II Commissione - Luned́ 23 luglio 2007


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ALLEGATO 1

Riforma dell'ordinamento giudiziario. C. 2900, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'articolo 1 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - (Concorso per uditore giudiziario). - 1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame, bandito con cadenza annuale entro il 15 settembre.
2. L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
3. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:
a) diritto civile;
b) diritto penale;
c) diritto amministrativo.

4. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:
a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b) procedura civile;
c) diritto penale;
d) procedura penale;
e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f) diritto commerciale e industriale;
g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
h) diritto comunitario;
i) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;
l) di lingua straniera, scelta dal candidato fra quelle ufficiali dell'Unione europea.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), e i), e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusiva prova orale sulla materia di cui alla lettera l), non inferiore a centocinque punti. Non sono ammesse frazioni di punto.
6. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di inammissibilità, se intende accedere a posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente. Deve indicare, inoltre, la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o entrambe le sotto commissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Il voto sulla conoscenza della lingua straniera, espresso in decimi, si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 5.


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7. Nell'ambito delle prove orali di cui al comma 4, i candidati sostengono un colloquio di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione. La valutazione dell'esito del colloquio, condotto dal professore universitario incaricato di cui all'articolo 5, comma 1, è operata collegialmente dalla commissione».
* 1. 1.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'articolo 1 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - (Concorso per uditore giudiziario). - 1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame, bandito con cadenza annuale entro il 15 settembre.
2. L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
3. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:
a) diritto civile;
b) diritto penale;
c) diritto amministrativo.

4. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:
a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b) procedura civile;
c) diritto penale;
d) procedura penale;
e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f) diritto commerciale e industriale;
g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
h) diritto comunitario;
i) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;
l) di lingua straniera, scelta dal candidato fra quelle ufficiali dell'Unione europea.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i), e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia di cui alla lettera l), non inferiore a cento cinque punti. Non sono ammesse frazioni di punto.
6. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di inammissibilità, se intende accedere a posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente. Deve indicare, inoltre, la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto dei Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o entrambe le sotto commissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Il voto sulla conoscenza della lingua straniera, espresso in decimi, si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 5.
7. Nell'ambito delle prove orali di cui al comma 4, i candidati sostengono un colloquio di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione. La valutazione dell'esito dei colloquio, condotto dal professore universitario


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incaricato di cui all'articolo 5, comma 1, è operata collegialmente dalla commissione».
* 1. 2.Lussana.

Al comma 2, capoverso, sostituire il comma 1 con il seguente: La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito entro novanta giorni dal momento in cui la somma dei posti vacanti e di quelli che tali risulteranno nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento, risulterà pari a quattrocento.

Conseguentemente, al comma 4, alla lettera a), al capoverso ivi richiamato, sopprimere le parole: «con cadenza di norma annuale.
** 1. 3.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, sostituire il comma 1 con il seguente: La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito entro novanta giorni dal momento in cui la somma dei posti vacanti e di quelli che tali risulteranno nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento, risulterà pari a quattrocento.

Conseguentemente, al comma 4, alla lettera a), al capoverso ivi richiamato, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.
** 1. 18.Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Al comma 2, capoverso, sostituire il comma 1 con il seguente: La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito entro novanta giorni dal momento in cui la somma dei posti vacanti e di quelli che tali risulteranno nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento, risulterà pari a trecento.

Conseguentemente, al comma 4, alla lettera a), al capoverso 1 ivi richiamato, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.
* 1. 4.Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.

Al comma 2, capoverso, sostituire il comma 1 con il seguente: La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito entro novanta giorni dal momento in cui la somma dei posti vacanti e di quelli che tali risulteranno nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento, risulterà pari a trecento.

Conseguentemente, al comma 4, alla lettera a), al capoverso, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.
* 1. 5.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami. I concorsi sono banditi ogni due anni, per un numero di posti pari a quelli vacanti e che tali si renderanno nei quattro anni successivi. I risultati delle prove di ciascun concorso sono comunicati entro i novanta giorni antecedenti la pubblicazione del bando del concorso successivo.


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Conseguentemente, al comma 4, alla lettera a), capoverso, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.
** 1. 6.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, sostituire il capoverso 1 con il seguente:
1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami. I concorsi sono banditi ogni due anni, per un numero di posti pari a quelli vacanti e che tali si renderanno nei quattro anni successivi. I risultati delle prove di ciascun concorso sono comunicati entro i novanta giorni antecedenti la pubblicazione del bando del concorso successivo.

Conseguentemente, al comma 4, alla lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.
** 1. 17.Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Al comma 2, capoverso, al comma 1, sostituire le parole: con cadenza di norma annuale in relazione ai con le seguenti: entro novanta giorni dal momento in cui risultino in numero di cinquecento i.

Conseguentemente, al comma 4, alla lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.
* 1. 18.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 1, sostituire le parole: con cadenza di norma annuale in relazione ai con le seguenti: entro novanta giorni dal momento in cui risultino in numero di cinquecento i.

Conseguentemente, al comma 4, alla lettera a), capoverso, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.
** 1. 9.Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Al comma 2, capoverso, al comma 1, sostituire le parole: con cadenza di norma annuale in relazione ai con le seguenti: entro novanta giorni dal momento in cui risultino in numero di trecento i.

Conseguentemente, al comma 4, alla lettera a), capoverso, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.
** 1. 10.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, al comma 1, sostituire le parole: con cadenza di norma annuale in relazione ai con le seguenti: entro novanta giorni dal momento in cui risultino in numero di trecento i.

Conseguentemente, al comma 4, alla lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.
** 1. 11.Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.

Al comma 2, capoverso, al comma 1, sopprimere le parole: di norma.

Conseguentemente, al comma 4, alla lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.
* 1. 12.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 1, sopprimere le parole: di norma.

Conseguentemente, al comma 4, alla lettera a), al capoverso, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.
* 1. 13.Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.


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Al comma 2, capoverso, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. La prova scritta consente nello svolgimento di cinque elaborati tecnici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sulla procedura civile, sul diritto penale, sulla procedura penale e sul diritto amministrativo.
1. 16.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: il cui ordine di svolgimento è determinato, giorno per giorno, mediante estrazione a sorte operata dalla commissione la mattina della prova.
1. 17.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 4, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) diritto della proprietà industriale e diritto d'autore, con l'approfondimento dei temi della concorrenza, della contraffazione e della tutela dei consumatori.
* 1. 19.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 4, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) diritto della proprietà industriale e diritto d'autore, con l'approfondimento dei temi della concorrenza, della contraffazione e della tutela dei consumatori.
* 1. 20.Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.

Al comma 2, capoverso, comma 4, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
l-bis) tecnica delle investigazioni.
1. 21.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 5, sostituire le parole: dodici ventesimi con le parole: quattordici ventesimi, le parole: sei decimi con le parole: sette decimi, le parole: centootto punti con le parole: centoquindici.
1. 22.Barani.

Al comma 2, capoverso, sostituire il comma 7 con i seguenti:
7. Prima dell'espletamento della prova orale i candidati sostengono un colloquio mirante ad accertare la loro idoneità psico-attitudinale allo svolgimento delle funzioni di magistrato, in particolare sotto il profilo del possesso del necessario equilibrio e anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946 n. 511.
I colloqui sono svolti con docenti universitari di psicologia nominati con le modalità di cui al comma 6 e, qualora si concludano con esito non positivo, gli stessi sono ripetuti con la intera Commissione che si pronuncia collegialmente.
7-bis. Nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4 deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.
* 1. 23.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.


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Al comma 2, capoverso, sostituire il comma 7 con i seguenti:
7. Prima dell'espletamento della prova orale i candidati sostengono un colloquio mirante ad accertare la loro idoneità psico-attitudinale allo svolgimento delle funzioni di magistrato, in particolare sotto il profilo del possesso del necessario equilibrio e anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946 n. 511.
I colloqui sono svolti con docenti universitari di psicologia nominati con le modalità di cui al comma 6 e, qualora si concludano con esito non positivo, gli stessi sono ripetuti con la intera Commissione che si pronuncia collegialmente.
7-bis. Nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4 deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.
* 1. 24.Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Al comma 2, capoverso, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis
. Sono direttamente ammessi alla prova orale, senza che debbano previamente sostenere quella scritta, i candidati che, pur essendo stati dichiarati idonei in uno dei due concorsi precedenti, non abbiano conseguito un punteggio sufficiente per essere nominati magistrati per effetto di quanto previsto dall'articolo 8, salvo che ciò non abbia potuto avvenire per la mancanza, loro ascrivibile, di taluno degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
** 1. 25.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Sono direttamente ammessi alla prova orale, senza che debbano previamente sostenere quella scritta, i candidati che, pur essendo stati dichiarati idonei in uno dei due concorsi precedenti, non abbiano conseguito un punteggio sufficiente per essere nominati magistrati per effetto di quanto previsto dall'articolo 8, salvo che ciò non abbia potuto avvenire per la mancanza, loro ascrivibile, di taluno degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
** 1. 26.Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Sopprimere il comma 3.
1. 27.Consolo, Contento, Siliquini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Requisiti per l'ammissione al concorso). - 1. Al concorso sono ammessi coloro che:
a) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni. Il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per magistrato ordinario;
b) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;


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c) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
d) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni e non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
e) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;
f) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Sono ammessi al concorso i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultano di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta e, soddisfino alle seguenti condizioni:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l'esercizio dei diritti civili;
c) possedere gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

3. Si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento del limite massimo di età nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse.
4. Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte, non risultano di condotta incensurabile. Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.
5. Ai concorsi per l'accesso in magistratura indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono ammessi, oltre a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui al presente articolo, anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998-1999. L'accesso al concorso avviene con le modalità di cui al presente articolo».
* 1. 28.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Requisiti per l'ammissione al concorso). - 1. Al concorso sono ammessi coloro che:
a) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni. Il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;


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b) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
c) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
d) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di dorata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento dei relativo concorso, funzioni diretti ve nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni e non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
e) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;
f) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Sono ammessi al concorso i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultano di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta e, soddisfino alle seguenti condizioni:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l'esercizio dei diritti civili;
c) possedere gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

3. Si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento del limite massimo di età nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse.
4. Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte, non risultano di condotta incensurabile. Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.
5. Ai concorsi per l'accesso in magistratura indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia dei primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono ammessi, oltre a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui al presente articolo, anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendo si iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998-1999. L'accesso al concorso avviene con le modalità di cui al presente articolo».
* 1. 29.Lussana.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Al concorso, per esami, sono ammessi:
a) i magistrati amministrativi e contabili;
b) i dirigenti di ruolo dello Stato, appartenenti alla prima e seconda fascia, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
c) i funzionari di ruolo che appartengono ad una delle posizioni dell'Area C


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prevista dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella qualifica funzionale, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
d) i dipendenti di ruolo, con qualifica dirigenziale, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
e) i funzionari di ruolo appartenenti all'ex carriera direttiva della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella qualifica funzionale, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
f) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
g) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
h) gli avvocati iscritti all'albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
i) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
j) coloro i quali hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che hanno conseguito il diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;
k) coloro i quali hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
l) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
1. 30.Consolo, Contento, Siliquini.

