VI Commissione - Resoconto di mercoledì 18 luglio 2007


Pag. 86

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 18 luglio 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 13.50.


Pag. 87

Sui lavori della Commissione.

Rolando NANNICINI (Ulivo) lamenta il fatto che la Commissione Bilancio non abbia sostanzialmente accolto le condizioni e l'osservazione contenuta nel parere espresso, nella seduta di ieri, dalla Commissione Finanze sul disegno di legge C. 2852, di conversione del decreto-legge n. 81 del 2007, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.
In particolare, la V Commissione non ha tenuto in alcun conto la condizione di cui al numero 2) del parere, nella quale si segnalava l'esigenza di introdurre nel decreto-legge una disposizione volta a prevedere la revisione delle convenzioni di concessione per l'attivazione e gestione operativa delle reti telematiche degli apparecchi da gioco, stabilendo che l'eventuale applicazione di penali in materia sia disposta in rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità al danno erariale arrecato.
Come evidenziato nel corso della seduta di ieri, tale previsione intende affrontare la problematica connessa alle iniziative della Corte dei conti, la quale ha ritenuto che l'inerzia dei vertici dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nei confronti della società concessionaria della rete, avrebbe determinato ingenti danni erariali.
La mancata ottemperanza al parere espresso dalla Commissione Finanze risulta tanto più grave, in quanto il provvedimento, a seguito degli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, interviene su materie rientranti direttamente nella competenza della VI Commissione. Considera pertanto inaccettabile l'atteggiamento della Commissione Bilancio, invitando il Presidente ad assumere tutte le opportune iniziative per fare in modo che i rilievi formulati dalla Commissione siano tenuti nella dovuta considerazione.
Considererebbe inoltre molto grave che il Governo decidesse di presentare in materia un emendamento al decreto-legge che non corrispondesse integralmente al contenuto della condizione formulata dalla Commissione.

Paolo DEL MESE, presidente, nel ribadire le riserve già espresse in merito all'assegnazione del disegno di legge C. 2852, il quale contiene, soprattutto alla luce degli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio, aspetti che attengono prioritariamente alla competenza della Commissione Finanze, rileva come il problema evidenziato dal deputato Nannicini derivi principalmente dalle modalità, sotto alcuni aspetti anomale, con le quali tale provvedimento è stato esaminato.
Sul piano regolamentare rileva come la Commissione Bilancio non abbia l'obbligo formale di adeguarsi ai pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva, fermo peraltro restando che il parere della VI Commissione, in ragione dell'ampiezza degli interventi di natura tributaria contenuti nell'intervento legislativo, deve essere valutato adeguatamente.
Si riserva comunque di segnalare immediatamente la questione al Presidente della Commissione Bilancio, nonché di assumere tutte le iniziative necessarie per assicurare il pieno rispetto degli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Nannicini, sottolinea come un'eventuale proposta emendativa del Governo al decreto-legge n. 81 del 2007 concernente il settore dei giochi corrisponderebbe al testo della condizione espressa in merito dalla Commissione Finanze.
Per quanto riguarda invece il mancato adeguamento a tale parere da parte della Commissione Bilancio, ricorda che il relatore in sede referente ha evidenziato, nella seduta di ieri, la difficoltà ad inserire ulteriori modifiche al provvedimento nel corso dell'esame in Commissione. Condivide, peraltro, le considerazioni svolte dal Presidente circa il carattere, sotto alcuni aspetti anomalo, dell'esame del provvedimento, rilevando comunque come sussista la concreta possibilità che il Comitato dei


Pag. 88

nove decida all'unanimità di presentare, nell'ambito della discussione in Assemblea, un emendamento della Commissione relativo al settore dei giochi.

Maurizio LEO (AN) condivide le osservazioni svolte dal deputato Nannicini e dal Presidente, evidenziando come le decisioni relative all'ammissibilità degli emendamenti in materia tributaria presentati al decreto-legge n. 81 del 2007 abbiano determinato la sostanziale spoliazione delle competenze in materia detenute dalla Commissione Finanze.
Ribadisce inoltre come il decreto-legge, alla luce delle modifiche apportate in sede referente, presenti rilevanti profili di incostituzionalità, nella misura in cui il comma 2 dell'articolo 15-bis reitera il contenuto del decreto-legge n. 67 del 2007, relativamente all'eliminazione dell'obbligo di autorizzazione della Commissione europea circa le agevolazioni IRAP per la riduzione del cosiddetto cuneo fiscale.

Paolo DEL MESE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01284 Ceccuzzi e Villari: Applicazione dell'accordo tra ABI e consumatori circa le modalità di estinzione anticipata dei mutui immobiliari.

Franco CECCUZZI (Ulivo) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI risponde all'interrogazione in oggetto, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Franco CECCUZZI (Ulivo) prende atto della risposta fornita dal Sottosegretario, che ringrazia.

5-01285 Galletti e D'Agrò: Modifiche alle competenze giurisdizionali in materia di catasto.

Gian Luca GALLETTI (UDC) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI risponde all'interrogazione in oggetto, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Gian Luca GALLETTI (UDC) prende atto della risposta.

5-01286 Leo: Deducibilità degli accantonamenti per la corresponsione di indennità nell'ambito di rapporti di agenzia.

Maurizio LEO (AN) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI risponde all'interrogazione in oggetto, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Maurizio LEO (AN) prende atto della risposta fornita.

5-01287 Fugatti e Filippi: Ammontare minimo del versamento ICI.

Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI risponde all'interrogazione in oggetto, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Maurizio FUGATTI (LNP) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, che contribuisce a fare chiarezza sulla questione affrontata dall'interrogazione.

