4500 milioni di euro e le parole: 1504 milioni di euro con le seguenti: 1800 milioni di euro.
0. 15. 04. 27.Giudice, Zorzato, Crosetto, Verro.

Al comma 7, lettera b), numero 2), sostituire le parole: nella suddetta misura del 40 per cento con le parole: nella suddetta misura del 50 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 17, sostituire le parole: 4131 milioni di euro con le seguenti: 4400 milioni di euro e le parole: 1504 milioni di euro con le seguenti: 1700 milioni di euro.
0. 15. 04. 31.Crosetto, Giudice, Zorzato, Verro.

Al comma 7, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 17, sostituire le parole: 4131 milioni di euro con le seguenti: 4700 milioni di euro e le parole: 1504 milioni di euro con le seguenti: 1800 milioni di euro.
0. 15. 04. 29.Zorzato, Crosetto, Giudice, Verro.

Al comma 7, lettera c), sostituire le parole: nella misura del 90 per cento con le seguenti: nella misura del 95 per cento.


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Conseguentemente, all'articolo 17, sostituire le parole: 4131 milioni di euro con le seguenti: 4600 milioni di euro e le parole: 1504 milioni di euro con le seguenti: 1800 milioni di euro.
0. 15. 04. 32.Zorzato, Crosetto, Giudice, Verro.

Al comma 7, lettera c), sopprimere le parole: per la maggior parte del periodo d'imposta.
0. 15. 04. 30.Zorzato, Crosetto, Giudice, Verro.

Al comma 9, sostituire le parole: al 20 per cento con le seguenti: al 30 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 17, sostituire le parole: 4131 milioni di euro con le seguenti: 4400 milioni di euro e le parole: 1504 milioni di euro con le seguenti: 1700 milioni di euro.
0. 15. 04. 33.Zorzato, Crosetto, Giudice, Verro.

Al comma 9, sostituire le parole: al 30 per cento con le seguenti: al 35 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 17, sostituire le parole: 4131 milioni di euro con le seguenti: 4500 milioni di euro e le parole: 1504 milioni di euro con le seguenti: 1800 milioni di euro.
0. 15. 04. 34.Crosetto, Giudice, Verro, Zorzato.

Al comma 9, sostituire le parole: al 65 per cento con le seguenti: all'80 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 17, sostituire le parole: 4131 milioni di euro con le seguenti: 4700 milioni di euro e le parole: 1504 milioni di euro con le seguenti: 1900 milioni di euro.
0. 15. 04. 35.Crosetto, Giudice, Verro, Zorzato.

Sostituire il comma 12 con il seguente:
«12. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278, è sostituito con il seguente:
"2. Dopo la presentazione dell'istanza, il soggetto passivo può procedere alla detrazione e alla compensazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
12-bis. Al fine di consentire all'Agenzia delle entrate la liquidazione dei rimborsi e la copertura delle minori entrate di cui all'articolo 1 del già citato decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 5.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».
0. 15. 04. 24.Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
È altresì autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2007, per il rimborso della maggiore IVA versata dagli imprenditori ittici per l'anno 2006, rispetto a quella dovuta in attuazione dell'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppresse le parole: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana il decreto di cui all'articolo 34 del predetto


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decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stabilendo le percentuali di compensazione;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, del decreto 12 maggio 1992 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della Marina mercantile, è aggiunta la seguente lettera: c-bis) Per il solo anno 2006, prodotti derivanti dalla pesca marittima: 4 per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:
13-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'ultimo periodo del comma 12, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
0. 15. 04. 5.Franci, Cesini.

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15.
(Misure in materia di IRAP e di oneri contributivi nel lavoro subordinato privato, nonché in materia di rimborsi IVA e di deducibilità delle spese per veicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali).

