VI Commissione - Resoconto di marted́ 17 luglio 2007


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 luglio 2007. - Presidenza del vicepresidente Francesco TOLOTTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 12.30.

Decreto-legge 81/07: Disposizioni urgenti in materia finanziaria.
C. 2852 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole con condizioni ed osservazione).

Francesco TOLOTTI, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul nuovo testo del disegno di legge C. 2852, di conversione del decreto-legge n. 81 del 2007, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito. Tuttavia, dal momento che la V Commissione non ha ancora concluso l'esame degli emendamenti, sospende la seduta fino al termine delle audizioni informali previste nella giornata odierna.

La seduta, sospesa alle 12.30, è ripresa alle 14.

Rolando NANNICINI (Ulivo), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla V Commissione Bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul nuovo testo del disegno di legge C. 2852, di conversione del decreto-legge n. 81 del 2007, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.


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Limitandosi a richiamare le modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente al testo originario del decreto-legge, relative agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, evidenzia come la Commissione Bilancio abbia introdotto un nuovo articolo 1-bis, il quale prevede che, limitatamente al 2007, non sono considerate nel saldo finanziario rilevante ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno ile spese in conto capitale e di parte corrente sostenute dai comuni per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile emanate dal Presidente del Consilio dei ministri, entro il limite massimo di 5 milioni di euro complessivi per ciascun comune.
All'articolo 2, che modifica la disciplina del patto di stabilità interno, escludendo, ai fini del predetto patto di stabilità, dal saldo finanziario per il 2007, le spese di investimento finanziate nel 2007 attraverso utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione, per le province e i comuni che, negli ultimi tre anni, hanno rispettato il patto di stabilità, sono stati modificati i coefficienti di calcolo della quota di spese per investimento escluse dai saldi.
In particolare, con riferimento alle province, essa è stata portata al 17 per cento (dal 7,6 per cento) dell'avanzo di amministrazione per gli enti che abbiano registrato, nel periodo 2003-2005, un avanzo medio di cassa positivo, ed al 2,9 per cento (dall'1,4) per gli altri enti che non hanno registrato un avanzo medio di cassa.
Con riferimento ai comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 100.000 abitanti, essa è stata portata al 18,9 per cento (dal 7 per cento) dell'avanzo per gli enti che abbiano registrato, nel periodo 2003-2005, una media dei saldi positiva, ed al 2,9 per cento (dall'1,3 per cento) per gli altri enti che non hanno registrato un avanzo medio di cassa.
Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, il coefficiente è rimasto fissato nel 7 per cento dell'avanzo per gli enti che abbiano registrato, nel periodo 2003-2005, una media dei saldi positiva, e nell'1,3 per cento per gli altri enti che non hanno registrato un avanzo medio di cassa.
Tale modifica accoglie i rilievi sulla formulazione dell'articolo 2 contenuti nel parere sul provvedimento espresso dalla Commissione Finanze nella seduta del 12 luglio scorso.
Ai maggiori oneri derivanti dalla nuova formulazione dell'articolo si fa fronte mediante una riduzione di 64 milioni di euro dell'aumento dello stanziamento relativo al Fondo speciale di parte corrente per il 2007 operato dal comma 1 dell'articolo 6, mediante una riduzione di 41 milioni di euro dell'aumento dello stanziamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa di leggi permanenti di spesa di natura corrente, operato dal comma 1 dell'articolo 6, nonché con la riduzione di 15 milioni di euro della reintegrazione del Fondo di riserva per le spese impreviste operato dal comma 2 dell'articolo 7.
Per quanto riguarda l'articolo 3, comma 1, il quale apporta talune modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, in materia di riduzione dei trasferimenti erariali a fronte delle maggiori entrate a titolo di imposta comunale sugli immobili derivanti dalla revisione del catasto rurale e dalla revisione delle rendite catastali delle unità immobiliari censite in talune categorie del catasto urbano, le modifiche apportate dalla V Commissione prevedono che la certificazione del maggior gettito dell'ICI sia resa dai singoli comuni interessati.
Inoltre, si stabilisce che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale sono definite le modalità di certificazione del maggior gettito ICI, escluda che i trasferimenti erariali in favore dei comuni siano ridotti in relazione all'eventuale maggior gettito ICI aggiuntivo rispetto a quello previsto.
Dopo l'articolo 4 è stato inoltre aggiunto un nuovo articolo 4-bis, il quale istituisce, al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo per l'acquisizione di beni e servizi, nonché per l'effettuazione di investimenti,