Al comma 3, lettera b), capoverso, sopprimere le parole da: , tenuto conto fino a: fra quelle previste,.
1. 69.Vitali.

Al comma 3, lettera b), capoverso, alle lettere c), e), h), i), l), sopprimere le parole: salvo che non si tratti di seconda laurea.
1. 31.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, lettera b), capoverso, lettera d) dopo le parole: docente di materie giuridiche aggiungere le seguenti: con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni,.
1. 32.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, lettera b), capoverso 1, alla lettera f), sopprimere le parole: , salvo che non si tratti di seconda laurea,.
1. 70.Vitali.


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Al comma 3, lettera b), al capoverso, sopprimere la lettera i).
1. 33.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, sopprimere la lettera l).
1. 34.Lussana.

Al comma 4, alla lettera a), al capoverso 1, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.
* 1. 35.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: con cadenza di norma annuale.
* 1. 36.Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Al comma 4, alla lettera a), capoverso, sopprimere le parole: di norma.
** 1. 37.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: di norma.
** 1. 38.Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.

Al comma 4, lettera a), capoverso, sostituire le parole: o più sedi stabilite con le seguenti: sede stabilita.
1. 39.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).
1. 40.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata dell'attività del comitato.
* 1. 41.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.


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Al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei tempi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto dei ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1995-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata dell'attività del comitato.
* 1. 42.Lussana.

Al comma 4, lettera b), capoverso, sopprimere le parole: come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999.
** 1. 43.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, lettera b), capoverso, sopprimere le parole: come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999.
** 1. 44.Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 160 dei 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Commissione di concorso). - 1. La commissione di concorso è nominata nei quindici giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera dei Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto; il professore universitario incaricato del colloquio psico-attitudinale di cui all'articolo 1, comma 7, è scelto tra i docenti dl una delle classi di laurea in scienze e tecniche psicologiche, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000 - supplemento ordinario n. 170 - e successive modificazioni. La funzione di presidente è attribuita ad un magistrato che esercita da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che esercita funzioni di legittimità; il numero dei componenti è determinato tenendo conto del presumibile numero del candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate nell'articolo 7; il numero dei componenti professori universitari è tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati. Non può essere nominato componente chi ha fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi precedentemente banditi.


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2. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e tre docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vicepresidente, si insediano immediatamente. I restanti componenti si insediano dopo l'espletamento della prova scritta e prima che si dia inizio all'esame degli elaborati.
3. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la commissione definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dei candidati.
4. Il presidente della commissione e gli altri componenti appartenenti alla magistratura possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di cinque anni, che, all'atto della nomina, non hanno superato i settantacinque anni di età e che, all'atto della cessazione dal servizio, esercitavano le funzioni richieste per la nomina.
5. Il presidente della commissione può essere sostituito dal vice presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal più anziano dei magistrati presenti.
6. Insediatisi tutti i componenti, la commissione, nonché ciascuna delle sottocommissioni, ove costituite, svolgono la loro attività in ogni seduta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente, dei quali almeno uno professore universitario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Nella formazione del calendario dei lavori il presidente della commissione assicura, per quanto possibile, la periodica variazione della composizione delle sottocommissioni e dei collegi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni.
7. Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente quei magistrati che hanno prestato il loro consenso all'esonero totale dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.
8. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.
9. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.
10. Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da personale amministrativo di area C, così come definita nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999 e sono coordinate da un magistrato addetto al Ministero della giustizia».
* 1. 45.Lussana.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 160 dei 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Commissione di concorso). - 1. La commissione di concorso è nominata nei quindici giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto; il professore universitario incaricato del colloquio psico-attitudinale di cui all'articolo 1, comma 7, è scelto tra i docenti di una delle classi di laurea in scienze e tecniche psicologiche, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000 - supplemento ordinario n. 170 - e successive modificazioni. La funzione di presidente è


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attribuita ad un magistrato che esercita da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che esercita funzioni di legittimità; il numero dei componenti è determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate nell'articolo 7; il numero dei componenti professori universitari è tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati. Non può essere, nominato componente chi ha fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi precedentemente banditi.
2. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e tre docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vicepresidente, si insediano immediatamente. I restanti componenti si insediano dopo l'espletamento della prova scritta e prima che si dia inizio all'esame degli elaborati.
3. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la commissione definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dei candidati.
4. Il presidente della commissione e gli altri componenti appartenenti alla magistratura possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di cinque anni, che, all'atto della nomina, non hanno superato i settantacinque anni di età e che, all'atto della cessazione dal servizio, esercitavano le funzioni richieste per la nomina.
5. Il presidente della commissione può essere sostituito dal vice presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal più anziano dei magistrati presenti.
6. Insediatisi tutti i componenti, la commissione, nonché ciascuna delle sotto commissioni, ove costituite, svolgono la loro attività in ogni seduta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente, dei quali almeno uno professore universitario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Nella formazione del calendario dei lavori il presidente della commissione assicura, per quanto possibile, la periodica variazione della composizione delle sotto commissioni e dei collegi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni.
7. Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente quei magistrati che hanno prestato il loro consenso all'esonero totale dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.
8. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.
9. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.
10. Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da personale amministrativo di area C, così come definita nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999 e sono coordinate da un magistrato addetto al Ministero della giustizia».
* 1. 46.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 6 lettera a), capoverso 4, sostituire le parole: a seguito di conforme delibera con le parole: su proposta.
1. 47.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 6, alla lettera b), sostituire il capoverso, con il seguente: La commissione


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del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da sedici magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da sei professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, e da sei avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso coloro i quali, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività, anche non retribuita, in enti, società o altri soggetti sotto qualsiasi forma giuridica organizzati, esercitanti l'attività di preparazione al concorso per magistrato ordinario.
* 1. 48.Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.

Al comma 6, alla lettera b), sostituire il capoverso, con il seguente: La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da sedici magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da sei professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, e da sei avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso coloro i quali, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività, anche non retribuita, in enti, società o altri soggetti sotto qualsiasi forma giuridica organizzati, esercitanti l'attività di preparazione al concorso per magistrato ordinario.
* 1. 49.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 6 alla lettera b) capoverso, sostituire le parole da: La commissione del concorso fino alle parole: nazionale forense. con le seguenti: La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da sedici magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da sei professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, e da sei avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense.
** 1. 50.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 6 alla lettera b) capoverso, sostituire le parole da: La commissione del concorso fino alle parole: nazionale forense. con le seguenti: La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da sedici magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da sei professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, cui si applicano, adoro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio


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1980 n. 382, e da sei avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense.
** 1. 51.Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Al comma 6, alla lettera b), capoverso, dopo le parole: cinque professori universitari aggiungere le seguenti: , cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382,.
1. 52.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 6, alla lettera b), capoverso, sostituire le parole: Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario con le seguenti: Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso coloro i quali, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività, anche non retribuita, in enti, società o altri soggetti sotto qualsiasi forma giuridica organizzati, esercitanti l'attività di preparazione al concorso per magistrato ordinario.
* 1. 53.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 6, alla lettera b), capoverso, sostituire le parole: Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario con le seguenti: Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso coloro i quali, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività, anche non retribuita, in enti, società o altri soggetti sotto qualsiasi forma giuridica organizzati, esercitanti l'attività di preparazione al concorso per magistrato ordinario.
* 1. 54.Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Al comma 6 sopprimere la lettera e).
1. 55.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 6, lettera e), sostituire le parole da: universitari a riposo fino alla fine, con le seguenti: universitari a riposo che all'atto della cessazione dell'attività erano in possesso dei requisiti per la nomina e che, all'atto della stessa, non abbiano compiuto il settantasettesimo anno di età.
* 1. 56.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 6, alla lettera e) sostituire le parole da: universitari a riposo fino alla fine, con le seguenti: universitari a riposo che all'atto della cessazione dell'attività erano in possesso dei requisiti per la nomina e che, all'atto della stessa, non abbiano compiuto il settantasettesimo anno di età.
* 1. 57.Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.

Al comma 6, lettera g), capoverso, dopo le parole: tre collegi, composti aggiungere le seguenti: in numero dispari e sopprimere le


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parole: In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede.
1. 58.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 6, lettera l), sopprimere le parole: come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999.
* 1. 59.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 6, alla lettera l), sopprimere le parole: come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999.
* 1. 60.Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Sopprimere il comma 7.
1. 61.Lussana.

Al comma 7, sopprimere la lettera e).
1. 62.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 7, sopprimere la lettera f).
1. 63.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sopprimere il comma 8.
1. 64.Lussana.

Sopprimere il comma 9.
1. 65.Lussana.

Al comma 9, all'articolo 9 richiamato, alla lettera b), comma 1, sostituire le parole: svolgono il periodo di tirocinio con le seguenti: dichiarano se intendano prevalentemente svolgere funzioni requirenti o giudicanti e partecipano al tirocinio.
1. 66.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 9, all'articolo 9 richiamato, alla lettera b), comma 1, sostituire le parole: svolgono il periodo di tirocinio con le seguenti: dichiarano se intendano prevalentemente svolgere funzioni requirenti o giudicanti e partecipano al tirocinio.
1. 67.Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Sopprimere il comma 10.
1. 68.Lussana.