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi e gli oneri assimilati di cui alla lettera g) sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle voci da 10 a 90 dell'attivo dello stato patrimoniale, comprensivo della voce 190 del passivo, e l'ammontare complessivo delle voci dell'attivo dello stato patrimoniale, con esclusione della, voce 130, comprensivo della voce 190 del passivo e assumendo le voci 110 e 120 dell'attivo al netto del costo delle attività materiali e immateriali utilizzate in base a contratti di locazione finanziaria»;
b) nell'articolo 6, comma 1-bis è aggiunto, in fine il seguente periodo: «La disposizione del secondo periodo del comma 1 si applica prendendo a riferimento le voci dello stato patrimoniale redatto ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile corrispondenti a quelle indicate nel predetto secondo periodo del comma 1»;
c) nell'articolo 6, comma 5, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «senza l'applicazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi previsto nell'ultimo periodo.»;
d) nell'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), le parole: «esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e» sono sostituite dalla seguente: «escluse».

2. Nell'articolo 1, comma 267, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, le parole: «, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee,» sono soppresse.
3. In deroga all'articolo 3, comma 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 1, lettere a), b) e c) del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 1, lettera d) si applicano con la decorrenza prevista dal comma 267 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive, si tiene conto delle disposizioni del comma 1 solo a partire dalla seconda o unica rata di acconto riferita al periodo d'imposta in


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corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; resta fermo quanto previsto dal comma 269 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
4. All'articolo 79, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera a), dopo le parole: «dell'industria,» sono inserite le seguenti: «del credito, dell'assicurazione,»;
b) nella lettera c), le parole: «del credito, assicurazione e» sono sostituite dalla seguente: «dei».

5. Le disposizioni del comma 4 hanno effetto a decorrere dal 1o luglio 2007.
6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 valutati in 214 milioni di euro per l'anno 2007, in 378 milioni di euro per l'anno 2008 ed in 390 milioni di euro dal 2009, si provvede:
a) quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2007, 58 milioni di euro per l'anno 2008 e 60 milioni di euro a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti all'lNPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive recate dal comma 4;
b) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2007 e a 219 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate tributarie recate dal comma 1, lettera a);
c) quanto a 101 milioni di euro per l'anno 2008 e 94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 mediante utilizzo delle maggiori entrate recate dal comma 7;
d) quanto a 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 mediante riduzione lineare dello 0,124 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;
b) nell'articolo 164, comma 1, lettera b):
1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «nella misura del 40 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.»;
2) al secondo periodo, le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella suddetta misura del 40 per cento»;
c) la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente: «b-bis) nella misura del 90 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta».

8. Le disposizioni del comma 7 hanno effetto dal periodo di imposta in corso al 27 giugno 2007.
9. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006, la percentuale di deducibilità del 40 per cento indicata al numero 1), lettera b) del comma 7 è fissata al 20 per cento, quella del 40 per cento indicata al numero 2) lettera b) del medesimo comma 7 è fissata al 30 per cento e quella del 90 per cento indicata nella lettera c) del comma 7 è fissata al 65 per cento. I maggiori importi deducibili, per il suddetto periodo d'imposta, rispetto a quelli dedotti sulla base delle disposizioni dell'articolo 2, comma 71, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono recuperati in deduzione nel periodo d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007 e di essi, si tiene conto ai fini del versamento


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della seconda o unica rata di acconto relativa a tale periodo.
10. Ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativi al periodo di imposta successivo a quello in corso al 3 ottobre 2006, il contribuente può continuare ad applicare le disposizioni previgenti all'articolo 2, comma 72, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2007. n. 286.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi da 7 a 10, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
12. Al fine di consentire all'Agenzia delle entrate la liquidazione dei rimborsi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278, è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 5.700
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
13. Alla copertura delle disposizioni di cui al comma. 12 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
15. 0. 4. Il Governo.


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ALLEGATO 3

DL 81/2007: Disposizioni urgenti in materia finanziaria. (C. 2852 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE

ART. 2.

Al comma 2 le lettere a) e b) sono sostituite con le seguenti:
a) nella misura del 17,0 per cento per le province la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definita dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per le restanti province la misura è del 2,6 per cento;
b) nella misura del 18,9 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definita dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per i restanti comuni della stessa fascia demografica la misura è del 2,9 per cento;
c) nella misura del 7,0 per cento per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definita dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per i restanti comuni della stessa fascia demografica la misura è dell'1,3 per cento.