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da parte della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, dotato di 100 milioni di euro nel 2007, di cui 20 riservati ai Vigili del Fuoco.
La Commissione di merito ha inoltre sostituito l'articolo 5, recante interventi in materia pensionistica. In particolare, si prevede di sostituire l'incremento dei trattamenti di pensione più bassi con la corresponsione, in favore dei pensionati con età superore a 63 anni, di una somma aggiuntiva compresa tra 262 e 504 euro, in ragione, dell'anzianità contributiva complessiva.
La corresponsione della predetta somma è condizionata al fatto che il soggetto non possegga un reddito complessivo individuale superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, compresi i redditi esenti e quelli sottoposti a ritenuta alla fonte.
In tale contesto, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 4 specifica che la somma aggiuntiva di cui al comma 1 non costituisce reddito ai fini fiscali, né rileva ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
All'articolo 7, comma 1, elenco 1 allegato, viene reintegrato di un milione di euro lo stanziamento per le spese di funzionamento dell'organo di controllo sugli enti non commerciali e sulle ONLUS.
Con riferimento all'articolo 15 del decreto-legge, la Commissione Bilancio ha inserito nel corpo della disposizione taluni commi aggiuntivi.
È stato altresì introdotto un nuovo comma 1-bis, il quale estende al settore della pesca il credito di imposta previsto dai commi dal 271 al 279 della legge n. 296 del 2006 in favore degli investimenti effettuati per l'acquisizione di beni strumentali nuovi nelle aree svantaggiate.
Al comma 3, che modifica l'articolo 2, comma 34, del decreto-legge n. 262 del 2006, si prevede che il termine per la presentazione del ricorso avverso l'aggiornamento dei redditi catastali dei terreni sia prorogato fino al 30 novembre 2007.
Il nuovo comma 3-bis prevede che, con decreto del Ministro dell'economia, sono stabilite modalità di semplificazione degli adempimenti imposti ai contribuenti dall'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, concernente la presentazione dell'elenco dei clienti e fornitori del 2006, in favore delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni di volontariato e delle ONLUS.
Il nuovo comma 3-ter proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2007 il termine, di cui all'articolo 2, comma 38, del decreto-legge n. 262 del 2006, entro il quale devono essere dichiarati al catasto i fabbricati per i quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità, a seguito dell'inserimento, operato dal comma 37 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 262, dell'ulteriore requisito secondo cui possono essere considerati rurali gli immobili utilizzati da soggetti che hanno la qualifica di imprenditore agricolo.
A tale proposito rileva come la previsione si ponga in contraddizione con il disposto del nuovo comma 3-octies, il quale fissa un nuovo termine al 30 novembre, qualora i proprietari dei fabbricati siano cittadini italiani residenti all'estero.
I nuovi commi 3-quater e 3-quinquies modificano la disciplina in materia di ammortamento dei fabbricati, sulla quale era intervenuto il decreto-legge n. 223 del 2006, che aveva escluso dalla possibilità di ammortamento il valore del terreno sul quale insiste il fabbricato. La modifica proposta prevede che le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti, calcolate sul costo complessivo dell'immobile, comprensivo del valore del terreno, siano riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato.
Il nuovo comma 3-sexies interviene invece sulle modifiche alla disciplina in materia di studi di settore recate dal comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006. In particolare, le modifiche previste, recependo sostanzialmente il contenuto dell'accordo recentemente intervenuto


