IV Commissione - Resoconto di mercoledì 18 luglio 2007


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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 luglio 2007.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 luglio 2007. - Presidenza del presidente Roberta PINOTTI.

La seduta comincia alle 14.15.

Proposta di nomina del generale ispettore capo dell'Aeronautica militare (aus.), Giuseppe Montefusco, a vicepresidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA).
Nomina n. 43.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in titolo.

Roberta PINOTTI, presidente e relatore, ricorda che l'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 stabilisce che: «Il


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Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare previsto dalla presente legge».
Il Ministero della difesa ha trasmesso, ai sensi del predetto articolo 1, la proposta di nomina del Generale ispettore capo dell'Aeronautica militare (aus.) Giuseppe Montefusco nella carica di vicepresidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (O.N.F.A.).
Rammento che l'Opera nazionale per i figli degli aviatori nasce dalla fusione delle opere pie nazionali per le vedove e i figli degli aeronauti con l'Istituto «Umberto Maddalena» per i figli degli aviatori. L'Istituto ha assunto l'attuale denominazione con Regio Decreto 21 agosto 1937, n. 1585.
Con decreto del Presidente della Repubblica del 1o aprile 1978, n. 243, l'O.N. F.A. è stato dichiarato «necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese» ed inserito fra gli Enti sottoposti al controllo della Corte dei conti.
L'Opera, come stabilisce il nuovo statuto approvato con decreto del Ministro della difesa del 18 agosto 1998, ha lo scopo di provvedere alle necessità dei figli degli aviatori deceduti o dichiarati grandi invalidi per causa di servizio o deceduti in congedo, al fine di prepararli ad un avvenire adeguato alle loro capacità o tendenze.
L'Opera fornisce assistenza ai figli degli aviatori sopraindicati fino al conseguimento del diploma di scuola media superiore e comunque non oltre la chiusura dell'anno scolastico in cui viene compiuto il 21o anno di età. L'assistenza è protratta fino al 27o anno di età per coloro che frequentino corsi universitari e dimostrino buona volontà o attitudine al proseguimento degli studi.
L'ente è amministrato da un Consiglio di amministrazione - di cui è organo esecutivo il Segretario generale - composto da un Presidente e da otto consiglieri, dei quali uno con la carica di Vice Presidente. Tutti i membri del Consiglio di amministrazione e il Segretario generale sono nominati dal Ministro della difesa.
I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta, eccezion fatta per il Presidente e il Vice Presidente che possono essere confermati per due volte e prestano la loro opera gratuitamente.
Il Presidente rappresenta l'Ente legalmente e ne ha la firma. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.
Il Generale Giuseppe Montefusco, il cui curriculum è in distribuzione, è chiamato per la prima volta a ricoprire la carica di vicepresidente dell'O.N.F.A.
Ciò posto, considerati i precedenti di carriera del Generale Giuseppe Montefusco, propone di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di nomina in oggetto.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 luglio 2007. - Presidenza del presidente Roberta PINOTTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giovanni Lorenzo Forcieri.

La seduta comincia alle 14.20

Ratifica Accordo Italia-India sulla cooperazione nel campo della difesa.
C. 2267 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.