ART. 2.

Sopprimerlo.
* 2. 1.Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Sopprimerlo.
* 2. 2.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sopprimere il comma 1.
2. 4.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 10 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dai seguenti:


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«Art. 10. - (Funzioni). - 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera e), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le funzioni dei magistrati si distinguono in funzioni di merito e in funzioni di legittimità e sono le seguenti:
a) giudicanti di primo grado;
b) requirenti di primo grado;
c) giudicanti di secondo grado;
d) requirenti di secondo grado;
e) semidirettive giudicanti di primo grado;
f) semidirettive requirenti di primo grado;
g) semidirettive giudicanti di secondo grado;
h) semidirettive requirenti di secondo grado;
i) direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato;
l) direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;
m) giudicanti di legittimità;
n) requirenti di legittimità;
o) direttive giudicanti o requirenti di legittimità;
p) direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimità;
q) direttive superiori apicali di legittimità».

«Art. 10-bis. - (Funzioni di merito e di legittimità). - 1. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
2. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere di corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di appello nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia.
3. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione di tribunale; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica aggiunto.
4. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione di corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale della Procura generale presso la corte di appello.
5. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
6. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato sono quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; le funzioni direttive requirenti di primo grado elevato sono quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui all'articolo 1 dei decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e successive modificazioni.
7. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della Corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di


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procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia.
8. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.
9. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione.
10. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.
11. Le funzioni direttive superiori apicali di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione».
2. 6.Lussana.

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 1 con il seguente: I magistrati ordinari si distinguono in magistrati giudicanti e magistrati requirenti.
2. 3.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 11, con il seguente:
11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui al primo comma del decreto legge-25 settembre 1989 n. 327, convertito con la legge 24 novembre 1989 n. 380, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni.
Le funzioni requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesima città.
2. 5.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'articolo 11 del decreto legislativo n. 160 dei 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 11. - (Funzioni di merito e di legittimità) - 1. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
3. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere di corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di appello non ché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia.
4. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione di tribunale; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica aggiunto.
5. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione di corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale della Procura generale presso la corte di appello.
6. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore


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della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
7. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato sono quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; le funzioni direttive requirenti di primo grado elevato sono quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e successive modificazioni.
8. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della Corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia.
9. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.
10. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione.
11. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente dei Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.
12. Le funzioni direttive superiori apicali di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione».
2. 7.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e, successivamente, ogni sei anni.
2. 8.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2-bis. La valutazione di professionalità è svolta da apposita commissione composta da quattro magistrati in servizio con almeno venti anni di esercizio effettivo della funzione, da un magistrato a riposo da non più di due anni e da due professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura.
2-ter. La Commissione procede alla valutazione di professionalità assumendo le informazioni disponibili presso il Consiglio Superiore della Magistratura riguardo il singolo magistrato e sulla base di specifica relazione del Consiglio Giudiziario, inviata entro 60 giorni dalla richiesta.
2-quater. La relazione di cui al comma precedente, si basa sui seguenti elementi:
a) capacità del magistrato, riferita alla preparazione giuri dica e al relativo grado di aggiornamento, e riferita, secondo le funzioni esercitate, alle metodologie di analisi delle questioni da risolvere, al possesso delle tecniche di argomentazione e di valutazione delle prove, alla conoscenza e padronanza delle tecniche di indagine ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;
b) produttività del magistrato, numero e tipologia dei procedimenti trattati e relativi esiti, valutati anche in relazione ai differenti gradi di giudizio;


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c) le spese di giustizia sostenute in relazione alle attività processuali disposte o svolte dal magistrato nel periodo oggetto di valutazione;
d) laboriosità del magistrato, riferita al numero e alla qualità degli affari trattati secondo rapporti di reciproca coerenza adeguati al tipo di ufficio e alla sua condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento dei lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio anche in relazione al tirocinio dei magistrati, ordinari od onorari, e alle modalità di assolvimento degli incarichi loro conferiti, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;
e) diligenza del magistrato, riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti o comunque necessari per l'adeguato espletamento del servizio, rilevata attraverso la firma del magistrato su apposito registro tenuto dal Capo dell'ufficio giudiziario; riferita inoltre al rispetto dei termini per l'emissione, la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni svolte ai sensi dell'articolo 47-quater dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative;
f) l'impegno, riferito alla disponibilità di sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.

2-quinquies. La valutazione di professionalità riguarda anche l'attitudine alla dirigenza, che è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e elle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo amministrativo e di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare. La valutazione deve tenere conto delle esperienze direttive e semidirettive anteriori e dei risultati conseguiti, dello svolgimento di una pluralità di funzioni giudiziarie, delle modalità di adempimento delle stesse, dei risultati ottenuti o degli obiettivi conseguiti in relazione agli incarichi svolti e alle esperienze anche precedenti all'ingresso nella magistratura, della frequenza di corsi di formazione per la dirigenza e di ogni altra esperienza che possa essere ritenuta significativa, ivi compresa l'organizzazione del proprio lavoro in relazione ai risultati conseguiti.
6. Ai fini della valutazione di professionalità si tiene conto altresì dei seguenti elementi:
a) la relazione del magistrato sul lavoro svolto nel quadriennio unitamente a quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;
b) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati dei medesimo distretto, secondo i criteri stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 3;
c) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non già acquisiti;
d) l'indicazione degli incarichi giudiziari ed extragiudiziari svolti dal magistrato


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nel periodo valutato con l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato;
e) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi nonché delle segnalazioni eventualmente pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti in modo negativo sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio. II rapporto del capo dell'ufficio è trasmesso al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni.

conseguentemente sopprimere il comma 4.
2. 9.Lussana.

Al comma 4, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente: I magistrati ordinari al termine del tirocinio sono destinati alternativamente a svolgere le funzioni requirenti o quelle giudicanti. In questo secondo caso non possono essere assegnati a quelle di giudice presso la sezione dei giudici singoli per le indagini preliminari anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.
2. 221.Vitali.

Al comma 1, capoverso, comma 2, dopo la parola: requirenti inserire le seguenti: e requirenti di coordinamento.
2. 114.Vitali.

Al comma 1, capoverso, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; le funzioni requirenti di coordinamento di primo grado sono quelle di sostituto presso la Procura nazionale antimafia.
2. 115.Vitali.

Al comma 1, capoverso, comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; le funzioni semidirettive requirenti di coordinamento di secondo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso la Procura nazionale antimafia.
2. 116.Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 2, sostituire le parole da: la valutazione di professionalità a: delle prove con le seguenti: La valutazione di professionalità riferita in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove, salvo che risulti un errore grave e palesemente iniscurabile.
2. 10.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: professionalità aggiungere la parola: è nonché sopprimere le parole: non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.
2. 11.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 2, lettera a), sostituire le parole: degli affari nella successiva fase del provvedimento e del giudizio con le seguenti: delle richieste e dei provvedimenti emessi nelle fasi del procedimento e nei gradi del giudizio.
2. 117.Vitali.


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Al comma 2, capoverso, comma 2, alla lettera b) e ovunque ricorrano, sopprimere le parole: tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura.
* 2. 12.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 2, alla lettera b) e ovunque ricorrano, sopprimere le parole: tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura.
* 2. 13.Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.

Al comma 2, capoverso, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della giustizia, un decreto legislativo per disciplinare gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei Consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno.
** 2. 14.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della giustizia, un decreto legislativo per disciplinare gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei Consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno.
** 2. 15.Lussana.

Al comma 2, capoverso, comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: Lo schema di decreto adottato nell'esercizio della delega è trasmesso al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione.
* 2. 16.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: Lo schema di decreto adottato nell'esercizio della delega è trasmesso al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione.
* 2. 17.Lussana.

Al comma 2, capoverso, comma 4, lettera b), sopprimere le parole: ivi compresa la copia degli atti e del provvedimento redatti.
2. 118.Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 4, lettera c) sostituire la parola: ufficio con la seguente: distretto.
* 2. 18.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.


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Al comma 2, capoverso, comma 4, lettera c) sostituire la parola: ufficio con la seguente: distretto.
* 2. 19.Lussana.

Al comma 2, capoverso, comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) le spese di giustizia sostenute in relazione alle attività processuali disposte o svolte dal magistrato nel periodo oggetto di valutazione;.
** 2. 20.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) le spese di giustizia sostenute in relazione alle attività processuali disposte o svolte dal magistrato nel periodo oggetto di valutazione;.
** 2. 21.Lussana.

Al comma 2, capoverso, comma 4, sopprimere la lettera d).
2. 22.Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Al comma 2, capoverso, comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) i parametri oggettivi per la valutazione di professionalità di cui al comma 2;.
2. 23.Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Al comma 2, capoverso, sostituire i commi da 6 a 13 con i seguenti:
6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5 il consiglio giudiziario predispone una relazione che trasmette entro sessanta giorni alla Commissione unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.
6-bis. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica della relazione del consiglio giudiziario, può far pervenire alla Commissione le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.
6-ter. La Commissione procede alla valutazione di professionalità sulla base della relazione predisposta dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base delle informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.
6-quater. Il giudizio di professionalità è «positivo» quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui ai commi 2 e seguenti; è «non positivo» quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è «negativo» quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri, o il perdurare di carenze in uno o più parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato «non positivo».
6-quinquies. Se il giudizio è «non positivo», la Commissione procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo relazione dal consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è positivo. Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.
6-sexies. Se il giudizio è «negativo», il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio da parte di una nuova Commissione. La Commissione può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione,


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dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso dei biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.
6-septies. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. II nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

conseguentemente, nel comma 15, sostituire le parole: dal Consiglio superiore della magistratura con le parole: dalla Commissione e dopo le parole: e trasmesso aggiungere le parole: al Consiglio superiore della magistratura;
conseguentemente al comma 16 sostituire le parole: dal Consiglio superiore della magistratura con le parole: dalla Commissione.
2. 24.Lussana.

