VI Commissione - Mercoledì 18 luglio 2007


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ALLEGATO 1

5-01284 Ceccuzzi e Villari: Applicazione dell'accordo tra ABI e consumatori circa le modalità di estinzione anticipata dei mutui immobiliari.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Ceccuzzi ed altri pongono quesiti in ordine all'estinzione anticipata dei mutui immobiliari. In particolare, chiedono di sapere quali iniziative si intendano intraprendere per far rispettare la corretta applicazione dell'accordo, con riferimento alla nuova disciplina introdotta dall'articolo 7 del decreto-legge n. 7 del 2007, in materia di estinzione anticipata dei mutui immobiliari e di divieto di clausole penali ed, in particolare all'accordo stipulato fra ABI e associazioni dei consumatori per la fissazione delle penali massime applicabili ai mutui stipulati prima dell'entrata in vigore della stessa legge.
Al riguardo, si fa presente che la citata normativa non prevede sanzioni specifiche per l'inosservanza delle disposizioni in questione, per cui, oltre ai generali controlli esercitati dalle Autorità di vigilanza nell'esercizio dei compiti di vigilanza cui sono preposte, i consumatori possono ricorrere all'autorità giudiziaria per la tutela dei loro diritti ed, in particolare, per far valere lo specifico disposto dell'ultimo comma dell'articolo 7, secondo il quale i soggetti mutuanti non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima dell'entrata in vigore della stessa normativa.
Sulla questione il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che l'accordo raggiunto il 2 maggio 2007 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni dei Consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo, avente ad oggetto la determinazione della misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei contratti di mutuo, ha permesso di conseguire un effettivo vantaggio per i consumatori, attraverso una significativa riduzione delle penali. Esso rappresenta un elemento importante nel processo di liberalizzazione, proiettato a rafforzare la tutela dei consumatori stessi, nella convinzione che l'eliminazione delle spese improprie consente di far funzionare al meglio il mercato.
La valutazione dell'Accordo è ritenuta dal Governo estremamente positiva, essendo coerente con la volontà del legislatore e con la posizione unanime di tutte le Associazioni dei consumatori.
Il Governo ha dato all'accordo la più ampia diffusione possibile sia a mezzo stampa, che via internet e attraverso la predisposizione di documentazione da diffondere per informare il cittadino consumatore sull'effettivo contenuto del medesimo.
Inoltre, l'ABI e le Associazioni dei Consumatori hanno costituito, in data 24 maggio 2007, il Comitato previsto dal suddetto Accordo con compiti di monitoraggio e di risoluzione di questioni interpretative nonché di diffusione di pareri condivisi tra le Parti. Le stesse si sono impegnate a riunire il Comitato con cadenza trimestrale e a dotarlo di un gruppo di lavoro tecnico.
In particolare, sulle presunte violazioni, alle disposizioni in tema di mutui, nonché su problematiche di natura interpretativa, gli Uffici del Ministero dello Sviluppo


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Economico hanno ricevuto segnalazioni da parte di consumatori alle quali sono state fornite risposte e chiarimenti. In proposito l'ABI ha sollecitato le Banche ad una maggiore e più capillare assistenza ed informazione ai clienti.
Il citato Ministero ha, infine, precisato che tiene in particolare considerazione le osservazioni formulate dalle Associazioni dei consumatori tra le quali quelle citate nell'interrogazione, che sono state inoltrate alle Autorità di vigilanza competenti.