Paolo DEL MESE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 14.15.


Pag. 89

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 luglio 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 14.15.

Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.
C. 2849 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni XI e XII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco AMENDOLA (Ulivo), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 2849, approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia, nonché sull'abbinata proposta di legge C. 2636 Fabbri (FI).
Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge C. 2849, approvato dal Senato, esso contiene in primo luogo, all'articolo 1, una delega al Governo, per adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione dei lavoratori immigrati.
Ai fini dell'esercizio della delega il disegno di legge prevede una serie di princìpi e criteri direttivi, tra cui si segnalano quelli che prevedono:
l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività, a tutte le tipologie di rischio ed a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati [comma 2, lettere b) e c)];
la razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, tenendo conto delle funzioni svolte da ciascun soggetto, con particolare riguardo alla responsabilità del preposto, e della natura formale o invece sostanziale della violazione [comma 2, lettera f)];
la revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, in particolare rafforzando il ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, nonché l'introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del sito produttivo [comma 2, lettera g)];
la realizzazione del coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro [comma 2, lettera i)];
la previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi [comma 2, lettera m)];
la promozione della cultura e delle azioni di prevenzione [comma 2, lettera p)];
la razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza [comma 2, lettera q)];
la revisione della normativa in materia di appalti, prevedendo, tra le altre, misure dirette a migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore, a modificare il sistema di


Pag. 90

assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire che l'assegnazione non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché a modificare la disciplina contenuta nel codice degli appalti pubblici prevedendo che i costi relativi alla sicurezza debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui [comma 2, lettera s)];
la rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro e alle particolarità delle lavorazioni [comma 2, lettera t)];
l'introduzione dello strumento dell'interpello relativamente ai quesiti sull'applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro [comma 2, lettera v)].

I successivi articoli del provvedimento, aggiunti nel corso dell'esame presso il Senato, recano misure precettive volte a rafforzare immediatamente gli strumenti per la sicurezza sul lavoro.
In particolare, l'articolo 2 prevede che, nei casi di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesione personale colposa commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, il pubblico ministero ne dà notizia immediatamente all'INAIL, ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.
L'articolo 3 reca talune modifiche al decreto legislativo n. 626 del 1994, il quale detta la disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro, che intervengono sostanzialmente sulle specifiche tutele da adottare nel caso di contratto d'appalto e sulla disciplina relativa alle modalità di elezione, nonché sulle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
L'articolo 4 dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sia disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro affidato ai comitati regionali di coordinamento, individuando i settori prioritari di intervento e i piani di attività da attuare a livello territoriale.
Le amministrazioni pubbliche più direttamente coinvolte dalla materia in esame devono provvedere ad integrare i rispettivi archivi informativi, anche attraverso la creazione di banche dati unificate.
Al fine di rafforzare l'azione ispettiva, si dispone che, dal 1o luglio prossimo, si proceda all'assunzione dei 300 ispettori del lavoro, ai sensi del comma 544 della legge finanziaria 2007, e che le risorse non utilizzate a tal fine nel primo semestre 2007 (4,25 milioni di euro) siano destinate al funzionamento e al potenziamento dell'attività ispettiva, alla costituzione di appositi nuclei di pronto intervento e all'incremento delle dotazioni strumentali.
Inoltre, si dispone l'avvio di progetti sperimentali, in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale, volti a favorire la conoscenza delle tematiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
L'articolo 5, al fine di contrastare il lavoro sommerso e promuovere la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, è volto ad estendere a tutti i settori produttivi, i poteri di sospensione dei lavori e di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni (compresa la partecipazione a gare pubbliche) previsti dall'articolo 36-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, nei casi di violazioni di una certa gravità della disciplina relativa alla regolarità delle assunzioni e all'orario di lavoro che avvengano nel settore dell'edilizia. Inoltre, viene aggiunta un'ulteriore fattispecie in cui possono essere adottati tali provvedimenti di sospensione ed interdizione, relativa a gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
L'articolo 6, per agevolare l'azione di accertamento degli organi ispettivi, prevede che, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1o settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice


Pag. 91

o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento. Vengono così estese a tutte le attività espletate in regime di appalto o subappalto gli obblighi relativi alla tessera di riconoscimento per il personale, già previsti dall'articolo 36-bis, commi da 3 a 5, del decreto-legge n. 223 del 2006, con riferimento ai cantieri edili.
L'articolo 7 attribuisce agli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 626 del 1994 la possibilità di effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nel proprio ambito di competenza sopralluoghi per valutare l'applicazione della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
L'articolo 8, intervenendo sul codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, include tra i criteri da adottare nella predisposizione delle gare e nella valutazione delle offerte anomale, anche quello dei costi relativi alla sicurezza.
L'articolo 9 è volto ad introdurre apposite sanzioni pecuniarie e interdittive per le persone giuridiche i cui dirigenti siano responsabili dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 10 concede, al comma 1, un credito di imposta per le spese sostenute dai datori di lavoro per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.
Il credito di imposta è concesso, a decorrere dal 2008, in via sperimentale per il biennio 2008-2009, nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute ed entro il limite di 20 milioni di euro annui.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, dovrà stabilire i criteri e le modalità della certificazione della formazione. La definizione operata con tale decreto avrà effetto esclusivamente ai fini della concessione del credito di imposta in esame.
Ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dovrà emanare uno o più decreti per ripartire le risorse tra i beneficiari.
Il credito di imposta dovrà essere fruito nel rispetto dei limiti derivanti dalla disciplina del de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006.
Il comma 2 prevede che alla copertura dell'onere conseguente alla concessione del credito di imposta di cui al comma 1, determinato entro un limite di spesa pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante l'utilizzo di una corrispondente quota del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo.
L'articolo 11, con riferimento alle misure volte a favorire l'emersione del lavoro irregolare, sulla base di accordi aziendali o territoriali (di cui ai commi da 1192 a 1201 della legge finanziaria per il 2007), è volto a modificare la previsione secondo cui, nei confronti dei datori di lavoro che presentino l'istanza di regolarizzazione, sono sospese le ispezioni o verifiche per un anno a decorrere dall'istanza. Con la modifica introdotta si dispone che dalla prevista sospensione delle ispezioni o verifiche sono escluse quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
L'articolo 12, al fine di rafforzare l'organico degli ispettori del lavoro, autorizza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a decorrere dal mese di gennaio 2008, ad assumere, per un numero massimo complessivo di 300 unità, gli idonei non vincitori dei concorsi pubblici regionali per esami banditi dal medesimo Ministero nell'anno 2004, rispettivamente per 795 posti di ispettore del lavoro e per 75 posti di ispettore tecnico del lavoro, area funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del medesimo Ministero stesso.