Al comma 2, capoverso, comma 6, sostituire le parole: formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura con le seguenti: predispone relazione che trasmette entro sessanta giorni alla Commissione.
2. 25.Lussana.

Al comma 2, capoverso, comma 9, sostituire le parole da: carenze gravi a: parametri con le parole: carenze gravi in relazione a uno o più dei suddetti parametri.
2. 26.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 9, sostituire le parole: carenze gravi in relazione a due o più con le seguenti: carenze gravi in relazione a uno o più.
2. 27.Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.

Al comma 2, capoverso, comma 11, sostituire le parole: dopo un biennio con le parole: dopo un anno.

Conseguentemente sostituire le parole: Nel corso del biennio antecedente con le seguenti: Nel corso dell'anno antecedente.
2. 28.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 11, dopo le parole: a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio, aggiungere le seguenti: da parte di apposita commissione, diversa da quella che ha emesso il precedente giudizio.
* 2. 29.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 11, dopo le parole: a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio, aggiungere le seguenti: da parte di apposita commissione, diversa da quella che ha emesso il precedente giudizio.
* 2. 30.Lussana.

Al comma 2, capoverso, comma 11, sopprimere le parole: anche assegnare il magistrato e le parole: ad una diversa funzione della medesima sede o.
2. 31.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, sopprimere il comma 12.
2. 32.Lussana.


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Al comma 2, capoverso, sopprimere il comma 13.
2. 33.Lussana.

Al comma 2, capoverso, comma 13, dopo le parole: giudizio negativo aggiungere le seguenti: , anche non successivo.
2. 34.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 13, dopo le parole: giudizio negativo aggiungere le seguenti: ovvero un terzo giudizio non positivo.
2. 35.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, comma 13, sostituire le parole: il magistrato stesso con le seguenti: si fa luogo alla cessazione del rapporto di impiego del magistrato stesso.
2. 36.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 13, aggiungere il seguente periodo: Il provvedimento è ricorribile avanti il Tribunale amministrativo.
2. 37.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 15, dopo le parole: Ministro della giustizia che aggiungere le seguenti: previa eventuale verifica.
2. 38.Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Al comma 2, capoverso, comma 15, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In caso di contraddizione tra motivazione e giudizio espresso, il Ministro della giustizia può chiedere al Consiglio Superiore della magistratura di comunicare, entro trenta giorni, ulteriori motivazioni.
* 2. 39.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 15, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In caso di contraddizione tra motivazione e giudizio espresso, il Ministro della giustizia può chiedere al Consiglio Superiore della magistratura di comunicare, entro trenta giorni, ulteriori motivazioni.
* 2. 40.Lussana.

Al comma 2, capoverso, al comma 18, sostituire le parole: ad altre funzione non direttiva o semi direttiva con le seguenti: ad altro incarico direttivo o semi direttivo.
2. 113.Vitali.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:
Art. 12. - (Progressione nelle funzioni). - 1. Salvo il conferimento delle funzioni giudiziarie a seguito del positivo espletamento dei periodo di tirocinio come disciplinato dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le progressioni nelle funzioni si effettuano:
a) mediante concorso per titoli ed esami;
b) mediante concorso per titoli.

2. Fino al compimento dell'ottavo anno dalla nomina a uditore giudiziario di cui all'articolo 8, comma 1, i magistrati debbono


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svolgere, effettivamente, funzioni requirenti o giudicanti di primo grado, ad eccezione di coloro posti in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura.
3. Dopo il compimento del periodo di cui al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni giudicanti o requirenti, di secondo grado previo superamento di concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli.
4. Dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo. grado, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni di legittimità, previo superamento di concorso per titoli, ovvero, dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali.
5. Al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per l'attribuzione delle funzioni di legittimità possono partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado.
6. II Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli.
* 2. 41.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:
Art. 12. - (Progressione nelle funzioni). - 1. Salvo il conferimento delle funzioni giudiziarie a seguito del positivo espletamento dei periodo di tirocinio come disciplinato dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le progressioni nelle funzioni si effettuano:
a) mediante concorso per titoli ed esami;
b) mediante concorso per titoli.

2. Fino al compimento dell'ottavo anno dalla nomina a uditore giudiziario di cui all'articolo 8, comma 1, i magistrati debbono svolgere, effettivamente, funzioni requirenti o giudicanti di primo grado, ad eccezione di coloro posti in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura.
3. Dopo il compimento del periodo di cui al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni giudicanti o requirenti, di secondo grado previo superamento di concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli.
4. Dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo. grado, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni di legittimità, previo superamento di concorso per titoli, ovvero, dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali.
5. Al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per l'attribuzione delle funzioni di legittimità possono partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado.
6. II Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli.
* 2. 42.Lussana.

Al comma 3, capoverso, comma 1, sostituire le parole: per soli titoli con le seguenti: per titoli, nonché attarverso un colloquio orale.
2. 43.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.


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Al comma 3, capoverso, comma 1, sopprimere le parole da: In caso di esito negativo fino a: avviene anche d'ufficio.
2. 44.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, comma 1, sopprimere le parole da: In caso di esito negativo fino a: avviene anche d'ufficio.
* 2. 45.Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.

Al comma 3, capoverso, comma 1, sopprimere le parole da: In caso di esito negativo fino a: avviene anche d'ufficio.
* 2. 101.Mazzoni.

Al comma 3, capoverso, comma 5, sopprimere le parole: salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo.
2. 46.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, comma 10, dopo le parole: con particolare riguardo ai risultati conseguiti, aggiungere le seguenti: l'aver prestato servizio in sedi disagiate, l'aver prestato servizio in più sedi giudiziarie.
2. 47.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, comma 11, dopo le parole: articolo 10 aggiungere le seguenti: commi 9, 10, 11.
* 2. 48.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, comma 11, dopo le parole: articolo 10 aggiungere le seguenti: commi 9, 10, 11.
* 2. 49.Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Al comma 3, capoverso, al comma 11, dopo le parole: articolo 10, commi aggiungere le seguenti: 12, 13.

Conseguentemente, dopo la parola: frequentati aggiungere le seguenti: con esito positivo.
** 2. 50.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, al comma 11, dopo le parole: articolo 10, commi aggiungere le seguenti: 12, 13.

Conseguentemente, dopo la parola: frequentati aggiungere le seguenti: con esito positivo.
** 2. 51.Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Al comma 3, capoverso, comma 11, dopo la parola: frequentati aggiungere le seguenti: con esito positivo.
2. 52.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, comma 11, aggiungere il seguente periodo: Detti requisiti sono oggetto di valutazione di apposita commissione nominata dal CSM con i criteri previsti al successivo comma 12.
2. 53.Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.


Pag. 54

Al comma 3, capoverso, sostituire i commi 13 e 14 con il seguente:
13. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, è indetto annualmente, in ragione dei posti disponibili, un concorso per titoli ed esami riservato per il 90 per cento dei posti disponibili ai magistrati in possesso dei requisiti di cui al comma 5 e degli elementi di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, e per il 10 per cento dei posti disponibili ai magistrati in possesso degli elementi di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, che abbiano superato la seconda valutazione di professionalità, La Commissione esaminatrice è composta da cinque componenti di cui tre scelti tra magistrati che hanno almeno conseguito la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni nonché da un professore universitario di ruolo designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense.

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo del comma 15 con il seguente: Le prove scritte dei concorsi per titoli ed esami, svolte in modo da assicurare l'anonimato del candidato, consistono nella risoluzione di uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti la risoluzione di una o più rilevanti questioni processuali relative alle funzioni richieste. Le prove orali dei concorsi consistono nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta;
conseguentemente, sopprimere il comma 16.
* 2. 54.Lussana.

Al comma 3, capoverso, sostituire i commi 13 e 14 con il seguente:
13. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, è indetto annualmente, in ragione dei posti disponibili, un concorso per titoli ed esami riservato per il 90 per cento dei posti disponibili ai magistrati in possesso dei requisiti di cui al comma 5 e degli elementi di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, e per il 10 per cento dei posti disponibili ai magistrati in possesso degli elementi di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, che abbiano superato la seconda valutazione di professionalità, La Commissione esaminatrice è composta da cinque componenti di cui tre scelti tra magistrati che hanno almeno conseguito la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni nonché da un professore universitario di ruolo designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense.

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo del comma 15 con il seguente: Le prove scritte dei concorsi per titoli ed esami, svolte in modo da assicurare l'anonimato del candidato, consistono nella risoluzione di uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti la risoluzione di una o più rilevanti questioni processuali relative alle funzioni richieste. Le prove orali dei concorsi consistono nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta;
conseguentemente, sopprimere il comma 16.
* 2. 55.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, comma 13, sostituire le parole: cinque membri con le seguenti: nove membri, le parole: tre scelti con le seguenti: cinque scelti e le parole: due scelti con le seguenti: quattro scelti.
2. 56. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.


Pag. 55

Al comma 3, capoverso, sopprimere il comma 14.
* 2. 57. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, sopprimere il comma 14.
* 2. 100.Mazzoni.

Al comma 3, capoverso, comma 14, sostituire le parole: è prevista una procedura valutativa riservata con le seguenti: è previsto un concorso per titoli ed esami, scritti e orali, riservato.
** 2. 58. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, comma 14, sostituire le parole: è prevista una procedura valutativa riservata con le seguenti: è previsto un concorso per titoli ed esami, scritti e orali, riservato.
** 2. 59.Lussana.

Al comma 3, capoverso, comma 14, sostituire le parole: è prevista una procedura valutativa riservata, con le seguenti: è previsto un concorso per titoli ed esami orali riservato.
2. 60. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, comma 14, sostituire il secondo periodo con il seguente: La Commissione esaminatrice è costituita con i criteri di cui al comma 13.
2. 61.Lussana.