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Francesco Saverio GAROFANI (Ulivo), relatore, osserva che l'Accordo italo-indiano sulla cooperazione nel settore della difesa si inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare. L'intesa raggiunta tra le Parti, come risulta dal Preambolo dell'Accordo, si ispira ai principi stabiliti dalla Carta delle Nazioni Unite e fa seguito agli impegni contenuti nel Memorandum of Understanding nel campo dei materiali della difesa, stipulato tra i due paesi nel 1994, ratificato dall'Italia con la legge 23 marzo 1998, n. 103. L'Accordo prevede peraltro forme di cooperazione più avanzate, specialmente nel settore degli armamenti, rispetto al citato Memorandum del 1994.
Segnala che un disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in esame era stato presentato alla Camera già nella XIV Legislatura, ma il relativo iter non era andato oltre l'esaurimento dell'esame da parte della Commissione Affari esteri in sede referente. Sul disegno di legge la Commissione Difesa, in sede consultiva, aveva espresso parere favorevole (C. 5304).
L'Accordo in esame, oltre che al citato Preambolo, si compone di 11 articoli.
L'articolo 1 enuncia lo scopo dell'Accordo, che consiste nello sviluppare la cooperazione tra Italia e India nel settore della difesa, sulla base del principio di reciprocità.
L'articolo 2 attribuisce ai rispettivi Ministeri della difesa il compito di organizzare concretamente la cooperazione, anche attraverso l'elaborazione di specifici programmi che saranno concordati tra le Parti; a tale scopo sono previste consultazioni tra di esse, che si svolgeranno alternativamente nelle capitali dei due Paesi.
L'articolo 3 enumera alcuni dei settori nei quali la cooperazione si può svolgere, chiarendo che essa potrà essere estesa ad altri campi che verranno individuati dalle Parti come di reciproco interesse. I settori esplicitati riguardano: la sicurezza e politica di difesa; le operazioni umanitarie e di peace-keeping; la partecipazione ad esercitazioni, congiuntamente o in ambito multilaterale; l'organizzazione dei rispettivi Ministeri della difesa; questioni ambientali che coinvolgano le Forze armate; gli approvvigionamenti sottoposti ai rispettivi Ministeri.
L'articolo 4 prevede, fra le forme di cooperazione, incontri a livello di Ministri o di Vertici delle Forze armate, scambio di esperti, organizzazione di esercitazioni con la partecipazione di osservatori, organizzazione di corsi e seminari, scambio di informazioni e di attività culturali e sportive.
Con l'articolo 5, le Parti si riservano di estendere la cooperazione anche a specificate categorie di armamenti, al fine di regolamentare le attività relative ai materiali di armamento conformemente alle rispettive legislazioni interne in materia. Poiché tra tali materiali di armamento figurano alla lettera c) anche le mine, nella scorsa legislatura, in occasione dell'esame del disegno di legge n. 5304, il sottosegretario per la Difesa Bosi, in risposta ad una richiesta di chiarimenti del relatore, nel precisare che l'eventuale cooperazione in materia di mine non riguarda le mine antipersona, aveva manifestato l'impegno del Governo ad applicare l'Accordo in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di mine antipersona. Il comma 2, del medesimo articolo 5 prevede che il reciproco approvvigionamento di materiali di armamento avvenga secondo la modalità diretta da Stato a Stato, ovvero «tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi»
Nella relazione illustrativa del Governo viene precisato che l'articolo 5 costituisce una «apposita intesa intergovernativa» ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, che disciplina l'esportazione dei materiali di armamento, e che quindi consente di applicare alle operazioni di interscambio tra i due Paesi, ricomprese nell'Accordo, la procedura semplificata prevista dall'articolo 9, comma 4, della citata legge n. 185, che prevede un regime più favorevole per le operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento contemplate da «apposite intese intergovernative», identico a quello previsto


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in via generale per i Paesi NATO e UE. Tale peculiare regime riguarda sia la procedura di autorizzazione alle trattative (articolo 9, comma 4) sia la procedura di autorizzazione all'esportazione ed importazione (articolo 11, comma 5) che vengono entrambe semplificate.
Durante l'esame, in sede referente, dell'Accordo in esame, il relatore per la III Commissione, on Mattarella, ha rilevato che l'indicazione che emerge dalla relazione illustrativa, per altro già applicata per numerosi altri Accordi, comportando la sostanziale equiparazione delle disposizioni dell'articolo 5 dell'Accordo alle intese intergovernative, che per loro natura dovrebbero essere definite di volta per volta, svuoti di contenuto la legge. 185 del 1990. Inoltre, su questo punto, il relatore ha sottolineato come risultino del tutto insufficienti e fuorvianti i requisiti indicati dall'articolo 5 del regolamento di esecuzione della legge n. 185 del 1990, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 2005, che definisce il contenuto delle intese intergovernative.
Sulla base di queste considerazioni, il relatore si è quindi riservato di presentare un emendamento che sani l'illegittimità in cui incorrerebbe il disegno di legge stesso ove si continuasse a far valere la qualificazione di «apposita intesa intergovernativa» così come avviene nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento.
In proposito, ritiene che i profili problematici segnalati dal relatore per la III Commissione potrebbero essere superati, mediante un atto di indirizzo al Governo che in via generale, da lato, impegni quest'ultimo a non qualificare automaticamente le attività relative ai materiali di armamento previste nell'ambito di Accordi di cooperazione nel campo della difesa quali intese «intergovernativa» e, dall'altro, a modificare conseguentemente l'articolo 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
L'articolo 6 disciplina i profili finanziari che derivano dall'applicazione dell'Accordo, stabilendo che i costi saranno sostenuti sulla base del principio di reciprocità che verrà applicato, per quanto riguarda il personale, per gruppi che non superino i dieci elementi.
L'articolo 7 regola le questioni relative all'eventuale risarcimento dei danni in caso di missioni e/o esercitazioni congiunte.
L'articolo 8 individua le tipologie di reato per le quali lo Stato di origine ha diritto di esercitare la propria giurisdizione anche se i fatti costituenti reato sono commessi dal proprio personale sul territorio dello Stato ospitante.
L'articolo 9 disciplina la protezione dello scambio di informazioni, documenti e materiali classificati rinviando alle rispettive normative interne. L'articolo, inoltre, chiarisce che tali informazioni potranno essere utilizzate solo per le finalità delineate dall'Accordo e non potranno essere fornite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente.
L'articolo 10 prevede che ogni controversia circa l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo sarà risolta dalle Parti tramite trattative bilaterali.
L'articolo 11 contiene le disposizioni finali relative all'entrata in vigore e alla denuncia dell'Accordo, la cui durata è di cinque anni rinnovati di altri cinque se nessuna delle due Parti lo denuncia.
Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica, osserva che esso si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nel campo della difesa tra Italia e India.
L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo (16.610 euro ad anni alterni, a partire dal 2007) e li pone a carico del Fondo speciale di parte corrente, mediante parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
L'articolo 4 del disegno di legge, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere favorevole sul testo