Pag. 92


Sottolinea quindi il notevole rilievo sociale e politico del provvedimento, che corrisponde agli appelli più volti espressi dal Presidente della Repubblica circa la necessità di ridurre il gravissimo fenomeno degli incidenti mortali sul lavoro.

Antonio PEPE (AN) considera condivisibile ogni disposizione che sia volta a migliorare il livello di tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, ricordando a tale proposito il livello inaccettabile del tasso di incidentalità che ancora caratterizza il mondo del lavoro in Italia.
Passando quindi agli aspetti del provvedimento rientranti nella competenza della Commissione Finanze, esprime l'auspicio che il credito di imposta per le spese sostenute dai datori di lavoro per la partecipazione dei lavoratori ai programmi formativi in materia di tutela e sicurezza sul lavoro, previsto dall'articolo 10, il quale ha carattere solo sperimentale, possa essere trasformato in una misura di carattere permanente.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI suggerisce al relatore di inserire, nella propria proposta di parere, un'osservazione relativa all'opportunità di integrare la formulazione dell'articolo 10, prevedendo che la definizione delle concrete modalità procedurali di utilizzo del credito di imposta siano definite con un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
In secondo luogo, sempre in riferimento all'articolo 10, non considera necessaria l'applicazione dei limiti stabiliti dal regolamento comunitario sugli aiuti de minimis, dal momento che l'agevolazione è applicabile a tutti i datori di lavoro appartenenti a qualsiasi settore produttivo, e non è pertanto configurabile come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo I del Trattato CE.

Francesco AMENDOLA (Ulivo), relatore, accoglie il suggerimento del Sottosegretario, formulando una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 5).

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 luglio 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.
Atto n. 119.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo DEL MESE, presidente e relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati e agli strumenti finanziari, del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 (cosiddetta direttiva MiFID - Market in Financial Instruments Directive).
Lo schema di decreto è stato predisposto dal Governo nell'esercizio della delega contenuta nell'articolo 1 della legge n. 77 del 2007, la quale autorizza il Governo ad adottare - entro il termine del 30 settembre 2007 - il decreto legislativo di attuazione della direttiva MiFID, conformandosi ai principi e criteri direttivi fissati negli articoli 2 e 9-bis della legge n. 62 del 2005.
La disposizione della legge n. 77 ha sostanzialmente prorogato il termine di recepimento della direttiva MiFID, che


Pag. 93

sebbene inclusa nell'allegato B della legge n. 62 del 2005, non era stata recepita entro il termine previsto del 12 novembre 2006.
Ricorda a tale proposito che l'articolo 10, comma 2, della legge n. 13 del 2007 (legge comunitaria 2006) aveva già prorogato al 31 gennaio 2007 il termine per l'esercizio della delega recante attuazione della direttiva in esame, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2 della direttiva 2006/31/CE.
Rammenta inoltre come il termine per il recepimento della direttiva sia fissato al 1o novembre 2007, e come la Commissione europea abbia anche recentemente segnalato il fatto che il mancato o tardivo recepimento della direttiva da parte di alcuni stati membri determinerebbe un vulnus nel processo di creazione di un efficiente mercato finanziario a livello europeo, anche perché la direttiva non contiene alcuna previsione di carattere transitorio in tale eventualità. La Commissione inoltre ha segnalato come il recepimento dovrebbe avvenire in tempi tali da riconoscere agli operatori un adeguato intervallo tra l'approvazione delle norme e la loro entrata in vigore, al fine di consentire l'adeguamento alla nuova disciplina.
Passando ad analizzare il contenuto della direttiva MiFID, essa interviene sul mercato degli strumenti finanziari, recando modificazioni alle direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e alla direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogando la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.
Le norme contenute nella direttiva costituiscono un passo importante verso la costruzione di un mercato azionario europeo integrato, in quanto le imprese d'investimento godranno effettivamente di un «passaporto unico» e gli investitori beneficeranno del medesimo livello di protezione in qualsiasi sistema europeo d'intermediazione mobiliare.
Inoltre, la direttiva cerca di stabilire per la prima volta un quadro regolamentare completo che regoli l'esecuzione delle transazioni degli investitori da parte dei mercati regolamentati, dei sistemi di negoziazione alternativi e degli intermediari (imprese di investimento) che operano in qualità di internalizzatori.
Le principali innovazioni previste dalla direttiva oggetto di recepimento riguardano innanzitutto l'ambito di applicabilità della normativa, in quanto si estende la portata della regolamentazione, espandendo sia l'elenco dei servizi finanziari soggetti (con l'inclusione dell'attività di consulenza agli investimenti, ma mantenendo alla ricerca e all'analisi finanziaria la qualifica di servizi accessori), sia l'elenco degli strumenti finanziari che sono oggetto della prestazione di servizi di investimento (includendovi anche strumenti derivati su merci e su crediti liquidati per cassa).
Per quanto riguarda i soggetti ai quali si applica la normativa, sottolinea la rilevanza del principio della responsabilità dello Stato membro di origine, in base al quale l'impresa di investimento che presta servizi di investimento in un altro Stato membro in regime di libera prestazione di servizi, cioè senza stabilire all'estero succursali o filiali, è soggetta esclusivamente alla disciplina e alla vigilanza del suo Stato di origine. Tale principio rafforza la concorrenza tra ordinamenti. Infatti, uno Stato membro che volesse prevedere regole più stringenti di quelle comunitarie da un lato potrebbe vedere derogate le proprie regole nel mercato interno da parte di imprese che applicano la disciplina comunitaria e dall'altro penalizzerebbe le proprie imprese rispetto a quelle estere sia sul mercato domestico che su quelli comunitari.
La direttiva individua inoltre tre tipologie di clientela, cui sono riconosciuti gradi di protezione diversificati.
I clienti al dettaglio sono protetti da tutte le regole di comportamento previste dalla direttiva (test di adeguatezza e appropriatezza, best execution, obblighi in materia di gestione degli ordini, doveri di informazione); i clienti professionali beneficiano di standard di protezione comunque elevati, attenuati principalmente per quanto riguarda i flussi informativi dall'impresa e alcune presunzioni circa la