Al comma 3, capoverso, comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: né sulla collocazione nel ruolo di anzianità o ai fini del conferimento di funzioni di merito.
2. 62. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, dopo il comma 14, inserire il seguente:
14-bis. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 il magistrato deve aver svolto almeno la metà degli anni di servizio nella corrispondente funzione giudicante o requirente. Le funzioni direttive requirenti di primo grado o elevate di primo grado non possono essere conferite ai magistrati che, all'atto della richiesta, esercitano nello stesso ufficio giudiziario le funzioni semidirettive requirenti di primo grado o elevate di primo grado ovvero quelle requirenti di primo grado.
2. 63. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, comma 16, sostituire le parole: funzioni di legittimità con le seguenti: funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 9, 10, 11, 11-bis e 12.
2. 64. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, comma 16, dopo le parole: funzioni di legittimità aggiungere le seguenti: e direttive.
* 2. 65. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 3, capoverso, comma 16, dopo le parole: funzioni di legittimità aggiungere le seguenti: e direttive.
* 2. 66. Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.


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Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. L'articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:
Art. 13. - (Passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti) - 1. Entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possono presentare domanda per partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente. Se non è bandito il concorso al momento della domanda, questa è presentata con riserva di integrare i titoli e di spiega effetto per la partecipazione al primo bando di concorso ad essa successivo.
2. Ai fini di cui al comma 1, i magistrati debbono frequentare un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura il cui giudizio finale è valutato, per l'assegnazione dei posti, dal Consiglio superiore della magistratura.
3. La Commissione esaminatrice è quella prevista all'articolo 28, comma 2».
2. 67.Lussana.

Al comma 4, capoverso, al comma 1, sopprimere le parole: il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti.
2. 112.Vitali.

Al comma 4, capoverso, comma 3 sostituire le parole: per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è con le seguenti: dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e, successivamente al decimo anno dalla nomina a magistrato, per non più di due volte nell'intero arco della restante carriera, ed è.
* 2. 68. Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Al comma 4, capoverso, comma 3, sostituire le parole: per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è con le seguenti: dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e, successivamente al decimo anno dalla nomina a magistrato, per non più di due volte nell'intero arco della restante carriera, ed è.
* 2. 69. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, all'articolo 13 ivi richiamato, al capoverso 3 sostituire le parole: per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è con le seguenti: dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e, successivamente al decimo anno dalla nomina a magistrato, per non più di una volta nell'intero arco della restante carriera, ed è.
2. 70. Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Al comma 4, capoverso, comma 3, le parole: per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera sono sostituite dalle seguenti: per non più di una volta nell'arco dell'intera carriera, trascorsi 10 anni dalla nomina a magistrato ordinario.
* 2. 71. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, capoverso, comma 3, le parole: per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera sono sostituite


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dalle seguenti: per non più di una volta nell'arco dell'intera carriera, trascorsi 10 anni dalla nomina a magistrato ordinario.
* 2. 102.Mazzoni.

Al comma 4, capoverso, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: quattro volte nell'arco dell'intera carriera con le seguenti: una volta dopo i primi dieci anni di esercizio delle funzioni nell'arco dell'intera carriera.
2. 72. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, capoverso, al comma 3 sostituire le parole: quattro volte nell'arco dell'intera carriera con le seguenti: una volta nell'arco dell'intera carriera.
* 2. 73. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, capoverso, al comma 3 sostituire le parole: quattro volte nell'arco dell'intera carriera con le seguenti: una volta nell'arco dell'intera carriera.
* 2. 74.Lussana.

Al comma 4, capoverso, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: quattro volte con le seguenti: una volta.
2. 119.Vitali.

Al comma 4, capoverso Art. 13, comma 3 sostituire le parole: quattro volte nell'arco dell'intera carriera con le seguenti: due volte nell'arco dell'intera carriera.
2. 75.Lussana.

Al comma 4, capoverso, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: quattro volte nell'arco dell'intera carriera con le seguenti: due volte dopo i primi dieci anni di esercizio delle funzioni nell'arco dell'intera carriera.
* 2. 76. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, capoverso, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: quattro volte nell'arco dell'intera carriera con le seguenti: due volte dopo i primi dieci anni di esercizio delle funzioni nell'arco dell'intera carriera.
* 2. 77.Lussana.

Al comma 4, capoverso, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: quattro volte con le seguenti: una volta.
** 2. 78. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, capoverso, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: quattro volte con le seguenti: una volta.
** 2. 79. Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Al comma 4, capoverso, comma 3, sostituire le parole: quattro volte con le seguenti: due volte.
2. 80. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, capoverso, comma 3, quarto periodo, sostituire le parole da: Per il passaggio dalle funzioni a il procuratore generale presso la medesima, con le seguenti: Il passaggio da funzioni giudicanti


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a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito per le funzioni di legittimità.
2. 81. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, capoverso, sopprimere il comma 4.
2. 82. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, capoverso, al comma 4, dopo le parole: funzioni esclusivamente civili o del lavoro aggiungere le parole: , né sia stato mai applicato a udienze penali.
2. 83. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, capoverso, sopprimere il comma 6.
2. 84. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, capoverso, sopprimere il comma 7.
2. 200.Vitali.

Al comma 4, capoverso, alla rubrica sopprimere le parole: e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.
2. 112.Vitali.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).
* 2. 85. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).
* 2. 86.Lussana.

Al comma 5, lettera a), sopprimere le seguenti parole: il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni per.
2. 223.Vitali.

Al comma 5, sopprimere la lettera c).
2. 87.Lussana.

Al comma 5, lettera c), capoverso 2-bis) sopprimere le parole: ad altra funzione all'interno dell'ufficio o.
2. 210.Vitali.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: almeno sei mesi prima con le seguenti: almeno tre mesi prima.
2. 88.Lussana.

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso con le seguenti: non oltre un anno dalla scadenza del termine stesso.
2. 89.Lussana.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. L'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è abrogato.
2. 90. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. L'articolo 35 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:
Art. 35. - (Conferimento degli incarichi direttivi di merito). - 1. Gli incarichi


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direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34 possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, hanno frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, e sono stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto all'articolo 12, comma 6.
2. La frequentazione presso la Scuola superiore della magistratura del corso di cui al comma 1 non è richiesta ai fini dei conferimento degli incarichi direttivi di merito da conferire in data anteriore all'effettivo funzionamento della Scuola medesima».
2. 91.Lussana.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. La disciplina di cui al comma 6 e 7 si applica anche a tutte le procedure concorsuali in corso di espletamento fino al momento della entrata in vigore della presente legge.
2. 92. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. L'articolo 45 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:
Art. 45. - (Temporaneità degli incarichi direttivi). - 1. Gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati agli articoli 39 e 40, hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di quattro anni.
2. Se il magistrato, allo scadere del termine di cui al comma 1, permane nell'incarico di cui al medesimo comma, egli può concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo II del codice di procedura penale.
3. Ai fini del presente articolo, si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato.
4. Alla scadenza dei termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
5. I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, ricoprono gli incarichi direttivi, giudicanti o requirenti, di cui al comma 1, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura.
* 2. 93. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.


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Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. L'articolo 45 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:
Art. 45. - (Temporaneità degli incarichi direttivi). - 1. Gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati agli articoli 39 e 40, hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di quattro anni.
2. Se il magistrato, allo scadere dei termine di cui al comma 1, permane nell'incarico di cui al medesimo comma, egli può concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo II del codice di procedura penale.
3. Ai fini del presente articolo, si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato.
4. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
5. I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, ricoprono gli incarichi direttivi, giudicanti o requirenti, di cui al comma 1, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura.
* 2. 94.Lussana.

Al comma 9, capoverso, comma 1, sostituire le parole: da 10 a 16 con le seguenti: da 10 a 13.
2. 95. Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Al comma 9, capoverso, sopprimere il comma 3.
2. 96. Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.

Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. L'articolo 46 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 46. - (Temporaneità degli incarichi semidirettivi). - 1. Gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di sei anni.
2. Se il magistrato che esercita funzioni semidiretti ve requirenti, allo scadere del termine di cui al comma 1, permane nell'incarico, egli può concorrere per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonché di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo li del codice di procedura penale.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni semidiretti ve requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di


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originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
4. I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione delta delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, ricoprono gli incarichi semidirettivi requirenti di cui al comma 1, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura.
5. In tutti i casi non previsti dal presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 19.
2. 97. Lussana.

Al comma 10, capoverso, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
* 2. 98. Lussana.

Al comma 10, capoverso, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
* 2. 99. Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Sopprimere il comma 11.
2. 103. Lussana.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«Art. 51. - (Classi di anzianità). - 1. La progressione stipendiale dei magistrati si articola automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:
a) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;
b) seconda classe: da sei mesi a due anni;
c) terza classe: da due a cinque anni;
d) quarta classe: da cinque a tredici anni;
e) quinta classe: da tredici a venti anni;
f) sesta classe: da venti a ventotto anni;
g) settima classe: da ventotto anni in poi.

2. I magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui all'articolo 12, comma 3, conseguono la quinta classe di anzianità.
3. I magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui all'articolo 12, comma 4, conseguono la sesta classe di anzianità».
2. 104. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sopprimere il comma 12.
2. 106. Lussana.

Sostituire il comma 12 con il seguente:
12. L'articolo 51 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 51. - (Classi di anzianità). - 1. La progressione stipendiale dei magistrati si articola automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:
a) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;
b) seconda classe: da sei mesi a due anni;


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c) terza classe: da due a cinque anni;
d) quarta classe: da cinque a tredici anni;
e) quinta classe: da tredici a venti anni;
f) sesta classe: da venti a ventotto anni;
g) settima classe: da ventotto anni in poi.

2. I magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui all'articolo 12, comma 3, conseguono la quinta classe di anzianità.
3. I magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui all'articolo 12, comma 4, conseguono la sesta classe di anzianità».
2. 107. Lussana.

Al comma 12, sostituire l'alinea con il seguente: Dopo l'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 2006 aggiungere l'articolo 51-bis.
2. 105. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 12, articolo 51, dopo le parole: Le somme indicate aggiungere le seguenti: alla tabella A allegata alla presente legge.
2. 108. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormio, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 13, capoverso, sopprimere le parole da: nonché a: compatibile
2. 109. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

ART. 3.