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ALLEGATO 2

5-01285 Galletti e D'Agrò: Modifiche alle competenze giurisdizionali in materia di catasto.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame gli Onorevoli interroganti, nel premettere che, in data 30 maggio 2007, si è svolta una precedente risposta ad una interrogazione a risposta immediata (n. 5-01058), presso la VI Commissione Finanze della Camera dei deputati, presentata dall'onorevole Galletti, concernente la devoluzione alle Commissioni tributarie del giudizio di merito sulle tariffe d'estimo, chiedono di conoscere se si intenda promuovere una modifica normativa che regoli il contenzioso catastale, nel senso di attribuire alle predette Commissioni anche la materia relativa alle tariffe d'estimo.
Al riguardo, l'Agenzia del territorio, nel ribadire quanto rappresentato nella risposta alla precedente interrogazione, fa presente che la prospettata devoluzione della giurisdizione in materia di tariffe d'estimo alle Commissioni tributarie, trattandosi di «atto generale», appare in contrasto con gli ordinari principi di ripartizione della giurisdizione.
In tal senso, l'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, prevede che le Commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, possono disapplicarlo, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.
Infine, è all'esame del Parlamento, come noto, il disegno di legge (A.C. 1762-A), concernente la delega al Governo per il riordino della normativa, tra l'altro, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nell'ambito del quale, all'articolo 5, è prevista, una profonda rivisitazione dell'assetto del catasto fabbricati ed, in particolare, alla lettera c), sono previsti anche interventi su aspetti particolari riguardanti il relativo contenzioso.


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ALLEGATO 3

5-01286 Leo: Deducibilità degli accantonamenti per la corresponsione di indennità nell'ambito di rapporti di agenzia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame si chiedono chiarimenti in merito alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 42/E del 6 luglio 2007 avente ad oggetto la deducibilità dal reddito d'impresa degli accantonamenti ai fondi per indennità suppletiva di clientela e per indennità meritocratica, da corrispondere, qualora ne ricorrano i presupposti, agli agenti di commercio all'atto della cessazione del rapporto di agenzia.
La S.V. Onorevole evidenzia, in particolare, che gli obblighi a carico dei contribuenti previsti dalla predetta circolare n. 42/E del 2007 sarebbero di estrema difficoltà applicativa ed in contrasto con la legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente).
L'interrogante rileva inoltre che i comportamenti difformi da quanto affermato nella circolare n. 42/E del 2007 non consentirebbero di sottrarre a tassazione le quote accantonate, in quanto gli accantonamenti dedotti, ma non utilizzati a seguito della cessazione del rapporto di agenzia, verrebbero tassati, ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Sulla scorta di tali argomentazioni, si chiede pertanto di verificare la possibilità di revocare la circolare n. 42/E di cui si tratta, nella parte in cui impone degli adempimenti che non troverebbero fondamento normativo.
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha osservato quanto segue.
La circolare n. 42/E del 2007 è stata emanata a seguito delle recenti pronunce della Corte di Cassazione 24 novembre 2006, n. 24973 e 30 gennaio 2007, n. 1910 (conformi alla precedente sentenza 19 novembre 2005, n. 24443), secondo cui non sono deducibili dal reddito di impresa della casa mandante gli accantonamenti effettuati ai fini dell'eventuale corresponsione agli agenti di commercio, al venir meno del rapporto, della cosiddetta «indennità suppletiva di clientela».
La posizione di cui alla richiamata circolare n. 42/E del 2007 recepisce, quindi, una posizione della Corte di Cassazione ormai consolidata.
Considerato, tuttavia, che con la precedente risoluzione n. 59/E del 9 aprile 2004 l'Agenzia delle entrate, aveva manifestato un diverso orientamento, ha ritenuto opportuno precisare, in detta circolare n. 42/E del 2007, anche quanto segue.
«Ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i contribuenti possono emendare le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) entro il termine previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria (cfr. circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002, punto 3.2).
I contribuenti possono avvalersi anche del ravvedimento previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione, l'errore o l'omissione si sono verificati, ovviamente