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in materia tra il Governo e le associazioni di categoria, contribuiscono a risolvere le problematiche relative all'applicazione degli indicatori di normalità economica. Nello specifico si prevede che i predetti indicatori abbiano natura sperimentale, e che i maggiori ricavi o compensi desumibili da questi ultimi costituiscano presunzioni semplici; inoltre, si chiarisce che i contribuenti che dichiarino un ammontare di ricavi o compensi inferiore rispetto a quelli previsti dagli indicatori stessi non sono automaticamente soggetti ad accertamento, e che gli uffici dell'Amministrazione finanziaria devono comunque motivare la propria attività di accertamento, fornendo elementi di prova rispetto agli scostamenti riscontrati in quella sede.
Il nuovo comma 3-septies esonera, per il 2006, i soggetti in regime di contabilità semplificata dall'obbligo di tenuta dell'elenco dei clienti e fornitori IVA, reintrodotto dal decreto-legge n. 223 del 2006.
Il nuovo comma 3-octies proroga fino al 30 novembre 2007 il termine entro il quale i cittadini italiani residenti all'estero proprietari di fabbricati precedentemente qualificati come rurali sono tenuti a procedere all'accatastamento dei medesimi fabbricati.
Al comma 6, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio un Fondo rotativo per favorire l'accesso al credito dei giovani tra i 18 ed i 35 anni, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, il quale rilascia garanzie dirette, anche fidejussorie, agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari, si precisa che il predetto Fondo è destinato a iniziative di carattere nazionale, e che i criteri di organizzazione e funzionamento del Fondo stesso sono fissati con decreto del Ministro per le politiche giovanili.
Nel corso dell'esame in sede referente è stato inoltre introdotto un nuovo articolo 15-bis nel corpo del decreto-legge.
La nuova disposizione interviene innanzitutto, al comma 1, sul regime agevolato IRAP introdotto dalla legge n. 296 del 2006 per la riduzione del cosiddetto «cuneo fiscale»; in particolare, tali agevolazioni vengono estese anche alle banche, agli altri enti finanziari ed alle imprese di assicurazione, venendo incontro in tal modo ai rilievi espressi dalla Commissione europea, che ha richiesto di generalizzare il beneficio anche a tali settori.
Conseguentemente, la disposizione individua, ai commi 1, 3, 4 e 6, la copertura delle minori entrate derivanti dalla predetta estensione, quantificati in circa 250 milioni di euro nel 2007 ed in 370 milioni nel 2008. A tal fine, si introduce un pro-rata di indeducibilità degli interessi passivi delle banche e degli altri soggetti finanziari, uniformando in tal modo il regime di tali soggetti a quello già valevole per tutti gli altri operatori; inoltre, viene incrementata l'aliquota relativa al contributo di maternità per i settori del credito e delle assicurazioni, e si riducono dello 0,124 per cento, per il 2009, alcuni stanziamenti di parte corrente relativi ad autorizzazioni di spesa indicate nella Tabella C allegata alla legge n. 296 del 2006.
Nel medesimo contesto, il comma 2 dell'articolo 15-bis riprende sostanzialmente il contenuto del decreto-legge n. 67 del 2007, che il Governo aveva dichiarato di non voler convertire, il quale aveva eliminato un inciso nel comma 267 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, al fine di consentire la fruizione delle agevolazioni relative alla riduzione del cuneo fiscale fin dal primo acconto IRAP 2007, senza dover attendere l'autorizzazione delle competenti autorità europee.
I commi da 7 a 10 dell'articolo aggiuntivo rimodulano inoltre la disciplina relativa alla detraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti di autoveicoli, nonché la disciplina IRPEF relativa alla deducibilità delle spese di acquisto degli autoveicoli ed alla determinazione del valore reddituale dell'assegnazione ai dipendenti di autovetture.
In particolare, si prevede, a partire dal luglio 2007, la detraibilità al 40 per cento dell'IVA assolta sugli acquisti di autoveicoli; per quanto riguarda invece le imposte dirette, la deducibilità delle spese di acquisto e manutenzione degli autoveicoli è stabilita in misura pari al 40 per cento per