Sopprimere il comma 1.
3. 1.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Costa, Gelmini, Mormino, Bondi, Craxi.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
5. Le sedi della Scuola superiore della magistratura sono individuate nelle città di Bergamo, Latina, Benevento e Catanzaro.
3. 2.D'Ippolito.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
5. Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, sono individuate tre sedi della Scuola in modo da garantire una idonea rappresentanza per tutto il territorio nazionale nonché l'utilizzo di strutture idonee per l'espletamento delle funzioni della stessa.
3. 3.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
Con decreto del ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, sono individuare tre sedi della Scuola in modo da garantire una idonea rappresentanza per tutto il territorio nazionale.
3. 4.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.

Sopprimere il comma 2.
3. 5.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.


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Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:
Art. 2. - (Finalità). - 1. La Scuola è stabilmente preposta:
a) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari, curando che entrambi siano attuati sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;
b) all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati ordinari e della magistratura onoraria, curando che entrambi siano attuati sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;
c) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca;
d) all'offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria.
2. Per il raggiungimento delle finalità indicate alle lettere a) e b) del comma 1, la Scuola è composta da due distinte articolazioni.
*3. 6.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Mormino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:
Art. 2. - (Finalità). - 1. La Scuola è stabilmente preposta:
a) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione dei magistrati ordinari, curando che entrambi siano attuati sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;
b) all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati ordinari e della magistratura onoraria, curando che entrambi siano attuati sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;
c) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca;
d) all'offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria.
2. Per il raggiungimento delle finalità indicate alle lettere a) e b) del comma 1, la Scuola è composta da due distinte articolazioni.
*3. 7.Lussana.

Al comma 2, capoverso, comma 1, alinea, dopo le parole: è preposta, aggiungere le seguenti: in via esclusiva.
3. 8.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) all'organizzazione e gestione del tirocinio e della formazione e aggiornamento professionale dei magistrati ordinari.
3. 9.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 1, lettera g), dopo le parole: alla formazione, inserire le seguenti: su richiesta della competente autorità di Governo.
3. 10.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 1, lettera g), sostituire le parole da: alla formazione fino alle parole: Unione europea e con le seguenti: alla formazione, a richiesta della Rete di formazione giudiziaria europea, con il consenso del Ministero della


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giustizia, di magistrati partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della stessa, ovvero nel quadro di progetti dell'Unione Europea, nonché, a richiesta del Ministro della giustizia, alla formazione di magistrati stranieri e.
3. 11.Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Al comma 2, capoverso, comma 1, lettera g), sostituire le parole da: alla formazione fino alle parole: Unione europea e con le seguenti: alla formazione, a richiesta della Rete di formazione giudiziaria europea, con il consenso del Ministero della giustizia, di magistrati partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della stessa, ovvero nel quadro di progetti dell'unione Europea, nonché, a richiesta del Ministro della giustizia, alla formazione di magistrati stranieri e.
3. 12.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 1, lettera h), dopo la parola: collaborazione, inserire le seguenti: su richiesta della competente autorità di Governo.
3. 13.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 1, lettera h), dopo la parola: collaborazione, inserire le seguenti: su richiesta del Ministro della Giustizia.
3. 14.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 1, sopprimere le lettere i), l), m), n), o).
3. 15.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 2, capoverso, comma 1, sopprimere la lettera i).
3. 16.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.

Sopprimere il comma 3.
3. 17.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
2. L'articolo 4 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:
Art. 4. - (Organi). - 1. Gli organi che compongono la Scuola superiore della magistratura sono:
a) il comitato direttivo;
b) il presidente;
c) i comitati di gestione.
*3. 18.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
2. L'articolo 4 del decreto legislativo n. 26 del 2006, è sostituito dal seguente:
Art. 4. - (Organi). - 1. Gli organi che compongono la Scuola superiore della magistratura sono:
a) il comitato direttivo;
b) il presidente;
c) comitati di gestione.
*3. 19.Lussana.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
2. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:
Art. 5. - (Composizione e funzioni). - 1. Il comitato direttivo è composto dal presidente e da altri sei membri. Esso si riunisce nella sede individuata per i distretti


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ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna.
2. Il comitato direttivo delibera in ordine alle finalità e all'attività della Scuola, salvo quanto di competenza dei comitati di gestione ed esercita funzioni di indirizzo, nonché di controllo sul personale assegnato.
3. Il comitato direttivo adotta lo statuto, i regolamenti interni ed il bilancio di previsione e consuntivo; nomina i membri dei comitati di gestione; programma l'attività didattica della Scuola, avvalendosi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale. esperti in materie giuridiche e del Consiglio Nazionale del Notariato per quanto di sua competenza.
3. 20.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
2. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:
Art. 5. - (Composizione e funzioni). - 1. Il comitato direttivo è composto dal presidente e da altri sei membri. Esso si riunisce nella sede individuata per i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna.
2. Il comitato direttivo delibera in ordine alle finalità e all'attività della Scuola, salvo quanto di competenza dei comitati di gestione ed esercita funzioni di indirizzo, nonché di controllo sul personale assegnato.
3. Il comitato direttivo adotta lo statuto, i regolamenti interni ed il bilancio di previsione e consuntivo;nomina i membri dei comitati di gestione; programma l'attività didattica della Scuola, avvalendosi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche.
*3. 21.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
2. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:
Art. 5. - (Composizione e funzioni). - 1. Il comitato direttivo è composto dal presidente e da altri sei membri. Esso si riunisce nella sede individuata per i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Mouse e Sardegna.
2. Il comitato direttivo delibera in ordine alle finalità e all'attività della Scuola, salvo quanto di competenza dei comitati di gestione ed esercita funzioni di indirizzo, nonché di controllo sul personale assegnato.
3. Il comitato direttivo adotta lo statuto, i regolamenti interni ed il bilancio di previsione e consuntivo;nomina i membri dei comitati di gestione; programma l'attività didattica della Scuola, avvalendosi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche.
*3. 22.Lussana.

Sopprimere il comma 6.
3. 23.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.


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Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 26 del 2006, al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui sei scelti tra magistrati, anche in quiescenza, che non abbiano superato gli ottanta anni d'età, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre tra docenti universitari, anche in quiescenza, che non abbiano superato gli ottanta anni d'età, due tra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni e uno tra i notai iscritti a ruolo da almeno cinque anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore in ragione di sei magistrati ed un professore universitario e dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, due professori universitari, due avvocati e un notaio, d'intesa tra loro.
3. 24.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 6, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
1. Del comitato direttivo fanno parte di diritto il primo presidente della Corte di cassazione, o il magistrato dallo stesso delegato alla Scuola, con funzioni non inferiori a quelle direttive giudicanti di legittimità, nonché il procuratore generale presso la Corte di cassazione, o il magistrato dallo stesso delegato alla Scuola, con funzioni non inferiori a quelle direttive requirenti di legittimità.
1-bis. Del comitato direttivo fanno altresì parte due magistrati ordinari scelti dal Consiglio superiore della magistratura, che esercitano le funzioni di secondo grado da almeno tre anni, un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, un professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale ed un componente nominato dal Ministro della giustizia, scelti tutti tra insigni giuristi.
3. 25.Lussana.

Al comma 6, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui sette scelti tra magistrati, anche in quiescenza, che non abbiano superato gli ottanta anni d'età, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre tra docenti universitari, anche in quiescenza, che non abbiano superato gli ottanta anni d'età, e due tra avvocati o notai che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni, Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore in ragione di sei magistrati ed un professore universitario e dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, due professori universitari e due avvocati, d'intesa tra loro.
3. 26.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 6, sostituire la lettera a), con la seguente:
1. Del comitato direttivo fanno parte di diritto il primo presidente della Corte di cassazione, o 11 magistrato dallo stesso delegato alla scuola, con funzioni non inferiori a quelle direttive giudicanti di legittimità, nonché il procuratore generale presso la Corte di cassazione, o il magistrato dallo stesso delegato alla scuola, con funzioni non inferiori a quelle direttive requirenti di legittimità.
3. 27.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 6, lettera a), capoverso, sostituire, al primo periodo, la parola: sette con l'altra: quattro, la parola: tre con l'altra: quattro e la parola: due con l'altra: quattro e sostituire il secondo periodo con


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il seguente: Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di tre magistrati, dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, un docente universitario e un avvocato, dal Consiglio universitario nazionale in ragione di tre docenti universitari, e dal Consiglio nazionale forense in ragione di tre avvocati.
3. 28.Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Al comma 6, lettera a), capoverso 4, secondo periodo, sostituire la parola: sei con la seguente: cinque e le parole: un magistrato con le seguenti: due magistrati.
3. 29.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 6, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Del comitato direttivo fanno altresì parte due magistrati ordinari scelti dal Consiglio superiore della magistratura, che esercitano le funzioni di secondo grado da almeno tre anni, un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, un notaio con almeno 10 anni di iscrizione a ruolo nominato dal Consiglio Nazionale del Notariato, un professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, scelti tutti tra insigni giuristi.
3. 30.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 6, sopprimere la lettera c).
3. 31.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.

Sostituire il comma 7, con il seguente:
All'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, il comma 1 è sostituto dal seguente:
1. Il Comitato direttivo delibera con la presenza di almeno cinque componenti ed a maggioranza relativa. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole di almeno 4 componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è palese.
3. 32.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.

Sopprimere il comma 8.
3. 33.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.

Sopprimere il comma 9.
3. 34.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.

Sopprimere il comma 10.
3. 35.Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali.

Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:
Art. 12. - (Funzioni). - 1. Per ciascuna delle articolazioni previste dall'articolo 2, comma 2, è istituito un comitato di gestione composto da cinque membri che eleggono un presidente, scelto nell'ambito della composizione del comitato.
2. I comitati di gestione si riuniscono nella sede individuata per i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna.
3. Ciascun comitato di gestione:
a) attua la programmazione annuale dell'attività per il proprio ambito dì competenza;


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b) definisce il contenuto analitico di ciascuna sessione;
c) individua i docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione;
d) fissa i criteri di ammissione alle sessioni di formazione;
e) offre sussidio didattico e sperimenta nuove formule didattiche;
f) segue lo svolgimento delle sessioni e presenta, all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive;
g) cura il tirocinio o l'aggiornamento professionale nelle fasi effettuate presso la Scuola, selezionando i tutori, nonché i docenti incaricati anno per anno e quelli occasionali.
3. 36.Lussana.