Pag. 94

loro esperienza finanziaria nei test di adeguatezza e appropriatezza; infine, per le controparti qualificate, non si applica la maggior parte delle regole di comportamento, pur permanendo il diritto di richiedere all'impresa il trattamento più protetto riservato ai clienti al dettaglio.
Per quanto riguarda la tutela della clientela, ai fini della valutazione di adeguatezza, l'impresa di investimento, quando effettua consulenza in materia di investimenti o gestione di portafogli, deve ottenere dal cliente informazioni in merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia finanziaria, alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento. Tali informazioni sono necessarie per poter raccomandare o selezionare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adeguati al cliente. Se le informazioni non sono ottenute, il servizio non può essere prestato.
Per tutti gli altri servizi (collocamento, raccolta trasmissione ed esecuzione di ordini) l'impresa è tenuta a effettuare una valutazione di appropriatezza, ottenendo dal cliente le informazioni sulle sue conoscenze ed esperienze riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio. Se l'impresa ritiene che il servizio o prodotto non sia adatto al cliente, deve informarlo,mentre se l'impresa non riesce ad ottenere le informazioni, può ugualmente prestare il servizio, ma deve informare il cliente del fatto che non potrà effettuare la valutazione di appropriatezza.
Qualora l'impresa effettui i soli servizi di raccolta, trasmissione ed esecuzione di ordini, può non effettuare il test di appropriatezza nei seguenti casi: i servizi sono connessi a strumenti finanziari non complessi (azioni negoziate in mercati regolamentati, strumenti del mercato monetario, obbligazioni non strutturate, fondi comuni armonizzati); il servizio è prestato a seguito di iniziativa del cliente; il cliente è informato del fatto che in tali circostanze l'impresa non è tenuta a effettuare il test di appropriatezza; l'impresa rispetta i propri obblighi in materia di conflitti di interesse. Questa situazione è identificata come execution only.
Con riferimento alla classificazione dei mercati, una delle innovazioni di maggior rilievo recate dalla direttiva riguarda l'abbandono del principio della concentrazione degli scambi sui mercati regolamentati, a favore della creazione di un sistema maggiormente concorrenziale tra sedi di negoziazione alternative. Ai mercati regolamentati si affiancheranno i sistemi multilaterali di negoziazione e gli internalizzatori sistematici.
I mercati regolamentati sono caratterizzati da: oggetto sociale esclusivo della società di gestione del mercato; sottoposizione a un regime autorizzativo da parte dell'Autorità competente; sottoposizione a vigilanza; adozione di regole chiare e trasparenti che assicurino che gli strumenti finanziari possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente; sui mercati regolamentati possono essere negoziati esclusivamente strumenti finanziari «regolati», che rispettino cioè specifiche regole di ammissione alle negoziazioni; il mercato regolamentato può concludere accordi con sistemi di compensazione regolamento e garanzia per l'esecuzione delle transazioni. I mercati regolamentati, infine, riconoscono ai propri partecipanti il diritto di designare il sistema di regolamento delle proprie operazioni.
La gestione di un sistema multilaterale di negoziazione è un'attività di investimento, riservata e soggetta a regime autorizzatorio. Essa è svolta da un intermediario; pertanto, a differenza della gestione di un mercato regolamentato, non è richiesto l'oggetto sociale esclusivo della società di gestione. Sui sistemi multilaterali di negoziazione, inoltre, possono essere negoziati anche strumenti finanziari diversi da quelli ammessi alle negoziazioni su mercati regolamentati.
Gli internalizzatori sistematici sono imprese di investimento autorizzate che svolgono il servizio di negoziazione per conto proprio in modo organizzato, frequente e sistematico. Essi si pongono sul mercato come disposti in maniera continuativa regolare e accessibile a negoziare sul proprio portafoglio. Gli internalizzatori possono


