V Commissione - Marted́ 17 luglio 2007

TESTO AGGIORNATO AL 18 LUGLIO 2007


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ALLEGATO 1

DL 81/2007: Disposizioni urgenti in materia finanziaria. C. 2852 Governo.

EMENDAMENTI RIFORMULATI E ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della n. 376 del 2003 recante finanziamento di interventi per opere pubbliche, sono gestite dall'ANAS, ente proprietario dell'opera viaria, s.s. 120, strada di interesse nazionale ai sensi del decreto legislativo n. 461 del 1999. Per tale finalità è autorizzato un ulteriore contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2007.

Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 239.000, con le seguenti: 234.000.
8. 29.Il Relatore.

All'articolo 8-bis, aggiungere in fine il seguente comma:
7-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 maggio 2008, presenta una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
8-bis. 1.Il Relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia ittica, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è esteso anche al settore della pesca, nel rispetto degli Orientamenti della Commissione europea del 14 novembre 2004, in materia di aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Conseguentemente, al comma 275, le parole: «della pesca», sono soppresse.
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, valutato in 200.000 euro a decorrere dal 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
15. 62. (Nuova formulazione). Cesini, Franci, Zucchi.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità per la semplificazione relativamente agli anni d'imposta 2006 e 2007 degli adempimenti relativi all'obbligo previsto dal comma 8, dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con riferimento ai soggetti iscritti nei registri nazionali, regionali e provinciali istituiti ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383, della legge 11 agosto 1991, n. 266 e per gli iscritti all'anagrafe delle ONLUS istituita ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
15. 60. (Nuova formulazione). Crisci.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione degli


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articoli 6, comma 8, 15, comma 6, e 15-bis, pari complessivamente a 4.131 milioni di euro per l'anno 2007, e a 1.504 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 1.
17. 3. (Nuova formulazione). Relatore.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Parziale utilizzazione delle risorse dell'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006 n. 296).

1. Per assicurare l'efficace operatività del corpo dei vigili del fuoco, il cinquanta per cento del fondo istituito ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è destinato all'attuazione della legge 30 settembre 2004 n. 252
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16. 04.Relatore.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito dei giovani di età compresa tra i diciotto ed i quaranta anni è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato: «Fondo per il credito ai giovani», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, così come integrato dall'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di natura non regolamentare, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento del Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie nonché le modalità di apporto al Fondo di ulteriori risorse da parte di soggetti pubblici o privati.
15. 100.Relatore.

Sostituire il comma 3-bis con il seguente:
3-bis. Per l'anno d'imposta 2006 sono esonerati dall'obbligo previsto dal comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i soggetti in regime di contabilità semplificata di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche ai soggetti iscritti nei registri nazionali, regionali e provinciali istituiti ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383, della legge 11 agosto 1991, n. 266 e per gli iscritti all'anagrafe delle ONLUS istituita ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità per la semplificazione, a favore dei soggetti di cui al periodo precedente, relativamente all'anno d'imposta 2007, degli adempimenti relativi all'obbligo di cui al primo periodo del presente comma.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3-septies.
15. 101.Relatore.

Al comma 3-ter, sostituire le parole: 31 dicembre 2007, con le seguenti: 30 novembre 2007.

Conseguentemente sopprimere il comma 3-octies.
15. 102.Relatore.


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ALLEGATO 2

DL 81/2007: Disposizioni urgenti in materia finanziaria. C. 2852 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

Aggiungere in fine il seguente comma:
7-bis
. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 maggio 2008, presenta una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
8-bis. 1.Il Relatore.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 2, comma 38, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «entro la data 30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2007».
15. 2.Raiti, Ossorio.

Al comma 6, sostituire le parole: trentacinque anni con le seguenti: quaranta anni.
15. 11.Alberto Giorgetti, Armani.

Al comma 3 sostituire le parole: entro il 30 settembre 2007 con le seguenti: entro il 30 novembre 2007.
15. 14. Misuraca, Giudice, Bellotti, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Russo.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. All'articolo 36, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per ciascun immobile strumentale, le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato.
3-ter. La disposizione del comma 3-bis ha effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006.
3-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo il comma 14, inserire i seguenti:
«14-bis. I maggiori ricavi o compensi desumibili dagli indicatori di normalità economica che hanno natura sperimentale, e approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2007, applicabili dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore che tengano conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, costituiscono presunzioni semplici.
14-ter. I contribuenti che dichiarano un ammontare dei ricavi o compensi inferiori rispetto a quelli previsti dagli indicatori di cui al comma 14-bis non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati».