Sopprimere il comma 11.
3. 37.Lussana.

Al comma 11, capoverso Art. 17-ter, sostituire il comma 1, con il seguente:
Il comitato direttivo nomina il segretario generale scegliendolo tra professionisti che abbiano una specifica esperienza nel settore della organizzazione aziendale.

Conseguentemente, sopprimere al comma 2, le parole da: durante i quali a: di provenienza; e, nel comma 3, le parole: per il quale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi.
3. 38.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. L'articolo 18 del decreto legislativo n, 26 del 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 18. - (Durata). - 1. Il tirocinio dei magistrati ordinari ha una durata di ventiquattro mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di diciotto mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari di primo grado. Le modalità delle sessioni sono stabilite dal comitato direttivo,».
3. 39. Lussana.

Al comma 13, capoverso, sostituire le parole : diciotto mesi con le seguenti
parole:
ventiquattro mesi.
3. 40. Lussana.

Al comma 13, capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le modalità delle sessioni sono stabilite dal comitato direttivo.
3. 41. Lussana.

Sostituire il comma 14 con il seguente:
14. L'articolo 20 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 20. - (Contenuto e modalità di svolgimento). - 1. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati ordinari frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico, approvati dal competente comitato di gestione nell'àmbito della programmazione dell'attività didattica deliberata dal comitato direttivo, riguardanti il diritto civile, il diritto penale, il diritto processuale civile, il diritto processuale penale ed il diritto amministrativo, con eventuale approfondimento anche di altre materie tra quelle comprese nella prova orale del concorso per l'accesso in magistratura, previste dal decreto legislativo di attuazione della delega contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), della legge 25 luglio 2005, n. 150, nonché delle ulteriori materie scelte dal Comitato direttivo. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere


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al perfezionamento delle capacità operative e della deontologia del magistrato ordinario.
2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, scelti dal comitato di gestione alfine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.
3. Tra docenti sono designati i tutori che assicurano anche l'assistenza didattica ai magistrati ordinari.
4. Al termine della sessione, i singoli docenti compilano una scheda valutativa per ciascun magistrato ordinario loro assegnato; la scheda è trasmessa al comitato di gestione della sezione per le conseguenti valutazioni».
3. 42. Lussana.

Sostituire il comma 14 con il seguente:
14. L'articolo 20 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 20. - (Contenuto e modalità di svolgimento). - 1. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, gli uditori giudiziari frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico, approvati dal competente comitato di gestione nell'ambito della programmazione dell'attività didattica deliberata dal comitato direttivo, riguardanti il diritto civile, il diritto penale, il diritto processuale civile, il diritto processuale penale ed il diritto amministrativo, con eventuale approfondimento anche di altre materie tra quelle comprese nella prova orale del concorso per raccesso in magistratura, previste dal decreto legislativo di attuazione della delega contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), della legge 25 luglio 2005, n. 150, nonché delle ulteriori materie scelte dal Comitato direttivo. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e della deontologia dell'uditore giudiziario.
2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, scelti dal comitato di gestione al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.
3. Tra i docenti sono designati i tutori che assicurano anche l'assistenza didattica agli uditori.
4. Al termine della sessione, i singoli docenti compilano una scheda valutativa per ciascun uditore giudiziario loro assegnato; la scheda è trasmessa al comitato di gestione della sezione per le conseguenti valutazioni».
3. 43. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Pepe, Vitali.

Al comma 15, sopprimere la lettera b).
3. 44. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Pepe, Vitali.

Al comma 15, sopprimere la lettera c).
3. 45. Lussana.

Al comma 15, lettera d), sostituire le parole: sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del competente consiglio giudiziario, con le seguenti: sono individuati dal comitato di gestione».
3. 46. Lussana.

Al comma 15, lettera d), sostituire le parole: sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del competente consiglio giudiziario, con le seguenti: sono individuati dal comitato di gestione».
*3. 47. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Pepe, Vitali.

Al comma 15, sopprimere la lettera e).
3. 48. Lussana.


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Al comma 15, lettera e), sostituire le parole: direttivo e al Consiglio superiore, con le seguenti: di gestione.
3. 49. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Pepe, Vitali.

Al comma 16, sostituire la lettera b) con la seguente: b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Al termine del tirocinio, il comitato di gestione della sezione, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti e dai magistrati affidatari, nonché di ogni altro elemento rilevante a fini valutativi raccolto durante le sessioni del tirocinio, formula per ciascun magistrato ordinario un giudizio di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie».
3. 50. Lussana.

Al comma 16, sostituire la lettera b), con la seguente: b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Al termine del tirocinio, il comitato digestione della sezione, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti e dai magistrati affidatari, nonché di ogni altro elemento rilevante a fini valutativi raccolto durante le sessioni del tirocinio, formula per ciascun uditore giudiziario un giudizio di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie».
3. 51. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Pepe, Vitali.

Al comma 16, lettera c), sostituire le parole tenendo conto, con le seguenti: sulla base.
3. 52. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Pepe, Vitali.

Al comma 16, sopprimere la lettera d).
3. 53. Lussana.

Sostituire il comma 17 con il seguente:
17. L'articolo 23 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 23. - (Tipologia dei corsi). - 1. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale, nonché della formazione per il passaggio a funzioni superiori rispetto a quelle esercitate, per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa e per l'accesso a funzioni direttive, il comitato di gestione della sezione competente approva annualmente il piano dei relativi corsi nell'ambito dei programmi didattici deliberati dal comitato direttivo, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati».
*3. 54. Lussana.

Al comma 17, è sostituito come segue:
17. L'articolo 23 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 23. - (Tipologia dei corsi). - 1. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale, nonché della formazione per il passaggio a funzioni superiori rispetto a quelle esercitate, per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa e per l'accesso a funzioni direttive, il comitato di gestione della sezione competente approva annualmente il piano dei relativi corsi nell'ambito dei programmi didattici deliberati dal comitato direttivo, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati».
*3. 55. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Pepe, Vitali.

Al comma 17, capoverso, comma 1 sopprimere le parole: nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa, sono soppresse.
3. 56. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Pepe, Vitali.


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Al comma 18, sopprimere la lettera b).
3. 57. Lussana.

Al comma 18, sopprimere le lettere b) e c).
3. 58. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Pepe, Vitali.

Al comma 18, sopprimere la lettera c).
*3. 59. Lussana.

Al comma 18, sopprimere la lettera c).
*3. 60. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sostituire il comma 19, con il seguente:
19. L'articolo 25 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 25. - (Obbligo di frequenza e durata). - 1. Tutti i magistrati in servizio hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di cui all'articolo 24 ogni cinque anni, a decorrere dalla assunzione delle prime funzioni di merito.
2. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola.
3. Per la partecipazione ai corsi, al magistrato è riconosciuto un periodo di congedo retribuito.
4. Il differimento della partecipazione ai corsi, che può essere disposto dal capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza per comprovate e motivate esigenze di organizzazione o di servizio, non può in ogni caso arrecare pregiudizio al magistrato.
5. I corsi hanno una durata fino a due settimane anche non consecutive.
6. Il magistrato può partecipare a ulteriori corsi di aggiornamento solo dopo che sia trascorso un anno dalla precedente partecipazione».
** 3. 61. Lussana.

Sostituire il comma 19, con il seguente:
19. L'articolo 25 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 25. - (Obbligo di frequenza e durata). - 1. Tutti i magistrati in servizio hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di cui all'articolo 24 ogni cinque anni, a decorrere dalla assunzione delle prime funzioni di merito.
2. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola.
3. Per la partecipazione ai corsi, al magistrato è riconosciuto un periodo di congedo retribuito.
4. Il differimento della partecipazione ai corsi, che può essere disposto dal capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza per comprovate e motivate esigenze di organizzazione o di servizio, non può in ogni caso arrecare pregiudizio al magistrato.
5. I corsi hanno una durata fino a due settimane anche non consecutive.
6. Il magistrato può partecipare a ulteriori corsi di aggiornamento solo dopo che sia trascorso un anno dalla precedente partecipazione».
** 3. 62. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Mormino.

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - (Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione). -


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1. È istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente e dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, che ne sono membri di diritto, nonché da un magistrato che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che esercita funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimità e da un magistrato che esercita funzioni requirenti di legittimità, eletti tutti dai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, da un professore ordinario di università in materie giuridiche, nominato dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense.
2. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione. sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni».
* 4. 1.Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - (Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione). - 1. È istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente e dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, che ne sono membri di diritto, nonché da un magistrato che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che esercita funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimità e da un magistrato che esercita funzioni requirenti di legittimità, eletti tutti dai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, da un professore ordinario di università in materie giuridiche, nominato dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense.
2. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione. sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni».
*4. 2.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 1, capoverso articolo 1, sostituire le parole: dal primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa Corte, e dal presidente aggiunto, dal procuratore generale aggiunto presso la stessa Corte, in rappresentanza del primo presidente e del procuratore generale, e.
4. 3.Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Al comma 1, capoverso articolo 1, dopo le parole: dal presidente del Consiglio nazionale forense, aggiungere le seguenti: che ne sono membri di diritto, nonché.
4. 4.Lussana.

Al comma 1, capoverso, al comma 1, dopo le parole: presidente dei Consiglio nazionale forense, inserire le seguenti: ,che ne sono membri di diritto,».
4. 53.Vitali.


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Al comma 1, capoverso, dopo le parole: dal Presidente del Consiglio nazionale forense aggiungere le seguenti: che ne è membro di diritto».
*4. 5.Mazzoni.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: dal Presidente del Consiglio nazionale forense aggiunge le seguenti: che ne è membro di diritto.
*4. 6.Lussana.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: la Procura generale, inserire le seguenti: cui siano state conferite le funzioni di legittimità.
4. 54.Vitali.

Al comma 1, capoverso, comma 1, sostituire le parole: ,da un avvocato con le seguenti da tre avvocati.
4. 7.Mazzoni.

Al comma 1, capoverso, al comma 1, sostituire le parole: un avvocato, iscritto e nominato con, rispettivamente, le seguenti: due avvocati, iscritti e nominati.
*4. 8.Lussana.