Pag. 95

astenersi dal rendersi disponibili a negoziare solo in particolari condizioni di mercato.
Per quanto attiene all'attività di consulenza indipendente, essa viene inserita tra i servizi di investimento, prevedendo la costituzione di un apposito Albo al quale potranno iscriversi persone fisiche, in possesso di idonei requisiti patrimoniali e di professionalità, onorabilità e indipendenza, che prestano consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
In merito alla strategia di esecuzione degli ordini (execution policy) si stabilisce l'obbligo, per le imprese di investimento, di definire e attuare una strategia di esecuzione degli ordini che consenta di ottenere, per gli ordini dei clienti, il miglior risultato possibile (best execution).
La strategia di esecuzione deve specificare, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, le sedi di negoziazione dove l'impresa esegue gli ordini dei clienti; essa deve essere applicata a ciascun ordine, deve individuare i fattori che influenzano la scelta della sede di negoziazione e le relative priorità, assicurare di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile ed deve essere rivista annualmente. Inoltre la strategia deve ricevere il consenso preliminare del cliente e può prevedere che gli ordini siano eseguiti fuori da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione, informando il cliente di tale possibilità.
La best execution ha una valenza duplice: da un lato, essa costituisce una regola di comportamento che tutela l'interesse del cliente; dall'altro lato, rappresenta una vera e propria regola di funzionamento del mercato, che rende effettivo il regime concorrenziale tra le sedi di negoziazione. In tale contesto cade la presunzione che il migliore risultato possibile sia ottenuto sui mercati regolamentati, e tutti gli intermediari sono obbligati a un monitoraggio costante delle condizioni offerte da tutte le sedi di negoziazione.
In merito ai conflitti di interesse, le imprese di investimento devono elaborare, applicare e mantenere un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse, la quale deve essere formulata per iscritto. La politica di gestione dei conflitti di interesse deve consentire di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse tale da poter ledere gravemente l'interesse di uno o più clienti, e definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.
Le procedure devono altresì garantire che i soggetti impegnati all'interno dell'impresa nelle attività che implicano un conflitto di interesse, le svolgano con un grado di indipendenza adeguato.
Qualora le disposizioni adottate dall'impresa per gestire i conflitti di interesse non siano sufficienti ad assicurare che il rischio di nuocere agli interessi del cliente sia evitato, l'impresa deve informare chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti dei conflitti di interesse.
Passando quindi ad esaminare il contenuto dello schema di decreto, esso è costituito da 19 articoli, e reca numerose modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» (TUF), emanato con il decreto legislativo n. 58 del 1998.
L'articolo 1 modifica, al comma 1, le definizioni normative contenute nell'articolo 1 del TUF.
Il comma 2 modifica l'articolo 4 del TUF, ampliando le prerogative della Banca d'Italia e della Consob nella cooperazione internazionale con le autorità di vigilanza di altri Paesi dell'Unione europea.
L'articolo 2 modifica, al comma 1, l'articolo 5 del TUF, specificando il riparto di competenze tra Banca d'Italia e Consob secondo il parametro della finalità della vigilanza (cosiddetto modello funzionale); si prevede altresì la stipula di un protocollo d'intesa tra Banca d'Italia e Consob, per il coordinamento nello svolgimento delle rispettive funzioni.
Il comma 2 modifica l'articolo 6 del TUF, prevedendo i principi generali della


Pag. 96

regolamentazione degli intermediari; il vincolo per le autorità di vigilanza a non introdurre obblighi aggiuntivi alle disposizioni europee, se non in casi eccezionali; i poteri regolamentari della Consob, secondo le materie d'intervento definite dalla MiFID; la regolamentazione congiunta di Banca d'Italia e Consob per gli aspetti organizzativi e procedurali degli intermediari; i casi di esenzione dal rispetto delle norme di condotta per i rapporti tra partecipanti ai sistemi multilaterali di negoziazione, per la cosiddetta execution only, per i rapporti con clienti professionali e con controparti qualificate; i poteri regolamentari della Consob e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'identificazione dei clienti professionali privati e pubblici.
Il comma 3 modifica l'articolo 8 del TUF, ampliando i poteri di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob nei confronti degli intermediari.
Il comma 4 modifica l'articolo 10 del TUF, mentre il comma 5 reca modifiche di mero coordinamento all'articolo 12 («Vigilanza sul gruppo») del TUF.
L'articolo 3, comma 1, oltre a recare modifiche di mero coordinamento all'articolo 18 del TUF (relativo alla prestazione dei servizi di investimento), prevede la possibilità che le società di gestione dei mercati siano abilitate alla prestazione dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
Il comma 2 inserisce un nuovo articolo 18-bis nel TUF, che disciplina l'accesso alla prestazione del servizio di consulenza da parte delle persone fisiche, in coerenza con la facoltà prevista dalla MiFID e secondo quanto disposto dalla legge di delega. L'albo dei consulenti finanziari è tenuto da un organismo di natura associativa, finanziato attraverso i contributi degli iscritti.
Il comma 3 modifica la procedura di autorizzazione delle società di intermediazione mobiliare (SIM), disciplinata dall'articolo 19 del TUF.
L'articolo 4 modifica, al comma 2, l'articolo 21 del TUF, inserendo alcuni dei principi generali previsti dalla MiFID che gli intermediari sono tenuti a rispettare nei rapporti con la clientela: servire al meglio gli interessi del cliente, utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti.
È inoltre delineata la disciplina essenziale dei conflitti di interesse: obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli per evitare che danneggino gli interessi dei clienti; obbligo di informare la clientela sui conflitti di interesse se persiste il rischio che essi nuocciano agli interessi dei clienti stessi.
Il comma 5 novella l'articolo 25 del TUF. Il nuovo testo estende la possibilità di accedere ai mercati regolamentati a soggetti diversi dalle SIM e dalle banche autorizzate alla negoziazione per conto proprio e all'esecuzione degli ordini, purché soddisfino i requisiti di onorabilità e professionalità, dispongano di un livello sufficiente di competenza e capacità di negoziazione, di adeguati dispositivi organizzativi e di risorse sufficienti per il ruolo che devono svolgere.
L'articolo 5 modifica, al comma 1, l'articolo 27 del TUF, allineando alle previsioni della MiFID i poteri delle autorità di vigilanza nei confronti delle imprese di investimento comunitarie che prestano servizi e attività di investimento in Italia.
L'articolo 6 modifica, al comma 2, l'articolo 31 del TUF, equiparando alle succursali i promotori finanziari di cui si avvalgono le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le società di gestione armonizzate, le banche comunitarie ed extracomunitarie, secondo quanto previsto dall'articolo 32, paragrafo 2, della direttiva MiFID.
L'articolo 7 inserisce il capo IV-bis del titolo II della parte II del TUF, relativo alla tutela degli investitori.
I nuovi articoli 32-bis e 32-ter estendono alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento le previsioni del Codice del consumo in materia di legittimazione ad agire delle associazioni di consumatori, nonché le previsioni della legge sulla tutela del risparmio (articolo 27 della legge n. 262 del 2005) in materia di procedure di conciliazione e arbitrato.


