XIV Commissione - Resoconto di mercoledì 18 luglio 2007


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 luglio 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.

La seduta comincia alle 14.10.

Proroga dei termini per l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'attuazione del programma di aiuto alimentare della UE.
Nuovo testo C. 2197 Delfino e abb.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franca BIMBI (Ulivo), presidente e relatore, rileva che la proposta di legge in esame dispone il differimento al 30 giugno 2008 dell'incarico conferito all'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) di provvedere alla fornitura della quota italiana degli aiuti ai Paesi in via di sviluppo decisi in sede comunitaria sulla base della Convenzione di Londra sull'aiuto alimentare del 1999, nonché ad integrare le risorse finanziarie occorrenti all'attuazione della proroga della medesima Convenzione al 30 giugno 2008.
Ricorda che la Convenzione di Londra sull'aiuto alimentare del 1999, costituisce, in sostanza, il rinnovo della precedente Convenzione sull'aiuto alimentare del 1995, scaduta il 30 giugno 1999, con la novità di istituzionalizzare l'aiuto alimentare in favore delle popolazioni più povere del mondo, inserendolo in un contesto normativo comune a tutti i Paesi aderenti.
La Convenzione, che si compone di un Preambolo e di 27 articoli, ha lo scopo di contribuire a fronteggiare i problemi di


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sicurezza alimentare a livello mondiale, con particolare attenzione ai bisogni dei paesi in via di sviluppo.
In sintesi, i membri della Convenzione si impegnano a fornire ai paesi in via di sviluppo un aiuto alimentare, in tonnellate di equivalente-grano (ossia in grano o in un altro prodotto alimentare contemplato dalla Convenzione nella misura che la stessa Convenzione considera equivalente alla quantità di grano dovuta) oppure in valore, ovvero in una combinazione dei due parametri. La Convenzione specifica le quantità annuali minime per le quali i membri si impegnano e i prodotti suscettibili di essere forniti a titolo di aiuto. I Paesi da privilegiare sono quelli assistiti da parte del DAC (Comitato di assistenza allo sviluppo) dell'OCSE, nonché di quelli riportati nella lista dell'OMC come paesi in via di sviluppo e che siano, alla data del 1o marzo 1999, importatori netti di prodotti alimentari.
L'aiuto alimentare può essere fornito sotto forma di: doni di prodotti alimentari o doni in denaro finalizzati all'acquisto di prodotti alimentari; vendite di prodotti alimentari contro moneta del paese beneficiario (purché questa non sia suscettibile di essere utilizzata in qualche modo dal paese donatore); vendite di prodotti alimentari a credito, rimborsabile in modo scaglionato su periodi di oltre venti anni o più e a tassi inferiori a quelli commerciali internazionali.
Rammenta, inoltre, che il regolamento CE n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, ha disegnato le linee guida della politica e della gestione dell'aiuto alimentare, nonché specifiche azioni di sostegno alla sicurezza alimentare. In particolare, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del citato regolamento, è previsto che la Commissione europea assicuri il coordinamento della CE e degli Stati membri, per quanto concerne la fornitura dell'aiuto in cereali in ragione dell'attuazione della stessa Convenzione sull'aiuto alimentare. Tale coordinamento deve garantire che il contributo totale della CE e degli Stati membri sia almeno pari al quantitativo stabilito dall'articolo III della Convenzione (1.320.000 tonnellate di cereali, pari al 26,97 per cento dell'impegno totale).
Al fine di consentire l'attuazione della proroga della Convenzione citata, fissata al 30 giugno 2008 ai sensi dell'articolo XXV della stessa Convenzione, l'articolo 1 dispone il differimento al 30 giugno 2008 dell'incarico affidato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea in favore dei Paesi in via di sviluppo dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413.
Ricorda che l'articolo 3 della legge n. 413 del 2000 incarica l'AGEA di provvedere alle operazioni di fornitura della quota di partecipazione italiana nell'ambito dell'aiuto alimentare dell'Unione europea ai paesi in via di sviluppo, attenendosi alle indicazioni del Ministero degli affari esteri, nonché alle modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, che ha istituito l'AGEA.
Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo. n. 165/1999, l'Agenzia svolge, nel rispetto degli indirizzi del Ministro per le politiche agricole, i compiti di esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dall'Unione europea per gli aiuti alimentari e la cooperazione economica con altri Paesi, nonché le operazioni di provvista sul mercato interno e internazionale di prodotti agroalimentari per la formazione delle scorte necessarie e delle operazioni relative all'immissione regolata sul mercato interno e alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari dei suddetti prodotti, tranne nei casi in cui risulti più conveniente procedere ad acquisti in loco nei Paesi in via di sviluppo, oppure sia più opportuno avvalersi di organizzazioni internazionali. Svolge inoltre gli altri compiti, di rilievo nazionale, già attribuiti all'AIMA da specifiche leggi nazionali o da regolamenti comunitari.
L'articolo 2 quantifica l'onere finanziario in 108,6 milioni di euro, disponendone la copertura a carico del «Fondo speciale» di parte corrente dello stato