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del provvedimento, anche sulla base degli ulteriori elementi di valutazione che emergeranno nel corso del dibattito.

Elettra DEIANA (RC-SE), nel ritenere pienamente condivisibili le osservazioni del relatore in ordine all'articolo 5 dell'Accordo, sottolinea che qualora non fossero superati i diversi profili problematici connessi all'attuazione della legge n. 185 del 1990 mediante l'introduzione di un apposito emendamento nel testo del disegno di legge di ratifica, la posizione del suo gruppo in ordine ad una proposta di parere favorevole non potrebbe che essere quella dell'astensione.

Giuseppe COSSIGA (FI) ritiene improprio che il relatore nel corso della sua illustrazione abbia fatto riferimento a valutazioni espresse dal relatore per la III Commissione, in quanto, a suo avviso, le valutazioni della Commissione Difesa sul provvedimento in esame dovrebbero prescindere del tutto dal dibattito che si è svolto nella Commissione destinataria del parere.

Il sottosegretario Giovanni Lorenzo FORCIERI, dopo aver sottolineato che l'Italia intrattiene con l'India stretti rapporti culturali ed economici che riguardano anche il settore della Difesa, soprattutto nel campo navale e della cantieristica, esprime una valutazione favorevole sulle osservazioni del relatore, ritenendo che la soluzione prospettata da quest'ultimo, ossia la formulazione di un atto di indirizzo del Governo, rappresenti una soluzione adeguata.

Francesco Saverio GAROFANI (Ulivo), relatore, nell'esprimere soddisfazione per le valutazioni espresse dal Governo, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione, che illustra (vedi allegato 1).

Elettra DEIANA (RC-SE), pur accogliendo con favore le assicurazioni del rappresentante del Governo, ritiene che non si possa non introdurre nel disegno di legge di ratifica una disposizione che escluda espressamente la possibilità di qualificare automaticamente le attività di cui all'articolo 5 dell'Accordo quali «intese intergovernative». Ricorda, infatti, che la legge n. 185 del 1990 ha subìto nel corso degli ultimi anni un sensibile depotenziamento, a causa di successivi interventi legislativi, che non può essere più tollerato. Preannuncia, pertanto, anche a nome del suo gruppo, la sua astensione sulla proposta di parere del relatore.

Roberta PINOTTI, presidente, sottolinea come il rischio di depotenziamento paventato dal deputato Deiana non derivi direttamente dall'articolo 5 dell'Accordo in esame, quanto piuttosto dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2005 n. 93, recante regolamento di esecuzione della legge n. 185 del 1990, alla luce del quale l'Accordo stesso è stato interpretato. Pertanto, per escludere il citato depotenziamento, basterebbe un atto di indirizzo che imponesse al Governo di modificare il citato regolamento.

Giuseppe COSSIGA (FI), ritenendo che il regolamento di esecuzione della legge n. 185 del 1990 individui correttamente le caratteristiche delle intese intergovernative, osserva che, qualora le attività di cui all'articolo 5 presentassero tali caratteristiche, esse dovrebbero essere a tutti gli effetti qualificate come intese intergovernative. Nell'esprimere quindi sostanziale condivisione per la sola parte del parere del relatore che esclude che la parola «mine» possa riferirsi alle mine antipersona, formula una proposta alternativa di parere (vedi allegato 2).