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a condizione che la violazione non sia stata già constatata o comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e dell'articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si applicano le sanzioni amministrative e gli interessi moratori nei confronti dei contribuenti che si sono conformati alla risoluzione n. 59/E del 9 aprile 2004, ovviamente per comportamenti successivi alla data della risoluzione.
Considerato tuttavia che la presente circolare rimuove ogni incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni in commento, gli uffici procederanno a disapplicare le sanzioni e gli interessi predetti a condizione che il contribuente, uniformandosi alle indicazioni fornite con questa circolare, abbia rettificato le dichiarazioni dei redditi e dell'IRAN entro il prossimo termine di presentazione, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2007 ovvero prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento».
In definitiva, secondo l'Agenzia delle entrate, nessun nuovo obbligo viene imposto con la circolare n. 42/E, che si limita a rendere noto l'orientamento interpretativo dell'Agenzia delle entrate medesima, dal quale il contribuente è libero di discostarsi, ove non lo ritenga corretto.
Infine, contrariamente a quanto evidenziato nell'atto cui si risponde, ad avviso dell'Agenzia delle entrate, si ritiene che non possa considerarsi neutrale ai fini della determinazione delle imposte dovute dal contribuente la deducibilità immediata degli accantonamenti e il loro successivo recupero a tassazione ai sensi del citato articolo 88 del TUIR nell'esercizio in cui cessa il rapporto di agenzia senza che si verifichino i presupposti per la concessione dell'indennità suppletiva di clientela e meritocratica.
Difatti, nella determinazione del reddito d'impresa e delle conseguenti imposte non si può prescindere dal principio di competenza. Peraltro, spostare la tassazione in un successivo periodo potrebbe anche comportare una diversa liquidazione dell'imposta dovuta, ad esempio per effetto dell'eventuale modifica delle aliquote.
Sulla scorta delle suesposte argomentazioni, ad avviso dell'Agenzia delle entrate, non si ritiene che ricorrano motivi per modificare la circolare n. 42/E del 2007.


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ALLEGATO 4

5-01287 Fugatti e Filippi: Ammontare minimo del versamento ICI.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento alla problematica sollevata con il question time in esame, concernente l'importo minimo al di sotto del quale i comuni non possono esigere il pagamento dei tributi di propria competenza, occorre preliminarmente osservare che l'Ufficio per il federalismo fiscale, con la nota richiamata dall'Onorevole interrogante (n. 6372/2007/DPF/UFF del 20 aprile 2007), ha fornito chiarimenti in ordine all'applicazione dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui «gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002».
In particolare, nella predetta nota è stato evidenziato che i comuni che intendano esercitare la facoltà accordata dall'articolo 1, comma 168, della legge n. 296 del 2006, devono specificare nel regolamento di ciascun tributo o nel regolamento generale delle entrate, adottati ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, la misura minima al di sotto della quale i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi. Naturalmente non sussiste alcun ostacolo per la fissazione di importi minimi differenziati con riguardo ai vari tributi locali, soprattutto in considerazione della specificità della disciplina di ognuno di essi, che prevede fattispecie impositive assai differenziate tra loro, con conseguente diversificazione degli importi dovuti.
La nota evidenzia, altresì, che, alla luce dell'inquadramento dal punto di vista logico-sistematico delle norme che disciplinano la materia in esame, nonché delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza costituzionale, l'importo di 12 euro è una misura derogabile dagli enti locali con norma regolamentare.
Pertanto, devono considerarsi implicitamente abrogate le norme contrastanti con le nuove disposizioni del comma 168, dell'articolo 1, della legge n. 296 del 2006, come, ad esempio, quella contenuta nell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473), che, in materia di ICI, fissava gli importi minimi di versamento a 2,07 euro.
Ciò non esclude, comunque, che debbano considerarsi valide le disposizioni regolamentari adottate prima dell'entrata in vigore del citato comma 168, dell'articolo 1, della legge n. 296 del 2006, con le quali i comuni hanno fissato importi minimi, in virtù di specifiche norme che attribuivano all'ente locale detta potestà.


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ALLEGATO 5

Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia (C. 2849 Governo, approvato dal Senato e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2849, approvato dal Senato, recante misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione del comma 1 dell'articolo 10, prevedendo che la definizione delle concrete modalità procedurali di utilizzo del credito di imposta siano definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché verificando se sia necessario richiamare l'applicazione della disciplina sugli aiuti de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, dal momento che l'agevolazione è applicabile a tutti i datori di lavoro appartenenti a qualsiasi settore produttivo, e non sembra pertanto configurabile come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo I del Trattato CE.