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di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sull'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
L'articolo 3 di entrambe le proposte di legge dispone, infine, l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Per quanto attiene alle competenze della Commissione XIV, non ravvisa profili di incompatibilità con la disciplina comunitaria.
Ricorda comunque a questo riguardo che il 25 gennaio 2006 la Commissione europea ha presentato la comunicazione «Una strategia tematica per la sicurezza alimentare. Portare avanti i programmi di sicurezza alimentare per raggiungere gli obiettivi di sviluppo del millennio», con la quale vengono precisati campo di applicazione, principi ispiratori, obiettivi e priorità strategiche del programma tematico sulla sicurezza alimentare.
Il programma tematico sulla sicurezza alimentare ha come obiettivo il miglioramento dell'impatto della politica comunitaria in materia di sicurezza alimentare, in particolare sui gruppi più vulnerabili, mediante una serie di priorità strategiche e azioni coerenti che completino i programmi nazionali e ne migliorino la coerenza. Il programma dovrà esser capace di: dare sostegno alla fornitura di beni pubblici internazionali che concorrono direttamente alla sicurezza alimentare; affrontare il problema dell'insicurezza alimentare nei paesi e nelle regioni in cui il governo è inesistente o non controlla parte del paese o in cui non è stato attuato un quadro strategico nazionale; promuovere politiche e strategie innovative nel settore della sicurezza alimentare.
Il programma verrà sottoposto ad una revisione intermedia nella quale si procederà ad una valutazione delle attività svolte nei primi tre anni (2007-2009).
Il programma tematico sulla sicurezza alimentare è stato istituito nell'ambito della nuova politica esterna dell'UE per il periodo 2007-2013, con la comunicazione della Commissione «Azioni esterne varate attraverso i programmi tematici delle future prospettive finanziarie 2007-2013». Questa prevede una struttura semplificata per l'erogazione dell'assistenza esterna della Comunità, al fine di promuovere la coerenza e migliorare la quantità e qualità dei risultati. Al posto della passata gamma di strumenti geografici e tematici, che si sono sviluppati nel corso del tempo per rispondere a esigenze specifiche, sono stati adottati sei strumenti: tre di essi sono concepiti come strumenti orizzontali per far fronte a bisogni particolari (strumento per gli aiuti umanitari, strumento per la stabilità, strumento per l'assistenza macrofinanziaria); i tre restanti presentano una copertura geografica per l'attuazione di politiche specifiche (strumento di preadesione, strumento europeo di prossimità e partenariato, strumento per la cooperazione allo sviluppo e di cooperazione economica). Tali strumenti forniscono gli atti legislativi di base relativi alle spese a favore dei sette programmi di cooperazione esterna, tra cui appunto quello relativo alla sicurezza alimentare, che trova la sua base giuridica sia nello strumento di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione economica, sia nello strumento europeo di prossimità e partenariato.
Ritiene che il progetto in esame compia dei passi in avanti per integrare l'attività dell'AGEA nell'ambito delle complessive attività di cooperazione allo sviluppo. Si tratta di un passaggio importante nella prospettiva di politica esterna dell'Unione europea.
In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole.

Gianluca PINI (LNP) dichiara voto di astensione, sottolineando che gli aiuti debbono collocarsi in una programmazione organica. Non sono chiari inoltre i motivi per cui un progetto che proroga termini per una agenzia che fa capo al Governo sia stato presentato da componenti di una Camera.

Arnold CASSOLA (Verdi), nel dichiarare voto favorevole, auspica che l'AGEA ponga attenzione a temi rilevanti quali la


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biodiversità e il modello di sviluppo economico.