Pag. 97


L'articolo 8 amplia, al comma 1, le possibilità operative delle SGR, prevedendo che possano anche commercializzare quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), secondo gli orientamenti assunti dal Comitato europeo dei valori mobiliari.
Il comma 2 modifica l'articolo 34 del TUF, prevedendo che le SGR possano essere autorizzate anche allo svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti.
Il comma 3 modifica l'articolo 49 del TUF, prevedendo che le SICAV possano trasformarsi anche in fondi di investimento, oltre che in altre SICAV.
L'articolo 9 modifica, al comma 1, l'articolo 51 del TUF, ampliando i poteri di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob nei confronti degli intermediari.
Il comma 2 modifica l'articolo 52 del TUF, allineando alle previsioni della MiFID l'ambito di applicazione dei provvedimenti ingiuntivi da parte delle autorità italiane nei confronti delle imprese di investimento comunitarie e le relative procedure.
Il comma 5 modifica l'articolo 59 del TUF, subordinando all'adesione a un sistema di indennizzo il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento. I sistemi di indennizzo sono finanziati dagli intermediari ad essi aderenti.
L'articolo 10 inserisce un nuovo articolo 60-ter nel TUF, il quale prevede che anche per la regolamentazione dei mercati le autorità osservino i medesimi principi di regolamentazione introdotti all'articolo 6 del TUF per gli intermediari.
L'articolo 11 modifica, al comma 1, l'articolo 61 del TUF. In particolare, si prevede che la Consob esercita la propria potestà regolamentare sulle risorse finanziarie della società di gestione, anziché sul capitale minimo, allineando la terminologia a quella comunitaria.
Inoltre, si stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze disciplini anche i requisiti di indipendenza, oltre che quelli di onorabilità e professionalità, degli esponenti aziendali delle società di gestione, in coerenza con le modifiche già apportate al TUF, a seguito della riforma del diritto societario, con riferimento ai requisiti che devono essere posseduti dagli esponenti aziendali di SIM, SGR e SICAV.
I nuovi commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 61 attribuiscono responsabilità regolamentari alla Consob e al Ministero dell'economia e delle finanze circa le modalità di comunicazione delle modificazioni della compagine azionaria delle società di gestione, mentre i nuovi commi 8-bis e 8-ter prevedono che la Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze di vigilanza, possano opporsi alle modificazioni della compagine azionaria delle società di gestione quando queste possono pregiudicare la sana e prudente gestione del mercato.
Il comma 2 dell'articolo 11 modifica l'articolo 62 del TUF, coordinando i commi 1 e 1-bis con l'introduzione del modello dualistico da parte della riforma del diritto societario; attribuendo alla Consob e alla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, il potere di individuare i criteri generali ai quali le società di gestione informano il proprio regolamento; identificando le finalità e il contenuto del regolamento delle società di gestione.
Il comma 3 modifica l'articolo 63 del TUF, subordinando l'autorizzazione della società di gestione alla presentazione di un programma di attività.
Il comma 4 modifica l'articolo 64 del TUF. Il nuovo comma 01 introduce il potere regolamentare della Consob sugli adempimenti informativi della società di gestione e sui requisiti generali di organizzazione. I nuovi commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies disciplinano gli adempimenti della Consob e delle Banca d'Italia nei confronti delle autorità di altri Stati membri nei casi di decisioni di sospensione o esclusione di strumenti finanziari dalle negoziazioni.
Il comma 5 sostituisce l'articolo 65 del TUF, adeguandolo alla MiFID relativamente alle previsioni in materia di registrazione