3-quinquies. Per l'anno d'imposta 2006 sono esonerati dall'obbligo previsto dal


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comma 8, dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i soggetti in regime di contabilità semplificata di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3-sexies. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, al comma 38, le parole: «. In tale caso» sono sostituite dalle seguenti: «,ovvero entro il 30 novembre 2007 se i fabbricati sono di proprietà esclusiva di cittadini italiani residenti all'estero. In tali casi».
15. 56.Governo.

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15.
(Misure in materia di IRAP e di oneri contributivi nel lavoro subordinato privato, nonché in materia di rimborsi IVA e di deducibilità delle spese per veicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali).

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi e gli oneri assimilati di cui alla lettera g) sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle voci da 10 a 90 dell'attivo dello stato patrimoniale, comprensivo della voce 190 del passivo, e l'ammontare complessivo delle voci dell'attivo dello stato patrimoniale, con esclusione della, voce 130, comprensivo della voce 190 del passivo e assumendo le voci 110 e 120 dell'attivo al netto del costo delle attività materiali e immateriali utilizzate in base a contratti di locazione finanziaria»;
b) nell'articolo 6, comma 1-bis è aggiunto, in fine il seguente periodo: «La disposizione del secondo periodo del comma 1 si applica prendendo a riferimento le voci dello stato patrimoniale redatto ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile corrispondenti a quelle indicate nel predetto secondo periodo del comma 1»;
c) nell'articolo 6, comma 5, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «senza l'applicazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi previsto nell'ultimo periodo.»;
d) nell'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), le parole: «esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e» sono sostituite dalla seguente: «escluse».

2. Nell'articolo 1, comma 267, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, le parole: «, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee,» sono soppresse.
3. In deroga all'articolo 3, comma 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 1, lettere a), b) e c) del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 1, lettera d) si applicano con la decorrenza prevista dal comma 267 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive, si tiene conto delle disposizioni del comma 1 solo a partire dalla seconda o unica rata di acconto riferita al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; resta fermo quanto previsto dal comma 269 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
4. All'articolo 79, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera a), dopo le parole: «dell'industria,» sono inserite le seguenti: «del credito, dell'assicurazione,»;
b) nella lettera c), le parole: «del credito, assicurazione e» sono sostituite dalla seguente: «dei».

5. Le disposizioni del comma 4 hanno effetto a decorrere dal 1o luglio 2007.


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6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 valutati in 214 milioni di euro per l'anno 2007, in 378 milioni di euro per l'anno 2008 ed in 390 milioni di euro dal 2009, si provvede:
a) quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2007, 58 milioni di euro per l'anno 2008 e 60 milioni di euro a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti all'lNPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive recate dal comma 4;
b) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2007 e a 219 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate tributarie recate dal comma 1, lettera a);
c) quanto a 101 milioni di euro per l'anno 2008 e 94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 mediante utilizzo delle maggiori entrate recate dal comma 7;
d) quanto a 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 mediante riduzione lineare dello 0,124 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;
b) nell'articolo 164, comma 1, lettera b):
1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «nella misura del 40 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.»;
2) al secondo periodo, le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella suddetta misura del 40 per cento»;

c) la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:
«b-bis) nella misura del 90 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta».

8. Le disposizioni del comma 7 hanno effetto dal periodo di imposta in corso al 27 giugno 2007.
9. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006, la percentuale di deducibilità del 40 per cento indicata al numero 1), lettera b) del comma 7 è fissata al 20 per cento, quella del 40 per cento indicata al numero 2) lettera b) del medesimo comma 7 è fissata al 30 per cento e quella del 90 per cento indicata nella lettera c) del comma 7 è fissata al 65 per cento. I maggiori importi deducibili, per il suddetto periodo d'imposta, rispetto a quelli dedotti sulla base delle disposizioni dell'articolo 2, comma 71, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono recuperati in deduzione nel periodo d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007 e di essi, si tiene conto ai fini del versamento della seconda o unica rata di acconto relativa a tale periodo.
10. Ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativi al periodo di imposta successivo a quello in corso al 3 ottobre 2006, il contribuente può continuare ad applicare le disposizioni previgenti all'articolo 2, comma 72, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con


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modificazioni, dalla legge 24 novembre 2007, n. 286.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi da 7 a 10, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
12. Al fine di consentire all'Agenzia delle entrate la liquidazione dei rimborsi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278, è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 5.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
13. Alla copertura delle disposizioni di cui al comma. 12 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15. 04.Governo.