Conseguentemente:
all'articolo 6 apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, l'importo di 239.000 migliaia di euro è ridotto di 64.000 migliaia di euro;
al comma 2, sostituire le parole: 130 milioni con le seguenti: 89 milioni;
all'articolo 7, comma 2, con riferimento all'elenco 2, sotto la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, in corrispondenza dell'unità previsionale di base 04.01.05.02 «Altri fondi di riserva» capitolo 3001 - Fondo di riserva per le spese impreviste), l'importo: 100.000.000 è sostituito con il seguente: 85.000.000; conseguentemente modificare il subtotale e il totale.
2. 28.Il Relatore.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo da ripartire per esigenze connesse all'acquisizione di beni e servizi e a investimenti della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con una dotazione, per l'anno 2007, di 70 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro destinati alle esigenze del corpo dei Vigili del Fuoco. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa.


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Conseguentemente:
all'articolo 6, comma 1, l'importo di 239.000 migliaia di euro è ridotto di 70.000 migliaia di euro.

4. 05.Il Relatore.

ART. 6

All'articolo 6, comma 1, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
-700.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, elenco 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, inserire la seguente voce:
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, articolo 6, comma 8-quinquies:
+700.000.
6. 93.Il Relatore.

All'articolo 6, comma 7, le parole: 10 milioni sono sostituite dalle seguenti: 14 milioni.

Conseguentemente:
all'articolo 6 apportare le seguenti modifiche:
al comma 1, l'importo di 239.000 migliaia di euro è ridotto di 5.000 migliaia di euro.
6. 92.Il Relatore.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e crisi di impresa).

1. Per i programmi agevolati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 convertito con legge 19 dicembre 1992, n. 488 e successive modificazioni, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stato emanato il decreto di concessione definitiva e non sono stati disposti gli accertamenti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modificazioni ovvero all'articolo 13 del decreto ministeriale 1o febbraio 2006, il decreto di concessione definitiva, a contenuto non discrezionale, è sostituito dall'atto di liquidazione a saldo e conguaglio emanato dalle banche concessionarie redatto secondo schemi definiti dal Ministero dello sviluppo economico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di attuazione dei controlli sui programmi di cui alla predetta legge, da effettuare anche a campione mediante la nomina di apposite commissioni di accertamento ovvero anche mediante l'affidamento ad enti od organismi. I relativi oneri sano posti a carico delle risorse stanziate per le agevolazioni, ivi comprese quelle accantonate per gli accertamenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n 32 convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, le cui disposizioni relative agli accertamenti medesimi non si applicano alle iniziative di cui al presente comma. Con il medesimo decreto sono inoltre stabiliti i criteri per la verifica dello scostamento degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modificazioni, prevedendo l'eventuale differimento temporale della verifica stessa e disciplinando modalità graduali per la revoca delle agevolazioni ad essi conseguente a detti scostamenti.
2. All'articolo 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n 289, le parole: «del 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 100 per cento».
3. Per assicurare la coerenza degli interventi agevolativi previsti dalla normativa vigente con quelli da finanziare con il


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Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché con gli indirizzi del Quadro strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 864, della stessa legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità, anche a graduatoria, per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con tale decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto riguarda le attività della filiera agricola, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede ad individuare in particolare le attività, le iniziative, le categorie di imprese e le spese ammissibili, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, gli indicatori per la formazione delle eventuali graduatorie, le limitazioni e le riserve per l'utilizzo dei fondi. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, fatto salvo l'eventuale utilizzo della quota del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto.
4. All'articolo 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo le parole: «cofinanziamento nazionale dei progetti strategici.» sono inserite le seguenti: «Le somme residue impegnate a valere sulle finalità di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per gli interventi nel settore del commercio e del turismo delle regioni e province autonome, e non rendicontate, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 per essere utilizzate per la copertura degli oneri statali relativi al cofinanziamento dei programmi attuativi dell'anno 2004 di cui al medesimo articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Con la delibera CIPE di cui al presente comma verranno definite le modalità di assegnazione delle predette risorse».
5. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
«4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulta eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessità delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico su istanza del Commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di dodici mesi».
8. 01.Il Relatore.