Pag. 98

delle operazioni da parte della società di gestione e di transaction reporting da parte dei soggetti abilitati.
Il nuovo comma 2 prevede la facoltà per la Consob di estendere gli obblighi di transaction reporting anche a strumenti finanziari non negoziati su mercati regolamentati.
Il comma 7 introduce un nuovo articolo 66-bis nel TUF, il quale prevede competenze di vigilanza concomitanti della Consob e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito alla negoziazione di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica ed il gas.
Il comma 9 modifica l'articolo 69 del TUF: pertanto, anche per le società di gestione di sistemi di compensazione e liquidazione sono introdotti i requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali e di onorabilità degli azionisti e le autorizzazioni all'acquisto di partecipazioni rilevanti. Il nuovo comma 1-bis introduce un potere regolamentare della Banca d'Italia su risorse finanziarie e requisiti di organizzazione della società di gestione, attività connesse e strumentali a quelle di compensazione e liquidazione, criteri generali per l'ammissione, esclusione e sospensione dei partecipanti. Il nuovo comma 1-ter specifica in ogni caso che l'accesso al servizio di compensazione e liquidazione è subordinato a criteri non discriminatori, trasparenti e obiettivi.
Il comma 10 modifica l'articolo 70 del TUF. Anche per le società di gestione di sistemi di compensazione e garanzia sono introdotti i requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali e di onorabilità degli azionisti e le autorizzazioni all'acquisto di partecipazioni rilevanti. Il nuovo comma 1-bis introduce un potere regolamentare della Banca d'Italia su risorse finanziarie e requisiti di organizzazione della società di gestione, criteri generali per l'ammissione, esclusione e sospensione dei partecipanti. Il nuovo comma 1-ter specifica, in ogni caso, che l'accesso al servizio di compensazione e garanzia è subordinato a criteri non discriminatori, trasparenti e obiettivi.
Il comma 11 introduce i nuovi articoli 70-bis e 70-ter del TUF, che disciplinano, rispettivamente, l'accesso da parte delle imprese di investimento ai sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari, e gli accordi tra le società di gestione dei mercati regolamentati e le società che gestiscono i sistemi di controparte centrale, di compensazione e liquidazione di un altro Stato membro, secondo le previsioni degli articoli 34 e 35 della direttiva MiFID.
Il comma 12 modifica l'articolo 73 del TUF, ampliando i poteri di vigilanza della Consob sulle società di gestione di mercati regolamentati, in coerenza con le previsioni dell'articolo 50 della MiFID.
Il comma 13 modifica l'articolo 74 del TUF, ampliando i poteri di vigilanza della Consob sugli operatori dei mercati regolamentati, in coerenza con le previsioni dell'articolo 50 della MiFID.
Il comma 14 modifica l'articolo 75 del TUF, allineando alla MiFID le previsioni in materia di revoca dell'autorizzazione alle società di gestione dei mercati regolamentati.
Il comma 15 modifica l'articolo 76 del TUF ampliando i poteri di vigilanza della Consob e della Banca d'Italia sulle società di gestione e sugli operatori dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato, in coerenza con le previsioni dell'articolo 50 della MiFID.
Il comma 16 sostituisce l'articolo 77 del TUF. Il nuovo articolo amplia i poteri di vigilanza di Banca d'Italia e Consob sui sistemi di compensazione, di liquidazione e di garanzia. Il nuovo comma 3 estende anche alle società di gestione dei sistemi di compensazione, di liquidazione e di garanzia la procedura prevista dall'articolo 83 del TUF per i casi di crisi dei sistemi di gestione accentrata.
L'articolo 12 introduce, al comma 2, un nuovo articolo 77-bis nel TUF, contenente la disciplina essenziale dei sistemi multilaterali di negoziazione, introdotti dalla MiFID, e i poteri regolamentari e di vigilanza della Consob su tali sistemi.


Pag. 99


Il comma 3 sostituisce l'articolo 78 del TUF, attribuendo poteri regolamentari e di vigilanza alla Consob sugli internalizzatori sistematici.
Il comma 4 sostituisce l'articolo 79 del TUF, adeguando la disciplina degli scambi organizzati di fondi interbancari (ora sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro) al nuovo assetto regolamentare e di vigilanza dei sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamentati.
L'articolo 13 inserisce un nuovo Capo II-bis del Titolo I della Parte III del TUF. In particolare, il nuovo articolo 79-bis attribuisce alla Consob il potere di disciplinare gli obblighi di trasparenza pre e post-negoziazione per le operazioni su azioni negoziate su mercati regolamentati. Inoltre, viene attribuita alla Consob, o al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le competenze, la facoltà di estendere gli obblighi di trasparenza anche alle operazioni su strumenti finanziari diversi dalle azioni negoziate su mercati regolamentati. Il nuovo articolo 79-ter attribuisce alla Consob poteri regolamentari per l'individuazione di misure volte a eliminare gli ostacoli al consolidamento delle informazioni sulle transazioni.
L'articolo 14 allinea le previsioni degli articoli 80, 81 e 82 del TUF sulle società di gestione accentrata ad alcune delle modifiche introdotte con lo schema di decreto in esame, mentre l'articolo 15 reca modifiche di coordinamento legislativo.
L'articolo 16 modifica comma 5 l'articolo 190 del TUF, precisando che le sanzioni amministrative di cui al comma 1 del medesimo articolo si applicano anche in caso di esercizio abusivo di servizi e attività di investimento e di esercizio dell'attività di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione all'albo.
L'ambito di applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo è reso coerente con l'introduzione nel TUF delle figure degli internalizzatori sistematici e dei nuovi soggetti gestori di sistemi di scambi di fondi interbancari e di sistemi multilaterali di negoziazione.
La nuova lettera d-ter) del comma 2 prevede sanzioni amministrative anche nei confronti dei nuovi soggetti che possono accedere ai mercati regolamentati.
Il comma 6 modifica l'articolo 195 del TUF, specificando la durata del procedimento sanzionatorio e consentendo alla Consob di escludere la pubblicità del provvedimento sanzionatorio, quando la stessa possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti.
L'articolo 17 reca modifiche di mero coordinamento legislativo agli articoli 201 e 205 del TUF.
L'articolo 18 apporta modifiche all'allegato al TUF (identificazione degli strumenti finanziari, dei servizi e delle attività di investimento, dei servizi accessori).
L'articolo 19 contiene le disposizioni finali e transitorie, volte a confermare, secondo quanto previsto dall'articolo 71 della MiFID, la validità delle autorizzazioni allo svolgimento di servizi e attività di investimento e alla gestione di mercati regolamentati concesse nel precedente regime.
Propone quindi di procedere ad alcune audizioni informali sul provvedimento, ascoltando, nelle sedute del 24 e del 25 luglio prossimi, i rappresentanti della Consob, della ABI, ed i rappresentanti degli operatori del risparmio gestito.