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le imprese di professionisti, ed in misura pari all'80 per cento per i rappresentanti di commercio. Per quanto attiene all'imponibilità delle assegnazioni di autovetture ai dipendenti, si ripristina sostanzialmente la disciplina vigente fino al 2005, prevedendo che tale fringe benefit concorra alla determinazione del reddito del lavoro dipendente nella misura del 30 per cento, mentre, per l'impresa concedente, le relative spese sono deducibili nella misura del 90 per cento.
L'articolo aggiuntivo prevede inoltre uno specifico regime di deducibilità, ai fini delle imposte dirette, delle spese di acquisto e manutenzione delle autovetture, applicabile per il solo periodo di imposta del 2006. In particolare, si prevede che tali spese siano deducibili dal reddito nella misura del 20 per cento per le imprese, del 30 per cento per i professionisti e dell'80 per cento per i rappresentanti di commercio; per quanto concerne le assegnazioni di auto ai dipendenti, si prevede che i costi sostenuti dall'impresa concedente siano deducibili nella misura del 65 per cento.
L'articolo aggiuntivo autorizza infine, ai commi 12 e 13, l'Agenzia delle entrate a liquidare i rimborsi IVA derivanti dall'ampliamento della deducibilità dell'imposta assolta sugli acquisti di autoveicoli, in misura pari a 5,7 miliardi di euro per ciascuno degli anni, 2007, 2008 e 2009, predisponendo a tal fine la necessaria copertura finanziaria.
La Commissione Bilancio ha altresì modificato il disegno di legge di conversione, inserendo un nuovo comma 2-bis, nell'articolo 1, il quale fa salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge n. 67 del 2007.
Ricorda a tale proposito che il predetto decreto-legge n. 67, che il Governo ha dichiarato di non voler convertire, ha eliminato un inciso nel comma 267 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, al fine di consentire la fruizione delle agevolazioni relative alla riduzione del cuneo fiscale fin dal primo acconto IRAP 2007, senza dover attendere l'autorizzazione delle competenti autorità europee.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazione (vedi allegato).

Antonio BORGHESI (IdV) rileva come il tempo estremamente ristretto nel quale la Commissione è chiamata ad esaminare le modifiche apportate dalla Commissione Bilancio non consenta nemmeno di prendere piena visione degli emendamenti approvati, taluni dei quali potrebbero anche contenere degli elementi di criticità. A tale riguardo rileva come la previsione di cui al nuovo articolo 5, comma 1, in base alla quale la somma aggiuntiva riconosciuta ai titolari di pensione spetta a condizione che il soggetto non possegga un reddito complessivo individuale, relativo all'anno in corso, superiore a una volta e mezzo il trattamento minimo annuo del Fondo lavoratori dipendenti, possa porre numerose difficoltà applicative, anche in quanto si richiede ai soggetti interessati di dichiarare i propri redditi annui prima ancora della conclusione dell'anno.
Nel preannunciare, quindi, il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, sottolinea come l'esame del provvedimento avrebbe dovuto svolgersi secondo diverse modalità.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI, in riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Borghesi circa la formulazione del comma 1 dell'articolo 5, rileva come tale disposizione corrisponda pienamente all'accordo raggiunto in materia con le parti sociali. Nello specifico, evidenzia come, qualora il reddito complessivo individuale dei soggetti interessati risultasse superiore al limite massimo fissato dalla previsione, gli enti erogatori procederebbero alla ripetizione delle somme eventualmente indebite, analogamente a quanto avviene in base al sistema vigente.

Gioacchino ALFANO (FI) considera prioritario conoscere i tempi a disposizione della Commissione per esaminare un provvedimento che, a seguito delle numerose modifiche introdotte dalla Commissione Bilancio, interviene in modo particolarmente


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incisivo ed ampio su ambiti di competenza della Commissione Finanze.
Lamenta quindi le modalità affrettate e convulse con le quali si è svolto l'esame del provvedimento, riservandosi di intervenire puntualmente su tutti gli aspetti del testo rilevanti sotto il profilo tributario.