All'articolo 15, aggiungere alla fine il seguente comma:
6-bis.
All'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «gli articoli 24 e 26» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 24».
15. 58.Relatore.

All'articolo 15 è aggiunto in fine il seguente comma:
6-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire il comma 484 con il seguente:
«484. La società di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ovvero una delle società dalla stessa controllate, acquista nell'anno 2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro. A tale compravendita si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La determinazione del prezzo di vendita di ciascun bene immobile e unità immobiliare, da stabilire in ogni caso, con riguardo alla situazione di fatto sulla base delle valutazioni correnti di mercato, nonché l'espletamento, ove necessario, delle attività inerenti all'accatastamento dei beni immobili suscettibili di trasferimento e la ricostruzione della documentazione catastale ad essi relativa sono affidati all'Agenzia del territorio. Gli oneri derivanti dall'attività di valutazione e di accatastamento sono posti a carico delle gestioni liquidatorie interessate sulla base di apposita convenzione da stipularsi con l'Agenzia del territorio. In detta convenzione si provvederà anche a disciplinare modalità, flussi informativi e relative tempistiche necessarie per l'espletamento dei servizi affidati alla medesima Agenzia».
15. 59.Relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia ittica, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è esteso anche al settore della pesca, nel rispetto degli Orientamenti della Commissione europea del 14 novembre 2004, in materia di aiuti nel settore della pesca e


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dell'acquacoltura. Conseguentemente, al comma 275, le parole: «della pesca», sono soppresse.
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, valutato in 200.000 euro a decorrere dal 2008, si provvede mediante corrispondente riduizone dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
15. 62. (Nuova formulazione). Cesini, Franci, Zucchi.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di concorrere al risanamento del settore e soddisfare i bisogni di approvvigionamento delle imprese agricole e industriali, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1055, le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2007»;
b) al comma 1056, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».

5-ter. All'onere derivante dalla lettera b) del comma 5-bis, pari a 271.240 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione dì spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.
15. 63. Cesini, Franci, Zucchi.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità per la semplificazione relativamente agli anni d'imposta 2006 e 2007 degli adempimenti relativi all'obbligo previsto dal comma 8, dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con riferimento ai soggetti iscritti nei registri nazionali, regionali e provinciali istituiti ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383, della legge 11 agosto 1991, n. 266 e per gli iscritti all'anagrafe delle ONLUS istituita ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,.
15. 60. (Nuova formulazione). Crisci.

Al comma 6, sostituire le parole: mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, con le seguenti: mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2,.
15. 65.Relatore.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 6, comma 8, 15, comma 6, e 15-bis, pari complessivamente a 4.131 milioni di euro per l'anno 2007, e a 1.504 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 1.
17. 3. (Nuova formulazione). Relatore.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito dei giovani di età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato:


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«Fondo per il credito ai giovani», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, così come integrato dall'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di natura non regolamentare, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento del Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie nonché le modalità di apporto al Fondo di ulteriori risorse da parte di soggetti pubblici o privati.
15. 100.Relatore.

Sostituire il comma 3-bis con il seguente:
3-bis. Per l'anno d'imposta 2006 sono esonerati dall'obbligo previsto dal comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i soggetti in regime di contabilità semplificata di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche ai soggetti iscritti nei registri nazionali, regionali e provinciali istituiti ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383, della legge 11 agosto 1991, n. 266 e per gli iscritti all'anagrafe delle ONLUS istituita ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità per la semplificazione, a favore dei soggetti di cui al periodo precedente, relativamente all'anno d'imposta 2007, degli adempimenti relativi all'obbligo di cui al primo periodo del presente comma.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3-septies.
15. 101.Relatore.

Al comma 3-ter, sostituire le parole: 31 dicembre 2007, con le seguenti: 30 novembre 2007.

Conseguentemente sopprimere il comma 3-octies.
15. 102.Relatore.

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 maggio 2007 n. 67.
Dis. 1. 1.Il Relatore.