Gabriele FRIGATO (Ulivo) dichiara voto favorevole, sottolineando che il progetto in esame si pone in un quadro di coerenza rispetto all'obiettivo di intervenire nei paesi di emigrazione, indicato anche dal Vicepresidente della Commissione europea Frattini nel corso dell'audizione di ieri.

Antonio RAZZI (IdV) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal presidente.

Franca BIMBI (Ulivo), presidente e relatore, nel richiamarsi ai rilievi svolti dal deputato Pini, osserva che il progetto di legge fa seguito ad un impegno già assunto al momento della sottoscrizione della convenzione. Sottolinea altresì che la presentazione del progetto da parte di parlamentari rientra nella discrezionalità loro propria.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Riforma dell'ordinamento giudiziario.
C. 2900 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Angelo PICANO (Pop-Udeur), relatore, osserva che il disegno di legge del Governo in esame, approvato in prima lettura dal Senato e composto da otto articoli, novella alcuni dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega n. 150 del 2005 (cosiddetta «riforma Castelli»), recante la riforma dell'ordinamento giudiziario.
Come si legge nella relazione di accompagnamento al provvedimento presentato al Senato (A.S. 1447), l'intervento si muove nella prospettiva di una riforma complessiva dell'ordinamento giudiziario sulla linea tracciata dalla VII disposizione transitoria della Costituzione ed al fine di creare una disciplina che garantisca maggiore funzionalità ed efficienza all'intero sistema giustizia. È noto che proprio in relazione ai profili della funzionalità e dell'efficienza del sistema giurisdizionale italiana sono state formulate severe censure da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo e si è prodotto un notevolissimo contenzioso riguardante il nostro Paese per i ritardi ed il cattivo funzionamento dei procedimenti giudiziari.
Nello specifico, il disegno di legge in esame interviene su diversi aspetti della cosiddetta «riforma Castelli», con particolare riferimento alla disciplina prevista in materia di accesso in magistratura, tirocinio, funzioni, formazione, aggiornamento e progressione in carriera dei magistrati. Esso, inoltre, modifica la composizione e le funzioni del Consiglio direttivo presso la Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari.
In particolare, i primi due articoli del provvedimento novellano in più parti il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160/2006, relativo alla disciplina per l'accesso in magistratura, alla progressione economica e alle funzioni dei magistrati, la cui efficacia è stata sospesa fino al 31 luglio 2007 dalla legge n. 269 del 2006.
L'articolo 3 apporta, invece, diverse modifiche al decreto legislativo n. 26 del 2006, relativo all'istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché al tirocinio e alla formazione degli uditori giudiziari, all'aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati.
L'articolo 4 novella, da un lato, il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, relativo all'istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e alla disciplina dei consigli giudiziari (commi 1-15); dall'altro lato, apporta talune modifiche a varie disposizioni in tema di ordinamento giudiziario, (commi da 16 a 20).
L'articolo 5 reca, invece, disposizioni varie, riguardanti, tra l'altro la temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi


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di cui al decreto legislativo n. 160 del 2006, la dotazione organica del CSM, il trattamento economico dei magistrati ordinari.
L'articolo 6 concerne la copertura finanziaria del provvedimento, mentre il successivo articolo 7 delega il Governo ad emanare, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi compilativi, volti a coordinare la complessa normativa vigente in tema di ordinamento giudiziario.
Nel rilevare che il provvedimento in esame - che pur presenta un notevole impatto per l'assetto organizzativo e funzionale del potere giurisdizionale - non presenta profili problematici per quanto attiene alle competenze della XIV Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Gianluca PINI (LNP) dichiara l'assoluta contrarietà del suo gruppo al progetto in esame, che configura una controriforma dell'ordinamento giudiziario e che non assicura efficienza e certezza alla giustizia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
C. 2849 Governo, approvato dal Senato, ed abbinata C. 2636 Fabbri.
(Parere alle Commissioni XI e XII).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franca BIMBI (Ulivo), presidente e relatore, rileva che il disegno di legge A.C. 2849, approvato dal Senato, reca disposizioni relative alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Esso contiene in primo luogo all'articolo 1 la delega, per il Governo, ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione dei lavoratori immigrati.
Ai fini dell'esercizio della delega il disegno di legge prevede una serie di principi e criteri direttivi, tra cui segnala quelli che prevedono: l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati [comma 2, lettera c)]; la razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, tenendo conto delle funzioni svolte da ciascun soggetto, con particolare riguardo alla responsabilità del preposto, e della natura formale o invece sostanziale della violazione [comma 2, lettera f)]; la revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, in particolare rafforzando il ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, nonché introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del sito produttivo [comma 2, lettera g)]; la realizzazione del coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro [comma 2, lettera i)]; la previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi [comma 2, lettera m)]; la promozione della cultura e delle azioni di prevenzione [comma 2, lettera p)]; la razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza [comma 2, lettera q)]; la revisione della normativa in materia di appalti, prevedendo, tra le altre, misure dirette a migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore, a modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo


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ribasso al fine di garantire che l'assegnazione non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché a modificare la disciplina contenuta nel codice degli appalti pubblici prevedendo che i costi relativi alla sicurezza debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui [comma 2, lettera s)]; la rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro e alle particolarità delle lavorazioni [comma 2, lettera t)]; introduzione dello strumento dell'interpello relativamente ai quesiti sull'applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro [comma 2, lettera v)].
I successivi articoli del provvedimento, aggiunti nel corso dell'esame presso il Senato, recano misure precettive volte a rafforzare immediatamente gli strumenti per la sicurezza sul lavoro. In particolare, l'articolo 2 prevede che, nei casi di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesione personale colposa commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, il pubblico ministero ne dà notizia immediatamente all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.
L'articolo 3 reca modifiche al decreto legislativo n. 626 del 1994, che intervengono sostanzialmente sulle specifiche tutele da adottare nel caso di contratto d'appalto e sulla disciplina relativa alle modalità di elezione nonché alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
L'articolo 4 dispone che, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sia disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro affidato ai comitati regionali di coordinamento, individuando i settori prioritari di intervento e i piani di attività da attuare a livello territoriale.
Le amministrazioni pubbliche più direttamente coinvolte dalla materia in esame devono provvedere ad integrare i rispettivi archivi informativi, anche attraverso la creazione di banche dati unificate.
Al fine di rafforzare l'azione ispettiva, si dispone che dal 1o luglio prossimo si proceda all'assunzione dei 300 ispettori del lavoro ai sensi del comma 544 della legge finanziaria 2007 e che le risorse non utilizzate a tal fine nel primo semestre 2007 (4,25 milioni di euro) siano destinate al funzionamento e al potenziamento dell'attività ispettiva, alla costituzione di appositi nuclei di pronto intervento e all'incremento delle dotazioni strumentali.
Inoltre, si dispone l'avvio di progetti sperimentali, in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale, volti a favorire la conoscenza delle tematiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
L'articolo 5, al fine di contrastare il lavoro sommerso e promuovere la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, è volto ad estendere, a tutti i settori produttivi, i poteri di sospensione dei lavori e di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni (compresa la partecipazione a gare pubbliche) previsti dall'articolo 36-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 223/2006, nei casi di violazioni di una certa gravità della disciplina relativa alla regolarità delle assunzioni e all'orario di lavoro che avvengano nel settore dell'edilizia. Inoltre viene aggiunta un'ulteriore fattispecie in cui possono essere adottati tali provvedimenti di sospensione ed interdizione, relativa a gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
L'articolo 6 quindi, per agevolare l'azione di accertamento degli organi ispettivi, prevede che, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1o settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento. Vengono così estese a tutte le attività espletate in regime di appalto o subappalto gli obblighi relativi alla tessera di riconoscimento per il personale, già