La Commissione approva la proposta del Presidente di procedere alle audizioni informali.

Alberto FLUVI (Ulivo) sottolinea l'estrema brevità del termine per l'espressione del parere, che costringerebbe, di fatto, la Commissione ad esprimere il parere su un provvedimento particolarmente importante e complesso entro l'aggiornamento dei lavori parlamentari per il periodo estivo.
Rileva, peraltro, come analoghe considerazioni possano svolgersi anche con riferimento allo schema di decreto legislativo recante procedure di concertazione e di arbitrato, sul quale lui stesso è relatore, che sarà esaminato dalla Commissione a


Pag. 100

partire dalla seduta di domani, per il quale il termine di espressione di parere è fissato al 20 agosto prossimo.

Laura FINCATO (Ulivo) condivide pienamente le considerazioni svolte dal deputato Fluvi, rilevando l'opportunità che il Governo dimostri la necessaria sensibilità, consentendo alla Commissione di approfondire adeguatamente il contenuto degli schemi di decreto legislativo, attendendo l'espressione del parere parlamentare anche oltre il termine formalmente previsto.

Paolo DEL MESE, presidente, ritiene comprensibili le preoccupazioni espresse dai deputati Fluvi e Fincato circa la ristrettezza dei tempi entro i quali la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo in esame, rilevando, peraltro, come essa dipenda dalla necessità di rispettare il termine ultimo per l'esercizio della delega, fissato al 30 settembre prossimo, nonché dall'esigenza di assicurare l'entrata in vigore delle disposizioni in esso contenute entro il 1o novembre prossimo, come richiesto dalla Commissione europea.
Informa, comunque, di avere segnalato al questione al Viceministro dell'economia e finanze Pinza, il quale ha assicurato la disponibilità del Governo ad attendere il parere della Commissione anche oltre il 25 agosto, sia pure non oltre il 20 settembre prossimo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 18 luglio 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00215 Tolotti: Iniziative per l'adozione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie.
(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Francesco TOLOTTI (Ulivo) illustra brevemente la propria risoluzione, la quale intende impegnare il Governo ad istituire, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Commissione incaricata di elaborare una proposta per l'adozione di un'imposta europea sulle transizioni valutarie. Tale imposta dovrebbe essere istituita nell'ambito dell'Unione europea e destinata al finanziamento di un fondo internazionale, al quale partecipino rappresentanti dei Governi, delle organizzazioni di rappresentanza sociale e delle organizzazioni non governative, per il finanziamento per la cooperazione allo sviluppo, la riduzione del debito estero dei Paesi più poveri ed il sostegno all'occupazione delle aree del mondo depresse.
Rileva come tale proposta si basi sugli studi e sulle ipotesi in tal senso avanzate dal premio Nobel per l'economia Joseph Stiglitz, il quale ha segnalato come l'accelerazione dei processi di regolamentazione nel settore dei mercati finanziari, si è accompagnata, nel corso degli ultimi vent'anni, a sempre più gravi fenomeni di instabilità dei medesimi mercati, soprattutto in campo valutario, che hanno a loro volta contribuito ad un ampliamento della distanza delle condizioni economiche dei Paesi ricchi rispetto ai Paesi meno sviluppati.
In tale contesto l'introduzione, a livello internazionale, di un'imposta sulle transazioni valutarie potrebbe consentire agli organismi politici nazionali ed internazionali di disporre di alcuni elementi di controllo sull'enorme massa di capitali circolanti, eliminando le distorsioni evidenziatesi in questo settore.
Ricorda, quindi, che la risoluzione prende spunto da un articolata indagine conoscitiva svolta dalle Commissioni riunite


Pag. 101

affari esteri e finanze della Camera nel corso della passata legislatura, che aveva consentito di compiere un'ampia panoramica su tale problematica, ascoltando numerosi esperti del settore ed acquisendo le esperienze maturare in quei Paesi nei quali l'istituzione di tale imposta è già in discussione.

Paolo DEL MESE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00200 Fugatti: Problematiche relative all'applicazione degli indicatori di normalità economica.

7-00208 Galletti: Problematiche relative all'applicazione degli indicatori di normalità economica.
(Seguito discussione congiunta e rinvio).

La Commissione riprende la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 27 giugno 2007.

Il Sottosegretario Alfiero GRANDI dichiara di non poter esprimere una valutazione positiva sul testo delle risoluzioni, a meno che esso non siano riformulate in maniera consistente dai presentatori.

Maurizio FUGATTI (LNP) prende atto delle considerazioni del rappresentante del Governo, riservandosi di riformulare la propria risoluzione.

Paolo DEL MESE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 luglio 2007.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.