Roberta PINOTTI, presidente, avverte che in caso di approvazione della proposta di parere del relatore, si intenderà preclusa la proposta alternativa di parere del deputato Cossiga.

Giuseppe COSSIGA (FI) chiede che la proposta di parere del relatore sia votata per parti separate.


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Roberta PINOTTI, presidente, concorda con la richiesta di votazioni per parti separate proposta del deputato Cossiga. In particolare, fa presente che si procederà prima alla votazione del primo e del sesto capoverso della parte motiva della proposta di parere del relatore, quindi a quella delle restanti parti della proposta stessa.

La Commissione approva all'unanimità il primo e il sesto capoverso della parte motiva della proposta di parere del relatore; quindi approva la parte restante della proposta medesima.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 luglio 2007. - Presidenza del presidente Roberta PINOTTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giovanni Lorenzo Forcieri.

La seduta comincia alle 14.45.

Sull'ordine dei lavori.

Roberta PINOTTI, presidente, propone una inversione dell'ordine dei lavori, nel senso di passare immediatamente al prosieguo dell'esame della proposta di legge C. 2459 Sanna, recante disposizioni per l'ammissione di soggetti fabici nelle Forze armate, e di proseguire con l'esame delle proposte di legge C. 2689 Stramaccioni e C. 1978 Ascierto, recanti disposizioni in materia di assistenza sanitaria e medico-legale del personale militare, e quindi con gli altri punti all'ordine del giorno.

Disposizioni per l'ammissione di soggetti fabici nelle Forze armate.
C. 2459 Sanna.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 5 luglio 2007.

Roberta PINOTTI, presidente, avverte che il professor Maurizio Longinotti, ordinario di Malattie del sangue presso l'Università degli Studi di Sassari, era stato contattato ai fini di una sua audizione sul provvedimento in esame, che avrebbe dovuto aver luogo nella settimana corrente. Poiché il professor Longinotti, a causa di inderogabili impegni all'estero non ha potuto intervenire nella seduta odierna, ha inviato una relazione tecnica che è in distribuzione.

Emanuele SANNA (Ulivo) dopo aver ricordato che quaranta deputati appartenenti a tutti i gruppi parlamentari hanno sottoscritto la proposta di legge in esame, sottolinea come negli ultimi anni ci sia stata da parte del Ministero della Difesa un inasprimento delle disposizioni che escludono l'arruolamento o prevedono vincoli all'impiego operativo a carico dei soggetti che presentano una carenza nei globuli rossi dell'enzima G6PDH meglio conosciuta con il nome di «favismo». Si tratta, a suo avviso, di un inasprimento del tutto ingiustificato che pone gravi limitazioni all'attività lavorativa di persone perfettamente sane, che anzi per certi aspetti presentano una condizione fisica migliore rispetto alla media. È stato infatti accertato che tale condizione genetica costituisce un fattore protettivo verso alcune malattie infettive e diffusive, come ad esempio la malaria, e che tra gli ultracentenari che risiedono in Sardegna si registra un'alta percentuale di portatori sani di questa condizione genetica.

Giuseppe FALLICA (FI), nel concordare pienamente con le finalità della proposta di legge in oggetto, dichiara di voler aggiungere la propria firma al provvedimento.

Emanuele SANNA (Ulivo), in qualità di primo firmatario della proposta di legge in oggetto, dichiara il proprio consenso all'aggiunta di firma del deputato Fallica.

Roberta PINOTTI, presidente, nel dichiarare concluso l'esame preliminare del


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provvedimento in oggetto, non essendovi obiezioni, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì 23 luglio 2007, alle ore 12. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di assistenza sanitaria e medico-legale del personale militare.
C. 2689 Stramaccioni e C. 1978 Ascierto.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 giugno 2007.

Roberta PINOTTI, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che sul testo base, come modificato dagli emendamenti approvati, le Commissioni XI e XII e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso parere favorevole, mentre la I e la V Commissione hanno espresso parere favorevole, rispettivamente, con una osservazione e una condizione. Precisa che la condizione posta dalla V Commissione è recepita dall'emendamento 1.100 del relatore, che illustra.

Il sottosegretario Giovanni Lorenzo FORCIERI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.100 del relatore (vedi allegato 3).

Roberta PINOTTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, si riserva di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa del testo base come modificato dagli emendamenti approvati, una volta verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del regolamento.

La seduta termina alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 luglio 2007.

Audizione del presidente di FINMECCANICA S.p.A., Pier Francesco Guarguaglini, sui modelli di difesa adottati dai Paesi membri dell'Unione Europea.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 16.