Motivazione

L'emendamento reca alcune disposizioni per semplificare le procedure per l'erogazione degli incentivi a favore delle imprese.
Si tratta di una delle maggiori problematiche segnalate dal mondo imprenditoriale, posto spesso in difficoltà dalle conseguenze derivanti dalle attuali farraginose procedure, che non consentono certezza sui tempi di erogazione.
In particolare, il comma 1 è volto a semplificare ed accelerare i tempi delle procedure di erogazione degli aiuti alle imprese, procedure che, anche alla luce della riforma degli incentivi dettata dell'articolo 8


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del decreto-legge n. 35 del 2005, si articolano in molteplici fasi complesse.
La semplificazione proposta, che non comporta oneri in quanto trattasi di una nuova modalità di gestione della misura, propone di sostituire il decreto di concessione definitivo, emanato dall'Amministrazione a fronte di un decreto di concessione provvisoria, con «un'atto di liquidazione a saldo e conguaglio», emanato dal soggetto istruttore (banca concessionaria) secondo schemi individuati dall'Amministrazione. In tal modo verranno eliminate alcune fasi procedimentale intermedie ora svolte dal MiSE o/e dai concessionari con impatto non solo sui tempi procedimentali ma anche sulla chiarezza della suddivisione dei reciproci compiti e responsabilità.
Inoltre si consentirà, in tal modo, la chiusura degli interventi attualmente in atto a valere sulla legge n. 488 del 1992, liberando risorse finanziarie e umane da destinare all'attuazione del nuovo sistema di aiuti previsto dalla legge finanziaria 2007 e del PON Ricerca e Competitività.
Le modifiche introdotte investiranno oltre 15.000 programmi in gestione.
Vengono, inoltre, semplificate le procedure relative ai controlli che non costituiranno più una attività di accertamento finale prima dell'erogazione a saldo, attività già svolta dagli istituti di credito, ma verranno disposti successivamente (per un campione superiore a quello imposto dalla UE) e secondo modalità da individuarsi con decreto ministeriale di natura non regolamentare.
Dalla norma non derivano nuovi oneri in quanto si attingerà comunque alle risorse già previste per gli accertamenti che verranno meno a seguito dell'applicazione del comma 1 ed in una percentuale che, essendo individuata a campione, di fatto, sarà congruente con le risorse disponibili.
Infine il comma 1 contiene anche una semplificazione del sistema delle revoche dovute al mancato raggiungimento dei valori relativi agli indicatori in base ai quali le imprese entrano in graduatoria da attuarsi con un differimento temporale della verifica di realizzazione degli indicatori e con una graduazione dell'ammontare delle agevolazioni da revocare.
Il comma 2 dispone la possibilità di utilizzare le risorse rinvenienti dalle revoche di programmi della legge n. 488 del 1992 per agevolare nuove iniziative a valere sulla misura ovvero sui Contratti di programma, lasciando al Ministro la scelta circa la misura sulla quale di volta in volta allocare tutte o parte delle risorse. Attualmente l'utilizzo per i Contratti di Programma è disposto nel limite del 60 per cento. Il comma non comporta oneri in quanto dà al MiSE solo la facoltà di modulare l'utilizzo delle risorse.
Il comma 3 prevede una revisione dei principali strumenti di intervento di tipo valutativo vigenti: la legge n. 488 del 1992 e le misure della programmazione negoziata, superando le linee di riforma dell'articolo 8 del decreto-legge n. 35 del 2005 che non è intervenuto in un ottica di semplificazione procedimentale, avendo definito, ope legis, modalità operative, natura finanziaria degli aiuti, indicatori, ed altri aspetti che, suscettibili di costante revisione o adattamento, più opportunamente dovrebbero essere stabiliti con decreto di attuazione. Inoltre il decreto-legge n. 35 del 2005 ha inserito nel sistema agevolativo ulteriori soggetti ed ulteriori adempimenti procedimentali a carico delle imprese che comportano dilatazione dei tempi e costi elevati.
È prevista, pertanto, l'individuazione con decreto ministeriale degli strumenti finanziari di aiuto e la semplificazione delle procedure con la riduzione dei soggetti coinvolti nel procedimento, l'eliminazione delle rigidità, dei maggiori oneri per le imprese ed il superamento della prevalenza del merito del credito (a tutto discapito della validità del progetto industriale proposto) quale prioritario criterio di valutazione delle iniziative.
Le norme in esame non comportano nuovi oneri in quanto dispongono solo ed esclusivamente la rivisitazione delle disposizioni legislative vigenti. L'attuazione di nuovi bandi, ovvero l'approvazione di nuovi contratti di programma a seguito