Francesco TOLOTTI, presidente, avverte che la Commissione Bilancio concluderà l'esame in sede referente del disegno di legge intorno alle ore 15 di oggi, e che pertanto la Commissione dovrà necessariamente esprimere il proprio parere entro quell'ora.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI auspica che la Commissione possa esprimere rapidamente il proprio parere sul provvedimento, al fine di incidere concretamente sul testo del provvedimento, che necessita di talune correzioni.
In particolare, per quanto riguarda l'articolo 15, segnala l'opportunità di coordinare la previsione di cui al comma 3-ter, che proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2007 il termine per l'accatastamento dei fabbricati che hanno perduto il carattere di ruralità, con quella di cui al comma 3-octies, la quale proroga tale termine fino al 30 novembre 2007, qualora i fabbricati siano di proprietà esclusiva di cittadini italiani residenti all'estero.
Concorda altresì con la condizione di cui al numero 2 della proposta di parere formulata dal relatore, con la quale si sollecita la Commissione Bilancio ad integrare la formulazione dell'articolo 15, prevedendo che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato proceda alla revisione delle convenzioni di concessione per l'attivazione e la gestione operativa delle reti telematiche degli apparecchi da gioco, prevedendo che l'eventuale attivazione di penali sia disposta nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità al danno erariale arrecato. Ritiene infatti necessario intervenire in questa materia, anche alla luce delle iniziative recentemente assunte dalla Corte dei Conti, al fine di individuare una soluzione ragionevole per tutti gli operatori interessati, senza confliggere con i provvedimenti posti in essere in materia dall'Autorità giudiziaria.

Gianfranco CONTE (FI), con riferimento alle problematiche connesse alle iniziative della Corte dei Conti, la quale ha prospettato la possibilità che i massimi responsabili dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli dello Stato abbiano determinato un rilevante danno erariale, per aver tollerato una serie di adempimenti da parte della concessionaria per la conduzione operativa della rete di gestione degli apparecchi da intrattenimento, rileva come la condizione contenuta nella proposta di parere formulata dal relatore sia certamente meritevole di attenzione, ma esuli dalle materie strettamente riconducibili dal decreto-legge. Riconosce, peraltro, l'esigenza di intervenire su tale materia, al di là della vicenda contingente, per ridare ordine in un settore afflitto da numerose problematiche. Rileva, comunque, come il provvedimento della Corte dei Conti risulti, sotto molti aspetti, paradossale, in quanto, seguendo la medesima logica, occorrerebbe chiedere ai dirigenti dell'Agenzia delle entrate di risarcire i danni erariali, ben più elevati, derivanti dal mancato recupero dell'evasione fiscale.
Per quanto riguarda la formulazione della condizione, suggerisce al relatore di integrarla, chiarendo che il termine per la piena attivazione della rete telematica alla quale devono essere connessi gli apparecchi da gioco ha carattere ordinatorio; rileva infatti come molti dei problemi evidenziatisi in questo settore derivino dalla previsione di legge, rivelatasi alla prova dei fatti assolutamente sbagliata ed illusoria, secondo la quale tale rete telematica avrebbe dovuto essere realizzata nel giro di pochi mesi.
In tale contesto ritiene altresì necessario affrontare la problematica concernente il sequestro, recentemente disposto dalla magistratura veneziana, di circa 110.000 apparecchi da gioco, i quali, sebbene sottoposti ad omologazione, sono stati ritenuti non conformi alla disciplina vigente. A tale proposito, oltre a rimarcare la