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previsto dall'articolo 36-bis, commi da 3 a 5, del decreto-legge 223/2006, con riferimento ai cantieri edili.
L'articolo 7 attribuisce agli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 626/1994 la possibilità di effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nel proprio ambito di competenza sopralluoghi per valutare l'applicazione della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
L'articolo 8, intervenendo sul decreto legislativo n. 163 del 2006 (cosiddetto codice dei contratti pubblici), include tra i criteri da adottare nella predisposizione delle gare e nella valutazione delle offerte anomale, anche quello dei costi relativi alla sicurezza.
L'articolo 9 è volto ad introdurre apposite sanzioni pecuniarie e interdittive per le persone giuridiche i cui dirigenti siano responsabili dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
L'articolo 10 concede un credito di imposta per le spese sostenute dai datori di lavoro per la partecipazione dei lavoratori a programmi di formazione in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. Il credito di imposta è concesso in via sperimentale per il biennio 2008-2009, entro un limite di spesa di 20 milioni di euro annui.
L'articolo 11, con riferimento alle misure volte a favorire l'emersione del lavoro irregolare, sulla base di accordi aziendali o territoriali (commi 1192-1201 della legge finanziaria 2007), è volto a modificare la previsione secondo cui nei confronti dei datori di lavoro che presentino l'istanza di regolarizzazione sono sospese le ispezioni o verifiche per un anno a decorrere dall'istanza. Con la modifica introdotta invece si dispone che dalla prevista sospensione delle ispezioni o verifiche sono escluse quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Infine l'articolo 12, al fine di rafforzare l'organico degli ispettori del lavoro, autorizza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a decorrere dal mese di gennaio 2008, ad assumere, per un numero massimo complessivo di 300 unità, gli idonei non vincitori dei concorsi pubblici regionali per esami banditi dal medesimo Ministero nell'anno 2004, rispettivamente per 795 posti di ispettore del lavoro e per 75 posti di ispettore tecnico del lavoro.
Osserva che esaminando il provvedimento in relazione alla normativa comunitaria, non si rilevano profili di incompatibilità.
Ricorda peraltro che la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori è interamente coperta dalla normativa comunitaria.
La disciplina comunitaria prevede i livelli di tutela minima, che devono essere rispettati dagli Stati membri, ed è dettata in primo luogo dalla direttiva n. 89/391/CEE (cosiddetta «direttiva madre»), cui hanno fatto seguito ben diciannove direttive particolari, relative a specifici aspetti o singoli settori.
Il disegno di legge, nel dettare i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega di cui all'articolo 1, dispone il riordino e il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel rispetto (tra l'altro) delle normative comunitarie sulla medesima materia.
Per quanto riguarda le procedure di contenzioso in sede comunitaria, ricorda che la Commissione ha presentato, il 13 dicembre 2006, ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee per non corretto recepimento nell'ordinamento italiano dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/57/CEE, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
Secondo la Commissione, pertanto, non è possibile ritenere che le disposizioni precise e dettagliate della direttiva 92/57/CE relative al coordinamento richiesto durante le fasi di elaborazione e di realizzazione dell'opera siano considerate recepite


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dall'articolo del decreto in questione, come sostenuto dal Governo italiano.
Per quanto concerne i documenti all'esame delle istituzioni europee in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ricorda che il 21 febbraio 2007 la Commissione ha presentato la comunicazione «Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro» (COM(2007) 62), il cui obiettivo principale è una riduzione continua, durevole ed omogenea degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. In particolare, la Commissione mira a ridurre del 25 per cento l'incidenza degli infortuni sul lavoro a livello dell'UE-27, entro il 2012.
Per raggiungere questo obiettivo, la Commissione propone le seguenti misure: garantire una buona attuazione della legislazione dell'UE; sostenere le PMI nell'applicazione della legislazione in vigore; adattare il contesto giuridico all'evoluzione del mondo del lavoro e semplificarlo; favorire lo sviluppo e l'attuazione di strategie nazionali; promuovere un mutamento dei comportamenti dei lavoratori, nonché approcci orientati alla salute presso i datori di lavoro; mettere a punto metodi per l'identificazione e la valutazione dei nuovi rischi potenziali; migliorare il follow-up dei progressi realizzati; promuovere la salute e la sicurezza a livello internazionale.
La comunicazione è accompagnata da un documento di lavoro (SEC(2007) 214) «Relazione sulla valutazione della strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro 2002-2006, volto a rilevare il raggiungimento degli obiettivi definiti nella precedente strategia, determinare la misura nella quale sono stati raggiunti e apprezzarne gli effetti. Il documento afferma che la valutazione effettuata evidenzia un miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori dell'UE nel corso del periodo 2002-2006; evidenzia, inoltre, che la strategia precedente ha dato un nuovo impulso alle politiche di prevenzione negli Stati membri.
Con la comunicazione la Commissione intende stimolare tutte le parti interessate ad agire di concerto per ridurre i costi elevati degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché a rendere il benessere sul luogo di lavoro una realtà concreta per i cittadini europei, facendo un deciso passo avanti verso l'attuazione dell'agenda per i cittadini adottata il 10 maggio 2006.
A tal fine, la comunicazione afferma la necessità di un coordinamento effettivo, a livello comunitario e nazionale, tra le politiche in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e politiche che potrebbero avere un impatto in questo settore, quali sanità pubblica; sviluppo regionale e coesione sociale; appalti pubblici; occupazione e ristrutturazioni.
La comunicazione sottolinea, inoltre, la necessità di mettere a punto una cultura della prevenzione dei rischi nell'ambito dei programmi di formazione in tutti i livelli del ciclo di istruzione e in tutti i settori, ivi comprese la formazione professionale e l'università. In particolare, ritiene che un ruolo importante spetti all'insegnamento della scuola primaria, dal momento che i riflessi condizionati in materia di prevenzione si acquisiscono durante l'infanzia.
L'attenzione è infine rivolta alla formazione dei giovani imprenditori in materia di gestione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonché alla formazione dei lavoratori per quanto riguarda i rischi nelle imprese e i mezzi per prevenirli e combatterli. Al riguardo, la comunicazione sottolinea che tale aspetto è particolarmente importante per le PMI e per i lavoratori migranti e ricorda che il Fondo sociale europeo svolge un ruolo essenziale sostenendo le iniziative degli Stati membri per lo sviluppo di una cultura della prevenzione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
Ricorda infine che il 30 maggio 2007 il Consiglio ha approvato una risoluzione sulla comunicazione, intitolata «Lavoro di qualità», con cui accoglie favorevolmente