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della riforma avverrà con le risorse rinvenienti dall'attuale sistema di aiuti, per effetto di revoche o di economie, e con le risorse che saranno successivamente attribuite alle misure dalla UE, dal FAS, ovvero da futuri stanziamenti.
Inoltre il comma proposto individua le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge n. 35 del 2005 che vengono abrogate facendo decorrere dette abrogazioni dalla data di entrata in vigore del decreto, con il quale sono individuate le nuove modalità operative dei regimi (la legge n. 488 del 1992 e le misure della programmazione negoziata). Il comma non comporta oneri in quanto abroga la precedente riforma di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 35 del 2005.
Con il comma 4 si va ad integrare le semplificazioni introdotte con l'articolo 1, comma 876, della legge finanziaria 2007 dei criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici di cui all'articolo 16 della legge n. 266 del 1997.
Si intende consentire, infatti, la copertura finanziaria dei programmi regionali relativi all'anno 2004, per i quali non risultano più disponibili le risorse assegnate ai sensi della medesima legge e ripartite con decreto ministeriale 19 luglio 2004, mediante le disponibilità rinvenienti dalle risorse già stanziate per il cofinanziamento dei programmi regionali di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, norma analoga all'articolo 16 della legge n. 266 del 1997, e non più realizzati o completati dalle regioni.
Trattandosi di economie di stanziamento la norma non comporta nuovi oneri.
Con la medesima delibera CIPE che dovrà disporre la semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici, verranno stabilite le modalità di assegnazione delle risorse.
Infine, con il comma 5 novella l'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, recante Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, prevedendo la facoltà, per comprovate esigenze anche di natura occupazionale, in capo al Ministro dello sviluppo economico, sentito il comitato di sorveglianza, di proroga sino ad un massimo di dodici mesi del termine di esecuzione per programmi di ristrutturazione o cessione di imprese in crisi.

ART. 15.

All'articolo 15, aggiungere alla fine il seguente comma:
6-bis. All'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «gli articoli 24 e 26» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 24».
15. 58.Il Relatore.

La norma.

L'articolo 1, comma 209 della Legge Finanziaria prevede che «Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 208, sono abrogati il comma 9 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli articoli 24 e 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni, nonché il comma 4 dell'articolo 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
L'indicazione dell'articolo 26 della legge n. 488 del 1999 (che prevede e disciplina le convenzioni quadro stipulate da Consip) rappresenta un evidente errore formale verosimilmente generato dalla circostanza che il citato comma 209, nel richiamare alcune norme relativa all'utilizzo degli immobili da parte delle amministrazioni statali, si riferisce anche all'articolo 24 della medesima legge n. 488 del 1999 che a sua volta richiama il successivo articolo 26.
Con il comma 209, infatti, il legislatore intendeva semplicemente prevedere una nuova disciplina (commi 204 e seguenti) in tema di razionalizzazione degli spazi per l'utilizzo degli immobili di uso governativo, abrogando per l'effetto la previgente disciplina costituita, tra le altre disposizioni,