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stranezza per la quale tale provvedimento, che riguarda l'intero territorio nazionale, sia stato adottato dall'Autorità giudiziaria di Venezia, occorre considerare come la disattivazione di circa la metà dell'intero parco macchine esistente nel Paese comporterà ricadute disastrose sia sugli operatori del settore, i quali non potranno in tempi brevi sostituire gli apparecchi sequestrati, sia per gli interessi dell'Erario, che registrerà una notevole diminuzione delle entrate tributarie.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Gianfranco Conte circa la vicenda relativa al sequestro di circa 100.000 apparecchi da intrattenimento, rileva come, nei prossimi giorni, dovrebbe essere adottato il provvedimento amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, con il quale si permetterà agli operatori del settore di sostituire gli apparecchi sequestrati, prevedendo un periodo di tempo congruo per consentire ai produttori delle macchine di porre sul mercato apparecchiature conformi alla normativa. Evidenzia quindi come tale provvedimento non confligga con le decisioni assunte dall'Autorità giudiziaria, tenuto conto anche del fatto che il sequestro degli apparecchi non è stato ancora materialmente posto in essere.
Con riferimento alle iniziative della Corte dei Conti rispetto ad un eventuale danno erariale determinato dai vertici dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, chiarisce come la Commissione ministeriale istituita su tale tematica, da lui stesso presieduta, non abbia mai indicato alcuna cifra in merito, e come le valutazioni al riguardo circolate sulla stampa siano frutto di elaborazioni che risultano prive di ogni ufficialità.

Gianfranco CONTE (FI) ribadisce l'esigenza di intervenire con chiarezza sul settore dei giochi, evidenziando la necessità che il legislatore si sottragga ad ogni diktat proveniente dall'esterno, assumendosi in pieno la responsabilità di modificare un quadro normativo che non appare adeguato.
In particolare, ritiene necessario attribuire ai produttori degli apparecchi da intrattenimento ed agli operatori del settore un ambito temporale adeguato per sostituire le macchine sequestrate, il quale non potrà essere inferiore a circa 7 mesi; nel contempo, è necessario riconoscere il nulla osta alle macchine già esistenti, al fine di salvaguardare la consistenza della rete fino all'integrale sostituzione del parco macchine.

Gioacchino ALFANO (FI) ribadisce le osservazioni critiche già espresse sul provvedimento, non ritenendo che sussistano le condizioni per esprimere in tempi brevi il parere sul provvedimento.

Francesco TOLOTTI, presidente, ribadisce che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere entro le 15 di oggi, riservandosi pertanto di porre in votazione entro quell'ora la proposta di parere formulata dal relatore.

Gioacchino ALFANO (FI), nel lamentare ulteriormente le modalità, assolutamente inaccettabili, con le quali la Commissione Finanze è costretta ad esaminare il provvedimento, preannuncia fin d'ora che il proprio gruppo non parteciperà alla votazione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Maurizio FUGATTI (LNP) concorda con le considerazioni espresse dal deputato Gioacchino Alfano in merito all'insufficienza del tempo concesso alla Commissione per esprimere il parere sul provvedimento, condividendo altresì i rilievi formulati sul merito del testo dal deputato Borghesi.
Passando a talune questioni specifiche, evidenzia come le modifiche alla disciplina degli studi di settore recate dal comma 3-sexies dell'articolo 15, non siano in alcun modo in grado di risolvere i gravi problemi derivanti dall'introduzione dello strumento degli indicatori di normalità economica, e come l'accordo raggiunto tra il Governo e le associazioni di categoria, costituisca un inutile compromesso alle


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spalle dei contribuenti, che vedranno aumentare ulteriormente il carico tributario nei loro confronti.
Per quanto riguarda la formulazione della disposizione, la quale prevede, tra l'altro, che i contribuenti i quali dichiarino un ammontare di ricavi o compensi inferiore rispetto a quello previsto dagli indicatori di normalità economica, non risulta affatto chiaro se tale previsione si applichi anche nei confronti di quei soggetti i cui ricavi o compensi risultino inferiori rispetto a quelli indicati dagli studi di settore. In tal caso, infatti, la previsione potrebbe sortire effetti paradossali, peggiorando ulteriormente la situazione dei contribuenti. Chiede pertanto al relatore di rivedere la formulazione della propria proposta di parere, suggerendo alla Commissione Bilancio l'opportunità di integrare il predetto comma 3-sexies dell'articolo 15.
Nel ribadire, quindi, l'assoluta contrarietà sul provvedimento, preannuncia che il proprio gruppo non parteciperà alla votazione sulla proposta di parere.