Al comma 1, capoverso, al comma 1, sostituire le parole: un avvocato, iscritto e nominato con, rispettivamente, le seguenti: due avvocati, iscritti e nominati.
*4. 9.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 1, capoverso, al comma 1, sostituire le parole: un avvocato, iscritto e nominato con, rispettivamente, le seguenti: due avvocati, iscritti e nominati.
*4. 10.Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.

Sopprimere il comma 3.
* 4.11.Lussana.

Al comma 3, sopprimere le parole da le parole a sono soppresse e.
4. 12.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. L'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - (Elezione dei componenti togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione). - 1. Ai fini della elezione, da parte dei magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, dei cinque componenti togati effettivi e dei quattro componentitogati supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, ogni elettore riceve quattro schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui agli articoli 1 e 2.
2. Ogni elettore esprime una sola preferenza per il magistrato componente effettivo e per il supplente nell'ambito di ciascuna delle categorie da eleggere.
3. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei posti, effettivi o supplenti, da assegnare a ciascuna categoria. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo».
4.13.Lussana.

Al comma 4, capoverso «Art. 4», comma 1, sostituire le parole: da almeno


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venticinque elettori con le seguenti: da almeno cinque elettori.

Conseguentemente, al comma 12, all'articolo 12 ivi richiamato, sostituire le parole: da almeno venticinque elettori con le seguenti: da almeno cinque elettori e all'articolo 12-ter ivi richiamato, sostituire le parole: da almeno quindici elettori con le altre: da almeno cinque elettori.
*4. 14.Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Al comma 4, capoverso «Art. 4», comma 1, sostituire le parole: da almento venticinque elettori con le seguenti: da almeno cinque elettori.

Conseguentemente, al comma 12, all'articolo 12 ivi richiamato, sostituire le parole: da almeno venticinque elettori con le seguenti: da almeno cinque elettori e all'articolo 12-ter ivi richiamato, sostituire le parole: da almeno quindici elettori con le altre: da almeno cinque elettori.
*4. 15.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, sopprimere il capoverso «Art. 4-bis».
4.16.Lussana.

Al comma 4, capoverso «Art. 4-bis», comma 1, lettera a), sostituire le parole: per il numero dei seggi del collegio stesso con le parole: per il numero dei seggi da attribuire alla medesima nell'ambito del collegio stesso.

Conseguentemente, al comma 12, «Art. 12-bis», al comma 1, lettera b), sostituire le parole: per il numero dei seggi del collegio stesso con le seguenti: per il numero dei seggi da attribuire alla medesima nell'ambito del collegio stesso.
*4. 17.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 4, capoverso «Art. 4-bis» comma 1, lettera a), sostituire le parole: per il numero dei seggi del collegio stesso con le parole: per il numero dei seggi da attribuire alla medesima nell'ambito del collegio stesso.

Conseguentemente, al comma 12, «Art. 12-bis», al comma 1, lettera b), sostituire le parole: per il numero dei seggi del collegio stesso con le seguenti: per il numero dei seggi da attribuire alla medesima nell'ambito del collegio stesso.
*4. 18.Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).
**4. 19.Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).
**4. 20.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 5, sopprimere la lettera b).
4. 21.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 5, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:
b) formula pareri sull'attività dei magistrati, sotto il profilo della laboriosità, della diligenza, della preparazione, della capacità tecnico-professionale, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, nonché per la valutazione di professionalità dei


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magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni.
4. 22.Lussana.

Al comma 5, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:
b) formula pareri sull'attività dei magistrati, sotto il profilo della laboriosità, della diligenza, della preparazione, della capacità tecnico-professionale, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni.
* 4. 23.Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Al comma 5, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:
b) formula pareri sull'attività dei magistrati, sotto il profilo della laboriosità, della diligenza, della preparazione, della capacità tecnico-professionale, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni.
* 4. 24.Lussana.

Al comma 5, sopprimere la lettera c).
** 4. 25.Lussana.

Al comma 5, sopprimere la lettera c).
** 4. 26.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 5, lettera d), sopprimere le parole: la parola anche è soppressa e.
4. 27.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sopprimere il comma 6.
* 4. 28.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sopprimere il comma 6.
* 4. 29.Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.

Sopprimere il comma 6.
* 4. 30.Lussana.

Al comma 7, capoverso 8-bis, comma 1, sostituire le parole: di sette componenti con le seguenti: della metà più uno dei componenti.
** 4. 31.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 7, capoverso 8-bis, comma 1, sostituire le parole: di sette componenti con le seguenti: della metà più uno dei componenti.
** 4. 32.Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.

Al comma 8 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso, le parole: nove altri membri sono sostituite dalle seguenti: otto altri membri; le parole: tre componenti non togati sono sostituite dalle seguenti: due componenti non togati; le parole: due avvocati sono sostituite dalle seguenti: un avvocato; le parole: nominati dal Consiglio nazionale forense sono sostituite dalle seguenti: nominato dal Consiglio nazionale forense; alla lettera c), capoverso, la parola: quattordici è sostituita dalla seguente: tredici; le parole: quattro componenti non togati sono sostituite dalle seguenti: tre componenti non togati; le parole: tre avvocati sono sostituite dalle seguenti: due avvocati; alla lettera d), capoverso, la parola: venti è


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sostituita dalla seguente: diciannove; la parola: sei è sostituita dalla seguente: cinque e la parola: quattro è sostituita dalla seguente: tre.
4. 33.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 8, sopprimere la lettera a).
* 4. 34.Lussana.

Al comma 8, sopprimere la lettera a).
* 4. 35.Mazzoni.

Al comma 8, sopprimere la lettera a).
* 4. 55.Vitali.

Al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Nei distretti nei quali prestano servizio fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da altri dieci membri effettivi, di cui cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, quattro componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto, e due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletti, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito.
4. 36.Lussana.

Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Nei distretti nei quali prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre dai membri di diritto di cui al comma 1, da dodici altri membri effettivi, di cui sette magistrati in servizio presso gli uffici giudizi ari del distretto, quattro componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto, due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletti, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito.
4. 37.Lussana.

Al comma 8, sopprimere la lettera d).
4. 38.Lussana.


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Al comma 13, sopprimere la lettera a).
4. 39.Lussana.

Al comma 13, lettera a), sostituire il capoverso con il seguente:
b) formula pareri sull'attività dei magistrati, sotto il profilo della laboriosità, della diligenza, della preparazione, della capacità tecnico-professionale, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, nonché per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo S aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni.
4. 40.Lussana.

Al comma 13, sopprimere la lettera b).
* 4. 41.Lussana.

Al comma 13, sopprimere la lettera b).
* 4. 42.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 13 sopprimere la lettera c).
4. 56.Vitali.

Sostituire il comma 14 con il seguente:
14. L'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è abrogato.
* 4. 43.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sostituire il comma 14 con il seguente:
14. L'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è abrogato.
* 4. 44.Consolo, Contento, Siliquini, Bongiorno.

Sopprimere il comma 15.
4. 45.Lussana.

Al comma 17 sostituire le parole: entro un anno con le seguenti: entro diciotto mesi.
4. 46.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sopprimere il comma 19.
* 4. 47.Lussana.

Sopprimere il comma 19.
* 4. 48.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sopprimere il comma 20.
** 4. 42.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sopprimere il comma 20.
** 4. 50.Lussana.

Al comma 20, sopprimere le parole: gli articoli da 14 a 18, da 20 a 34, da 37 a 39, da 40 a 44, da 47 a 49, e 55 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
4. 51.Lussana.

Al comma 20, sopprimere le parole: gli articoli da 13 a 17, 19 e da 26 a 36 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.
4. 52.Lussana.


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ART. 5.

Sopprimere il comma 1.
5. 1.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Sopprimere il comma 3.
5. 2.Lussana.

Al comma 3, sostituire le parole: a decorrere dal centottantesimo giorno con le seguenti parole: a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno.
5. 3.Lussana.

Sopprimere il comma 4.
5. 4.Lussana.

Sopprimere il comma 5.
5. 5.Lussana.

Sopprimere il comma 6.
5. 6.Lussana.

Sopprimere il comma 7.
5. 7.Lussana.

Sopprimere il comma 9.
5. 8.Lussana.

ART. 6.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di carichi di lavoro ed incarichi extragiudiziari dei magistrati).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che gli organi di autogoverno della magistratura determinino la misura dei carichi di lavoro dei magistrati per ciascun anno giudiziario, individuando gli standard minimi riferiti al numero delle camere di consiglio e delle udienze da svolgere ed ai provvedimenti giurisdizionali da adottare;
b) prevedere che non possano essere autorizzati ad assumere incarichi extragiudiziari i magistrati che non abbiano rispettato gli standard di cui alla lettera a);
c) prevedere che presso ciascun ufficio giudiziario sia istituito un apposito organo con il compito di valutare il rispetto degli standard da parte dei magistrati, senza pregiudizio sull'autonomia ed indipendenza degli stessi.
d) prevedere la presenza dei magistrati in ufficio durante l'orario di lavoro, salvo autorizzazione da parte del dirigente dell'ufficio

2. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 1, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
6. 01.Mario Pepe.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Delega in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a prevedere che i magistrati non possano assumere pubblici o privati impieghi od uffici né esercitare industrie o commerci o qualsiasi libera professione.


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2. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 1, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
6. 02.Mario Pepe.

ART. 7.

Sopprimerlo.
* 7. 1.Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.

Sopprimerlo.
* 7. 2.Lussana.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).
7. 3.Peocraro, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: previo parere inserire la seguente parola: vincolante.
7. 4.Lussana.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
7. 5.Lussana.

ART. 8.

Dopo le parole: in vigori il aggiungere la parola: sessantesimo.
8. 1.Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.

Al comma 1, sostituire le parole: il giorno successivo con le seguenti parole: il sessantesimo giorno successivo.
8. 2.Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: il giorno successivo con le seguenti parole: il trentesimo giorno successivo.
8. 3.Lussana.


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ALLEGATO 2

Riforma dell'ordinamento giudiziario. C. 2900, approvato dal Senato.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO


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