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anche dall'articolo 24 della legge n. 488 del 1999 che, come detto, richiama l'articolo 26 della medesima legge per indicare - quale possibile modalità esecutiva delle misure di razionalizzazione nell'utilizzo degli immobili - il ricorso a fornitori scelti con le modalità di cui al detto articolo 26.
Posto, pertanto, che si tratta di una evidente mera svista formale in cui è incorso il legislatore - anche a causa della complessità e della numerosità dei riferimenti normativi rilevanti in materia - come confermato dalla presenza dei commi da 449 a 458 che, proprio sulla base dell'articolo 26 della legge n. 488 del 1999 e su un «potenziamento» dello stesso, delineano e fondano un articolato sistema di razionalizzazione della spesa pubblica (costituito da varie misure che vanno dall'obbligo di utilizzo delle convenzioni e del market place di Consip alla strutturazione di un «sistema a rete» tra Consip e le centrali regionali), occorre senza dubbio procedere alla «correzione» del comma 209.
Si evidenzia infine che la mancata correzione del comma 209 potrebbe far venir meno un sistema di razionalizzazione della spesa che nel corso degli anni ha portato a diversi risultati positivi, sia in termini di risparmi di spesa derivanti dalla riduzione dei prezzi unitari di beni e servizi, sia derivanti dall'ottimizzazione e dalla semplificazione dei processi interni alle pubbliche amministrazioni.
I primi sono frutto di stime che, seppur accurate, definiscono il potenziale di risparmio del Sistema delle convenzioni, rispetto all'ammontare di spesa affrontata, (oggi le norme prevedono che le amministrazioni centrali e periferiche devono acquistare obbligatoriamente sulle Convenzioni per alcune categorie merceologiche individuate con DM del MEF mentre tutte le altre amministrazioni devono rispettare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzione - sulla base del meccanismo di benchmark); i secondi sono facilmente quantificabili, o quanto meno lo sono per la parte relativa ai mancati oneri amministrativi per il costo delle procedure di gara, sia sopra sia sotto soglia.

ART. 15.

All'articolo 15 è aggiunto in fine il seguente comma:
6-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire il comma 484 con il seguente:
«484. La società di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ovvero una delle società dalla stessa controllate, acquista nell'anno 2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro. A tale compravendita si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La determinazione del prezzo di vendita di ciascun bene immobile e unità immobiliare, da determinare in ogni caso, con riguardo alla situazione di fatto sulla base delle valutazioni correnti di mercato, nonché l'espletamento, ove necessario, delle attività inerenti all'accatastamento dei beni immobili suscettibili di trasferimento e la ricostruzione della documentazione catastale ad essi relativa sono affidati all'Agenzia del Territorio. Gli oneri derivanti dall'attività di valutazione e di accatastamento sono posti a carico delle gestioni liquidatorie interessate sulla base di apposita convenzione da stipularsi con l'Agenzia del Territorio. In detta convenzione si provvederà anche a disciplinare modalità, flussi informativi e relative tempistiche necessarie per l'espletamento dei servizi affidati alla medesima Agenzia».
15. 59.Il Relatore.


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Relazione illustrativa.

La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 484, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concerne il trasferimento in proprietà a Fintecna S.p.A. degli immobili riconducibili alle gestioni liquidatorie affidate al soppresso Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti Disciolti (IGED), incardinato nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro.
Per una più corretta ed efficace alienazione dei beni immobili interessati, appare funzionale che Fintecna S.p.A. possa agire anche attraverso le proprie società controllate. Inoltre, parimenti funzionale si rivela l'esplicitazione dei criteri di determinazione del prezzo di vendita, con riguardo alla situazione di fatto e di diritto di ciascun immobile, nonché la previsione di definire celermente gli adempimenti relativi alla eventuale regolarizzazione catastale e alla ricostruzione della documentazione immobiliare.
A tali finalità, la norma proposta prevede, in primo luogo, la possibilità che l'acquisto dei beni in questione sia effettuato anche da società controllate da Fintecna S.p.A. In secondo luogo, si dispone l'affidamento all'Agenzia del Territorio delle sopra descritte attività aventi contenuto tecnico, così come concordato nel corso della riunione tenutasi presso il Gabinetto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 14 maggio 2007 L'individuazione della citata Agenzia si fonda su un duplice ordine di considerazioni. Innanzitutto, l'Agenzia del Territorio è l'unico ente pubblico non economico con competenze tecnico-estimative e catastali a carattere generale sull'intero territorio nazionale, avente, peraltro, una specifica e pluriennale esperienza in materia. In seconda istanza, la predetta Agenzia ha già svolto attività di valutazione estimate in occasione della terza operazione di cartolarizzazione (SCIP 3) su una parte degli immobili riconducibili alle menzionate gestioni liquidatorie, successivamente espunti dall'operazione stessa.
Si evidenzia, inoltre, che il procedimento previsto dalla norma che si propone è stato individuato in quanto risulta funzionale alla rapida definizione della procedura di acquisto degli immobili in questione da parte di Fintecna S.p.A. ovvero delle società dalla stessa controllate ed al conseguente afflusso di almeno 180 milioni di euro al bilancio dello Stato.
Gli oneri derivanti dalle attività affidate all'Agenzia del Territorio sono posti a carico delle gestioni liquidatorie alle quali risultano intestati i beni suscettibili del trasferimento di cui trattasi.