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la strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro proposta dalla Commissione.
Il 3 novembre 2006 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (COM(2006)652).
Con la comunicazione del 22 marzo 2006 «Il partenariato per la crescita e l'occupazione: fare dell'Europa un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese» (COM(2006)136), la Commissione ha annunciato il suo sostegno al varo di un'Alleanza europea per la responsabilità sociale delle imprese (RSI), al fine di mobilitare le risorse e le capacità delle imprese europee per fare dell'Europa un polo di eccellenza in materia.
La Commissione propone, in particolare, un'alleanza che definisca uno stretto partenariato tra gli Stati membri, le imprese e tutte le parti interessate per fare dell'Europa un polo di eccellenza in materia di RSI, poiché la RSI riflette i valori fondamentali dell'UE.
Il 13 marzo 2007 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione d'iniziativa (cioè non legata ad un procedimento legislativo) sulla responsabilità sociale delle imprese.
Il Parlamento europeo, tra l'altro, sollecita maggiore impegno nel campo della responsabilità sociale delle imprese (RSI) e, pur non chiedendo una normativa vincolante, sottolinea i limiti di un approccio esclusivamente volontario. Il Parlamento europeo, inoltre, chiede di promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese alla RSI e di attivare un meccanismo di difesa per le vittime di illeciti da parte delle imprese, raccomandando anche di rafforzare le responsabilità dei dirigenti delle aziende con più di 1.000 dipendenti.
Il 7 febbraio 2007 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento relativo alle statistiche comunitarie della sanità pubblica e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro (COM(2007) 46).
In particolare, la proposta della Commissione intende stabilire il quadro di tutte le attività attuali e prevedibili nel campo delle statistiche della sanità pubblica e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro svolte dal sistema statistico europeo, prospettando, a tal fine, l'adozione di un regolamento generale riguardante tutti i settori interessati.
Concludendo, propone di esprimere un parere favorevole.

Gianluca PINI (LNP) premette che ad ogni forza politica sta a cuore la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sottolinea peraltro che il progetto in esame manifesta un approccio ideologico alla materia. Non ritiene altresì opportuno il ricorso allo strumento della delega legislativa. Sottolinea in particolare che il disegno di legge ha un carattere vessatorio nei confronti delle piccole e medie imprese (PMI), segnando un arretramento sul piano della loro competitività soprattutto nell'attuale Europa a ventisette, in cui alcuni paesi non hanno ancora provveduto a mettersi in regola rispetto alla tutela e sicurezza dei lavoratori.
Sottolinea altresì che il progetto presenta comunque aspetti condivisibili, quali l'obbligo della tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici. Si tratta peraltro di una misura facilmente aggirabile. L'articolo 7, relativo ai poteri degli organismi paritetici, è veramente vessatorio nei confronti delle imprese in quanto attribuisce penetranti poteri a soggetti quali gli organismi sindacali. Preannuncia il proprio voto contrario che peraltro potrebbe essere modificato qualora, coerentemente con quanto sostenuto dal ministro del lavoro, i nuovi trecento ispettori assunti vengano assegnati nelle aree meridionali del paese. In tale evenienza sarebbe disponibile ad esprimere un voto favorevole.