Rolando NANNICINI (Ulivo), relatore, con riferimento alle considerazioni espresse nel corso del dibattito circa la tematica degli studi di settore, rileva come ci sia certamente l'esigenza di approfondire ulteriormente tale problematica, rilevando tuttavia come le modifiche apportate dal comma 3-sexies dell'articolo 15 consentano di compiere un deciso passo in avanti, risolvendo molti dei problemi evidenziati al riguardo.
Per quanto riguarda le osservazioni svolte dal deputato Gianfranco Conte circa il settore dei giochi, evidenzia come la condizione contenuta nella sua proposta di parere permetta di affrontare un problema recentemente emerso in tale comparto, ferma restando la necessità di verificare con attenzione le iniziative che il Governo adotterà in merito, al fine di rimediare alle conseguenze negative di una normativa, approvata nel corso della passata legislatura, che sta ponendo notevoli difficoltà agli operatori del settore.
Per ciò che attiene ai rilievi del deputato Borghesi in merito alla formulazione dell'articolo 5 del decreto-legge, sottolinea come il testo approvato dalla Commissione Bilancio rappresenti un affinamento rispetto alla formulazione originaria del decreto-legge, e come, in ogni caso, l'intervento legislativo in esame non costituisca l'ultima parola su tale tematica.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole, con condizioni ed osservazione, formulata dal relatore.

Accordo Italia-Regno del Bahrain sulla promozione e la protezione degli investimenti.
C. 2706 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco AMENDOLA (Ulivo), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 2706, recante ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrain sulla promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Manama il 29 ottobre 2006.
L'Accordo in esame è volto a favorire la cooperazione economica con il Bahrain, promuovendo e proteggendo gli investimenti effettuati nel territorio di ciascuna Parte contraente da operatori dell'altra Parte, e si inquadra nell'ambito di analoghi accordi conclusi negli ultimi da molti Paesi dell'Unione europea con Paesi dell'area mediorientale.
Passando ad analizzare il contenuto dell'Accordo, che si compone di 14 articoli, si osserva come esso ricalchi sostanzialmente il modello definito in sede OCSE, generalmente seguito dall'Italia in numerosi altri Accordi volti a favorire gli investimenti italiani nel Paese partner ed a contribuire ad una sempre migliore cooperazione economica tra i due Paesi.