Relazione tecnica.

La norma proposta comporta, oltre alla possibilità per Fintecna S.p.A. di avvalersi di società dalla stessa controllate per procedere all'acquisto dei beni immobili riconducibili alle gestioni liquidatorie, lo svolgimento di attività valutative e di natura tecnico-catastale affidate all'Agenzia, dei Territorio.
Per quanto attiene alle attività valutative, la norma proposta non comporta oneri aggiuntivi, essendo le medesime già comprese nell'articolo 1, comma 484, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Anzi, l'affidamento all'Agenzia del Territorio, ente pubblico non economico, dovrebbe comportare risparmi di spesa, trattandosi di ente che istituzionalmente non persegue finalità di profitto. Pertanto, l'inclusione di tali attività nell'ultimo periodo dell'articolo proposto, riguardante la copertura degli oneri, ha solo scopo ricognitivo e sistematico.
Relativamente alle attività di natura tecnico-catastale, sostanzialmente riferibili a regolarizzazioni dell'accatastamento e alla ricostruzione della documentazione immobiliare, è bene evidenziarne il carattere meramente eventuale e la minima rilevanza del relativo onere in riferimento all'operazione considerata. Detto onere è stato posto a carico delle gestioni liquidatorie,


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in quanto, a prescindere dalla vendita a Fintecna S.p.A. ovvero alle società dalla stessa controllate, concerne adempimenti essenziali e propedeutici a qualsiasi atto di trasferimento. Pertanto, non si rende necessario predisporre la relativa quantificazione, atteso anche l'ininfluenza sul saldo del bilancio dello Stato.

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 maggio 2007, n. 67».
Dis. 1. 1.Il Relatore.


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ALLEGATO 4

DL 81/2007: Disposizioni urgenti in materia finanziaria (C. 2852 Governo)

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

In merito alle osservazioni del Servizio di Bilancio della Camera al presente emendamento, che inserisce un articolo 15.04, il quale dal comma 1 al comma 3 disciplina nuove regole per le banche ed assicurazioni in materia di Irap si precisa quanto segue:
come peraltro evidenziato dalla stessa Commissione, le stime in termini di variazione di gettito IRAP (perdita di gettito causa l'estensione del «cuneo fiscale» ai soggetti attività creditizia ed assicurativa, recupero di gettito per l'introduzione di un pro-rata patrimoniale di indeducibilità degli interessi passivi a carico degli stessi soggetti) sono i risultati ottenuti puntualmente in capo al singolo contribuente mediante utilizzo di un modello di microsimulazione specifico per l'IRAP, che utilizza come base dati sia le dichiarazioni IRAP che dati di fonte CERVED, relativamente ai bilanci dei soggetti interessati;
in tale sede, inoltre, si è tenuto conto degli effetti congiunti - ancorché di segno opposto - derivanti dalle due tipologie di intervento, distinguendo gli stessi effetti (perdita o recupero) in modo tale da garantire comunque l'effetto netto in termini di saldo;
nello specifico, infine, si prende atto della sostanziale omogeneità della stima fornita dal Governo con quella desunta dai dati forniti dall'Associazione Bancaria Italiana, così come peraltro evidenziato anche in sede di Nota di lettura della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica.

Modifica del regime delle imposte sui redditi dei veicoli non strumentali utilizzati da imprese ed esercenti arti e professioni (commi 7-14).

La Commissione chiede chiarimenti in merito alla stima del recupero di gettito IVA, con particolare riguardo ai soggetti con operazioni non imponibili. A tale riguardo si osserva:
come peraltro evidenziato in sede di Relazione Tecnica, il modello per la stima degli effetti derivanti dal cambio di normativa sulle spese per autovetture (1) ha applicato in capo ad ogni contribuente presente la esatta normativa IVA, con riferimento altresì alla tipologia dello stesso (prevalenza di operazioni esenti, di operazioni imponibili ovvero soggetto nei confronti del quale sussiste sempre la relativa detraibilità);
ne consegue, pertanto, che la stima di recupero di gettito IVA indicata nella relazione tecnica tiene conto delle operazioni imponibili, essendo stata calcolata solo in capo ai soggetti nei confronti dei quali ha rilevanza la modifica della percentuale di detraibilità.