Arnold CASSOLA (Verdi) ritiene che i nuovi ispettori debbano essere distribuiti in modo omogeneo sul territorio. Le PMI potrebbero inoltre unire gli sforzi per ridurre le spese per la sicurezza. Non ritiene inoltre che sia condivisibile il richiamo alla scarsa tutela della sicurezza


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sul lavoro in altri paesi dell'Unione europea. Sottolinea infine che il disegno di legge è in sintonia con l'indicazione fornita nel corso dell'audizione di ieri dal Vicepresidente della Commissione europea Frattini in ordine alle sanzioni a carico dei datori di lavoro che impiegano clandestini. Dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere.

Rosella OTTONE (Ulivo) richiama l'attenzione sul fatto che il progetto in esame trae origine da drammatici eventi verificatisi nel nostro paese. Peraltro occorre non commettere l'errore di occuparsi in modo troppo rigido della questione ed evitare ogni demagogia. Richiama inoltre l'attenzione sull'esigenza di prevedere espressamente l'emersione delle imprese «sommerse», favorendo azioni virtuose che rendano conveniente la regolarizzazione. Il disegno di legge dovrebbe perseguire l'obiettivo di tarare le diverse misure sulla dimensione delle imprese, commisurando le sanzioni e prevedendo azioni di carattere preventivo. Richiama inoltre il dibattito che, nel corso dell'iter di approvazione del decreto legislativo n. 626 del 1994, interessò gli enti bilaterali: in quella occasione tale soluzione si dimostrò conveniente per le stesse imprese. Auspica conclusivamente che nel parere della Commissione siano fornite utili indicazioni anche con riferimento alle PMI, in vista dell'obiettivo del 2012 richiamato dalla strategia comunitaria.

Arnold CASSOLA (Verdi) concorda con l'opportunità di favorire la sicurezza anche nelle PMI. È peraltro evidente che non si possono ipotizzare diversi livelli di sicurezza in base alla dimensione dell'impresa.

Anna Maria CARDANO (RC-SE) sottolinea che il sostegno alle PMI deve interessare l'applicazione della legge, secondo quanto previsto dalla stessa strategia comunitaria. Occorre inoltre prevedere misure sanzionatorie adeguate.

Angelo PICANO (Pop-Udeur), con riferimento alla distribuzione dei nuovi ispettori sul territorio, richiama l'attenzione sul fatto che le assegnazioni avranno luogo in base alla relativa graduatoria.

Antonio RAZZI (IdV) ricorda che in Svizzera sono premiati i lavoratori che subiscono meno incidenti.

Arnold CASSOLA (Verdi) osserva che diverso è il contesto in cui si trovano ad operare le imprese e i lavoratori in Svizzera.

Rosella OTTONE (Ulivo) richiama l'attenzione sul fatto che, nel nostro paese, ancora negli anni cinquanta erano presenti nelle imprese cartelli che ponevano il divieto di infortunio.

Gabriele FRIGATO (Ulivo) invita ad introdurre nelle premesse del parere un richiamo alle PMI. Non si tratta certo di avere diverse condizioni di sicurezza sul lavoro sulla base delle dimensioni delle imprese, bensì di favorire la piena applicazione della legislazione vigente in materia di tutela e sicurezza sul lavoro da parte delle PMI.

Franca BIMBI, presidente e relatore, alla luce del dibattito svoltosi, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.


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AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

AUDIZIONI

Audizione di membri della Commissione occupazione e affari sociali del Parlamento europeo eletti in Italia, in relazione all'esame della Comunicazione della Commissione «Inventario della realtà sociale europea - Relazione intermedia al Consiglio europeo di primavera del 2007» (COM(2007)63 def.).

ATTI COMUNITARI

Libro verde - Nuove prospettive per lo spazio europeo della ricerca.
COM(2007)161 def.
(Parere alla VII Commissione).