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L'articolo 1 dell'Accordo contiene alcune definizioni di termini, quali «investimento», «investitore», «persona fisica», «persona giuridica», «utili» e «territorio», indispensabili per precisare gli ambiti di applicazione oggettivi e soggettivi dell'Accordo.
L'articolo 2, comma 1, prevede che ciascuna Parte promuova gli investitori dell'altra Parte ad effettuare gli investimenti sul proprio territorio, garantendo un trattamento giusto e equo agli investimenti. In tale ambito il comma 2 impegna ciascuna Parte ad escludere che gli investimenti effettuati siano colpiti da misure arbitrarie o discriminatorie, nonché a mantenere un quadro giuridico idoneo a garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico.
L'articolo 3 garantisce che gli investimenti effettuati e le attività ad essi connesse godano di un trattamento reciprocamente non meno favorevole di quello riservato da ciascun Paese ai propri cittadini o a investitori di Stati terzi, fatta eccezione per i vantaggi o privilegi concessi da una Parte contraente agli investitori di Stati terzi in virtù dell'appartenenza a Unioni doganali o economiche, ad un Mercato comune, ad una Zona di libero scambio, ovvero in ragione di Accordi in materia di scambi transfrontalieri. Il comma 4 specifica inoltre che l'Accordo non si applica alle questioni fiscali.
L'articolo 4 prevede un adeguato risarcimento dei danni subiti dagli investimenti a seguito di guerre o di altri conflitti armati, stati di emergenza, conflitti civili o altri eventi analoghi, su base non discriminatoria e comunque in misura non meno favorevole di quello concesso agli investitori nazionali. Analogo risarcimento deve essere riconosciuto nel caso di requisizioni o distruzioni di beni non causate da combattimenti o indotte dalla necessità della situazione.
L'articolo 5 garantisce la piena protezione e sicurezza degli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte, ed esclude che gli investimenti di ciascuna Parte contraente possano essere oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni o altre misure con analogo effetto, se non per fini pubblici, e dietro corresponsione di un peno ed effettivo risarcimento. Tale risarcimento, comprensivo degli interessi, sarà effettivamente realizzabile e liberamente trasferibili, sarà corrisposto nella stessa valuta con la quale è stato effettuato l'investimento e dovrà essere saldato senza ritardo e comunque entro sei mesi.
L'articolo 6 garantisce il diritto di trasferire all'estero liberamente, al tasso di cambio applicabile alla data della richiesta, tutti i versamenti relativi agli investimenti effettuati.
L'articolo 7 prevede la surroga di diritto nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato a titolo di risarcimento, nel caso in cui una delle Parti, abbia erogato dei pagamenti a detto soggetto, in forza di una garanzia assicurativa dalla stessa prestata contro i rischi relativi agli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte. La norma ha lo scopo di tutelare i diritti di surroga di soggetti, quali la Società assicurativa commercio estero S.p.A. (SACE), società a totale capitale pubblico, chiamati a garantire gli investimenti all'estero.
L'articolo 8 riguarda i trasferimenti finanziari previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7, i quali devono essere effettuati senza indebito ritardo, in valuta convertibile, e al tasso di cambio prevalente applicabile alla data della domanda di trasferimento, a condizione che siano adempiuti tutti i relativi obblighi fiscali.
L'articolo 9 stabilisce che, qualora la legislazione di una Parte contraente o gli obblighi derivanti da norme di diritto internazionale accordino un trattamento più favorevole agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte, tali norme prevarranno su quelle previste dall'Accordo.
L'articolo 10 stabilisce le modalità di composizione delle controversie tra un investitore di una Parte contraente e l'altra Parte, le quali devono essere risolte in forma amichevole.
Ove tale composizione non avvenga entro sei mesi dalla richiesta, l'investitore potrà fare ricorso, a sua scelta: ad un


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Tribunale della Parte contraente avente giurisdizione territoriale, al Centro internazionale per la Soluzione delle Controversie in materia d'Investimenti, ovvero ad un Tribunale arbitrale ad hoc, composto da tre componenti, le cui decisioni saranno eseguite in conformità alle rispettive legislazioni nazionali delle Parti.
L'articolo 11 definisce le modalità di composizione delle controversie tra le Parti contraenti circa l'interpretazione ed applicazione dell'Accordo, prevedendo in primo luogo il ricorso a forme di risoluzione amichevole in via diplomatica. Nel caso in cui la controversia non sia risolta con tali modalità entro sei mesi, il comma 2 prevede il ricorso ad un Tribunale arbitrale ad hoc, composto da tre membri, di cui due nominati rispettivamente dalle parti di contraenti, che a loro volta nomineranno un Presidente appartenente ad uno Stato terzo. Le decisioni del Tribunale arbitrale saranno vincolanti per le Parti e non appellabili.
L'articolo 12, commi 1 e 2, permette alle Parti contraenti e ai loro investitori di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell'Accordo in esame, qualora siano previste da altro Accordo al quale le Parti hanno aderito, dal diritto internazionale generale oppure dalla legislazione di una delle Parti contraenti. I commi 3 e 4 precisano che le eventuali modifiche sfavorevoli alla legislazione di un Parte contraente non si applichino retroattivamente agli investimenti, e che le disposizioni dell'Accordo non limiteranno l'applicazione di disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione fiscale.
L'articolo 13 stabilisce che l'applicazione dell'Accordo non è condizionata dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti contraenti.
L'articolo 14 regola l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo, che è prevista in 10 anni, rinnovabili per altri 10 anni, salvo denunzia effettuata da una delle Parti almeno un anno prima della data di scadenza.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 17 luglio 2007.

Audizione dei rappresentanti della Betfair, della Stanley Betting e della Federgioco sulle problematiche relative al settore dei giochi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 14.