(1) Che utilizza tra l'altro una base dati costituita da tutte le dichiarazioni UNICO2005 ed IRAP 2005.


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Oggetto: A.C. 2852. Disposizioni urgenti in materia finanziaria (conversione in legge del decreto-legge n. 81 del 2007). Emendamento 15.56 («Destinazione di risorse ed altri interventi urgenti»). Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge n. 81 del 2007.

Con riferimento all'emendamento indicato in oggetto ed in particolare al comma 3-quater aggiunto all'articolo 15 del decreto-legge n. 81 del 2007 - in base al quale i maggiori ricavi e compensi desumibili dagli indicatori di normalità economica, che hanno natura sperimentale, costituiscono presunzioni semplici ai fini dell'accertamento ed i contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi o compensi inferiori rispetto a quelli previsti in base agli indicatori di normalità economica non sono soggetti ad accertamenti automatici ed in caso di accertamento spetta all'ufficio motivare e comprovare gli scostamenti riscontrati - con riferimento al quale la Segreteria della V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) osserva che la norma in esame «attenua, rispetto alle norme vigenti, la valenza probatoria degli indicatori di normalità economica, ai quali viene attribuito il carattere di sperimentalità e la valenza di presunzioni semplici e che il mancato adeguamento da parte dei contribuenti alle risultanze derivanti dall'utilizzo di tali indicatori non darà luogo ad accertamenti automatici e, in caso di accertamento, l'onere della prova spetterà agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e non al contribuente. Tali circostanze appaiono suscettibili di incidere sulla propensione dei contribuenti interessati ad adeguarsi spontaneamente alle risultanze, in termini di ricavi o compensi derivanti dall'applicazione di tali indicatori. Poiché su tale propensione, la RT allegata al disegno di legge finanziaria 2007 basava la quantificazione degli effetti di maggior gettito attribuiti all'introduzione degli indicatori di normalità economica, andrebbero acquisiti chiarimenti da parte del Governo circa il presumibile impatto delle disposizioni in esame sulla realizzabilità di tali effetti di gettito, atteso che la RT allegata alle norme in esame non esclude espressamente tale incidenza», si osserva quanto segue.
Al riguardo si ribadisce che le modifiche concernenti gli indicatori di normalità economica introdotte dal decreto ministeriale 4 luglio 2007, non dovrebbero incidere negativamente sul gettito, dato il carattere procedurale della norma in esame. La disposizione normativa non è suscettibile di modificare sostanzialmente il comportamento dei contribuenti in considerazione dei seguenti elementi:
i. il mancato adeguamento già oggi non dà di per sé luogo sempre necessariamente ad un accertamento;
ii. in caso di accertamento, lo spostamento dell'onere della prova dal contribuente agli uffici dell'Amministrazione finanziaria non mina - secondo l'Agenzia delle Entrate - l'efficacia del processo di accertamento, in quanto ha influenza solo sulle modalità e possibilmente sui tempi del processo.

Occorre, inoltre, osservare che il minore livello di congruità fissato per effetto del richiamato decreto, potrebbe determinare una maggiore propensione dei contribuenti ad adeguarsi alle risultanze degli studi di settore, con percentuali superiori a quelle originariamente ipotizzate.
Per quanto concerne l'utilizzo, per finalità di copertura, della tabella C si fa presente che ciò non è affatto in contrasto con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 7, atteso che la riduzione lineare opera dal 2009 mentre l'integrazione prevista dal comma 1 dell'articolo 7 opera unicamente per il 2007, peraltro data anche l'esiguità della riduzione lineare (0,124 per cento) non si ritiene che ciò


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possa pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente.
Per quanto concerne l'utilizzo del fondo speciale di conto capitale (tabella B) si fa presente che esso non potrà più essere considerato per l'AS 1485, in quanto l'esigenza del rimborso IVA è perseguita non più con quell'atto, ma con l'emendamento presentato al decreto-legge in esame e pertanto non può che convenirsi con quanto osservato al riguardo.